Una nevicata su un campo di grano

Domenico Chindemi, Una nevicata su un campo di grano, in Responsabilità civile e Previdenza, 2009, 01, 219

 

Una nevicata su un campo di grano

di Domenico Chindemi
Consigliere della Corte di Cassazione


Sommario
: 1. Aspettative in parte deluse. 2. Aspetti positivi. 3. Aspetti critici. 4. Prospettive future.

1. Aspettative in parte deluse

L’attesa per le sentenze delle Sezioni Unite che si auspicava avrebbero chiarito i nodi gordiani del nostro sistema risarcitorio è rimasta in gran parte delusa, se si eccettua il prevedibile giro di vite sui danni bagatellari che non può che essere valutato positivamente alla luce della miriadi di cause relative a danni fantasiosi che stavano iniziando a ingolfare gli uffici dei Giudici di Pace.

Ben altre erano le aspettative riposte in tale sentenza che anziché semplificare il sistema risarcitorio pongono l’interprete e, quindi, il giudice e l’avvocato, davanti ad un sostanziale nuovo criterio risarcitorio del danno non patrimoniale che, se non rettamente inteso, produrrà una notevole riduzione dei danni più gravi, con pericoli sulla effettività del risarcimento del danno alla persona (1).

La vera rivoluzione della sentenza non è data dal ridimensionamento del danno esistenziale, ma dallo stesso e, per molti versi sorprendente, trattamento riservato al danno morale, categoria in precedenza indiscussa al pari del danno biologico e che è stata relegata in soffitta dalle pronunce in rassegna, ridimensionata a rango di danno di valenza non autonoma ma solo descrittiva, ricompreso nel danno biologico, danno anch’esso di valenza meramente nominalistica.

Viene anche sconfessato il diritto vivente, all’interno del quale sia il danno esistenziale che il danno morale avevano trovato piena cittadinanza sulla scia della interpretazione della coscienza sociale, criterio interpretativo propugnato dalle Sezioni Unite e, tuttavia, disatteso, proprio nel non riconoscere una figura di danno che perfino il festival di Sanremo aveva acclarato con la canzone vincitrice della scorsa edizione (“Ti regalerò una rosa”) dove veniva esaltata la componente esistenziale e psichica della condizione umana, smentendo, sia pure per una sola edizione, il detto: “sono solo canzonette“.

Non tenere conto delle esigenze della società e non riconoscere una autonoma valutazione sia al danno morale che esistenziale, sia pure entro i rigidi “paletti”, peraltro individuati dalle Sezioni Unite, non consente di potere affermare che la Corte abbia tenuto conto della “coscienza sociale” nella stesura delle sentenze, in cui si ravvisa, invece, una ingiustificata funzione punitiva nei confronti del danno esistenziale e morale che può trovare una giustificazione sostanziale nel proliferare delle cause risarcitorie futili che intasano ormai gli uffici giudiziari.

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Viene delusa l’attesa sulla auspicata armonizzazione del danno non patrimoniale, essendo stata eliminata la distinzione tra le varie voci di danno, che, tuttavia, sia pure con valenza solo descrittiva, non potranno non essere specificati all’interno del contenitore danno non patrimoniale ai fini della percezione del criterio risarcitorio di tale voce di danno che, ancorché equitativo, non può essere arbitrario e deve consentire all’interprete e al giudice superiore di valutare il percorso logico che ha portato alla unitaria liquidazione.

Ecco che le sottocategorie di danno riacquistano una autonomia non nominalistica (trattandosi per le Sezioni Unite di voci solo descrittive) ma sostanziale, essendo necessarie per capire la struttura in concreto del danno non patrimoniale risarcito.

Si potrebbe anche verificare, quale effetto riflesso, un ritorno all’antico con la ricerca della responsabilità penale per ottenere il ristoro di danni non ricompresi tra i diritti inviolabili.

Ai fini della surrogazione dell’assicuratore sociale diverrà, inoltre, molto difficile, se non impossibile, individuare all’interno del danno biologico le poste oggetto di rivalsa da quelle escluse se non compiutamente articolate all’interno della liquidazione del danno non patrimoniale.

Altra occasione persa dalle Sezioni Unite è costituita dalla mancata armonizzazione del danno da morte, i cui attuali criteri risarcitori appaiono anacronistici e, comunque, necessitano di una rivisitazione da parte della Cassazione.

Non è sufficiente ribadire la possibilità di liquidazione del danno morale catastrofico, ritenendo che la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, mentre esclude la trasmissibilità iure hereditatis del danno biologico da morte, non esclude viceversa il risarcimento del danno morale subito dal defunto, che può essere conseguentemente fatto valere iure hereditatis, come danno terminale, avvertito da chi, in condizioni di lucidità mentale, sente venir meno la propria vita.

Appare ben strano che le Sezioni Unite, dopo avere propugnato un’unica voce di danno non patrimoniale, non adottino lo stesso criterio risarcitorio nel caso di danno da morte, dove, in concreto, il risarcimento compete agli eredi e va riconosciuto per la perdita della vita del proprio caro e per la privazione di utilità morali ed esistenziali connesse alla privazione del parente.

Il danno parentale, come danno morale, interessa due beni della vita: 1) integrità familiare con riguardo alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari (artt. 2, 3, 29, 30, 31, 36 Cost.); 2) solidarietà familiare con riguardo alla vita matrimoniale o al rapporto di fatto e al rapporto parentale tra genitori e figli (2).

Non si deve, inoltre, discriminare tra vittime primarie e secondarie, né per lo stato sociale, né per il luogo occasionale della morte; il parametro equitativo deve considerare la entità del danno morale (lieve, grave, gravissimo), la permanenza o meno degli effetti e parametrare in un congruo equivalente economico il danno, utilizzando, eventualmente, anche parametri tabellari, purché adeguatamente motivati, senza alcun automatismo, purché vengano adeguatamente prese in esame le condizioni della vittima e la natura permanente del danno in relazione alle perdite della comunione di vita e di affetti, della integrità della famiglia naturale o legittima ma solidale in senso etico e giuridico (3).

In definitiva aumentano le difficoltà per gli avvocati ai fini della formulazione della domanda e delle conclusioni (chiedere solamente il danno non patrimoniale o anche le sottocategorie?), delle prove necessarie per il risarcimento dei danni non patrimoniali (allegazione e prova non solo per il danno esistenziale ma anche per il danno morale), senza parlare delle incertezze per le cause pendenti elaborate in base alla disciplina previgente che, ad esempio, non richiedeva una prova specifica per il danno morale, liquidato in percentuale al biologico.

Una sentenza che, si ritiene, senza volerlo, avvantaggia ancora una volta gli assicuratori che avranno buon gioco, magari facendo vedere alla vittima le pagine dei giornali a commento della sentenza, a far credere ai danneggiati da micropermanenti, che non hanno diritto alla assistenza legale, in virtù delle norme sull’indennizzo diretto, che non esistono pié né il danno esistenziale né il danno morale e che solo per grazia ricevuta (del danneggiato) liquidano il danno biologico (ovviamente solo quello tabellare previsto per la lesione fisica), perché anche quello, leggendo la sentenza, sembra scomparso.

Viene operato, per i danni non bagatellari, un lifting di facciata che, nelle intenzioni, meritevoli, delle Sezioni Unite, ha la funzione di evitare duplicazioni risarcitorie, (che un giudice accorto avrebbe ben potuto evitare anche col previgente sistema risarcitorio, fondato sulla tripartizione del danno non patrimoniale) facendo rientrare i pregiudizi biologico, morale ed esistenziale all’interno del danno non patrimoniale, sia pure a soli fini descrittivi e nominalistici, modificando l’impianto risarcitorio trasformandolo da orizzontale (con la tripartizione risarcitoria), in verticale con struttura piramidale (al vertice il danno non patrimoniale, poi, scendendo, il pregiudizio biologico e, alla base, i pregiudizi esistenziali e morali), lasciando, tuttavia, inalterato il criterio risarcitorio, se non per l’unitarietà del risarcimento.

Una sentenza, quindi, che cambia tutto per non cambiare niente, nelle voci di danno, se si eccettua il danno bagatellare, introducendo arbitrariamente dei filtri (limitazione ai soli diritti inviolabili) che violano la stessa Costituzione che va rispettata integralmente e non solo per talune categorie di diritti e disincentiva i grossi gruppi economici (basti pensare per i trasporti, alle Ferrovie o alle compagnie aeree) a porre in essere i necessari investimenti per ovviare ai disservizi frequenti che si verificano, per comune conoscenza, in tali settori, in quanto l’entità non rilevante dei danni, non ne consente alcuna tutela risarcitoria.

Per un commento conclusivo della sentenza cito l’arguto commento che un Consigliere della Corte di cassazione, in una piacevole telefonata, ha adottato in relazione a tale sentenza: “è una nevicata su un campo di grano, ma per fortuna esistono anche i “bucaneve”“.

2. Aspetti positivi

Certamente da considerare positivamente è la sorte (scontata?) riservata ai danni bagatellari con l’obbligo di osservanza dei limiti fissati dall’art. 2059 c.c. esteso anche ai giudici di pace nelle cause di valore non superiore ad euro millecento, in cui si decide secondo equità e che segnano la fine di un’era che, pur connotata negativamente dalla miriadi di risarcimenti futili, aveva, tuttavia, avuto anche aspetti positivi sui comportamenti dei danneggianti, attenti ad evitare ripercussioni negative sui possibili danneggiati, proprio per il timore di risarcimenti.

Da segnalare positivamente anche alcuni obiter quali la necessità della integrale riparazione del danno alla persona nella sfera non patrimoniale e l’osservanza da parte del giudice, nella individuazione dei danni inviolabili di valenza costituzionale, della coscienza sociale, elevata a criterio di selezione del danno.

La norma, nella lettura costituzionalmente orientata accolta dalle Sezioni Unite, in quanto pone le regole generali della tutela risarcitoria non patrimoniale, costituisce principio informatore della materia in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, che il giudice di pace, nelle questioni da decidere secondo equità, deve osservare (Corte cost. n. 206/2004).

L’estensione del danno non patrimoniale anche all’inadempimento contrattuale costituisce un punto di merito della sentenza, ponendo fine a un contrasto, invero ultimamente sopito, sulla risarcibilità del danno non patrimoniale in tale ambito.

Viene implicitamente riconosciuto il danno non patrimoniale anche alla persona giuridica se il fatto lesivo incida su una situazione giuridica dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l’immagine della persona giuridica (4).

La risarcibilità può essere anche conseguenza del fatto reato commesso dall’organo di vertice della persona giuridica (5); il relativo danno consiste nella diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente che si esprime nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca (6).

Vengono anche chiariti i mezzi di prova del danno non patrimoniale, con una precisazione sulla necessità della preventiva “allegazione”, che sgombra il campo dai molti equivoci che hanno caratterizzato la prova presuntiva, oggetto di uno dei quesiti sottoposti alla Corte.

La caratterizzazione del danno non patrimoniale quale danno conseguenza e non quale danno evento richiede non solo la prova della violazione dell’interesse tutelato, ma anche la prova, in concreto, del pregiudizio subito dalla vittima, con l’eliminazione della categoria dei danni “in re ipsa“, sulla base della sola lesione dell’interesse protetto.

Poiché il danno esistenziale è un danno che, a differenza del danno biologico, non rileva con segni esteriori (es. gesso) e non è suscettibile di accertamento medico-legale, risolvendosi in una modificazione peggiorativa della qualità della vita e della agenda quotidiana del danneggiato, fattori tutti di rilievo soggettivo, l’allegazione dei pregiudizi subiti costituisce un onere imprescindibile della vittima, non operando alcuna presunzione al riguardo (ad esempio anche in caso di decesso del coniuge è astrattamente possibile che non vi sia alcun nocumento né alla sfera sessuale, né esistenziale nel caso in cui il coniuge superstite avesse un amante e il coniuge deceduto costituisse un ostacolo alla relazione extraconiugale).

L’allegazione dei pregiudizi consente anche il rispetto del principio del contraddittorio, in quanto il danneggiante viene messo in grado di conoscere quali siano le ripercussioni oggetto di richiesta risarcitoria e di fornire, eventualmente, anche la prova contraria.

Il giudice, tuttavia, ove le allegate ripercussione esistenziali siano in linea con le normali ed usuali conseguenze derivata dalla tipologia di lesione rappresentata (es.: tipiche conseguenze a seguito della morte di un figlio), in mancanza di richiesta di prova contraria da parte del danneggiante, potrà ritenere provati i pregiudizi in forza di presunzione che opera non rispetto alla lesione, ma alle allegazioni di pregiudizi specificati dalla vittima (7).

Infatti la medesima lesione può comportare, come già evidenziato, differenti conseguenze nella personalità del danneggiato a seconda della sua capacità di resistere a fattori negativi esterni (c.d. resilienza) ed a fattori soggettivi contingenti legati alla peculiarità della situazione.

La prova del danno è richiesta anche per il danno morale ma, ove sia conseguenza di una lesione fisica, potrà anche essere riconosciuta per presunzione (intuibile la sofferenza, ma sempre previa allegazione), mentre ove trattasi di sofferenza morale non collegata ad una lesione fisica, dovrà essere più severa la valutazione sulla allegazione e prova.

La stessa Cassazione ha mitigato tale rigido principio, in qualche caso anche contrastante con il comune sentire, in tema di danno morale dovuto ai parenti della vittima deceduta a seguito di fatto illecito, ritenendo che non sia necessaria la prova specifica del pregiudizio esistenziale, se può essere desunta anche solo in base allo stretto vincolo familiare, ove sia esistita tra la vittima, quando era in vita, ed i parenti, un legame affettivo particolarmente intenso; in tale ultimo caso potrà anche farsi ricorso alla prova per presunzioni, anche senza specifiche allegazioni (8).

In base ai medesimi presupposti, per i familiari non conviventi della vittima, è legittima una liquidazione ridotta del danno morale (9).

Ai fini della valutazione del danno morale conseguente alla morte di un prossimo congiunto, quindi, l’intensità del vincolo familiare può già, di per sé, costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la prova dell’esistenza del menzionato danno morale, in assenza di elementi contrari, mentre l’accertata mancanza di convivenza dei soggetti danneggiati con il congiunto deceduto può rappresentare soltanto un idoneo elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale (10).

Peraltro, in conseguenza della morte di persona causata da reato, ciascuno dei suoi familiari prossimi congiunti è titolare di un autonomo diritto per il conseguente risarcimento del danno morale, il quale deve essere liquidato in rapporto al pregiudizio da ognuno individualmente patito per effetto dell’evento lesivo, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto, rimanendo, per converso, esclusa la possibilità per il giudice di procedere ad una determinazione complessiva ed unitaria del suddetto danno morale ed alla conseguente ripartizione dell’intero importo in modo automaticamente proporzionale tra tutti gli aventi diritto (11).

Importanti ripercussioni in tema di onere della prova si avranno nel campo della responsabilità medica e, in particolare, per il risarcimento del danno da violazione del consenso informato, dovendosi dare la prova del pregiudizio sofferto a seguito del mancato consenso, innovando una giurisprudenza rigida della Suprema Corte che riteneva risarcibile autonomamente la violazione del diritto alla autodeterminazione, senza indagare sul pregiudizio che in molti casi può anche mancare nel caso in cui, ad esempio, l’operazione abbia portato alla guarigione del paziente e trattavasi di intervento obbligato, senza alternative.

Sotto il profilo dogmatico è da segnalare la presa di posizione delle Sezioni Unite sulla struttura dell’illecito ribadendosi che una è la clausola generale (art. 2043 c.c.) e che l’art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile, che si ricavano dall’art. 2043 c.c.

Viene, quindi data la giusta collocazione all’art. 2059 c.c. che è norma di rinvio ai principi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (casi determinati dalla legge e ingiustizia costituzionalmente qualificata, nel caso in cui sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona).

3. Aspetti critici

Va premesso che non era certamente agevole il compito della Cassazione di ricostruzione sistematica del sistema risarcitorio del danno non patrimoniale, dovendosi anche valutare la possibilità di un criterio differenziato a seconda che sia o meno individuabile nell’illecito il danno biologico e, in tale ultimo caso, se trattasi di micro o macro permanente per gli evidenti diversi riflessi sulla entità del danno e del relativo risarcimento.

Tuttavia era lecito attendersi una risposta più chiara e organica, indipendentemente dal risultato complessivo che, ove rettamente intesa la pronuncia, potrebbe anche dirsi soddisfacente nel suo complesso.

Da segnalare negativamente è l’aumento della soglia di tutela, limitata ai soli diritti inviolabili, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, in caso di interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., nei casi non espressamente previsti dalla legge.

Logica conseguenza è la mancata tutela di diritti comunque, anche se non inviolabili, garantiti dalla Costituzione, che, ancorché sminuita nella sua portata, pur nella vigenza del suo sessantesimo anniversario, costituisce il punto di riferimento delle legittimità costituzionale delle leggi.

Si autorizza, in tal caso, implicitamente, il danneggiante, a violare impunemente diritti garantiti dalla Carta fondamentale, in contrasto con la stessa coscienza sociale, riteniamo ancora maggioritaria, che ritiene la nostra Costituzione meritevole di essere rispettata integralmente e non solo nei suoi diritti inviolabili.

Non si condivide neanche l’affermazione che non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici.

È pacifico che nel nostro ordinamento non esista il diritto ad essere felici, ma non può negarsi che ciascuno ha diritto di mantenere il proprio stato di equilibrio-psicofisico a volte anche faticosamente raggiunto e a non vederlo alterato in modo significativo a seguito di fatto illecito altrui.

Del resto la salute, nella definizione che ne dà la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), consiste in “un complesso stato di benessere fisico, mentale e sociale e non la mera assenza di malattia” e, quindi, l’alterazione della qualità della vita, dello stato di benessere e della serenità, se raggiunge un livello considerevole, in base al parametro di valutazione della coscienza sociale, è qualificabile quale lesione del diritto alla salute, danno biologico in cui è ricompresa la componente esistenziale.

Dubbi genera anche il criterio risarcitorio del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale richiedendo le Sezioni Unite, anche per tale categoria, la lesione di diritti inviolabili della persona caratterizzati dalla gravità e serietà della lesione.

Invece la risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale andrebbe ricompresa tra i casi previsti dalla legge (art. 1174 c.c.), eliminando il filtro risarcitorio costituito dalla violazione di diritti inviolabili, essendo sufficiente alla sua risarcibilità la violazione dell’interesse leso in base al parametro costituito dall’inadempimento contrattuale.

L’affermazione, pienamente condivisibile, della bipolarità del danno (patrimoniale e non patrimoniale) è stata portata, ma solo nominalmente, alle estreme conseguenze, fino far scomparire (fittiziamente) le voci di danno (biologico, morale e esistenziale), salvo, poi, con un gioco di prestigio, farle riapparire con una mutata veste, solo descrittiva o nominalistica, ed elevando a rango superiore il danno biologico, l’unico normativamente previsto, rispetto alle altre voci di danno.

Meglio sarebbe stato, nell’ambito del contenitore danno non patrimoniale, ricomprendere le tre voci di danno tradizionali (biologico, morale ed esistenziale), essendo sufficienti gli altri filtri risarcitori, costituiti dalla gravità e entità della lesione, a elevare un argine alla risarcibilità di molti danni.

Nulla viene detto sulla controversa sottovoce del danno da incapacità lavorativa generica, lasciando l’interprete nel dubbio sulla sua ancora vigenza.

Trattasi, comunque, di pregiudizio che, peraltro, in concreto, solo raramente, viene effettivamente liquidato all’interno del danno biologico, non essendo ricompreso nei c.d. barèmes medico-legali, con cui vengono redatte le tabelle risarcitorie (12).

Eliminando le sottovoci del danno non patrimoniale, ma facendole subito dopo riapparire, non si aiutano gli operatori del diritto (avvocati e giudici) nel loro lavoro quotidiano, essendo alla presa i primi con la specificazione della domanda (è sufficiente, come già evidenziato, chiedere solamente il risarcimento del danno non patrimoniale o occorre specificare al suo interno le varie componenti?), e i secondi con la valutazione sulla indeterminabilità o meno della stessa.

Sarebbe stata auspicabile la conferma, pur con le necessarie specificazioni, della tripartizione del danno non patrimoniale in danno biologico, morale ed esistenziale, in base alla stessa sentenza della Corte costituzionale n. 233/2003 che l’ha affermata (13).

Quattro differenti nozioni di danno biologico, due di matrice normativa (il danno biologico nel codice delle assicurazioni artt. 138 e 139 cod. ass. e nella normativa Inail, art. 13, d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38) e due giurisprudenziali (in base alle rispettive definizioni della Corte di cassazione e della Corte costituzionale), sono assolutamente incompatibili con le esigenze di chiarezza e semplificazione a cui dovrebbe tendere l’interprete (14).

Permane ancora, anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, la confusione sulla definizione di danno biologico, anche se la Corte sembra propendere per l’adeguamento alla definizione normativa del codice delle assicurazioni inserendo come in una scatola cinese, all’interno del contenitore danno non patrimoniale, il danno biologico e, al suo interno, tutte le altre voci di danno (compreso il morale e l’esistenziale).

Dello scostamento significativo dalla sentenza n. 233/2003 della Corte costituzionale le Sezioni Unite non sembrano preoccuparsi troppo, come se si trattasse di una semplice sentenza di merito e fornendo delle motivazioni assolutamente inadeguate al fine di superare il criterio risarcitorio adotto dalla Consulta, che, per la sua chiarezza e semplicità, avrebbe potuto essere accolto dalle Sezioni Unite, con una costruzione razionale del sistema risarcitorio del danno non patrimoniale.

Non si condivide peraltro neanche l’eliminazione concettuale del danno morale, pregiudizio ontologicamente esistente e che non può essere relegato a voce di mera valenza descrittiva.

Va, inoltre considerato, a parte la condivisibile osservazione che il danno morale non è necessariamente transeunte, che tale danno non consiste solamente nel dolore fisico, ma anche nella sofferenza morale.

La Costituzione europea colloca il danno morale sotto il valore universale della dignità umana (art. II-61) dotata di inviolabilità e garanzia giurisdizionale e risarcitoria piena (art. II-107) (15).

La Cassazione lo ricollegava alla integrità morale della persona che esprime la centralità dell’uomo nell’ordine costituzionale italiano ed europeo (16).

Non possono neanche essere trascurate le ripercussioni che la sentenza delle Sezioni Unite potrà avere sotto il profilo dell’analisi economica del diritto, ed in particolare sotto il profilo assicurativo, dove si assiste da tempo al tentativo di limitazione delle poste risarcitorie ad evidenti fini riduttivi del risarcimento del danno alla persona, con l’inconsapevole ausilio delle Sezioni Unite a tale riduzione risarcitoria.

La principale riduzione si avrà con l’eliminazione del danno morale, quale autonoma voce di danno, per essere conglobata nel danno biologico.

Anche se si volesse aumentare il biologico, nella sua componente dinamica, da risarcire a titolo di danno morale, applicando il medesimo criterio previsto dagli artt. 138 e 139 cod. ass., la percentuale massima di aumento sarà, per le micropermanenti del 20% (1/5), mentre oggi il danno morale viene liquidato da 1/3 alla metà del biologico.

Se si considera che tale criterio risarcitorio è obbligatorio per le micropermanenti conseguenza di sinistri stradali e della navigazione, la riduzione del risarcimento è consistente e in violazione del diritto vivente.

Un sistema per ovviare a tale iniqua riduzione potrebbe essere individuato nell’aumento della percentuale tabellare del danno biologico per la componente esistenziale, ove presente, operando su tale maggior importo l’aumento del quinto per il danno morale.

Infatti i danni biologico ed esistenziale sono raggruppati nella definizione normativa di danno biologico di cui agli artt. 138 e 139 cod. ass., costituito dalla “lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito“.

Al di fuori delle micropermanenti nel codice delle assicurazioni, il giudice può, invece, procedere alla personalizzazione delle tabelle operando una valutazione in via equitativa del danno morale all’interno del danno biologico anche da 1/3 alla metà del biologico, ma anche oltre, in quanto non esiste alcun automatismo risarcitorio, dovendo far riferimento il giudice alla discrezionalità motivata poiché il danno morale è ingiusto così come il danno biologico, e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l’integrità morale valga la metà di quella fisica. Il danno morale ha una propria fisionomia, e precisi referenti costituzionali, attenendo alla dignità della persona umana, e dunque il suo ristoro deve essere tendenzialmente satisfattivo e non simbolico(17).

La prova sia dei pregiudizi esistenziale e morale può essere fornita anche per presunzioni, ma occorre allegare i fatti da parte del danneggiante al fine di evitare risarcimenti iniqui per difetto o eccesso.

Il giudice, tuttavia, potrebbe essere libero di non rispettare le tabelle risarcitorie delle micropermanenti in caso di sinistro stradale o della navigazione, le uniche obbligatorie per legge, nel caso in cui ritenesse il risarcimento del danno ottenuto, con tale normativa, non satisfattivo dell’effettivo pregiudizio subito dalla vittima, sia facendo riferimento allo stesso principio affermato dalle Sezioni Unite della necessità dell’integrale risarcimento del danno alla persona, sia con riferimento agli orientamenti della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo e, più recentemente, della convenzione di Lisbona, ratificata anche dall’Italia, che affermano che il risarcimento del pregiudizio alla persona deve essere integrale e ristorare tutti i pregiudizi negativi subiti dal valore dell'”uomo”, non essendo ammissibile un sistema risarcitorio limitativo di tali danni e dovendo il giudice applicare al riguardo, la normativa comunitaria, disapplicando quella nazionale contrastante, in virtù del principio dell’integrale risarcimento del danno non patrimoniale alla persona, riconosciuto espressamente nella stessa pronuncia delle Sezioni Unite.

Il risarcimento di un’unica voce di danno non patrimoniale, senza specificazioni al suo interno, porterebbe ad un appiattimento tabellare del risarcimento di tale pregiudizio su valori minimi, senza possibilità per il giudice di liquidare l’effettivo nocumento subito alla sfera personale, con evidenti prospettabili censure di incostituzionalità e di violazione del diritto comunitario, e, comunque, non consentirebbe di individuare i singoli pregiudizi risarciti al suo interno al fine di verificare la correttezza del percorso logico seguito dal giudice nella liquidazione del danno non patrimoniale, compito, sia pure a titolo diverso, assegnato al giudice di appello e di legittimità (18).

Va anche segnalato il pericolo di un incremento delle denunce penali e, quindi, dei relativi giudizi, alla ricerca, da parte del danneggiato, della maggiore facilità di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di reato che ne consente la risarcibilità non solo nel caso di lesione di diritti costituzionalmente inviolabili ma anche di lesione di interessi inerenti la persona meritevoli di tutela in base all’ordinamento, secondo il criterio dell’ingiustizia ex art. 2043 c.c.; trattandosi di fattispecie prevista dalla legge, è sufficiente l’illecito, se costituente anche reato, al riconoscimento della lesione del diritto ed al conseguente risarcimento del danno non patrimoniale, ove provato, indipendentemente dalla inviolabilità e gravità del diritto leso.

Inoltre notevoli dubbi sorgono nel caso di responsabilità presunta, senza individuazione da parte del giudice civile di fatti costituenti anche astrattamente reato, in relazione all’orientamento della Suprema Corte che riconosce il danno non patrimoniale anche in caso di “colpa civilisticamente presunta”, se il fatto, ove la colpa sia provata, possa qualificarsi, anche in astratto, come reato.

Non può, infine, condividersi, in termini assoluti, la conclusione rigida adottata dalle Sezioni Unite in relazione alla perdita dell’animale d’affezione avendo ritenuto, sinteticamente, che non è ammesso il risarcimento del pregiudizio sofferto per la perdita di un animale (un cavallo da corsa) incidendo la lesione su un rapporto, tra l’uomo e l’animale, privo, nell’attuale assetto dell’ordinamento, di copertura costituzionale (sent. n. 14846/2007).

La perdita dell’animale d’affezione, nel caso di stabile relazione affettiva tra l’animale e l’uomo, non può essere sbrigativamente liquidata come irrilevante nel nostro sistema risarcitorio, in quanto, la valutazione sulla risarcibilità di tale danno non patrimoniale, prima ancora che fondata su argomentazioni giuridiche, presuppone una valutazione sociale e filosofica dei rapporti tra l’uomo e gli animali e della influenza dell’animale nella quotidianità dell’esistenza umana, valutazione non assoluta, essendo influenzata da numerose variabili di natura soggettiva, relative alla personalità del soggetto, all’impiego del suo tempo libero, al tempo trascorso insieme all’animale, alle caratteristiche dell’animale, alla località ove si svolge il rapporto uomo-animale.

Oltre al rapporto affettivo, a volte innegabile, con l’animale è notorio che la compagnia di un animale allontana un eventuale senso di isolamento o solitudine, soprattutto nei soggetti anziani.

La privazione di tale rapporto affettivo, interrelazionale, con l’animale, che va adeguatamente provato, costituisce una alterazione negativa della personalità che non consente di escluderne tout court la tutela risarcitoria.

Per non parlare dei casi in cui l’animale svolge un ruolo fondamentale nella stessa esistenza del suo padrone come ad esempio il cane per il cieco o la importante funzione anche terapeutica nella cura di alcune malattie legate a disturbi alimentari, quali anoressia e bulimia.

Le rigide conclusioni delle Sezioni Unite vanno, quindi, sottoposte a revisione critica, logica e concettuale.

4. Prospettive future

Occorre partire dal “buono” delle sentenze delle Sezioni Unite per costruire un sistema risarcitorio del danno non patrimoniale, rispettoso dei principi della Costituzione, che consenta il ristoro integrale del danno, consentendo di ricostruire il processo logico che ha portato alla relativa liquidazione.

Il risarcimento non va collegato solamente alla lesione di diritti inviolabili della persona, ma alla violazione di diritti costituzionalmente garantiti.

Andrebbe, quindi, come già evidenziato, sostituita la categoria dei diritti inviolabili con quella più ampia dei diritti costituzionalmente garantiti, affidando al giudice la selezione degli interessi a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge o in via di interpretazione, individuando la sussistenza di un diritto comunque garantito dalla Costituzione, nei casi non previsti dalla legge.

Non bisogna far altro che ritornare al sistema risarcitorio preconfezionato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 233 del 11 luglio del 2003 (19), con riferimento alla tripartizione risarcitoria del danno non patrimoniale operata dalla stessa:

1) danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima;

2) danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, dell’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.);

3) danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona

Non è dato comprendere l’apparente abbandono di tale tripartizione a cui, tuttavia, necessariamente, anche le Sezioni Unite devono far riferimento ai fini della individuazione dei pregiudizi risarciti in concreto, sotto le mentite spoglie della valenza solo descrittiva, che, tuttavia, non ne scalfisce la valenza non solo nominalistica ma effettiva, in quanto dalla somma di tali poste risarcitorie si ricava la somma complessiva costituita dall’unitaria voce del danno non patrimoniale.

Viene, invece, senza alcun vantaggio pratico e con notevole confusione concettuale scardinata la pratica e semplice costruzione della Consulta eliminando anche dalla tripartizione delle voci di danno non patrimoniale le due fattispecie tipiche, perché ormai facenti parte del tessuto connettivo del danno non patrimoniale: il danno biologico e il danno morale.

Sulla terza voce di danno, costituita dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, le Sezioni Unite avrebbero potuto innescare la soluzione in concreto adottata, senza negare l’esistenza della categoria generale, ormai entrata nella coscienza sociale, ma limitandola opportunamente e ritenendola suscettibile di riempirsi di contenuti diversi in relazione alle voci di danno rientranti in tale ambito, non tutti tipizzati, quali, ad esempio, i pregiudizi conseguenti alla lesione di diritti previsti dall’art. 2 Cost., categoria non chiusa ma suscettibile di ricomprendere nuove forme di tutela in base alla stessa evoluzione della società ed suoi diversi fondanti che possono anche mutare nel tempo e arricchirsi di nuove fattispecie costituzionalmente protette o riempire di contenuti diversi la voce di danno esistenziale, come peraltro opportunamente precisato dalla Suprema Corte (20).

Avrebbe dovuto propendersi per una tipicità del danno non patrimoniale, fondata sulla tripartizione dei danni, sia pure suscettibile di modificazione nei suoi contenuti e nelle sue forme di tutela, specificandosi i criteri e i valori che ne consentano una diversa configurazione in relazione a situazioni nuove prospettabili in una società in continua evoluzione.

La Corte ha, invece, preferito adottare la soluzione della tipicità del danno non patrimoniale, risarcibile nei casi previsti dalla legge e in caso di violazione di diritti inviolabili, valutando la tipicità in termini generali di categoria, anziché far riferimento alle fattispecie risarcibili in concreto.

L’auspicata modifica del sistema risarcitorio, peraltro nella scia della stessa giurisprudenza della Corte, consentirà di prefigurare un sistema risarcitorio rispettoso dei diritti sia del danneggiato che del danneggiante, dei principi costituzionali e comunitari e porrà le basi per il riconoscimento di un giusto sistema risarcitorio del danno non patrimoniale.

La soluzione potrebbe anche essere duplice:

1) liquidazione di un’unica voce di danno non patrimoniale, per le micropermanenti con accorpamento e liquidazione unitarie delle voci di danno non patrimoniale ben potendo il giudice, in base al suo potere equitativo, determinare il danno con una valutazione d’insieme e unitaria tenendo conto dell’effettivo pregiudizio non patrimoniale subito dalla vittima con un’unica liquidazione onnicomprensiva di tutte le alterazioni della sfera non patrimoniale del danneggiato, anche senza specificazione delle singole voci, ma in forza di un criterio equitativo esteso all’intero danno (21). Tale soluzione, per le micropermanenti avrebbe il pregio di evitare disparità di trattamenti liquidatori col danno biologico disciplinato normativamente nel codice delle assicurazioni e comprensivo anche delle compromissioni di natura esistenziale;

2) liquidazione distinta delle voci di danno non patrimoniale (morale, biologico, esistenziale, perdita di chance) per le macropermanenti. Tale criterio avrebbe il pregio della analiticità scorporando le voci di danno e attribuendo a ciascuna una autonoma valenza risarcitoria.

In tale ultimo caso occorre avere chiare le componenti di ciascun pregiudizio al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, individuando per ciascuna di esse le specifiche compromissioni oggetto del risarcimento.

 


Note

(1) Sulle aspettative riposte nella sentenza delle Sezioni Unite, cfr. Chindemi, Aspettando Godot (in attesa delle Sezioni Unite sul danno esistenziale), in questa Rivista, 2008, 1189.

(2) Cass. civ., 12 luglio 2006, n. 15760.

(3) Cass. civ., 12 luglio 2006, n. 15760.

(4) Cfr. Cass. civ., 4 giugno 2007, n. 12929.

(5) Cass. civ., 26 giugno 2007, n. 14766.

(6) Cass. civ., 4 giugno 2007, n. 12929.

(7) Sull’onere di allegazione delle tabelle, Chindemi, Tabelle per il calcolo del danno biologico: utilizzazione e onere di produzione in giudizio (commento a Cass. civ., 11 giugno 2007, n. 13676), in questa Rivista, 2007, 2584.

(8) Cass. civ., 11 maggio 2007, n. 10823. Il danno morale per la morte del figlio psichicamente instabile affidato ad una struttura sanitaria che non riuscì colpevolmente ad impedirne il suicidio non può essere valutato in una somma inferiore rispetto a quella che verrebbe liquidata in riferimento alla morte di un figlio sano. Cass. civ., 28 febbraio 2008, n. 5282.

(9) L’intensità del vincolo familiare o l’accertata mancanza di convivenza possono costituire elementi presuntivi da cui desumere la rilevanza del danno morale ai fini della sua liquidazione. V. Cass. civ., 19 gennaio 2007, n 1203.

(10) Cass. civ., 22 luglio 2008, n. 20188.

(11) Cass. civ., 19 gennaio 2007, n 1203.

(12) Sullo scorporo dal danno biologico della capacità lavorativa generica, Chindemi, Danno biologico e capacità lavorativa generica:un binomio da sciogliere?, in questa Rivista, 2005, 541.

(13) Per una prospettazione del previdente sistema risarcitorio del danno non patrimoniale e della relativa dottrina si rinvia a Chindemi, Il nuovo danno non patrimoniale, in Nuova giur. civ. comm., 2006.

(14) L’art. 13, d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ha inserito il danno biologico nell’assicurazione Inail prevedendo che “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento… il danno biologico …(è) la lesione della integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico legale, della persona… indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato“. La tabella delle menomazioni è comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali (comma 2, lett. a), d.lgs. cit.) e le prestazioni assicurative obbligatorie sono indipendenti dall’esistenza di un illecito civile.

(15) Per tale riferimento cfr. Cass. civ., 12 luglio 2006, n. 15760.

(16) Sez. Un. civ., 26 gennaio 2004, n. 1338; Cass. civ., 12 dicembre 2003, n. 19057.

(17) Cass. civ., 4 marzo 2008, n. 5795.

(18) Per una esauriente trattazione del danno alla persona ed una analitica trattazione, delle problematiche poste dalla terza sezione della Cassazione alle Sezioni Unite, si rimanda a Chindemi, Il danno alla persona, Rimini, 2008.

(19) La Consulta ha precisato che “che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall’art. 2059 c.c., si identificherebbe col danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce (Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827, 8828), che hanno l’indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti la persona. E dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, dell’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia, infine, il danno, (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona“. Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233. Per un commento a tale sentenza Ziviz, Il nuovo volto dell’art. 2059 c.c., in questa Rivista, 2003, 1036; Navarretta, La Corte Costituzionale e il danno alla persona “in fieri”, in Foro it., 2003, 2272; Bona, Il danno esistenziale bussa alla porta e la Corte Costituzionale apre (verso il “nuovo” art. 2059 c.c.); Cricenti, Una diversa lettura dell’art. 2059 c.c.; Ponzanelli, La Corte Costituzionale si allinea con la Corte di Cassazione; Procida Mirabelli di Lauro, Il sistema di responsabilità civile dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 233.03, tutte in Danno resp., 2003.

(20) Precisano le Sezioni Unite che “non può tuttavia ritenersi precluso al legislatore ampliare il catalogo dei casi determinati dalla legge ordinaria prevedendo la tutela risarcitoria non patrimoniale anche in relazione ad interessi inerenti la persona non aventi il rango costituzionale di diritti inviolabili, privilegiandone taluno rispetto agli altri (Corte cost. n. 87/1979)“.

(21) La S.C. ha chiarito che la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, quest’ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione dell’integrità psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica), del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d’animo) nonché dei pregiudizi, diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto. Ne deriva che, nella liquidazione equitativa dei pregiudizi ulteriori, il giudice, in relazione alla menzionata funzione unitaria del risarcimento del danno alla persona, non può non tenere conto di quanto già eventualmente riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo, pure esso risarcibile, quando vi sia la lesione di un tale tipo di interesse, anche se il fatto non sia configurabile come reato, Cass. civ., 31 maggio 2003, n. 8827, cit.

Consigliere della Corte di Cassazione. Docente incaricato di Diritto Privato, Università Bocconi di Milano. Presidente della Commissione tributaria regionale della Lombardia. Componente del Comitato Scientifico della Rivista “Diritto ed economia dell’assicurazione”. Componente di redazione della rivista “Responsabilità civile e previdenza.” Autore di numerose pubblicazioni in materia.

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