Nuovi “ecoreati” ed estensione ai reati ambientali del d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti

Alessio Scarcella, Nuovi “ecoreati” ed estensione ai reati ambientali del d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti, in Ambiente e sviluppo, 2011, 10, 854

Nuovi “ecoreati” ed estensione ai reati ambientali del d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti

Sommario: Il “ritardato” recepimento della Direttiva n. 2008/99/Ce – I due nuovi “ecoreati” – L’estensione della responsabilità degli enti (D.Lgs. n. 231/2001) ad “alcuni” reati ambientali – Le sanzioni a carico dell’Ente – Le ulteriori modifiche al TUA ed alle sanzioni “SISTRI” – La (ri)penalizzazione “a tempo” del trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR o con FIR contenente dati incompleti od inesatti

Il “ritardato” recepimento della Direttiva n. 2008/99/Ce

Con la pubblicazione del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 si conclude, almeno per il momento, la questione del recepimento della direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell’ambiente, varata dal legislatore comunitario per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all’ambiente considerato nel suo complesso.

L’intervento del legislatore italiano arriva, però, con il consueto ritardo rispetto ai tempi imposti per il recepimento dalla normativa europea.

L’obbligo di introdurre analoga tutela era stato originariamente previsto dalle Decisioni quadro GAI 2003/80 e 2005/667, impugnate dalla Commissione Europea davanti alla Corte di giustizia dell’Unione per violazione dell’art. 47 TUE, in quanto basate su un fondamento normativo inappropriato. La Corte (sentenza 13 settembre 2005, causa C-176/039 e sentenza 23 ottobre 2007, causa C-440/05), accedendo alla tesi della Commissione, aveva annullato entrambe le decisioni quadro con la motivazione che queste avrebbero dovuto essere adottate sulla base giuridica del Trattato Ce (primo pilastro) e non del Trattato sull’Unione europea (terzo pilastro).

Ne era dunque seguita la Direttiva n. 2008/99/Ce, che gli Stati membri dell’Unione avrebbero dovuto recepire entro il 26 dicembre 2010.

L’art. 19 della legge comunitaria 2009 (legge 4 giugno 2010, n. 96) aveva, infatti, delegato il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della Direttiva n. 2008/99/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente e della Direttiva 2009/123/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la Direttiva n. 2005/35/Ce relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni. I termini di recepimento delle due direttive erano fissati, rispettivamente, al 26 dicembre 2010 e al 16 novembre 2010. Poiché la legge n. 96/2010 era entrata in vigore in data 10 luglio 2010, il termine per l’esercizio della delega sarebbe scaduto in data 9 aprile 2011.

L’esercizio della delega è stato tempestivo, tenuto conto della proroga di novanta giorni contemplata nell’art. 1 della legge n. 96/2010 per il caso in cui il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari (quaranta giorni dalla data di trasmissione) venisse a scadere nei trenta giorni precedenti il 9 aprile 2011 o successivamente. Il termine per il parere, infatti, richiesto l’8 aprile 2011 con relativa trasmissione dello schema di decreto, scadeva il 18 maggio 2011, sicché il termine per l’esercizio della delega risulta prorogato ex lege al 9 luglio 2011, con conseguente tempestività dell’emanazione del decreto legislativo in data 7 luglio 2011, giusta quanto disposto dall’art. 14, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a nulla rilevando la successiva data di pubblicazione. Nessun problema di costituzionalità si pone, dunque, rispetto all’art. 76 Cost.

Ciò, tuttavia, potrebbe non bastare.

Com’è noto, infatti, in riferimento alle direttive oggetto del decreto legislativo in esame, in data 26 gennaio 2011 la Commissione europea ha inviato all’Italia due lettere di messa in mora attraverso le quali ha contestato all’Italia il mancato recepimento sia della Direttiva n. 2008/99/Ce sulla tutela penale dell’ambiente (p.i. 2011/0207), sia della Direttiva n. 2009/123/Ce che modifica la Direttiva n. 2005/35/Ce relativa all’inquinamento provocato dalle navi (p.i. 2011/0216). Il recepimento, tempestivo rispetto al termine per l’esercizio della delega, potrebbe tuttavia essere insufficiente per la Commissione Europea, non potendo escludersi che l’apertura della procedura di infrazione sfoci in un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 258 del TFUE.


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I due nuovi “ecoreati”

Venendo, in particolare, ai contenuti del D.Lgs. n. 121/2011, già la “Relazione illustrativa” di accompagnamento al testo presentato dal Governo, sottolineava che, considerati i limiti di pena previsti dalla legge di delega, il recepimento della normativa comunitaria non potesse essere assicurato attraverso un completo ripensamento del sistema dei reati contro l’ambiente “potrà costituire oggetto di un successivo intervento normativo”.

Ciò rappresenta, a ben vedere, un primo limite del testo di recepimento, posto che il legislatore si è limitato esclusivamente ad inserire nel decreto legislativo soltanto quelle disposizioni strettamente necessarie a garantire l’adempimento agli obblighi comunitari scaturenti dalla Direttiva n. 2008/99/Ce, senza invece riordinare, come pure era lecito attendersi, l’intera materia dei reati ambientali.

Il legislatore delegato, stante la limitazione derivante dall’entità delle pene previste dall’art. 2 della legge delega n. 96/2010, ha preferito dunque rinviare ad un successivo intervento normativo sul codice penale, al fine di un più completo ripensamento del sistema dei reati ambientali che recepisca più compiutamente la direttiva prevedendo come delitti (anziché contravvenzioni) le fattispecie di illecito di maggiore gravità.

Ciò spiega, conclusivamente, la ragione per la quale, in relazione alla Direttiva n. 2008/99/Ce sulla tutela penale dell’ambiente, il legislatore delegato abbia ritenuto necessario implementare l’attuale apparato sanzionatorio inserendo proprio le uniche fattispecie sanzionate dalla direttiva assenti nell’ordinamento interno, ossia quelle relative all’uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727 bis, cod.pen.) nonché alla distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 bis, cod.pen.).

Il nuovo art. 727 bis cod.pen. punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero:

a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, sanzionandole in via alternativa con l’arresto da 1 a 6 mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro (comma 1);

b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, prevedendo un’ammenda fino a 4.000 euro (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni della direttiva comunitaria (art. 3, par. 1, lett. f della Direttiva n. 2008/99/Ce), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

L’art. 733 bis cod.pen. punisce, invece, la

“distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”.

L’illecito contravvenzionale, in particolare, punisce con la pena dell’arresto fino a 18 mesi e con l’ammenda non inferiore ad euro 3000

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione”.

Il comma 3 della disposizione in esame, infine, aggiunge che

“Ai fini dell’applicazione dell’art. 733 bis del codice penale per habitat all’interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2, della Direttiva n. 79/409/Ce, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della Direttiva n. 92/437Ce”.

Sia la prima che la seconda fattispecie pongono problemi interpretativi che possono essere, in sede di primo commento, semplicemente enunciati con riserva di ulteriori approfondimenti.

Quanto alla fattispecie dell’art. 727 bis cod.pen., anzitutto, più che le condotte oggetto di sanzione penale, il problema per l’interprete è quello di individuare cosa si intenda per “specie animale o vegetale selvatica protetta”. In tal senso, è ben vero che l’art. 733 bis cod.pen. contiene al comma 2 (collocazione sistematica singolare, visto che sarebbe stato più logico inserire questo comma nell’art. 727 bis cod.pen., cui il testo si riferisce, anziché nell’art. 733 bis cod.pen., riguardante fattispecie penale diversa) la precisazione secondo la quale

“Ai fini dell’applicazione dell’articolo 727 bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della Direttiva n. 92/43/Ce e nell’Allegato I della Direttiva n. 2009/147/Ce“.

L’ausilio è però limitato, poiché l’interprete è comunque costretto a consultare (secondo la consueta tecnica del rinvio che rende poco intelligibili le norme), il testo delle predette direttive comunitarie che contengono la relativa nozione. In particolare, il richiamo riguarda, da un lato, la Direttiva n. 92/43/Cee del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva “Habitat”) e, dall’altro, la Direttiva n. 2009/147/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva “Uccelli”).

La configurabilità del reato, inoltre, è esclusa ove

“l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

L’inciso, introducendo un’ipotesi di irrilevanza penale del fatto, riproduce fedelmente la previsione contemplata dall’art. 3, lett. f), della Direttiva n. 2008/99/Ce. È agevole sin d’ora rendersi conto di quanti e quali problemi si porranno in sede applicativa nel momento in cui occorrerà riempire di contenuti l’aggettivo trascurabile, riferito alla quantità di esemplari o all’impatto sullo stato di conservazione della specie: sul punto il ruolo della giurisprudenza, in specie della Cassazione, sarà fondamentale per fornire linee guida uniformi per i giudici di merito, correndosi il rischio, altrimenti, di affidare al personale gusto del singolo giudice la valutazione contenutistica della trascurabilità.

Analoghi problemi si porranno con riferimento alla fattispecie dell’art. 733 bis cod.pen.

Il problema di delimitare l’ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale è stato affrontato di sfuggita dal legislatore delegato. Del tutto insufficiente, infatti, è quanto previsto dal comma 3, secondo cui

“Ai fini dell’applicazione dell’articolo 733 bis del codice penale per habitat all’interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della Direttiva n. 2009/147/Ce, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della Direttiva n. 92/43/Ce”.

Anche in questo caso, infatti, l’interprete dovrà prendersi la briga di consultare le direttive richiamate per scoprire di cosa si tratta.

Nella definizione originariamente elaborata di habitat, il concetto era riferito alle “condizioni fisiche che circondano una specie, o popolazione di specie, o raduno della specie, o comunità” (Frederic E. Clements – Victor E. Shelford, Bio-Ecology, John Wiley & Sons, New York, 1939). Giuridicamente, invece, il concetto è diverso.

Per quanto concerne la normativa italiana, cui deve fare riferimento l’interprete nell’opera di determinazione della fattispecie incriminatrice dell’art. 733 bis cod.pen., il richiamo è alle seguenti disposizioni:

a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. 24 settembre 2002, n. 224);

b) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003);

c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva n. 92/43/Cee“;

d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva n. 92/43/Cee“;

e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva n. 92/43/Cee“;

f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”, come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33);

g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l'”Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva n. 79/409/Cee“.

L’estensione della responsabilità degli enti (D.Lgs. n. 231/2001) ad “alcuni” reati ambientali

Indubbiamente la più rilevante novità introdotta dal D.Lgs. n. 121/2011 è quella dell’inserimento dei reati ambientali (rectius: di alcuni reati ambientali) nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Infatti le Direttive n. 2008/99/Ce sulla tutela penale dell’ambiente e n. 2009/123/Ce sull’inquinamento provocato dalle navi hanno entrambe imposto agli Stati membri dell’Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio.

Nel recepire la direttiva, il legislatore delegato, per configurare le ipotesi di responsabilità degli enti per illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di reato già previste dall’ordinamento penale, nonché quelle introdotte all’uopo dalla novella (e cioè quelle di cui agli artt. 727 bis e 733 bis cod. pen.) e ritenute corrispondere al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale alla quale la legge delega aveva pedissequamente rinviato in proposito.

È stato così inserito all’art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/2001 (correggendo, peraltro, la numerazione del D.Lgs. n. 231/2001 che, a seguito delle ultime modifiche normative conteneva due articoli 25 nonies, con problemi di coordinamento oggi risolti, in quanto l’art. 25 decies è oggi rappresentato dal reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”) un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende, oltre a quelle di nuovo conio già menzionate, le seguenti fattispecie, così suddivise nelle tabelle seguenti.

Inquinamento idrico

– scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

– scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

– violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. 3 -aprile 2006, n. 152).

Rifiuti

– raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

– realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

– inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

– miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

– deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

– predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260bis , commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

– traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

– attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

– violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260bis , comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Bonifica siti inquinati

– inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Inquinamento atmosferico

– superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. Convenzione di Washington del 3 marzo 1973)

– importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, legge 7 febbraio 1992, n. 150);

– falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali (art. 3bis , legge 7 febbraio 1992, n. 150).

Ozono

– violazione delle disposizioni sull’impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, legge 28 dicembre 1993, n. 549).

Inquinamento navi

– sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);

– sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Le sanzioni a carico dell’Ente

Quanto alle sanzioni configurate a carico dell’ente, il legislatore delegato si è avvalso della facoltà conferitagli nella legge delega di non ricorrere necessariamente alle sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

L’applicazione di tali sanzioni – per una durata fissata dalla novella nella misura non superiore ai sei mesi – è stata infatti riservata soltanto ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell’ente siano quelli previsti, rispettivamente:

1) dall’art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 D.Lgs. n. 152/2006;

2) dall’art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006;

3) dall’art. 260, D.Lgs. n. 152/2006;

4) dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2, D.Lgs. n. 202/2007.

Solo in tali ipotesi, dunque, sarà possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni in via cautelare ai sensi degli artt. 45 e ss. del D.Lgs. n. 231/2001 (v. in proposito sez. II, n. 10500 del 26 febbraio 2007, dep. 12 marzo 2007, D’A., in Ced Cass. 235845).

La novella ha previsto anche l’applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e cioè quella dell’interdizione definitiva dall’esercizio dall’attività di cui all’art. 16, ma solo in due ipotesi, ossia nell’ipotesi in cui l’ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:

a) associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. n. 152/2006);

b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 202/2007)

La sanzione pecuniaria è invece prevista in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità degli enti.

La stessa è stata diversamente articolata in proporzione alla ritenuta diversa gravità dei reati presupposto cooptati nel catalogo di cui all’art. 25 undecies.

In tal senso la cornice edittale più significativa prevista dalla novella risulta dunque quella riservata alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 260, comma 1 del codice dell’ambiente e la cui forbice è compresa tra il minimo di quattrocento e quello di ottocento quote, che, una volta determinato il valore della singola quota ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 231/2001, comporta in ipotesi l’irrogabilità di una sanzione pecuniaria massima pari ad euro 1.239.200.

In realtà le soglie massime edittali previste in relazione ai più comuni reati presupposto in materia ambientale presi in considerazione dalla novella sono meno severe, variando mediamente tra le centocinquanta e le duecentocinquanta quote e comportando dunque l’irrogabilità di sanzioni che, sempre nella loro massima entità, possono variare al più tra i 232.250 e i 387.250 euro.

Le ulteriori modifiche al TUA ed alle sanzioni “SISTRI”

Con disposizioni del tutto estranee alla natura del decreto di recepimento, il legislatore ha colto l’occasione per introdurre modifiche al TUA ed al SITRI, limitatamente al regime sanzionatorio.

Per quanto concerne il TUA (D.Lgs. n. 152/2006), al di là di modifiche di coordinamento (modifica dell’art. 6, comma 17, TUA e dell’art. 260 ter, comma 1), si segnala, in particolare, l’inserimento da parte dell’art. 3 del D.Lgs. n. 121/2011 di due nuovi commi all’articolo 260 bis.

In particolare, l’art. 3, comma 2, del decreto, intervenendo sull’art. 260 bis TUA, inserisce due nuovi commi con l’obbiettivo:

quanto al nuovo comma 9 bis, di introdurre una deroga al regime previsto, in generale, dall’art. 8 della legge 24 novembre 1981, n 689 nel caso in cui ad essere violate siano più violazioni della stessa o di diverse disposizioni dell’art. 260 bis TUA che prevedono sanzioni amministrative, in particolare prevedendosi l’applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio (stessa sanzione si applica in caso di continuazione);

quanto al nuovo comma 9 ter, di introdurre:

da un lato, una causa di non punibilità in caso di tardivo adempimento (contenuto in 30 giorni) agli obblighi previsti dalla normativa in materia di SISTRI e,

dall’altro, una procedura di definizione agevolata, modellata sull’art. 301 bis del D.Lgs. n. 81/2008 per le violazioni antinfortunistiche, che consente al contravventore di evitare l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie ove egli adempia ai predetti obblighi nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista.

Inoltre, l’art. 4 del D.Lgs. n. 152/2006, al comma 1, lett. b), modifica l’art. 190 TUA riguardante i registri di carico e scarico, inserendo il nuovo comma 1 bis che esclude dall’obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico:

1) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8;

2) le imprese e gli enti che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera b).

Quanto al regime SISTRI, invece, l’art. 4 del D.Lgs. n. 121/2011 modifica la disciplina transitoria dettata dall’art. 39 del D.Lgs. n. 205/2010 (c.d. quarto correttivo al TUA), prevedendo l’applicazione gradata delle sanzioni amministrative nel primo periodo di applicazione, stabilendo che i soggetti obbligati all’iscrizione al predetto sistema che omettono l’iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l’obbligo di adempiere all’iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

a) con una sanzione pari al 5% dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese;

b) con una sanzione pari al 50% dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo c.s. indicato.

Inoltre, si stabilisce (nuovo comma 2 quater dell’art. 39) che le sanzioni amministrative previste dall’art. 260 bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9 TUA sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti:

a) a 1/10 per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall’art. 1 del D.M. 26 maggio 2011, e successive modificazioni;

b) a 1/5 per le violazioni compiute dalla scadenza dell’ottavo mese e per i successivi quattro mesi.

La (ri)penalizzazione “a tempo” del trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR o con FIR contenente dati incompleti od inesatti

Infine, non meno importante perché rileva sotto il profilo sanzionatorio, soprattutto penale, è la modifica introdotta dall’art. 39, commi 2 bis e 2 ter, TUA.

Il D.Lgs. n. 205/2010, come si ricorderà, modificando l’art. 258 TUA aveva sorprendentemente soppresso l’inciso, contenuto nel previgente comma 4 dell’art. 258 da cui dipendeva la penale rilevanza delle condotte ad oggetto i rifiuti pericolosi. Ciò aveva comportato l’apparente – e probabilmente non voluta – depenalizzazione della condotta consistente nel trasportare rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione ovvero nell’indicare nel formulario stesso dati incompleti o inesatti riferiti al trasporto dei suddetto rifiuti pericolosi.

Con il D.Lgs. n. 121/2011, il legislatore delegato sembrerebbe aver ora tentato di porre rimedio alla svista. In particolare, l’art. 4, comma 2, lett. b) del decreto, inserendo il nuovo comma 2 bis nell’art. 39, prevede l’applicazione delle sanzioni previste dal citato art. 258 nella previgente formulazione nei confronti dei soggetti od imprese di cui all’art. 188 ter, commi 1, 2, 4 e 5 del codice dell’ambiente e cioè quelli tenuti obbligatoriamente o facoltativamente ad iscriversi al SISTRI, i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania e i soggetti previsti dalla disciplina RAEE.

Orbene, il richiamo operato dal comma 2 bis dell’art. 39, come novellato, ai soggetti così indicati, il riferimento agli obblighi dettati dall’art. 190 e 193 TUA ma, soprattutto, l’integrale e generico riferimento alle relative sanzioni previste dall’art. 258 vecchio testo (quindi, sia penali che amministrative), sembrerebbe voler determinare la (ri)penalizzazione delle condotte di trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione e di indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti, descritte nel comma 4 dell’art. 258.

Si tratterebbe, in ogni caso, di una (ri)penalizzazione, per così dire, “a tempo”: il legislatore delegato, nel delimitare il campo di applicazione della norma transitoria, precisa infatti che l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dall’art. 258 ante novella del 2010 si applica

“fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)”.

Dopo l’entrata in vigore, a regime, della disciplina SISTRI le condotte non avrebbero dunque più rilevanza penale. Il dies ad quem, allo stato, è fissato al 9 febbraio 2012, salvo che per i produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti, per i quali l’operatività del SISTRI è stata fissata “ad una data non antecedente al 1° giugno 2012” dal comma 2 dell’art. 6 lett. f octies), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106. Il termine del 9 febbraio, a meno di sorprese dell’ultim’ora o di ulteriori proroghe (non preventivabili, almeno allo stato), è stato fissato a seguito dell’approvazione al Senato del c.d. maxiemendamento inserito nell’approvanda legge di conversione del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, in vigore dal 13 agosto 2011) che, in un primo momento, con un vero e proprio colpo di mano, aveva abrogato dal 13 agosto u.s., senza alcuna eccezione, il Sistema di tracciabilità dei rifiuti, provocando giustificate reazioni da parte degli operatori del settore (v., per maggiori approfondimenti, il contributo dello stesso Autore, su questo stesso numero della Rivista).

Magistrato ordinario dal 1993, è attualmente Consigliere della Corte Suprema di Cassazione, assegnato alla Sezione III penale, competente tabellarmente per la trattazione dei reati ambientali. Docente presso le Scuola di Specializzazione per le professioni legali presso le Università degli Studi di Firenze e Siena, è docente nei corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura nelle tematiche dell’ambiente e della disciplina in materia di prevenzione infortuni. Tra le sue pubblicazioni: Le armi e gli esplosivi nella legislazione vigente: esposizione coordinata e sistematica dei principali testi di legge in materia, di Cantagalli – Baglione – Scarcella, Laurus Robuffo, 2002; L’autorizzazione integrata ambientale: il nuovo sistema unitario di prevenzione e controllo delle fonti inquinanti dell’ambiente - principi, procedure e sistema sanzionatorio, Giuffrè, 2005; Codice dell'ambiente: aggiornato ai decreti correttivi del 2010, Laurus, 2011; Banca dati nazionale del DNA e prelievo di materiale biologico, di Tonini - Felicioni – Scarcella, Ipsoa, 2009; Prelievo del DNA e banca dati nazionale: il processo penale tra accertamento del fatto e cooperazione internazionale (Legge 30 giugno 2009, n. 85), a cura di Scarcella, CEDAM, 2009; La tutela penale del territorio e del paesaggio: condono edilizio ed ambientale, Buzzegoli – Scarcella, Giuffrè, 2009.

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