Sci agonistico e profili di responsabilità

Margherita Pittalis, Sci agonistico e profili di responsabilità, in Sesta-Valle, La responsabilità sciistica, Bolzano University Press, 2012, p. 163-195, ISBN: 9788860460530

 

Sci agonistico e profili di responsabilità

 

Sommario: 1. – Organizzazione di eventi sportivi: la posizione del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive. 2. – Natura pubblicistica o privatistica dell’attività di omologazione di una pista di gara. 3. – L’organizzazione di una competizione sciistica: soggetti coinvolti e competenze. 4. – Profili di responsabilità. 5. – Sci agonistico e attività pericolosa. 6. – Conclusioni.

  1. organizzazione di eventi sportivi: la posizione del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive.

Per “organizzatore” di eventi sportivi si intende tradizionalmente la persona fisica (ipotesi rara), la persona giuridica (S.p.A. od S.r.l.), l’associazione non riconosciuta ex art. 36 ss. c.c. (ipotesi molto frequente, che ricomprende le c.d. “società sportive” soprattutto dilettantistiche) od il comitato, che promuove l’incontro di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori (1). Contraddistinguono quindi la veste di organizzatore la finalità di promozione della competizione ed il potere di controllo e di direzione della stessa (2).

In base a tali assunti, è stata per lo più esclusa la responsabilità del C.O.N.I. che patrocinasse semplicemente l’evento, senza esserne direttamente l’organizzatore; in particolare, la Suprema Corte ha escluso in linea di principio la responsabilità del C.O.N.I., sul rilievo che esulerebbe dai suoi compiti la vigilanza sull’organizzazione concreta delle singole manifestazioni sportive (3). Al C.O.N.I. sarebbe infatti attribuito dall’art. 3 della sua legge istitutiva, n. 426 del 16 febbraio 1942, poi abrogata dall’art. 19 del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, portante il “Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – C.O.N.I., a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” (c.d. decreto “Melandri”), e successive modifiche ed integrazioni di cui al D. Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, un potere di regolamentazione e di controllo delle varie discipline sportive in generale, e non una funzione di diretta organizzazione delle stesse e della loro attività agonistica, che farebbe invece capo alla singola federazione di competenza (4).

Attualmente, fonti di detto potere di regolamentazione e controllo delle gare in generale sono essenzialmente, oltre lo stesso decreto Melandri, di cui sopra, che, in particolare, all’art. 2 dispone che il C.O.N.I. “cura l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l’approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali”, anche lo stesso Statuto del C.O.N.I., adottato dal Consiglio Nazionale il 30 settembre 2011, che all’art. 2 dispone, al primo comma, che “il CONI presiede, cura e coordina l’organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale”, ed al secondo comma, che “il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati”.

Ben diversa è la posizione delle Federazioni Sportive Nazionali di riferimento, le quali sono sempre titolari di dirette potestà ispettive di controllo sulle singole discipline e sulle singole competizioni, dalle quali discendono quindi profili di responsabilità. Le Federazioni sportive, infatti, pur facendo capo al C.O.N.I. – che ne è la Confederazione (art. 2, D. Lgs. n. 242/1999) – e quindi partecipando della natura pubblicistica dello stesso, godono anche di autonomia giuridica pur sotto la sua vigilanza, cosicché rispondono delle eventuali omissioni (anche solo per culpa in vigilando) nell’organizzazione delle singole gare sportive, che infatti rientra nelle loro competenze quale attività “privatistica”; di tal che, si è affermata, anche da parte della Suprema Corte a Sezioni Unite, la natura “mista”, di diritto pubblico e di diritto privato delle Federazioni sportive (5).

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In merito ai poteri di vigilanza del C.O.N.I. sulle Federazioni sportive, si veda già la L. 16 febbraio 1942, n. 426, ma anche la L. 23 marzo 1981, n. 91, che ha parzialmente modificato i rapporti fra C.O.N.I. e Federazioni, ed il cui art. 14, 2 comma, espressamente riconosceva alle Federazioni “autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto il controllo del C.O.N.I.”, nonché, da ultimo, il già ricordato D. Lgs., 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, che all’art. 19, ha abrogato sia la L. n. 426/1942, che l’art. 14, L. n. 91/1981, ed all’art. 15, 2 comma, ha attribuito personalità giuridica di diritto privato alle Federazioni, le quali, peraltro, continuano ad essere soggette, sotto molteplici aspetti, al controllo del C.O.N.I.. Tale assetto si evince da diverse disposizioni del citato decreto, fra le quali: l’art. 5, 1 comma, che attribuisce al consiglio nazionale il compito di disciplinare e coordinare l’attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l’azione delle Federazioni; l’art. 5, 2 comma, che impone alle Federazioni di conformare i propri statuti ai principi fondamentali stabiliti dal consiglio nazionale allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi e prevede che lo stesso consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ha il potere di deliberare il commissariamento delle Federazioni in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi; l’art. 7, 2 comma, che attribuisce alla giunta il potere di controllo sulle Federazioni in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all’attività sportiva di alto livello e all’utilizzo dei contributi finanziari; l’art. 15, 1 comma, che richiede alle Federazioni stesse di svolgere la loro attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., delle Federazioni internazionali e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate dallo Statuto del C.O.N.I.. Su tutti gli aspetti qui esaminati si richiama inoltre l’attuale art. 20, 4 comma, dello Statuto del C.O.N.I., che riproduce nella sostanza il disposto del già richiamato ed oggi abrogato art. 14, 2 comma, L. n. 91/1981, stabilendo che “Nell’ambito dell’ordinamento sportivo alle Federazioni Sportive Nazionali è riconosciuta l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI” (6).

Dai casi presentatisi e dall’evoluzione del panorama normativo, come sin qui ripercorsa, si era ritenuto in dottrina di poter evincere un possibile criterio da adottare agli effetti dell’attribuzione della responsabilità anche al C.O.N.I. od alle sole Federazioni sportive, facente leva sulla “doppia natura” giuridica di queste ultime, e che porterebbe ad affermare la responsabilità del C.O.N.I. ogniqualvolta l’attività svolta nel caso concreto dalla singola Federazione abbia valenza pubblicistica, ed invece la responsabilità della sola Federazione per l’attività rientrante nell’autonomia tecnico-organizzativa di natura privata della stessa. Il discrimine dovrebbe quindi rinvenirsi fra il perseguimento, da parte delle Federazioni, dei fini istituzionali propri del C.O.N.I., e la realizzazione invece, da parte delle medesime, delle proprie autonome finalità, quindi tra attività pubblicistica ed attività privatistica delle Federazioni; sul primo tipo di attività, infatti, il C.O.N.I. avrebbe certamente un pieno potere di controllo e quindi la relativa responsabilità, mentre sull’attività di natura privatistica non avrebbe poteri di diretto controllo, e quindi la responsabilità ricadrebbe unicamente sulla singola Federazione (7).

A seguito del riordino attuato a mezzo del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, quindi, venuto formalmente meno il rapporto organico fra Federazioni e C.O.N.I., quest’ultimo potrà essere coinvolto soltanto in relazione a quelle attività delle Federazioni espressamente qualificate come “a valenza pubblicistica” dall’art. 23, 1 comma, del suo Statuto, ed unicamente laddove, nel caso concreto, dovessero emergere specifiche negligenze nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza. A tal riguardo, l’art. 23, 1 comma, dello Statuto del C.O.N.I. attribuisce valenza pubblicistica esclusivamente alle attività delle Federazioni sportive nazionali relative “all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping”; nonché alle attività relative “alla preparazione olimpica e all’alto livello della formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici”. Ma è opportuno ricordare anche quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, ai sensi del quale “nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali, si conformano agli indirizzi e ai controlli del C.O.N.I. ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse”; disposizione, quest’ultima, introdotta con deliberazione del 26 febbraio 2008, alla luce della quale vi è chi ritiene che oggi la tesi della natura “mista” delle Federazioni dovrebbe essere rimeditata, e che dovrebbe affermarsi la natura privatistica delle Federazioni anche con riguardo alle attività a valenza pubblicistica dalle stesse svolte (8).

Detto condivisibile criterio, facente leva sulla distinzione fra attività pubblicistica ed attività privatistica svolta dalle federazioni, è stato fatto proprio di recente anche dalla Suprema Corte (9), che infatti, pur senza fare leva – come invece erroneamente le argomentazioni difensive apportate dal C.O.N.I. ricorrente – sulla natura giuridica di “organi” del CONI delle federazioni quando assolvano funzioni di tipo pubblicistico, secondo la configurazione che l’abrogata L. n. 426 del 1942 attribuiva alle Federazioni, richiama pur sempre l’art. 3 di detta legge ed il parimenti abrogato art. 14 della L. n. 91 del 1981 per suffragare tuttavia la tesi fatta propria dalle decisioni di merito dei due precedenti gradi di giudizio, vale a dire l’operatività del criterio della natura pubblicistica ovvero privatistica dell’attività svolta dalle Federazioni, delle quali la prima soltanto responsabilizzerebbe anche il CONI, chiamato ad esercitare in tale ambito i propri poteri direttivi e di controllo delle competizioni in generale, attualmente riconducibili, come sopra si è ricordato, all’art. 2 del c.d. decreto Melandri (D. Lgs. n. 242/1999 e successive modifiche ed integrazioni), ed allo stesso Statuto del C.O.N.I., con particolare riguardo all’art. 2.

Agli effetti di avvalorare tale criterio distintivo, sul quale fondare l’eventuale responsabilità del C.O.N.I. in caso di infortuni occorsi durante le competizioni sportive, infatti, non sussiste alcuna necessità di invocare la – abrogata – natura delle Federazioni di “organi” del C.O.N.I., in quanto la valenza pubblicistica o meno dell’attività dalle stesse svolta deriva o da ben precise disposizioni che detta attività così qualificano (v. in particolare, l’art. 23 dello Statuto del C.O.N.I.), ovvero da valutazioni che, muovendo per analogia dalle attività specificamente elencate come pubblicistiche e dai criteri a tale elencazione sottesi, portino ad attribuire natura pubblicistica alla singola attività in concreto esaminata.

  1. natura pubblicistica o privatistica dell’attivita’ di omologazione di una pista di gara.

Si affronterà nel presente paragrafo l’ulteriore questione, concernente la qualificazione dell’attività consistente nell’omologazione di una pista di gara, nella specie sciistica, come attività di natura privatistica, in quanto tale involgente profili di responsabilità della sola Federazione con riguardo alla specifica organizzazione della singola gara, ovvero di natura pubblicistica, esercitata dalla Federazione, in un certo senso, quale “emanazione” del C.O.N.I. e nell’ambito delle funzioni di direzione e controllo di quest’ultimo relativamente alle competizioni sportive in generale, tale, in questo caso, da dar luogo alla responsabilità del C.O.N.I. stesso.

Non è dato rinvenire criteri normativamente sanciti in ordine alla natura da riconoscersi all’attività di omologazione di un campo o di una pista di gara, cosicchè in tale ambito occorre aver riguardo ai casi presentatisi all’esame dei giudici ed ai principi dagli stessi applicati.

Le fattispecie concrete sulle quali la giurisprudenza ha avuto occasione di pronunciarsi hanno per l’appunto riguardato, fatta eccezione per il caso di una partita di basket e del relativo campo di gioco (10), essenzialmente l’omologazione di piste da sci.

A tal riguardo, è stata in un primo caso negata dalla Suprema Corte la responsabilità della F.I.S.I. per l’omologazione di una pista da sci non conforme alle prescrizioni tecniche, della quale risponderebbe invece direttamente il C.O.N.I.; ciò, in quanto la pista sciistica verrebbe collaudata materialmente dalla F.I.S.I. per cinque anni, e quindi a prescindere dalla singola specifica competizione. Ciò farebbe quindi rientrare detta attività nell’ambito delle funzioni pubblicistiche demandate alle Federazioni (11). Da notarsi, peraltro, come la pronuncia de qua sia temporalmente precedente al citato D. Lgs. n. 242/1999, mediante cui è stato attuato il riordino del C.O.N.I. e che ha abrogato la L. n. 426/1942, istitutiva dello stesso Comitato. Tale riordino, da un lato, ha formalmente comportato il venir meno del rapporto organico che legava il C.O.N.I. alle diverse Federazioni sportive, dall’altro – come già ricordato – ha attribuito la personalità giuridica di diritto privato a queste ultime, le quali, dunque, oggi sono sicuramente autonomi centri di imputazione giuridica: ne discende, pertanto, che, qualora un atleta riporti dai danni a causa del mancato rispetto delle norme regolamentari che presiedono all’omologazione della pista, difficilmente la legittimazione passiva della F.I.S.I. potrà attualmente essere messa in discussione, dal momento che l’omologazione – oggi come ieri – ha luogo proprio grazie all’esclusivo apporto dei suoi tecnici.

Peraltro, la recente sentenza della Suprema Corte n. 17343/2011, di cui si è detto, non ha sancito la responsabilità della F.I.S.I. per il fatto che la stessa non è stata evocata in giudizio dagli attori, mentre ha confermato – così come le decisioni di merito alla stessa precedenti – la responsabilità del C.O.N.I., citato invece in giudizio, in quanto “sia l’emanazione del regolamento, sia l’accertamento ed il controllo della regolarità della pista, con il conseguente rilascio della apposita certificazione, sono attività della FISI coincidenti con gli interessi generali perseguiti dal C.O.N.I. – organizzare e potenziare lo sport nazionale (art. 2 legge 426/1942) … – che deve controllare ogni organismo che esercita attività sportiva…”.

In particolare, ad avviso della decisione di legittimità, “l’art. 14, secondo comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91, nel riconoscere alle federazioni sportive nazionali autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del Coni, si coordina con l’art. 3 della legge 16.2.1942 n. 426, che, nell’istituire tale ente, gli ha attribuito il potere di coordinare e disciplinare l’attività sportiva comunque e da chiunque esercitata”.

Da tale assunto, che invero poggia erroneamente – come si è rilevato – su norme entrambe abrogate dall’art 19 del decreto “Melandri” del 1999, che all’art. 2 ha comunque riservato al C.O.N.I. funzioni di carattere generale relative all’organizzazione delle competizioni sportive, la – a parere di chi scrive condivisibile – decisione del Supremo Collegio in questione, fa discendere che “l’omologazione di una pista da sci, provvedimento di abilitazione volto a consentire una determinata attività per il futuro e per un numero indeterminato di volte verificando la conformità di essa ai requisiti tecnici posti da norme regolamentari…, rientra tra tali poteri”; fra i poteri – si intende – del C.O.N.I. di “coordinare e disciplinare l’attività sportiva comunque e da chiunque esercitata”, di cui al peraltro erroneamente invocato art. 3 della L. n. 426 del 1942. Di qui, la conclusione della Corte, che “l’attività svolta dalla FISI, di cui si discute nella presente causa [vale a dire l’attività di omologazione della pista da sci], non attiene alla organizzazione di una singola gara, onde non può essere invocato il principio – S.U. 7640/1995 – secondo cui il CONI non ha alcuna competenza nella organizzazione delle singole gare sportive, certamente rientranti nella autonomia tecnico-organizzativa delle federazioni…”.

Nel caso di omologazione di una pista da sci, dunque, poiché il provvedimento ha validità non limitata alla singola competizione, ma estesa ad un quinquennio e quindi potenzialmente ad un numero indeterminato di gare, non può affermarsi che la relativa attività della Federazione ha riguardo alla singola competizione e rende quindi responsabile la sola Federazione in caso di eventi lesivi cagionati da carenze organizzative, bensì deve concludersi che trattasi di attività pubblicistica, rientrante nei poteri di direzione e controllo del CONI in ordine alla organizzazione delle gare in generale, e quindi involge la responsabilità di quest’ultimo. Ciò, come si è visto, del tutto conformemente a quanto già deciso (Cass., 23 giugno 1999, n. 6400) sotto il vigore della disciplina precedente il D. Lgs. n. 242/1999, che ha fatto venir meno il rapporto organico fra C.O.N.I. e Federazioni, la cui sussistenza o meno si rivela dunque indifferente agli effetti di qualificare come pubblicistica o privatistica l’attività di omologazione di una pista di gara.

Posto tale criterio in merito alla natura pubblicistica dell’omologazione di una pista da sci, la decisione della Suprema Corte n. 17343/2011 ha confermato le decisioni di merito che avevano affermato la responsabilità del C.O.N.I., in base al rilascio, da parte della FISI nell’esplicazione delle funzioni pubblicistiche promananti dal C.O.N.I., “di un attestato di conformità della pista da sci ai regolamenti tecnici federali benchè, invece, per mancanza del rispetto delle prescrizioni regolamentari innanzi evidenziate dalla Corte di merito, non fosse omologabile o quanto meno nel relativo certificato dovessero essere prescritte concrete regole e cautele idonee a prevenire il prevedibile incidente verificatosi, di cui è responsabile detto ente (Cass. 6400/1999).

Pertanto, l’omologazione da parte della FISI di una pista non omologabile a causa della sua non conformità alle prescrizioni dei regolamenti tecnici emanati dalla stessa FISI, implica la responsabilità del C.O.N.I., quale attività di natura pubblicistica, destinata a valere per una serie indeterminata di gare nell’ambito di un quinquennio, di tal che, non può affermarsi che attenga alla organizzazione della singola gara, per la quale risponderebbe invero la sola Federazione (12).

Del medesimo criterio distintivo, facente leva sulla efficacia dell’omologazione per la singola gara ovvero per una serie indeterminata di gare, ha verosimilmente fatto applicazione anche il precedente cui si è fatto cenno sopra, in tema di campo di basket (13), in cui la responsabilità per il grave infortunio verificatosi è stata addossata alla Federazione sportiva nazionale di riferimento, sul rilievo che la stessa sarebbe titolare dell’attività ispettiva e di controllo in merito alla singola gara, nell’esplicazione della quale provvederebbe alla omologazione del campo da gioco.

Deve infine segnalarsi che l’omologazione da parte della Federazione sportiva, se pure necessaria, non è tuttavia sufficiente ad escludere la responsabilità dell’organizzatore in merito alla idoneità dei luoghi, cioè della pista, alla gara, poiché infatti lo stesso è comunque tenuto a provvedere alla regolare manutenzione, in funzione del mantenimento degli impianti al medesimo livello esistente al momento dell’omologazione stessa (14). Sotto il profilo considerato, frequente è la sovrapposizione fra la figura dell’organizzatore e quella del gestore dell’impianto sportivo, e la conseguente applicazione anche all’organizzatore dell’art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danni da cose in custodia. Sempre in merito alle responsabilità degli organizzatori relativamente alla sicurezza degli atleti, degli spettatori, dei terzi, interessati o meno alla gara, ed agli obblighi degli stessi di predisporre le cautele necessarie ad evitare che nei luoghi dove si svolge lo spettacolo sportivo si possano concretizzare pericoli ai loro danni, si ritiene che l’organizzatore della manifestazione sportiva sia tenuto, a tal fine, ad apporre cartelli segnalatori, ad impartire con manifesti le opportune disposizioni ai concorrenti ed al pubblico, ad innalzare transenne o altri sistemi protettivi a tutela degli spettatori, nonché ad osservare le prescrizioni di pubblica sicurezza, le regole federali, le circolari e le ulteriori disposizioni che siano eventualmente emesse dalla competente autorità governativa a tutela degli interessi della collettività ed in relazione allo specifico livello di pericolosità che si accompagna a ciascun tipo di attività sportiva. L’organizzatore deve inoltre preoccuparsi di segnalare adeguatamente il tracciato di gara e di apprestare le dovute misure per un tempestivo ed adeguato soccorso agli atleti (15).

  1. l’organizzazione di una competizione sciistica: soggetti coinvolti e competenze.

In tema di sci agonistico, rare e dedicate ad aspetti di mero dettaglio sono le disposizioni di rilevanza generale che se ne occupano in modo specifico, con particolare riguardo alla L. n. 363 del 2003, che infatti lo tratta soltanto all’art. 2, 4 comma, ed all’art. 15, 3 comma. La prima previsione recita che “all’interno delle aree di cui al comma 1 [aree sciabili attrezzate] , aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore”; mentre l’art. 15, 3 comma, così dispone: “In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla”. A livello di leggi regionali e normative locali vengono poi disciplinati ulteriori aspetti del tutto particolari e circoscritti.

Deve quindi preliminarmente rilevarsi che lo sci agonistico appare quantomai governato da regole sportive di natura tecnica, con particolare riguardo a quelle contenute nel Regolamento Tecnico Federale dello Sci Alpino, emanato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), da ultimo, con delibera della F.I.S.I. n. 831 dell’11 dicembre 2007; detto Regolamento, che recepisce anche principi e disposizioni contenuti nei regolamenti emanati dagli organismi internazionali ai quali la F.I.S.I. aderisce, e viene di anno in anno aggiornato con le disposizioni dell’Agenda dello Sciatore emanata a cura della stessa F.I.S.I., detta disposizioni cui debbono attenersi gli atleti, ma anche tutti gli altri soggetti coinvolti nelle competizioni e nella organizzazione delle stesse.

Cosicchè, dal Regolamento stesso si evince chi sono i protagonisti dello sci agonistico (16), le rispettive responsabilità in base agli specifici doveri di verifica e di controllo e quindi il grado della relativa colpa, nonché la soglia di rischio “accettabile”, oltre il quale le eventuali lesioni occorse durante la gara si connotano di potenziale ingiustizia, divenendo possibili fonti di responsabilità.

Ferma restando la nozione di organizzatore, quale più sopra individuata, deve farsi rilevare, in particolare, che organizzatore di una competizione sciistica può essere soltanto una società od associazione sportiva dilettantistica regolarmente affiliata alla F.I.S.I., che mette a disposizione i servizi ed i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della gara; detta affiliazione comporta la copertura assicurativa sia per l’organizzazione e per lo svolgimento delle gare, che per eventuali infortuni verificatisi durante gli allenamenti ufficiali. La F.I.S.I. è infatti composta da tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro (nonostante possano avere la forma di società di capitali), che rappresentano i soggetti preposti alla organizzazione di competizioni sciistiche, in quanto la F.I.S.I. non è dotata di un settore professionistico, nonostante abbia il controllo di tutte le attività connesse con l’uso degli sci, il bob, e gli slittini, mentre non più quello di hockey e pattinaggio sul ghiaccio. Si veda, in particolare, l’art. 3 dello Statuto della F.I.S.I., per il quale “la F.I.S.I. favorisce in tutti i campi lo sviluppo degli sport invernali; ne promuove e coordina l’attività in ogni manifestazione con particolare riguardo all’agonismo, nell’interesse dello sport nazionale e degli enti ad essa aderenti”. Anche gli atleti che partecipano alla competizione sono tutti tesserati F.I.S.I. (17).

In merito poi alla qualificazione come organizzatore dello stesso C.O.N.I., per gli aspetti di carattere generale inerenti lo svolgimento delle competizioni e per l’attività di vigilanza circa l’espletamento da parte della F.I.S.I. delle proprie funzioni “pubblicistiche” di ausilio al perseguimento dei compiti del C.O.N.I., si è già detto quando si è trattato, in particolare, dell’attività di omologazione delle piste sciistiche, che vede infatti passivamente legittimati, sia la F.I.S.I. che materialmente vi provvede in occasione della singola gara, che appunto il C.O.N.I..

La concreta organizzazione delle gare sciistiche coinvolge principalmente una serie di soggetti: la società od associazione sportiva che assume la veste di organizzatrice per essere regolarmente affiliata alla F.I.S.I., e che è tenuta ad istituire e nominare un Comitato Tecnico Organizzatore, dotato di poteri e doveri analoghi a quelli dell’ente che ha assunto la promozione e la direzione della competizione, e del quale fanno parte persone fisiche e giuridiche di eventuale nomina federale, oltre che il Responsabile del servizio medico e di soccorso, ed il Responsabile del servizio d’ordine, che fa in maniera che il pubblico non entri in pista; al Comitato si affianca la Giuria, composta dal Giudice Arbitro, dal Giudice di partenza e dal Direttore di gara, i primi due nominati dalla F.I.S.I., il terzo dal Comitato organizzatore; il Direttore di pista, nominato dal Comitato Tecnico Organizzatore e responsabile della preparazione della pista secondo le prescrizioni della Giuria. Il Comitato Organizzatore nomina anche il Responsabile di Arrivo.

Ulteriore soggetto ausiliario della società od associazione organizzatrice è il Tracciatore, nominato dal Direttore di gara, con il compito principale di posizionare le “porte” attraverso le quali i concorrenti debbono passare e che durante la gara vengono controllate dai giudici di porta, incaricati di vigilare che la pista sia sgombra di pubblico, che le porte siano libere da attrezzi e adeguatamente livellate (18).

Tutte le figure sin qui elencate, sono, come accennato, ausiliari della società od associazione organizzatrice, la quale risponderà dunque del loro operato ex art. 2049 c.c., senza – come noto – poter beneficiare di alcuna prova liberatoria, e quindi senza poter allegare che non ne conosceva l’attività o che aveva dato ordini contrari. Parimenti, potrà essere chiamata a rispondere ex art. 2049 c.c. anche la F.I.S.I., ove il sinistro sia imputabile ad un membro del Comitato organizzatore che sia stato dalla stessa nominato o ad un membro della Giuria di nomina federale (19).

Gli obblighi posti dai regolamenti a carico degli organizzatori sono quello generale di garantire la regolarità della gara in funzione della omologazione dei risultati e del loro riconoscimento a livello anche internazionale, ma soprattutto quello di garantire la sicurezza degli atleti, del personale addetto all’organizzazione o comunque allo svolgimento della gara, e degli spettatori.

In funzione dell’assolvimento di tali obblighi, dunque, l’organizzatore deve innanzitutto controllare lo stato-idoneità dei luoghi, cioè della pista, che è una normale pista di discesa chiusa al pubblico degli sciatori per l’occasione e deve essere previamente omologata da parte di una speciale commissione tecnica nominata dalla F.I.S.I., che, previa verifica dell’idoneità dei luoghi, emette un particolare “certificato di omologazione”, con l’indicazione delle prescrizioni dettate agli effetti della regolarità della gara e della sicurezza, prescrizioni la cui osservanza deve essere garantita dall’organizzatore anche durante lo svolgimento della gara.

Per addivenire alla omologazione della pista occorre seguire una particolare procedura, che inizia con l’inoltro di apposita domanda da parte dell’ente gestore dell’area sciabile al Comitato Omologazione Piste tramite il competente Comitato Regionale della F.I.S.I.; il Comitato Omologazione Piste inoltra la domanda ed il fascicolo alla Federazione dopo averne accertato la completezza. La F.I.S.I. nomina una commissione tecnica che procede alla emissione del certificato di omologazione, che resta efficace dai cinque ai dieci anni a seconda del tipo di competizione per la quale viene rilasciato e può essere revocato dal Consiglio Federale della F.I.S.I..

Se ne desume che sussiste una responsabilità prioritaria della F.I.S.I. per i danni derivanti da errata omologazione della pista, ma anche dei giudici di gara e della società organizzatrice ove abbiano omesso di comunicare alla F.I.S.I. circostanze che avrebbero imposto la revoca del certificato di idoneità della pista. Come sopra evidenziato, sussiste inoltre la responsabilità del C.O.N.I., vuoi perché a seguito del riordino dello stesso, attuato dal decreto Melandri, l’omologazione delle piste può farsi rientrare nell’attività pubblicistica delle Federazioni, sulla quale il C.O.N.I. esercita il proprio controllo, vuoi per il fatto che comunque il C.O.N.I. ha poteri di vigilanza e controllo sulle Federazioni in merito al regolare svolgimento delle gare in generale.

  1. profili di responsabilità.

I sinistri che si verificano in occasione di una competizione sportiva, con particolare riguardo a quelle sciistiche, possono interessare gli atleti, il personale ausiliario, gli spettatori.

Con riferimento ai sinistri che gli atleti possono procurare a se stessi, si può certamente affermare che vi è implicitamente, da parte loro, l’accettazione del rischio di sinistri anche gravi provocati da fattori non imputabili a carenze organizzative (20).

Deve tuttavia segnalarsi che, agli effetti del conseguimento della licenza sportiva internazionale, che costituisce condizione indispensabile per inserire l’atleta nelle graduatorie di merito internazionale, nonché per consentirne la partecipazione a qualsiasi manifestazione agonistica patrocinata dalla F.I.S., quest’ultima suole imporre la sottoscrizione, da parte degli atleti, di una dichiarazione, la c.d. Athlete Declaration, il cui contenuto è così scomponibile: a) individuazione ed accettazione da parte dell’atleta del rischio sportivo; b) riconoscimento ed assunzione di un obbligo di controllo della pista e delle condizioni di gara; c) accettazione incondizionata dell’operato dell’organizzatore e rinuncia ad ogni azione per effetto della partecipazione alla gara (21).

In merito a tali clausole ci si è chiesti se la F.I.S.I., che materialmente le sottopone agli atleti che intendono gareggiare, possa rivestire il ruolo di “professionista” e l’atleta quello di “consumatore”, agli effetti di vagliarne l’eventuale vessatorietà (artt. 33 ss., D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c.d “Codice del Consumo”, e art. 1341, 2 comma, c.c).

In un caso presentatosi all’esame dei giudici italiani, la F.I.S.I. aveva appunto fatto sottoscrivere agli sciatori, al momento dell’iscrizione alla gara, la dichiarazione liberatoria di cui sopra, avente ad oggetto possibili carenze nella organizzazione della competizione.

Verificatosi il sinistro, l’Unione Nazionale Consumatori aveva agito contro la F.I.S.I., sul rilievo che la clausola in questione si inseriva in un rapporto contrattuale stipulato dallo sciatore “consumatore”, con la Federazione “professionista”, mentre quest’ultima affermava la natura associativa e quindi paritetica del rapporto instauratosi con i singoli sciatori.

La decisione, nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva della F.I.S. e del C.O.N.I., quest’ultimo in quanto ente preposto alle competizioni sportive in via generale e non con riguardo alla organizzazione della singola gara, accoglieva la tesi della natura associativa e non di “scambio” del rapporto contrattuale concluso dall’atleta con la Federazione al momento dell’iscrizione alla gara, dichiarando infondata l’azione promossa contro la F.I.S.I., volta a vedere riconosciuta la vessatorietà ed inefficacia della clausola di esonero dalla responsabilità sottoscritta dal singolo sciatore al momento di partecipazione alla competizione, ed affermando che il tesserato perseguirebbe un fine comune a quello della Federazione, la quale non sarebbe tenuta ad apprestare allo sciatore alcun “servizio” e non sarebbe quindi ravvisabile alcuna contrapposizione fra professionista e consumatore, tipica di un contratto sinallagmatico avente ad oggetto la prestazione di beni o servizi, nella specie ad avviso della corte insussistente; con conseguente efficacia della clausola liberatoria, in ragione della posizione paritaria delle parti (22). In particolare, secondo la corte, detta clausola avrebbe rilievo di “negozio unilaterale richiesto dal regolamento sportivo al fine di limitare la responsabilità extracontrattuale dell’organizzatore, rendendo edotto specificamente il praticante dei rischi specifici dell’attività agonistica”.

Alla decisione sono state mosse critiche, che fanno leva sull’assunto che all’atto della richiesta di partecipazione-iscrizione alla singola gara si costituirebbe un rapporto diverso da quello associativo, dotato di autonomia funzionale rispetto a quello di appartenenza dello sciatore alla Federazione; detto rapporto non associativo, che prevede l’obbligo dello sciatore di versare un importo a titolo di iscrizione alla singola gara, avrebbe come controprestazione l’obbligo della F.I.S. di assicurare il godimento della pista in condizioni di sicurezza e in condizioni di regolarità, e quindi vedrebbe come oggetto dell’obbligazione della F.I.S. quello di garantire l’idoneità della gara stessa ad assicurare risultati validi in ragione della conformità della stessa alle regole tecniche che disciplinano il tipo di gara da svolgere (23).

In tale contesto, dunque, lo sciatore verrebbe ad essere qualificato come “consumatore”, nonostante gli elevati profitti del medesimo in ragione della propria notorietà, mentre la F.I.S. avrebbe la posizione di “professionista”, sia per la sua articolata struttura organizzativa, che per i contributi in denaro ricevuti dagli organismi nazionali, che, infine, per la titolarità dei diritti televisivi, elementi che ne identificherebbero la natura imprenditoriale, anche per la presenza, in capo alla sola Federazione, delle competenze tecniche necessarie per verificare la regolarità e l’idoneità della pista, mentre lo sciatore ne sarebbe privo e, per di più, avrebbe a propria disposizione un tempo troppo esiguo per poter verificare adeguatamente la sicurezza della pista (normalmente soltanto un’ora e mezza prima della gara, e – come imposto dalla giuria – soltanto con una ricognizione a piedi dal basso verso l’alto), tempo durante il quale potrebbe appena riuscire a studiare la pista in funzione della migliore prestazione.

Indipendentemente dall’adesione all’una od all’altra impostazione, sembra di poter accogliere al riguardo la tesi che fa leva sulla inquadrabilità delle clausole liberatorie nell’ambito di operatività dell’art. 1229 c.c., disposizione idonea a dispiegare i propri effetti sia per i contratti conclusi su un piano di parità, che per quelli che presentano uno squilibrio fra le posizioni economiche dei contraenti. In particolare, la clausola avrebbe l’effetto di esonerare l’organizzatore da responsabilità per carenze organizzative di entità lieve, vale a dire quelle che lo sciatore, aderendo ad una competizione agonistica di alto livello, è normalmente portato a dare per scontate. La liberatoria non varrebbe invece minimamente per carenze dell’organizzatore riconducibili a colpa grave né tantomeno a dolo, sia pure di carattere eventuale (24). Il principio dell’accettazione del rischio appare dunque applicabile in caso di sinistri cagionati dall’atleta a se stesso, sia ove gli stessi non siano imputabili a carenze organizzative, in quanto il gareggiante è ben consapevole di sottoporsi al rischio di infortuni anche di rilevante gravità, sia in ipotesi di sinistri determinati da colpa lieve dell’organizzatore, naturalmente purchè lo sciatore abbia sottoscritto la clausola liberatoria di cui si è detto.

In caso di carenze organizzative gravi, l’organizzatore risponderà nei confronti dello sciatore degli infortuni a questo cagionati, in quanto deve certamente escludersi che lo stesso abbia accettato il rischio che la propria caduta potesse essere determinata dalla colpa dell’organizzatore nell’aver predisposto una “pista insidiosa ed insicura al di là dell’apparenza, del normativamente garantito e del ragionevolmente prevedibile su cui aveva fatto affidamento” (25).

Rara nell’agonismo è l’eventualità che lo sciatore provochi un sinistro ad un altro sciatore, ipotesi che può verificarsi soltanto nello slalom parallelo; in tal caso, si tratta di gare in cui, non potendosi certamente imporre la moderazione della velocità, l’audacia appare quindi elemento imprescindibile (26).

Vi è dunque, da parte di entrambi gli sciatori in gara, l’accettazione del rischio di scontri molto violenti e addirittura mortali, con conseguente esenzione da responsabilità per i sinistri provocati, sempre che naturalmente si tratti di errore sportivo e non di dolosa violazione delle regole agonistiche, e che detto errore tecnico e/o colposa violazione delle regole siano proporzionati al contesto agonistico.

In una competizione sciistica possono risultare infortunati gli ausiliari, per i quali, come per gli atleti, si ritiene operante il principio dell’accettazione del rischio (27).

Come noto, il principio dell’accettazione del rischio non opera invece mai con riguardo agli spettatori, dai quali infatti non ci si attende che, nell’assistere alla competizione sportiva, mettano in conto di poter restare infortunati a seguito di eventi generalmente riconducibili a carenze organizzative, e raramente agli stessi atleti. In linea di principio, infatti, l’atleta non risponderà del sinistro provocato ad uno spettatore, della cui presenza non è tenuto a preoccuparsi, dovendo raggiungere velocità molto elevate, a meno che durante la gara non abbia violato in maniera trasmodante precise direttive eventualmente ricevute o prescrizioni tecniche su come affrontare una determinata curva.

Da quanto sin qui esposto, può chiaramente evincersi che, in tutti i casi in cui non opera o non opera più il principio di accettazione del rischio di sinistri sportivi, si può porre il problema dell’eventuale responsabilità dell’organizzatore e del titolo di tale responsabilità.

Analogamente a quanto rilevato con riguardo all’organizzazione di una competizione sportiva in generale, anche la responsabilità dell’organizzatore di una gara di sci potrà fondarsi su un duplice titolo, contrattuale ed extracontrattuale (28).

Quanto al primo profilo, e con particolare riferimento ai danni occorsi agli sciatori in dipendenza di carenze organizzative gravi o comunque non coperte da apposita clausola liberatoria, viene in rilievo il contratto c.d. “del tempo libero”, sottoscritto dallo sciatore con l’organizzatore, in base al quale lo sportivo, legato alla Federazione ed alla propria associazione di appartenenza da rapporto associativo, in forza del quale per poter partecipare alle gare deve essere appositamente autorizzato, ottenuta la autorizzazione si iscrive alla gara versando la quota prevista, e potendo così pretendere, non soltanto di poter partecipare alla gara stessa, ma anche di poter godere la pista in condizioni di regolarità e di sicurezza. In tale contesto, l’organizzatore risponderebbe verso l’atleta anche dell’operato dei propri ausiliari, in ipotesi inadempienti, ex art. 1228 c.c..

In ipotesi di responsabilità contrattuale, le regole tecniche valgono a stabilire il livello di diligenza pretendibile dall’organizzatore, eventualmente inadempiente rispetto ai propri obblighi di osservare tutte le prescrizioni volte a fare in modo che la gara si svolga in condizioni di sicurezza e di parità fra i concorrenti; in caso di sinistro, sull’atleta incomberà unicamente l’onere di provare la regolare iscrizione alla gara ed il danno riportato per effetto di un sinistro che non sia ascrivibile a proprio errore sportivo, per il quale deve infatti intendersi che abbia consapevolmente accettato il relativo rischio di incorrere in sinistri anche gravi, mentre spetterà all’organizzatore dimostrare, ex art. 1218 c.c., di aver scrupolosamente osservato, anche per il tramite dei propri ausiliari (art. 1228 c.c.), tutte le regole tecniche preposte all’espletamento della singola gara in condizioni di sicurezza, e comunque tutta la diligenza ragionevolmente pretendibile in ragione della natura dell’attività esercitata e della professionalità della stessa, ai sensi dell’art. 1176, 2° comma, c.c., e che pertanto l’evento lesivo si è verificato per una specifica causa a lui non imputabile.

Con la responsabilità contrattuale dell’organizzatore potrà concorrere la sua responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., quando non addirittura ex art. 2050 c.c., per ciò che più avanti si osserverà, e ciò, in entrambi i casi, anche in forza dell’applicazione dell’art. 2049 c.c., ove il fatto illecito venga posto in essere da ausiliari dell’organizzatore.

In tale prospettiva, dunque, le regole tecniche varranno a colorare la colpa specifica dell’organizzatore nel giudizio di responsabilità ex art. 2043 c.c., ma anche a liberarlo da addebiti ex art. 2050 c.c., ove lo stesso dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire il sinistro. In entrambi i casi, si può comunque affermare l’operatività, in aggiunta ai regolamenti, inevitabilmente non esaustivi rispetto ad ogni possibile evenienza, anche se normalmente molto capillari, delle regole generali di diligenza, prudenza e perizia, che sorreggono il giudizio in merito all’eventuale colpa generica dell’organizzatore nell’allestimento e nella predisposizione di ogni accorgimento idoneo al regolare e sicuro svolgimento della gara.

A seconda della ritenuta applicabilità dell’art. 2043 c.c. ovvero dell’art. 2050 c.c., muterà naturalmente l’onere probatorio ed il soggetto onerato, che infatti nel primo caso sarà l’atleta, tenuto a dimostrare ogni singolo elemento oggettivo e soggettivo del sinistro subito, mentre in caso di responsabilità ex art. 2050 c.c. sarà l’organizzatore, che dovrà quindi provare di aver posto in essere, anche per il tramite dei propri ausiliari ex art. 2049 c.c., tutte le misure idonee ad impedire l’evento dannoso, con riguardo alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e più in generale delle comuni regole di diligenza, prudenza e perizia.

Analoghi rilievi possono effettuarsi con riguardo ad eventuali sinistri cagionati dall’organizzatore ai propri ausiliari, per i quali pure varrà quindi il concorso fra la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e quella extracontrattuale, nella duplice possibile fonte di cui all’art. 2043 c.c. od all’art. 2050 c.c..

Quanto infine ai sinistri subiti dagli spettatori, per i quali l’organizzatore risponde comunque, non valendo in alcun modo per essi il principio dell’accettazione del rischio di infortuni, valgono le medesime considerazioni di cui sopra in tema di concorso fra i due titoli di responsabilità, con la precisazione che la responsabilità contrattuale dell’organizzatore ex art. 1218 c.c. potrà essere fatta valere soltanto da parte degli spettatori paganti.

5. sci agonistico e attivita’ pericolosa.

Questione tuttora dibattuta è quella relativa all’applicabilità dell’art. 2050 c.c. in caso di agonismo sciistico. La recente pronuncia della Suprema Corte n. 17343/2011, di cui si è fatto ampiamente cenno, motiva che l’art. 3 della legge 16.2.1942 n. 426, nell’istituire il C.O.N.I., “gli ha attribuito il potere di coordinare e disciplinare l’attività sportiva comunque e da chiunque esercitata. Ne consegue che l’omologazione di una pista da sci, provvedimento di abilitazione volto a consentire una determinata attività per il futuro e per un numero indeterminato di volte verificando la conformità di essa ai requisiti tecnici posti da norme regolamentari a tutela dell’integrità fisica dei partecipanti nell’espletamento di un’attività per sua natura pericolosa, rientra tra tali poteri”. Sembrerebbe quindi che la Suprema Corte abbia inteso, sia pure in via di obiter dictum, affermare la natura intrinsecamente pericolosa dello sci agonistico (29).

La questione dell’applicabilità dell’art. 2050 c.c. in ipotesi di sci agonistico, si pone, non solo con riguardo alla responsabilità dell’organizzatore per sinistri occorsi ad atleti, ausiliari o spettatori, che siano dipesi da carenze organizzative non “scusabili” nei sensi di cui sopra, ma anche con riferimento alla responsabilità dell’atleta nel caso in cui per proprio errore sportivo abbia cagionato una lesione ai danni di un altro concorrente o di uno spettatore.

Quanto all’attività sciistica in generale, e quindi con riferimento a quella esercitata a livello amatoriale, deve farsi riferimento alle disposizioni della L. n. 363 del 2003, che nel regolamentare lo scontro fra sciatori, all’art. 19 richiama il principio del concorso di responsabilità in mancanza di prova dello specifico apporto causale del singolo sciatore al sinistro provocato, mutuando il principio dal 2° comma dell’art. 2054 c.c., in tema di circolazione di veicoli, e quindi di attività particolarmente foriera di eventi lesivi, tant’è che il 1° comma dell’art. 2054 c.c. pone una prova liberatoria analoga a quella posta dall’art. 2050 c.c. a carico di chi esercita una attività “pericolosa”. Accostamento normativo che potrebbe ad un primo approccio portare – plausibilmente, ad avviso di chi scrive – ad affermare che l’attività sciistica posta in essere a livello amatoriale o dilettantistico si qualifichi come attività connotata da particolare rischiosità, e ciò, anche in ragione della esposizione a rischio di terzi indiscriminati, appunto come avviene anche in caso di circolazione di veicoli (30). Tuttavia, diverso è l’orientamento della giurisprudenza circa l’applicabilità all’attività sciistica dell’art. 2050 c.c. in tema di attività pericolosa, ovvero della regola generale di cui all’art. 2043 c.c..

La Suprema Corte ha infatti affermato che occorre distinguere fra attività intrinsecamente pericolosa, come tale disciplinata dall’art. 2050 c.c., ed attività pericolosa soltanto in ragione di chi la pratica, alla quale si applicherebbero invece i principi generali dell’art. 2043 c.c.; ciò, sul rilievo che, in questo secondo caso, la pericolosità o meno dello sci dipenderebbe dal livello di abilità dello sciatore, che renderebbe quindi pericolosa soltanto l’attività sciistica praticata da chi è meno esperto e quindi meno in grado di controllare la propria condotta sportiva, mentre un’attività sarebbe intrinsecamente pericolosa, con applicazione dell’art. 2050 c.c., quando renda oggettivamente probabile secondo un giudizio ex ante, e non semplicemente possibile, tantomeno soltanto in relazione al singolo soggetto che la pratica, il verificarsi dell’evento dannoso. In tale ottica, quindi, incomberebbe sullo sciatore amatoriale danneggiato l’onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi di cui all’art. 2043 c.c. (31).

Nella qui suggerita prospettiva della pericolosità ex art. 2050 c.c. dello sci dilettantistico, invece, sarebbe lo sciatore danneggiante a dover provare, in caso di sinistro cagionato ad altro sciatore, di aver posto in essere tutte le misure idonee ad impedirlo, sia sotto il profilo del rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla L. n. 363/2003, che con riguardo al rispetto delle regole generali in tema di diligenza e prudenza, in questo caso pretendibili al massimo grado proprio in virtù del livello amatoriale dell’attività sportiva esercitata, della sua potenzialità lesiva e dell’esposizione a rischio di terze persone, nonché in relazione ad una perizia sufficientemente adeguata – anche in ragione della velocità prudentemente prescelta – ad evitare sinistri a terzi di entità rilevante, verosimilmente al di fuori di ogni ragionevole aspettativa in ipotesi di sci amatoriale.

Sulla base di tali principi, dunque, l’attività sciistica praticata a livello agonistico, e quindi con padronanza, consapevolezza ed accettazione del rischio di possibili infortuni anche di rilevante gravità, sembrerebbe preferibilmente configurarsi come attività sportiva non pericolosa, anche per il fatto che non verrebbero in linea di principio coinvolti terzi soggetti. In tale contesto, potrebbe quindi affermarsi che l’attività dello sciatore che provocasse un sinistro ad un altro atleta in gara, nella specie nello slalom parallelo, ovvero al personale ausiliario, non sarebbe qualificabile come pericolosa in virtù del mancato coinvolgimento di estranei alla gara stessa, nonché in forza della accettazione del relativo rischio da parte di ogni singolo gareggiante od ausiliario, mentre diversamente, lo spettatore inaspettatamente investito dallo sciatore in gara potrebbe più plausibilmente invocare, non il semplice art. 2043 c.c., con pieno onere probatorio a proprio carico, ma piuttosto l’art. 2050 c.c., che penalizzerebbe il gareggiante quanto all’onere probatorio. Con natura “cangiante” della responsabilità dello sciatore agonistico a seconda che il sinistro venga provocato ad un altro atleta in gara o ad un ausiliario (art. 2043 c.c.), od invece ad uno spettatore o comunque ad un estraneo (art. 2050 c.c.).

Anche quanto al profilo qui considerato, relativo allo sci agonistico, è tuttavia differente l’orientamento prevalente sia in dottrina, che nella rara giurisprudenza che sino ad ora se ne è occupata, entrambe nel senso della pericolosità dello sci agonistico, tesi che sembrerebbe trovare conferma, sia pure in via incidentale, nella recente decisione di legittimità più volte ricordata, che infatti, a riguardo, si esprime in termini di ”attività per sua natura pericolosa” (32).

Quanto poi alla qualificazione come pericolosa dell’attività di organizzazione di una competizione sciistica, si ritiene indispensabile esaminare più da vicino, fra i vari criteri elaborati al fine di qualificare “pericolosa” un’attività, nella specie sportiva, quelli che appaiono più utili allo scopo.

Al riguardo, appare comunque opportuno richiamarsi al criterio generale, di carattere per così dire “naturalistico”, alla cui stregua, quando non vi sia una legge o un regolamento di pubblica sicurezza che specificamente definisca “pericolosa” un’attività, nella specie organizzativa di eventi sportivi, occorre avere riguardo alla pericolosità “intrinseca” dell’attività stessa o dei mezzi adoperati per il suo esercizio, tali cioè da rendere probabile e non soltanto possibile il verificarsi di eventi lesivi numerosi di lieve entità, ovvero di sinistri meno frequenti ma gravi; giudizio, cui sarebbe chiamato il giudice caso per caso e con valutazione in concreto, sulla base della specifica dimostrazione a carico dell’attore circa la pericolosità dell’attività – organizzativa – in discussione.

In tal senso, costituirebbero indici di riconoscibilità di tali caratteristiche la presenza di specifiche prescrizioni normative circa l’apprestamento di particolari misure di sicurezza, e la necessità di autorizzazioni amministrative per lo svolgimento della competizione sportiva.

Ulteriore criterio, che concorrerebbe con i precedenti agli effetti della valutazione di pericolosità, è quello, già accennato, del coinvolgimento di terzi estranei alla gara od all’attività sportiva rischiosa, che quindi le renderebbe in un certo senso meno controllabili; in base a tale principio, da un lato, non si configurerebbero tecnicamente come pericolosi eventi sportivi che secondo il criterio “naturalistico”, di cui sopra, ben potrebbero apparire come tali, quali un incontro di pugilato o di scherma e forse anche una gara motoristica “a circuito chiuso”, ma che in virtù del principio dell’accettazione del – elevato – rischio da parte dei gareggianti, dovrebbero preferibilmente considerarsi governati dal principio generale di cui all’art. 2043 c.c.; dall’altro, sarebbero invece da qualificare pericolose, con applicazione dell’art. 2050 c.c., le gare motoristiche aperte al pubblico transito (“a circuito aperto”) e la caccia sportiva, che vedrebbero infatti potenzialmente coinvolti nell’elevatissimo rischio di sinistri, soggetti estranei alla competizione.

Quanto ai criteri elaborati con specifico riguardo all’attività organizzativa di eventi sportivi, in origine ritenuta – come noto – di carattere “neutro”, diffuso appare l’orientamento che fa dipendere la pericolosità della stessa dalla natura, pericolosa o meno, dell’attività sportiva organizzata; di tal che, si è affermata l’applicabilità dell’art. 2050 c.c., relativamente all’organizzazione di una gara di bob, ritenuto sport pericoloso, in cui la Suprema Corte ha ritenuto che l’organizzatore avesse esposto in concreto gli atleti ad un rischio superiore a quello dell’errore della condotta sportiva o a quello intrinseco al singolo sport, di per sé stesso pericoloso. L’aver quindi esposto gli atleti, a causa di carenze organizzative, ad un rischio di infortuni superiore a quello dagli stessi accettato nel singolo sport ad elevato rischio di lesioni, farebbe, in tale prospettiva, di per sé discendere l’applicazione dell’art. 2050 c.c. all’attività dell’organizzatore, in luogo dei principi generali di cui all’art. 2043 c.c. (33).

Ancora, analogamente a quanto sopra ipotizzato circa la natura “cangiante” della responsabilità dello sciatore agonistico, vi è chi afferma che l’organizzatore risponderebbe ex art. 2050 c.c. soltanto in caso di sinistro occorso ad uno spettatore, mentre si applicherebbe il regime ordinario di cui all’art. 2043 c.c. in caso di sinistro subito da uno sciatore in gara, che esuli rispetto al rischio accettato nella singola disciplina e dipenda da carenze organizzative (34). Invero, tale assunto è quello che appare più coerente con la nozione pacifica di pericolosità ex art. 2050 c.c., vale a dire l’intrinseca rischiosità dell’attività, considerata in se stessa o con riguardo ai mezzi utilizzati per il suo esercizio, di tal che l’organizzazione di eventi agonistici, nella specie sciistici, dovrebbe essere inquadrata nell’ambito di applicabilità dell’art. 2050 c.c., soltanto ove la stessa sia connotata da intrinseche e peculiari caratteristiche di specifica pericolosità, anche indipendenti dalle particolarità ed eventuali connotati di pericolosità del singolo sport della cui organizzazione si tratta (35). E’ infatti sulla base di tale principio, che si è affermata l’applicabilità dell’art. 2050 c.c. all’organizzatore di un incontro di calcio professionistico, ritenuta di per sé intrinsecamente pericolosa, in ragione della sua attitudine a muovere migliaia di spettatori da una città all’altra e ad occasionare, in particolare, fenomeni di violenza sportiva.

Cosicchè, occorre individuare se nell’organizzazione di gare di sci siano ravvisabili caratteristiche peculiari rispetto a quelle dell’attività sciistica esercitata da professionisti, che valgano a rendere la relativa attività organizzativa pericolosa di per sé.

Al riguardo, si evidenzia in dottrina che la presenza di lunghe e ripide discese sul mezzo nevoso, la tortuosità dei percorsi, l’elevata velocità, l’insidia propria degli sci, l’altezza dei trampolini di lancio nei salti, potenzierebbero la rischiosità dello sci agonistico sia per gli stessi atleti, che per gli spettatori che assistono ai bordi delle piste. Spia di ciò sarebbe la frequenza di incidenti molto gravi, dai quali sono funestate le gare, e che si verificano nonostante la predisposizione da parte degli organizzatori di tutte le misure preventive idonee, la cui necessità vieppiù evidenzia la pericolosità delle gare di sci: recinzione delle piste di gara, battitura delle piste, esame continuo dello stato della neve con eliminazione dei tratti gelati, sospensione od interruzione delle gare quando lo stato dei luoghi non ne consenta la prosecuzione, inibizione dello stesso inizio delle gare quando la pericolosità è tale da non poter essere eliminata (36).

Peraltro, come sopra evidenziato, le decisioni di merito confermate dalla Cass., n. 17343/2011, hanno accolto la domanda risarcitoria degli eredi dello sciatore deceduto nella gara di slalom gigante sulla base dei principi generali di cui all’art. 2043 c.c., invocati nella specie dagli attori (37).

  1. conclusioni.

Dalla esposizione compiuta emerge, conclusivamente, la seguente situazione in tema di attività sciistica e di organizzazione delle relative gare, secondo quello che appare l’orientamento prevalente: l’attività sciistica non sarebbe da ritenersi pericolosa di per sé, ma unicamente in ragione di chi la pratica, con conseguente applicazione dell’art. 2043 c.c. in caso di sinistro; lo sci agonistico sarebbe invece attività sportiva pericolosa ex art. 2050 c.c., secondo la prevalente dottrina e secondo una decisione rimasta isolata, che pare essere stata, sia pure in via incidentale, recentemente avvalorata dalla Suprema Corte; l’organizzazione di una gara di sci, infine, non sarebbe attività pericolosa per la rara giurisprudenza che se ne è occupata, mentre lo sarebbe per la dottrina, in ragione della ritenuta presenza di intrinseche caratteristiche di pericolosità.

Con particolare riguardo a tale ultimo profilo, sembra peraltro preferibile l’orientamento dottrinale che propende per la pericolosità, in quanto la posizione dell’organizzatore di una competizione sciistica non appare invero dissimile da quella dell’organizzazione di un incontro di calcio professionistico, in ragione delle caratteristiche delle rispettive attività organizzative, del tutto peculiari ove raffrontate con le relative attività sportive organizzate.

Peraltro, l’applicazione dell’art.2050 c.c. all’attività dell’organizzatore di eventi sportivi, per come interpretata da parte della giurisprudenza, porta ad addossare all’ipotetico danneggiante la più onerosa prova della specifica causa che abbia eventualmente spezzato il nesso causale fra l’attività organizzativa e l’evento lesivo verificatosi, e non più semplicemente, anche se rigorosamente, come imporrebbe la corretta applicazione dell’art. 2050 c.c., la propria assoluta diligenza nell’allestimento e nell’espletamento della gara: ne consegue che, in base a tali principi applicativi, verrà presumibilmente affermata la piena responsabilità dell’organizzatore per tutte le ipotesi di cause ignote (38).

Si assiste pertanto ad uno spostamento di attenzione, dalla condotta e quindi dalla diligenza e prudenza pretendibili dall’organizzatore, anche in linea con quanto espressamente previsto dall’art. 2050 c.c., alla valorizzazione massima del nesso causale, ritenendosi infatti che l’organizzatore sia tenuto a rispondere, ogniqualvolta non dimostri la specifica causa, straordinaria ed imprevedibile, che abbia da sé determinato l’evento lesivo (39). Il tutto, in una prospettiva che muta l’astratto giudizio di prevedibilità ex ante, che ragionevolmente potrebbe e quindi dovrebbe porsi a carico dell’organizzatore, nella pretesa ad una valutazione, da parte del medesimo, della prevedibilità in concreto, ex post, dell’evento lesivo, come tale, oltre che del tutto irragionevole, eccessivamente gravosa per l’organizzatore, di fatto tenuto pressochè all’”impossibile”.

In via conclusiva, può così osservarsi come appaia condivisibile ed auspicabile una impostazione che riconduca la responsabilità dell’organizzatore di eventi sportivi, indipendentemente dalla fonte prescelta, vale a dire l’art. 1218 c.c., ovvero il titolo extracontrattuale della stessa, ad una valutazione particolarmente rigorosa in merito alla diligenza dell’organizzatore nell’apprestare le misure idonee allo svolgimento della competizione in condizioni di regolarità e sicurezza; diligenza che quindi dovrebbe essere valutata, secondo un criterio pur sempre ex ante, sia in negativo, con riferimento alla mancata violazione di disposizioni specifiche o generiche relative all’organizzazione stessa, sia soprattutto in positivo, onerando l’ipotetico danneggiante della prova di aver adottato in concreto tutti gli accorgimenti idonei a prevenire il sinistro con specifico riguardo alle concrete caratteristiche – soprattutto tecniche – della singola competizione sportiva.

1 La definizione, costantemente richiamata in dottrina, fa capo a Dini, L’organizzatore e le competizioni: limiti alla responsabilità, in Riv. dir. sport., 1971, p. 416, per il quale è organizzatore chi, “assumendosene tutte le responsabilità (civili, penali, amministrative) nell’ambito dell’ordinamento giuridico dello stato, promuove l’incontro di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, quindi, indipendentemente dal pubblico spettacolo”.

2 In linea con tali principi, si veda dunque Cass., 10 febbraio 2003, n. 1948, in Foro. it., 2003, I, c. 1439, che ha escluso la responsabilità dell’utilizzatore di un impianto a fini di organizzazione di una gara, che non aveva l’effettivo potere di gestione e di intervento sullo stesso. Si è inoltre affermato che, se più persone organizzano una gara amichevole di tiro a segno, ciascun partecipante risponderà dei danni causati al passante che transitava sulla strada adiacente, qualora venga accertato che non erano state predisposte le opportune cautele: App. Firenze, 20 febbraio 1951, in Giur. tosc., 1951, p. 446.

3 in tal senso, Cass., S.U., 12 luglio 1995, n. 7640, in Riv. dir. sport., 1996, p. 75, con note di Carra e Fontana: trattasi del leading case affacciatosi sul punto, in un caso in cui l’atleta, inviato dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno ad una competizione internazionale senza un’adeguata preparazione, era caduto nel corso della gara di equitazione a causa del rifiuto del cavallo di saltare l’ostacolo, ed aveva riportato gravissime lesioni. Ma per l’affermazione secondo cui al C.O.N.I. “in nessun caso potrebbe dirsi attribuita anche la qualifica di organizzatore delle manifestazioni sportive”, si v. già Cass., 16 gennaio 1985, n. 97, in Giur. it., 1985, I, 1, c. 1226.

4 Nel senso che la organizzazione delle singole gare e della relativa attività agonistica farebbe invece capo alla singola Federazione di competenza, si veda nuovamente Cass., S.U., 12 luglio 1995, n. 7640, cit.

5 Circa la natura “mista”, di diritto pubblico e di diritto privato, delle federazioni sportive, già affermata dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., 9 maggio 1986, n. 3092, in Foro it., 1986, I, c. 1254; Cass., S.U., 9 maggio 1986, n. 3091, ibidem, c. 1259) prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 242/1999, la giurisprudenza è oggi pacifica, alla luce delle disposizioni di detto decreto: sul punto, si v., fra le altre, Cass., S.U., 23 marzo 2004, n. 5775, in Giust. civ., 2005, I, p. 1625, con nota di Vidiri, ove si legge che “La legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Coni, configurava le federazioni sportive nazionali come organi dell’Ente, che partecipavano della natura pubblica di questo. La successiva legge 23 marzo 1981, n. 91 (contenente norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), con l’art. 14, ribadì questo inquadramento, riconoscendo alle federazioni funzione di natura pubblicistica, riconducile all’esercizio in senso lato delle funzioni proprie del Coni e funzione di natura privatistica per le specifiche attività da esse svolte. Questa funzione, in quanto autonoma, era separata da quella di natura pubblica e faceva capo soltanto alle federazioni … La legge n. 91 del 1981 è stata sostituita con il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, contenente disposizioni sul riordino del Coni. L’articolo 15 del decreto legislativo ha recepito l’inquadramento attribuito dalla giurisprudenza alle federazioni sportive nazionali. La norma, infatti, dopo avere disposto che le federazioni sportive nazionali svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Cio e del Coni (primo comma), così consentendo l’esercizio di attività a valenza pubblicistica sulla base di poteri pubblicistici e mediante l’adozione di atti amministrativi, attribuisce loro natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato e dichiara che non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo (secondo comma)”.

6 Su tutti i profili dei rapporti fra le competenze del C.O.N.I. e quelle delle federazioni, si veda Pittalis, La responsabilità contrattuale ed aquiliana dell’organizzatore di eventi sportivi, in Contratto e impresa, 2011, p. 150 ss., spec., p. 155, che fa richiamo altresì a F. Romano, L’organizzazione dell’attività sportiva, in Manuale di diritto dello sport, a cura di Di Nella, Napoli, 2010, cit., pp. 113 ss.; Napolitano, Il “riordino” del Coni, in Profili evolutivi del diritto dello sport, Napoli, 2001, pp. 19-20. Per una sintetica rassegna delle diverse fonti normative che nel corso del tempo hanno interessato il C.O.N.I., si v. Frattarolo, L’ordinamento sportivo nella giurisprudenza, 2ª ed., Milano, 2005, p. 1 ss.; si segnala inoltre F. Romano, L’organizzazione dell’attività sportiva, cit., p. 99 ss., per un’accurata disamina delle funzioni del Comitato, del funzionamento e dei compiti dei suoi organi e dei suoi rapporti con la C.O.N.I. Servizi S.p.A., cui sono state attribuite funzioni strumentali e gestorie volte al conseguimento degli obiettivi ed al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Sulla tematica si richiama inoltre Sanino-Verde, Il diritto sportivo, 2ª ed., Padova, 2008, p. 51 ss..

7 Pittalis, La responsabilità contrattuale ed aquiliana dell’organizzatore di eventi sportivi, cit., p. 155; ancora, nel senso che sull’attività pubblicistica delle federazioni il C.O.N.I. avrebbe un pieno potere di controllo e quindi la relativa responsabilità, mentre sull’attività di natura privatistica non avrebbe poteri di direzione e quindi la responsabilità ricadrebbe unicamente sulla singola federazione, si veda Grassani, La responsabilità risarcitoria delle federazioni sportive in caso di incidente o infortunio dell’atleta, cit., p. 32. Definisce le Federazioni quali “enti privati di interesse pubblico”, Di Nella, Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma, in Profili evolutivi del diritto dello sport, Napoli, 2001, p. 122.

8 F. Romano, L’organizzazione dell’attività sportiva, cit., pp. 117-118.

9 Cass., 18.8.2011, n. 17343, in Giust. civ., Mass., 2011, 7-8, 1172.

10 Trib. Milano, 23 febbraio 2009, n. 2430, in Rass. dir. econ. sport., 2010, p. 160, con nota di agostinis, su cui v. infra.

11 Il precedente di legittimità che ha affermato la natura pubblicistica dell’attività di omologazione di una pista da sci, peraltro in epoca anteriore alla emanazione del D. Lgs. n. 242/1999 (c.d. decreto “Melandri”), mediante cui è stato attuato il riordino del C.O.N.I. e che ha abrogato la L. n. 426/1942, istitutiva dello stesso Comitato, comportando il venir meno del rapporto organico che legava il C.O.N.I. alle diverse Federazioni sportive, è rappresentato da Cass., 23 giugno 1999, n. 6400, in Riv. dir. sport., 2000, p. 521, con nota di Lambo, secondo la quale “l’omologazione di una pista di sci, collaudata per cinque anni, compiuta dalla F.I.S.I. per accertarne, attraverso un proprio tecnico, la conformità alla regolamentazione tecnica dalla stessa dettata per le gare di sci, è direttamente imputabile al C.O.N.I., al quale sono istituzionalmente demandate le funzioni di regolamentazione, controllo e coordinamento, ai sensi dell’art. 3, L. 6 febbraio 1942, n. 426, della varie attività sportive che si svolgono in Italia, e che esso esercita attraverso le Federazioni nazionali, in qualità di suoi organi – in tali attività aventi pertanto natura pubblicistica – e non rientra invece nell’autonomia tecnica-organizzativa – di natura privata – di ciascuna Federazione di una singola gara. Di conseguenza il rilascio del relativo certificato di omologazione nazionale da parte di quest’ultima rende responsabile direttamente il C.O.N.I. per i danni riportati da un concorrente a seguito di incidente verificatosi per mancato rispetto, invece, di prescrizioni tecniche, aventi natura di norme interne (quali la mancanza di zone di caduta, all’esterno delle curve, prive di ostacoli, e idonea protezione di quelli contro i quali i concorrenti possono esser proiettati)”.

12 Con specifico riguardo all’attività di omologazione delle piste svolta dalla F.I.S.I., si v. Campione, Attività sciistica e responsabilità civile, cit., pp. 376-377, il quale ritiene che il venire meno del rapporto organico con le Federazioni non sia, di per sé, sufficiente ad escludere la concorrente responsabilità del C.O.N.I. per i danni eventualmente derivati agli atleti. Tale conclusione viene giustificata alla luce dei già ricordati compiti di coordinamento e di controllo sulle Federazioni che, a tutt’oggi, il Comitato svolge e specialmente alla luce di quanto prescritto dall’art. 7, 2 comma, lett. e) del D. Lgs. 242/1999, che attribuisce alla Giunta del C.O.N.I. il potere di controllo sulle Federazioni “in merito al regolare svolgimento delle competizioni” e dall’art. 23 dello Statuto del C.O.N.I., che fa rientrare nei compiti a valenza pubblicistica attribuiti alle Federazioni il “controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni”: ed infatti, secondo l’A. citato, l’omologazione della pista potrebbe farsi rientrare proprio nell’ambito dei controlli inerenti alla regolarità delle gare, deputati alla Federazione, che, in tale ambito, è tuttavia soggetta ai poteri di controllo del Comitato di vertice, del quale potrebbe quindi parimenti prefigurarsi la responsabilità. Per un accenno in questo senso, sia pur in termini più generali, si v. anche Agostinis, Brevi note in materia di responsabilità dell’organizzatore di competizioni sportive e della Federazione per gli infortuni subiti dagli atleti, in Rass. dir. econ. sport, 2010, pp. 180-181. La tesi trova conforto nella decisione di Trib. Trento, Sez. Dist. Cavalese, 3 marzo 2005 (inedita, inserita nel cd-rom allegato al volume La responsabilità sciistica. Analisi Giurisprudenziale e prospettive della comparazione, a cura di izzo e pascuzzi, Torino, 2006), poi confermata in grado di appello ed in sede di legittimità dalla pronuncia di Cass. 18 agosto 2011, n. 17343 sopra richiamata, che ha addossato al C.O.N.I. la responsabilità per vizi di una pista da sci omologata dalla F.I.S.I., peraltro non evocata in giudizio; oltre al C.O.N.I., sono stati condannati anche l’ente Funivie, gestore del comprensorio sciistico, il giudice arbitro della gara (nella specie, nominato dalla F.I.S.I.) ed il “tracciatore”, e ciò ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2055 c.c. e quindi non in forza dell’art. 2050 c.c..

13 Trib. Milano, 23 febbraio 2009, n. 2430, cit., che ha riconosciuto la responsabilità ex art. 2043 c.c. del gruppo sportivo dell’atleta e della Federazione sportiva nazionale di riferimento, in una fattispecie in cui un giocatore, giocando veementemente, aveva urtato contro la porta a vetri dello spogliatoio, sfondandola e procurandosi ferite da taglio multiple agli arti superiori, e ciò, sul rilievo che la Federazione avrebbe la indiscussa titolarità dell’attività ispettiva e di controllo che si esplica attraverso l’omologazione del campo da gioco secondo il regolamento esecutivo.

14 Nel senso che l’omologazione da parte della federazione sportiva non esclude la responsabilità dell’organizzatore, comunque tenuto a provvedere alla regolare manutenzione degli impianti in linea con la situazione esistente al momento dell’omologazione, si veda nuovamente Dini, L’organizzatore, cit., p. 426 ss..

15 Bertini, La responsabilità sportiva, cit., p. 129 ss..

16 Campione, Attività sciistica e responsabilità civile, cit., p. 339 ss..

17 Sulla composizione e sui settori in cui si struttura la F.I.S.I., si vedano albanesi, Agonismo negli sport invernali e responsabilità in caso di infortunio, cit., p. 1; Campione, Attività sciistica e responsabilità civile, cit., p. 325 ss.. Per una ricostruzione delle origini della F.I.S.I., si richiama pradi, voce Sci alpino, in Digesto disc. priv., Sez. civ., XVIII, Torino, 1998, p. 162 ss., spec. p. 172.

18 In merito ai soggetti coinvolti nella concreta organizzazione delle gare sciistiche, la decisione della Cass., n. 17343/211, di cui sopra, offre un chiaro se pure parziale esempio, avendo visto infatti convolti, nelle pretese risarcitorie degli attori, la società od associazione sportiva che assume la veste di organizzatrice per essere regolarmente affiliata alla F.I.S.I., la società gestrice dell’impianto sciistico e della pista messa a disposizione per la gara, il giudice arbitro, il tracciatore del percorso di gara ed il C.O.N.I.; non invece la F.I.S.I., che, come si è detto, non è stata evocata in giudizio. Proprio a motivo di ciò, il C.O.N.I., condannato al risarcimento sia in primo grado dal Tribunale di Trento, Sezione Distaccata di Cavalese, che in secondo grado dalla Corte d’Appello di Trento, ha proposto ricorso avanti la Suprema Corte, allegando il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l’omologazione della pista da sci da parte della F.I.S.I. doveva a suo dire riguardarsi quale attività di natura privatistica facente capo alla stessa.

19 Nel senso che le figure che intervengono nella organizzazione delle competizioni si configurano come ausiliari della società od associazione organizzatrice, e che presupposto della responsabilità dell’organizzatore ex art. 2049 c.c., è che il dipendente od ausiliario abbia posto in essere un illecito completo di tutti i suoi elementi, e quindi, nell’eventualità che sia configurabile l’applicabilità dell’art. 2050 c.c., che lo stesso non sia riuscito a fornire la prova di aver posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il danno, si veda tamburrino, Applicabilità della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose in materia di sinistri sciatori, in Problemi giuridici di infortunistica sciatoria. Atti del Convegno di Cortina, 2-5 luglio 1975, cit., p. 255. In merito all’assunto per cui l’organizzatore non risponderà invece ex art. 2049 c.c. per il sinistro posto in essere dallo sciatore, che gareggia infatti per la propria vittoria, e la cui attività sportiva non è minimamente riconducibile all’organizzatore quale suo committente, si richiama albanesi, Agonismo negli sport invernali e responsabilità in caso di infortunio, cit., p. 12.

20 Sulla tematica dell’accettazione del rischio e della c.d “scriminante sportiva”, si veda da ultimo, per considerazioni di sintesi, pittalis, Configurabilità, ambiti di operatività e fondamento della scriminante sportiva, in Diritto dello sport, 2011, 4, p. 379 ss..

21 Per il testo della “Athlete Declaration”, che viene materialmente raccolta dalla F.I.S.I.., si veda l’approfondito commento di pantaleoni, La dichiarazione (di esonero da responsabilità civile) imposta agli atleti dalla Federazione Internazionale Sci: considerazioni sulla sua validità anche alla luce della recente normativa sulle clausole abusive”, in Riv. civ. e prev., 1999, 2, p. 548.

22 Trib. Roma, 15 settembre 2000, ne I contratti, 2002, p. 254, con nota critica di Caramico D’Auria, che ha escluso che possano trovare applicazione gli allora vigenti artt. 1469 bis ss. c.c., fra la federazione sportiva e i suoi iscritti, “essendosi in presenza di un tipico rapporto associativo volto al perseguimento di uno scopo comune”; se ne è pertanto fatta discendere la conseguenza che “l’atleta tesserato non può considerarsi come consumatore così come la Federazione convenuta non può qualificarsi come professionista”. Nel senso che “l’atleta tesserato non può considerarsi come consumatore così come la Federazione convenuta non può qualificarsi come professionista”, si veda Campione, Attività sciistica e responsabilità civile, cit., pp. 363-364.

23 Per le critiche mosse a Trib. Roma, 15 settembre 2000, cit., si richiama la relativa nota di Caramico D’Auria, che, in linea con pantaleoni, La dichiarazione (di esonero da responsabilità civile), cit., ritiene che le Athletes Declarations debbano essere riguardate come clausole di un più ampio contratto con la previsione, a favore della F.I.S., del diritto di sfruttamento economico e di immagine dell’atleta e del diritto al pagamento del corrispettivo per la partecipazione alla gara, mentre a favore dell’atleta, del diritto di prendere parte alla competizione; in tale prospettiva, dunque, lo sciatore verrebbe ad essere qualificato come “consumatore”, nonostante gli elevati profitti del medesimo in ragione della propria notorietà (peraltro, nel regolamento F.I.S. sarebbero previsti limiti alla percezione di compensi).

24 Nel senso che comunque le clausole liberatorie potrebbero inquadrarsi nell’ambito di operatività dell’art. 1229 c.c., si veda Bertini, La responsabilità sportiva, cit., p. 137, e che quindi dovrebbe ritenersi esclusa soltanto la responsabilità per carenze organizzative lievi: così anche pradi, voce Sci alpino, cit., p. 174. Interessante, al riguardo, appare la disamina di Campione, Attività sciistica e responsabilità civile, cit., p. 383 ss., in merito all’agonismo minore ed all’agonismo senza organizzatore: il primo sarebbe caratterizzato da un agonismo organizzato ed esercitato da soggetti che non abbiano chiesto o non abbiano ottenuto l’iscrizione alla F.I.S.I. e quindi si qualificano come organizzatori ed atleti “di fatto”; questi accetterebbero il rischio di danni anche gravi e derivanti anche da carenze organizzative sotto il profilo della colpa specifica ma non di quella generica, in quanto vi sarebbe un minor rispetto, da parte degli organizzatori di fatto, delle prescrizioni minute imposte dalla F.I.S.I.. In ipotesi di agonismo senza organizzazione, invece, ogni sciatore sarebbe organizzatore di se stesso, con conseguente responsabilità del singolo atleta e degli eventuali ulteriori gareggianti; il rischio accettato avrebbe in tal caso verosimilmente ad oggetto soltanto eventi lesivi non gravi, proporzionati al minor agonismo che ci si può attendere e che quindi è pretendibile nella competizione.

25 Così pradi, voce Sci alpino, cit., p. 174.

26 Nel senso che nelle gare di sci, con particolare riguardo a quelle di slalom parallelo, non può imporsi la moderazione della velocità e l’audacia è elemento imprescindibile, si veda albanesi, Agonismo negli sport invernali e responsabilità in caso di infortunio, in Problemi giuridici di infortunistica sciatoria. Atti del Convegno di Cortina, 2-5 luglio 1975, cit., p. 7 ss., dove si dà atto che “la forma di colpa più tipica è quella dell’imperizia, negligenza, imprudenza” e si soggiunge che “costituisce imperizia partecipare alla gara…in condizioni di inabilità fisica, sia pure determinata da fattori occasionali e di scarsa durata che però riducono l’efficienza dell’atleta”; l’A. osserva inoltre che la perizia va commisurata in funzione della difficoltà e dell’importanza della gara, richiedendosi infatti una perizia adeguata alla rischiosità alla stessa peculiare, mentre nell’agonismo “l’imprudenza…equivale a temerità per sopravalutazione della propria capacità”.

27 Quanto alla operatività del principio dell’accettazione del rischio anche nei confronti degli ausiliari che risultino infortunati, si veda Cass., 27 ottobre 2005, n. 20908, cit., che ha deciso una fattispecie, in cui un guardaporte era stato investito e colpito al volto da uno sciatore in gara uscito di pista a gran velocità, e relativamente alla quale ha affermato, fra l’altro, che l’accettazione del rischio opera per tutti coloro che “per ragioni di indispensabile servizio, strettamente inerenti allo svolgimento della gara (arbitri, guardaporte, guardalinee, meccanici, tecnici, …) si trovino al centro della competizione e necessariamente esposti, quindi, alla eventuale violenza o pericolosità dello scontro tra atleti”; appare infatti impretendibile da parte degli organizzatori l’apprestamento di forme di protezione di tali soggetti, che non impediscano agli stessi di svolgere adeguatamente le loro funzioni.

28 In merito al duplice titolo, contrattuale ed extracontrattuale, della responsabilità dell’organizzatore di eventi sportivi, e quindi anche dell’organizzatore di una gara di sci, pittalis, La responsabilità contrattuale ed aquiliana dell’organizzatore di eventi sportivi, cit., spec. p. 174 ss..

29 Difatti, nel caso di specie, gli attori avevano invocato l’art. 2043 c.c. e le loro domande risarcitorie sono state accolte da entrambe le corti di merito, e confermate dalla Suprema Corte, appunto in base all’art. 2043 c.c..

30 In ordine al criterio per cui il coinvolgimento nella gara dei soli partecipanti e la loro accettazione del relativo rischio di lesioni priverebbe di “pericolosità” attività sportive di per sé rischiose, quale il pugilato, mentre sarebbero da riguardarsi come “pericolose” ai sensi dell’art. 2050 c.c. attività sportive potenzialmente idonee a coinvolgere nella propria rischiosità terzi estranei, quale la caccia, si richiamano busnelli e ponzanelli, Rischio sportivo e responsabilità civile, cit., p. 289. La tesi sembra, a ben vedere, la medesima di tamburrino, Applicabilità della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose in materia di sinistri sciatori, in Problemi giuridici di infortunistica sciatoria. Atti del Convegno di Cortina, 2-5 luglio 1975, cit., p. 251, che, se pure per l’ipotesi di sci amatoriale propende in linea di principio per l’eliminazione del concetto di attività pericolosa, “perché l’organizzazione è tale da eliminare in via oggettiva e non solo attraverso speciali misure da provarsi caso per caso l’idea di pericolo”, tuttavia non esclude che “in determinati casi concreti per la difficoltà dell’attività, … possa parlarsi di esercizio di attività pericolosa, sia per gli stessi sciatori sia per i terzi, che ancor più devono essere salvaguardati, quando l’attività è svolta da dilettanti”; cosicchè, l’A., secondo un criterio empirico, suggerisce l’applicazione caso per caso dell’art. 2050 c.c. o dell’art. 2043 c.c., ed osserva che, quando non si applica l’art. 2050 c.c., “risorge la normale responsabilità per colpa o a carico dello sciatore singolo, o a carico degli addetti alla scuola o alla pista o a carico dei maestri e sorveglianti, ex art. 2043 e 2048 c.c., sempre che ricorrano gli estremi di tali fattispecie”.

31 Per la distinzione fra attività intrinsecamente pericolosa, come tale disciplinata dall’art. 2050 c.c., ed attività pericolosa soltanto in ragione di chi la pratica, alla quale si applicherebbero invece i principi generali dell’art. 2043 c.c., si veda Cass., 28 febbraio 2000, n. 2220, in Foro it., 2000, I, c. 1828, nonché in Danno e resp., 2000, p. 614, con nota di di ciommo, che ha invero applicato la distinzione all’attività organizzativa di una gara sciistica fra minorenni; la decisione si pone in linea con Cass., 30 agosto 1995, n. 9205, in Giur. it., 1996, I, 1, c. 466, nonché in Danno e resp., 1996, p. 255, che ha affermato il medesimo principio in una fattispecie in cui una minore aveva riportato gravi lesioni mentre si trovava alla guida di una vetturetta di una giostra autoscontro. Sulla distinzione in questione si veda altresì martino, Osservazioni sulla responsabilità civile nelle gare sciistiche, in Problemi giuridici di infortunistica sciatoria. Atti del Convegno di Cortina, 2-5 luglio 1975, cit., p. 201, per il quale, anche nell’attività sciistica, “occorre distinguere la pericolosità considerata oggettivamente dalla pericolosità nella condotta dell’uomo, la quale può far diventare pericolosa qualunque attività, anche la più innocua, per specifiche negligenze, imprudenze, violazioni di norme regolamentari, ecc…”.

32 Cass., 18.8.2011, n. 17343, cit.. Nel senso dell’applicabilità dell’art. 2050 c.c. allo sci agonistico, precedentemente, App. Bologna, 26 febbraio 1972, in Giur. it., 1973, I, 2, c. 964 ss.; in dottrina, nel senso della natura pericolosa dello sci agonistico albanesi, Agonismo negli sport invernali e responsabilità, cit., p. 3, per il quale nello sci agonistico “…si mira al primato, ossia a toccare i limiti delle umane possibilità nella esecuzione dei vari tipi di gare stabilite dai regolamenti tecnici delle Federazioni nazionale e internazionale”; martino, Osservazioni sulla responsabilità civile nelle gare sciistiche, cit., p. 190 e p. 201, che, dopo aver richiamato la decisione di App. Bologna, 26 febbraio 1972, cit., nel senso dell’applicabilità dell’art. 2050 c.c. allo sci agonistico, segnala altresì che è opportuno al riguardo tenere presente le particolari caratteristiche di rischiosità di talune competizioni, quali il “Trofeo Mezzalama” o il “Chilometro lanciato”. Per il criterio “empirico” circa la responsabilità dello sciatore agonistico, tenuto ex art. 2050 c.c. soltanto in caso di sinistro occorso ad uno spettatore, ed invece ex art. 2043 c.c. in caso di sinistro subito da uno sciatore in gara, che esuli rispetto al rischio accettato nella singola disciplina e dipenda da carenze organizzative, si richiama de marzo, Responsabilità dell’organizzatore e rischio sportivo, in Danno e resp., 1997, p. 455 ss., spec. p. 457, in nota a Cass., 20 febbraio1997, n. 1564, cit

33 In tal senso, Cass., 13 febbraio 2009, n. 3528, in Guida al dir., 2009, n. 12, p. 30, con nota di Sacchettini e in Rass. dir. econ. sport, 2010, p. 141, con nota di Stanca.

34 DE MARZO, Responsabilità dell’organizzatore e rischio sportivo, cit. p. 457.

35 DE MARZO, Responsabilità dell’organizzatore e rischio sportivo, cit. p. 457, oltre che nuovamente Pittalis, La responsabilità contrattuale ed aquiliana dell’organizzatore di eventi sportivi, cit., spec. p. 196.

36 tamburrino, Applicabilità della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose in materia di sinistri sciatori, in Problemi giuridici di infortunistica sciatoria. Atti del Convegno di Cortina, 2-5 luglio 1975, cit., p. 250.

37 Si veda, in particolare, Trib. Trento, Sez. Dist. Cavalese, 3 marzo 2005, cit..

38 In merito alla forzata applicazione dell’art. 2050 c.c. da parte della giurisprudenza, nel senso che l’organizzatore, per esimersi da responsabilità, dovrebbe addirittura provare – secondo un giudizio ex post e non ex ante come dovrebbe invece comportare la corretta applicazione dell’art. 2050 c.c. – il caso fortuito, restando quindi a suo carico le cause ignote, si vedano: Trib. Milano, 12 novembre 1992, in Riv. dir. sport., 1993, p. 499, che ha affermato la responsabilità di una associazione che gestiva un circolo sportivo di squash, che, durante un incontro ufficiale ivi ospitato, pur avendo rispettato tutte le prescrizioni regolamentari in tema di sicurezza, non aveva previsto che un colpo anomalo avrebbe potuto scavalcare le protezioni e colpire gli spettatori; Trib. Roma 5 febbraio 1992, n. 1393, in Riv. dir. sport., 1992, p. 90, con nota di Bellantuono, che ha affermato la concorrente responsabilità della società di calcio organizzatrice per le lesioni riportate da uno spettatore in seguito alla caduta dovuta alla presenza sulle gradinate di frammenti di vetro e di altri rifiuti. Ancora, si vedano al riguardo, Cass., 31 gennaio 1966, n. 363, in Riv. dir. sport., 1967, p. 112, che ha confermato App. Firenze, 3 aprile 1963, in Riv. dir. sport., 1964, p. 235, in un caso risalente, in cui, durante la partita Fiorentina – Juventus, si era verificato il cedimento di 12 metri di balaustra dello stadio di Firenze, a causa della pressione della folla dei tifosi, molti dei quali precipitarono sugli spettatori che si trovavano nel parterre, con ferimento di 139 persone; furono convenuti in giudizio sia il Comune di Firenze, quale proprietario dello stadio, sia l’Associazione Calcio Fiorentina, quale organizzatrice dell’incontro. La Corte d’Appello di Firenze, nonostante avesse rilevato un vizio di costruzione della balaustra e quindi l’astratta applicabilità al Comune dell’art. 2053 c.c., in tema di rovina di edificio, addossò interamente la responsabilità all’Associazione Calcio Fiorentina, alla quale imputò di aver provocato un sovraffollamento dello stadio, ritenuto unica causa del sinistro.

Anche la sopra richiamata Cass., 13 febbraio 2009, n. 3528, cit., che si è espressa riguardo ad una competizione di bob, affermando che la relativa attività di predisposizione del campo di gara configura attività pericolosa ex art. 2050 c.c. se espone gli atleti a rischi maggiori rispetto a quello consentito nel singolo sport, può essere qui annoverata quale esempio del rigore con il quale la giurisprudenza fa applicazione dell’art. 2050 c.c.. Ed infatti, nel caso specifico, l’atleta era finito, a causa di un’errata manovra, contro la staccionata di legno che conteneva la pista e l’urto del casco aveva fatto staccare una scheggia di legno, la quale aveva ferito gravemente al viso l’atleta, poi caduto in coma. La Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello, la quale non aveva verificato in concreto, e quindi secondo un giudizio di probabilità ex post e non ex ante, se l’attività di predisposizione del campo di gara (mediante l’adozione di tavole di legno di contenimento della pista) non avesse aumentato la rischiosità dell’evento oltre quella consentita nella specifica attività sportiva. Nessuna indicazione è stata invece data dalla Suprema Corte circa la necessità di valutare se il materiale utilizzato per il casco fosse idoneo a preservare il capo dell’atleta e se lo sbandamento del veicolo avesse contribuito in maniera determinante al sinistro.

39 Nel senso della riscontrata valorizzazione giurisprudenziale del nesso causale e della prova del caso fortuito, a discapito della rilevanza della diligenza nella condotta organizzativa tenuta, stanca, Natura della responsabilità dell’organizzatore di gare sportive, cit., p. 150 ss.. Sempre sotto il profilo del rigore con il quale la giurisprudenza suole – forzatamente – interpretare a carico dell’organizzatore di eventi sportivi la prova liberatoria prevista dall’art. 2050 c.c., si richiama Facci, La responsabilità civile nello sport, cit., p. 651, che riferisce di come sia stata ritenuta responsabile ex art. 2050 c.c., una società sportiva di calcio professionistico, che aveva organizzato la manifestazione, per il danno patito da uno spettatore colpito da un oggetto contundente (moneta), scagliato da un terzo rimasto ignoto, situato in un settore diverso; nella specie, l’A. ricorda che fu respinta la tesi difensiva della società convenuta che invocava sia il fatto del terzo sia l’impossibilità di impedire l’introduzione di monete, che potevano, poi, essere scagliate da un settore all’altro. Ancora, sempre sulla tematica considerata, ed a commento della già richiamata Cass., 13 febbraio 2009, n. 3528, in tema di gara di bob, si richiamano altresì Cerbara, Natura dell’attività di predisposizione del campo di gara, in Riv. dir. econ. sport, 2009, p. 111 ss.; Sesti, Attività di organizzazione di un evento sportivo: l’inefficacia dell’accettazione del rischio da parte dell’atleta, in Resp. civ. prev., 2009, p. 1555 ss..