Usura e contratto di mutuo

Antonio Tanza e Giuseppe Palamà

Nota a ordinanza Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile (Presidente rel. Dott.ssa Wanda Romanò)

(ordinanza a seguito di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.) del 19/12/2016 – RG n. 4171/2016

 

L’ordinanza in commento offre una completa e lucida analisi della portata applicativa del dettato normativo vigente in tema di usurarietà dei contratti di mutuo, e, seguendo il solco tracciato dalla sentenza n. 350/2013 della Corte di Cassazione, esplica in maniera chiara ed incontestabile dei principi di diritto, spesso oggetto di interpretazioni forzate e del tutto illegittime da parte di taluna dottrina e giurisprudenza marcatamente filobancarie.

Il provvedimento de quo[1], emesso dal Tribunale di Catanzaro in composizione collegiale, a seguito del proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso ordinanza che rigettava la richiesta di sospensione di una procedura esecutiva, s’innesta nel recente orientamento giurisprudenziale a guisa del quale, ai fini dell’accertamento dell’usurarietà di un contratto di mutuo, dovrà aversi riguardo al tasso previsto per gli interessi moratori, nonché ad ogni altra spesa e commissione, ad eccezione di imposte e tasse, come per legge. Ed allo scopo di procedere a tale accertamento, risulta di primaria rilevanza e necessaria antecedenza logica, il momento temporale in cui andrà operata tale valutazione sull’usurarietà del rapporto.

Invero tale circostanza risulta già chiarita dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 29 del 14 – 25 febbraio 2002[2] ed è ideologicamente ripresa dal Collegio di Catanzaro, che smentisce quella parte della giurisprudenza convinta che il giudizio di usurarietà vada posto successivamente all’applicazione del tasso di mora o, addirittura, al momento del pagamento.

Orbene, la valutazione dell’usurarietà va fatta ex ante ed il momento consumativo del reato di usura è la pattuizione/promessa, che, in caso di controversie inerenti siffatte fattispecie contrattuali, coincide con la sottoscrizione dell’atto dinanzi al Notaio (ed ecco perché, a suo tempo, parte della dottrina prospettò un possibile concorso di persone nel reato, in quanto il pubblico ufficiale non può esimersi da una sommaria verifica della legalità del negozio dinanzi a lui concluso).

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Saggiamente, dunque, il Collegio fa buon uso dei principi imposti dalla norma incriminatrice:

 

Vale rilevare al riguardo, sempre restando nel solco della vicenda esaminata nella citata sentenza n. 350/2013 della Corte di Cassazione, che il contratto di mutuo è usurario solo perché contempla la pattuizione di interessi moratori usurari che al momento della pattuizione costituiscono la fase patologica eventuale e futura del contratto di mutuo, ma non è necessario attendere che la fase patologica si concretizzi, né che la mora venga pagata, essendo sufficiente solo verificare, con giudizio ex ante, che per tale fase il mutuatario abbia promesso di pagare alla banca un costo usurario.

 

Tale chiarimento sul momento di consumazione della fattispecie di reato, non esaurisce la sua rilevanza unicamente con riferimento al periodo temporale in cui andrà fatta la verifica econometrica, ma ha inoltre importanti ricadute logico-giuridiche:

 

“Se dunque, come è stato espressamente chiarito per gli interessi moratori, la norma (art. 644 c.p.) contempla e punisce ipotesi di usura anche solo eventualmente verificabili, non v’ è motivo di negare che la promessa usuraria vada riconosciuta in tutte le altre ipotesi contrattualizzate, solo eventuali, ma potenzialmente verificabili, che prevedano costi usurari”.

 

Gli interessi moratori, dunque, così come ogni altra voce di costo e spesa inerente all’erogazione del credito, con la sola eccezione di imposte e tasse, dovranno essere ricompresi nel calcolo rilevante ai fini del superamento del tasso soglia, a nulla rilevare se in concreto si sia verificata, o meno, l’effettiva dazione di tali oneri.

Ai fini, dunque, della verifica dell’eventuale superamento tasso di soglia di usura, si opererà il calcolo delle condizioni economiche complessive applicate al contratto di mutuo, procedendo ai sensi di quanto previsto a norma dell’art. 644, IV comma, c.p., secondo il quale “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”.

Si dovrà, in altre parole, calcolare il costo complessivo dell’erogazione del credito, vigendo il principio cd. dell’onnicomprensività dell’interesse, attraverso il quale il Legislatore mira ad evitare l’aggiramento della norma attraverso l’imputazione di somme, in luogo che a capitale ed interessi, a spese varie.

Infatti nella CTP prodotta in atti dai reclamanti, l’accertamento delle condizioni debordanti la soglia d’usura è stato operato calcolando il tasso complessivo massimo applicato al rapporto, riscontrabile all’atto di sottoscrizione del contratto, prendendo in considerazione il solo tasso di mora (il quale è ovviamente più alto di quello corrispettivo, ad applicazione alternativa) ed includendo tutte le altri voci di costo ed oneri, non inclusi nel tasso di mora, ma applicati al paradigma contrattuale, che dunque i mutuatari hanno convenuto al momento della stipula.

In particolare, il Collegio, dopo attenta lettura degli atti, così motiva:

 

“Quanto al metodo di calcolo seguito dal consulente di parte per la ricostruzione del rapporto contrattuale, pur nella sommarietà della cognizione propria del presente giudizio, ritiene il Collegio che esso sia prima facie corretto, considerato che l’attuale art. 644, comma quarto, c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.

 Ebbene, nel caso di specie i reclamanti – sotto il profilo del “fumus boni iuris”- hanno evidenziato con relazione tecnica di parte che il tasso degli interessi di mora pattuito nel contratto di mutuo del 28.02.2008, per atto Notar Panzarella rep. n. 5028, è pari a 9,100% che, sommato alle ulteriori voci di spesa (istruttoria, assicurazione ed incasso rata) sostenute dai mutuatati in termini percentuali su base annua dell’intera operazione di finanziamento, dà luogo al valore di 9,271%, ossia (TAEG –TAN) + tasso di mora, vale a dire (5,921-5,750) + 9,100 = 9,271%.

Considerato che il tasso soglia relativo al I trimestre 2008 per mutui ipotecari a tasso fisso è pari al 9,120%, si ha usurarietà degli interessi moratori pattuiti in contratto.”

 

È bene soffermarsi sulla metodologia di calcolo utilizzata ed in particolare sulla nozione di costo globale dell’erogazione del credito, che, in termini matematici, è espressa dal TAEG.

Ai sensi dell’attuale tenore del già citato IV comma dell’art. 644 c.p., infatti, il TAEG è il paradigma di controllo dell’usura, quale aggregato di differenti componenti: gli interessi, intesi nel senso tradizionale civilistico del termine, costituiscono solo una di queste componenti.

L’uso da parte del Legislatore della locuzione “interessi” è in verità monca sotto il profilo descrittivo, mentre l’adozione del concetto di “costo”, l’equivalente linguistico del TAEG matematico, esprime esaustivamente il concetto da utilizzare in tema di usura bancaria, cioè quello di costo del credito, che è espresso dal TAEG[3].

Il tasso annuo effettivo globale, o TAEG, è utilizzato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo.

Accogliendo la Direttiva 87/102/CEE, la legge 142/92 definisce il TAEG come “il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo”.

Il TAEG è quindi introdotto come un indicatore del costo del credito, oltre ad essere indicato nei relativi contratti.

L’individuazione dell’indice di riferimento ai fini della verifica del superamento di tasso soglia risulta, logicamente, di cruciale rilevanza per la corretta applicazione della normativa di contrasto al fenomeno usurario.

La filobancaria, per ragioni di convenienza ‘matematica’ individua nel TEG l’unico indice valido ai fini della verifica sull’usura.

La formula per il calcolo del TEG, infatti, si differenzia per diversi aspetti dalla formula per il calcolo del TAEG, pur essendo uguali nella struttura:

– gli oneri e le spese, inclusi ed esclusi dal calcolo;

– il momento temporale di rilevazione, in quanto il TAEG è portato ex ante a conoscenza dell’utilizzatore del credito, mentre il TEG è segnalato ex post dagli intermediari finanziari;

– la finalità della rilevazione, giacché il TAEG è utilizzato come un’indicazione del costo globale, mentre il TEG è utilizzato per la determinazione dei tassi soglia di usura.

Tali caratteristiche del TAEG si conformano dunque in maniera perfetta alla disciplina legislativa prevista in tema di usura bancaria, anche con riferimento al momento temporale di riferimento in cui deve essere effettuata la valutazione dell’usurarietà del contratto, coincidente con il momento della pattuizione.

Il TAEG, quale tasso annuo onnicomprensivo, si attaglia dunque perfettamente al concetto di interesse allargato espresso dall’art. 644 c.p., che non opera alcuna distinzione fra interesse in senso stretto e commissioni, oneri e spese.

Sul punto, la giurisprudenza intervenuta sul tema appare pressoché univoca:

“Occorre poi rilevare che nella relazione del 26-05-2014 correttamente l’usura è stata rapportata al TAEG e non al TEG. Sia per il cliente che per la banca, più che il TEG, assume infatti un rilievo assorbente il valore del TAEG, che costituisce specularmente per l’uno il costo per l’altra il ricavo. La stessa formula del TEG, se viene impiegata — seppur nel rispetto del principio di omogeneità di confronto – nella verifica di rispetto del limite di soglia, risulta in palese contraddizione con il portato letterale dell’art. 644 c.p., nel quale a inequivocabile il riferimento all’aggregato completo delle spese oltre che al credito erogato, ivi inclusi i tassi moratori. Deve quindi definitivamente puntualizzarsi che per la verifica del tasso usura si applica il TAEG.” Tribunale Di Chieti, sez. Distaccata di Ortona, Dott. F Turco, n. 6 del 4/01/2016

 

“Ai fini della determinazione del Taeg si devono considerare tutti i costi, anche solo potenziali, del finanziamento, tra cui deve quindi farsi rientrare la commissione di estinzione anticipata. Tale commissione costituisce un onere eventuale inerente l’erogazione del credito, e poiché l’art. 644 del Codice Penale stabilisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, non vi e  dubbio, che, nel calcolo del tasso di interesse effettivo, vadano inclusi tutti gli oneri certi a carico della parte finanziata, collegati al credito, nella misura e secondo le condizioni di applicazione previste dal contratto, cosi  come le voci di costo previste per contratto in alcuni rapporti, ma che intervengono solo in circostanze eventuali e non prevedibili nel momento di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, tra cui i costi e le commissioni per estinzione anticipata. Orbene, se è vero che gli oneri per estinzione anticipata vengono applicati solo nel caso in cui il contraente si avvalga della facoltà, ove il contratto la preveda, di concludere l’operazione in anticipo rispetto alla durata originariamente convenuta rimborsando integralmente il debito residuo in linea capitale e che, quindi, hanno natura solo eventuale, è parimenti vero che a parere del Tribunale, debbano computarsi nel taeg cosi  come si computano altri oneri eventuali, seppure aventi diversa natura, quali gli interessi moratori. E’ pacifico, infatti, che alla luce della sentenza n. 350/2013 che il Tribunale ritiene di condividere, al fine di verificare l’eventuale superamento del tasso soglia, si deve tener conto anche degli interessi moratori, che al pari degli oneri per estinzione anticipata, rappresentano un costo solo eventuale del credito, seppure gli uni vengono, di fatto, a far parte dei costi solo in un momento patologico del rapporto (ovvero al momento del ritardo nell’adempimento o dell’insolvenza) mentre gli altri possono considerarsi quale corrispettivo di un opzione concessa al mutuatario. Rappresentando la commissione per estinzione anticipata un costo del credito, la stessa, già per la semplice pattuizione, dovrà essere computata al fine di verificare il superamento del tasso soglia. Dal superamento del tasso soglia, discenderebbe che, ai sensi dell’art. 1815 cc, vi sarebbe la nullità della clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi con conseguente gratuità del contratto.” Tribunale Ascoli Piceno, 13 ottobre 2015, Pres. Pocci -Est. Annalisa Giusti.

 

Il Giudice dell’Esecuzione nell’ordinanza reclamata, inoltre, aveva ictu oculi mal interpretato anche sotto un ulteriore aspetto la metodologia di calcolo adottata dal CTP degli opponenti, ritenendo erroneamente che si fosse provveduto ad operare il c.d. cumulo degli interessi corrispettivi e di mora:

“parte opponente sostiene, per effetto dell’applicazione di un tasso di interesse usurario pari ad € 9,271% così calcolato “differenza I.S.C. – T.A.N. + Tasso Mora” (v. perizia e pagg. 7 e 28 del ricorso), di vantare un credito nei confronti della banca di € 54.519,13 a titolo di interessi ultralegali corrisposti nelle singole rate di mutuo alla data del 31.12.2013 – ultima rata versata dai mutuatari odierni opponenti (v. pag. 31 del ricorso); considerato che detta pronuncia della Corte di Cassazione statuisce che anche il tasso degli interessi moratori debba essere sottoposto al vaglio delle norme antiusura non afferma, invece, che ai fini dell’accertamento della eventuale usurarietà dei tassi di interessi convenuti debba procedersi alla somma del tasso degli interessi corrispettivi con quello degli interessi di mora, trattandosi di due elementi accessori del contratto che rispondono ad esigenze del tutto differenti avendo natura e funzioni giuridicamente diverse tra loro: i primi (interessi corrispettivi) sono infatti dovuti a titolo di naturale remuneratività del denaro, i secondi (interessi moratori) a titolo di risarcimento forfettizzato del danno da ritardo nel pagamento (cfr., ex multis, Trib. Milano sent. n. 11139 del 6710/2015; Ord. Trib. Roma 27/05/2015; Tribunale Padova n. 10/03/2015); rilevato quindi che la ricostruzione del rapporto contrattuale operata dal consulente di parte opponente non è condivisibile in quanto poggia su un’errata applicazione della normativa antiusura e della giurisprudenza citata, operando il cumulo dei due saggi di interesse e pervenendo alla conclusione dell’usurarietà dei tassi medesimi e, quindi, alla non dovutezza di alcun interesse sulla somma capitale da restituire; ritenuto, pertanto, che i tassi di interesse pattuiti siano legittimi e che, conseguentemente, sia da ritenersi sussistente l’adempimento della debitrice”

 

Premesso che la sommatoria tout court dei due tassi d’interesse (corrispettivo e moratorio) porta a risultati, ovviamente, fuorvianti, nel caso de quo la metodologia di calcolo operata dal CTP è del tutto legittima, e finalizzata all’individuazione del tasso complessivo massimo del rapporto di mutuo.

Infatti, il tasso complessivo si ottiene includendo tutte le voci che rientrano nel costo complessivo dell’erogazione del finanziamento, e che incidono anche nel caso di applicazione del tasso di mora, logicamente più alto del tasso corrispettivo e ad applicazione alternativa rispetto a quest’ultimo:

 

Tasso Complessivo = (Differenza I.S.C.[4] – T.A.N.) + Tasso Mora

 

La differenza tra I.S.C. e TAN, indicata nella su riportata formula per la determinazione del tasso complessivo, esprime l’incidenza che le ulteriori voci di spesa (istruttoria, assicurazione, incasso rata, ecc.) sostenute dal mutuatario hanno in termini percentuali su base annua sull’intera operazione di finanziamento, e che ovviamente gravano in capo allo stesso in caso di ritardato pagamento della rata e quindi anche al momento dell’applicazione del tasso di mora.

Ma operando in tal modo non si compie alcuna sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora!

In realtà il calcolo adottato ha unicamente estrapolato il tasso complessivo massimo applicato al contratto di mutuo de quo, comprendente tutte le spese (istruttoria, assicurazione, incasso rata, ecc.) ad eccezione di imposte e tasse, che incidono nel costo complessivo del denaro prestato anche qualora si sia in ritardo di pagamento, sommandosi, dunque, al tasso di mora applicato, non comprendente tali oneri poc’anzi menzionati.

Si riporta, a sostegno, recente pronuncia emessa dal Tribunale di Prato, n. 651del 11/06/2016, nella quale si evince con chiarezza quale sia la metodologia di calcolo del tasso complessivo applicato ad un rapporto di mutuo, da raffrontare con il tasso di soglia per verificarne l’usurarietà:

“Al ctu è stato sottoposto il seguente quesito: “Verifichi il CTU se gli interessi pattuiti nel rapporto di mutuo oggetto di causa superino o meno il tasso-soglia tenuto conto di tutti gli oneri rilevanti ai fini della determinazione del tasso; nel caso di superamento del tasso soglia calcoli l’ammontare del debito degli opponenti nei confronti della banca secondo due ipotesi: 1) nessuna applicazione di interessi; 2) applicazione del tasso legale”. Il ctu ha determinato il TEG complessivo, comprendente tutte le remunerazioni dell’operazione di finanziamento, quali il tasso di mora, la penale di anticipata estinzione, i rimborsi di spese o penali di recupero del credito, i costi di istruttoria, i costi di perizia, i costi assicurativi, i costi di informativa, di pagamento rata ecc… Quanto alle spese per premi assicurativi ha considerato anche i premi di due polizze a copertura del rischio morte dei due mutuatari che, pur non essendo previste nel contratto, risultano connesse al credito e ne assicurano il rimborso. Questo giudice ritiene ciò corretto in ragione del collegamento negoziale tra le polizze ed il contratto di mutuo. Considerando anche gli interessi di mora per i quali il contratto prevede il calcolo “su ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto”, il TEG calcolato dal ctu supera il tasso soglia.”

 

Ed infatti il Collegio, in sede di reclamo, ha lucidamente colto la correttezza del calcolo econometrico, prodotto a sostegno della spiegata opposizione ex art. 615 c.p.c., accogliendo totalmente il reclamo:

“Deve essere rilevato, infatti, che, nella consulenza depositata dagli odierni reclamanti in sede di opposizione, ai fini della verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996, il tasso d’interesse corrispettivo e quello moratorio sono stati singolarmente considerati, in conformità degli orientamenti giurisprudenziali richiamati dal giudice di prime cure (cfr. Cass. n. 350/2013).”

 

Purtroppo in quest’ultimo periodo si sono moltiplicati gli interventi governativi in favore del ceto bancario a scapito degli interessi dei clienti: detto fenomeno ha, di fatto, comportato la creazione di una giurisprudenza estremamente ondivaga, in quanto disorientata dal dover conciliare la tutela dell’utente con la crisi della finanza (seppur determinata dai numerosissimi scandali dello stesso sistema bancario), assistendo alla negativa trasmutazione del diritto bancario in diritto delle banche, invertendo il processo di moralizzazione della materia, tempo fa iniziato dal Prof. Aldo Maisano[5].

 

[1] La copia del provvedimento è scaricabile al link http://www.adusbefpuglia.it/web/media/images/attachments/15gennaio2017.pdf

[2] In piena conformità al disposto normativo civile e penale, la Consulta, nella sentenza n. 29 del 2002 (Scialpi, avv.ti Inzitari e Tanza c/ BNL + altri, Avv. Baldassarre in www.studiotanza.it) chiarisce che l’usura è un reato istantaneo e che, conseguentemente, la sua integrazione può verificarsi al momento della pattuizione: “A tale riguardo occorre muovere dalla constatazione che la ratio della legge n. 108 del 1996, quale risulta con chiarezza dai lavori preparatori, è quella di contrastare nella maniera più incisiva il fenomeno usurario. Siffatta finalità è stata essenzialmente perseguita, per ciò che interessa il presente giudizio, da un lato rendendo più agevole l’accertamento del reato, attraverso l’individuazione di un tasso obiettivamente usurario e la trasformazione dell’approfittamento dello stato di bisogno, di difficile prova, da elemento costitutivo del reato a circostanza aggravante, dall’altro inasprendo le sanzioni penali e civili connesse alla condotta illecita (artt. 1 e 4 della legge). Assodato, dunque, che la legge di cui si tratta risulta dettata dall’esclusivo e dichiarato intento di reprimere una specifica fattispecie di illecito, non può non rilevarsi come fosse sorto – in giurisprudenza ed in dottrina – il dubbio (risolto con esiti interpretativi diversi) circa gli effetti, ai fini penali e civili, da riconnettere all’ipotesi in cui, nel corso del rapporto, il tasso soglia discenda al di sotto del tasso di interessi convenzionale originariamente pattuito. La norma denunciata trova giustificazione, sotto il profilo della ragionevolezza, nell’esistenza di tale obiettivo dubbio ermeneutico sul significato delle espressioni “si fa dare […] interessi […] usurari” e “facendo dare […] un compenso usurario” di cui all’art. 644 cod. pen., in rapporto al tenore dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ. (“se sono convenuti interessi usurari”) ed agli effetti correlativi sul rapporto di mutuo. L’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, nel precisare che le sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. trovano applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie, impone – tra le tante astrattamente possibili – un’interpretazione chiara e lineare delle suddette norme codicistiche, come modificate dalla legge n. 108 del 1996, che non é soltanto pienamente compatibile con il tenore e la ratio della suddetta legge ma è altresì del tutto coerente con il generale principio di ragionevolezza. Restano, invece, evidentemente estranei all’ambito di applicazione della norma impugnata gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali.”  Dunque l’interesse ad agire dell’usurato si configura al momento della pattuizione, a nulla rilevare se l’usura in concreto viene o non viene praticata dalla banca.

[3] Tale asserzione, da ritenersi ormai pacifica, è stata ribadita da Tribunale di Padova, sent. n° 2600 del 12.08.14, per il quale “per verificare il superamento del tasso soglia deve essere computato tutto ciò che possa configurarsi come somma richiesta per la restituzione della somma ottenuta a mutuo o comunque quale costo del denaro”; Appello Cagliari 31 marzo 2014: “stabilendo che per determinare il «tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito», l’art. 1 comma 4 legge n. 108/1996 intende chiaramente ricomprendere nel calcolo del teg qualsiasi onere effettivamente sopportato dal cliente quale costo economico”; si veda anche Corte d’Appello Milano 14 marzo 2014; Corte d’Appello di Torino, sentenza n° 152/2014; Trib. Alba Sez. I, 18-12-2010; Cass. pen. Sez. II, 14-05-2010, n. 28743 e Cass. pen. Sez. II, 19-02-2010, n. 12028, etc; in dottrina cfr. ROBERTO MARCELLI, L’usura della legge e l’usura della Banca d’Italia: nella mora riemerge il simulacro dell’omogeneità, 2014, in www.assoctu.it e in www.dirittobancario.it: “Ai fini dell’usurarietà, il concetto di interesse si discosta dal senso ordinario e civilistico del termine, risultando assimilato al costo, onnicomprensivo di ogni forma di onere e spesa, a qualsiasi titolo, che accompagna l’erogazione del credito: l’unica eccezione prevista è data dalle imposte e tasse, da riversare all’Amministrazione finanziaria”; ALDO ANGELO DOLMETTA, in Regole nuove per le rilevazioni usurarie, giugno 2015, in www.dirittobancario.it: “a me pare che la vigente regolamentazione dell’usura abbia – secondo quanto si desume dalla legge n. 108/1996 – il proprio focus nel costo complessivo che l’operazione di credito possiede per il cliente: non già risolvendosi in «pezzi» sparsi del medesimo, variati e più o meno casualmente assemblati. Ora, se questo è vero, l’enunciazione di principio, che ne deriva, è sostanzialmente «obbligata»: occorre rilevare tutte le voci che il detto costo complessivo vanno a formare”.

[4] L’Indice sintetico di costo, o Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l’indicatore di tasso di interesse di un’operazione di finanziamento.  È espresso in percentuale e indica il costo effettivo del finanziamento ed è stato introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE. Il T.A.E.G. racchiude contemporaneamente sia il T.A.N. (Tasso Annuo Nominale), cioè la percentuale di interesse che grava sul prestito (cioè il tasso corrispettivo legato al regolare sinallagma contrattuale), sia le remunerazioni, commissioni e spese (di istruttoria, di assicurazione, di incasso rata, ecc.), ad eccezione di imposte e tasse, collegate al finanziamento stesso.

[5] Trasparenza e riequilibrio delle operazioni bancarie: la difficile transizione dal diritto della banca al diritto bancario, Aldo MAISANO, Giuffrè 1993.

Cassazionista del Foro di Lecce, dopo la laurea presso la facoltà di Giurisprudenza di Bari, con una tesi in penale sul "Millantato Credito", ha rappresentato gli interessi dei consumatori italiani in migliaia di giudizi, in quasi tutti i Tribunali d'Italia. Dal 1996 ricopre la carica di Vicepresidente Nazionale di ADUSBEF e membro del Consiglio Direttivo, è anche Presidente di Adusbef Puglia, nonché Consigliere del CRCU Puglia. Consigliere del Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché Consigliere dell’Osservatorio sulla Giurisdizione presso il Consiglio Nazionale Forense. Componente Comitato Governativo per l’educazione finanziaria c/° MEF (d.l. 23/12/2016 n. 237, art. 24 bis - L. n. 15/17). Docente a contratto in Diritto bancario presso la Scuola Superiore per le Professioni Legali - Unisalento - anno 2016/2017. Ha partecipato a numerosissime trasmissioni televisive (Matrix, Mi manda Rai Tre, Uno Mattina, ecc.) e radiofoniche, collabora con varie testate giornalistiche (Famiglia Cristiana, Repubblica, Panorama, Espresso, il Salvagente,ecc.). Ha partecipato come docente a numerosissimi Master presso varie Università (Sapienza, Bocconi, Unisalento, ecc.) ed ha relazionato in centinaia di convegni in tutta l'Italia. Ha patrocinato i principali giudizi in tema di contenzioso bancario (sul sito www.studiotanza.it sono pubblicate le centinaia di sentenze ottenute), da ultimo ha rappresentato il correntista nel giudizio definito con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010 ed è costituito nel giudizio presso la Consulta avente ad oggetto l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 61, del c.d. Decreto Milleproroghe.

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