Danno patrimoniale: criteri applicativi delle tabelle del 1922 (R.D.N. 1403/1922)

Domenico Chindemi, Danno patrimoniale: criteri applicativi delle tabelle del 1922 (R.D.N. 1403/1922), (Commento a Cass. 2.11.2011, n. 22709 (ord.), in Responsabilità civile e Previdenza, 2012, 462

Danno da incapacità lavorativa: nuovo look per le tabelle del 1922

Cass. civ., 2 novembre 2011, n. 22709 (ord.) – Sez. VI – Pres. Preden – Rel. Di Stefano

Danno patrimoniale – Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione – Invalidità personale permanente – Determinazione del quantum – Criteri – Tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie – Applicabilità – Durata media della vita – Tasso di interesse legale – Mutamento dei valori reali dei due fattori di calcolo – Attualizzazione del criterio tabellare – Necessità.

(r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403; c.c. artt. 1226, 2056)

Nell’applicazione delle tabelle del 1922, (r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403) ai fini della quantificazione del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa, occorre adeguare il risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè dell’aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale; onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di «personalizzare» il criterio adottato al caso concreto, occorreva attualizzare lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

[In senso conforme Cass. civ., 2 luglio 2010, n. 15738, Cass. civ., 2 marzo 2004, n. 4186]

FATTO. -1. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

«1. C.D. ricorre per la cassazione della sentenza n. 994/2009 della Corte di Appello di Brescia, pubblicata il 16 novembre 2009, con cui è stato respinto l’appello da lui proposto avverso la sentenza del 3 giugno 2008 del Tribunale di quel capoluogo, resa tra lui e la Winterthur Assicurazioni spa, L.R., L.F. di R.A. & C. snc, in relazione ai danni da lui patiti per un sinistro stradale occorsogli ed attribuito, con un suo concorso di colpa del 25%, alla responsabilità prevalente delle controparti. Queste ultime non resistono con controricorso.

  1. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a), della legge 18 giugno 2009, n. 69) – per essere ivi definito per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.
  2. Il D., che non contesta sotto altri profili la pronuncia di merito, svolge due motivi: con un primo – di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729, 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., nonché delle tabelle allegate al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, come pure di vizio di motivazione – egli si duole sia della liquidazione del danno patrimoniale operata dal primo giudice, con applicazione tout court dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite fissati nelle tabelle di cui al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, mentre sarebbe stato invece necessario adattare il risultato ai mutati valori reali dei due fattori su cui quelle si basavano (Cass. n. 4186/2004), sia della mancata adozione di una percentuale di invalidità corrispondente a quella stabilita per l’invalidità civile (del 50%, anziché del 40% di cui alla CTU); con un secondo – di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1219, 1224, 1283 e 2056 c.c., come pure di vizio di motivazione – egli censura la gravata sentenza per come ha in concreto devalutato e rivalutato le singole componenti del risarcimento riconosciuto, siccome in valori riferiti a tempi diversi, sviluppando calcoli per dimostrare di avere diritto ad ulteriori somme.

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4. Il primo profilo del primo motivo pare fondato, visto che effettivamente i giudici del merito hanno si applicato le tabelle del 1922, ma – se non altro stando a quanto risulta dal tenore letterale della sentenza di appello, qui gravata – senza adeguare il risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè senza tener conto dell’aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale; invece, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di “personalizzare” il criterio adottato al caso concreto, occorreva attualizzare lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa; e così contravvenendo a consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., 2 marzo 2004, n. 4186; Cass., 2 luglio 2010, n. 15738).
  1. Quanto al secondo profilo del primo motivo, è effettivamente incongrua o insufficiente la motivazione con cui è stata negata la rilevanza del dato dell’invalidità civile riconosciuta: è invero apodittica l’affermazione che i relativi calcoli “… appaiono non giustificati… e dunque del tutto generici”, visto che invece tale valutazione è un dato sufficientemente specifico e la Corte di merito avrebbe allora dovuto valutare la sua (eventuale) rilevanza ai diversi fini del risarcimento del danno.
  2. Anche il secondo motivo è fondato: da quanto si rileva dal tenore letterale della sentenza di appello, rapportato al contenuto della sentenza di primo grado sul punto confermata e quale si desume dal ricorso in ossequio al principio di sua autosufficienza, per stabilire se l’acconto ricevuto fosse stato correttamente imputato occorreva sì rapportare le entità monetarie del dovuto e dell’acconto alla data del pagamento, ma tenendo conto del fatto che il primo comprendeva sia voci calcolate nel loro valore al tempo della liquidazione, sia voci calcolate nel loro valore al tempo del sinistro, con la conseguente necessità di operare distinte operazioni di devalutazione sulle singole componenti e di determinare il valore al momento dell’acconto mediante la somma degli esiti dei due differenti passaggi di calcolo. La carenza di tale specificazione rende impossibile controllare in questa sede se il risultato finale sia corretto, benché ictu oculi la mancata differenziazione delle operazioni di devalutazione sulle singoli componenti liquidate comporta, con il rischio di un’errata conclusione, la necessità di operare nuovi calcoli, a verifica delle ragioni e dei passaggi analiticamente esposti dal ricorrente.
  3. Pertanto, si propone l’accoglimento del ricorso (e, quanto al primo profilo del primo motivo, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.), con cassazione della gravata sentenza in ordine ai punti investiti dalle censure e rinvio alla medesima Corte di appello in diversa composizione».

DIRITTO. -2. Non sono state presentate conclusioni scritte, né memorie, né alcuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio.

  1. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso è accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio allo stesso giudice che la ha pronunciata, ma in diversa composizione, il quale provvederà a regolare le spese anche del giudizio di legittimità. (Omissis).


DANNO PATRIMONIALE: CRITERI APPLICATIVI DELLE TABELLE DEL 1922

(R.D N. 1403/1922)

di Domenico Chindemi

La Cassazione specifica i criteri di attualizzazione delle tabelle di cui al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, ai fini della quantificazione del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa, dovendosi aggiornare il coefficiente di capitalizzazione tabellare o ridurre il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

 

Sommario 1. Criteri risarcitori del danno patrimoniale: applicazione delle tabelle del 1922 (r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403. – 2. Ulteriori criteri risarcitori del danno patrimoniale da incapacità lavorativa.

 

  1. CRITERI RISARCITORI DEL DANNO PATRIMONIALE: APPLICAZIONE DELLE TABELLE DEL 1922 (R.D. 9 OTTOBRE 1922, N. 1403)

Sussistono varie opzioni risarcitorie del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, la cui scelta è lasciata al prudente apprezzamento del giudice che tuttavia è anche condizionato dalla scelta del danneggiato (e del suo difensore) che deve fornire al giudice i criteri di valutazione del danno da incapacità lavorativa futura1.

Il danno alla capacità lavorativa si sostanzia nella diminuita capacità di lavoro, di carriera o anche di accesso al lavoro, e, quindi, anche di guadagno, quale conseguenza diretta, in rapporto causale con la lesione subita, della diminuita integrità fisica2.

I criteri risarcitori del danno patrimoniale hanno subito una evoluzione soprattutto con riferimento al danno da incapacità lavorativa, (per tale deve intendersi il lucro cessante per mancato guadagno futuro) per il superamento, in via di fatto, delle categorie del danno alla capacità lavorativa generica e specifica, dovendosi ormai parlare solamente di riduzione della capacità lavorativa tout court3.

Infatti la capacità lavorativa generica qualificava il danno subito da soggetto non svolgente attività lavorativa al momento del sinistro, ma potenzialmente suscettibile di svolgerla in futuro. Oggi tale voce di danno viene liquidata non più, come una volta, sotto la voce del danno biologico, voce di danno non patrimoniale, ma quale danno futuro da incapacità lavorativa.

Il metodo tradizionale e più semplice di calcolo, la cui validità è confermata anche dalla Cassazione, è quello tabellare, con riferimento alle tabelle di capitalizzazione della rendita di cui al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, sulla base di un criterio composito che tiene conto del reddito lavorativo, della percentuale di invalidità permanente incidente sulla capacità lavorativa e dell’aspettativa di vita che è notevolmente aumentata rispetto al 19224.

Le tabelle, tuttavia, non possono più essere applicate tout court come pacificamente avveniva prima fino a un decennio orsono, dovendosi individuare i necessari correttivi conseguenti all’aumento della vita media e alla diminuzione del tasso di interesse legale.

Va, infatti, considerato che le tabelle del 1922 sono state elaborate in base al censimento del 1911 e alle statistiche mortuarie del triennio 1910-1912 (età media 37 anni, sia per gli uomini che per le donne) e non tengono, quindi, conto dell’aumento della vita media che vi è stata nel corso del secolo trascorso e, in particolare, negli ultimi decenni.

La Cassazione ribadisce implicitamente, con la pronuncia in rassegna, che tale criterio tabellare non è tassativo, anzi deve essere adeguato alla mutata realtà sociale (aumento dell’età media) e giuridica (diminuzione del tasso di interesse), potendo essere, ma solo dopo tale adeguamento anche ulteriormente personalizzato oppure sostituito con un criterio equitativo puro, purché logicamente motivato, in quanto equità non vuol dire arbitrio, ma ponderata e adeguata valutazione della fattispecie che deve tradursi in una altrettanto logica e coerente motivazione.

La formula di calcolo del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa è la seguente:

reddito netto fiscalmente accertato x coefficiente di età ex r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403 x % invalidità – scarto vita fisica/vita lavorativa. In precedenza calcolato nella misura del 10%.

In mancanza di un reddito, il calcolo va fatto sulla base del triplo della pensione sociale. In ogni caso il reddito da considerare non può essere inferiore al triplo della pensione sociale (legge 26 febbraio 1977, n. 39, e art. 44 cod. ass.).

La Suprema Corte indica una duplice via per l’attualizzazione delle tabelle: a) aggiornamento del coefficiente di capitalizzazione tabellare; b) mancata riduzione del coefficiente relativo allo scarto tra vita fisica e vita lavorativa5.

La prima opzione comporta una rimodulazione dei coefficienti di capitalizzazione in base all’età media attuale, operazione non semplice e che dovrebbe essere avvalorata da calcoli ufficiali sulla base dell’ultimo censimento della popolazione del 2011, ad un secolo esatto dal censimento posto a fondamento delle tabelle del 1922, tenendo conto anche dell’innalzamento dell’età lavorativa rispetto al 1922.

La seconda opzione, molto più agevole, non è tuttavia da sola sufficiente ad una corretta attualizzazione delle tabelle, dovendo ricevere il conforto matematico del calcolo attuariale che deve tenere conto anche dell’innalzamento progressivo dell’età lavorativa, attuato con l’ultima manovra finanziaria a 66 anni di età per la pensione di vecchiaia e valutare, alla luce di tali dati, peraltro in continua evoluzione anche per la difficile attuale situazione economica.

Tuttavia, media res, può soccorrere la personalizzazione del danno alla luce di tali eventi, costituenti fatto notorio che, quindi, possono essere posti dal Giudice a fondamento della personalizzazione delle tabelle, comunque, in tutto o in parte già attualizzate dal medesimo giudicante.

Il Giudice tuttavia non è affatto obbligato ad applicare i criteri liquidatori delle tabelle allegate al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, nel caso in cui la capacità lavorativa non si traduce necessariamente in un danno patrimoniale corrispondente alla percentuale accertata dal CTU.

Infatti, premessa per un corretto risarcimento del danno da incapacità lavorativa futura è la dimostrazione della effettiva riduzione della capacità lavorativa tenendo conto del lavoro svolto dalla vittima o di quello presumibile in base agli indici indicati dalla stessa giurisprudenza e non in termini astratti sulla base della lesione subita dalla vittima.

Tale indicazione deve essere fornita al CTU per una corretta quantificazione della percentuale di diminuzione della capacità lavorativa, ove si voglia far riferimento al criterio tabellare di quantificazione del danno patrimoniale.

Ove il calcolo tabellare venga reputato insufficiente dalla vittima o eccessivo dal danneggiante occorrerà, da parte dell’interessato, fornire la prova della effettiva diminuzione di reddito percentualmente oppure in misura maggiore o inferiore alla percentuale indicata dal CTU.

A titolo esemplificativo, con riferimento alla professione forense va considerato che una menomazione fisica, anche rilevante, non necessariamente si traduce in una diminuzione di reddito, trattandosi di professione a carattere prevalentemente intellettuale.

Tuttavia il professionista svolge anche usualmente (ma al riguardo occorre fornire la prova) anche attività fisiche manuali o strumentali, quali ad esempio il recarsi in Tribunale o presso vari Uffici, l’uso del computer anche per ricerche dottrinali e giurisprudenziali, trasporto di fascicoli, etc.).

Tali attività possono, invero, anche essere delegate a terzi (segretarie, praticanti e collaboratori) ed è utile fornire la prova al riguardo della situazione pregressa al sinistro, in quanto se la necessità di delega è sopraggiunta al sinistro ed è giustificata dalla invalidità subita trattasi di un danno patrimoniale liquidabile, mentre ove trattasi di organizzazione del lavoro già sussistente ante sinistro, nessun nocumento patrimoniale potrà essere riconosciuto alla vittima, valutando, comunque, la marginalità di tali attività nella produzione del reddito del professionista.

Diverso invece è il nocumento patrimoniale in caso di lesione incidente sulle capacità intellettive del professionista che, anche in caso di sola parziale invalidità, potrebbe avere un nocumento comunque grave alla sua capacità lavorativa.

Un indice di valutazione può essere rappresentato dalle dichiarazioni dei redditi antecedenti e immediatamente successive al sinistro, verificando se il reddito ha subito decrementi dopo il sinistro e se, invece, ad esempio, nel periodo precedente all’incidente aveva segnato costanti progressi.

Ove, situazione sempre più ricorrente, la durata della vita del danneggiato abbia superato il limite risultante dai coefficienti di capitalizzazione «il criterio di liquidazione del danno attraverso la capitalizzazione di una rendita deve essere opportunamente corretto: una prima volta sulla base dell’elemento concreto costituito dal protrarsi della vita del danneggiato fino all’epoca della decisione (si tratta infatti di danno attuale e non futuro, esattamente accertabile); una seconda volta sulla base della presumibile vita futura del danneggiato dalla decisione in poi»6.

Parte della giurisprudenza di merito, ha ritenuto applicabili i coefficienti del 19817 che, pur essendo più che tripli rispetto a quelli del 1922, tuttavia dovrebbero essere attualizzati per le medesime considerazioni già espresse con riferimento a quelli del 1922.


2. ULTERIORI CRITERI RISARCITORI DEL DANNO PATRIMONIALE DA INCAPACITÀ LAVORATIVA

Il criterio tabellare non costituisce l’unico criterio di calcolo del mancato guadagno del soggetto leso, in particolare in relazione alla perdita di reddito futuro8.

Può infatti essere applicata una valutazione «in concreto», sistema praticato in particolare in Germania, mentre non risulta applicato il sistema del moltiplicatore, vigente nei Paesi di Common Law.

È possibile anche una valutazione equitativa del danno per la perdita di capacità lavorativa specifica (come danno permanente e futuro), ma solo dopo che sia stata verificata con la prova scientifica medico-legale la gravità e permanenza della invalidità al lavoro specifico che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno9.

Ove effettuata in via equitativa, la liquidazione del lucro cessante richiede comunque la prova, anche probabilistica ed in percentuale, sulla sua reale esistenza, dovendosi individuare elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece connesso all’illecito anche in considerazione dell’«id quod plerumque accidit», quindi se non in termini di certezza, almeno, con un grado di elevata probabilità, mentre la mancata prova di reddito futuro non consente di ricorrere ad un giudizio equitativo ex art. 1226 c.c. 10.

La valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motiva-zione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopica-mente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria11.

La rendita INAIL, invece, è caratterizzata da un criterio di determinazione che ha riguardo alle particolari esigenze soddisfatte dalla legislazione previdenziale e che non necessariamente dà luogo ad un risultato corrispondente al danno effettivamente subito dal danneggiato per la sua diminuita capacità lavorativa specifica.

Ai fini risarcitori rileva la diminuita capacità di produrre reddito in rapporto causale con il fatto ille-cito, senza automatismi riferiti alla percentuale invalidante, ancorando il risarcimento alla prova di tale diminuzione reddituale, anche facendo ricorso alle presunzioni, ma pur sempre previa allega-zione delle situazioni di valenza pregnante da cui desumere un nocumento di natura patrimoniale.

Va, in linea generale, escluso ogni automatismo tra percentuale invalidante e perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall’accertamento dell’invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica12.

Non agevole, anche ricorrendo alle presunzioni, è determinare il futuro guadagno medio di un soggetto nel caso in cui non lavori o non abbia raggiunto uno sviluppo professionale adeguato.

I criteri, in tale ultima evenienza, per determinare l’attività lavorativa futura fanno riferimento ai seguenti parametri: a) studi intrapresi, inclinazioni; b) situazione socio-economica familiare.

Anche la valutazione equitativa del danno futuro deve far riferimento alla presumibile entità dei redditi futuri mentre il risarcimento dovrà essere rapportato, oltre che alla incapacità lavorativa, anche all’aspettativa media di vita del danneggiato al momento della decisione, indipendentemente dall’epoca del sinistro.

È onere del danneggiato provare, anche tramite presunzioni, lo svolgimento attuale o futuro di un’attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto nel primo caso, dopo l’infortunio, il livello di reddito precedente o il suo presumibile sviluppo, mentre, in caso di mancata attività lavorativa al momento del sinistro, il risarcimento di tale danno andrà calcolato sulla base di una previsione della futura attività lavorativa del soggetto leso, da compiersi tenendo conto dei parametri sopra indicati.

La novità, rispetto all’orientamento precedente, è rappresentata dal fatto che l’invalidità permanente non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale essendo necessario che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell’attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, verifichi se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo l’infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte.

La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno.

In mancanza di tale prova, ove non si acceda al diverso criterio risarcitorio tabellare, non spetta il risarcimento del danno da incapacità lavorativa, come nel caso di lavoratore che abbia continuato a percepire durante il periodo di invalidità l’intera retribuzione dal proprio datore di lavoro, dato che, sotto questo specifico profilo, nessuna diminuzione si è prodotta nella sfera patrimoniale dell’infortunato, salva restando la prova, a carico del lavoratore, di avere subito altri pregiudizi economici.

Il danno patrimoniale futuro deve essere puntualmente accertato dal giudice, anche se poi liquidato in via equitativa, mentre è anche possibile optare per il danno da perdita di chance, che viene liquidato, sia pure in una percentuale del danno complessivo, ove non si raggiunga la certezza, ma una ragionevole probabilità, del prodursi del nocumento patrimoniale futuro.

Entrambi i criteri devono tener conto del grado di inabilità permanente residuata dalle lesioni, della natura della eventuale limitazione della funzione deambulatoria e dell’incidenza di tale invalidità, sulla capacità di lavoro e di guadagno in relazione alla specifica attività esercitata, essendo venuto meno ogni automatismo tra misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa e la capacità di guadagno della vittima.

In tema di prova va fatta una distinzione, al riguardo, tra lesioni micro e macro permanenti: con riguardo alle micropermanenti non è possibile presumere alcuna diminuzione della capacità lavorativa futura e quindi di reddito, per le macropermanenti opera la presunzione opposta, soprattutto se di una certa entità, di incidenza sulla capacità lavorativa futura del soggetto.

Il danneggiato, in entrambi i casi, potrà fornire la prova che la menomazione, ancorché di lieve enti-tà, abbia avuto incidenza sulla futura produzione di reddito, mentre il danneggiante potrà fornire la prova che, nonostante la non lieve entità delle lesioni, le stesse non hanno avuto concreti riflessi sulla capacità lavorativa.

La liquidazione del danno per la perdita di capacità lavorativa specifica, come danno permanente e futuro, può avvenire con criteri equitativi, solo dopo che sia stata verificata con la prova scientifica medico-legale la gravità e permanenza della invalidità al lavoro specifico.

La capacità di guadagno non è sempre ridotta nella sua proiezione futura in modo proporzionale alla diminuzione della capacità lavorativa accertata dal CTU, con riferimento astratto all’entità delle lesioni subite, senza prendere in esame la situazione reddituale della vittima.

Il danno alla capacità lavorativa specifica – anche in caso di postumi permanenti accertati – è solo eventualmente sussistente e deve essere provato dalla parte interessata.

Un danno da lucro cessante, conseguente alla riduzione della capacità di lavoro, è configurabile so-lamente se sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente rica-verà minori guadagni, ogni ulteriore o diverso pregiudizio essendo risarcibile a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo anche del danno alla salute e del pregiudizio morale.

Il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), è tenuto altresì a verificare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l’infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte, e solo nell’ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante.

Sotto altro profilo, è da rilevare che la liquidazione del relativo danno patrimoniale, anche se conseguente a sinistro stradale, non può essere eseguita meccanicamente in base alle indicazioni dell’art. 137, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che non impone alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare taluni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, la quale, in ogni caso, incombe al danneggiato13.

In tal caso sarà onere del danneggiante, in via di eccezione, fornire la prova che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro specifico, non vi è stata alcuna diminuzione della capacità di guadagno e che, quindi, non è configurabile in concreto alcun danno patrimoniale.

Oggi è arduo valutare l’incidenza della lesione sulla futura attività lavorativa di soggetto non ancora percettore di reddito, in base a valutazioni legate all’andamento del mercato del lavoro, in una fase economica caratterizzata da stagnazione dei mercati, disoccupazione intellettuale e dalla profonda ristrutturazione delle forme di lavoro.

Aiutano, nella valutazione alcune presunzioni iuris tantum, i postumi derivanti dalle lesioni alla salute di modesta entità pari o inferiori al 10% (micropermanenti) che cessano di avere conseguenze sull’efficienza fisica del danneggiato, dopo un arco di tempo generalmente breve, e non hanno, in genere, conseguenza alcuna sull’attività di lavoro e sulla conseguente capacità di produrre reddito salva, per il danneggiato, la facoltà di provare che il danno, pur lieve, abbia una concreta incidenza sulla possibilità di guadagno futuro, dovendo essere tale danno accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto avrà, per il futuro, una diminuzione di reddito.

Va considerato se la lesione sia destinata a permanere nel tempo e a riflettersi permanentemente sulla capacità di guadagno, dovendo essere risarcito solamente l’effettivo pregiudizio subito dal danneggiato

Per i danni alla persona derivanti dalla circolazione stradale, nei casi in cui il danneggiato sia percettore di reddito di lavoro e sempre che dal sinistro sia derivata una invalidità permanente che abbia cagionato un danno correlato al mancato guadagno futuro conseguente ad una riduzione della capacità lavorativa, «le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell’art. 4, l. 26 febbraio 1977, n. 39, soltanto quando ricorrano due condizioni: oggetto del giudizio sia l’azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della r.c. auto del responsabile, ex art. 18, l. n. 990/1969; che il danno che si intende provare con la dichiarazione dei redditi sia costituito da una contrazione del reddito conseguente ad invalidità permanente»14.

La dichiarazione dei redditi relativa agli anni antecedenti e successivi al sinistro non è sempre idonea a documentare il reddito dal quale trarre la diminuzione di guadagno netto in quanto il danno patrimoniale da invalidità permanente ed inabilità temporanea, conseguite ad un sinistro stradale, va liquidato, ai sensi del l’art. 137 cod. ass., sulla base delle risultanze delle dichiarazioni dei redditi presentate dal danneggiato nei tre anni precedenti il sinistro, fondando, comunque, una mera presunzione iuris tantum sull’entità del reddito percepito dal danneggiato.

Ai fini del quantum risarcitorio bisogna anche considerare che l’età lavorativa va elevandosi, con la progressiva abolizione della pensione di anzianità ed elevandosi l’età per quella di vecchiaia (oggi 66 anni).

Occorre stabilire un nesso tra una causa umana imputabile che ha provocato la lesione invalidante e una concausa, di natura sociale, non imputabile al danneggiante, ma valutabile a fini risarcitori, individuando una presunzione in base alla quale dal fatto noto costituito dalle lesioni subite dalla parte lesa, si giunge a quello ignoto, cioè alla diminuzione della capacità futura di guadagno, da valutarsi con riferimento alla tipologia e natura intellettuale o manuale del lavoro, valutando anche la diminuita possibilità di «carriera» o di miglioramento economico.

Oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno; occorre anche verificare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l’infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte: occupazioni che, valutando l’età e la concreta possibilità di svolgimento, non siano meramente potenziali o astratte, tenendo conto anche della situazione economica e del mercato del lavoro.


1 Sui criteri risarcitori in caso di riduzione della capacità lavorativa, Penuti, Riduzione della capacità lavorativa e risarcimento del danno patrimoniale futuro: onere della prova (nota a Cass. civ., 25 gennaio 2008, n. 1690), in Nuova giur. civ. comm., 2008, 854; Chindemi, Criteri di calcolo del reddito ai fini del danno patrimoniale da invalidità temporanea o permanente (commento a Cass. civ., 9 novembre 2006, n. 23917), in questa Rivista, 2007, 1311.

2 In ordine alla applicazione della tabelle di cui al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, Rossetti, La liquidazione del danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità di guadagno, in Giust. civ., 2008, 2833.

3 Liguori, Commentario al Codice delle Assicurazioni. R.C.A., Piacenza, 2008, 307.

4 Sui tradizionali, ma sempre validi, criteri di capitalizzazione del danno da incapacità lavorativa, Gentile, Tabelle di capitalizzazione per la liquidazione del danno alla persona, Milano,1950.

5 Per un tale orientamento, Cass. civ., 2 luglio 2010, n. 15738; Cass. civ., 2 marzo 2004, n. 4186.

6 Cass. civ., 6 giugno 2008, n. 15029.

7 Trib. Napoli, 14 luglio 2005, n. 7875; Trib. Napoli, 4 aprile 2005, n. 3723.

8 In relazione ai diversi criteri risarcitori del danno patrimoniale, Chindemi, Il danno alla persona patrimoniale e non patrimoniale, Rimini, 2011, 627.

9 Cass. civ., 1° dicembre 2009, n. 25289.

10 Esamina la componente di base del calcolo probabilistico delle possibilità di reddito futuro, Guaglione, Reddito effettivo e reddito figurativo nella liquidazione del danno da circolazione stradale (nota a Cass. civ., 9 ottobre 1996, n. 8817), in Corr. giur., 1997, 572.

11 Sui criteri risarcitori del danno patrimoniale a soggetti privi di reddito, Chindemi, Risarcimento dei danni patrimoniali al disoccupato e principio di Cincinnato, in questa Rivista, 2008, 2001.

12 Sulla prova del danno da incapacità lavorativa specifica, Chindemi, Incapacità lavorativa specifica e prova del danno (commento a Cass. civ., 8 novembre 2007, n. 23293), in questa Rivista, 2008, 290; esamina i vari criteri risarcitori del danno da invalidità, Chindemi, Criteri di calcolo del reddito ai fini del danno patrimoniale da invalidità temporanea o permanente (commento a Cass. civ., 9 novembre 2006, n. 23917) in questa Rivista, 2007, 1311; Chindemi, Criteri di valutazione dell’invalidità permanente del minore privo di reddito (commento a Cass. civ., 20 febbraio 2007, n. 3949), in questa Rivista, 2007, 1093; Chindemi, Il risarcimento del danno alla casalinga, in Lapraticaforense.it, Maggioli, 2007.

13 Cass. civ., 21 aprile 2010, n. 9444.

14 Cass. civ., 30 marzo 2010, n. 7631.

Consigliere della Corte di Cassazione. Docente incaricato di Diritto Privato, Università Bocconi di Milano. Presidente della Commissione tributaria regionale della Lombardia. Componente del Comitato Scientifico della Rivista “Diritto ed economia dell’assicurazione”. Componente di redazione della rivista “Responsabilità civile e previdenza.” Autore di numerose pubblicazioni in materia.

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