Antonio Greco, La responsabilità da procreazione, In La responsabilità civile, Torino, 2006, p. 129 e ss.
La responsabilità da procreazione
Antonio Greco
Avvocato e dottore di ricerca in Diritto Civile nell’Università di Bologna
Sintesi:
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L’art. 147 c.c.
Il dovere di mantenimento nei confronti dei figli, legittimi o naturali, grava nei confronti dei genitori sin dal momento della procreazione.
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Applicazione dell’art. 2043 c.c. nella famiglia
Ai fini dell’applicabilità dell’art. 2043 c.c. in ambito familiare, non è sufficiente la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma è necessario soprattutto che tali violazioni configurino un fatto illecito ex 2043 c.c. Occorrerà, pertanto, la presenza sia degli elementi oggettivi dell’illecito aquiliano (fatto, danno ingiusto e rapporto di causalità), che di quelli soggettivi (dolo o colpa).
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Violazione dell’art. 147 c.c. e risarcimento del danno
La Corte d’Appello di Bologna riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale nell’ipotesi in cui la violazione degli obblighi di cui all’art. 147 c.c. abbia determinato un danno ingiusto nella persona del figlio.
App. Bologna, sez. I, 10 febbraio 2004, n. 307, – De Robertis – Rel. Campanile
Obbligo di mantenimento del figlio – violazione obbligo di mantenimento – figlio naturale – risarcimento del danno – risarcimento del danno non patrimoniale – perdita di chance
L’inadempimento da parte del padre agli obblighi di cui agli artt. 147 e 148 c.c., provoca, nei confronti del figlio, un danno ai valori fondamentali della persona, così come garantiti dagli artt. 2 e ss. della cost.
È configurabile quale nuovo danno non patrimoniale (esistenziale) la violazione da parte del genitore dell’obbligo di mantenimento ed assistenza del figlio naturale.
Il fatto
Con atto di citazione notificato in data 14 settembre 1993 YY, premesso di essere nato a Modena il 21 novembre 1969, di essere stato registrato come figlio legittimo di ZZ e MT YY; di essere stato disconosciuto dal ZZ con sentenza divenuta irrevocabile nell’anno 1988; di aver successivamente appreso che il proprio genitore era XX, chiedeva – essendo già stata dichiarata l’azione ammissibile – che fosse accertata la paternità suddetta e che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni derivanti dal mancato riconoscimento e dalla sottrazione, da parte del padre naturale, all’obbligo di mantenimento.
Nel corso della causa venivano prodotti numerosi documenti, veniva autorizzato il sequestro conservativo sui beni del convenuto fino alla concorrenza di quattro miliardi di lire; veniva espletata consulenza contabile, allo scopo di ricostruire il patrimonio del convenuto, nonché consulenza ematica, dalla quale risultava che il XX, con percentuale di probabilità pari al 99,99999291725 per cento, era il vero padre dell’attore.
Con sentenza in data 25 luglio/14 settembre 2001 il Tribunale di Modena dichiarava la paternità naturale del convenuto ed emetteva i relativi provvedimenti, condannando altresì il XX a risarcire i danni subiti dal figlio naturale, per essersi egli, sin dalla nascita del YY, sottratto agli obblighi di cui Iscriviti alla nostra newsletter per avere accesso immediato Se sei già iscritto, inserisci nuovamente la tua email per accedere Avverso tale decisione proponeva appello, il XX, che, senza contestare la statuizione relativa all’accertamento della paternità, eccepiva che nel caso in esame non era sussistente alcun danno; che il tribunale aveva erroneamente attribuito dei beni al figlio come se avesse esercitato una petizione di eredità; che il YY non aveva subito alcun pregiudizio, essendo stato mantenuto dalla madre ed avendo conservato, fino al 1988, lo status di figlio legittimo del ZZ, il quale, separato dalla YY, aveva versato alla stessa un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio. Venivano in subordine contestati i criteri adoperati dal tribunale per la determinazione, in via equitativa, del pregiudizio lamentato dal YY; si eccepiva la prescrizione di tale diritto, con richiesta di revoca del sequestro autorizzato in corso di causa e contestazione della regolazione delle spese di lite. Si costituiva il YY, il quale chiedeva il rigetto dell’impugnazione di controparte e, ribadendo le difese e le eccezioni già dedotte in primo grado, proponeva appello incidentale in merito alla quantificazione del danno, anche con riferimento al danno esistenziale e ai danni morali. La motivazione Con il primo motivo di gravame l’appellante ha sostenuto che nessuna somma competerebbe al figlio naturale YY, poiché l’attribuzione dell’importo determinato dal Tribunale di Modena, valutato e determinato in relazione al patrimonio del XX, avrebbe assunto il carattere, in sostanza, dell’accoglimento di una inammissibile anticipazione di una vera e propria petizione di eredità. L’argomento, di suggestiva portata, non coglie nel segno, dal momento che nella decisione appellata è stato ampiamente specificato il carattere risarcitorio della pretesa fatta valere dall’attore, con enunciazione dei principi in base ai quali si è affermata la sussistenza di un danno risarcibile e dei criteri sui quali si è fondata la valutazione equitativa del pregiudizio complessivo subito dal YY. La critica generalizzata contenuta nel primo motivo di gravame, a ben vedere, si risolve nell’affermazione – di per sé inassecondabile – dell’insussistenza di un danno risarcibile in base all’asserita invalidità del criterio utilizzato per la determinazione dello stesso. Esigenze di ordine logico ed espositivo inducono a scindere gli aspetti relativi all’an da quelli inerenti al quantum, anche se, come si vedrà più avanti (con riferimento all’affermazione secondo cui il mantenimento ottenuto dal YY dalla madre e dal presunto padre, fino al passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento dei paternità) non mancano punti di contatto fra le due questioni, nel senso che la misura dell’indennizzo o del risarcimento non può prescindere dal raffronto fra quanto in realtà il YY ottenne nell’ambito della sua istruzione e della sua educazione, e i vantaggi di cui avrebbe dovuto beneficiare in forza del rapporto di filiazione per cui è processo. Il secondo e il terzo motivo di gravame, secondo cui l’attore avrebbe in ogni caso ottenuto dalla madre, o dal padre legittimo (fino al passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento) quanto necessario per il proprio mantenimento, possono essere congiuntamente esaminati. Appare doveroso premettere come il riferimento alla retroattività, sino al momento della nascita, del riconoscimento giudiziale della paternità, contenuto nell’impugnata decisione, costituisca il prius logico della fondatezza della domanda, affermato sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale secondo cui la dichiarazione giudiziale di paternità naturale ha natura dichiarativa, e, con particolare riferimento agli obblighi di istruzione e di mantenimento, ha efficacia retroattiva, fino al momento della nascita del figlio naturale (Cass., 28 giugno 1994, n. 6217; Cass., 14 agosto 1998, n. 8042; Cass., 4 maggio 2000, n. 5586). Sotto tale profilo, il pieno riconoscimento della validità della domanda dell’altro genitore di essere rimborsato in relazione a quegli esborsi effettuati personalmente, ma sin dall’inizio a carico di entrambi i genitori, assume carattere indennitario, fondato, in differenti pronunce, sull’azione di regresso del condebitore solidale ai sensi dell’art. 1299 c.c., ovvero sulla negotiorum gestio. Nessun dubbio, pertanto, si pone in relazione alle legittimità di siffatte pretese di rimborso, in quanto, avuto riguardo alla retroattività della dichiarazione giudiziale di paternità (e, per quanto qui interessa, della efficacia ex tunc anche della sentenza che, accogliendo la domanda di disconoscimento, fa venir meno lo status di figlio legittimo), esse non incontrano ostacoli di natura giuridica e, atteso l’evidenziato carattere indennitario, prescindono da profili di colpa. Un esame approfondito merita la questione relativa alle richieste di risarcimento avanzate da figli naturali e fondate, come nel caso di specie, sull’inosservanza degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione facenti capo a uno dei genitori. Nessuna preclusione nasce dalla condizione di figlio legittimo dell’attore fino alla sentenza che accoglieva la domanda di disconoscimento avanzata dal ZZ. Invero, anche volendo prescindere dalla retroattività di tale pronuncia (sulla quale v. Cass., 5 novembre 1997, n. 10838, Cuomo c. Bechi), giova evidenziare, con particolare riferimento all’obbligo, facente capo al genitore, di provvedere al mantenimento, all’istruzione e all’educazione del figlio naturale, che esso sussiste, ai sensi dell’art. 279 c.c., anche quando l’azione giudiziale di paternità non sia proponibile. Pertanto, lo status (all’epoca sub iudice) di figlio legittimo del YY non esimeva il XX dal sopperire alle carenze inerenti alla situazione in cui versava il giovane figlio, intervenendo per colmare e per alleviare uno stato di disagio, e non solo economico, del tutto patente. A tale proposito, mette conto di precisare come il riferimento alla presenza di una figura paterna, rappresentata dal ZZ, se costituisce il formale ossequio a una situazione all’epoca giuridicamente sussistente, non consente di cogliere gli aspetti reali della vita del YY, il quale, avendo il presunto genitore intrapreso l’azione di disconoscimento della paternità naturale nell’anno 1970, cioè quando egli era ancora in fasce, e disinteressandosi di lui il XX, di fatto si trovò ad essere, e per un periodo lunghissimo, senza un padre. Né può ritenersi che l’appellante, il quale non ha impugnato la decisione di primo grado in relazione al riconoscimento di paternità, abbia acquisito la consapevolezza del rapporto di filiazione solo all’esito delle prove biologiche esperite nel primo grado del giudizio: egli era uno dei principali protagonisti della vicenda adulterina (protrattasi anche quando la gravidanza della donna era evidente) che condusse alla disintegrazione del matrimonio dei genitori legittimi dell’attore, e lo scalpore dell’azione di disconoscimento, proposta dal ZZ proprio in seguito alla scoperta della sua relazione con la YY, non poteva non renderlo consapevole della propria paternità. Tale aspetto, che non può essere disconosciuto, costituisce il profilo psicologico della colpa del XX, e, quindi, consente la piena configurabilità dell’illecito civile che costituisce la base della pretesa risarcitoria per cui è processo. A tale riguardo, e sotto tale limitato profilo, la motivazione della decisione di primo grado deve intendersi integrata, non potendo condividersi l’assunto (evidentemente valido per pretese di natura indennitaria che non interessano il presente giudizio) secondo cui l’inadempimento dell’obbligo in esame determinerebbe automaticamente il diritto al risarcimento, «senza necessità di verifica concreta della colpa dell’onerato». Deve ritenersi, invero, che, indipendentemente dalla configurabilità del reato di cui all’art. 570 c.p. nei confronti del genitore che, prima del riconoscimento della paternità, si sia sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà di genitore, sia in ogni caso configurabile un illecito civile, che trova il suo fondamento nella consapevole violazione dell’obbligo prescritto dalla disposizione contenuta nel citato art. 270 c.c. Tanto premesso, la deduzione dell’appellante secondo cui il YY usufruiva in ogni caso dell’assistenza della madre e del contributo erogato dal presunto padre (un assegno mensile determinato nella misura di L. 200.000) non appare risolutiva, per le ragioni che seguono. L’obbligo in esame non assume un contenuto fisso e invariabile, come potrebbe dirsi per gli alimenti, in quanto non può essere individuato soltanto in relazione alle esigenze del suo destinatario, ma va determinato tenendo conto delle condizioni patrimoniali e sociali di ciascuno dei genitori, di talché la prole, come ha correttamente affermato il tribunale (mutuando tale principio dalla motivazione della sentenza della S.C. n. 3363 del 22 marzo 1993), «ha diritto a un livello di vita correlato alle possibilità economiche dei genitori». In relazione a quest’ultimo profilo va ricordato che si tratta di un principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, con particolare riferimento all’ipotesi, più frequente, dei rapporti patrimoniali inerenti ai figli nella separazione o nel divorzio, i quali hanno diritto a un mantenimento tale da garantire loro un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (v. Cass., 3 aprile 2002, n. 4765; Cass., 2000, n. 15065). Applicando, mutatis mutandis, tale principio al mantenimento e all’educazione dei figli naturali, appare evidente come l’obbligo facente capo al genitore deve intendersi soddisfatto soltanto allorché la prole abbia ricevuto, tenuto conto della posizione sociale ed economica dell’onerato, quegli stessi vantaggi che tale posizione gli assicurava. Vale bene ricordare che la sentenza di accertamento della filiazione naturale, in quanto ha natura dichiarativa dello stato biologico di procreazione, fa sorgere a carico del genitore tutti i doveri di cui all’art. 147 c.c. propri della procreazione legittima, compreso quello di mantenimento che, unitamente ai doveri di educare ed istruire i figli, obbliga i genitori ex art. 148 c.c. a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale (Cass., 14 febbraio 2003, n. 2196, Polimeni c. Ferrante). Prescindendo, per ora, dall’esame dei criteri che, in via equitativa, sono stati adottati per la determinazione del pregiudizio subito dall’attore, mette conto di evidenziare come la ricorrenza di un danno risarcibile, avuto riguardo all’accertata modestia delle condizioni di vita del giovane YY, ove rapportata alle cospicue risorse del facoltosissimo padre naturale, inserito nei vertici imprenditoriali della propria città, sia innegabile, derivando detto pregiudizio dall’inadempimento dell’obbligo di consentire a quel figlio un tenore di vita e un grado d’istruzione adeguati. Avanti di esaminare partitamente le censure avanzate in relazione ai criteri adoperati in prime cure per la valutazione del pregiudizio riportato dall’attore, mette conto di evidenziare come la bipartizione effettuata dal tribunale sia assolutamente condivisibile, in quanto, se da un lato appare evidente il danno che scaturisce dalla mancata percezione di quanto l’appellante, tenuto conto della sua elevata posizione sociale ed economica, avrebbe dovuto corrispondere ai figlio per adempiere compiutamente ai propri doveri di genitore, non meno significativa è la proiezione, su un piano probabilistico, delle possibilità esistenziali dell’attore, in senso lato, ma estremamente significative (attività professionale, inserimento sociale, livello di vita, capacità economiche), se avesse potuto giovarsi degli apporti, non solo di natura finanziaria, del proprio genitore. Il pregiudizio relativo alla frustrazione di tali aspirazioni appare direttamente correlato all’inadempimento degli obblighi di cui agli artt. 147 e 148 c.c., di talché, avuto riguardo anche alla notevole sproporzione fra la condizione esistenziale in cui il YY avrebbe dovuto versare, e quella reale, di gran lunga deteriore (per il vero nobilitata, come si dirà, da ammirevole costanza e da innegabili capacità), appare senz’altro configurabile un danno, di notevoli proporzioni, ai fondamentali diritti della persona, così come garantiti dagli artt. 2 e segg. cost., cui va necessariamente posto in relazione, proprio ai fini di una lettura costituzionalmente orientata, l’art. 2043 c.c. (v. Cass., I, 7 giugno 2000, n. 7713, in Danno e resp. 2000, pagg. 835 e segg). Vengono in considerazione, indipendentemente dagli aspetti morali (dei quali si dirà in seguito), i pregiudizi relativi alla perdita della prospettiva di un inserimento sociale e lavorativo adeguato alla classe socio-economica di appartenenza del padre, perdita direttamente ricollegabile a quel deficit non solo di quegli apporti finanziari tali da consentire un livello d’istruzione di alto livello e l’intrapresa di attività professionali o imprenditoriali consone alla famiglia, ma anche di quei consigli, di quei suggerimenti, di quel so-stentamento morale tali da favorire – in assenza di fattori ostativi – la formazione di una personalità, di una cultura, di una capacità di intrattenere relazioni sociali di alto livello, direttamente ricollegabili al patrimonio morale e culturale della famiglia paterna. Con il quarto motivo di gravame sono stati censurati i criteri di liquidazione del danno così come concretamente adottati dal tribunale di Modena. Tali censure si sostanziano, a ben vedere, in una critica dei risultati della consulenza tecnica effettuata dalla dott.ssa Russo, la quale ha ricostruito, con riferimento a ciascuno degli anni in considerazione, la posizione patrimoniale e reddituale del XX, attenendosi a una valutazione estremamente prudente (non a caso criticata anche dai consulenti di parte attrice), epperò meritevole di adesione. Tenuto conto di tali risultati (in base ai quali le voci di danno appaiono cospicue anche in considerazione di una significativa rivalutazione, intervenuta, di anno in anno, a far tempo dalla nascita dell’attore, risalente all’anno 1969), risultati che il Collegio giudica congrui e correttamente motivati, va precisato che in casi del genere una valutazione dei danni non può essere effettuata che con criteri equitativi (v., oltre alla citata Cass., n. 7713/2000, Cass., 1 ottobre 1999, n. 10861). A tale proposito va ricordato che occorre in ogni caso dare conto dei criteri e degli elementi concreti dei quali si è tenuto conto nel decidere equitativamente (Cass., 9 maggio 2001, n. 6426). Per quanto attiene alla valutazione del danno relativo alla mancata percezione delle somme relativa al mantenimento, all’istruzione e all’educazione, il criterio utilizzato dal Tribunale, basato sulla determinazione – tenuto anche conto dell’esistenza di figli legittimi – di una quota dei redditi e del patrimonio del XX, sulla base delle risultanze, emerse dalla consulenza contabile, relative a ciascuna annualità, sembra quello maggiormente aderente all’id quod interest e adeguatamente utilizzabile. Vale bene precisare che il dato specifico da utilizzare per valutare il danno (rappresentato proprio dalla differenza fra realmente percepito ad opera della madre e quanto virtualmente realizzato in caso di adempimento dell’obbligo di mantenimento facente parte al convenuto) è proprio la posizione patrimoniale e reddituale di quest’ultimo. Non può condividersi, per altro, la critica dell’appellante secondo cui tale voce di danno si sarebbe dovuta determinare esclusivamente in base ai redditi dell’obbligato: ai fini della determinazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento dovuto dai genitori in favore dei figli minori o comunque non economicamente autosufficienti, la capacità economica di ciascun genitore va determinata con riferimento al complesso patrimoniale di ciascuno, costituito oltre che dai redditi di lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione sociale, i proventi di qualsiasi natura percepiti (Cass., 3 luglio 1999, n. 6872, Vittozi c. Dembech). Corretta appare, inoltre, la valutazione del presunto concorso, in posizione vicaria, della madre nel mantenimento dell’attore, con la precisazione che, trattandosi di un credito da costei esercitabile autonomamente, doveva essere detratto dalla somma complessivamente determinata per il mantenimento del figlio (pari, secondo un calcolo presuntivo, all’importo rivalutato di 500 milioni di lire). Il tribunale ha omesso tuttavia di considerare l’incidenza del contributo effettivamente versato dal presunto padre ZZ, in base a statuizioni relative al giudizio di separazione, nell’arco di diciassette anni circa. A tale riguardo va considerato che lo stato di figlio legittimo (nel caso di specie tale da determinare il concorso nel mantenimento da parte del ZZ fino all’anno 1988) incide nelle richieste avanzate dal figlio naturale ex art. 279 c.c. (v. Cass., 22 gennaio 1992, n. 711; Cass., 24 gennaio 1986, n. 467) e, per i fini che qui interessano, determina senz’altro un’ulteriore limitazione del danno. Tenuto conto dei criteri di rivalutazione emergenti dalla consulenza tecnica espletata nel primo grado del giudizio, appare prudente valutare in quattrocento milioni di lire la somma da detrarre dall’importo determinato nell’impugnata decisione, che, pertanto, in relazione a tale voce di danno va ridotto, da complessive lire 1.400.000.000, a un miliardo di lire. Passando alla verifica dei criteri di valutazione del danno subito dall’attore in relazione alla perdita della prospettiva di un inserimento sociale e lavorativo adeguato alla classe socio-economica di appartenenza del padre, non possono non considerarsi gli aspetti relativi alla dimensione «esistenziale» di tale pregiudizio (nei termini delimitati dal richiamo ai diritti della personalità, così come indicati nella citata sentenza n. 7713/2000 della S.C.). Non coglie nel segno, per altro, la deduzione del vizio di ultrapetizione avanzata al riguardo dall’appellante, in quanto nel giudizio di primo grado le richieste del YY – e lo sviluppo del contraddittorio sul punto – hanno pienamente investito, nella loro globalità, gli aspetti risarcitori inerenti al mancato adempimento, da parte del XX, degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione del figlio naturale. Con riferimento alla determinazione, necessariamente equitativa, di tale pregiudizio, gli elementi probatori da valutare sono la rilevante capacità economica del padre, le sue qualità imprenditoriali, le situazioni patrimoniali dei figli legittimi del convenuto, la capacità dell’attore. Il primo aspetto, concernente la figura paterna, riguarda non solo l’alto livello sociale in cui era inserito, ma, soprattutto, il patrimonio complessivo, prudentemente stimato in circa undici miliardi di lire, secondo i valori monetari dell’anno 1996. Corrisponde a un criterio di normalità la circostanza che un genitore, sin dal momento in cui il figlio inizia gli studi, fino a quando sta per intraprendere un’attività lavorativa, lo guidi e lo sorregga, anche economicamente, in relazione alle prospettive che la sua posizione socio-economica è in grado di offrire. Ciascuno, invero, prospetta per i propri figli un futuro migliore, e, in ogni caso, adeguato alle condizioni sociali ed economiche della famiglia, adoperandosi con ogni mezzo, anche finanziario, affinché tali aspirazioni trovino concreta attuazione. La situazione patrimoniale della maggioranza dei figli legittimi del XX, professionisti affermati e, soprattutto, titolari di situazioni patrimoniali plurimiliardarie, di gran lunga superiori alle loro, ancorché cospicue, capacità reddituali, da un lato conferma quanto sopra evidenziato circa l’efficacia degli aiuti provenienti dalla famiglia ai fini di un ottimo inserimento nel contesto sociale e nel mondo del lavoro, dall’altro costituiscono, per i fini che qui interessano, un interessante punto di riferimento per la valutazione equitativa del danno. Al fine di porre in evidenza il pregiudizio «esistenziale» e, al contempo, la personalità dell’attore, la sua capacità di raggiungere, laddove confortato dagli aiuti paterni, importanti traguardi, va ricordato che il YY, costretto, per ragioni economiche, ad abbandonare gli studi, svolse qualsiasi tipo di attività manuale (pizzaiolo, cameriere, facchino, operaio agricolo). Assunto nell’anno 1990 come operaio dalla s.r.l. Cadica di Carpi, di distinse per le sue capacità, e venne proposto come agente venditore per la zona dell’Emilia Romagna. Deve ritenersi, pertanto, che anche il YY, se solo avesse potuto beneficiare degli apporti di varia natura, ma soprattutto finanziari, provenienti dal padre naturale (della cui esistenza è stato per lungo tempo all’oscuro), avrebbe potuto conseguire risultati apprezzabili sul piano sociale ed economico, non dissimili da quelli relativi ai figli legittimi del XX. Risulta tuttavia provato che anche la moglie del XX godesse di una posizione patrimoniale di significativo rilievo, ragion per cui, nel raffronto con le posizioni dei figli legittimi (le quali, nel complesso della valutazione complessiva del danno, assumono un valore meramente indicativo), non si può prescindere dai vantaggi derivanti dal presumibile concorso, anche di natura economica, della loro madre. Tenuto conto, da un lato, di tale aspetto, e, dall’altro, dei rilevanti pregiudizi arrecati alla personalità dell’attore, che trascendono la sfera meramente economica (ed in tale misura deve intendersi accolto quanto dedotto dall’appellato in via incidentale in relazione al danno esistenziale) appare congrua, per il ristoro complessivo delle voci di danno in esame, la somma di quattro miliardi di lire (pari ad € 2.065.827,60) determinata nell’impugnata decisione. Cioè a dire che la somma di un miliardo di lire che, considerati gli aspetti inerenti ai benefici che i figli legittimi del XX hanno ricevuto non dallo stesso, ma dalla madre, virtualmente detratta dall’importo complessivo determinato in prime cure, va attribuita per il ristoro dei rimarchevoli danni arrecati ai diritti fondamentali della persona, per aver condotto – come si dirà appresso – un’esistenza, dal punto di vista sociale e lavorativo, del tutto diversa, e assolutamente deteriore, rispetto a quella che il rapporto di filiazione in esame avrebbe consentito. Non possono condividersi i rilievi, avanzati dall’appellato in via incidentale, in merito alla esclusione del danno morale: essendo pacifico, e non seriamente contestabile, che nel caso di specie non fosse configurabile il reato di cui all’art. 570 c.p., va ricordato che la S. C., pur affermando la risarcibilità dei danni non patrimoniali in determinate circostanze di colpevolezza presunta, ha tuttavia ribadito l’ineludibile esigenza che «ricorrendo la colpa», il fatto sarebbe qualificabile come reato (Cass., 17 maggio 2003, n. 7282, Ba-strentaz c. Sassitalia, Giust. civ. 2003, pag. 2063). Nel caso di specie alla configurabilità, anche in astratto, dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 570 c.p., è ostativa la circostanza che al YY non difettavano (anche in virtù dell’assegno di mantenimento versato dal padre legittimo) i mezzi di sussistenza, inerendo l’inadempimento del XX, come già evidenziato, a quelle maggiori prestazioni che la sua rilevante posizione socio-economica sicuramente consentiva. Il motivo di gravame inerente alla prescrizione della pretesa risarcitoria fatta valere dal YY è evidentemente infondato, non potendo la stessa essere esercitata prima dell’esercizio dell’imprescrittibile azione inerente al riconoscimento della paternità. Del pari inassecondabili sono le richieste dell’appellante in merito alla revoca del sequestro autorizzato nel corso del primo grado del giudizio, dovendosi condividere l’assunto dei giudici di primo grado secondo cui la disciplina delle misure cautelari, applicabile anche al presente procedimento, prevede esclusivamente, ai sensi dell’art. 609/nonies, la declaratoria di inefficacia della misura, per ragioni che non vengono in considerazione nella fattispecie in esame. Deve rilevarsi, infine, che la regolazione delle spese processuali operata dai primi giudici, così come la liquidazione delle stesse, censurata in via estremamente generica, appaiono esenti da censure, essendo state effettuate in considerazione della soccombenza e del valore effettivo della lite. Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla parziale reciproca soccombenza e alla delicatezza delle questioni affrontate, per compensare integralmente le spese processuali inerenti al presente grado del giudizio. P.Q.M. La Corte, decidendo definitivamente, così provvede: In parziale accoglimento dell’appello proposto da XX XX nei confronti di YY avverso la sentenza n. 723/2001 resa inter partes dal Tribunale di Modena in data 25 luglio 2001, nonché dell’appello incidentale proposto dal YY, condanna XX XX al pagamento in favore dell’attore, per il titolo di cui è causa, della complessiva somma di € 2.582.284,50, oltre interessi legali fino al soddisfo. Respinge nel resto, e dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali relative al presente grado del giudizio. Omissis. 1. Il caso di specie. I fatti del caso in commento sono i seguenti. Tizio, iscritto nei registri dello stato civile come figlio di Caio e Mevia, viene disconosciuto, con azione instaurata pochi mesi dopo la nascita, dal presunto padre Caio. Tizio, appurato dopo diversi anni di vita che il proprio genitore naturale è Sempronio, lo conviene in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale della paternità ed il risarcimento dei danni derivanti dal mancato riconoscimento stesso e dall’inadempimento dell’obbligo di mantenimento. Istruita in vario modo la vertenza, il Tribunale autorizza altresì una consulenza ematica; in essa, con una probabilità confinante con la certezza assoluta, viene accertata la paternità naturale di Sempronio. Il giudice di prime cure, per l’effetto, dichiara la paternità naturale dello stesso Sempronio e lo condanna al risarcimento dei danni subiti dal figlio naturale Tizio sia a titolo di mancata percezione del mantenimento ex artt. 147 e 148 c.c., sia a titolo di pregiudizio derivante dalla perdita di una prospettiva di inserimento sociale e lavorativo adeguato alla classe socio-economica di appartenenza del padre. Avverso la decisione del Tribunale propone gravame Sempronio che lamenta, fra le altre cose, una mancanza di danno o di pregiudizio in capo a Tizio, contestando altresì i criteri utilizzati dal giudice di primo grado per determinare il danno patito dal medesimo. L’appellato, invece, si costituisce domandando il rigetto del gravame e, incidentalmente, la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha quantificato il danno (vorrebbe, tenuto conto del danno esistenziale e morale subito a causa del mancato riconoscimento, una maggiore quantificazione e liquidazione dello stesso). Il collegio bolognese, con la sentenza de qua, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, ha condannato il padre a risarcire al figlio, a titolo di mancato mantenimento, la somma di euro 516.426,90 e, a titolo di danno esistenziale, la somma di euro 2.065.827,60. Nulla invece è stato liquidato a titolo di danno morale in quanto Tizio ha goduto, fino al diciannovesimo anno d’età, dell’assegno di mantenimento versato dal presunto padre Caio (1). La sentenza in commento offre, dunque, lo spunto per affrontare, partendo dall’obbligo di mantenimento, le questioni relative all’applicabilità delle regole della responsabilità aquiliana in ambito familiare e, in particolare, all’analisi della violazione del citato obbligo di mantenimento del figlio naturale e delle sue conseguenze risarcitorie. 2. Il dovere di mantenimento. Il dovere di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli trova legittimazione nell’art. 30 cost. e nel disposto di cui all’art. 147 c.c. (2). L’obbligo de quo – inserito in ambito civilistico nel capo IV, del titolo VI, del libro I del c.c., titolato «Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio» – grava non solo sui genitori legittimi (3) ma anche sui genitori naturali (4). Viene affermato, a tal proposito, il principio secondo cui il figlio acquista il diritto alla piena assistenza per il solo fatto della procreazione, prescindendo, pertanto, dalla circostanza dell’esistenza o meno di una unione legittima tra i due genitori (5). Dal momento della nascita del figlio grava, difatti, su coloro che lo hanno generato l’obbligo di adempiere ai doveri di solidarietà sociale che sono sanciti dall’art. 2 della cost.; trattasi di doveri funzionali al pieno sviluppo della persona umana e che, nello specifico, si sostanziano nell’obbligo di mantenere, di istruire e di educare la prole (art. 147 c.c.), anche nel caso in cui – giusto il disposto di cui all’art. 30 della cost. – i figli fossero nati fuori dal matrimonio (6). L’obbligo di mantenimento consiste, «oltre che nel curare i bisogni fondamentali del figlio secondo l’età di lui, nella sua ambientazione sociale, nel rendere il figlio partecipe delle relazioni sociali della famiglia e della cerchia cui la famiglia appartiene; nel curare lo sviluppo armonico del suo corpo, facendogli frequentare i luoghi in cui tale cura è possibile, e del suo spirito, in vista della comprensione dei veri valori della vita, con un obbligo che sconfina nell’(altro) obbligo dell’educazione (7). Il dovere in esame, dunque, non può essere inquadrato nel mero obbligo alimentare in quanto si sostanzia principalmente in una serie di attività che sono dirette all’assistenza ed allo sviluppo psicofisico della prole» (8). Il momento genetico dell’obbligo di mantenimento, prescindendo da qualsiasi accertamento dello status di figlio (9), è la procreazione (10); nel periodo di tempo compreso tra la nascita e la dichiarazione volontaria o giudiziaria di maternità o di paternità ricorre, difatti, un mero impedimento di fatto alla coercibilità degli alimenti, stante l’incertezza sulla persona dell’obbligato (11). Il medesimo obbligo, inoltre, ha una durata senza limiti previsti e predeterminati (12); si estende anche oltre la maggiore età del figlio, perdurando sino al momento in cui quest’ultimo non sia economicamente autosufficiente o, comunque, sino al momento in cui non sia posto nella condizione di mantenersi autonomamente (13). L’obbligo in capo ai genitori cessa nell’ipotesi in cui gli stessi riescano a provare che il proprio figlio sia in grado di mantenersi (14) ovvero, al contrario, che il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica sia imputabile ad una responsabilità dello stesso figlio (15). Al mantenimento della prole sono tenuti, giusto il disposto di cui all’art. 148, comma, Iº, c.c., entrambi i genitori «in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo» (16). Ovviamente, il sopraccitato criterio proporzionale ha una efficacia meramente interna al rapporto coniugale in quanto l’obbligo in argomento ha, nei confronti dei terzi, natura solidale (17). Il dovere di mantenimento, caratterizzato dalla patrimonialità della prestazione posta a carico dei coniugi, costituisce una obbligazione in senso tecnico, con la conseguenza che ove lo stesso non sia adempiuto saranno esperibili i normali rimedi e la speciale misura monitoria di cui all’art. 148 c.c. (18). Quanto alla determinazione dell’obbligo ex art. 147 c.c., è indubbio come sia impossibile indicare parametri rigidi ed assoluti in quanto è necessario considerare e valutare non solo le oggettive condizioni patrimoniali dei genitori (19), ma anche le soggettive scelte in tema di tenore di vita della famiglia (20). 3. La responsabilità aquiliana nella famiglia. La nostra giurisprudenza, in un recente passato, affermava una sorta di autonomia del diritto di famiglia (21); si riteneva, in particolare, che le misure volte a tutelare un coniuge dalle violazioni perpetrate dall’altro erano esclusivamente quelle previste ed indicate nel titolo VI, del libro I, del c.c. (quali la separazione o il divorzio, l’addebito della separazione, con i suoi riflessi in tema di perdita dell’assegno e dei diritti successori, la sospensione del diritto di assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare, l’assegno di divorzio). Oggigiorno, invece, l’orientamento giurisprudenziale – partendo dal presupposto che i doveri nascenti dal matrimonio hanno natura giuridica e non semplicemente morale (22) – è favorevole nel riconoscere le regole della responsabilità aquiliana per violazione degli obblighi familiari (23). Ovviamente, ai fini dell’operatività delle regole della responsabilità aquiliana non è sufficiente la sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma è necessario soprattutto che si verifichi un fatto illecito ex art. 2043 c.c. (24). Nell’ambito dei rapporti coniugali, dunque, l’art. 2043 c.c. può trovare applicazione solo nel caso in cui la condotta del coniuge abbia provocato la lesione di un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (25). L’evoluzione giurisprudenziale ammissiva del risarcimento del danno endofamiliare, nata ad opera di giudici di merito (26), ha trovato recentemente accoglimento anche presso la Suprema Corte di Cassazione (27). La problematica in argomento si innesta, dunque, nella più ampia questione relativa alla risarcibilità della lesione dei diritti fondamentali della persona; più in particolare, l’indagine dell’interprete sarà volta a stabilire se la situazione lesa in ambito familiare sia da qualificarsi o meno come danno ingiusto. Dunque, è la clausola generale di ingiustizia del danno – ovvero quello «che l’ordinamento non può tollerare che rimanga a carico della vittima, ma che va trasferito sull’autore del fatto, in quanto lesivo di interessi giuridicamente rilevanti, quale che sia la loro qualificazione formale» e che è «arrecato non iure, da ravvisarsi nel danno inferto in difetto di una causa di giustificazione» (28) – che permette di valutare e selezionare le ipotesi in cui le violazioni degli obblighi di famiglia conducano anche ad un risarcimento del danno extracontrattuale. Per l’accertamento dell’ingiustizia del danno rivestono un ruolo decisivo, in tale ambito – una volta effettuato il giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto (29) – la lesione della persona, dei diritti della personalità, nonché la lesione della solidarietà e della mancata esplicazione delle proprie potenzialità di coniuge o di figlio nell’ambito della formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela risiede negli artt. 2, 3, 29 e 30 della cost. (30). Ovviamente, risolto il problema dell’ingiustizia del danno in ambito familiare, la questione che si pone agli interpreti in logica successione è quella avente ad oggetto il «come risarcire» tale tipo di pregiudizio. Si inseriscono, pertanto, in tale processo le sentenze 8827 e 8828 del 31 maggio 2003 della S.C. (31), confermate, per relationem, anche da una successiva sentenza del Giudice delle leggi (32), che offrono una rilettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. In esse si afferma che il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. non può essere identificato con il solo danno morale soggettivo (con il pretium doloris), ma anche con tutti quei «danni determinati dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati di rilevanza economica» e costituzionalmente garantiti; e che, il rinvio alla legge contenuto nello stesso art. 2059 c.c., va inteso in modo estensivo (ampliando il modello ex art. 185 c.p.) (33), così da riferire la risarcibilità di tale danno anche alle previsioni contenute nella Costituzione (34). Alla luce delle considerazioni di cui supra, appare evidente il ruolo fondamentale svolto dal nuovo danno non patrimoniale nell’ambito dell’illecito endofamiliare; quest’ultimo, infatti, anche se può cagionare gravi pregiudizi nella sfera di un altro congiunto, può manifestarsi senza che siano integrati gli estremi del reato oppure senza la presenza di una malattia accertabile dal punto di vista medico – legale (35). Dunque, la nuova lettura dell’art. 2059 c.c. costituirà il presupposto logico della responsabilità civile in siffatte ipotesi; in particolare, sarà il rispetto della dignità e della responsabilità di ogni componente del nucleo familiare ad assumere i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di un altro componente della famiglia (o, eventualmente, anche da parte di un terzo) costituirà il presupposto logico della responsabilità civile (36). 4. La violazione dell’obbligo di mantenimento e la responsabilità aquiliana. La violazione dell’obbligo di mantenimento della prole può dare luogo ai provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. (37) e può integrare i reati di cui agli artt. 570 (38) e 571 c.p. (39), che sanziona l’abuso dei mezzi di correzione; inoltre, dalla citata violazione può anche derivare l’obbligazione di risarcire i danni che sono stati cagionati alla prole. In particolare, su tale ultimo punto, ha destato notevole interesse ed acceso dibattito dottrinale la sentenza 7713/2000 della Cassazione (40), in cui è stata riconosciuta la risarcibilità del danno esistenziale subito da un figlio naturale in conseguenza della condotta del padre che si era rifiutato, per anni, di riconoscerlo, non provvedendo, altresì, al mantenimento dello stesso figlio. I giudici civili hanno affermato che la violazione dei diritti fondamentali della persona umana, collocati al vertice dei valori garantiti dalla costituzione, devono essere risarciti “per il solo fatto in sé della lesione”, in base al combinato disposto dell’art. 2043 c.c. e degli artt. 2 e ss. della Costituzione, indipendentemente dai profili patrimoniali e dalla perdita subita (41). La pronuncia 7713/2000 – eccezion fatta per la parte in cui ammette il risarcimento di tale tipo di pregiudizio quale mero danno evento, in contrasto, dunque, con le pronunzie ammissive del risarcimento del “nuovo danno non patrimoniale” supra richiamate che bandiscono il danno in re ipsa (42)– si segnala soprattutto per l’importanza del principio in essa contenuto ovvero “che la violazione dei doveri genitoriali è idonea a determinare un danno ingiusto, allorché tale condotta leda interessi costituzionalmente rilevanti per la prole” (43). Un’impostazione simile è stata seguita anche dal giudice bolognese che, richiamando espressamente Cass., 7713/2000, configura nei confronti del figlio “un danno, di notevoli proporzioni, ai fondamentali diritti della persona, così come garantiti dagli artt. 2 e segg. cost., cui va necessariamente posto in relazione, proprio ai fini di una lettura costituzionalmente orientata, l’art. 2043 c.c.”. La corte d’appello, inoltre, pone espressamente in rilievo i pregiudizi cagionati dal comportamento omissivo del padre nella vita del figlio (44). Vengono considerate, su di un piano probabilistico, le possibilità esistenziali del figlio nel caso in cui avesse potuto giovarsi degli apporti del padre e le perdite di prospettive dello stesso figlio in relazione ad un inserimento sociale e lavorativo adeguato alla classe socio-economica del padre (45). 5. Segue: la valutazione del danno non patrimoniale. Le sentenze del 31 di maggio 2003, in tema di liquidazione del “nuovo danno non patrimoniale” affermavano: “La sua liquidazione (del nuovo danno non patrimoniale, ndr.), vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti”(46). Per aiutare il giudice nel suo giudizio di valutazione equitativa, seguendo un percorso parallelo a quello tracciato dal danno alla salute, c’è chi ha proposto, al fine di liquidare il “nuovo danno non patrimoniale”, l’elaborazione di tabelle costruite sul tipo di compromissione lamentata dalla vittima (47). In particolare, è stato pensato una sorta di censimento delle attività realizzatrici della persona umana, che dovrebbe basarsi su quattro gruppi di ipotesi: 1) attività di carattere biologico e sussistenziale; 2) relazioni affettive e familiari; 3) relazioni sociali e attività di carattere culturale, scientifico, associativo e religioso; 4) attività sportive di svago e di divertimento (48). Auspicando ed aspettando la formulazione delle tabelle, oggigiorno, l’operatore del diritto che si affacci nell’universo del quantum risarcito a titolo di «nuovo danno non patrimoniale» altro non può fare che meravigliarsi dell’ampio spazio lasciato alla discrezionalità del giudice. In particolare, in tre casi simili aventi ad oggetto la responsabilità di tre padri inadempienti agli obblighi di cui all’art. 147 c.c. verso i propri figli naturali, i genitori «assenti» sono stati condannati, a titolo di «nuovo danno non patrimoniale», nel primo caso al risarcimento di euro 15.493,70 (49), nel secondo di euro 50.000,00 (50) e, nella sentenza che qui si annota, di euro 2.065.827,60. Quale, fra le tre sopra descritte, sia la soluzione più corretta è difficilmente individuabile allo stato dell’evoluzione della materia. Basti, sul punto, soltanto evidenziare che la sentenza della corte bolognese per arrivare a quantificare il danno subito dal figlio nella somma di 4 miliardi di vecchie lire ha preso in considerazione, da un lato, la sua personalità e le sue capacità (51); dall’altro lato, invece, ha effettuato una sorta di proiezione probabilistica sulle prospettive di inserimento sociale e lavorativo del figlio ove avesse avuto fin dalla nascita l’assistenza del padre (52). 1() La voce di danno negata a Tizio dalla corte bolognese è, dunque, il danno morale soggettivo (il c.d. pretium o pecunia doloris). In particolare, giusta la riserva contenuta nell’art. 2059 c.c., secondo cui il risarcimento del danno non patrimoniale è ammesso «nei casi determinati dalla legge», la possibilità di dar corso al risarcimento del danno morale soggettivo deve necessariamente essere collegata, giusto il disposto di cui all’art. 185 c.p., all’esistenza di una fattispecie ontologicamente qualificabile quale reato. Nel caso di specie, al contrario, la sussistenza del reato di cui all’art. 570 c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare), non è ravvisabile in quanto Tizio, percependo l’assegno di mantenimento da Caio non ha mai versato in uno stato di effettivo bisogno. Cfr., sul punto, Cass. pen., 17 aprile 1984, in Giust. pen., 1985, II, 355: «ai fini della sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all’art. 570, comma 2º, n. 2, c.p., per avere il soggetto fatto mancare i mezzi di sussistenza alle persone indicate in tale disposizione di legge, devono concorrere sia la disponibilità di risorse sufficienti da parte dell’obbligato, sia lo stato di effettivo bisogno del soggetto passivo». 2() Ai doveri previsti dagli artt. 30 cost. e 147 c.c., si aggiunge il dovere di assistenza morale del minore di cui all’art. 12, l. 4 maggio 1983, n. 184 (così come modificato dall’art. 12, l. 28 marzo 2001, n. 149), che dispone: «[I] Quando attraverso le indagini effettuate consta l’esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell’articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato. [II] Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza. [III] In caso di residenza all’estero è delegata l’autorità consolare competente. [IV] Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l’opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l’incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia. [V] Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l’azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d’uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del comma 3º dell’articolo 10”. 3() È opportuno ricordare che l’obbligo di mantenimento fa capo anche ai genitori adottivi, sia nei casi di adozione ordinaria, sia nei casi di adozione speciale. Cfr., Cass., 30 gennaio 1998, n. 978, in Giust. civ., 1998, I, 1955, annotata da Di Gaetano: «l’adozione, ai sensi dell’art. 44, lett. b), l. 4 maggio 1983, n. 184, di un minore, figlio di genitori separati e poi divorziati, da parte del secondo marito della madre legittima del minore stesso, comporta per l’adottante l’assunzione in via primaria, unitamente alla patria potestà, dell’obbligo di mantenimento dell’adottato e il venir meno di tale obbligo per il padre naturale e legittimo, pur potendo l’obbligo stesso, avente carattere sussidiario, essere ristabilito, nell’interesse del minore, in correlazione alla eventuale insufficienza di mezzi dell’adottante e del coniuge». 4() Cfr., Cass., 28 giugno 1994, n. 6217, in Foro it., 1996, I, 251: «l’obbligo di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione del figlio, sorge non dal momento della proposizione della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, ma dalla sua nascita; ne consegue che colui che è stato dichiarato genitore deve rimborsare all’altro genitore le spese sostenute in passato, mentre, per il futuro, è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio versando le somme dovute all’altro genitore, in qualità di esercente la potestà sul figlio»; Cass., 23 gennaio 1993, n. 791, in Giur. it., 1993, I, 1, 1914: «il genitore naturale ha l’obbligo di concorrere nel mantenimento del figlio sin dalla nascita di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 261 c.c., in relazione al precedente art. 147, ancorché la procreazione naturale sia stata successivamente accertata con sentenza (avente natura dichiarativa), con la conseguenza che dalla data di nascita del figlio decorre il connesso obbligo di rimborsare pro quota l’altro genitore, il quale abbia per intero subito il carico del mantenimento fino a detta pronuncia»; Cass., 26 settembre 1987, n. 7285, in Giust. civ., 1988, I, 727; Cass., 26 giugno 1987, n. 5619, in Mass. Giust. civ., 1987, 1619. 5() Facci, I nuovi danni nella famiglia che cambia, cap. II, in Nuovi percorsi di diritto di famiglia, collana diretta da Sesta, Milano, 2004; Ambrosi e Gambini, Cenni sulla natura giuridica dell’obbligo di mantenimento del figlio naturale, in Giur. merito, 1999, II, 669. 6() La l. 19 maggio 1975, n. 151, in G.U., 23 maggio 1975, n. 135, ed. straord., in attuazione del dettato costituzionale, ha sancito una quasi perfetta equiparazione della posizione giuridica del figlio naturale rispetto a quella del figlio legittimo. Le eccezioni alla perfetta equiparazione sono rappresentate dal diritto di veto di cui all’art. 252 c.c. e dalla riserva disposta in materia successoria dagli artt. 537, comma 3º, c.c., 542, comma 3º, c.c., e 566, comma 2º, c.c. Circa il limite di cui all’art. 252 c.c., esso si traduce in un diritto di veto spettante all’altro coniuge ed ai figli legittimi, se hanno compiuto i sedici anni di età e se sono conviventi, all’inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima. Quanto invece all’aspetto successorio la disuguaglianza risiede nella norma che ammette la cosiddetta commutazione e che concede la possibilità ai figli legittimi di soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non si oppongono, rimettendo in caso di opposizione di questi ultimi la decisione al giudice. 7() Così testualmente Finocchiaro, Del matrimonio, II, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, diretto da Galgano, Bologna-Roma, 1993, sub art. 147, 314. 8() Natucci, L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, in L’autonomia dei minori tra famiglia e società, a cura di De Cristofaro e Belvedere, Milano, 1980, 391. In giurisprudenza, cfr., Cass., 8 novembre 1997, n. 11025, in Mass. Giust. civ., 1997, 2110, secondo cui il dovere di mantenimento impone ai genitori di: «(…) far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (…)»; App. Roma, 28 novembre 1994, in Dir. famiglia, 1996, 980: «il mantenimento di un figlio, legittimo o naturale che esso sia, non si esaurisce nel procurargli il cibo giornaliero e, saltuariamente, gli indumenti necessari, ma comporta una stabile organizzazione appositamente predisposta per far fronte alle molteplici e multiformi esigenze del figlio, sotto i vari profili della sua crescita fisica, psichica e sociale, nonché delle sue esigenze di carattere generale (…)». 9() Trabucchi, Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio, in Commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di Ciao, Oppo e Trabucchi, II, Padova, 1992, 588, afferma che il mantenimento è un «dovere che si incardina, per legge di natura e, quindi, per norma fondamentale, al fatto del rapporto di filiazione». 10() Cfr., Cass., 4 maggio 2000, n. 5586, in Mass. Giust. civ., 2000, 928: «la sentenza di accertamento della filiazione naturale pone a carico del genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima compreso quello del mantenimento; tale obbligazione decorre dalla data della nascita (…)»; Cass., 28 giugno 1994, 6217, in Foro it., 1996, I, 251; Cass., 24 marzo 1994, n. 2907, in Famiglia e diritto, 1994, 421, con nota di Castello; Cass., 2 marzo 1994, n. 2065, in Mass. Giust. civ., 1994, 245. Contra, Cass., 9 giugno 1978, n. 2908, in Mass. Foro it., 1978, 556 («l’obbligo legale di mantenimento (nella specie, a carico del genitore a seguito di riconoscimento del figlio naturale) decorre, al pari di quello alimentare, dal giorno della domanda giudiziale») e Trib. Venezia, 27 novembre 1986, in Giur. merito, 1989, 639 («l’obbligo del genitore di mantenere, istruire ed educare il figlio decorre dalla nascita; tuttavia l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento e gli eventuali arretrati decorre dalla data immediatamente successiva al deposito del ricorso ex art. 274 c.c. quando vi sia domanda in tal senso») secondo cui l’obbligo decorre dal giorno della domanda giudiziale. 11() Majello, Della filiazione naturale e della legittimazione, in Commentario al codice civile Scialoja e Branca, diretto da Galgano, Bologna-Roma, 1982, 124 e ss. 12() Cfr., Trabucchi, ult. op. cit., 590. 13() Cfr., Cass., 3 aprile 2002, n. 4765, in Giust. civ., 2003, I, 185, con nota di Monticelli; in Famiglia, 2003, 195, con nota di Quadrucci; in Giur. it., 2003, 45, con nota di D’auria; in Giur. it., 2003, 476, con nota di Enriquez; in Nuova giur. civ., 2003, I, 813, con nota di Bolondi: «l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 148 c.c. non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione. Deve, pertanto, in via generale escludersi che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate, e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia»; Cass., 30 agosto 1999, n. 9109, in Mass. Giust. civ., 1999, 1855; Cass., 2 settembre 1996, n. 7990, in Famiglia e dir., 1996, 522, con osservazioni di Pacia Depinguente; App. Roma, 29 maggio 1995, in Famiglia e dir., 1996, 105. 14() Tra le tante, cfr., Cass., 3 aprile 2002, n. 4765, cit.; Cass., 30 agosto 1999, n. 9109, cit. 15() Si segnala in dottrina Trabucchi, ult. op. cit., 590, secondo cui si deve escludere che il mantenimento possa prolungarsi come obbligatorio – anche là dove la situazione patrimoniale lo consentirebbe – per favorire una vita oziosa o anche semplicemente mondana. In Giurisprudenza, Cass., 11 marzo 1998, n. 2670, in Mass. Giust. civ., 1998, 562: «l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro secondo le regole dell’art. 148 c.c. al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica oppure che è stato da loro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa. Ne consegue che il genitore il quale contesta la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti di figli maggiorenni che non svolgono attività lavorativa retribuita, è tenuto a fornire la prova della condotta colpevole del figlio che persista in un atteggiamento d’inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini e la sua professionalità, ovvero di rifiuto di corrispondenti occasioni di lavoro». 16() L’art. 148 c.c. riprende, in tal modo, il criterio proporzionale che l’art. 143 c.c. detta in tema di contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia. Sul punto, cfr., Ruscello, I rapporti personali fra coniugi, in Il diritto privato oggi, a cura di Cendon, Milano, 2000, 499 e 500; l’A., partendo dal dettato letterale dell’art. 148 c.c., ha sostenuto che il coniuge privo di capacità reddituali non possa essere obbligato a concorrere economicamente al mantenimento del figlio. In giurisprudenza, vedasi la motivazione di Cass., 28 agosto 1996, n. 7920, in Famiglia e dir., 1997, 64 e ss., che ha confermato la motivazione del giudice del merito che aveva escluso l’obbligo della madre di contribuire al mantenimento dei figli a causa della sua incapacità economica. 17() Come non ha mancato di sottolineare la sentenza in commento, sul diritto del genitore a vedersi rimborsati dall’altro genitore gli esborsi effettuati personalmente, due sono gli orientamenti giurisprudenziali formatisi. Il primo inquadra il diritto al rimborso del genitore adempiente nell’istituto della gestione di affari altrui; il secondo, sull’azione di regresso del condebitore solidale ex art. 1299 c.c.: cfr., sull’argomento, Ambrosi e Gambini, ult. op. cit., 670 e ss. 18() Gabrielli, Mantenimento e alimenti: la violazione degli obblighi, in Trattato breve dei nuovi danni, a cura di Cendon, Milano, 2001, 1386. 19() Cfr., Cass., 22 marzo 1993, n. 3363, in Dir. famiglia, 1994, 839; Trib. Napoli, 11 luglio 2003, in Gius, 2003, 2056. 20() Cass., 3 aprile 2002, n. 4765, in Studium Juris, 2002, 1007, ove si legge che i genitori hanno il: «(…) dovere di garantire alla prole un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo a quello goduto in precedenza, fino a quando il figlio non abbia trovato una sistemazione lavorativa adeguata alla sua preparazione ed alle sue aspirazioni personali»; Cass., 22 marzo 1993, n. 3363, in Mass. Giust. civ., 1993, 534. Di contrario avviso è Trabucchi, ult. op. cit., 579, secondo cui una volta garantita al figlio una adeguata cura (l’A. consiglia di tenere il figlio ad un livello di sobrietà di vita), non può ulteriormente essergli riconosciuto il diritto ad un livello di vita direttamente proporzionale alle sostanze eventualmente cospicue dei genitori. 21() Cass., 6 aprile 1993, n. 4108, in Mass. Giust. civ., 1993, 4108: «dalla separazione personale dei coniugi può nascere, sul piano economico – a prescindere dai provvedimenti sull’affidamento dei figli e della casa coniugale – solo il diritto ad un assegno di mantenimento dell’uno nei confronti dell’altro, quando ne ricorrono le circostanze specificamente previste dalla legge, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere, ex art. 2043 c.c., ancorché la separazione sia addebitabile ad uno di essi, anche il risarcimento dei danni a qualsiasi titolo risentiti a causa della separazione stessa»; Cass., 22 marzo 1993, n. 3367, in Mass. Giust. civ., 1993, 535: «l’addebito della separazione ad un coniuge comporta solo gli effetti previsti dalla legge, ma non comporta la violazione di un diritto dell’altro coniuge in relazione alla quale poter invocare la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c.»; Cass., 26 maggio 1995, n. 5866, in Giur. it., 1997, I, 1, 843, con nota di Amato: «l’addebito della separazione, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando, nel concorso delle altre circostanze specificamente previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento. Pertanto, la risarcibilità dei danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all’addebito integrano gli estremi dell’illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma citata». 22() Si veda sul punto Longo, Famiglia e responsabilità civile: rapporti tra coniugi e danno risarcibile, in Famiglia e dir., 2003, 250, nota a Trib. Savona, 5 dicembre 2002; De Marzo, Responsabilità civile e rapporti familiari, in Danno e resp., 2001, 741, nota a Trib. Firenze, 13 giugno 2000. 23() Di contrario avviso è Finocchiaro, La ricerca di tutela della parte più debole non deve «generare» diritti al di là della legge, in Guida al dir., 2002, 24, 37, commento a Trib. Milano, 4 giugno 2002, che ritiene non assimilabile la violazione dei dovere assunti dai coniugi per effetto del matrimonio alla violazione del principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c. 24() Cass., 26 maggio 1995, n. 5866, in Giur. it., 1997, I, 843, con nota di Amato, Giudizio di separazione: l’addebito, il tenore di vita; l’indennità per le opere di miglioramento dell’immobile in cui è stabilita la residenza familiare; il diritto di ritenzione: «L’addebito della separazione, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando, nel concorso delle altre circostanze specificamente previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento. Pertanto, la risarcibilità dei danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all’addebito integrano gli estremi dell’illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma citata”. 25() Facci, Il risarcimento del danno extracontrattuale, in Le obbligazioni, II, Le obbligazioni da fatto illecito, a cura di Franzoni, Torino, 2004, 478. 26() Trib. Milano, 10 febbraio 1999, in Famiglia e diritto, 2001, 185, con nota di Bona, Violazione dei doveri genitoriali e coniugali: una nuova frontiera della responsabilità civile?; Trib. Firenze, 13 giugno 2000, in Danno e resp., 2001, 741, con nota di De Marzo, Responsabilità civile e rapporti familiari; Trib. Milano, 4 giugno 2002, in Giur. it., 2002, 2290, con nota di Castagnaro; in Vita not., 2003, 720, con nota di Martini, In margine ad un orientamento giurisprudenziale sulla violazione degli obblighi coniugali e danno esistenziale; in Nuova giur. civ., 2003, I, 278, con nota di Fusaro, Responsabilità aquiliana nei rapporti tra coniugi e tutela della personalità; Trib. Milano, 24 settembre 2002, in Resp. civ., 2003, 486, con nota di Facci, L’infedeltà coniugale e l’ingiustizia del danno; in Corriere giur., 2003, 1205, con nota di De Marzo, La responsabilità risarcitoria dell’amante verso il coniuge tradito; Trib. Savona, 5 dicembre 2002, in Famiglia e dir., 2003, 248, con nota di Longo, Famiglia e responsabilità civile: rapporti tra i coniugi e danno risarcibile. In dottrina, segnalo, senza presunzione di completezza, Facci, Il «nuovo danno non patrimoniale» nelle relazioni familiari, in Famiglia e dir., 6, 2004, nota a Trib. Venezia, 30 giugno 2004 e Trib. Mantova, 30 agosto 2004; Id., I nuovi danni nella famiglia che cambia, in Nuovi percorsi di diritto di famiglia, collana diretta da Sesta, Milano, 2004; Longo (a cura di), Rapporti familiari e responsabilità civile, Torino, 2004; Cendon (a cura di), Trattato della responsabilità civile e penale in famiglia, Padova, 2004; Fraccon, Relazioni familiari e responsabilità civile, Milano, 2003; Cendon, Dov’è che si sta meglio che in famiglia, in Persona e danno, a cura di Cendon, Milano, 2004, III, 2720; Cendon, Sebastio, Lei, lui e il danno. La responsabilità civile tra coniugi, in Resp. civ., 2002, 1257; Pilla, Gli obblighi coniugali e la responsabilità civile, in Persona e danno, a cura di Cendon, Milano, 2004, III, 2910; Bona, Violazione dei doveri genitoriali e coniugali: una nuova frontiera della responsabilità civile?, in Famiglia e dir., 2001, 185; De Marzo, Responsabilità civile e rapporti familiari, in Danno e resp., 2001, 741; Dogliotti, La famiglia e l’altro diritto: responsabilità civile, danno biologico, danno esistenziale, in Famiglia e diritto, 2001, 159; Zaccaria, L’infedeltà: quanto può costare? Ovvero è lecito tradire solo per amore, in Studium Juris, 2000, 524; De Michel, Violazione del dovere di fedeltà e separazione personale dei coniugi, in Famiglia e diritto, 2000, 131; Lenti, Famiglia e danno esistenziale, in Il danno esistenziale, a cura di Cendon e Ziviz, Milano, 2000, 253; Breda, Il danno non patrimoniale da violazione dei doveri sponsali, in Il nuovo danno non patrimoniale, a cura di Ponzanelli, Padova, 2004, 173; Morozzo Della Rocca, Violazione dei doveri coniugali: immunità o responsabilità?, in Riv. critica dir. privato, 1998, 605; Patti, Famiglia e responsabilità civile, Milano, 1984. 27() Si veda, Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, in http://www.altalex.com/index.php?idnot=29323 ove si nega espressamente il principio di completezza del diritto di famiglia e, per l’effetto, viene riconosciuta al coniuge tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. per violazione dei diritti fondamentali all’interno dell’istituto familiare (nel caso di specie un coniuge aveva omesso di informare l’altro, prima della celebrazione del matrimonio, delle proprie disfunzioni sessuali e della sua incapacità coeundi). 28() Così testualmente, Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, in Contr. e impresa, 1999, 1025, con commento di Franzoni, La lesione dell’interesse legittimo è, dunque, risarcibile. 29() Nella motivazione di Cass., 22 luglio 1999, n. 500, cit., si legge difatti che: «(…) Compito del giudice, chiamato ad attuare la tutela ex art. 2043 c.c., è quindi quello di procedere ad una selezione degli interessi giuridicamente rilevanti, poiché solo la lesione di un interesse siffatto può dare luogo ad un “danno ingiusto”, ed a tanto provvederà istituendo un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto, e cioè dell’interesse effettivo del soggetto che si afferma danneggiato, e dell’interesse che il comportamento lesivo dell’autore del fatto è volto a perseguire, al fine di accertare se il sacrificio dell’interesse del soggetto danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell’autore della condotta, in ragione della sua prevalenza (…)”. Facci, Il risarcimento del danno extracontrattuale, cit., afferma, esemplificando il discorso, che l’ingiustizia del danno non può essere ravvisata nella crisi coniugale, in sé e per sé considerata, nella separazione e nel divorzio, poiché ciascun coniuge ha diritto di separasi, di divorziare, di contrarre un nuovo matrimonio e formare una nuova famiglia. Tra le sentenze che hanno ammesso il risarcimento del danno in tale ambito ricordo, a titolo puramente esemplificativo: Trib. Venezia, 30 giugno 2004, cit.: “Il genitore che si disinteressi completamente della prole, violando l’obbligo di assistenza materiale, morale ed educativa è tenuto a risarcire anche il danno da lesione di un interesse di rilievo costituzionale, subito dalla prole nel percorso di maturazione, crescita e sviluppo della personalità”; Trib. Milano, 4 giugno 2002, in Nuova giur. civ., 2003, I, 278, con nota di Fusaro, Responsabilità aquiliana nei rapporti tra i coniugi e tutela della personalità; in Giur. it., 2002, 2290, con nota di Castagnaro, Osservazioni sul tema della responsabilità civile da violazione dei doveri coniugali: “Può affermarsi la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. a carico del coniuge inadempiente ai doveri coniugali ove risulti accertata la sussistenza di un danno a carico dell’altro coniuge e la sua riconducibilità in sede eziologica non già alla crisi coniugale in quanto tale – di per sé produttiva di uno stato di sofferenza psico – emotiva, affettiva e relazionale, oltre che talora di disagio economico e comportamentale a carico di almeno una delle parti – bensì alla condotta lesiva, in quanto posta in essere in aperta e grave violazione di uno o più doveri coniugali”; Trib. Milano, 24 settembre 2002, in Danno e resp., 2003, 1130, con nota di Bozzi; Trib. Milano, 10 febbraio 1999, cit.; Trib. Firenze, 13 giugno 2000, cit. 30() Cfr., Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, cit. 31() Le sentenze, Cass., 12 maggio 2003, n. 7281, Cass., 12 maggio 2003, n. 7282, Cass., 12 maggio 2003, n. 7283, Cass., 31 maggio 2003, n. 8827, Cass., 31 maggio 2003, n. 8828, sono pubblicate in quasi tutte le riviste giuridiche. Si segnalano i seguenti commenti: Cendon, Anche se gli amanti si perdono l’amore non si perderà. Impressioni di lettura su Cass., 8828\2003; di Bargelli, Danno non patrimoniale ed interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059; di Ziviz, E poi non rimase nessuno, in Resp. civ., 2003, 676; Franzoni, Il danno non patrimoniale ed il danno morale: una svolta per il danno alla persona, in Corriere giur., 2003, 1031; Id., Il nuovo corso del danno non patrimoniale, in Contr. e impresa, 2003, 1193; Navarretta, Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente, in Foro it., 2003, I, 2277; Peccenini, Sul danno non patrimoniale continuano i «lavori in corso», in D & G – dir. e giust., 2003, 24, 22. 32() Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233. Anche tale sentenza è pubblicata in numerose riviste. Si veda, per tutte, in Rass. dir. civ., 2003, 775, con nota di Perlingeri, L’art. 2059 c.c. uno e bino: un’interpretazione che non convince; in Resp. civ., 2003, 1041, con nota di Ziviz, Il nuovo volto dell’art. 2059 c.c.; in Foro it., 2003, I, 2201, con nota di Navarretta, La Corte costituzionale e il danno alla persona «in fieri»; Peccenini, Al bando i risarcimenti bislacchi. Il danno esistenziale alla luce del» nuovo» 2059 c.c., in D & G – dir. e giust., 2003, 29, 38; Cendon e Ziviz, Vincitori e vinti (… dopo la sentenza n. 233/2003 della Corte costituzionale); in Dir. e formaz., 2003, 1181. 33() Accanto all’art. 185 c.p., le ipotesi in cui storicamente era ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale riguardavano i pregiudizi connessi a procedimenti giudiziari (art. 89 c.p.c. e art. 598 c.p.). Accanto a tali norme, sono state poi aggiunte dal legislatore altre fattispecie (l’art. 2, comma 1º, l. 13 aprile 1988, n. 117, sulla responsabilità civile dei magistrati; l’art. 29, comma ult., l. 31 dicembre 1996, n. 675, relativa al trattamento dei dati personali; l’art. 44, comma 7º, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in tema di immigrazione e di condizione dello straniero; l’art. 2, l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. Legge Pinto), in tema di ragionevole durata del processo; l’art. 4, d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, in tema di atti discriminatori). Tuttavia, le sopra menzionate ipotesi che ammettevano la risarcibilità del danno non patrimoniale rappresentavano sempre ipotesi tassative di risarcibilità dello stesso. 34() La nuova lettura dell’art. 2059 c.c. è saldamente attestata nella giurisprudenza della S.C. Si vedano, a conferma, Cass., 29 luglio 2004, n. 14488, in D&G – Dir e giust., 2004, 33, 12, con nota di Rossetti; Cass., 3 marzo 2004, n. 4359, in Mass. Giust. civ., 2004, f. 3; e in D&G – Dir. e Giust., 2004, f. 14, 28; Trib. Monza, 29 settembre 2003, in Giur. merito, 2004, 538; Cass., 1 giugno 2004, n. 10482, in Mass. Giust. civ., 2004, f. 6; Cass., 1 giugno 2004, n. 10489, in Mass. Giust. civ., 2004, fasc. 6; Cass., 12 dicembre 2003, n. 19057, in Danno e resp., 2004, 792; in Assicurazioni, 2004, II, 32; Cass., 18 novembre 2003, n. 17429, in Foro it., 2004, I, 766; Cass., 7 novembre 2003, n. 16716, in Mass. Giust. civ., 2003, fasc. 11. 35() Così testualmente Facci, Il «nuovo danno non patrimoniale» nelle relazioni familiari, cit. 36() Cfr., Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, cit. 37() L’art. 330 c.c. dispone: «[I]. Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. [II]. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”; l’art. 333 c.c. prevede che: “[I]. Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. [II]. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento”. 38() Tale articolo prevede: «[I]. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro. [II]. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [o del pupillo] o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato [per sua colpa]. [III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. [IV]. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge». 39() L’art. 571 c.p. espressamente comanda che: «[I]. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.[II]. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni”. 40() Cass., 7 giugno 2000, n. 7713, in Famiglia e dir., 2001, 159, con nota di Dogliotti, La famiglia e l’altro diritto: responsabilità civile, danno biologico, danno esistenziale; in Corriere giur., 2000, 873, con nota di De Marzo, La cassazione e il danno esistenziale; in Danno e resp., 2000, 835, con note di Monateri, Alle soglie»: la prima vittoria in cassazione del danno esistenziale, e di Ponzanelli, Attenzione: non è danno esistenziale, ma vera e propria pena privata; in Resp. civ., 2000, 923, con nota di Ziviz, Continua il cammino del danno esistenziale; in Giur. it., 2000, 1352, con nota di Pizzetti; in D&G – Dir. e Giust., 2000, 23, 23, con nota di Dosi; e in Giust. civ., 2000, I,2219, con osservazione di Giancalone. 41() Cass., 7 giugno 2000, n. 7713, cit., motiva nel seguente modo: «ed è poi del pari innegabile che la lesione di diritti siffatti, collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, vada incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza), Il che è stato del resto già ben posto in luce dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 184 del 1986, relativa al danno – evento da lesione del diritto alla salute (cd. danno biologico) ma riferibile (per la latitudine dei suoi enunciati) ad ogni analoga lesione di diritti comunque fondamentali della persona, risolventesi in un danno esistenziale ad alla vita di relazione. La vigente Costituzione, garantendo principalmente e primariamente valori personali impone, infatti una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2043 c.c. (che non si sottrarrebbe altrimenti ad esiti di incostituzionalità) «in correlazione agli articoli della Carta che tutelano i predetti valori», nel senso appunto che quella norma sia «idonea a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa dell’illecito», attraverso «il risarcimento del danno (che) è sanzione esecutiva del precetto primario ed è la minima delle sanzioni che l’ordinamento appresta per la tutela di un interesse». Il citato articolo 2043 c.c., correlato agli articoli 2 e ss. Costituzione, va così «necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana». Per cui, quindi – essendo le norme costituzionali di garanzia dei diritti fondamentali della persona pienamente e direttamente, operanti «anche nei rapporti tra privati» (cd. «drittwirkung») – non è ipotizzabile limite alla risarcibilità», della correlativa lesione, «per sé considerata» (n. 184-1986 cit.), ai sensi dell’articolo 2043 c.c.: che, per tal profilo la Corte veneziana ha per ciò correttamente applicato, riconoscendo all’attore il ristoro del danno (non già «morale» da illecito penale, ma) da lesione in sé di suoi diritti fondamentali, in conseguenza della riferita condotta del suo genitore». 42() Nella motivazione di Cass., 31 maggio 2003, n. 8827, cit., e Cass., 31 maggio 2003, 8828, cit., si legge, in tema di danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, che: «Non vale pertanto l’assunto secondo cui il danno sarebbe in re ipsa, nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dell’interesse. Deve affermarsi invece che dalla lesione dell’interesse scaturiscono, o meglio possono scaturire, le suindicate conseguenze, che, in relazione alle varie fattispecie, potranno avere diversa ampiezza e consistenza, in termini di intensità e protrazione nel tempo. Il danno in questione deve quindi essere allegato e provato. Trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro (diversamente dal danno morale soggettivo contingente), dovendosi aver riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l’illecito ha invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obbiettivi che sarà onere del danneggiato fornire”. 43() Così testualmente Facci, ult. op. cit., cap. II. 44() La sentenza in commento aderisce, dunque, all’orientamento di cui alle sentenze 8827/2003 e 8828/2003, cit. Il giudice di gravame bolognese, difatti, non ha ravvisato nella fattispecie un danno in re ipsa capo al figlio (danno coincidente con la lesione dell’interesse di rilievo costituzionale). 45() Si legge nella motivazione che il figlio ha subito una: «(…) perdita direttamente ricollegabile a quel deficit non solo di quegli apporti finanziari tali da consentire un livello d’istruzione di alto livello e l’intrapresa di attività professionali o imprenditoriali consone alla famiglia, ma anche di quei consigli, di quei suggerimenti, di quel sostentamento morale tali da favorire – in assenza di fattori ostativi – la formazione di una personalità, di una cultura, di una capacità di intrattenere relazioni sociali di alto livello, direttamente ricollegabili al patrimonio morale e culturale della famiglia paterna». 46() Cass., 31 maggio 2003, n. 8827, cit., e Cass., 31 maggio 2003, 8828, cit. 47() Ziviz, La valutazione del danno esistenziale, in Giur. it., 2002, 404. 48() Franzoni, Il danno risarcibile, in Trattato della responsabilità civile diretto da Franzoni, Milano, 2004, 473 e 478. 49() Cfr., Cass., 7 giugno, 2000, 7713, cit. 50() Trib. Venezia, 30 giugno 2004, cit. 51() Si legge a tal proposito nella motivazione della sentenza in commento che «(…) va ricordato che il YY, costretto, per ragioni economiche, ad abbandonare gli studi, svolse qualsiasi tipo di attività manuale (pizzaiolo, cameriere, facchino, operaio agricolo). Assunto nell’anno 1990 come operaio dalla s.r.l. Cadica di Carpi, si distinse per le sue capacità, e venne proposto come agente venditore per la zona dell’Emilia Romagna». 52() Afferma il collegio bolognese: «deve ritenersi, pertanto, che anche il YY, se solo avesse potuto beneficiare degli apporti di varia natura, ma soprattutto finanziari, provenienti dal padre naturale (della cui esistenza è stato per lungo tempo all’oscuro), avrebbe potuto conseguire risultati apprezzabili sul piano sociale ed economico, non dissimili da quelli relativi ai figli legittimi del XX». Ancora, il giudice di appello, per giungere alla determinazione del pregiudizio ha valutato anche: «(…) la rilevante capacità economica del padre, le sue qualità imprenditoriali, le situazioni patrimoniali dei figli legittimi del convenuto (…)». Sembrerebbe, dunque, in merito a tale ultima proiezione probabilistica, una sorta di travisamento del «nuovo danno non patrimoniale» con l’altra figura di danno da perdita di una chance. Sull’argomento e sulla natura di tale tipo di danno, che è rientrante, ex art. 2043 c.c., nella categoria dei danni patrimoniali (cfr., Cass., 18 marzo 2003, n. 3999, in Giur. it., 2003, 1783, con nota di Suppa, Danno da perdita di chance ed onere probatorio; e in Nuova giur. civ., 2003, I, 871, con nota di Monticelli, ha affermato che il danno da perdita di chance: «(…) non è una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione”), rinvio a Franzoni, ult. op. cit., 76 e ss.; e Id., La chance nella casistica recente, in questa rivista, 2005, 466 e ss.; Rossetti, Il danno da perdita di chance, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, II, 662 e ss. Contenuto Riservato!