Sent. BVerfGE 18 marzo 2014 (Traduzione)

Enrico Altieri, Sent. BVerfGE 18 marzo 2014 (Traduzione).

 

Corte Costituzionale Federale tedesca

 

Traduzione a cura di Enrico Altieri

(Presidente aggiunto on. della Suprema Corte di Cassazione)

 

Sent. BVerfGE 18 marzo 2014

TRIBUNALE FEDERALE COSTITUZIONALE ( BundesverfassungsgerichtBVerfG)

Pubblicato il 18 marzo 2014

Kunert

Ispettore dell’ufficio

In qualità di ufficiale certificatore

della Cancelleria

In nome del Popolo

nei procedimenti ,

I. sul ricorso costituzionale del sig. dr. G…

  • Procuratori:

    1. Avvocato Prof. Dr. Wolf Rüdiger Bub

Promenade Platz 9, 80333 München

2. Prof. Dr. Dieterich Murswiek

 

contro

  1. la legge relativa alla deliberazione del Consiglio Europeo del 25 marzo 2011 su

modifica dell’articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ( TFUE ) relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri, la cui valuta è l’euro ( BGBl1, II, pag. 978 ),

  1. la legge 13 settembre 2013 relativa al Trattato del 2 febbraio 2012, sull’istituzione del Meccanismo Europeo di Stabilità – MES ) (BGBl, II, pag. 981 ),

  2. la legge sulla partecipazione finanziaria al Meccanismo Europeo di Stabilità ( ESM – Finanzierungsgesetz – ESM FinG ) del 13 settembre 2013

( BGBl, I, pag. 1918 ),

  1. la legge relativa al Trattato del 2 marzo 2012 su stabilità, coordinamento e governance nell’Unione economica e monetaria2 ( BGBl II, pag. 1006),

  2. l’omissione del Governo Federale di operare affinché i saldi TARGET 2 , limitati nella misura, debbano essere regolarmente bilanciati e sviluppati,

  3. l’omissione del Governo Federale di influire su una modificazione delle condizioni quadro del Sistema Europeo delle Banche Centrali ( SEBC ), in modo che la creazione di moneta di una banca centrale nazionale non possa superare in percentuale la partecipazione al capitale della Banca Centrale Europea.

  • BvR 1390/12

     

II. sui ricorsi costituzionali

( indicati 5 ricorrenti con l’iniziale del nome )

  • Procuratore dei ricorrenti da 1 a 3 e 5:

Prof.Dr. Karl Albrecht Schachtschneider,

Treiberpfad 28, 13469 Berlin –

 

contro

a) la legge relativa alla deliberazione del Consiglio Europeo del 25 marzo 2011 su

modifica dell’articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ( TFUE ) relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri, la cui valuta è l’euro ( BGBl, II, pag 978 ),

b) la legge 13 settembre 2013 relativa al Trattato del 2 febbraio 2012, sull’istituzione del Meccanismo Europeo di Stabilità – MES ) (BGBl, II, pag. 981 ),

c) la legge sulla partecipazione finanziaria al Meccanismo Europeo di Stabilità

(ESM – Finanzierungsgesetz – ESM FinG ) del 13 settembre 2013 ( BGBl, I, pag.

1918 ),

d) la legge relativa al Trattato del 2 marzo 2012 su stabilità, coordinamento e governance nell’Unione economica e monetaria ( BGBl II, pag. 1006),

e) i sei atti giuridici ( Sixpack) dell’UE per il rafforzamento della disciplina di bilancio dei membri dell’euro gruppo, e precisamente:

aa) regolamento ( EU ) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 sull’efficace imposizione del controllo di politica di bilancio nella zona valutaria dell’euro ( GU EU n. 306 del 23 novembre 2011, pag. 1),

bb) regolamento ( EU ) n. 1174/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 su misure di imposizione per la correzione di eccessivi squilibri macroeconomici nell’area valutaria dell’euro ( GU UE n. l 306 del 23 novembre 2011, pag. 6 ),

cc) regolamento ( EU) n. 1175/ 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 sulla modifica del regolamento ( CE ) n. 1466 / 97 del Consiglio sull’istituzione del controllo di politica di bilancio e del controllo e coordinamento delle politiche economiche ( GU UE n. L 306 del 23 novembre 2011, pag. 12 ),

  1. regolamento ( EU) n. 1176/ 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 16 novembre 2011 sull’impedimento e correzione di squilibri macroeconomici (GU UE n. L 306 del 23 novembre 2011, pag. 25 ),

ee) regolamento ( EU) n. 1177/ 2011 del Consiglio dell’ 8 novembre 2011 sulla modifica del regolamento ( CE ) n. 1467 / 97 del Consiglio per l’accelerazione e chiarimento della procedura in caso di deficit eccessivo (GU UE n. L 306 del 23 novembre 2011, pag. 33 ) e

ff) direttiva 2011 ( EU ) del Consiglio dell’8 novembre 2011 sulle richieste ai quadri di politica economica degli Stati membri (GU UE n. L 306 del 23 novembre 2011, pag. 41 ),

f) l’applicazione e osservanza del Patto Euro – plus per un “ più forte coordinamento della politica economica riguardo alla capacità e convergenza nella concorrenza” in Germania ( v. conclusioni del Consiglio d’ Europa del 24 – 25 marzo 2011, EUCO 10/1/11 REV 1, alleg. I),

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g) aumento della quantità monetaria mediante incremento del mercato del danaro con crediti, che sono stati contratti a garanzie non sufficienti, allo scopo di finanziamento statale indiretto e risanamento delle banche da parte della BCE,

h)istituzione del sistema TARGET2 di esecuzione delle operazioni di pagamento tra le banche centrali nazionali,

i) l’avere il Governo federale omesso di promuovere un’azione di nullità dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell’art. 263, comma 1 e 2, TFUE, contro l’accettazione di titoli di stato quali garanzie per crediti delle banche centrali, in quanto tali misure siano destinate al finanziamento degli Stati,

j) l’avere il Governo federale omesso di promuovere un’azione di nullità dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell’art. 263, comma 1 e 2, TFUE, contro il Sistema – TARGET2.

 

-2 BvR 1421/12 -,

 

III. sui ricorsi costituzionali

del Sig. …

e di altri 11692 ricorrenti

 

-Procuratori:

1.Prof.Dr.Christoph Degenhart,

Burgstraße 27, 04109 Leipzig,

2.Avv.ssa Prof. Dr. Herta Däubler- Gmelin,

Società di avvocati Schwegler,

Unter den Linden 12, 10117 Berlin,

3.Prof. Dr. Bernhard Kempen,

Rheinblick 1, 53424 Remagen /Oberwinter –

 

contro

a) la legge del 13 settembre 2012 sul Trattato del 2 febbraio 2012 sull’istituzione del MES del 13 settembre 2012 ( BGBl II pag. 981 ), nonché la legge per la partecipazione finanziaria al MES ( ESM – Finanzierungsgesetz – ESMFinG ) ( BGBl I, pag. 1918 ),

b) la legge del 13 settembre 2012 relativa al Trattato sulla Stabilità, coordinamento e governance dell’Unione economica e valutaria ( BGBl II, pag. 1006),

c) la legge 13 settembre 2012 sulla deliberazione del Consiglio d’Europa del 25 marzo 2011 per la modifica dell’art. 136 TFUE relativamente ad un Meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui valuta è l’euro (BGBl II, pag. 978).

 

– 2 BvR 1438/12-,

 

IV. sui ricorsi costituzionali

del Sig. van A …

e di altri 75 ricorrenti

 

-Procuratori:

1.Prof.Dr.Dr. h.c. Hans – Peter Schneider,

Drosselweg 4, 30559 Hannover

2.Prof. Dr. Andreas Fisahn

Grüner Weg 83, 32130 Enger –

 

contro

a) articolo 1 della legge 13 settembre 2012 ( BGBl II, pag. 1006) relativa al Trattato sulla Stabilità, Coordinamento e Governance dell’Unione economica e monetaria del 2 marzo 2012,

b) articolo 1 della legge 13 settembre 2012 sulla deliberazione del Consiglio d’Europa del 25 marzo 2011 per la modifica dell’art. 136 TFUE relativamente ad un Meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui valuta è l’euro (BGBl II, pag. 978),

c) articolo 1 della legge 13 settembre 2012 ( BGBl II, pag. 981) sul Trattato del 2 febbraio 2012 sull’istituzione del MES,

d) la legge sulla partecipazione finanziaria al MES ( ESM Finanzierungsgesetz – ESMFinG ) del 13 settembre 2012 ( BGBl II, pag. 1918).

-2BvR 1439/12 -,

V. sul ricorso

del Sig. S ….

– Procuratori:

Avvocati Dr. Arvid Siebert e Katrin Piepho

Società di avvocati Kessler & partner,

Martinistraße 57, 28195 Bremen –

 

contro

 

1. la legge 13 settembre 2012 ( BGBl II, pag. 981) sul Trattato del 2 febbraio 2012 sull’istituzione del MES,

2. la legge sulla partecipazione finanziaria al MES ( ESM Finanzierungsgesetz – ESMFinG ) del 13 settembre 2012 ( BGBl II, pag. 1918). e in particolare il § 5 comma 2, parte 1 n.1 e n. 4 bis ESMFinG, in quanto i compiti ivi assegnati alla Commissione bilancio non vengono assegnati al Plenum del Deutscher Bundestag ( DBT, Parlamento Federale Tedesco ),

3. la legge 13 settembre 2012 sulla deliberazione del Consiglio d’Europa del 25 marzo 2011 per la modifica dell’art. 136 TFUE relativamente ad un Meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui valuta è l’euro (BGBl II, pag. 978),

4. l’aver il Legislatore Federale omesso di assicurare, mediante disposizioni di legge, che non si verifichino azioni comuni o concordate tra l’ESM e la BCE,

5. l’avere il Legislatore federale omesso di assicurare, mediante disposizioni di legge, che in base alla disciplina del bilancio sia impegnata nel quadro del bilancio un’autorizzazione di spesa trasferibile, non ancora esistente per l’ammontare complessivo di 190 miliardi di euro e che la quota di capitale iniziale dell’ESM, dell’ammontare di 190 miliardi di euro, incombente alla Repubblica Federale Tedesca, sia anticipata in contanti alla richiesta di capitale,

6. l’avere il Legislatore Federale omesso di assicurare, mediante disposizioni di legge integrative, che la Repubblica Federale di Germania, dopo la legge sulla partecipazione finanziaria al MES, debba respingere gli atti del MES necessitanti di approvazione per tanto tempo, finchè precedentemente sia istituito presso il MES un management di rischio efficace ed operativo e nel contempo sia assicurato che il bilancio di esercizio del MES corrisponda, nell’essenziale, ai criteri del codice commerciale tedesco ( Deutsches Handelsgesetzbuch ) o di un sistema di contabilità internazionale riconosciuto in Germania.

 

-2 BvR 1440/12-,

 

VI. sui ricorsi costituzionali

del Sig. Prof. Dr. von S…

e di altri 17 ricorrenti

– Procuratore dal 1° al 6° e dall’8° al 18°:

Avvocato Prof. Dr. Markus C. Kerber,

Hackescher Markt 4, 10178 Berlin –

 

contro:

a) la legge relativa alla deliberazione del Consiglio Europeo del 25 marzo 2011 su

modifica dell’articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea

( TFUE ) relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri, la

cui valuta è l’euro ( BGBl, II, pag 978 ),

b) la legge del 13 settembre 2012 sul Trattato del 2 febbraio 2012 sull’istituzione del

MES del 13 settembre 2012 ( BGBl II pag. 981 ), nonché la legge per la

partecipazione finanziaria al MES ( ESM – Finanzierungsgesetz – ESMFinG ) ( BGBl I, pag. 1918 ),

c) la legge del 13 settembre 2012 relativa al Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance dell’Unione economica e valutaria ( BGBl II, pag. 1006),

d) regolamento ( EU) n. 1176/ 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 sull’impedimento e correzione di squilibri macroeconomici (GU UE n. L 306 del 23 novembre 2011, pag. 25 ),

 

-2 BvR 1824 / 12 -,

 

VII. sulla domanda di dichiarare nel procedimento di controversia tra organi. che

1. l’articolo 1 della legge 13 settembre 2012 ( BGBl II, pag. 1006) relativa al Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance dell’Unione economica e valutaria del 2 marzo 2012,

2. l’articolo 1 della legge 13 settembre 2012 sulla deliberazione del Consiglio d’Europa del 25 marzo 2011 per la modifica dell’art. 136 TFUE relativamente ad un Meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui valuta è l’euro (BGBl II, pag. 978),

3. l’articolo 1 della legge 13 settembre 2012 ( BGBl II, pag. 981) sul Trattato del 2 febbraio 2012 sull’istituzione del MES,

4. la legge sulla partecipazione finanziaria al MES ( ESM Finanzierungsgesetz – ESMFinG ) del 13 settembre 2012 ( BGBl II, pag. 1918)

contrastano con gli articoli 20, comma 1 e 2, 23, comma 1 e 2, e 79, comma 3, della legge Fondamentale ( GG – Grundgesetz ) e ledono i ricorrenti nei loro diritti ex art. 38, comma 1, parte 2, GG.

Ricorrente: Fraktion DIE LINKE ( gruppo la Sinistra ) nel Parlamento federale tedesco ( Deutscher Bundestag – DBT ), rappresentata dal Presidente Dr. Gregor Gysi, membro del Bundestag

 

Platz der Republik 1, 11011 Berlin

 

  • Procuratori:

1.Prof. Dr. Hans Peter Schneider

Drosselweg 4, 30559 Hannover

2.Prof. Dr. Andreas Fisahn,

Grüner Weg 83, 32130 Enger –

 

  • Resistente: Deutscher Bundestag

rappresentato dal Presidente Prof. Dr. Norbert Lambert, membro del BT

Platz der Republik 1, 11011 Berlin

 

  • Procuratori :

  1. Prof.Dr. Christian Calliess,

  2. Prof.Dr. Christoph Möllers,

Adalbertstraße 84, 10997 Berlin,

  1. Prof. Dr. Martin Nettesheim,

Horemer 13, 72076 Tübingen –

 

  • 2 BvE 6/12 –

intervenuto nei procedimenti da I. a VI.:

 

Deutscher Bundestag,

rappresentato dal Presidente Prof. Dr. Norbert Lambert, membro del BT,

Platz der Republik 1, 11011 Berlin

 

  • Procuratori :

  1. Prof.Dr. Christian Calliess,

  2. Prof.Dr. Christoph Möllers,

Adalbertstraße 84, 10997 Berlin,

  1. Prof. Dr. Martin Nettesheim,

Horemer 13, 72076 Tübingen –

 

intervenuto nei stessi procedimenti, e nel procedimento VII a favore del Parlamento Federale Tedesco:

 

Bundesregierung ( Governo Federale Tedesco )

rappresentato dalla Cancelliera federale dr. Angela Merkel,

Ufficio del Cancelliere Federale, Willy – Brandt Straße 1, 10557 Berlin

 

  • Procuratore:

Prof. Dr. Ulrich Hade,

Lennerstraße 15, 15234 Frankfurt ( Oder ) –

 

Il BVerfG – Secondo Senato – con la partecipazione delle giudici e dei giudici

 

Presidente Voßkuhle,

Lübbe – Wolff,

Gerhardt,

Landau,

Huber,

Hermanns,

Müller,

Kessal – Wulf

a seguito della trattazione orale dell’ 11 e del 12 giugno 2013

 

ha ritenuto di diritto con

 

sentenza

 

1. I procedimenti sono riuniti per un’unica decisione.

2. I ricorsi costituzionali, nelle parti descritte al capo B.II, sono respinti. Per il resto i ricorsi costituzionali sono dichiarati inammissibili.

3. La domanda nel procedimento contenzioso tra organi di cui al capo VII. è rigettata, in quanto si chiede che la dichiarazione che la legge relativa alla deliberazione del Consiglio Europeo del 25 marzo 2011 su modifica dell’articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ( TFUE ) relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri, la cui valuta è l’euro ( BGBl, II, pag. 978 ) lederebbe diritti della ricorrente di cui al capo VII., perché la deliberazione del Consiglio Europeo del 25 marzo 2011 sulla modifica dell’art. 136 TFUE sarebbe stata assunta in un procedimento semplificato di modificazione di un trattato, e che la legge sulla partecipazione finanziaria al MES del 13 settembre 2012 ( BGBl I, pag. 1918 ) lederebbe diritti della ricorrente di cui al capo VII., perché la stessa attribuirebbe alla Commissione bilancio del D. BT competenze che sarebbero riservate al Plenum del BT; inoltre, perché la stessa legge considererebbe sufficienti maggioranze semplici per decisioni, nelle quali sarebbe necessaria una maggioranza per una modificazione costituzionale.

Nel resto la domanda è dichiarata inammissibile.

 

Motivi:

 

A.

1

Il procedimento contenzioso tra organi e i ricorsi costituzionali censurano atti giuridici tedeschi ed europei collegati con l’istituzione del MES e con la conclusione del Trattato su stabilità, coordinamento e controllo nell’Unione economica e valutaria e misure della BCE, nonché omissioni del Legislatore Federale e del Governo Federale in detto contesto..

I.

2

1. Nella sua seduta del 28 / 29 ottobre 2010 il Consiglio Europeo deliberava di istituire un “ meccanismo permanente per assicurare in modo globale la stabilità finanziaria dell’area valutaria dell’euro ” ( EUCO 25/1/10 REV 1. conclusioni finali, pag. 29 ). Le caratteristiche generali venivano stabilite dai ministri delle finanze degli Stati membri della zona valutaria dell’euro il 28 novembre 2010.

3

a) In date 16 / 17 dicembre 2010 il Consiglio Europeo raggiunse un accordo per una modifica del TFUE, secondo la quale doveva essere aggiunto un nuovo paragrafo all’art.136. Il 17 marzo 2011 il D.BT accoglieva la richiesta dei gruppi CDU/CSU e FDP per la preparazione di un accordo del D.BT e del Governo Federale sull’integrazione dell’art.136 TFUE ( atti BT 17 // 4880; BTPlenprot n. 17/96, pag. 11015 C ). Il 25 marzo 2011 il Consiglio Europeo approvava il ( definitivo ) progetto del futuro art. 136, par.3, TFUE , col seguente tenore ( EUCO 10/11, conclusioni finali, all. II, pag. 21 e segg.):

( 3 ) Gli Stati membri, la cui valuta è l’euro, possono istituire

un meccanismo di stabilità, il quale viene attivato quando ciò

sia indispensabile per assicurare in modo globale la stabilità

della zona dell’ euro.

4

La disposizione è entrata in vigore dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri il 1° maggio 2013 ( BGBl II, pag. 1047 ).

5

b) L’11 luglio 2011 i ministri dell’economia e delle finanze dei Paesi membri dell’area valutaria dell’euro sottoscrivevano il progetto di seguito riportato – il primo – di un trattato sull’istituzione del meccanismo europeo di stabilità. Il 21 luglio 2011 i Capi di stato e di governo della zona dell’euro convenivano di attrezzare la facilitazione creditizia europea di stabilizzazione con ulteriori strumenti. Le relative trattative che seguirono furono concluse il 2 febbraio 2012 con la ripetuta sottoscrizione del – secondo – progetto di Trattato sull’istituzione del MES ( v. BTDrucks, 17/ 9045, pag. 29 ).

6

Attraverso il Trattato per l’istituzione del meccanismo europeo di stabilità finanziaria le parti contraenti ( ESM – Mitglieder) fondano il MESF come istituzione finanziaria internazionale ( art. 1 T. MES ). Quando si manifesta necessario il mantenimento della stabilità finanziaria dell’ euro zona complessivamente e dei suoi Stati membri, il MES deve poter erogare ad uno Stato membro le misure di aiuto per la stabilità adeguate allo strumento di aiuto scelto ( art.12 T. MES ); vengono in considerazione “ aiuti finanziari cautelativi” in forma di una linea di credito provvisoria condizionata o di una linea di credito a condizioni agevolate ( art. 14 T. MES ). aiuti finanziari a mezzo di prestiti a scopo di ricapitalizzazione di istituti finanziari ( art. 15 T.MES ) o, in generale, a favore di uno Stato membro ( art.16 T. MES ),come pure l’acquisto di titoli del debito pubblico di uno Stato membro, al mercato primario o secondario ( art. 17 e 18 T. MES ). Per il procedimento nell’art. 13 T. MES è previsto che, dopo il ricevimento della richiesta di aiuto per la stabilità l’esistenza di un pericolo per la stabilità finanziaria dell’euro zona globalmente o dei suoi Stati membri, la sostenibilità dell’indebitamento statale e la necessità, reale o potenziale, di finanziamento dello Stato membro relativo sono valutate dalla Commissione Europea unitamente alla Banca Centrale europea. Se è adottata una decisione favorevole, la Commissione Europea – insieme alla banca Centrale europea e, se possibile, insieme al Fondo Monetario Internazionale, elabora , con lo Stato membro interessato, un Memorandum of Understanding ( MoU ), nel quale vengono esposte nel dettaglio le azioni collegate all’aiuto finanziario. La Commissione Europea sottoscrive il Memorandum in nome del Meccanismo europeo di stabilità, con riserva di approvazione del Consiglio dei Governatori. La Commissione Europea – insieme alla Banca Centrale europea e, se possibile, al Fondo Monetario Internazionale – viene in tal modo incaricata di vigilare sulle azioni politico – economiche collegate con l’aiuto finanziario. Le disposizioni essenziali per il detto procedimento hanno il seguente tenore ( v. BGBl II 2012, pag. 981 e segg.):

Articoli: 3( Obiettivo ); 4 ( Struttura e regole di votazione ); 5 (Consiglio dei Governatori); 6 (Consiglio di amministrazione –( Direktorium ); 7 ( Direttore generale ); 8 ( Capitale iniziale autorizzato ); 9 ((Richiesta di capitale ); 10 (Adeguamenti del capitale autorizzato ); 25 (Copertura delle perdite ); 32 (Status giuridico, privilegi e immunità ); 34 (Obbligo al segreto professionale); 35 (Immunità personali )

( Si veda il testo italiano del Trattato MES allegato )

7

Il Trattato per l’istituzione del MES non prevede alcun diritto di recesso o di disdetta.

8

Il Trattato MES è entrato in vigore il 27 settembre 2012 ( BGBl II, pag. 1086 )); il MES ha ricevuto il suo compito operativo con la prima riunione del Consiglio dei Governatori del MES, l’8 ottobre 2012.

9

2. Quale ulteriore misura per la composizione della crisi europea della finanza e dell’indebitamento degli Stati fu sottoscritto il 2 marzo 2012 il Trattato su stabilità, coordinamento e governance nell’Unione economica e valutaria ( TSCG ) , il cui testo, per estratto, suona come segue:

( si veda il testo italiano del TrattatoTSCG allegato )

10

Neanche il TSCG contiene alcun diritto di recesso o di disdetta.

11

La legge sulla trasposizione nello stato del trattato fiscale ( BTDrucks 17/12058 ), che comprende fra l’altro modifiche della legge sui principi di bilancio e della legge sul consiglio di stabilità è entrata in vigore, a seguito di deliberazione del D. BT del 31 gennaio 2013 ( BT- verbale sedute plenarie 17/219, pag. 27216 e segg.), compartecipazione della commissione di mediazione ( BRDrucks 71/13 < B > ) e approvazione del Bundesrat del 5 luglio 2013 ( BRDrucks 540/13, Verbale sedute plenarie del BR 912, pag. 369 e segg.).

12

3. Il 29 giugno 2012 il Deutscher Bundestag e il Bundesrat votavano il progetto di una legge sulla deliberazione del Consiglio Europeo del 25 marzo 2011 per la modifica dell’art. 136 del TFUE, riguardo ad un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro; il progetto di una legge sul Trattato del 2 febbraio 2012 sull’istituzione di un MES nella forma di una delibera di raccomandazione della Commissione per il bilancio e il progetto di una legge sul Trattato del 2 marzo 2012 sulla Stabilità, coordinamento e governance nell’Unione economica e monetaria in forma di proposta di modifica legislativa decisa dalla commissione bilancio del 27 giugno 2012; votazioni assunte ogni volta con la maggioranza di due terzi. L’art.1 di tali leggi contiene l’adesione al relativo Trattato o deliberazione. Inoltre la legge aderisce – essenzialmente- al Trattato del 2 marzo 2012 sull’istituzione del MES.

Articolo 2

(1) Aumenti del capitale iniziale autorizzato secondo l’articolo 10

comma 1 del contratto rendono necessaria l’entrata in vigore di

di un’autorizzazione legislativa federale per la messa a disposizione

del maggiore capitale.

(2) Il Governatore tedesco nel Consiglio dei Governatori del MES

e, nel caso di una delegazione secondo l’articolo 5, comma 6, lett.

m, del Trattato, il Direttore tedesco nel Direttorio del MES possono

aderire ad una proposta di modifica degli strumenti finanziari

secondo l’articolo 19 del Trattato, o astenersi dal votare su una

simile proposta soltanto se sia precedentemente intervenuta

un’autorizzazione attraverso legge federale.

(3) Le modifiche del capitale iniziale secondo l’articolo 10, comma

3, del Trattato e modifiche della ripartizione del contributo secondo

l’articolo 11, comma 3 e 4, in relazione all’articolo 11, comma 6, e

allegato 1 del Trattato devono essere pubblicate sul Bundesgesetzblatt

( Foglio legislativo federale ).

13

4. I gruppi CDU/CSU e FDP, il 20 marzo 2012, presentavano al BT il progetto di una legge per la partecipazione finanziaria al MES ( ESM- Finanzierungsgesetz . ESMFinG ), che doveva disciplinare il quadro generale finanziario della partecipazione tedesca al MES e i diritti di partecipazione all’attività corrente del MES ( v. BTDrucks 17/9048, pag.4 ). Il progetto di legge consisteva di quattro paragrafi, dei quali il § 3 del progetto col titolo “ diritti di partecipazione” non contiene ancora un testo, ma soltanto uno spazio libero ( “ (1) [ …] “). Nella motivazione si dice, in proposito, che i diritti di partecipazione si esercitano nel quadro del procedimento parlamentare. Una richiesta di modifica del gruppo di lavoro bilancio dei gruppi CDU/CSU e FDP del 30m aprile 2012 contiene regolamentazioni per la partecipazione parlamentare ( v. Commissione bilancio del DBT, Ausdrucksache,4410). In questo testo della commissione il progetto era stato oggetto di un’audizione pubblica del 7 maggio 2012 ( v. BTDrucks 17/ 10172, pag. 5 ) e di una seconda e terza lettura nel plenum del DBT ( v. Bt – verbale sedute plenarie, 17 / 188, pag. 22743 e segg.).

14

Il DBT approvava la legge per la partecipazione finanziaria al MES ( ESMFinG ) il 29 giugno 2012 nella versione della proposta di deliberazione della commissione bilancio ( BTDrucks 17/ 10126 ). Il Bundesrat dava la sua approvazione nello stesso giorno ( BR – Plenarprotokoll 898, pag. 312 ). Secondo il § 1 ESMFinG la Repubblica Federale di Germania partecipa al totale del capitale del MES da versare con un contributo di dell’ammontare di 21, 71712 miliardi di euro, come pure al totale del capitale da sottoscrivere per un ammontare di 168, 30768 miliardi di euro. Il Ministero Federale delle Finanze è autorizzato ad assumere garanzie per per il capitale da sottoscrivere per un importo di 168, 30768 miliardi di euro. Le disposizioni del ESMFinG , riportate per estratto, hanno il seguente tenore ( BGBl I, 2012, pag. 1918 ):

§ 1

Assunzione della partecipazione tedesca al capitale iniziale del Meccanismo Europeo di Stabilità; modifica del volume di debito consolidato del MES e del Fondo europeo di stabilizzazione finanziaria.

(1) Per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’adesione al MES la Repubblica Federale di Germania partecipa all’intero capitale da versare della misura di 80 miliardi di euro con un contributo di 21, 71712 miliardi di euro, nonché all’intero capitale redimibile del MES, di 620 miliardi di euro, con un contributo di 168, 30768 miliardi di euro.

(2) Il ministero federale delle Finanze è autorizzato ad assumere garanzie per il capitale redimibile di 168, 30768 miliardi di euro. I versamenti sul capitale redimibile sono da effettuarsi, nel quadro del bilancio federale

1. secondo l’articolo 9, comma 2, del Trattato sull’istituzione del MES per il ripristino dell’ammontare originario del capitale versato, quando questo, attraverso il pareggio di un mancato pagamento scenda sotto l’ammontare concordato di 80 miliardi di euro;

2. secondo l’articolo 9, comma 2, del Trattato sull’istituzione del MES, per evitare un ritardo del MES nell’adempimento dei suoi obblighi di pagamento;

3. secondo l’articolo 25, comma 3, del Trattato per l’istituzione del MES nel quadro di una richiesta di aumento di capitale riveduta provvisoriamente;

4.secondo l’articolo 9, comma 1, del Trattato per l’istituzione del MES sulla base di una deliberazione all’unanimità del Consiglio dei Governatori del MES.

(3) Il Governo Federale è autorizzato ad approvare, attraverso il suo rappresentante nel Consiglio dei Governatori, ai sensi dell’articolo 39 del Trattato per l’istituzione del MES per la modificazione del volume di debito consolidato del MES e del fondo europeo per la stabilizzazione finanziaria ai sensi dell’articolo 39 del Trattato per l’istituzione del MES, una deliberazione, intesa ad assicurare i mezzi finanziari che siano necessari per l’attuazione delle misure del Fondo Europeo per la stabilizzazione finanziaria previste fino al 30 marzo 2012, fino all’ammontare di 200 miliardi di euro, non vengano impiegati in deduzione nel calcolo del volume di debito consolidato, nel senso dell’articolo 39 del Trattato MES.

§4

Riserva parlamentare per decisioni nell’ambito del MES

(1) In affari del MES concernenti la piena responsabilità di politica di bilancio del Bundestag tedesco, gli stessi sono attribuiti al plenum del Bundestag tedesco. La piena responsabilità di politica di bilancio è, in particolare, impegnata

1. nella decisione secondo l’art. 13, comma 2, del Trattato sull’istituzione del MES, di erogare ad un partner del Trattato del MES, su sua richiesta aiuti per la stabilità nella forma di un dispositivo di assistenza finanziaria previsto nel Trattato,

2. nell’accettazione di un accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria di cui all’art. 13, comma 3, del Trattato sull’istituzione del MES e sull’adesione ad un corrispondente memorandum di intenti secondo l’art. 13, comma 4, del Trattato MES,

3. nella decisione, nel quadro del MES, sulla modifica del capitale iniziale autorizzato o del massimale d’indebitamento secondo l’art. 10, comma 1, del Trattato MES, l’art. 2, comma 1, della legge sul Trattato del febbraio 2012 per l’istituzione del MES non è modificato.

(2) Nei casi concernenti la piena responsabilità di politica di bilancio, il Governo federale può aderire, tramite il suo rappresentante, ad una proposta di decisione in affari del MES, o astenersi dall’assumere una decisione, dopo che il Plenum ( del BT ) ha assunto una decisione favorevole. Senza tale deliberazione del Plenum il rappresentante tedesco deve respingere la proposta di decisione. Il rappresentante del Governo federale deve partecipare alla deliberazione.

(3) Se, conformemente all’art. 5, comma 6, lett. m, del Trattato MES, sono trasferite competenze del Consiglio dei Governatori al Direttorio si applicano i § § da 3 a 6.

§5

Partecipazione della Commissione bilancio del Bundestag tedesco

(1) A tutti gli altri affari del MES che impegnino la responsabilità di bilancio del Bundestag tedesco, nei quali non è prevista una decisione del Plenum ai sensi del § 4, partecipa la Commissione bilancio del Bundestag tedesco. La Commissione bilancio vigila sulla preparazione ed esecuzione degli accordi di mezzi di sostegno finanziario.

(2) La predetta approvazione della Commissione bilancio è necessaria per:

1. le decisioni sulla messa a disposizione di strumenti aggiuntivi senza modifica del volume di finanziamenti totale di una misura di sostegno finanziario o modificazioni essenziali delle condizioni del sostegno finanziario,

2. le delibere sulla richiesta di capitale secondo l’art. 9, comma 1, del Trattato MES, come pure l’accettazione o modifica sostanziale delle regole e condizioni che valgono per le richieste di capitale, secondo l’art. 9, comma 4, del Trattato MES,

3. l’accettazione o modifica essenziale delle direttive per le modalità di gestione dei singoli dispositivi di assistenza finanziaria secondo gli articoli da 14 a 18, delle direttive sulla strutturazione dei prezzi secondo l’art. 20, comma 2, delle direttive per le operazioni di prestito secondo l’art. 21, comma 2, delle direttive sulla politica dei fondi d’impiego secondo l’art.22, comma 1, delle direttive per la politica dei dividendi secondo l’art.23, comma 3, e delle prescrizioni per l’istituzione, l’amministrazione e l’impiego di ulteriori fondi,secondo l’art. 24, comma 4, del Trattato MES,

4. le regole e condizioni dettagliate per le modifiche del capitale secondo l’art.10, comma 2, del Trattato MES,

5. l’accettazione di prescrizioni e interpretazioni per la regolamentazione dell’obbligo al segreto professionale secondo l’art. 34 del Trattato MES.

Il Governo federale può, in questi casi, può approvare, tramite il suo rappresentante, una proposta di decisione in affari del MES, o astenersi su un progetto di decisione, dopo che la Commissione bilancio abbia, in proposito, assunto una decisione favorevole. Un richiesta in tal senso può essere proposta alla Commissione bilancio anche dal Governo federale.Il rappresentante del Governo federale deve partecipare alla deliberazione.

(3) Nei casi non previsti dal comma 2, che rientrano nella responsabilità di bilancio del Bundestag tedesco, il Governo federale deve far partecipare la Commissione bilancio e tener conto delle sue determinazioni. Ciò vale in particolare per il pagamento di singole quote della misura di sostegno concessa.

(4) Il Governatore nominato dalla Germania, ai sensi dell’art.5, comma 1, del Trattato MES e il suo sostituto sono tenuti ad informare e a fornire notizie alla Commissione bilancio del Bundestag tedesco su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti, che deve essere sostenuta da almeno due gruppi ( Fraktionen ) nella Commissione, quando non siano in questione ipotesi di cui al § 6 di questa legge.

(5) Il Plenum del Bundestag tedesco può, in ogni tempo, avocare a sé le competenze della Commissione bilancio mediante delibera assunta a maggioranza semplice, ed esercitarle mediante semplice deliberazione.

(6) Una richiesta o una proposta del Governo federale valgono come rivolte alla Commissione bilancio nel senso del regolamento interno del Bundestag tedesco. Si applica, in proposito, il § 70 del regolamento, nel quale si prevede la richiesta di un quarto dei membri della Commissione bilancio, con almeno due gruppi riuniti.

§ 6

Partecipazione attraverso un comitato speciale

(1) Quando è stato programmato l’acquisto di titoli statali del debito pubblico sul mercato secondario ai sensi dell’art. 18 del Trattato MES, il Governo Federale può stabilire la speciale riservatezza dell’affare. La speciale riservatezza sussiste quando già la stessa esistenza del dibattito e della formulazione della delibera devono restare riservati, in modo da non compromettere il successo della misura. L’accoglimento della speciale riservatezza deve essere motivata dal Governo federale.

(2) In questo caso i diritti di partecipazione, indicati nei §§ 4 e 5 sono esercitati da membri della Commissione bilancio, che vengono scelti dal BT tedesco, per la durata di una legislatura, a voto segreto, dalla maggioranza dei membri del BT ( Sondergremium, comitato speciale- n.d.t.)

§ 7

Informazione da parte del Governo federale

(1) Il Governo Federale deve informare il Bundestag e il Bundesrat, in modo completo, sugli affari di cui alla presente legge, il più presto possibile, in modo continuo e di regola per iscritto. Esso deve dare al Bt possibilità di assumere posizione e di prendere in considerazione le sue posizioni negli affari che riguardano le sue competenze.

(2) Il Governo Federale trasmette al Bundestag tutti i documenti che siano a sua disposizione, per l’esercizio dei diritti di partecipazione del Bt. Esso trasmette tali documenti anche al Bundesrat. [ … ]

(9) I rappresentanti nominati nel MES dalla Germania o dal Governatore tedesco non possono invocare l’obbligo del segreto ai sensi dell’art. 34 del MES nei confronti di una richiesta d’informazioni del Bundestag tedesco, delle sue commissioni e dei suoi membri.

(10) I diritti del D. Bundestag derivanti dalla legge sulla cooperazione tra Governo Federale e D. Bundestag in affari dell’Unione Europea e i diritti del Bundesrat di cui alla legge sulla cooperazione tra Bund e Länder in affari dell’Unione Europea rimangono immodificati.

15

5. Con sentenza del 27 novembre 2012 la Corte di Giustizia UE statuiva che non esistevano censure contro l’applicazione dell’art. 136, comma 3, TFUE, né con riferimento alla procedura di modificazione semplificata ai sensi dell’art. 48, comma 6, TUE, né con altre regole sull’unione monetaria, in particolare l’art.125 TFUE ( v. CdGUE, sentenza del 27 novembre 2012, causa C – 370 / 12, Pringle, Racc. 2012, I – 0000, punti 106 e segg. ).

16

6. Il 15 e il 24 marzo 2013 l’Eurogruppo si accordava su vertici di un programma di aiuto per la Repubblica di Cipro. Il 13 aprile 2013 il Ministero Federale delle Finanze richiedeva al Bundestag tedesco l’approvazione ai sensi del § 4, comma 1, n. 1 e 2, della legge sul MES ( ESMFinG ) la concessione di aiuto alla stabilità nella forma di una facilitazione finanziaria secondo l’art. 13, comma 13, parte 2, del Trattato MES, nonché su un memorandum of understanding già concordato secondo l’art. 13, comma 4, T. MES. Nella motivazione della richiesta si dice: “ dinanzi alle ragioni sottostanti l’accordo politico dell’Eurogruppo del 24 / 25 marzo 2013 e delle misure preliminare nel frattempo assunte per la ristrutturazione del settore bancario cipriota “ consideri il Governo federale “ come sussistenti i presupposti per l’erogazione di un aiuto finanziario alla Repubblica di Cipro “. La Commissione avrebbe, in cooperazione con la BCE, “ constatato nei confronti dell’Eurogruppo la messa in pericolo della stabilità finanziaria dell’Eurozona ( BTDrucks 17 / 13060, pag. 3 e segg. ). Nella comunicazione del 12 aprile 2013, redatta dalla Commissione d’accordo con la BCE, trasmessa come allegato dal Governo federale, si dice, fra l’altro, che un’insolvenza di Cipro avrebbe “ indirette conseguenze per il territorio valutario dell’euro in generale e potrebbe far sorgere nuovi dubbi sull’integrità del territorio valutario dell’euro “ ( v. BTDrucks 17 / 13060, pag. 20 ); il D.BT accoglieva le richieste del Governo federale il 18 aprile 2013 ( BT – Plenarprotokoll 17 / 234, pag. 29179 e segg.). Il BVerfG aveva rigettato una domanda del ricorrente di cui al capo VI., diretta alla concessione di un provvedimento cautelare ( v. BVerfG, decisione della 1° Camera del Secondo Senato del 17 aprile 2013 – 2 BvQ 17/13 -, NVwZ, pag. 858 e segg.).

17

Il Consiglio dei Governatori del MES deliberava il 24 aprile 2013 di accordare, in via di principio, alla Repubblica di Cipro aiuti alla stabilità nella forma di una facilitazione finanziaria ( art. 13, comma 2, T. MES ). L’8 maggio 2013 il Direttorio del MES approvava, secondo l’art. 13, comma 5, T. MES, l’accordo concordato con Cipro sulle caratteristiche della facilitazione finanziaria ( “ Financial Assistance Facility Agreement between European Stability Mechanism and the Republic of Cyprus and Central Bank of Cyprus” dell’8 maggio 2013 ).

18

7. Già in data 24 / 25 marzo 2011 fu deliberato dal Consiglio Europeo il “ Patto -Euro – Plus “ ( EUCO 10/1/11 REV 1, all. I ). Secondo quanto risulta dal testo del Trattato e delle conclusioni finali esso deve mirare a rafforzare le colonne economiche dell’Unione valutaria, conseguire una nuova qualità del coordinamento economico tra gli Stati membri della zona valutaria dell’euro, migliorare la loro capacità di concorrenza e ottenere, in tal modo, un più alto grado di cooperazione. Il fulcro deve essere posto anzitutto sugli ambiti politici, che ricadono nella competenza degli Stati membri e che sono di significato decisivo per l’incremento della capacità di concorrenza e per impedire dannosi squilibri ( v. nel dettaglio BVerfG, 131, 152 e segg.).

19

8. Nel novembre 2011 l’UE ha emanato, in aggiunta al predetto, sei atti di diritto secondario ( c.d. Sixpack ):

20

Il regolamento ( EU ) n.1173 /2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 sull’efficace attuazione della vigilanza di politica di bilancio nell’area valutaria dell’euro ( ABI EU n. L 306 del 23 novembre 2011 ha applicazione soltanto per gli Stati membri dell’area valutaria dell’euro e prevede un sistema di sanzioni per la migliore attuazione dei componenti preventivi e correttivi del Patto di stabilità e di crescita nell’area valutaria dell’euro ( art.1 ).

21

Il regolamento ( EU ) n. 1174/ 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 su misure attuative per la correzione di eccessivi squilibri macroeconomici nell’area valutaria dell’euro ( ABI EU n. L 306 del 23 novembre 2011, pag.8 ) si applica, del pari, soltanto agli Stati membri dell’area valutaria dell’euro e stabilisce un sistema di sanzioni per l’efficace correzione di eccessive diversità di peso macroeconomiche nell’area valutaria dell’euro ( art.1 ).

22

Il regolamento ( EU ) n. 1175/ 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 per la modifica del regolamento ( EG ) n. 1466/ 97 del Consiglio sul potenziamento della vigilanza di politica di bilancio e della vigilanza e coordinamento delle politiche economiche ( ABI EU n. L 306 del 23 novembre 2011 ) rafforza gli strumenti preventivi di vigilanza e di coordinamento del Patto di stabilità e di crescita.

23

Il regolamento ( EU ) n. 1176/ 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 per il contrasto e la correzione di diversità di peso macroeconomiche ( ABI EU n. L 306 del 23 novembre 2011, pag. 25 ) stabilisce regole dettagliate per il riconoscimento di squilibri macroeconomici e per il contrasto e la correzione di eccessivi squilibri macroeconomici all’interno dell’Unione ( art. 1, comma 1). Queste regole concernono, anzitutto, la possibilità degli organi dell’UE di incidere per mezzo di raccomandazioni allo Stato membro interessato nel caso di eccessivi squilibri.

24

Col regolamento ( EU ) n. 1177/ 2011 del Consiglio dell’8 novembre 2011 per la modifica del regolamento ( EG ) n. 1467 / 97 sull’accelerazione e chiarificazione del procedimento in caso di eccessivo deficit ( ABI EU n. L 306 del 23 novembre 2011, pag. 33 ) deve essere migliorata, mediante più ristretti vantaggi, l’efficacia dell’incidenza correttiva nel caso di un eccessivo deficit.

25

La direttiva 2011/ 85 / EU del Consiglio dell’8 novembre 2011 con le richieste ai quadri di politica di bilancio degli Stati membri ( ABI EU n. L 306 del 23 novembre 2011, pag. 41 ) mira con dettagliate prescrizioni, fra l’altro per i sistemi della contabilità pubblica, all’adozione di regole di bilancio numeriche, alla pianificazione a media scadenza e alla attuazione di analisi e vigilanza indipendenti per la garanzia di trasparenza e accessibilità delle necessarie data basis quale presupposto per l’osservanza e l’esecuzione degli impegni convenzionali riguardo al contrasto di eccessivi deficit di bilancio.

26

9. Il Consiglio della BCE, nel corso della crisi finanziaria e dei debiti statali, in particolare negli anni 2011 e 2012, ripetuto le sollecitazioni alla solvibilità di titoli di credito negoziabili da banche centrali come diminuite garanzie per crediti della BCE ( v., ad es., deliberazione della BCE del 6 maggio 2010 su misure temporanee riguardo alla negoziabilità presso le banche centrali dei titoli di debito negoziabili sul mercato emessi o garantiti dal governo greco EZB / 2010 / 3 < ABI EU n. L 117 dell’11 maggio 2010, pag. 102 >; deliberazione della BCE del 31 marzo 2011 su misure temporanee riguardo alla negoziabilità presso le banche centrali dei titoli di debito negoziabili sul mercato emessi o garantiti dal governo irlandese EZB / 2011 / 4 < ABI EU n. L 94 dell’8 aprile 2011, pag. 33 >; deliberazione della BCE del 7 luglio 2011 su misure temporanee riguardo alla negoziabilità presso le banche centrali dei titoli di debito negoziabili sul mercato emessi o garantiti dal governo portoghese EZB / 2011 / 10 < ABI EU n. L 182 del 12 luglio 2011, pag. 31 > ) e nel contempo messo a disposizione in aggiunta, attraverso due atti di rifinanziamento a lungo termine di circa un bilione di euro, a interessi creditori favorevoli per tre anni ( v. PM EZB dell’8 dicembre 2011, consultabile online su www.ecb.europa.eu/press/pr/date /2011/html/pr111208_1.en.html; v. anche www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/index.en.html ). Col TARGET2- System il Sistema Europeo delle banche centrali gestisce un sistema di pagamenti transnazionali, col quale la maggior parte delle banche centrali degli Stati membri dell’UE, come pure oltre 4000 banche d’affari eseguono i loro atti di pagamento.

II

27

1. Con sentenza del 12 settembre 2012 il Senato ha rigettato le domande proposte dai ricorrenti da I. a V., nonché dalla interveniente di cui al n. VII. – nel procedimento di tutela d’urgenza della ricorrente di cui al n. VI.- di emissione di un ordine provvisorio contro la ratifica del Trattato sull’istituzione del MES, nonché del Trattato su stabilità, coordinamento e governance nell’Unione economica e valutaria e contro l’approvazione delle leggi intrastatali di ratifica e di accompagnamento, con la motivazione che la ratifica del contratto per l’istituzione del MES può avvenire soltanto quando, nello stesso tempo, viene garantito dal punto di vista del diritto internazionale la disciplina dell’art. 8, comma 1, T. MES tutti gli obblighi di pagamento della BRD derivanti da tale Trattato siano limitati all’ammontare menzionato nell’allegato II del Trattato, in modo che nessuna disposizione di questo Trattato possa essere interpretata nel senso che maggiori obblighi di pagamento possano essere stabiliti senza approvazione da parte del rappresentante tedesco, e che le disposizioni di cui agli articoli 32, comma 5, e 35, comma 1, T. MES non impediscano la completa informazione del Bundestag e del Bundesrat ( BVerfGE, 132, 195 < 196 e segg.>.

28

2. Oltre a ciò, i membri del MES si accordavano, sulla base di un progetto del Ministero federale delle Finanze, su una dichiarazione comune, sulla quale veniva interpellato, in data 21 settembre 2012, il D BT ( BTDrucks 17 / 10767, pag.3 ). I membri del MES resero tale dichiarazione il 27 settembre 2012, data di entrata in vigore del T. MES ( BGBl II pag. 1086 ). La stessa veniva trasmessa dal governo della repubblica di Cipro ( v. BGBl II pag. 1086 ) al Segretariato Generale del Consiglio UE quale garante del Trattato ( art. 46 T. MES ):

I rappresentanti delle parti contraenti del Trattato sottoscritto il 2 febbraio

2012 sull’istituzione del MES, riunitisi a Bruxelles il 26 settembre 2012,

concordano la seguente dichiarazione interpretativa:

L’articolo 8, comma 5, del Trattato per l’istituzione del MES ( di seguito,

Trattato”) limita tutti gli obblighi di pagamento dei membri MES derivanti

dal Trattato, in quanto nessuna disposizione del Trattato può essere

interpretata nel senso essa conduca, senza il previo assenso del rappresentante del membro e l’osservanza delle procedure nazionali, ad un

obbligo di pagamento che superi la quota di partecipazione al capitale autorizzato del membro MES, conformemente alla misura stabilita nell’allegato II del Trattato.

Gli articoli 32, comma 5, 34 e 35 comma 1 del Trattato non sono contrari alla

completa informazione dei parlamenti nazionali, secondo le disposizioni nazionali.

I punti sopra descritti rappresentano un fondamento essenziale per l’adesione degli Stati contraenti ad essere vincolati dalle disposizioni del Trattato.

29

Contemporaneamente la BRD ha trasmesso al Segretariato generale anche una dichiarazione unilaterale del seguente tenore ( BGBl II pag. 1087 ):

La Repubblica Federale di Germania fa seguito alla dichiarazione resa dalle parti del Trattato del 2 febbraio 2012 per l’istituzione del MES, e notificata da Cipro in suo nome con nota verbale del 27 settembre 2012 al Segretariato del Consiglio quale garante, del seguente tenore:

I rappresentanti delle parti contraenti del Trattato per l’istituzione del MES, riunitisi a Bruxelles il 26 settembre 2012, hanno concordato la seguente dichiarazione interpretativa:

L’articolo 8, comma 5, del Trattato per l’istituzione del MES ( di seguito,

Trattato” ) limita tutti gli obblighi di pagamento dei membri MES derivanti

dal Trattato, in quanto nessuna disposizione del Trattato può essere

interpretata nel senso essa conduca, senza il previo assenso del rappresentante del membro e l’osservanza delle procedure nazionali, ad un

obbligo di pagamento che superi la quota di partecipazione al capitale autorizzato del membro MES, conformemente alla misura stabilita nell’allegato II del Trattato.

Gli articoli 32, comma 5, 34 e 35 comma 1 del Trattato non sono contrari alla

completa informazione dei parlamenti nazionali, secondo le disposizioni nazionali.

I punti sopra descritti rappresentano un fondamento essenziale per l’adesione degli Stati contraenti ad essere vincolati dalle disposizioni del Trattato.

La Repubblica Federale di Germania conferma e ribadisce qui espressamente tale dichiarazione, che essa ha reso in comune con le altre parti contraenti.

30

A mezzo di nota verbale del 4 giugno 2013 il Segretario generale del Consiglio UE, quale garante del Trattato MES, dava come formalmente ricevuta la notificazione della dichiarazione unilaterale della BRD.

31

3. Con ordinanza del 26 settembre 2012 il Senato negava l’emanazione di un ordine di esecuzione chiesto da uno dei ricorrenti di cui al n. I., perché non poteva ritenersi che fosse necessario tale ordine per l’esecuzione delle statuizione contenute nella sentenza del Senato del 12 settembre 2102 ( BVerfG – decisione del secondo Senato del 26 settembre 2012 – 2 BvR 1390 /12 -, juris ).

32

4. Con ordinanza del 17 dicembre 2013 il Senato ha separato i procedimenti con riferimento alla parte in cui i ricorrenti di cui ai n. I., II., III. e VI. censurano la deliberazione del consiglio della BCE del 6 settembre 2012 riguardante le Outright Monetary Transactions ( OMT ), gli acquisti di titoli di Stato da parte del Sistema Europeo delle Banche Centrali sul mercato secondario e la relativa omissione del Governo Federale e del Bundestag, e nella parte in cui la ricorrente di cui al n. VII. chiede che sia dichiarato che il Bundestag assuma determinati obblighi di azione e di omissione riguardo a tale deliberazione ( 2 BvR 2728/13, 2 BvR 2730 / 13, 2 BvR 2731 / 13 e 2 BvE 13/ 13 ).

III.

33

I ricorrenti di cui ai n. da I. a VI. lamentano, nell’essenziale, una lesione dei loro diritti ex articoli 38, comma 1, parte 1, in relazione all’art. 79, commi 1 e 2, GG ad opera delle leggi impugnate. In aggiunta, ricorrenti di cui al n. I. lamentano la violazione dell’art. 3, comma 1, GG, e i ricorrenti di cui al n. II. la violazione degli artt. 14, comma 1 e 20, comma 4, GG. L’interveniente di cui al n. VII. considera violati, da parte della deliberazione del D.BT sulle leggi impugnate, gli articoli 38, comma 1, parte 2 GG e 20, comma 1 e 2, come pure 79, comma 3, GG e lamenta, al riguardo, una lesione di propri diritti, oltre che di diritti del Bundestag. Relativamente alla parte della sua prospettazione che non è stata già riportata nella sentenza del Senato del 12 settembre 2012 sulla richiesta di emanazione di un ordine provvisorio ( v. BVerfGE, 132, 195 < 216 e segg.>, Rn. 42 e segg.), essi fanno valere, come motivazione, nell’essenziale:

34

1.Il ricorrente sub n. I. deduce, attraverso le leggi impugnate – singolarmente e nei loro effetti combinati – di essere stato leso nel suo diritto fondamentale ex art. 38, comma 1, GG. Le riforme dell’Unione economica e valutaria non possono condurre alla conseguenza che l’Unione Europea non risponda più ai requisiti dell’art. 23, comma 1, parte 1, GG o che sia pregiudicato uno dei principi fondamentali dell’art. 79, comma 3, GG. Sui motivi – che egli considera fondati secondo la sentenza del Senato del 12 settembre 2012 – deduce:

35

a) Con l’inserimento del nuovo art. 136, comma 3, TFUE sarebbe di fatto rimosso il divieto del Ball – out di cui all’art. 125 TFUE e, con questo, un meccanismo centrale, secondo la giurisprudenza del BVerfGE, per assicurare la libertà decisionale dei parlamenti degli Stati membri in affari di bilancio. La disposizione condurrebbe – in ogni caso in collegamento col T. MES – ad una fondamentale trasformazione strutturale dell’unione valutaria, incompatibile con l’art. 79, comma 3, GG, in una complessiva unione di responsabilità e di stabilità.

36

b) Il T. MES – in collegamento con la legge di finanziamento del MES – potrebbe condurre a oneri illimitati del bilancio federale, non controllati dal Bundestag e sottratti alla sua responsabilità, e sarebbe, pertanto, incompatibile con la responsabilità globale di politica di bilancio del Bundestag.

37

aa) La responsabilità globale di politica di bilancio del Bundestag sarebbe, in particolare, menomata per il fatto che il T. MES fonderebbe un impegno di diritto internazionale degli Stati contraenti, ad approvare eventuali aumenti di capitale e ricapitalizzazioni, quando questi sono necessari per il mantenimento o il ripristino della capacità funzionale del MES. Vale a dire, se il capitale iniziale autorizzato di 700 miliardi di euro non dovesse ( più ) essere sufficiente per l’esecuzione dei compiti del MES – perchè, ad esempio, un grande Stato come l’Italia si trovi in difficoltà di pagamento, oppure il capitale iniziale sia stato consumato – secondo un’interpretazione sistematica e teleologica del T. MES dovrebbe seguire obbligatoriamente un aumento di capitale o una ricapitalizzazione, affinché il MES possa ulteriormente eseguire i suoi compiti, ad esso affidati dagli Stati contraenti, in particolare quello, posto in evidenza nel preambolo del Trattato, della salvaguardia della stabilità finanziaria della zona valutaria dell’euro. In tale situazione il Bundestag sarebbe vincolato dal punto di vista del diritto internazionale e, a prescindere dai suo diritti formali di partecipazione, non più in grado di decidere autonomamente sull’aumento di capitale o la ricapitalizzazione. Il T. MES sarebbe, perciò, incostituzionale, o quanto meno da interpretare nel senso, conforme a costituzione, che un impegno, non limitato nel massimo, di organi statali tedeschi ad provare aumenti di capitale e ricapitalizzazioni contrasterebbe col principio di democrazia.

38

bb) Il coinvolgimento del BT nelle decisioni del MES non soddisferebbe, pertanto, alle esigenze di diritto costituzionale, perché la legge sul finanziamento del MES, nella quale sarebbero stati prevalentemente regolati i diritti di partecipazione parlamentare, sarebbe già nulla per incostituzionalità formale. Il progetto di legge presentato al BT e approvato in prima lettura ( BTDrucks 17 / 9048 ) avrebbe lasciato espressamente non regolato il problema centrale dei diritti di partecipazione parlamentare. In tal modo sarebbe stato presentato al BT, in definitiva, in un oggetto essenziale di regolamentazione, un involucro legislativo vuoto, il che non soddisferebbe alle esigenze dell’art. 76 GG. Se, quindi, la legge sul finanziamento MES fosse formalmente incostituzionale, i diritti di partecipazione in essa regolati non esisterebbero giuridicamente. Senza una effettiva regolamentazione della prescritta partecipazione parlamentare il BT non avrebbe potuto ratificare il T. MES.

39

cc) Il fatto che siano possibili richieste di capitale secondo l’art. 9, commi 2 e 3, T. MES senza approvazione del BT violerebbe la sua responsabilità globale di politica di bilancio, in quanto il BT non potrebbe controllare, ed eventualmente impedire, la formazione delle perdite, costituenti la base di tali richieste di capitale. Mentre il BT, attraverso la sua approvazione di singole misure di aiuto del MES, assumerebbe il rischio per le perdite ed impegni del bilancio federale eventualmente con tali misure connessi, esso non avrebbe alcuna possibilità di influire sui rischi di perdite derivanti dall’attività gestionale del MES. Il BT potrebbe esercitare un’influenza sulla politica di gestione soltanto indirettamente, attraverso le direttive, da decidersi dal Direttorio ai sensi degli artt. 21, comma 2, e 22, comma 1, T. MES. Ma tali direttive non potrebbero escludere, a priori, rischi di perdite; inoltre il BT non avrebbe alcuna possibilità di imporre un’azione degli organi del MES conforme alle direttive. Quanto alla valutazione complessiva del Governo Federale che perdite dall’attività di gestione del MES non sarebbero prospettabili, considerando le esperienze con altre istituzioni finanziarie, si tratterebbe di una mera affermazione, che non sarebbe in alcun modo giustificata. Invece un confronto col Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria consiglierebbe che anche il MES potrebbe accordare crediti a lungo termine a stati del programma, ma dovrebbe rifinanziarsi da solo crediti a medio e a breve termine. Ove il tasso d’interesse dovesse salire, ne deriverebbero rischi di perdite.

40

dd) Riguardo al membro del Direttorio da nominarsi dalla Germania e il membro sostituto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, T. MES, farebbe difetto un vincolo abbastanza preciso alle determinazioni del BT e una garanzia della sua responsabilità parlamentare. Il Governo federale ha, è vero, manifestato l’intenzione di designare un segretario di Stato alla funzione di membro del Direttorio. Ma attraverso una semplice manifestazione d’intenti non può garantirsi in modo durevole la responsabilità parlamentare richiesta. I membri del Direttorio potrebbero essere in ogni tempo sostituiti da altre persone, che potrebbero non essere vincolate alle decisioni del BT e neppure essere obbligati al rendimento dei conti nei confronti di questo, in considerazione dell’ampia regolamentazione dell’immunità di cui all’art. 35 T. MES. Proprio perché il Consiglio dei Governatori del MES potrebbe delegare la maggior parte dei suoi poteri al Direttorio, sarebbe irrinunciabile – come avviene nella legge sul finanziamento del MES – una espressa garanzia legislativa della responsabilità parlamentare del membro e del membro sostituto del Direttorio.

41

ee) Per garantire la responsabilità globale di politica di bilancio del BT sarebbe necessaria una regolamentazione giuridicamente stabile del diritto di veto della Germania negli organi del MES, affinché non possano essere assunte decisioni con conseguenze potenzialmente rilevanti per il bilancio federale contro il voto dei titolari tedeschi degli organi, Questo, finora, non viene sufficientemente garantito, poiché in ogni tempo ulteriori stati potrebbero aderire alla zona valutaria dell’euro e al MES. La Germania non avrebbe un diritto di veto contro tale adesione. Vi sarebbe conformità alla costituzione del T. MES soltanto se il quorum per la futura adesione di ulteriori membri fosse elevato al punto che il veto dei rappresentanti tedeschi negli organi del MES restasse mantenuto.

42

ff) Con riferimento alle quote di capitale ad un corso diverso dal valore nominale secondo l’art. 4, comma 8, T. MES la partecipazione del Parlamento non sarebbe sufficientemente regolata. Sarebbe, a tal fine, necessaria un’interpretazione costituzionalmente conforme del § 4, comma 1, della legge sul finanziamento del MES, che sottoponga ogni deliberazione secondo l’art. 8, comma 2, parte 4 del T. MES a riserva parlamentare.

43

gg) Per escludere l’applicazione della sospensione del diritto di voto secondo l’art. 4, comma 8, T. MES alla Germania sarebbero necessarie effettive garanzie di bilancio. La già ricordata autorizzazione alla prestazione di garanzia per il capitale richiedibile sarebbe insufficiente, perché si tratterebbe, in tal caso, non di una prestazione di garanzia, ma di veri e propri obblighi di pagamento. Non sarebbe neppure chiaro come possa, nel brevissimo termine di sette giorni di cui all’art. 9, comma 3, T. MES, essere approvato e pubblicato un bilancio preventivo complementare. Inoltre ciò necessiterebbe della costituzione di riserve adeguate al rischio, affinché il capitale da rimettere sia in ogni tempo disponibile in termine utile. Il Governo federale dovrebbe, al riguardo, adottare sufficienti previdenze per richieste di capitale attraverso un proprio management di rischio, e non dovrebbe rimettersi al management di rischio del MES. Ad una richiesta del ricorrente di cui al n. I. al Governo Federale su come debba essere assicurato un puntuale e totale pagamento, il Segretario di Stato parlamentare del Ministero Federale delle Finanze avrebbe risposto con nota dell’11 ottobre 2012, che non si può partire dalla considerazione che possano essere in generale necessarie richieste di capitale; che, per il resto, possano essere adattate eventuali misure giuridiche di bilancio alle eventuali condizioni quadro, quali la misura e il tempo della richiesta di capitale. Pertanto, il Governo Federale non adotterebbe alcuna previdenza per un pagamento e disconoscerebbe i vantaggi indicati espressamente nella sentenza del Senato del 12 settembre 2012.

44

hh) Il trasferimento di competenze decisionali, regolato nella legge sul finanziamento del MES, dal Plenum alla commissione bilancio violerebbe il principio di pubblicità, considerato dall’art. 78, comma 3, GG come elemento centrale della democrazia rappresentativa. Per poter controllare, eseguire e se del caso influenzare le decisioni dei rappresentanti eletti, gli elettori devono avere la chance di poter seguire anche il processo della formazione della volontà parlamentare. Ciò sarebbe garantito soltanto attraverso un coinvolgimento del plenum. Per questo motivo, una delega di competenze decisionali alla Commissione bilancio potrebbe venire in considerazione soltanto ove si tratti di decisioni di natura amministrativa, senza effetti sulla responsabilità globale di politica di bilancio. Questa caratteristica, in ogni caso, non ricorrerebbe nei casi di cui al § 5, comma 2, n. 2 e 3, della legge sul finanziamento del MES.

45

ii) Il regime di immunità a favore dei membri degli organi del MES darebbe luogo ad una disparità di trattamento irragionevole, e perciò incostituzionale in relazione all’art. 3, comma 1, GG. L’art. 35, comma 1, del T. MES trasferirebbe senza sufficiente giustificazione giuridica, a favore degli organi del MES la tutela dell’immunità per diplomatici e titolari di organi di organizzazioni internazionali. Poiché, in particolare, i membri del Consiglio dei Governatori non sarebbero indipendenti dal governo del relativo Stato membro, non vi sarebbe alcuna ragione oggettiva di sottrarli alla giustizia dello Stato mandante. Quantomeno sarebbe necessaria un’interpretazione conforme a costituzione, nel senso che l’immunità dei titolari tedeschi dell’organo non valga oltre la loro uscita dall’organo.

46

jj) Secondo l’art. 3, parte 1°, e l’art. 12, comma 1, parte 1, del Trattato MES, fondato sull’art. 136 , comma 3, TFUE, il MES potrebbe concedere formalmente un aiuto finanziario soltanto se lo stesso “ sia inderogabile per garantire la stabilità finanziaria complessiva della zona valutaria dell’euro “, e cioè se un’insolvenza dello Stato membro che richiede aiuto avesse conseguenze “ sistemiche”. L’aiuto per la stabilità a favore della Repubblica di Cipro deliberato nell’aprile 2013 avrebbe, però, indicato che tale presupposto sarebbe consensualmente interpretato ed applicato dagli Stati membri del MES in modo tale, che esso non rappresenterebbe limiti obiettivi per la concessione di aiuti finanziari e pertanto sia divenuto obsoleto. Secondo tutti gl’indicatori conosciuti il riconoscimento di una rilevanza sistemica di Cipro per l’intera zona valutaria dell’euro sarebbe erroneo; la dimostrazione non sarebbe fornita neppure dalla deliberazione favorevole del Bundestag del 18 aprile 2013, resa sulla base dei documenti trasmessi dalla Commissione Europea e dalla BCE. L’argomentazione di questa, non fondata su alcun dato dimostrabile, dimostrerebbe, piuttosto, che l’insolvenza di un singolo Stato membro del MES influenzerebbe sempre, per possibili effetti psicologici, anche la stabilità finanziaria dell’intera zona valutaria dell’euro. Perciò il supposto elemento costitutivo limitativo dell’inderogabilità perderebbe qualunque utilizzazione e sarebbe sostituito da una misura politica generale della Commissione Europea e della BCE, la quale si sottrarrebbe ad un controllo giuridico. L’art. 12, comma 1, parte 1, del Trattato MES si presenterebbe, sotto tale rilievo, come un’autorizzazione in bianco, che fonderebbe un automatismo di prestazione costituzionalmente inammissibile. Al riguardo sarebbe, invece, necessario per un’interpretazione conforme a costituzione che il Bundestag potrebbe approvare un aiuto di stabilità soltanto se il presupposto per la garanzia della stabilità finanziaria dell’intero sistema sia dimostrato attraverso un materiale numerico completo e verificabile sulla connessione dei sistemi finanziari.

47

kk) Secondo il § 4, comma 1, n. 1 e2, della Legge Finanziaria sul MES, in relazione all’art. 13, commi 2 bis e 4 Trattato MES, per la concessione di aiuti finanziari sarebbe previsto un procedimento di approvazione di doppio grado. In una prima fase la decisione di principio, in una seconda l’accettazione di un concreto accordo con lo Stato membro del MES interessato e l’adesione ad un Memorandum of Understanding ( MoU ) negoziato. Se si pratica, come nella deliberazione sugli aiuti alla stabilità per Cipro, questo doppio grado, previsto dal Trattato, nel quale la decisione di principio viene confezionata, in primo luogo dopo la trattativa di un accordo concreto con lo Stato membro MES interessato e di un MoU, nonché con l’approvazione di una concreta facilitazione creditizia vincolata al MoU, il Bundestag non potrebbe più decidere liberamente sul “se “ dell’aiuto di stabilità. La trattativa su un MoU, solitamente associata a rilevanti tensioni, creerebbe dal punto di vista della politica estera dei fatti compiuti e una massiccia, inevitabile spinta all’approvazione. La questione, alla quale occorre propriamente rispondere in via preliminare, della rilevanza di sistema di uno Stato membro del MES, passerebbe del tutto in seconda fila rispetto alla necessità di finanziamento e la capacità di assumere debiti dello Stato membro. L’argomento del risparmio di tempo, addotto per la giustificazione di questa azione del MES e del Governo Federale, condurrebbe ad una prassi convenzionale che non sarebbe compatibile con la lettera e lo spirito del Trattato. Anche sotto tale profilo sarebbe necessaria un’interpretazione costituzionalmente conforme riguardo all’agire degli organi statali tedeschi, la quale sarebbe contraria al consolidamento, vincolante dal punto di vista del diritto internazionale, di una simile prassi.

48

c) Il Trattato su stabilità, coordinamento e governance nell’Unione economica e valutaria ( “ Fiskalpakt “ – TSCG ) violerebbe il diritto del ricorrente di cui al n. I alla partecipazione del popolo al potere costituente. Infatti esso, dal punto di vista del suo contenuto, non inciderebbe sull’autonomia di bilancio in misura più intensiva delle regole già radicate nella Legge Fondamentale. Poiché il TSCG non sarebbe denunciabile secondo le regole del diritto internazionale, la Germania si sarebbe, però, obbligata a non rimuovere mai il freno all’indebitamento recepito nella Legge Fondamentale, nella misura in cui questo, a seconda dell’affare, sia recepito nel nucleo costituzionale immodificabile.

49

d) Il Governo federale lederebbe, del pari, il diritto del ricorrente di cui al n. I alla cooperazione al potere dello Stato di cui all’art. 38, comma 1, parte 1, GG, attraverso la sua omissione di influire su una modificazione del sistema- TARGET 2, nonché delle condizioni quadro della creazione di danaro. Infatti, il sistema- TARGET 2 sarebbe stato elaborato, inizialmente in conformità al diritto primario come sistema dei pagamenti transeuropeo. Dal 2007 e, in modo rafforzato, dal 2010, esso presenterebbe rilevanti errori di costruzione. La continua espansione dei saldi del TARGET 2 mostrerebbe che il Sistema consentirebbe ad uno Stato membro dell’area valutaria dell’euro di assumere “ crediti su base scoperta” in misura illimitata, a carico di altri Stati membri, per finanziare i relativi importi. Ciò creerebbe un rischio per il bilancio federale d’importo rilevante, che deriverebbe dal comportamento di altri Stati e che il Bundestag non avrebbe mai approvato. Sarebbe, perciò, dovere del Governo federale adottare tutte le misure necessarie per difendere la Costituzione e il suo nucleo attributivo d’identità. Pur esistendo, al riguardo, un certo spazio libero di valutazione, la totale inattività del Governo federale sarebbe, però, contraria alla Costituzione.

50

2. I ricorrenti di cui al n. II lamentano che le leggi impugnate violerebbero la libertà politica dei cittadini e il diritto alla democrazia previsto nell’art. 38, comma 1, GG.

51

a) Essi deducono specificamente nei loro motivi: l’art. 138, comma 3, TFUE rafforzerebbe l’unione della zona valutaria dell’euro in modo tale, da dar luogo ad uno stato federale, e che verrebbe rapidamente meno la caratteristica statale e la sovranità della Germania. Ciò violerebbe il principio di democrazia, dello stato di diritto e dello stato sociale oltre la garanzia della statualità e contrasterebbe, del pari, con l’art. 146 GG, perché sarebbe aperta la strada all’ulteriore approfondimento dell’Unione Europea come stato federale, senza che il popolo tedesco si sia potuto esprimere attraverso l’approvazione di una nuova legge costituzionale.

52

b) Il Trattato MES modificherebbe i fondamenti dell’UE. Il principio di stabilità politico valutaria ( art. 88, parte 2, GG ), che sarebbe radicato nel principio dello stato sociale e nel freno ai debiti secondo gli artt. 109, comma 3, 115, comma 2, GG, sarebbe abrogato. La Germania assumerebbe contemporaneamente la corresponsabilità per i debiti di Stati estranei. I bilanci di federazione e Länder diventerebbero vincolati per un tempo non limitato attraverso la partecipazione al capitale nel MES e il capitale richiamabile, la sovranità finanziaria e di bilancio sarebbero limitate durevolmente. La legge di adesione al Trattato MES violerebbe, inoltre, il principio dello stato sociale, che secondo l’art. 38, comma 1, in relazione agli artt. 2, comma 1 e 1, comma 1, GG e sarebbe censurabile perché le prestazioni sociali e i pagamenti di rendite e pensioni per i Tedeschi dovrebbero essere ridotti. Esso violerebbe anche la garanzia della proprietà ex art. 14, comma 1, GG, perché gli obblighi della Germania comporterebbero sviluppi inflazionistici. Il Meccanismo Europeo di Stabilità diventerebbe un istituto di finanziamento con compiti e poteri bancari, ma non sarebbe sottoposto ad alcuna vigilanza bancaria. L’acquisto di titoli di stato – direttamente o indirettamente – sarebbe incompatibile col principio di stabilità dell’Unione valutaria e della Legge Fondamentale.

53

c) Anche la legge di adesione al TSCG violerebbe il diritto fondamentale di tutti i cittadini di decidere sulla costituzione della Germania. L’art.4 TSCG obbligherebbe la Germania ad una riduzione annuale dei debiti di 20 miliardi di euro. Ciò sarebbe contrario con gli artt. 109, comma 3, 115, comma 2 e 143, comma 1, GG, ed esigerebbe una modifica della Legge Fondamentale, in quanto la disciplina costituzionale del bilancio regolerebbe soltanto la riduzione del deficit, e non la riduzione dell’indebitamento statale.

54

d) Parimenti, gli atti di diritto secondario contenuti nel cd. Sixpack e l’Euro-Plus-Pakt lederebbero il diritto dei ricorrenti derivante dall’art. 38, comma 1, GG, perché attraverso gli stessi verrebbe istituito un governo economico dell’UE sopra tutti gli Stati membri della zona valutaria dell’euro. La Repubblica Federale di Germania diventerebbe, così Stato membro di uno Stato federale dell’Unione e perderebbe, al contempo, la sua potestà di bilancio, finanziaria ed economica e, perciò, la sua sovranità nel complesso.

55

e) Infine, il Sistema europeo delle Banche Centrali, attraverso l’espansione della quantità di valuta, e specialmente la concessione di crediti a basso interesse, con assunzione di garanzie insufficienti , e attraverso il Sistema, violerebbe la sovranità degli Stati membri, e quindi il diritto di elettorato attivo dei singoli. Se del caso occorrerebbe obbligare il Governo Federale a proporre dinanzi alla Corte di Giustizia Europea azione di nullità contro queste misure.

56

3. I ricorrenti di cui al n. III si vedono lesi nei loro diritti ex art. 38, comma 1, parte 1, GG, prima di tutto perché con le leggi impugnate sarebbero state decise modifiche strutturali in competenze organizzative dello Stato senza la richiesta partecipazione del popolo.

57

a) L’art. 136, comma 3, TFUE svaluterebbe il divieto del bail-out dell’art. 125 TFUE, fondamentale per l’unione valutaria. Questo mutamento di direzione della politica valutaria modificherebbe il carattere dell’UE in direzione di una comunità di trasferimenti e di responsabilità senza legittimazione democratica. L’art. 136 TFUE non avrebbe potuto essere approvato in un procedimento di modificazione semplificato secondo l’art. 48, comma 6, TFUE e si porrebbe, pertanto, in contrasto col diritto dell’Unione.

58

b) Con l’adesione al Trattato MES il Bundestag tedesco avrebbe rinunciato alla sua autonomia di bilancio. Il Trattato metterebbe in opera un automatismo di responsabilità, al quale anche i futuri Bundestage non potrebbero sottrarsi. L’art. 3 del Trattato MES consentirebbe al MES misure con imprevedibili conseguenze per i bilanci degli Stati membri. Secondo l’art. 21 del Trattato MES, il MES, senza licenza bancaria, potrebbe gestire tutti gli affari bancari e rifinanziarsi, senza alcuna influenza dei parlamenti, anche presso la BCE. Il divieto del diretto acquisto di titoli di credito di istituzioni pubbliche da parte della BCE e il divieto di assunzione di responsabilità, quali pilastri decisivi dell’Unione economica e valutaria sarebbero violati attraverso il Trattato MES, a causa della comunità di stabilità.

59

Nel quadro del MES la Germania potrebbe incorrere, dal punto di vista del diritto costituzionale, in non ragionevoli rischi. Attraverso la sottoscrizione di partecipazioni oltre il valore nominale potrebbe essere azionata una leva dei mezzi del MES. L’art. 8, comma 5, del Trattato MES delimiterebbe soltanto in misura insufficiente i confini della responsabilità degli Stati membri. La limitazione del rischio di responsabilità sarebbe contrastata nell’art. 9 e 25 T. MES dalle disposizioni sui richiami di capitale e sul pareggio delle perdite; se uno Stato membro diventasse insolvibile, gli altri Stati membri ancora solvibili dovrebbero effettuare pagamenti di elevato importo per pareggiare la perdita. Riguardo alla verosimiglianza di tali perdite, è pur vero che al legislatore sarebbe attribuito uno spazio di valutazione, ma anche tenendo conto di questo spazio di valutazione e di prognosi, il legislatore, col T. MES, incorrerebbe in un rischio di responsabilità che non potrebbe affrontare. Gli effetti problematici di diritto costituzionale sarebbero, in tal modo, rafforzati dal fatto che il Trattato MES non contiene alcuna clausola di disdetta. Pertanto il Trattato sarebbe, di fatto, non denunciabile: la clausola rebus sic stantibus potrebbe venire in applicazione soltanto sotto stretti presupposti. Un recesso unilaterale da parte di una delle parti contraenti non liberebbe questa del tutto dai suoi obblighi dal Trattato, ma dallo stesso potrebbe derivare una conseguente responsabilità statale.

60

c) Sulle misure del MES si deciderebbe in un procedimento legittimato in modo non sufficientemente democratico. La responsabilità soltanto indiretta, e in aggiunta dubbia sulla base di doveri di lealtà fondati sul diritto internazionale, dei rappresentanti tedeschi negli organi del MES nei confronti del Parlamento non verrebbe neanche compensata attraverso la partecipazione – dal canto suo costruita in modo incompleto – del Bundestag a decisioni del MES. Infatti il Trattato non conterrebbe alcuna riserva, efficace sotto il profilo del diritto internazionale, a favore del Bundestag. I diritti di partecipazione regolati nei §§ 4 e segg. della legge MES sarebbero, anzitutto, insufficienti perché la concreta partecipazione dipenderebbe solo dalla valutazione del Governo federale, se nel caso concreto sia coinvolta la piena responsabilità di politica di bilancio. Infine, una determinazione dei diritti di partecipazione del Bundestag nel quadro della legislazione accessoria resterebbe deficitaria, perché, tenuto conto dei poteri di azione quasi illimitati del MES, una regolamentazione definitiva di tali diritti di partecipazione sembrerebbe a priori esclusa. Le regole immunitarie del Trattato MES comportano, in proposito, che il MES potrebbe agire ampiamente senza controllo democratico. Il che contrasterebbe con l’art. 79, comma 3, GG.

61

Che i diritti di partecipazione del Bundestag tedesco, secondo la legge sul finanziamento del MES, non soddisfino le esigenze del principio di democrazia, e che il Bundestag, in decisioni su aiuti finanziari sia limitato alla mera esecuzione delle decisioni adottate su un piano intergovernativo, dimostra anche il procedimento sulla concessione di aiuti finanziari per la Repubblica di Cipro. Non sarebbero provati i presupposti i presupposti materiali dell’art.13 Trattato MES, né sarebbe stato osservato il procedimento di doppio grado dell’art. 13 T. MES. Sarebbero stati, invece, presentati contemporaneamente al Bundestag tedesco gli accertamenti delle istituzioni competenti sui presupposti di un aiuto finanziario e la deliberazione sulla concessione di aiuti finanziari, come pure il Memorandum of Understanding. Alle condizioni politiche esistenti non sarebbe stato possibile al Bundestag attenersi all’osservanza del procedimento di doppio grado. Poiché occorre prendere in considerazione un consolidamento di tale prassi convenzionale, il Bundestag resterebbe per lungo tempo limitato al ruolo dell’esecuzione.

62

d) La conclusione del TSCG contrasterebbe, relativamente al procedimento e al contenuto, coi principi democratici dell’UE. Che il Trattato non contenga alcuna essenziale modificazione in rapporto con la situazione giuridica esistente fino ad ora sarebbe senza importanza. Ciò in quanto le condizioni esistenti secondo il diritto secondario dell’Unione e i “ freni all’indebitamento” già contenuti nel GG riceverebbero, col loro recepimento di diritto internazionale nel TSCG, una nuova qualificazione giuridica.

63

Il TSCG avrebbe, inoltre, anche effetti costitutivi. Dall’art. 3, comma 1, lett. b, parte 1 del TSCG conseguirebbe col criterio dello 0, 5% un vincolo più stretto per la fine di bilancio a medio termine nei confronti del diritto secondario. Nel caso di rilevanti inosservanze di tale finalità o della via di adattamento sarebbe, inoltre, previsto un meccanismo correttivo automatico, che dovrebbe fondarsi su principi comuni previsti dalla Commissione riguardo a specie, estensione e vigilanza delle misure correttive da adottare.

64

Il TSCG modificherebbe, inoltre, la situazione costituzionale materiale, in quanto il GG non conoscerebbe alcun meccanismo correttivo automatico. Ancora, gli Stati, il cui indebitamento totale superi il criterio di Maastricht del 69% del prodotto interno lordo ( PIL ), dovrebbero abbattere la parte che supera il 60% in media di un ventesimo all’anno. La vera perdita di sovranità di politica di bilancio consisterebbe, però, nel fatto che le parti contraenti che si trovassero in una procedura di deficit, dovrebbero, per il futuro, far autorizzare dall’UE i loro

programmi di bilancio ed economici”. Ciò produrrebbe una durevole perdita nei poteri di sviluppo del Bundestag. Il TSCG sarebbe applicato in via duratura e sempre non denunciabile. La democrazia sarebbe, invece, una sovranità a tempo; il TSCG i, invece, non soltanto introdurrebbe durevoli meccanismi di controllo e sanzionatori, ma conterrebbe anche un irreversibile vincolo degli Stati contraenti nella loro politica economica.

65

4. Anche i ricorrenti di cui al n. IV si vedono lesi dalle leggi impugnate, in relazione all’ art. 38, comma 1, in collegamento con gli articoli 20, commi 1 e 2, 23, commi 1 e 2, 79, comma 3, GG. Verrebbe creato un sistema di compensazione finanziaria col quale sarebbe oltrepassata la soglia per uno Stato federale europeo.

66

a) La legge per la modifica dell’art. 136 TFUE contrasterebbe già con la Costituzione perché la deliberazione del Consiglio Europeo che ne è base sarebbe inefficace. Il nuovo art. 136, comma 3, TFUE non avrebbe potuto essere deciso in un procedimento semplificato di modificazione del Trattato, perché condurrebbe ad un’estensione delle competenze dell’UE in materia; inoltre esso contrasterebbe materialmente col divieto di bail – out contenuto nell’art. 125, comma 1, parte 2, TFUE. Infine, esso non soddisferebbe, quanto a scopo e a misura, all’imperativo di determinatezza dello Stato di diritto.

67

b) Col Trattato MES, irreversibile sul piano del diritto internazionale, il Bundestag si spoglierebbe in modo durevole della sua responsabilità budgetaria. Il Trattato costituirebbe – in connessione con la legge sul finanziamento del MES – obblighi di pagamento imprevedibili nei confronti di un’istituzione finanziaria non sufficientemente legittimata dal punto di vista democratico e non controllata e collegata col parlamento. Il Bundestag non avrebbe più alcuna libertà decisionale in relazione a singoli pagamenti, e in particolare non potrebbe richiamarsi a carenti mezzi di bilancio. Il Trattato MES contrasterebbe anche col divieto di un automatismo di responsabilità, perché l’estensione di obblighi di pagamento non sarebbe pienamente prevedibile e il Bundestag non potrebbe assumerne sufficientemente la responsabilità. Sussisterebbe, così, un alta probabilità do obblighi supplementari secondo l’art. 25, comma 2, TFUE, perché numerosi Stati, secondo ogni previsione, non potrebbero effettuare i pagamenti da loro attesi. Non sarebbe neanche da escludere che il MES, che agisce liberamente sui mercati finanziari, consegua perdite con speculazioni, senza che il Bundestag sia in grado di influire su ciò. Inoltre, il MES, quale organizzazione finanziaria su base intergovernativa “sospesa in aria”, non sarebbe sufficientemente legittimato dal punto di vista democratico. Soltanto i Ministri delle Finanze in qualità di membri del Consiglio dei Governatori dispongono di una – sia pur debole – legittimazione democratica. Relativamente a misure del MES il Bundestag tedesco sarebbe chiamato alla mera esecuzione decisioni assunte in altro luogo. Riguardo a tale deficit di legittimazione avrebbe un grave peso la mancanza di strumenti di controllo politici o di esperti. Non sarebbe chiaro come possa il Governo federale, a dispetto dell’obbligo di riservatezza imposto ai membri degli organi del MES ( art. 34 T. MES ), adempiere al suo dovere d’informazione ex art. 2 GG.

68

c) Le regole sulla partecipazione del Bundestag contenute nei §§ da 3 a 7 della legge sul finanziamento del MES non soddisfano ai precetti costituzionali, perché, su affari importanti per la responsabilità globale di politica di bilancio delibera solo la commissione bilancio, e non il plenum. Decisioni particolarmente incisive, ad esempio quelle sull’aumento del capitale iniziale, necessiterebbero non soltanto di una maggioranza semplice, ma della maggioranza di due terzi ai sensi dell’art. 23, comma 1, parte 3 GG nel Bundestag e nel Bundesrat.

69

d) Il potere costituente del popolo, garantito dall’art. 146 GG, sarebbe leso dal Trattato MES. L’obbligo di eliminare il freno ai debiti non più in forza della Costituzione, senza però recepirlo in una garanzia di stabilità, violerebbe l’identità costituzionale della Legge Fondamentale. Questo vincolo di diritto internazionale nella conformazione dei fondamenti costituzionali dello Stato significherebbe una perdita della competenza delle competenze. Gli obblighi legislativi derivanti dal Trattato MES andrebbero, inoltre, al di là del freno ai debiti regolato dalla Legge fondamentale. Un limite all’indebitamento dello Stato nel suo complesso includerebbe i comuni e gl’istituti di assicurazione sociale; un “ meccanismo correttore automatico”, condurrebbero i diritti della “ istituzione indipendente” secondo l’art. 3, comma 2, TSCG senza termini di trasferimento – relativamente all’osservanza degli obblighi di diritto internazionale – a condizioni più severe di quelle previste per il freno ai debiti. Sotto tale profilo non sarebbe osservato l’art. 79, comma 1, GG.

70

L’autonomia di bilancio, radicata nel principio di democrazia, sarebbe minata dalla regolamentazione dell’art. 5 TSCG. Ivi non sarebbe, invero, previsto che la Commissione debba autorizzare programmi di bilancio, ed anche programmi di bilancio ed economici dei partners, che abbiano efficacia e siano applicabili oltre un periodo più lungo di una legislatura e che limitino le possibilità decisionali del Parlamento. Ciò andrebbe al di là le vigenti disposizioni e le possibilità sanzionatorie di diritto secondario. Anche il meccanismo automatico di correzione condurrebbe al punto che poteri della Commissione minerebbero i principi strutturali dello Stato, garantiti dall’art. 79, comma 3, in relazione all’art. 20 GG.

71

Infine, l’irreversibilità dell’obbligo contrasterebbe con l’art. 38, comma 1, in relazione agli artt. 20 e 79, comma 3, GG. Secondo le regole generali del diritto internazionale il Trattato non può essere unilateralmente rescisso.

72

5. Il ricorrente V fa valere, rinviando ai suoi allegati, che l’istituzione del MES metterebbe in pericolo la responsabilità globale di politica di bilancio del Bundestag. Come motivazione deduce, fra l’altro, che si minaccerebbe una perdita del diritto di voto della Germania negli organi del MES, perché, a seconda delle circostanze, un capitale richiamabile potrebbe essere posto a disposizione in un tempo non appropriato. Questo pericolo non potrebbe essere evitato con sufficiente sicurezza, né mediante un bilancio complementare, né mediante un bilancio straordinario ai sensi dell’art. 112 GG3. Inoltre, relazioni di maggioranza mutevoli o instabili nel Bundestag, ed anche il freno ai debiti ex art. 115 GG non potrebbero contrastare una messa a disposizione di capitale in misura rilevante in tempi brevi. Riguardo al rischio di una richiesta di capitale Governo federale e Bundestag dovrebbero programmare un’analisi basata sui fatti e porre questa a base della loro pianificazione di bilancio. Ove il Governo federale ponga rilievo sul fatto che la richiesta di capitale non sarebbe compatibile col principio dell’economicità e del risparmio, incomberebbe ad esso la tutela dell’identità costituzionale. A titolo sussidiario sarebbe, quanto meno, da assicurare che presso il MES venga istituita un’ effettiva, e sempre esercitabile in seguito da parte del Bundestag, gestione del rischio, e che la chiusura dell’anno corrisponda nell’essenziale ai criteri del codice di commercio o di un altro sistema di contabilità riconosciuto.

73

Lesivo dei diritti del ricorrente V ex art. 38, comma 1, GG sarebbe anche il trasferimento di diversi poteri decisionali alla Commissione bilancio da parte del § 5, comma 2, parte 1, n. 4 e n.5 della legge sul finanziamento del MES. Il diritto di autoorganizzazione, garantito dall’art. 40, comma 1 parte 2 GG , non consentirebbe una ripartizione di compiti attraverso una legge necessitante convalida, ove le competenze delegate, come nel presente caso, assumano quanto meno indirettamente rilevanza di bilancio.

74

Il ricorrente V. pone in dubbio, inoltre, l’efficacia di diritto internazionale delle dichiarazioni interpretative, sulla base della sentenza del 12 settembre 2012, sull’ambito di responsabilità degli Stati membri. Per garantire l’efficacia della limitazione di responsabilità sarebbe, invece, necessaria – al di là delle dichiarazioni interpretative, la cui natura giuridica ed efficacia sarebbero oscure – una modificazione del Trattato ratificata da tutte le parti.

75

6.I ricorrenti VI lamentano una violazione dei loro diritti ex art. 38, comma 1, parte 1, in relazione all’art. 20, comma e 2, GG, nonché ex art. 14 GG.

76

Gli atti giuridici impugnati lederebbero non soltanto i fondamenti normativi dell’Unione economica e monetaria europea, ma anche, e in special modo, la responsabilità globale di politica di bilancio del Bundestag. Innanzitutto il reperimento di capitali del MES sarebbe regolato in modo insufficiente; realisticamente si dovrebbe partire da un sostanziale obbligo di versamento supplementare degli Stati membri che ne abbiano capacità economica. Il MES creerebbe rilevanti rischi finanziari che, nel caso della loro insorgenza, non potrebbero più essere rifinanziati e, unitamente agli ulteriori obblighi sopravvenuti nel quadro della crisi dell’indebitamento degli Stati farebbero ampiamente svuotare l’autonomia di bilancio del Bundestag. Inoltre, i rischi assunti con gli atti impugnati determinerebbero una tendenza inflattiva a lungo termine.

77

La decisione del Bundestag sugli aiuti a Cipro e la sua preparazione da parte del Governo Federale mostrano esemplarmente i limiti di apporre confini dal punto di vista del diritto costituzionale al MES. Il Governo Federale avrebbe rinviato al Bundestag, riguardo alla necessità di finanziamento e alla capacità d’indebitamento della Repubblica di Cipro soltanto sulla base di discutibili e non realizzabili valutazioni della c.d. “Troika” – un collegio sottratto a qualsiasi controllo democratico – senza aver direttamente controllato tali valutazioni. Il Bundestag, al quale sarebbe stato trasmesso il progetto con complessivi 26 allegati soltanto tre giorni prima della deliberazione, non avrebbe potuto, perciò, tutelare la sua responsabilità globale di politica di bilancio. Inoltre, esso avrebbe deciso sulla concessione di un aiuto alla stabilità e il Memorandum of understanding negoziato in una sola seduta, che minacciava nel caso di specie, di essere sottoposta all’approvazione condizionale sollecitata dal Senato.

78

Al regolamento ( EU ) n. 1176/ 2011 difetterebbe una legittimazione di diritto primario; esso, inoltre, invaderebbe in modo inammissibile l’incomprimibile competenza del Bundestag in materia economica e di bilancio, in quanto condurrebbe ad un governo economico europeo.

79

7.L’interveniente VII si vede lesa, attraverso la deliberazione del Bundestag tedesco sulle leggi impugnate, nei suoi diritti ex artt. 38, comma 1, parte 2; 20, comma 1 e 2, 23, comma 1 e 2; 79, comma 3, GG; il Bundestag tedesco sarebbe stato leso nel suo diritto, radicato nell’art. 23, comma 2, parte 1, GG, alla cooperazione ed informazione in affari dell’Unione Europea. Le sue deduzioni corrispondono, nell’essenziale, all’allegazione dei ricorrenti IV ( vedi sopra, punto 65 ).

80

In via integrativa l’interveniente VII deduce, fra l’altro, che attraverso la deliberazione sulla modifica dell’art. 136 TFUE in un procedimento semplificato sarebbe stato “scardinato” il diritto del Bundestag di cui all’art. 48, comma 2, parte 2 del TUE.

81

Considerando l’ammontare totale delle garanzie, attraverso l’isituzione del MES, l’autonomia di bilancio del Bundestag sarebbe praticamente soppressa per anni, forse per oltre 10 anni. Al riguardo sarebbe da considerare che il freno all’indebitamento dell’art. 115, comma 2, GG vieterebbe al Bundestag, dal 2016, di coprire deficit di bilancio mediante assunzione di crediti.

82

Riguardo alle misure del MES, il Bundestag si sarebbe trovato, già sulla base delle strutture del Trattato, ad esercitare ruolo di mera esecuzione di decisioni altrove assunte. Anche i diritti di partecipazione regolati nella legge di finanziamento del MES non risponderebbero ai requisiti di diritto costituzionale. Così, ad esempio, se la Commissione bilancio divenisse soltanto “partecipe” , ai sensi del § 5, comma 3, della legge sul finanziamento MES in richiami di capitale secondo l’art. 9, commi 2 e 3, Trattato MES, essa non avrebbe alcun diritto di veto; in considerazione degli effetti potenziali sulla sovranità di bilancio vi sarebbe la necessità, in questi casi, di una deliberazione costitutiva plenaria. Anche per il resto, i §§ 3 bis e 7 della legge sul finanziamento del MES non garantirebbero al Bundestag alcuna influenza su singoli provvedimenti e su modalità e specie dell’azione su facilitazioni finanziarie concesse.

83

Il Trattato SKS lederebbe i diritti organici dell’interveniente VII ex art. 38, comma 1, parte 2 GG, perché al Bundestag – particolarmente attraverso il meccanismo di correzione automatico in caso di superamento dei limiti massimi di credito – sarebbe sottratta la sua responsabilità globale di politica di bilancio in riferimento al periodo medio.

IV.

84

Il Presidente federale, il Bundestag tedesco, il Bundesrat, il Governo federale e tutti i Governi dei Länder hanno avuto possibilità di rendere dichiarazioni. Nell’ambito della trattazione orale sono stati sentiti rappresentanti del MES, della BCE come terzi esperti ( § 27 a BVerfGG 4).

85

1.Il Governo Federale ritiene il ricorso costituzionale, come pure la domanda nel procedimento contenzioso tra organi, inammissibili e comunque infondati.

86

a) L’art. 136, comma 3, TFUE stabilisce in modo chiaro soltanto che le misure di aiuto del MES sarebbero soltanto affari di politica economica, che ricadrebbero nella competenza degli Stati membri. L’art. 136, comma 3, TFUE non riorganizza ex novo l’unione monetaria. Nella redazione delle disposizioni di di diritto primario sull’Unione economica e monetaria non si sarebbe considerato o comunque non si sarebbe considerato nella necessaria misura, il fatto che l’insolvenza di uno Stato membro potrebbe mettere in pericolo la stabilità finanziaria della zona valutaria dell’euro, e quindi la moneta comune. Anche gli aiuti finanziari, ricollegati a severi adempimenti, sarebbero concepiti quale ultima ratio per assicurare la stabilità finanziaria, e sarebbero pertanto compatibili con l’art.125 TFUE.

87

b) Il Trattato per l’istituzione del MES adempirebbe ai compiti che il BVerfGe avrebbe stilato nelle sue sentenze del 7 settembre 2011 e del 28 febbraio 2012 per la partecipazione tedesca a meccanismi internazionali di aiuto finanziario. Il Trattato MES non significherebbe l’entrata in una unione di trasferimento nel senso di un sistema europeo di compensazione finanziaria; la responsabilità globale di politica di bilancio del Bundestag tedesco rimarrebbe immutata e la responsabilità tedesca sarebbe limitata nel massimo. Ciò diverrebbe chiaro ed espresso in modo vincolante attraverso le dichiarazioni di diritto internazionale, corrispondentemente alla sentenza del Senato del 12 dicembre 2012. La rinuncia a un diritto di veto per la Germania nei casi di richiamo di capitale di cui all’art. 9, commi 2 e 3 TFUE sarebbe necessaria, perché la stessa garantirebbe la solvibilità del MES. La copertura intrastatale del capitale richiedibile attraverso autorizzazioni a prestazione di garanzia secondo l’art. 115, comma 1, GG corrisponderebbe alla prassi statale.

88

c)La legge sul finanziamento del MES non sarebbe censurabile, né in senso formale, né sostanziale.

89

aa) Nonostante la sua funzione, inizialmente esistente, di luogotenente per i diritti di partecipazione del Bundestag, la legge sul finanziamento del MES sarebbe conforme a costituzione perché, per il resto, non si sarebbe trattato di un completo progetto di legge. Il successivo inserimento delle regole di partecipazione viene mantenuto nel quadro delle integrazioni possibili nell’ambito del procedimento legislativo.

90

bb) Sulla base della legge sul finanziamento del MES, le misure del MES sarebbero democraticamente legittimate in modo sufficiente.

91

(1) In considerazione del carattere non definitivo del § 4, comma 1, della legge sul finanziamento del MES, il quale attribuisce tutti i compiti del MES rilevanti per la responsabilità globale di politica di bilancio del Bundestag alla riserva di approvazione del Plenum, una espressa regolamentazione della partecipazione del Bundestag alla sottoscrizione di nuove quote del capitale iniziale del MES oltre il valore nominale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, parte 4, del Trattato MES, non sarebbe necessaria. Se il Consiglio dei Governatori decidesse, nel caso di un aumento del capitale iniziale secondo l’art. 10, comma 1, parte 2 del T. MES di emettere nuove partecipazioni oltre il capitale iniziale, sarebbe necessario il consenso del rappresentante tedesco, previa approvazione del Bundestag secondo il § 4, comma 1, parte 2, n. 3, della legge sul finanziamento del MES. La deliberazione del Consiglio dei Governatori, inoltre, diverrebbe efficace, conformemente all’art. 10, comma 1, parte 3, T. MES, soltanto dopo la conclusione del procedimento nazionale di notificazione, il quale, in Germania, presuppone un’autorizzazione con legge federale ( art. 2, comma 1, legge fin. MES ). Se, invece, nel caso di ingresso di un nuovo Stato membro, per il quale sarebbe necessaria l’approvazione del Bundestag, fossero decise partecipazioni al capitale iniziale per un valore maggiore di quello nominale, il Consiglio dei Governatori, secondo gli artt. 5, comma 6, lett. k, 44 T. MES, dovrebbe decidere su quanto il capitale iniziale autorizzato secondo l’art. 10, comma 3. T. MES dovrebbe essere automaticamente aumentato. Non vi sarebbe necessità di una approvazione espressa del Bundestag perché, attraverso l’adesione, non vin sarebbe alcuna estensione della precedente responsabilità dei “vecchi” membri del MES. L’emissione di nuove partecipazioni ad un valore di emissione più alto di quello nominale al capitale iniziale sarebbe per la Germania senza conseguenze, perché le partecipazioni al capitale iniziale resterebbero invariate quanto al valore. Così in entrambi i casi, non vi sarebbe un’invasione della responsabilità globale di politica di bilancio del Bundestag che necessariamente potrebbe richiedere un’espressa regolamentazione.

92

(2) Speciali misure di bilancio, per evitare un’applicazione dell’art. 4, comma 8. T. MES alla Germania e una privazione del diritto di voto per esecuzione difettosa o non tempestiva richiesta di capitale, come sarebbe stato richiesto dal Senato nella decisione del 12 settembre 2012, non sarebbero necessarie.

93

(a) Per garantire il pagamento del capitale richiedibile non sarebbe necessario, dall’inizio e per lungo tempo, attenersi alla somma complessiva di circa 168, 3 miliardi di euro. Sarebbe, invece, sufficiente un ammontare che appaia realistico sulla base dei potenziali perdite e obblighi di pagamento. Le regole e condizioni per richiami di capitale ( “terms and conditions of capital calls for ESM” del 9 ottobre 2012 ) obbligherebbero il MES ad una prudente “politica di rischio , in modo da porre un argine a ai rischi da richiamo di capitale. Perdite del MES potrebbero, inoltre, verificarsi soltanto quando gli Stati membri non restituissero gli aiuti finanziari ricevuti. A tal riguardo, sulla base di termini di restituzione differenziati si potrebbe, però, trattare soltanto di un ammontare parziale. Sarebbe, perciò, escluso che un richiamo di capitale raggiunga l’ammontare di 168, 3 miliardi di euro. Per scenari irrealistici non deve sorgere alcuna preoccupazione.

94

(b) Anche in casi di richiami di capitale a breve termine, che non ammettono una presa un esame nel quadro del regolare procedimento di formazione del bilancio conformemente all’art. 110 GG, non sarebbe da temere una perdita del diritto di voto. In proposito verrebbero in considerazione o un bilancio complementare, o un bilancio straordinario ai sensi dell’art. 112 GG e § 37 BHO5. Sussisterebbe, per tale autorizzazione la richiesta necessità imprevista ed inevitabile secondo l’art. 112 GG. Una richiesta di capitale sarebbe imprevedibile nel senso che essa , nella regolare formazione del bilancio, non sarebbe certa né nella ragione, né nell’ammontare. A causa dell’esistente obbligo giuridico all’esercizio del richiamo la necessità sarebbe anche di fatto perentoria. Un bilancio complementare non sarebbe, del resto, escluso anche sotto i presupposti del diritto all’approvazione d’urgenza e potrebbe essere deliberato in caso di disponibilità di tutti i partecipanti in brevissimo tempo. In proposito sarebbe anche da considerare che l’obbligo di diritto costituzionale di impedire un’esclusione del diritto di voto si riferisce a tutti gli organi costituzionali partecipanti. Essi sarebbero generalmente in grado, di diritto e di fatto, di escludere una perdita dei diritti di voto.

95

(c) In ogni caso, una richiesta di capitale non sarebbe da prendere in considerazione in ogni tempo. Nel quadro della gestione del rischio del MES sarebbero previste tempestive informazioni su possibili perdite e imminenti richieste di capitale. Una richiesta di capitale ai sensi dell’art,. 9, comma 3, T. MES sarebbe prevista con un termine di sette giorni soltanto per impedire una diretta cessazione dei pagamenti; una reintegrazione del capitale versato non potrebbe in tal caso avvenire. Anche nel caso inverosimile dell’insolvenza di più Stati membri non potrebbe verificarsi un ripristino del capitale versato nel pieno ammontare degli obblighi inadempiuti, ma soltanto nella misura delle concrete scadenze dei confronti di terzi.

96

(d) L’art. 9, comma 2, T. MES attribuirebbe al Direttorio una discrezionalità ( “può” ) per una richiesta di capitale, così che possa attendersi un ribasso del capitale versato. Una richiesta di capitale ai sensi dell’art. 9, comma 3, T. MES sarebbe estremamente inverosimile, perché perdite da operazioni del MES dovrebbero essere ripianate, in via primaria, col fondo di riserva e col capitale versato e soltanto in ultima ratio col capitale autorizzato. Il MES sarebbe tenuto anche ad una prudente “ politica di rischio “, che dovrebbe, per l’appunto, le richieste di capitale ex art. 9, commi 2 e 3, T. MES. Obblighi di pagamento contestati sulla base dell’art. 9, comma 2, T. MES dovrebbero, in ogni caso, con riferimento all’art. 25, comma 2, T. MES, essere adempiuti, in definitiva, sotto riserva di richiesta di rimborso.

97

(e) E’ vero che teoricamente non si potrebbe escludere che una richiesta di estremamente elevato ammontare potrebbe condurre a difficoltà per la tempestiva costituzione del capitale necessario; ciò potrebbe, però, valere anche per gli altri Stati membri. Che tale situazione possa essere sfruttata da altri Stati membri nell’ambito degli organi del MES sarebbe politicamente inconcepibile , ed anche inammissibile sotto il profilo del principio di diritto internazionale della buona fede ( art. 31 WVK ). Complessivamente si potrebbe partire dal fatto che una perdita del diritto di voto per la Repubblica Federale di Germania, in applicazione dell’art. 4, comma 8, T. MES, sarebbe praticamente esclusa.

98

(3) I ricorsi costituzionali, nella parte in cui censurano la ripartizione di competenze tra Plenum e Commissione bilancio, sarebbero inammissibili. Il Bundesverfassungsgericht avrebbe, secondo l’art. 38, comma 1, GG, riconosciuto al votante tutela nei confronti di un’erosione del diritto di voto attraverso l’alleggerimento della responsabilità del Bundestag sulla base di trasferimenti di competenze a istituzioni internazionali o sopranazionali, ma non fondato una capacità ad agire in giudizio per far valere singoli diritti dei deputatati ai sensi dell’art. 38, comma 2, GG.

99

In ogni caso tali censure sarebbero infondate. Nella sentenza del 12 settembre 2012 il Bundesverfassungsgericht non avrebbe espresso critiche fondamentali contro l’attribuzione di alcune importanti decisioni alla Commissione bilancio, dal momento, tanto più che il §5 della legge sul finanziamento del MES prevederebbe un diritto di revoca del Plenum. Secondo il §4, comma 1, parte 1, della legge il Plenum potrebbe agire comunque quando venga in considerazione la responsabilità globale di politica di bilancio del Bundestag. In tal modo sarebbe garantito che tutte le decisioni essenziali siano assunte dal Plenum. Soltanto nella serie di eccezioni già riconosciute, dal Bundesverfassungsgericht nella decisione del 28 febbraio 2012 nel procedimento 2 BvE 8/ 11, di un acquisto di titoli di Stato da trattare in via riservata, verrebbe meno il diritto d0intervento del Plenum e la decisione sarebbe rimessa, secondo il §6 della legge finanziamento MES, ad un collegio speciale, composto da membri della Commissione bilancio.

100

Ineccepibile sarebbe anche la disciplina del §5, comma 2, parte 1, n.2 legge fin. MES, secondo la quale le deliberazioni sul richiamo di capitale secondo l’art. 9, comma 1, T. MES, come pure quelle sull’approvazione o la modifica essenziale delle regole e condizioni per richiami di capitale secondo l’art. 9, comma 4, T. MES necessiterebbero soltanto della previa approvazione della Commissione bilancio, e non del Plenum. Attraverso le disposizioni di attuazione contenute nel T. MES non sarebbero state adottate regole con un rilievo fondamentale di politica di bilancio, in quanto le disposizioni di attuazione non potrebbero svolgere alcuna influenza sulle regole e le disponibilità del T. MES. Nel caso in cui le disposizioni di attuazione, oltre a regole puramente tecniche, contenessero anche vantaggi di sostanza, di ciò terrebbe conto la legge sul finanziamento del MES attraverso gradati diritti di partecipazione. Le disposizioni di attuazione dettate nel §5, comma 2, legge sul finanziamento MES necessiterebbero dell’approvazione della Commissione bilancio, mentre, al contrario, per altre disposizioni dettate nel §5, comma 3, sarebbe previsto un diritto ad esprimere un parere e alla sua presa in considerazione da parte del Governo federale, ove entri in gioco la ( “semplice” ) responsabilità di bilancio del Parlamento. In altri casi sarebbe necessaria soltanto una mera informativa. Infine il Plenum, secondo il §5, comma 5, della legge fin. MES, potrebbe avocare a sé in ogni tempo affari di speciale interesse o di ritenuta importanza per la responsabilità globale di politica di bilancio. Anche se disposizioni di attuazione potessero influenzare la responsabilità globale di politica di bilancio del Bundestag tedesco, ciò non dovrebbe condurre ad un’incostituzionalità del § 5, comma 1, n.2, della legge fin. MES, perché sarebbe possibile, e quindi doverosa, un’interpretazione conforme a costituzione del § 4, comma 1, della legge fin. MES.

101

(4) La trasposizione delle decisioni del Bundestag nel Direttorio del MES sarebbe assicurata attraverso l’invio di un segretario di Stato. Ciò sarebbe compatibile col T. MES, il quale non esige l’indipendenza dei direttori. Sarebbe estraneo alla realtà ipotizzare che un funzionario del Ministero federale delle Finanze vincolato a direttive esprima in contrasto con un voto del Bundestag tedesco.

102

(5) La mera possibilità che, a seguito di futuri sviluppi, la partecipazione tedesca possa ridursi al punto da sottrarre il diritto di veto della Germania non darebbe luogo, attualmente, ad alcun pregiudizio del principio di democrazia. Non sarebbe prevedibile che, in particolare, la Gran Bretagna il cui ingresso potrebbe spostare in modo essenziale i rapporti di partecipazione, possa essere pronta in un tempo prevedibile ad introdurre l’euro. L’introduzione dell’euro in un’ulteriore Stato, come pure il conseguente accoglimento di questo Stato nel MES, necessiterebbero, inoltre, di una decisione unanime degli Stati dell’eurozona.

103

(d) Riguardo al Trattato SKS il Governo federale deduce, essenzialmente, che questo obbligherebbe le parti contraenti ad una più severa disciplina di bilancio e preverrebbe un eccessivo indebitamento. Esso limiterebbe l’autonomia di bilancio in modo non inammissibile, corrisponderebbe nell’essenziale alle prescrizioni della Legge Fondamentale e concretizzerebbe disposizioni di diritto dell’Unione già esistenti. Il Trattato preverrebbe un eccessivo indebitamento statale ed impedirebbe, così, future ulteriori crisi debitorie statali, con il che integrerebbe il T. MES anche sotto il profilo funzionale e del contenuto. La limitazione di ricorso al credito statale sarebbe compatibile con la Legge Fondamentale, perché, al riguardo, si tratterebbe soltanto dei vantaggi di un quadro da realizzare da parte degli Stati membri e questo corrisponderebbe anche al modello del freno ai debiti tedesco. Le proposte, da emettersi dalla Commissione Europea secondo l’art. 3 comma 2 SKS, per principi comuni per meccanismi correttivi nazionali e per il periodo transitorio per l’adeguamento al risultato di bilancio a medio termine secondo l’art. 3, comma 1, lett. b, parte 3 Trattato SKS sarebbero soltanto ausili interpretativi per rendere concrete le norme. La durata indeterminata del T. SKS non darebbe luogo ad alcuna violazione costituzionale. Anche un trattato concluso senza termine potrebbe essere sciolto in ogni tempo e unilateralmente da tutte le parti contraenti. In caso di modifiche fondamentali della situazione potrebbe, inoltre, conseguire lo scioglimento dal vincolo del trattato sulla base dell’art. 62 WVK.

104

2.Il Bundestag tedesco ritiene i ricorsi costituzionali e la domanda nel procedimento contenzioso tra organi parzialmente inammissibili e nel complesso, comunque, infondati.

105

a) La legge di trasposizione della deliberazione del Consiglio Europeo per la modifica dell’art. 136 TFUE non lederebbe la posizione del Bundestag radicata nell’art. 136 TFUE. L’art, 126 TFUE, secondo una posizione unanime degli Stati membri, non sarebbe contrario ad una volontaria prestazione di aiuto. L’art.136 TFUE sarebbe, sul chiaro, ed anche sufficientemente preciso. La norma servirebbe a garantire la stabilità dell’Unione monetaria e non renderebbe possibile l’introduzione di un’unione di responsabilità globale e trasferimento, ma consentirebbe puntualmente azioni di aiuto limitate nel tempo in una situazione definita in modo sufficientemente chiaro. La censura che avrebbe dovuto essere avviata una procedura convenzionale non coglie il segno, perché con l’art. 136, comma 3, TFUE non verrebbe attuata alcuna estensione della competenza dell’Unione Europea.

106

b) Ad integrazione delle sue deduzioni nel procedimento sulla misura cautelare ( v. BVerfGE 132, 195 < 227>, punto 73 e segg. ) Il Bundestag tedesco, riguardo al MES, deduce:

107

aa) riguardo alla legislazione di accompagnamento al MES, e in particolare alla ripartizione di competenze tra Plenum e Commissione bilancio, i ricorsi costituzionali sarebbero inammissibili. Non emerge, al riguardo, una lesione dei diritti dei ricorrenti ex art. 38, comma 1, in relazione agli articoli 20, commi 1 e 2, e 79, comma 3, GG, così farebbe loro difetto una legittimazione a ricorrere. Non sarebbe corretto che la ripartizione di competenze all’interno del Bundestag, all’infuori del trasferimento di diritti sovrani all’Unione Europea, determini un’erosione del contenuto sostanziale del diritto di voto ex art. 38, comma 1, GG. La decisione di merito da assumere di seguito non sarebbe sottratta al processo democratico dall’organizzazione della ripartizione dei compiti parlamentari. Si tratterebbe qui, inoltre, di una vicenda reversibile in ogni tempo, la quale concernerebbe soltanto l’ambito interno di un organo costituzionale e, pertanto, non potrebbe essere dedotta nell’ambito di un ricorso costituzionale. Una possibilità individuale di ricorso contro ripartizioni di competenza parlamentari sarebbe perciò incompatibile col diritto all’autoorganizzazione del Bundestag tedesco.

108

bb) Le domande sarebbero in ogni caso infondate.

109

(1) La responsabilità globale di politica di bilancio del Bundestag tedesco non sarebbe pregiudicata dalla ripartizione di competenze tra Plenum e Commissione bilancio disciplinata dalla legge fin. MES. Per le decisioni essenziali del MES, in particolare per le decisioni ai sensi dell’art. 10 T. MES ( aumento del capitale iniziale ) e dell’art. 13, comma 2, T. MES ( decisione sulla concessione di aiuti finanziari ), sarebbe prevista la partecipazione del Plenum. La Commissione bilancio sarebbe competente soltanto per le decisioni meno importanti, per lo più di carattere tecnico e al disotto di una soglia essenziale. Così questa deve decidere, secondo l’art. 5, comma 2, parte 1, n.2 della legge fin. MES, su richieste di capitale ai sensi dell’art. 9, comma 4, T. MES, perché con ciò non sarebbe stabilito alcun nuovo obbligo, ma soltanto eseguito un obbligo esistente, che il Plenum – attraverso la legge di approvazione del T. MES e la copertura di tutte le modifiche della consistenza del capitale – avrebbe già approvato. Lo stesso varrebbe per la decisione, parimenti attribuita alla Commissione bilancio, sulle regole e condizioni per richieste di capitale secondo l’art. 9, comma 4, T. MES ( § 5, comma 2, parte 1, n.2. legge fin. MES ). Questi “ terms and conditions “ configurano soltanto il procedimento interno e la forma di pagamento, ma non creano alcun obbligo della Repubblica Federale di Germania, che sarebbero già sorti sulla base degli obblighi già regolati nel T. MES. Pertanto, per quanto concerne i poteri decisori della Commissione bilancio, si tratterebbe di compiti meramente operativi.

110

Anche il ruolo della Commissione bilancio nella prassi statale , riconosciuto dal punto di vista del diritto costituzionale, interviene a favore della conformità a Costituzione della ripartizione di compiti della legge fin. MES. I compiti della Commissione bilancio andrebbero al di là – in ogni caso ove essa decidesse su note di blocco ai sensi dei §§ 22, comma 3, e 36, comma 2, BHO – di una mera funzione consultiva e preparatoria. Questo caso sarebbe comparabile con la presente situazione, perché in entrambi i casi sarebbe rimessa, in concreto, alla Commissione una posta di spesa già autorizzata dal Plenum, ma non più modificata nella sua determinazione democratica.

111

Infine, dovrebbe restare al Bundestag tedesco, nella conformazione della propria organizzazione interna e del procedimento, un ampio spazio di decisione. Sembra difficile concepibile che le fattispecie di approvazione qui in discussione, debbano formare oggetto di una discussione politica nel Plenum, perché le stesse mirano soltanto al raggiungimento, controllato ed efficiente, di obiettivi politicamente già definiti.

112

Anche se la regolamentazione del §5, comma 2, legge fin. MES non fosse compatibile con la responsabilità del Plenum per la politica di bilancio, la legge consentirebbe, quanto meno, un’interpretazione conforme a costituzione. Al riguardo si potrebbe, sotto un primo aspetto ai sensi del § 5, comma 5, legge fin MES, ricavare un obbligo di revoca del Plenum; per il resto una competenza sulla base della clausola generale del § 4, comma 2, parte 1, n. 3, legge fin. MES. Lo stesso varrebbe, nel risultato, anche per il § 5, comma 2, parte 1, n. 3 legge fin. MES. I poteri decisori ivi previsti sarebbero espressione di un’ appropriata divisione del lavoro tra Plenum e Commissione bilancio e non creerebbero nuovi obblighi riguardo al MES.

113

In conclusione, la partecipazione di un organo democraticamente legittimato a procedure interne del MES – anche se per buoni motivi – non andrebbe oltre gli standards per il controllo parlamentare di istituzioni finanziarie pubbliche nell’ambito intrastatale. La costruzione di questa partecipazione della competente Commissione bilancio ad una riserva a favore del Plenum non sarebbe, di fronte a tale ragione, convincente.

114

(2) La possibilità di emissione di nuove partecipazioni al capitale del MES al di sopra del valore nominale ai sensi dell’art. 8, comma 2, parte 4 TFUE non sarebbe incompatibile con la responsabilità globale di politica di bilancio, perché attraverso la stessa non sarebbe modificata la posizione istituzionale della Repubblica federale di Germania nel MES. Secondo l’art. 4, comma 7, TFUE i diritti di voto nel Consiglio dei Governatori e nel Direttorio sono attribuiti, non secondo il numero – e non il valore – delle partecipazioni che siano state attribuite a ciascuno Stato membro secondo l’allegato II del Trattato MES. L’emissione di partecipazioni al di là del valore nominale non potrebbe, pertanto, derivare dal peso del voto. Per l’emissione di partecipazioni del già autorizzato capitale iniziale dell’ammontare di 700 miliardi di euro non viene in considerazione, stante la sua univoca lettera, l’art. 8, comma 2, parte 4 T. MES. Ove la disposizione sia applicabile alla sottoscrizione del capitale successivamente autorizzato, ricadrebbe nella responsabilità del Plenum non solo la decisione sull’aumento del capitale iniziale autorizzato ( art. 10, comma 1, T. MES ), ma anche la decisione sul valore delle nuove partecipazioni deliberate. In proposito non si tratterebbe, né di una decisione sottoordinata, né la stessa presupporrebbe una decisione già trattata e prestrutturata nel Plenum. Conseguentemente le decisioni sul corso delle partecipazioni sarebbero da ricondurre al § 4, comma 1, parte 1, legge fin. MES, che il legislatore avrebbe formulato in modo così chiaro, al fine di attribuire spazio per necessarie decisioni plenarie. Lo stesso dovrebbe valere per l’emissione di partecipazioni al capitale dopo l’adesione di ulteriori Stati membri, perché la decisione sul loro valore di emissione inciderebbe sulla stabilità di valore delle partecipazioni al capitale tedesche e, quindi, indirettamente sulla responsabilità globale di politica di bilancio del Bundestag.

115

(3) Anche la possibilità di una sospensione dei diritti di voto ex art. 4,comma 8, T. MES non sarebbe costituzionalmente ipotizzabile. Peraltro, gli effetti giuridici di una sospensione non sarebbero rilevanti, perché potrebbero essere assunte ampie decisioni senza partecipazione dello Stato interessato.

116

L’art. 4, comma 8, del T. MES servirebbe veramente, in prima linea, alla tutela degli Stati membri, che adempissero ai loro obblighi derivanti dal T. MES. Questi dovrebbero essere protetti nei confronti di oneri sproporzionati. Al riguardo l’art. 4, comma 8, T. MES tutelerebbe tra l’altro, come meccanismo sanzionatorio, anche, e in particolare, la responsabilità globale di politica di bilancio del Bundestag.

117

Un’applicazione dell’art. 4, comma 8, del T. MES alla Repubblica Federale di Germania sarebbe, inoltre, praticamente esclusa. Il quadro di diritto costituzionale e legale consentirebbe in ogni tempo il tempestivo adempimento degli obblighi ex artt. 8, 9 e 10 T. MES o la restituzione di aiuti finanziari secondo gli artt. 16 o 17 T. MES. Le misure necessarie per il procacciamento di fondi delle partecipazioni pagate nel senso dell’art. 8, comma 2. T. MES sarebbero state già in parte attuate, o in ogni caso lo sarebbero ancora. Una più ampia garanzia di bilancio non sarebbe attualmente possibile e sarebbe anche inopportuna. Una ( precauzionale ) messa disposizione di mezzi nel bilancio di previsione, che potrebbe diventare oggetto di una richiesta di capitale ai sensi dell’art. 9 T. MES, non sarebbe, secondo l’art. 110 GG, né prevista né possibile. L’incertezza attuale su quando uno Stato membro vada a finire nella situazione di gravi problemi di finanziamento o quando venga in essere una perdita ripianabile del MES, non consentirebbe una previsione di bilancio anticipata. Il diritto costituzionale di bilancio consentirebbe, però, di reagire rapidamente nella situazione di una richiesta di capitale, in primo luogo nella via di un bilancio di previsione complementare ai sensi dell’art. 110 GG, ovvero – quando il relativo termine di pagamento non dovesse essere sufficiente – sulla base di un’autorizzazione del Ministro delle Finanze secondo l’art. 112 GG. Secondo consolidata prassi il Bundestag verrebbe informato. Alla luce di tale situazione giuridica non vi sarebbe la necessità di alcuna misura speciale di bilancio per escludere l’applicazione dell’art. 4, comma 8, T. MES. La gestione della liquidità della Finanzagentur GmbH sarebbe, inoltre, così cauta ed efficiente che la liquidità necessaria per i versamenti di capitale sarebbero disponibili o, in ogni caso, potrebbero divenirlo tempestivamente.

118

Anche quando tra Germania ed un altro Stato contraente o il MES sorga una controversia sull’esistenza dei presupposti di una privazione del diritto di voto secondo l’art. 4, comma 8, T. MES, la responsabilità globale di politica di bilancio del Bundestag tedesco non verrebbe messa in pericolo. In controversie sull’interpretazione o applicazione del T. MES occorrerebbe, in primo luogo, provocare una decisione del Direttorio ( art. 37, comma 1, T. MES ). Sulla base della manifestazione di veto del Direttore tedesco potrebbe essere impedito la dichiarazione di una violazione del Trattato da parte del Direttorio. Nel quadro di una composizione della lite nel Consiglio dei Governatori secondo l’art. 37, comma 2, T. MES, ciò renderebbe necessario, con riferimento all’art. 37, comma 2, parte 2 T. MES, l’esperimento di una soluzione politico – diplomatica.

119

c) Le anticipazioni del Trattato SKS non costituirebbero alcuna diminuzione del potere parlamentare di bilancio, ma servirebbero alla limitazione del rischio di responsabilità tedesco. Il Trattato non produrrebbe alcun effetto diretto per i bilanci degli Stati membri, effetto che sorgerebbe soltanto in conseguenza delle sanzioni. Una legge di bilancio che si ponesse in contrasto col Trattato SKS non perderebbe il suo vigore giuridico.

120

A causa della struttura federale della Repubblica Federale di Germania il Trattato presenta, nei confronti dei freni all’indebitamento nel GG, differenze che, d’altra parte, non condurrebbero ad un concetto regolatore che si allontani in modo essenziale dagli stessi. Obbligato sarebbe lo stato nel suo complesso, e cioè Federazione, Länder e Comuni, come pure i rimanenti bilanci pubblici. Sanzioni degli organi UE potrebbero essere attribuite esclusivamente alla Federazione; per una loro imputazione a Länder e Comuni non vi sarebbe alcuno spazio. L’art. 143 d, comma 1, GG definirebbe la via dell’indebitamento previsto nella Legge Fondamentale ( GG ) mentre il Trattato SKS rimetterebbe la sua concretizzazione alla Commissione Europea. Non sarebbe, per il vero, certo che la Commissione Europea giunga, nel risultato, ad una via di indebitamento identica a quella che il GG prevederebbe; essa sarebbe, d’altronde, obbligata a prendere in considerazione rischi regionali specifici e si potrebbe orientare, al riguardo, alla situazione giuridica del rispettivo Stato membro.

121

Le anticipazioni rilevanti del Trattato SKS non porterebbero affatto un incremento per quanto attiene alle condizioni sostanziali. Gli Stati membri assumerebbero gli obblighi su propria iniziativa e non sarebbero obbligati – neanche di fatto – alla partecipazione. Il Trattato lascerebbe l’autonoma attuazione delle obbligazioni proprie convenzionalmente assunte e si proteggerebbe con funzioni di diritto dell’Unione già esistenti. L’art. 7 del Trattato SKS avrebbe, infatti, il senso, con la sua regola di maggioranza qualificata “ invertita”, il senso di un’innovazione, la quale, però, resterebbe senza rilevanza per il potere di bilancio dei parlamenti nazionali; l’intesa di una determinata condotta di votazione non modificherebbe nel contenuto il procedimento di deficit. Non avrebbe luogo neanche un trasferimento di competenze definitorie materiali ad altri titolari di poteri sovrani. Alla Corte di Giustizia sarebbe soltanto attribuita nell’art. 8 Trattato SKS, con riferimento all’osservanza dell’art. dell’art. 3, comma 2, del Trattato, la competenza a decidere sui reclami delle parti contraenti e di irrogare una sanzione pecuniaria nel caso di violazione a danno di una parte contraente, Il Trattato non conterrebbe, per il vero, alcuna esplicita clausola per il suo termine o la sua denuncia; ciò non escluderebbe, però, l’applicazione delle regole generali del diritto internazionale sulla denuncia.

B.

I.

122

I ricorsi costituzionali sono ammissibili, nella parte in cui i ricorrenti lamentano che attraverso la legge sulla deliberazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 per la modifica dell’art. 136 TFUE, con riferimento ad un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui valuta è l’euro, la legge sul Trattato del 2 febbraio 2012 per l’istituzione del MES, la legge sulla partecipazione finanziaria al MES e la legge sul Trattato del 3 marzo 2012 su stabilità, coordinamento e governance ( SKS ) nell’unione economica e valutaria, come pure attraverso i rischi non valutabili assunti, nel caso di richiesta di capitale, a seguito di risorse di bilancio insufficienti, i processi decisionali democratici sarebbero spostati sul piano sopranazionale o intergovernativo, così che non sarebbe ulteriormente possibile una garanzia della piena responsabilità di politica di bilancio del Bundestag. Essi spiegano in modo dettagliato che l’autonomia di bilancio del Bundestag sarebbe turbata e che sarebbero lesi nei loro diritti ex artt. 38, comma 1, parte 1; 20, comma 1 e 2 in relazione all’art. 79, comma 3, GG ( cfr. BVerfGE 132, 195 < 234>, punto 91; per l’ammissibilità e per i chiarimenti sul dettaglio di queste censure cfr, BVerfGE 129, 124 < 167 e segg.>. ).

II.

123

I ricorsi costituzionali sono nel resto inammissibili. Ciò vale, sotto un primo aspetto, là dove gli stessi, con richiamo all’art. 38, comma 1, parte 1 GG, lamentano l’incostituzionalità formale della legge sul finanziamento del MES, la ripartizione funzionale di competenza tra Plenum, commissioni ed altre articolazioni del Bundestag, come pure la non necessità di una maggioranza dei due terzi, e fra l’altro per le censure di violazione di diritti fondamentali dedotte contro le leggi indicate sub B. I. ( 1.). Inammissibili sono, inoltre, i ricorsi costituzionali, là dove i ricorrenti I. e II. svolgono censure contro atti od omissioni collegati col TARGET2 – System ( 2. ) e il rifinanziamento delle banche di affari ( 3.), come pure dove i ricorrenti sub II. e VI. censurano l’applicabilità nella Repubblica Federale di Germania di determinati atti giuridici di diritto secondario dell’Unione Europea ( 4.). Il che è da ritenersi anche dove il ricorrente sub V. lamenta che non sarebbe escluso un operare coordinato di MES e BCE e che in ciò mancherebbe un sufficiente management del rischio e relativa resa dei conti ( 5.).

124

1. I ricorsi costituzionali sono inammissibili, nella parte in cui i ricorrenti, richiamandosi all’art. 38, comma 1, parte 1, GG, lamentano un’incostituzionalità formale della legge di finanziamento del MES (a), la ripartizione funzionale di competenza tra Plenum, commissioni ed altre articolazioni del Bundestag ( b), e la non necessità di una maggioranza dei due terzi ( c), e lamentano altresì una lesione di altri diritti fondamentali, ex art. 38, comma 1, parte 1 GG, da parte delle leggi indicate sub B.I ( d – g ).

125

a) la censura del ricorrente sub I, che la legge di finanziamento del MES sarebbe incostituzionale per difetto di regolare introduzione nel Bundestag tedesco è inammissibile, in quanto difetta, in proposito, l’enunciazione di una posizione di diritto fondamentale deducibile attraverso il ricorso costituzionale ( cfr. BVerfGE, 132, 195 < 235>, punto 94 ). Il contenuto materiale del diritto di voto viene tutelato attraverso l’art. 38, comma, parte 1, GG soltanto quando vi sia minaccia che lo stesso si svuoti in un ambito essenziale per l’autodeterminazione politica del popolo, il che significa quando l’autogoverno democratico del popolo venga per lunga durata limitato in modo tale che decisioni centrali politiche non possano essere più autonomamente assunte ( cfr. BVerfGE, 89, 155 < 172>; 123, 267 < 330>;129, 124 < 168>. Questo contenuto sostanziale di tutela dell’art. 38, comma 1, parte 1, GG viene principalmente in considerazione in situazioni nelle quali le competenze del Bundestag vengono minate in tal modo, da rendere giuridicamente o praticamente impossibile una rappresentanza parlamentare della volontà popolare, destinata all’attuazione della volontà politica dei cittadini (cfr. BVerfGE, 129, 124 < 170> ). L’art. 38 comma 1, parte 1, GG attribuisce una “ pretesa alla democrazia” al di là di situazioni “ ultra vires” ( cfr. BVerfGE, decisione del Secondo Senato del 14 gennaio 2014, 2 BvR 2728/ 13 e a., Juris, punto 53 ) soltanto quando principi fondamentali democratici siano coinvolti attraverso un procedimento che l’art. 79 comma 3 GG sottrae anche all’intervento del legislatore modificatore della Costituzione ( cfr. BVerfGE, 123, 267 < 340>; 129, 124 < 177>;132, 195 < 238>, punto 104 ).

126

b) I ricorsi costituzionali sono, inoltre, inammissibili, dove i ricorrenti sub I., III, IV. e V. motivano una lesione del loro diritto di voto perché per determinate misure del MES è prevista soltanto la cooperazione della Commissione bilancio e non del Plenum del Bundestag.

127

La ripartizione di competenza funzionale intra – parlamentare tra Plenum del Bundestag, le sue commissioni e altre articolazioni non può essere dedotta col ricorso costituzionale.

128

La ripartizione di competenza all’interno del Bundestag non appartiene, in principio, al nucleo azionabile dell’art. 38, comma 1, parte 1, GG. Esigenze democratiche minime nel senso dell’art. 79, comma 3, GG, sono garantite anche attraverso decisioni a maggioranza della Commissione bilancio. La stessa Legge Fondamentale prevede decisioni di Commissioni sostitutive di quelle plenarie negli articoli 45, 45 c, 45 d e 53 a GG. Se si potesse far valere la ripartizione di competenza interparlamentare mediante il richiamo al nucleo democratico del diritto di voto, ciò significherebbe, inoltre, disconoscere il carattere eccezionale dei ricorsi costituzionali fondati sull’art. 38, comma 1, parte 1, GG e cancellare la differenza dal procedimento di controversia tra organi.

129

c) Il ricorso costituzionale dei ricorrenti sub IV. è inammissibile anche dove si fa valere che, per la garanzia della responsabilità globale di politica di bilancio, Bundestag e Bundesrat devono deliberare a maggioranza qualificata, conformemente all’art. 79, comma 2, GG, su particolari misure del MES, quale un aumento del capitale iniziale. Il ricorso costituzionale non contiene alcuna ragione definitiva circa l’esistenza di un diritto siffatto del titolare del diritto di voto. L’art. 79 comma 2 GG – anche in collegamento con l’art. 23, comma 1, parte 3 GG – è una regola del diritto oggettivo costituzionale che concerne la formazione della volontà all’interno del Bundestag e del Bundesrat ( cfr. BVerfGE 2, 143 < 161>, 90, 286 < 341>). La stessa non conferisce agli aventi diritto di voto, e quindi neanche ai ricorrenti sub IV. – salvo i casi di una situazione ultra – vires ( v. BVerf GE. decisione del secondo Senato del 14 gennaio 2014 – 2 BvR 2728/ 13 – juris, punto 25 ) – alcun diritto, perché l’ambito dei poteri decisionali del Bundestag, e quindi la sostanza del diritto di voto, non dipende da quale maggioranza il Bundestag adotti le sue deliberazioni. A prescindere da ciò, dalla piena responsabilità di politica di bilancio del Bundestag non può ricavarsi alcun imperativo, sul piano dei diritti fondamentali, di una necessaria maggioranza qualificata. La responsabilità globale di politica di bilancio viene in principio garantita attraverso una trattazione e adozione delle deliberazioni in plenum, la votazione sulla legge di bilancio, leggi di effetto finanziario o altre deliberazioni costitutive del Bundestag ( cfr. BVerfGE 130, 318 < 347> ). Per approvare queste – ove la Legge Fondamentale non stabilisca diversamente – è necessaria, in conformità all’art. 42, comma 2, parte 2, GG, la maggioranza dei voti espressi. Non esistono evidenti elementi di sostegno alla tesi secondo cui vi sarebbero presupposti gradati per la legittimazione parlamentare a seconda della dimensione degli obblighi o delle prestazioni di garanzia. Un aumento del capitale iniziale del MES non costituisce, né una modificazione della Legge Fondamentale ( v. art. 79, comma 1 e 2, GG ), né un trasferimento di poteri sovrani all’Unione Europea che, a seconda dei suoi contenuti, potrebbe modificare la Legge Fondamentale ( v. art. 23, comma 1, parte 2 e 3, in relazione all’art. 79, comma 2, GG ).

130

d) Quanto al punto in cui i ricorrenti sub I., II. e VI lamentano che l’art. 35, comma 1, T. MES violerebbe il principio generale di uguaglianza dell’art. 3, comma 1, GG, perché non vi sarebbe alcuna giustificazione di sostanza all’ immunità personale dinanzi alla giurisdizione riconosciuta agli organi e titolari di uffici del MES, gli stessi non sono direttamente colpiti da questa disciplina. Non emerge affatto una violazione dell’art. 3, comma 1, GG. ( v. BVerfGE 63, 255 < 265 e segg.> ). Il ricorrente sub I. fa valere, quanto all’oggetto, una pretesa generale all’esecuzione della legge, che non può derivare dal principio generale di uguaglianza , né dagli artt. 19, comma 4, o 2, comma 1, GG ( v. BVerfGE 132, 195 < 235 >, punto 95 ).

131

e) Dove i ricorrenti sub II. e VI fanno valere una lesione del loro diritto fondamentale ex art. 14, comma 1, GG in relazione agli sviluppi inflazionistici del T. MES e della legislazione esecutiva, essi non hanno sufficientemente specificato le loro doglianze. Il valore del danaro è, in modo particolare, riferito alla comunità e dipendente dalla comunità ( cfr. BVerfGE 97, 350 < 371>; 129, 124 < 174>). Di regola, non è compito del BVerfGE , nell’ambito di un procedimento di ricorso costituzionale, riesaminare misure economiche e di politica finanziaria sotto il profilo di effetti negativi sulla stabilità del valore del danaro. Tale controllo viene in considerazione , in ogni caso, in casi limite di una evidente diminuzione del valore del danaro conseguente a misure del potere pubblico ( cfr. BVerfGE 129, 124 < 174> ). Non sono stati allegati fatti che diano luogo a tale controllo ( § 23, comma 1, parte 2; § 92 legge sul BVerfGE; v. BVerfGE 132, 195 < 236, punto 97> ).

132

f) Per difetto di legittimazione a ricorrere è, infine, inammissibile la censura di violazione del diritto fondamentale ex art. 20, comma 4, GG dei ricorrenti sub II. Il diritto di resistenza è un diritto sussidiario eccezionale, la cui lesione non può essere fatta valere in un procedimento nel quale viene chiesta proprio una tutela giudiziale contro l’affermata trasgressione dell’ordine costituzionale ( cfr. BVerfGE 89, 155 < 180>; 123, 267 < 333>; 132, 195 < 236 >, punto 97).

133

g) Essendo inammissibile il ricorso costituzionale dei ricorrenti sub IV., in riferimento alla ripartizione funzionale di competenza all’interno del Bundestag tedesco e ai requisiti di maggioranza previsti nel T. MES e nella legge sul finanziamento del MES, lo stesso non può essere convertito in una controversia tra organi.

134

Il BVerfGE deve, invero, – non solo nell’interpretazione di domande non chiare – cogliere il risultato perseguito con una domanda e e di attribuirle, in quanto processualmente possibile, validità ( v. BVerfGE 54, 53 < 54>; 68, 1, < 64>. Ciò presuppone che la domanda sia ammissibile nella lite tra organi ( v. BVerfGE 13, 54, < 94 e segg.> ). Ma non è questo il caso.

135

I ricorrenti nella controversia tra organi avrebbero eventualmente potuto far valere, quali deputati del Bundestag tedesco, che le normative impugnate violavano i loro diritti parlamentari di partecipazione, ai sensi dell’ art. 38,comma 1, parte 2 GG ( cfr. BVerfGE 64, 301 < 313>; 108, 251 < 266 e segg.>; 118, 277 < 320 >; 130, 318 < 340>). Al riguardo fa difetto, però, una sufficiente motivazione della domanda. I ricorrenti si richiamano soltanto al loro diritto di voto ex art. 38, comma 1, parte 1, GG. L’art. 38, comma 1, parte 1, GG non conferisce, però, alcuna posizione giuridica azionabile nella lite tra organi. Al riguardo non può essere fatta valere la lesione di diritti fondamentali o di diritti assimilabili ai diritti fondamentali ( cfr. BVerfGE 94, 351 < 365>; 99, 19 < 29>; 118, 277 < 320> ).

136

Sono inoltre inammissibili i ricorsi costituzionali, dove i ricorrenti sub II. ricorrono contro “ l’istituzione del TARGET2 – System” (a) e – unitamente al ricorrente sub I. – contro diverse omissioni di organi costituzionali tedeschi censurati in relazione a questo ( b ).

137

a) I ricorrenti sub II. ricorrono contro la “ istituzione del TARGET2 – System “ perché la sua creazione non sarebbe coperta dal diritto dell’Unione e ne deriverebbero rischi per la piena responsabilità di politica di bilancio del Bundestag. In ciò resta, peraltro, non chiaro se essi censurino ( aa) la direttiva della BCE del 26 aprile 2007 su un sistema di movimento transeuropeo automatizzato di pagamenti in tempo reale – lordi – express ( TARGET2 ) BCE/ 2007/2 ( GUUE n. L 237 dell’8 settembre 2007, pag.1 ), modificata dalla direttiva della BCE del 7 maggio 2009 BCE/ 2009/9 ( GUUE n. L 123 del 19 maggio 2009, pag. 94 ) e la direttiva BCE / 2009 /21 del 17 settembre 2009 ( GUUE n. L 260 del 3 ottobre 2009, pag. 31 ); o ( bb ) se la domanda abbia per oggetto l’effettiva messa in opera del sistema. Ciò può, però, restare incerto, perché il ricorso costituzionale è in ambo i casi inammissibile.

138

aa) Se si ritiene il ricorso indirizzato contro la direttiva BCE / 2007 /22, esso – indipendentemente dalla questione se possa costituire oggetto di un ricorso costituzionale – è in ogni caso prescritto ( §93, comma 3, BVerfGG ). Invero, la direttiva dell’anno 2007 era stata, da ultimo, modificata con la direttiva della BCE del 5 dicembre 2012 su un sistema di movimento transeuropeo automatizzato di pagamenti in tempo reale – lordi – express ( nuova versione ) BCE /2012/27 ( GUUE n. L 30 del 30 gennaio 2013, pag. 1 e segg..). Le modifiche concernono innanzitutto, secondo quanto risulta dal primo punto della motivazione della direttiva, lo scambio d’informazioni nel sistema delle Banche centrali europee e le possibilità di sanzioni contro banche. Poiché non è ricavabile con l’interpretazione, né evidente, che la nuova versione costituisca fondamento di un gravame a favore dei ricorrenti ( v. BVerfGE 79, 1 < 14>; 122, 63 < 74 e segg.>; 129, 208 < 235 >, l’emanazione della nuova versione potrebbe – riguardo all’ultima modifica sopravvenuta, emanata nell’ottobre 2010 – non aver riaperto il termine per la proposizione del ricorso costituzionale.

139

bb) Dove col ricorso costituzionale sia impugnata l’attuazione della direttiva TARGET 2, esso è in ogni caso inammissibile, perché i ricorrenti sub II. non hanno già sufficientemente dimostrato ( § 23, comma 1, parte 2; § 29 BVerfGG ) di essere stati lesi in loro diritti (cfr. BVerfGE 123, 127 < 329> con ulteriori richiami ). Il Sistema TARGET 2 è destinato all’attuazione tecnica di vicende di pagamenti oltre confine. La Banca Federale Tedesca lo descrive, al riguardo, come sistema di pagamenti delle banche centrali dell’eurosistema per l’attuazione di trasferimenti con aventi necessità di urgenza in tempo reale, nel quale istituti di credito effettuano i loro pagamenti, contro un diritto mensile fisso, su un’unica piattaforma. I saldi del TARGET 2 consistono nel quotidiano pagamento a saldo delle transazioni oltre confine. Essi rappresentano crediti od obbligazioni nei confronti della BCE. I ricorrenti non hanno spiegato in quale modo e in quale misura dall’attuazione del Sistema – TARGET 2 possa derivare un pregiudizio alla piena responsabilità di politica di bilancio del Bundestag tedesco, e quindi ai loro diritti ex art. 38, comma 1, parte 1, GG.

140

b) In quanto il ricorrente sub I., con riferimento al Sistema – TARGET 2, deduce l’ avere il Governo Federale omesso di agire affinchè i saldi del TARGET 2 siano limitati nel limite massimo. regolarmente compensati e elaborati, come pure l’omissione di influire su una modifica delle condizioni quadro del Sistema delle Banche centrali europee, nel senso che la creazione di danaro di una banca centrale europea non possa superare percentualmente la sua partecipazione al capitale alla BCE, esso non ha posto in chiaro una possibile violazione dell’art. 38, comma 1, parte 1, GG da parte della lamentata omissione. Egli allega, in proposito, soltanto che il Sistema – TARGET 2 si sarebbe, sulla base di un errore di costruzione dell’Unione monetaria, sviluppato in un meccanismo che conduce all’assunzione di responsabilità per decisioni di agire di Stati estranei e violerebbe, inoltre, il principio di democrazia, perché i saldi del TARGET 2 esistenti avrebbero un rilevante effetto di influenza sulla libertà di decisione della Repubblica Federale Tedesca – per esempio, con riferimento ad un abbandono della zona euro. Egli non spiega, però, perché la formazione dei saldi sia identico ad un meccanismo di pagamenti nel senso della giurisprudenza del BVerfGE e come e in qual misura derivino a causa di del supposto meccanismo rischi di responsabilità per il bilancio federale.

141

Lo stesso vale dove i ricorrenti sub II. chiedono l’accertamento che l’omissione del Governo Federale di proporre azione di nullità secondo l’art. 263, commi 1 e 2, TFUE dinanzi alla Corte di Giustizia dell’UE contro il Sistema – TARGET 2 violerebbe gli artt. 38, comma 1, in relazione all’art. 20, commi 1 e 2; 79, comma 3, GG. Mentre i ricorrenti sub II. deducono anche che la prosecuzione non corretta del Sistema – TARGET 2 costituirebbe un atto esplosivo, che sarebbe incompatibile col principio di diritto dell’Unione della limitata singola attribuzione di potere e perciò si sottrarrebbe alla legittimazione democratica. Al riguardo non esisterebbero, però, spiegazioni in che senso il Sistema delle Banche Centrali europee ove, come affermato, non elimini o compensi regolarmente col conferimento di crediti di singole banche di emissione i risultanti saldi in eccesso del Sistema – TARGET 2, agisca sotto l’aspetto giuridico – e non soltanto in una determinata prospettiva economica – al di là del suo mandato. Pertanto già la prospettazione del ricorso non offre alcun appiglio per esaminare a fondo la questione se posano qui assumere rilevanza gli obblighi di agire conseguenti alla responsabilità d’integrazione degli organi costituzionali contenuti nell’ordinanza del Senato del 14 gennaio 2014 – 2 BvR 2728/ 13.

142

3. Il ricorso costituzionale dei ricorrenti sub II. e VI. è, inoltre, inammissibile dove censura misure della BCE in relazione al rifinanziamento delle banche d’affari.

143

La presentazione del ricorso non soddisfa i requisiti minimi in punto di motivazione di un ricorso costituzionale ( §23, c. 1, parte 2; § 92 BVerfGG ).

Viene affermato soltanto in modo sommario che la BCE accetterebbe garanzie inappropriate.

145

a) I ricorrenti sub II. lamentano che gli atti giuridici del c.d. Sixpack ( v. sopra, n. 19 ) sarebbero atti invalidi nel senso della giurisprudenza del BVerfGE perché gli stessi costituirebbero la fondazione un governo economico dell’UE e sarebbero, perciò, una pietra costruttiva di uno stato federale. Al contempo essi svuoterebbero il diritto di voto dei Tedeschi, perché i votanti non potrebbero più avere influenza determinante sul loro destino economico.

146

Con questa premessa i ricorrenti sub II. deducono una lesione nel loro diritto di elettorato ex art. 38, c.1, parte 1, GG, né sotto la prospettiva di un’interferenza nell’identità costituzionale protetta dall’art. 79, c.3, GG, né sotto quella di una lesione degli obblighi di reazione degli organi statali tedeschi a qualificati atti ultra vires. ( v. BVerfGE, decisione del Secondo Senato del 14 gennaio 2014 – 2 BvR 2728/ 13, 2 BvR 2729/13, 2 BvR 2731 / 13, 2 BvE 13/13 ). La sommaria affermazione che i sei atti di diritto secondario del Sixpack costituirebbero la fondazione di un governo economico dell’UE non basta per spiegare, né uno svuotamento del diritto di elettorato per perdita di irrinunciabili poteri decisori del DBT, né una eventuale pretesa all’accertamento di un agire ultra vires dell’UE. I ricorrenti sub II. non si preoccupano, né dei particolari delle discipline da loro impugnate, né del fatto che le stesse si adeguano strettamente all’art. 126 TFUE e alla relativa prassi statale. Sull’affermazione dell’istituzione di una “ dittatura economica” dell’UE essi non prospettano, inoltre, nulla di apprezzabile sulle conseguenze prevedibili delle misure contenute nel Sixpack.

In particolare resta non chiarito perché il d.BT , attraverso la trasposizione delle normative impugnate, possa essere impedito di adottare le autonome decisioni di politica economica.

147

b) Anche là dove i ricorrenti sub VI. censurano il Regolamento ( EU ) n. 1176 / 2011 del Parlamento e del Consiglio europei del 16 novembre 2011 sull’impedimento e correzione di squilibri macroeconomici, essi non spiegano sufficientemente una possibile violazione dell’art. 38, c. 1, GG. La censura che il fondamento del potere ( art. 121, c. 6, TFUE ) sarebbe scelto in modo non appropriato e sarebbero, al contempo, ridotti diritti essenziali del DBT, non è all’uopo sufficiente. In particolare non viene prospettato quali diritti dui partecipazione e d’informazione del DBT debbano essere lesi.

148

c) Del pari poco chiarita è la domanda dei ricorrenti sub II. all’accertamento di una lesione dei loro diritti da parte del Patto Euro – Plus. Essi considerano questo come un atto giuridico dirompente che contribuirebbe, o dovrebbe contribuire, a trasformare l’UE in uno stato federale. Non emerge dalla formulazione del ricorso in qual modo il patto Euro – plus, che non prevede solo sanzioni ( v. BVerfGE, 131, 152 < 224 e segg.>. e che viene, inoltre, definito dai ricorrenti sub II. come “ paraocchi”, possa, al contempo, sottrarre competenze al D.BT in una misura prevista nel’art. 38, c. 1, parte 1 GG. I( ricorrenti sub II. motivano, essenzialmente, soltanto con argomenti economici perché, secondo il loro avviso, il patto Euro -Plus rappresenti un ulteriore passo sulla via verso una unione dei debiti e della finanza, incompatibile con la sovranità del popolo tedesco.

149

5. Il ricorso costituzionale del ricorrente sub V. è, inoltre, inammissibile in quanto lo stesso deduce che non sarebbe escluse un’azione coordinata del legislatore col MES e con la BCE ( v. BVerfGE, decisione del Secondo Senato del 12 settembre 2012 – 2 BvR 1390 / 12 ) e che non sarebbero state create una sufficiente gestione del rischio e relative disposizioni sulla formazione del rendiconto con riferimento al MES. Non è chiaro come soltanto attraverso ciò possa essere svuotato il suo diritto di elettorato ex art. 38, comma 1, parte 1 GG.

III.

150

1.La domanda nel procedimento contenzioso tra organi è ammissibile in quanto la ricorrente sub VII. fa valere che attraverso le leggi impugnate il D. BT si sarebbe spogliato della sua piena responsabilità di politica di bilancio; come gruppo del D. BT essa è, a tal riguardo, legittimata ( artt. 20, comma 1 e 2; 23, c.1; 110 GG; v. BVerfGE, 123, 267 < 338 e segg.>; 132, 195 < 237>, punto 102 ).

151

2. Dove la ricorrente sub VII. fa valere che essa, attraverso la legge sulla deliberazione del Consiglio Europeo del 25 marzo 2011 sulla modifica dell’art. 136 TFUE, sia stata lesa nel suo diritto ex art. 38, c. 1, parte 2 GG ad una partecipazione alla deliberazione nel quadro del procedimento ordinario di modificazione del Trattato secondo l’art. 48, c. 2 bis e 5 TUE, la domanda è inammissibile per difetto di prospettazione di una lesione di diritti nel senso del § 64, c. 1, BVerfGG ( v. BVerfGE, 132, 195 < 237>, punto 101).

152

3. Anche nella parte in cui la ricorrente sub VII. censura la ripartizione funzionale di competenza, prevista nella legge sul finanziamento del MES, tra Commissione bilancio e Plenum, essa non ha sostanzialmente chiarito la possibilità di una lesione di diritti. L’attribuzione di poteri decisori ad una commissione del D.BT non può ledere, né il diritto di un gruppo ( a ), né un diritto del D.BT, che il gruppo possa far valere nella sede processuale ( b ).

153

a) I gruppi ( Fraktionen ) nel D.BT sono raggruppamenti di deputati, la cui posizione giuridica – come lo status dei deputati – deve ricavarsi dall’art. 38, comma 1, GG ( v. BVerfGE, 70, 324 < 362 e segg.>; 112, 118 < 135>). Corrispondentemente i gruppi hanno un diritto, derivante dall’art. 38, c.1, GG , ad una paritaria partecipazione alla formazione della volontà parlamentare ( v. BVerfGE, 84, 304 < 325>; 96, 264 < 278>; 112, 118 < 133> ); vige il principio della parità di trattamento dei gruppi ( v. BVerfGE, 93, 195 < 204 > ). La partecipazione a parità di diritti dei gruppi alla formazione della volontà parlamentare viene, fra l’altro, garantita dal principio di diritto costituzionale della specularità, il quale entra in gioco quando il BT non assume la propria posizione di diritto costituzionale con la cooperazione di tutti i suoi membri ( v. BVerfGE, 80, 188 < 218 >; 130, 318 < 342> ). Secondo il principio della specularità ogni frazione del BT deve essere un’immagine ridotta del Plenum e rispecchiare nella sua composizione quella del Plenum nella sua ponderazione politica ( v. BVerfGE, 80, 188 < 222 >; 112, 118 < 133>; 130, 318 < 354> ).

154

aa) Per il diritto di un gruppo alla parità di trattamento con gli altri gruppi è stato, senza dubbio, sufficientemente disposto, riguardo alla ripartizione funzionale di competenza all’interno del Parlamento, ove la commissione, conformemente al § 12 GOBT 6, possiede il peso corrispondente ai gruppi rappresentati nel Plenum e si tiene conto del principio della specularità ( v. BVerfGE, 112, 118 < 133 >; 130, 318 < 353 e segg.>). Ulteriori diritti al riguardo non derivano per i gruppi dall’art. 38, c.1, GG. L’attribuzione di poteri decisori alal Commissione bilancio da parte della legge sul finanziamento del MES non lede, quindi, la ricorrente sub VII. nei suoi diritti costituzionali.

155

bb) La ricorrente sub VII. non può neanche far valere in via di sostituzione processuale i diritti dei suoi membri lesi da tale attribuzione. Infatti ogni delega di compiti e di poteri ad una suddivisione del parlamento comporta il diritto dei deputati da essa non appartenenti, quali rappresentanti dell’intero popolo, a prendere parte alla legittimazione e al controllo del potere dello Stato ( art. 38, comma 1, parte 2, GG ). Ciò può essere, però, fatto valere soltanto dai deputati interessati. Una legittimazione ad agire processualmente per un altro soggetto del gruppo contrasterebbe anche col libero mandato. Essa renderebbe possibile che l’esercizio dei diritti dei deputati non dipenda dalla libertà di coscienza del singolo deputato, ma da una deliberazione di maggioranza del gruppo o addirittura da una decisione della direzione del gruppo ( cfr. per la posizione dei deputati in relazione ai gruppi, BVerfGE, 10, 4 < 14 >; 114, 121 < 150>; Radura, in: Bonner Kommentar, vol 7, art. 38, punti 89, 91 < febbraio 2008>; Klein, in: Maunz / Dürig, GG, art. 38, punto 201 < ottobre 2010>; Magiera, in: Sachs, GG, VI edizione 2011, art. 38, punto 49; Trute, in: v. Münch/ Kunig, GG, vol. 1, VI ediz. 2012, art. 38, punto 89, con ulteriori richiami ).

156

b) L’attribuzione di una funzione parlamentare ad una commissione non lede, inoltre, alcun diritto del D.BT, che la ricorrente potrebbe far valere per questo in via di sostituzione processuale, anche quando l’attribuzione non possieda i requisiti di diritto costituzionale e contrasti, perciò, col principio di democrazia. Il principio di democrazia protetto dall’art. 20, c. 1 e 2, GG non è un diritto del D.BT, neanche perché esso viene dichiarato incomprimibile dall’art. 79, c. 3, GG ( v. BVerfGE, 123, 267 < 339 > ). Non vi è spazio, al riguardo, per una controversia tra organi, perché questo procedimento ha la finalità di interpretazione della Legge Fondamentale in occasione di controversie su diritti e obblighi di organi costituzionali. Il procedimento di controversia tra organi serve alla contrapposta delimitazione di competenze degli organi costituzionali o di loro parti in un rapporto di diritto costituzionale, non al controllo da ciò derivante sulla obiettiva conformità a costituzione di un determinato agire di organi ( v. BVerfGE, 68, 1 < 69 e segg. >; 73, 1 < 30>; 104, 151 < 193 e segg.>; 123, 267 < 339>).

157

La domanda è, infine, inammissibile, là dove la ricorrente sub VII. fa valere, con riferimento alla legge sul finanziamento del MES, che specifiche ed importanti misure del MES, come l’aumento del capitale iniziale, necessiterebbero, in considerazione della loro rilevanza per la responsabilità solidale di politica di bilancio, in conformità con gli articoli 23, c. 2, in relazione al c. 1, parte 1 e 3; 79, c. 2, GG, del voto favorevole di due terzi del Bundestag e del Bundesrat. In tal modo non viene prospettata alcuna lesione di diritti propri o di diritti del D.BT che possano essere fatti valere in una controversia tra organi. L’art. 79, c. 2, GG

– anche in relazione all’art. 23, c. 1. parte 3, GG – è una regola di diritto costituzionale che concerne la formazione della volontà all’interno del Bundestag e del Bundesrat ( v. BVerfGE, 2, 143 < 161>; 73, 1 < 30>; 90, 286 < 341.>). Essa non attribuisce alla ricorrente sub VII. alcun diritto proprio o derivato – salvi i casi di situazione ultra – vires ( v. BVerfGE, decisione del secondo Senato del 14 gennaio 2014, 2 BvR 2728 / 13 e altre, punto n. 25 ) – perché l’oggetto del diritto dei gruppi e del BT non dipende da quale maggioranza il BT adotta le sue decisioni.

C.

158

I ricorsi costituzionali e il procedimento di controversia tra organi sono, nella parte in cui sono ammissibili, infondati. Il legislatore è tenuto, in riferimento all’approvazione di cui all’art. 4, c. 8, del Trattato per l’istituzione del MES, a garantire in modo continuativo col bilancio che la Repubblica Federale di Germania può adempiere tempestivamente e pienamente a richieste di capitale secondo il T. MES.

159

I.

Il diritto di voto protetto dall’art. 38, c. 1, GG attribuisce come diritto fondamentale l’autodeterminazione dei cittadini e garantisce la libera e paritaria partecipazione al potere statale esercitato in Germania ( v. BVerfGE, 37, 271 < 279>; 73, 339 < 30>; 90, 286 < 375.>; 123, 267 < 340>). Il suo contenuto di protezione comprende i principi del precetto di democrazia nel senso di cui agli artt. 20, c. 1 e 2; 79 c. 3, GG, come identità della costituzione e lo tutela anche attraverso la legislazione di modifica costituzionale ( v. BVerfGE, 123, 267 < 340>; 129, 124 < 177> ). Per tale ragione il legislatore deve adottare misure sufficienti da poter adempiere durevolmente alla sua responsabilità integrativa ( 1.). Esso non può, cioè, negoziare il suo potere di bilancio ( 2.)

160

1.La Legge Fondamentale non vieta soltanto il trasferimento della competenza sulla competenza all’UE o ad istituzioni create in collegamento con essa ( v. BVerfGE, 89, 155 < 187 e segg.>; v. anche BVerfGE, 58, 1 < 37>; 104, 151 < 210>; 123, 267 < 349>; 132, 195 < 238> punto 105 ). Gli organi costituzionali non possono neanche attribuire poteri in bianco per l’esercizio di pubblica potestà ( v. BVerfGE, 58, 1 < 37>; 89, 155 < 183 e segg.>; 123, 267 < 351>; 132, 195 < 238>, punto n. 105). Disposizioni dinamiche del Trattato devono, perciò, ove non possano essere interpretate in un modo che garantisca la responsabilità d’integrazione, essere in ogni caso vincolate ad appropriate garanzie dell’effettiva attuazione di tale responsabilità. Per casi limite di spazi ancora costituzionalmente ammissibili il legislatore deve, eventualmente, mediante le sue leggi di accompagnamento di approvazione, adottare efficaci misure affinché la sua responsabilità d’integrazione possa esercitarsi in modo sufficiente

( v. BVerfGE, 123, 267 < 353>; 132, 195 < 239> punto 105 ).

161

2. L’art. 38, c. 1, GG viene in special modo violato quando il D.BT si spoglia della sua responsabilità di bilancio in modo tale, che esso o i futuri BT non possano più esercitare il potere di bilancio sotto la propria responsabilità ( v. BVerfGE, 129, 124 < 177>; 132, 195 < 239> punto 106 ). La decisione su entrate e uscite della mano pubblica è una parte fondamentale della capacità di autodeterminazione nello stato costituzionale ( v. BVerfGE, 123, 267 < 359>; 132, 195 < 239>, punto 106). Il BT deve, perciò, decidere in modo responsabile nei confronti del popolo su entrate e uscite. Sotto tale aspetto il diritto di bilancio rappresenta un elemento centrale della formazione democratica della volontà ( v. BVerfGE, 70, 324 < 355 e segg.>; 79, 311 < 183 e segg.>; 123, 267 < 329>; 129, 124 < 177>; 132, 195 < 239>, punto 106), il quale: esige osservanza anche in un sistema di potere intergovernativo (a). L’autonomia di bilancio dei parlamenti nazionali viene garantita da misure di diritto dell’Unione (b) e non viene messa in questione per il fatto che gli Stati membri si obblighino ad una determinata politica fiscale (c). Il superamento di un limite superiore di obblighi di pagamento e assunzioni di responsabilità, desumibile direttamente dal principio di democrazia del GG, viene in considerazione comunque, quando, in caso di adesione, non venga limitato soltanto per un importo nominale, ma venga in pratica totalmente svuotato (d).

162

a) Anche in un sistema di potere intergovernativo i deputati eletti del D.BT devono mantenere, in qualità di rappresentanti del popolo, il controllo su decisioni fondamentali di politica di bilancio. Con l’apertura alla cooperazione internazionale e all’integrazione europea la Repubblica Federale di Germania si impegna, non solo giuridicamente, ma anche sotto il profilo politico – finanziario.

Soltanto quando tali vincoli raggiungono una misura rilevante il diritto del bilancio non viene senz’altro violato in un modo che giustifichi una censura fondata sull’art. 38 , c. 1, GG. Per l’osservanza del precetto della democrazia diviene, piuttosto, decisivo che il BT rimanga il luogo nel quale si decide a propria responsabilità su entrate e uscite, anche relativamente ad impegni internazionali ed europei ( v. BVerfGE, 129, 124 < 177>; 130, 318 < 344 >; 131, 152 < 205 e segg.>; 132, 195 < 239 e segg., punto 107). Se si decidesse su questioni di essenziali di politica di bilancio senza approvazione costitutiva del BT o venissero stabiliti obblighi giuridici sovrastatali senza corrispondente decisione di volontà del BT, il parlamento si ridurrebbe al ruolo della mera esecuzione e non potrebbe più assicurare la responsabilità solidale di politica di bilancio nel quadro della relativa disciplina budgetaria ( v. BVerfGE, 129, 124 < 178 e segg.>; 130, 318 < 344 e segg.>; 131, 152 < 205 e segg.>; 132, 195 < 240 >, punto 107).

163

aa) Il BT non può trasferire ad altri operatori la sua responsabilità budgetaria mediante indeterminate abilitazioni. Quanto maggiore è la misura finanziaria di assunzione di responsabilità o delle abilitazioni ad assumere obblighi, tanto più efficaci devono essere creati diritti di approvazione o di rifiuto come pure poteri di controllo del BT. In particolare, questo non può rimettersi ad alcun meccanismo di effetto finanziario che – sia sulla base della sua concezione complessiva, sia sulla base di una valutazione complessiva delle singole misure – possa portare a rilevanti impegni di bilancio non chiari senza preventiva approvazione costitutiva, siano essi casi di uscite o di entrate. Questo divieto di spogliarsi della responsabilità budgetaria non limita inammissibilmente la competenza di bilancio, ma ha proprio lo scopo della sua garanzia ( v. BVerfGE, 129, 124 < 179>; 132, 195 < 240 >, punto 108 ).

164

bb) Una necessaria condizione per assicurare liberi spazi politici nel senso del nucleo identitario della Costituzione ( artt. 20, c. 2, 79, c. 3, GG ) consiste nel fatto che il legislatore di bilancio adotta le proprie decisioni su entrate e uscite e resta permanentemente “ padrone delle sue determinazioni” libero da determinazioni estranee da parte degli organi dell’UE e di altri suoi Stati membri ( v. BVerfGE, 129, 124 < 179 e segg.>; 132, 195 < 240 >, punto 109 ). Invero, in primo luogo, è compito del solo BT, sulla base ponderazione delle attuali necessità coi rischi di prestazione di garanzie a medio e lungo termine, decidere in quale limite massimo somme oggetto di garanzia si possano ancora esigere ( v. BVerfGE, 79, 311 < 343>; 119, 96 < 142 e segg.>; 132, 195 < 240 e segg.> punto 109). Dall’ancoraggio democratico dell’autonomia di bilancio consegue, però, che il BT non è vincolato a precise determinazioni concordate su un piano intergovernativo o sopranazionale e nelle sue azioni non può stabilire un automatismo di garanzia o di prestazioni che – una volta messo in moto – sia sottratto al suo controllo e alla sua azione ( v. BVerfGE, 129, 124 < 180>; 132, 195 < 241 >, punto 109 ).

165

cc) Non possono, inoltre, essere creati meccanismi durevoli di diritto internazionale pattizio che conducano ad un’assunzione di responsabilità per decisioni di volontà di altri Stati, soprattutto quando gli stessi siano collegati con conseguenze difficilmente valutabili. Ogni misura di aiuto solidale con obbligo di spesa della Federazione di maggiore estensione nell’ambito internazionale o dell’Unione deve essere approvata nel dettaglio dal BT. Ove siano conclusi accordi sovrastatali, che possano, in considerazione del loro ordine di dimensione, essere di rilevanza strutturale per il diritto del bilancio, come nel caso di assunzione di garanzie, la cui escussione può mettere in pericolo l’autonomia di bilancio, o attraverso la partecipazione a corrispondenti sistemi di garanzia finanziaria, necessita dell’approvazione del BT non solo ogni singola disposizione; deve, oltre a ciò, essere garantito che sussista, inoltre, una influenza parlamentare sulla specie e caratteristiche della spesa coi coi mezzi posti a disposizione ( v. BVerfGE, 132, 195 < 241 >, punto 110; v. anche BVerfGE 129, 124 < 180> e segg. ). La responsabilità di integrazione che grava sul BT sull’attribuzione di competenze all’UE (v. BVerfGE, 123, 267 < 356 e segg. >), trova in ciò la sua espressione per misure di rilevanza budgetaria di comparabile peso ( v. BVerfGE, 129, 124 < 181>; 132, 195 < 241 >, punto 110 ).

166

dd) Il D. BT non può assicurare la sua responsabilità globale di politica di bilancio senza sufficienti informazioni sulle responsabili decisioni con rilevanza di diritto del bilancio da assumere. Per questo motivo il principio di democrazia dell’art. 20, c. 1 e 2, GG impone che esso deve procurarsi quelle informazioni di cui necessiti per una valutazione dei fondamenti e conseguenze essenziali della sua decisione ( v. soltanto gli artt. 43, c. 1; 44 GG, oltre a BVerfGE, 67, 110 < 130>; 77, 1 < 48 >; 110, 199 < 225>; 124, 78 < 114 >; 132, 195 < 241 e segg.>, punto 111 ). Questo principio vale non solo nel diritto nazionale del bilancio ( v., ad es., art.114 GG ), ma anche in affari dell’UE ( v. art. 23, c. 2, parte 2 GG; BVerfGE, 132, 195 < 242>, punto 111 ).

167

b) La responsabilità globale di politica di bilancio del D.BT viene garantita, a partire dall’entrata nel terzo stadio dell’Unione Economica e Monetaria, dalle disposizioni del TUE e e del TFUE . Queste disposizioni non sono in contrasto con l’autonomia nazionale di bilancio quale competenza essenziale e irrinunciabile dei parlamenti, direttamente legittimati in modo democratico degli Stati membri, ma la presuppongono ( v. in dettaglio BVerfGE 132, 195 < 243 >, punto n. 114 e segg. ).

168

c) L’obbligo del legislatore di bilancio ad una politica di bilancio e fiscale stabilita – a prescindere dal principio di democrazia ex art. 20, c. 1 e 2, GG basato su una reversibilità giuridica di principio – non fin dall’origine contrario alla costituzione ( v. BVerfGE, 79, 311 < 331 e segg. >; 77, 1 < 48 >; 119, 96 < 137 e segg.>; 132, 195 < 244 e segg.>, punto 119 f ) ( aa ). Esso può conseguire, in principio, anche attraverso il conferimento di essenziali decisioni di politica di bilancio a organi di un’organizzazione sovra – o internazionale o l’assunzione dei corrispondenti obblighi di diritto internazionale ( bb ). La decisione se e in quale misura questo avvenga incombe in prima linea al legislatore ( cc ).

169

aa) Il legislatore di modifica costituzionale ha posto in chiaro, attraverso la enunciazione di fattispecie e l’effettivo inasprimento delle regole per il ricorso al credito di Federazione e Länder ( in particolare artt. 109, c. 3 e 5; 109 a, 115 GG nuovo testo, che un auto – vincolo dei parlamenti e una sensibile limitazione, con lo stesso connessa, della loro capacità di agire in materia di politica di bilancio possono necessarie proprio nell’interesse di un durevole mantenimento della capacità democratica di sviluppo ( v. BVerfGE, 129, 124 < 170> ). Se un tale vincolo può anche limitare lo spazio di azione di sviluppo nel presente, esso serve però, al contempo, per la sua garanzia nel futuro. E’ vero che un’evoluzione a lungo termine dello stato dei debiti non costituisce alcun rilevante pregiudizio della competenza del legislatore ad una politica fiscale conduce ad una restrizione di fatto discrezionale adatta alla situazione. Essa, però, porta di fatto alla restrizione di spazi decisionali (BVerfGE, 119, 96 < 147> ). L’impedimento della quale è un legittimo scopo del legislatore ( costituzionale ) (BVerfGE, 132, 195 < 245>, punto 120 ).

170

bb) L’obbligo del legislatore di bilancio ad una determinata politica fiscale e di bilancio può sorgere anche sulla base del diritto dell’Unione o del diritto internazionale.

171

(1) Le esigenze fissate nel TFUE ad una solida economia di bilancio ( artt. 123 bis, 126, 136 TFUE ) limitano lo spazio operativo del legislatore nazionale nella garanzia della sua piena responsabilità di politica di bilancio. Lo stesso vale -subordinatamente alla sua conformità col diritto primario, che non è qui da discutere – per il diritto secondario dell’Unione ( v. nei dettagli BVerfGE, 132, 195 < 245 e segg.>, punto 122 ).

\72

(2) Per il resto vi è libertà per gli Stati membri di valutare se e in quale misura vi sia da assumere, oltre a quelli economici e di bilancio del diritto dell’Unione esistenti, ulteriori vincoli, ove questi non contrastino coi precetti del diritto dell’Unione ( v. art. 4, c. 3. TFUE ). La Repubblica Federale di Germania può, pertanto, introdurre nell’ambito intrastatale regole più strette per la sua politica di bilancio ed anche obbligarsi convenzionalmente in conformità ( v. BVerfGE, 129, 124 < 181 e segg.>; 132, 195 < 246>, punto 123 ).

173

cc) Riguardo a ciò, è compito, in primo luogo, del legislatore valutare se e in qual misura si devono consentire anche per il futuro vincoli relativamente al contenimento di spesa per la garanzia di spazi operativi e decisionali democratici e perciò – specularmente – una restrizione dello spazio operativo e decisionale nel presente. Il BVerfGE non può porsi qui, con propria competenza per ragione di materia, al posto dei corpi legislativi a ciò prima di tutti chiamati (v. BVerfGE, 129, 124 < 183 >. Esso deve, però, assicurare che il processo democratico rimanga aperto, che possano seguire, sulla base di altre decisioni di maggioranza, nuove valutazioni giuridiche ( v. BVerfGE, 5, 85 < 198 e segg.>; 44, 125 < 142>; 123, 267 < 367>) e che venga impedito un pregiudizio giuridicamente irreversibile alle future generazioni ( 13,2 195 < 246 e segg.> punto 124 ).

174

d) Il Senato non ha, fino ad ora, dovuto decidere se ed in quale misura può essere direttamente ricavata ulteriormente dal principio di democrazia una delimitazione, deducibile in giudizio, dell’assunzione di obblighi di pagamento e di responsabilità. Un limite massimo derivante direttamente dal principio di democrazia potrebbe, in ogni caso, essere superato se gli obblighi di pagamento e di assunzione di responsabilità, in caso di adesione, avessero un effetto tale che l’autonomia di bilancio, in ogni caso per un valore nominale, non sarebbe soltanto limitata, ma praticamente svuotata. Ciò viene in considerazione soltanto in caso di evidente superamento di limiti esterni ( v. BVerfGE, 129, 124 < 182 e segg.>; 132, 195 < 242 e segg.>, punto 112).

175

Nell’esaminare se la misura degli obblighi di pagamento e dell’assunzione di responsabilità possa condurre ad uno svuotamento dell’autonomia di bilancio del BT, il legislatore dispone specialmente con riguardo al problema del subentrare di rischi e alle conseguenze per la libertà del legislatore di bilancio su un ampio spazio di apprezzamento. Ciò vale anche per la valutazione della futura solidità del bilancio federale e della potenzialità economica della Repubblica Federale di Germania ( v. BVerfGE, 129, 124 < 182 e segg.>, ivi compresa la considerazione delle conseguenze di alternative opzioni di azione ( BVerfGE, 132, 195 < 242>, punto 113).

II.

Secondo questi principi, i ricorsi costituzionali e il procedimento di controversia tra organi non hanno alcun esito favorevole. Contro la legge sulla decisione del Consiglio Europeo del 25 marzo 2011 per la modifica dell’art. 136 del TFUE in riferimento ad un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui valuta è l’euro, non sussistono rilievi di diritto costituzionale (1). Il legislatore deve, però, assicurare in modo continuo che la Repubblica Federale di Germania possa adempiere tempestivamente e pienamente, eventualmente in riferimento al’art. 25 T. MES, a richieste di capitale secondo l’art. 9 T. MES (2). In definitiva sono compatibili coi precetti di diritto costituzionale – ove gli stessi siano stati dedotti in modo ammissibile nel presente procedimento – anche le disposizioni sul coinvolgimento del D.BT nei processi decisori del MES, che derivano dalla legge sul Trattato per l’istituzione del MES e dalla legge sul finanziamento del MES (3). Infine, non sussistono censure di diritto costituzionale contro la legge sul Trattato del 2 marzo 2012 su Stabilità, Coordinamento e Governance nell’Unione economica e monetaria (4).

177

1. La legge sulla decisione del Consiglio Europeo del 25 marzo 2011 per la modifica dell’art. 136 del TFUE in riferimento ad un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui valuta è l’euro non lede i ricorrenti e l’interveniente sub VII. nei loro diritti ex artt. 38, comma 1, 20, commi 1 e 2, in relazione all’art. 79, comma 3, GG. In particolare, l’art. 136 TFUE non porta alla perdita dell’autonomia di bilancio del D.BT (a). L’art. 136, comma 3, TFUE è sufficientemente preciso (b).

178

a)L’art. 136 TFUE non lede, né il precetto di democrazia (aa), né ulteriori imperativi di diritto costituzionale per la costruzione dell’Unione monetaria (bb).

179

aa) Con l’art. 136 non viene avviato, né un meccanismo di effetto finanziario, né sono resi possibili agli Stati membri della zona dell’euro trasferimenti di poteri di politica di bilancio ad altri attori. L’art. 136 TFUE consente agli Stati membri della zona dell’euro soltanto di insediare un meccanismo di stabilità per l’erogazione di aiuti finanziari con fondamento di trattati internazionali e conferma, così, la continua signoria degli Stati membri sui Trattati. La domanda se solo la concreta conformazione del MES istituito dall’art. 136 TFUE soddisfi a imperativi di diritto costituzionale non riguarda la qui decisiva questione, se il D.BT potesse assentire all’introduzione dell’art. 136, comma 3, TFUE con garanzia del contenuto essenziale tutelato dall’art. 79, c. 3, GG ( v. in dettaglio, BVerfGE, 132, 195 < 249>, punto 131 e segg.).

180

bb) L’introduzione dell’art. 136 TFUE e l’istituzione del MES significano certamente – partendo dal senso del Trattato, nel quale la Germania ha partecipato alla fondazione dell’Unione economica e monetaria – in modo assoluto, una fondamentale riforma dell’originaria Unione economica e monetaria, perchè essa, in tal modo, anche se in misura limitata, si è sciolta dal caratterizzante principio, fino ad allora vigente, dell’autonomia dei bilanci nazionali ( v. BVerfGE, 129, 124 < 182 e segg.; 132, 195 < 248>, punto 128 ); v., però, GGUE, sentenza del 27 novembre 2012, causa C- 370/12 – Pringle– punto 73 e segg.). L’orientamento verso la stabilità dell’Unione economica e monetaria non viene, in tal modo, abbandonato. Essenziali precetti di diritto costituzionale dell’Unione monetaria ( v. BVerfGE, 89, 155 < 205>; 97. 350 <369>;129, 124 < 181 e segg.>; 132, 195 < 248>, punto 128 ); come l’indipendenza della BCE ( v. art. 139 TFUE ), il suo vincolo al compito primario della stabilità dei prezzi ( v. art. 127 TFUE ) e il divieto di finanziamento monetario dei bilanci ( art. 123 TFUE ) non vengono violati. L’art. 136, c. 3, TFUE non libera gli Stati membri dall’obbligo della disciplina di bilancio ( v. artt. 126, 136, c. 1, TFUE ) ed è, per il resto, manifestamente inteso come disposizione eccezionale ( v. BVerfGE, 132, 195 < 248 e segg.>, punto 129).

181

Il BVerfGE deve, in principio, rispettare la decisione del legislatore di integrare l’Unione monetaria con la possibilità di misure attive di stabilizzazione, come pure la prognosi a ciò collegata di assicurare con tali misure la stabilità dell’Unione monetaria e di poterla sviluppare ( v. BVerfGE, 89, 155 < 207>; 97, 350, < 369> ), in considerazione dello spazio libero di valutazione degli organi costituzionali competenti, anche non siano escludere rischi per la stabilità dei prezzi sulla base di tale decisione ( v. BVerfGE, 132, 195 < 249 e segg.>, punto 130).

182

b) L’art. 136, c. 3, TFUE è anche sufficientemente preciso. Mediante la norma non vengono conferiti poteri autoritativi. Essa regola l’azione del Meccanismo di stabilità, la sottopone a strette condizioni e non fa venir meno, di per se stessa – sotto l’angolo visuale degli artt. 38, c,1, 20, c. 1 e 2, in relazione all’art. 79, c. 3, GG – alcuna esigenza di determinatezza della norma, la quale garantisce la responsabilità di integrazione degli organi legislativi ( v. BVerfGE, 132, 195 < 250 e segg.>, punto 134).

183

2. La legge sul Trattato del 2 febbraio 2012 sull’istituzione del MES tiene conto delle prescrizioni degli artt. 38, c,1, 20, c. 1 e 2, in relazione all’art. 79, c. 3, GG. Le disposizioni del Trattato MES sono compatibili con la piena responsabilità di politica di bilancio del D.BT. Una violazione della responsabilità globale di politica di bilancio del BT non deriva, in particolare, dal volume degli obblighi di pagamento che la Germania ha contratto nel istituzione del MES. Il loro valore assoluto non supera, in ogni caso, i limiti esterni emergenti dal principio di democrazia (a). Ove, secondo la lettera del Trattato, risultasse possibile quanto meno un obbligo di pagamento illimitato tendente verso l’alto, il pericolo di tale interpretazione è escluso, sotto il profilo del vincolo di diritto internazionale, dalla dichiarazione comune dei membri del MES del 27 settembre 2012, come pure dalla dichiarazione unilaterale della Repubblica Federale di Germania dello stesso giorno (b). Per decisioni del MES che riguardano la responsabilità globale di politica di bilancio del D.BT viene al momento garantito che esse non possano in ogni caso essere emanate contro i voti dei rappresentanti tedeschi negli organi del MES, e così non viene interrotto il rapporto di legittimazione tra il Parlamento e il MES (c). La disciplina sulla sospensione dei diritti di voto secondo l’art. 4, c. 8, T. MES è compatibile con la piena responsabilità di politica di bilancio del BT. In ogni modo, deve essere assicurato durevolmente sul piano del diritto del bilancio che la Repubblica Federale di Germania può adempiere, nel termine prescritto e interamente, a richieste di capitale ex art. 9 T. MES (d). Il controllo parlamentare, prescritto dal diritto costituzionale, sull’attività del MES è assicurato (e). La possibilità di una sottoscrizione di quote nel MES ad un corso discostantesi da un valore nominale secondo l’art. 8, c. 2, parte 4, del T. MES conduce, per sé considerato, tanto poco ad una messa in pericolo della globale responsabilità di politica di bilancio (f), quanto al rischio di perdite di natura finanziaria derivanti dall’attività economica del MES (g). E’ vero che è possibile un’estensione degli esistenti obblighi di pagamento della Germania attraverso l’aumento del capitale, ma essa necessita dell’approvazione dei corpi legislativi; non sussiste un obbligo di diritto internazionale di decidere un tale aumento di capitale (h). Infine, il T. MES non stabilisce un obbligo non rescindibile della Germania (i).

184

a) Un limite massimo per obblighi di pagamento e assunzione di responsabilità, derivante direttamente dal principio di democrazia, potrebbe, come già spiegato, essere in ogni caso superato quando l’autonomia di bilancio del BT praticamente si svuotasse, quanto meno per un rilevante periodo di tempo ( v. BVerfGE, 129, 124 < 183>; 132, 195, < 242>, punto 112 ). A tal riguardo il legislatore dispone soprattutto tenendo conto del problema dei rischi assunti e delle conseguenze prevedibili per la sua libertà di azione su un ampio spazio di valutazione, che il BVerfGE deve fondamentalmente rispettare ( BVerfGE, 132, 195, < 264>, punto 167 ).

185

Dall’ammontare totale degli obblighi di pagamento della Germania assunti con l’istituzione del MES, attualmente di 190, 0248 miliardi di euro, non può, di fronte a tale situazione, derivare alcun turbamento della responsabilità globale di politica di bilancio del BT. La valutazione, effettuata dal legislatore, che gli obblighi di pagamento derivanti dalla partecipazione al MES – anche in considerazione della partecipazione tedesca alla facilitazione di stabilizzazione finanziaria europea degli aiuti finanziari bilaterali accordati alla Repubblica ellenica, oltre ai rischi derivanti dalla partecipazione al Sistema Europeo delle Banche centrali e al Fondo Monetario Internazionale – non conducessero ad un pieno svuotamento dell’autonomia di bilancio, non è, in ogni caso, manifestamente erronea e perciò deve essere accettata dal BVerfGE ( BVerfGE, 132, 195, < 264>, punto 167 ).

186

b) Con l’entrata nel MES la Repubblica Federale di Germania non ha contratto alcun obbligo illimitato nel massimo o non sufficientemente prevedibile.

187

La limitazione di responsabilità degli Stati membri del MES, regolata espressamente nell’art. 8, comma 5, parte 1 del T. MES, alla loro eventuale partecipazione limitata al capitale iniziale autorizzato non supera gli obblighi con effetti sul bilancio della Repubblica Federale di Germania in relazione al MES, attualmente vincolanti per 190, 0248 miliardi di euro ( v. BVerfGE, 132, 195, < 252 e segg.>, punto 138 e segg. ).

188

Innanzitutto, è vero che sembra possibile, con riferimento alle discipline sulla richiesta di capitale riveduto in aumento ( art. 9, c. 2 e 3, parte 1, in relazione all’art. 25, c. 2, T. MES ), anche un’interpretazione della lettera del Trattato,sul cui fondamento sarebbe potuta conseguire una lesione della piena responsabilità di politica di bilancio del BT (v. in dettaglio BVerfGE, 132, 195, < 253 e segg.>, punto 142 e segg.; v., inoltre, ŐstVfGH7, decisione del 16 marzo 2013 – SV 2/12 – 18 – punto 102); tale interpretazione è stata, però, esclusa, sul piano del diritto internazionale, dalla dichiarazione interpretativa comune delle parti contraenti del T. MES del 27 settembre 2012 ( BGBl II, pag. 1086 ) e dalla dichiarazione interpretativa dello stesso tenore della Repubblica Federale di Germania ( BGBl II pag. 1087) ( per la necessità di diritto costituzionale di tale esclusione v. BVerfGE, 132, 195, < 256 e segg.>, punto 147 e segg.). Secondo queste dichiarazioni, l’art. 8, c.5, T. MES limita simili obbligazioni di pagamento degli Stati membri del MES, derivanti dal Trattato, nel senso che nessuna disposizione del Trattato può essere interpretata in modo tale che essa conduca, senza previa approvazione del rappresentante del membro e senza considerazione del procedimento nazionale, ad un obbligo di pagamento che superi la partecipazione al capitale iniziale autorizzato del relativo membro del MES, conformemente alla fissazione di cui all’allegato II del Trattato ( v. anche ŐstVfGH8, decisione del 16 marzo 2013 – SV 2/12 -18 – punto 104).

189

Dove il ricorrente sub V. pone in dubbio l’efficacia di diritto internazionale della dichiarazione unilaterale della Repubblica Federale di Germania del 27 settembre 2012 sull’interpretazione del T. MES, esso non coglie nel segno, perché la dichiarazione è stata resa con identico tenore da tutti i membri del MES.

190

L’osservanza della responsabilità globale di politica di bilancio da parte del BT presuppone, inoltre, che il rapporto di legittimazione tra il MES e il Parlamento non sia interrotto in nessuna circostanza ( v. BVerfGE, 132, 195, < 264 e segg.>, punto 166).

191

aa) Ove le decisioni degli organi del MES possano avere rilevanza per la piena responsabilità di politica di bilancio – ciò è ipotizzabile in ogni caso per le decisioni previste nell’art. 5, c. 6, lett. b, f, i e l T. MES – il necessario rapporto di legittimazione viene assicurato dal fatto che tali decisioni non possono essere assunte contro il voto del rappresentante tedesco negli organi del MES (v. BVerfGE, 132, 195, < 251.>, punto 136). Poiché le decisioni ex art. 5, c. 6, lett. b, f, i e l T. MES sono assunte all’unanimità ( art. 4 T. MES ) e nel caso del c.d. procedimento di votazione urgente secondo l’art. 4, c.4, parte 2, T.MES, è necessaria una maggioranza qualificata dell’85% dei voti, una decisione contro il voto del rappresentante tedesco, che dispone attualmente del 27, 1464 % dei diritti di voto ( art. 4, c. 7, T.MES, in relazione all’Allegato I ), è nei detti casi esclusa. Ciò vale anche per tutte le ulteriori decisioni degli organi del MES in quanto questi, nel caso concreto, debbano interessare la responsabilità globale di politica di bilancio. Le decisioni degli organi del MES – a parte i casi degli artt.9, c. 2, e e 23, c. 1, parte 1, T. MES – presuppongono per lo meno una maggioranza qualificata dell’80% dei diritti di voto ( art. 4, c. 5, T. MES ), così che anche nel T. MES deliberazioni non espressamente indicate secondo l’art. 5, c. 7, lett.n T. MES, la cui rilevanza per la responsabilità globale di politica di bilancio non possa essere prevista, non possono essere assunte contro il voto del rappresentante tedesco. La responsabilità globale di politica di bilancio del BT può, pertanto, essere garantita attraverso il vincolo del rappresentante tedesco del momento negli organi del MES e di conseguenza non viene pregiudicata dal T. MES (v. BVerfGE, 132, 195, < 265, 273.>, punti 169, 185).

192

bb) La responsabilità globale di politica di bilancio del BT non è neppure lesa dal fatto che la Repubblica Federale di Germania rischia di perdere la sua minoranza di blocco per l’ingresso di altri Stati nel MES e il conseguente spostamento del peso del voto in organi del MES ( v. art. 2, c. 3, T.MES ), in deliberazioni che devono essere adottate a maggioranza qualificata. La posizione di veto, convenzionalmente stabilita, della Repubblica Federale di Germania negli organi del MES può essere, anzi, assicurata anche in tale ipotesi.

193

Secondo l’art. 5, c. 6, lett. l T. MES, in seguito all’ingresso di nuovi membri diventano necessari adattamenti del T. MES. A tale riguardo le attuali regole di maggioranza possono essere adeguate in modo che l’attuale posizione della Germania, esistente e costituzionalmente imposta, resterebbe immutata anche alle condizioni mutate. Secondo l’art. 44 T. MES un ingresso nel MES esige una deliberazione all’unanimità del Consiglio dei Governatori ( art. 44, in relazione all’art. 5, comma 6, lett. k T. MES ). Il Governo Federale ha perciò la possibilità, e comunque il dovere, per assicurare la responsabilità globale di politica di bilancio del BT, di far dipendere la sua adesione dall’accoglimento di una domanda di ingresso da una modificazione dell’art. 4, c. 4, parte 2, e 5 T. MES.

194

d) Speciale importanza assumono la responsabilità d’integrazione del BT e il principio di diritto costituzionale che il BT non può essere spogliato della sua responsabilità globale di politica di bilancio ( v. BVerfGE, 129, 124 < 177 e segg.>; 132, 195, < 260>, punto 157 e segg. ), in relazione alla sospensione dei diritti di voto prevista nell’art. 4, c.8, T. MES (aa). Al riguardo ciò necessita di una garanzia di diritto del bilancio della capacità di pagamento, che soddisfa le esigenze costituzionali (bb). Il che è attualmente assicurato (cc).

195

aa) Se un membro del MES non adempie ai suoi obblighi convenzionali, in particolare in caso di richieste di capitale secondo la misura di cui agli artt. 8, c. 8 e 9, e 9 T. MES, nel termine previsto e pienamente, tutti i diritti di voto dello Stato in questione vengono sospesi ( art. 4, c. 8, T. MES ).

196

(1) La sospensione dei diritti voto secondo l’art. 4, c.8, T. MES ha per conseguenza che lo Stato interessato perde ipso iure, fino al pagamento delle partecipazioni al capitale richieste, tutti i diritti di voto in ogni organo collegiale del MES, e pertanto, per il protrarsi dell’inadempimento, non può svolgere alcuna influenza sulle decisioni – anche se queste nulla hanno a che fare con l’obbligo di pagamento in contestazione – del Consiglio dei Governatori e del Direttorio. I requisiti convenzionalmente decisi riguardo alla capacità di decisione degli organi del MES ( art. 3, c. 2, parte 2, T.MES ) e delle relative maggioranze ( art. 4, c.4 bis, 6 T.MES ) sono nuovamente calcolati in modo adeguato, per il tempo della sospensione dei diritti di voto di uno o più membri, secondo l’art. 4, c. 8, parte 2, T.MES. Fintantoché resta almeno uno Stato membro con diritto di voto, la sospensione del diritto di voto non porta così, in nessun caso, – indipendentemente dal numero dei diritti di voto sospesi – all’incapacità a deliberare degli organi del MES o a che non possano essere raggiunte determinate maggioranze negli organi.

197

Durante la sospensione dei diritti di voto di uno o più membri del MES possono – con eccezione delle deliberazioni sulle modifiche del capitale iniziale autorizzato – essere assunte tutte le decisioni del MES senza cooperazione del membro MES in questione. Lo stesso delibera su decisioni su ulteriori richieste di capitale ( art. 9, c. 1, T. MES ) e sulla concessione di aiuti di stabilità nel singolo caso e sulle loro condizioni ( artt. 13 e segg. T. MES ), come pure su una modifica della lista degli strumenti di aiuto finanziario ( art. 19 T. MES ).

198

(2) Il T. MES non prevede un efficace, e specialmente con effetto sospensivo, rimedio giuridico contro la sospensione dei diritti di voto secondo l’art. 4, c. 8, parte 1, T. MES. Sull’opposizione di uno Stato membro contro la sospensione dei suoi diritti di voto, da qualificarsi come “ controversia tra un membro del MES e il MES” nel senso dell’art. 37, comma 2, T. MES, decide – sempre in sospensione dei diritti di voto dello Stato interessato ( art. 37, c.2, parte 2 T.MES ) – a maggioranza qualificata il Consiglio dei Governatori, la cui decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia dell’UE ( art. 37, c.3, T. MES ). Secondo la lettera e lo scopo dell’art. 4, c. 8, T. MES, come pure secondo la sistematica del Trattato, occorre partire dalla premessa che la sospensione dei diritti di voto resta ferma durante l’intero procedimento.

199

(3)Se si giungesse ad una sospensione dei diritti di voto della Repubblica Federale di Germania secondo l’art. 4, c. 8, parte 1, T. MES, la prevista partecipazione intrastatale del BT alle decisioni degli organi del MES sarebbe annullata per la durata della sospensione del diritto di voto. Perciò sarebbe, al contempo, sottratta alla visuale tedesca la legittimazione e il controllo democratici delle decisioni assunte in tale periodo d tempo, e indipendentemente da quali regole di votazione il Trattato preveda per le decisioni da adottare in concreto. Entrerebbero in gioco, eventualmente, anche decisioni che riguardano la responsabilità globale di politica di bilancio del D.BT e che perciò, in principio, richiederebbero la sua cooperazione ( v. BVerfGE, 129, 124 < 179 e segg.>; 132, 195, < 262>, punto 162 ). Ciò vale, ad esempio, per decisioni per la cessione di partecipazioni ad un corso diverso dal valore nominale ( art.8, c. 2, parte 4 T.MES ); su ulteriori richieste di capitale ( art. 9, c. 1 e 2, T.MES ), sulla concessione di aiuti alla stabilità, compresa la determinazione di adempimenti economici in un “ Memorandum of understanding” secondo l’art. 13, c. 3, T.MES e sulla scelta degli strumenti, oltre alla fissazione delle condizioni di finanziamento che il MES può utilizzare ( art. 19 T. MES ).

200

bb) Per evitare una sospensione dei diritti di voto il BT non deve soltanto, perciò, mettere a disposizione nel bilancio la partecipazione competente alla Repubblica Federale di Germania al capitale iniziale da versare regolata nell’art. 8, c. 2, parte 2, T.MES, ma assicurare in modo continuativo nella misura stabilita che le ulteriori partecipazioni, competenti alla Germania, al capitale sociale secondo l’art. 8, c.1, T.MES nel caso di richieste ai sensi dell’art. 9, eventualmente in relazione all’art. 25, c. 2, T.MES, possano in ogni tempo essere versate puntualmente e interamente( v. BVerfGE, 132, 195, < 263>, punto 164 ).

Non rileva, al riguardo, se una sollecitazione di pagamento del MES sia giustificata. Decisivo è, piuttosto, soltanto se la Repubblica Federale di Germania possa realmente effettuare un pagamento richiesto nella misura e nel termine, e possa farlo in modo conforme a costituzione. La prima cosa è un problema di liquidità. In proposito il D.BT ha dichiarato, a mezzo del suo procuratore, che la gestione della liquidità della “ Finanzagentur GmbH “ sarebbe sufficientemente “ avveduta ed efficiente” per garantire versamenti nel termine previsto; questa valutazione fattuale deve essere recepita dal BVerfGE. L’ultima è la questione della compatibilità di un pagamento puntuale e completo con le disposizioni in materia di diritto del bilancio del GG.

201

(1) Secondo l’art. 110, c. 1, GG tutte le uscite ed entrate previste della Federazione devono esere esposte nel bilancio di previsione. Il bilancio di previsione, che secondo l’art.110, c. 2, parte 1, GG deve essere redatto in forma di legge, è un piano economico e, allo stesso tempo, un atto sovrano di direzione dello Stato in forma di legge ( v. BVerfGE, 45, 1 < 32>; 70. 324 <365 e segg.>; 79, 311 < 328 e segg.>; 129, 124 < 178 > ). Esso adempie ad una funzione democratica di legittimazione e di controllo riguardo agli intere entrate ed uscite dello Stato e serve, in aggiunta, anche alla pubblica informazione. In relazione a tale scopo il diritto del bilancio è uno dei settori giuridici più importanti del Parlamento e uno strumento essenziale del controllo parlamentare del Governo ( v. BVerfGE, 49, 89 < 125>; 70. 324 <365 e segg.>; 79, 311 < 328 e segg.>; 129, 124 < 178 > ). La speciale riserva di legge dell’art.110, c. 2, parte 1, GG obbliga il Parlamento, per se stesso e per il pubblico, di rendere il conto sulle entrate e sulle uscite dello Stato. Non da ultimo, perciò, la discussione parlamentare sul bilancio – ivi compresa la misura dell’indebitamento – viene intesa come dibattito politico generale ( BVerfGE, 123, 267 < 361>; 129. 178 ). Se le appostazioni di bilancio esistenti si rivelano troppo ristrette nel corso del relativo anno finanziario o emergono esigenze reali che la legge di bilancio non ha previsto, sussiste per il Governo federale l’obbligo giuridico costituzionale di presentare una proposta di modifica del bilancio di previsione ( bilancio complementare ) secondo i criteri dell’art. 119, c. 3, GG, in modo da garantire la piena applicazione del bilancio di previsione ( v. BVerfGE, 45, 1 < 34>; implicitamente anche BVerfGE, 119, 96 < 122 e segg.> ).

202

Poiché il bilancio di previsione deve essere formato, secondo l’art. 110, c. 2, parte 1, GG, prima dell’inizio del relativo anno contabile, gli è necessariamente propria una componente prognostica Governo ( v. BVerfGE, 30, 250 < 263>; 113. 167 <234.>; 119, 96 < 130 > ), così che possono sempre seguire deviazioni dal bilancio preventivo. Non sono però compatibili col principio della verità del bilancio appostazioni consapevolmente erronee o “estrapolate” che, nonostante possibilità evidenti di una migliore acquisizione d’informazioni, non diano spazio ad una appropriata ricerca di una prognosi aderente alla realtà e pertanto “valida” , circa entrate o uscite da attendersi ( v. BVerfGE, 119, 96 < 130> ).

203

(2) L’art. 112 GG consente una deroga alla riserva parlamentare di diritto del bilancio con riferimento a compiti “ aggiuntivi o straordinari, in quanto, al riguardo, esista una necessità “ imprevista e urgente”. Se ricorrono i presupposti dell’art. 112 GG, il Ministro federale delle Finanze può, nel singolo caso, autorizzare uscite per le quali il bilancio preventivo non contiene alcuna appostazione ( uscite straordinarie ) o, quanto meno, una di sufficientemente capienza ( uscite complementari ) . Si tratta , in tal caso, di una competenza sussidiaria necessaria dell’esecutivo per il caso in cui un’autorizzazione parlamentare giungerebbe troppo tardi ( . Kube, in: Maunz / Dürig, GG, art. 112, punto 3 < dicembre 2007>; Heintzen, in: Münch / Kunig, GG, vol. 2, ed. 2012, art. 112, punto 1 ).

204

cc) dal punto di vista del diritto del bilancio è ora sufficientemente garantito che la Repubblica Federale di Germania può – fino al massimo della sua partecipazione al capitale iniziale autorizzato ( art. 8, c. 5, parte 1, T. MES ) – dare esecuzione così puntualmente e interamente alle intere richieste di pagamento del MES, rilevanti per l’applicazione dell’art. 4, c. 8, T. MES, che una sospensione del diritto di voto è praticamente esclusa.

205

(1) Dall’entrata in vigore del T. per l’istituzione del MES venivano appostate nel relativo bilancio di previsione le uscite per le prime quattro tranches ( di complessive cinque ) della partecipazione tedesca al capitale sociale inizialmente versato del MES ( ( v. legge sulla determinazione di un’aggiunta al bilancio federale di previsione per l’anno finanziario 2012 – Nachtragshaushaltsgesetz 2012, del 13 settembre 2012, BGBl I pag. 1902; legge sulla formazione del bilancio federale di previsione per l’anno finanziario 2013 < Haushaltgesetz 2013> del 20 dicembre 2012, BGBl, I, pag. 2757 ) . Per la quinta rata è prevista, secondo informazione del Governo federale, un’ulteriore uscita nel bilancio federale per l’anno 2014.

206

(2) Su questa partecipazione al capitale inizialmente versato , il § 1, c. 2, parte 1, della legge sul finanziamento del MES – avente base sull’art. 115, c. 1, GG ( v. BTDrucks 17/ 9048, pag. 6) – autorizza il Ministro federale delle finanze ad assumere “ prestazioni di garanzia” per il capitale richiedibile del MES per l’ammontare di 168, 30768 miliardi di euro. In relazione a ciò, però, non vi è una copertura di diritto del bilancio ( v. anche § 1, c. 2, ESMFinG ).

207

(3)Né il potere di autorizzazione d’urgenza secondo l’art. 112 GG (< a > ), né la redazione di un bilancio supplementare ( < b > ) sono, in ogni caso, appropriati per eseguire un pieno e totale adempimento degli obblighi di pagamento tedeschi.

208

(a)Un ricorso al potere di autorizzazione di urgenza del Ministro federale delle Finanze secondo l’art. 112, c. 2, GG ( v. anche § 37, c.1, parte 2, BHO ) presuppone che la spesa da autorizzare, o la sua urgenza, non è stata prevista effettivamente dagli organi costituzionali che hanno partecipato alla redazione del bilancio. Al riguardo occorre considerare che gli obblighi di pagamento ex art. 9 T.MES sono fissati nella causa e nella misura massima. In proposito il Senato, nella sua sentenza del 12 settembre 2012, ha rilevato – con espresso riferimento all’art. 110, c. 1, GG , al § 22 HGrG9 e al §16 BHO10 – alla necessità di una garanzia di bilancio degli obblighi di pagamento ( v. BVerfGE, 132, 195 <263>, 164 ). A ciò si aggiunge che in considerazione della posizione giuridica costituzionale eminente del Parlamento nell’emanazione della legge di bilancio, spetta il primato al bilancio complementare nei confronti del potere di autorizzazione d’urgenza, per il quale il Parlamento è escluso da qualunque cooperazione, anche successiva ( v. BVerfGE, 45, 1 <32, 34 e segg.>.

209

(b) Anche la possibilità di redigere un bilancio complementare non garantisce in tutti i casi la puntuale e completa messa a disposizione di richieste di capitali del MES in armonia con le disposizioni della Legge Fondamentale. Se si sottoscrive la possibilità di una richiesta di capitale ai sensi dell’art. 9 T. MES, è in principio prescritta l’appostazione di una corrispondente posta nel bilancio di previsione. Nonostante le semplificazioni di diritto costituzionale per l’emanazione di un bilancio complementare ( v. art. 110, c.3, parte 2, GG ) il procedimento legislativo richiede un dispendio di tempo e dipende dai rapporti di maggioranza nel Bundestag e nel Bundesrat. E’ così assegnato al Bundesrat, secondo l’art.110, c. 3, II periodo, GG un termine di tre settimane per prendere posizione in proposito, termine che esso non deve, ma può utilizzare. Il termine di pagamento assegnato per le richieste di capitale è, ciò considerato, nel più favorevole dei casi, “congruo” ( art. 9, c.1 e 2 T.MES, secondo le regolamentazioni e le condizioni per richieste di capitale 2012 assunte il 9 ottobre dal Direttorio per la trasposizione dell’art. 9, c. 4, T.MES, i termini di pagamento nei casi di cui all’art. 9, c.1, T.MES non devono essere superiori a quattro mesi e nei casi di cui all’art. 9, c. 2, T.MES, a due mesi ) ed è soltanto di sette giorni nel caso piò urgente ( art.9, c. 3, parte 4, T.MES ). Certamente non è escluso a priori che un bilancio complementare, in determinate circostanze – e cioè con la paritaria cooperazione di tutti gli organi costituzionali interessati e con rinuncia a termini vigenti – possa essere emanato entro sette giorni; ma da ciò non deriva che questo riesca in ogni caso. Ciò vale a prescindere dal dovere giuridico costituzionali di tutti gli organi interessati alla formazione del bilancio di assicurare la puntuale eseguibilità, dal punto di vista del bilancio, di richieste di richieste di capitale ( BVerfGE, 132, 195 <263>, 164 ).

210

(4) Per obblighi di pagamento prevedibili secondo l’art. 8, c. 4, parte 2, T.MES, in relazione all’art. 9 T. MES sono previste appostazioni nel bilancio preventivo. Ciò deriva anche dai principi dell’integrità e verità del bilancio. In quale ammontare il legislatore di bilancio prenda in considerazione possibili richieste di capitale attraverso un’appostazione nel bilancio preventivo dipende dalle circostanze del momento e presuppone una “valida” prognosi sulla loro verosimiglainza, momento temporale e misura.

211

Incertezze nella stima di future richieste di capitale non escludono la prognosi del legislatore di bilancio. Pertanto non è stabilito, non solo il volume massimo degli obblighi di pagamento ( art. 8, c. 4, T.MES ) e la probabilità e il momento del sopraggiungere di problemi di finanziamento di singoli Stati membri – quali la quota d’indebitamento e la durata e l’esigibilità delle prestazioni degli Stati – vengono prognosticati alla luce di differenti parametri ( così anche la Corte statale dell’Estonia, < Riigikohus>, sentenza del 12 luglio 2012- 3-4-1-6-12 -, comma 197 ). Lo, stesso vale per i rischi da un’attività di affari del MES, dalle sue operazioni di prestito ( art. 21 T. MES e dalla sua politica di investimenti ( art 22 T. MES ).

212

(5) La prognosi del legislatore di bilancio che i debiti della Repubblica Federale di Germania riguardo al finanziamento del MES si limitino al capitale sociale inizialmente versato nel senso dell’art. 8, c. 2, parte 2, T.MES ( v. BTDrucks 17/ 9045, § 2 ) non suscita finora alcun rilievo di diritto costituzionale.

213

e) Gli artt. 32, c. 5, 34 e 35, c.1, T. MES, che regolano l’inviolabilità di tutti gli atti d’ufficio del MES, come pure l’obbligo di riservatezza e l’immunità dei suoi membri degli organi e collaboratori, non contrastano nel risultato con gli artt. 38, c. 1, 20, c. 1 e 2, in relazione all’art. 79, c. 3, GG e – soltanto in relazione alla parte azionabile del procedimento contenzioso tra organi dell’interveniente sub VII.- col diritto del BT ad essere informato prima possibile e in modo completo ai sensi dell’art. 23, c. 2, parte 2 GG ( BVerfGE, 131, 152 <263>, 202 e segg. ). Gli stessi sono da interpretare nel senso che non impediscono un sufficiente controllo parlamentare del D.BT sul MES ( BVerfGE, 132, 195 <257 e segg.>, punto 150 e segg. ).

214

Ove esista una possibilità d’interpretazione da ciò derivante ( BVerfGE, 132, 195 <259 e segg.>, punto 154 e segg. ), la stessa è stata negata dal punto di vista dell’efficacia di diritto internazionale dalla dichiarazione interpretativa comune degli Stati contraenti del T. MES del 27 settembre 2012 ( BGBl II, pag. 1086 ) e dalla dichiarazione unilaterale dello stesso tenore ( BGBl II pag. 1087 ) della Repubblica Federale di Germania ( v. anche ÖstVfGH, decsione del 16 marzo 2013 – SV 2/12 – 18-, punto 95 ). Le dichiarazioni interpretative chiariscono che gli artt. 32, c,5, 34 e 35, c. 1, T. MES non impediscono la piena informazione del BT.

215

(f) La limitazione della somma degli obblighi di pagamento non è contraria neanche alla possibilità prevista nell’art. 8, c.2, parte 4 T.MES di emettere partecipazioni al capitale sociale del MES ad un corso divergente dal valore nominale ( BVerfGE, 132, 195 <263, 265> ). La piena responsabilità di politica di bilancio del BT può, è vero, essere coinvolta da decisioni ex art. 8, c.2, parte 4, T.MES, se attraverso l’emissione di partecipazioni al capitale sociale ad un corso superiore al valore nominale sorgono obblighi di pagamento aggiuntivi. La piena responsabilità di politica di bilancio del BT è in ogni caso garantita dal fatto che una decisione secondo l’art. 8, c. 2, parte 4, T.MES non può essere assunta contro il voto del rappresentante tedesco nel competente organo del MES.

216

(g) Anche dall’astratta possibilità che il MES possa generare perdite finanziarie non deriva alcuna messa in pericolo della piena responsabilità di politica di bilancio del BT. Nella questione se – e nel caso affermativo, in quale misura – sono da ipotizzare perdite dall’attività di affari del MES, spetta al legislatore – come in ogni partecipazione aduna istituzione finanziaria internazionale – uno spazio di libera valutazione da rispettarsi, in principio, da parte del BVerfGE ( v. BVerfGE, 129, 124 < 182 e segg.>. Non è chiaro se il legislatore, con la sua adesione al T. MES, abbia travalicato questo spazio di libera valutazione.

217

(aa) Il Trattato parte dalla considerazione che, nel corso dell’attività economica del MES, si possa arrivare a perdite finanziarie. Pertanto esso autorizza il MES per questo caso, ai sensi dell’art. 9, c.2, T.MES, eventualmente in relazione all’art. 25, c. 2, T.MES, a richieste di capitale. Riguardo a ciò occorre, però, assicurare che sia stato autorizzato dal BT ( §1, c. 1 e 2, ESMFinG ), non soltanto il complessivo impegno tedesco nel T.MES ( art. 8, c. 1, allegati I e II ), ma che ogni singolo aiuto alla stabilità ex art. 13, c.2, T.MES, come pure la sottoscrizione del relativo memorandum of understanding secondo l’art. 13, c.4, T.MES necessitino di una deliberazione unanime del Consiglio dei Governatori e in tal modo siano indirettamente vincolati all’approvazione del D.BT ( v. § 4, c. 1, ESMFinG ). Poiché in tal modo il BT può influire su misura, condizioni e durata degli aiuto alla stabilità a favore di Stati membri che chiedono aiuto, esso può anche influire in modo determinante sulla possibilità e la misura di successive, eventuali richieste di capitale secondo l’art. 9, c. 2, T.MES ( v. BVerfGE, 132, 195 <265 e segg.> punto 170).

218

(bb) Riguardo a possibili perdite dall’ulteriore attività economica del MES, e prima di tutto da dalle sue operazioni di prestito secondo l’art. 21 T.MES, non esistono simili possibilità di influenza del BT. Esso può, però, con la sua approvazione di direttive linee guida su operazioni di prestito ( art. 21, c. 2, T.MES ) e la politica di investimento ( art. 22, c.1, T.MES ), che obbligano il MES ad una solida gestione finanziaria e del rischio, assumere un sufficiente influenza sulla sia attività economica ( v. BVerfGE, 132, 195 <266.> punto 171).

219

h) Un aumento degli obblighi di pagamento oltre l’importo attualmente vigente di 190, 0248 euro viene in considerazione solo nel caso dell’aumento di capitale secondo l’art. 10, c.1, T.MES, eventualmente in relazione ad una decisione secondo l’art. 8, c.2, parte 4, T.MES. All’uopo è, però, sempre necessaria una decisione all’unanimità del Consiglio dei Governatori ( art. 5, c. 6, lett. b e d, T.MES ) o, nel caso di una delega di tale deliberazione ai sensi dell’ art. 5, c. 6, lett. m T.MES, del Direttorio ( art. 6, c. 5, parte 2, eventualmente in relazione all’art. 5, c. 6, parte 2, lett. b e d, T.MES ). In tal modo viene sufficientemente assicurato che la piena responsabilità di politica di bilancio del BT rimanga garantita.

220

Contrariamente alla tesi del ricorrente sub I., non può ricavarsi alcun obbligo di diritto internazionale della Repubblica Federale di Germania di un aumento di capitale secondo l’art. 10 T.MES allo scopo di conservare o di ripristinare la capacità funzionale del MES. Secondo l’art. 10, c.1, parte 1, T.MES il Consiglio dei Governatori controlla regolarmente l’ammissibilità del capitale sociali autorizzato del MES. Esso può decidere di aumentare di aumentare il capitale ( art. 10, c. 1, parte 2, T.MES ). sociale, attualmente di 700 miliardi di euro ( art. 8, c.1, parte 1, T.MES ). Non esiste alcun sostegno per ammettere che dall’art. 10 T.MES – al di là del suo tenore letterale – derivi un obbligo degli Stati membri di aderire ad aumento di capitale; al contrario tutto è a favore della decisività del tenore letterale. A ciò si aggiunge che la decisione sull’aumento di capitale, da quanto emerge dall’art. 5, c. 6, lett. d T.MES, deve essere assunta all’unanimità e, secondo quanto emerge dall’art. 10, c.1, parte 3 T.MES, necessita di un procedimento nazionale di notificazione. La decisione su un aumento di capitale non può conseguire soltanto dall’obiettiva necessità di un aumento di capitale per la conservazione della capacità funzionale del MES, ma sulla base di nuove decisioni ( politiche ) negli Stati membri. Un obbligo sostanziale di adesione salterebbe questo meccanismo ( così anche la Corte statale estone < Riigikohus>, sentenza del 12 luglio 2012 -3-4-1-6-12-, paragrafi n. 105 e segg., 144 ).

221

Emerge, inoltre, dalla dichiarazione della Repubblica Federale di Germania del 27 settembre 2012, come pure dalla dichiarazione di identico tenore degli Stati membri ( BGBl II pag. 1086 e segg. ) che la responsabilità dei singoli Stati membri non deve essere – neppure al fine della stabilizzazione dell’aerea euro – illimitata, ma per il momento limitata alla relativa partecipazione al capitale sociale ( v. anche art. 8, c.5, parte !, T.MES; in proposito, BVerfGE, 132, 195 <252.> punto 140; ÖstVfGH, decsione del 16 marzo 2013 – SV 2/12-18 -, punto 83 ). E’ vero che un successivo aumento di capitale non viene in tal modo escluso. Dalla dichiarazione deriva, però, una inequivoca volontà delle parti contraenti che esclude un ricorso a implicite, reciproche obbligazioni a decidere eventualmente in modo autonomo sul pagamento di contributi maggiori di quelli stabiliti nell’Allegato II del T. MES.

222

i)Infine, l’assenza di una espressa regolamentazione di recesso nel T. MES non dà luogo ad una lesione della piena responsabilità di politica di bilancio. Attraverso la limitazione di responsabilità secondo l’art. 8, c. 5, T.MES, in relazione all’Allegato II, viene sufficientemente garantito che col T. MES non viene istituito alcun irreversibile automatismo di pagamento e di prestazione di garanzia, in quanto non è necessaria una regolamentazione di uno speciale diritto di denuncia o di uscita (BVerfGE, 132, 195 <268.> punto 175 ). Inoltre l’uscita di Stati membri è possibile nonostante la mancanza di espressa regolamentazione.

223

3.Le disposizioni della legge relativa al contratto sull’istituzione del MES e della legge sul finanziamento del MES rispondono – in ogni caso in un’interpretazione conforme a costituzione – ai requisiti di cui agli artt. 38, c.1, 20, c.1 e 2, in relazione all’art. 79, c. 3, GG, di una conformazione dei diritti di partecipazione e le possibilità d’ influenza del D.BT per la garanzia di una gestione democratica del MES, come pure per garantire la sua piena responsabilità di politica di bilancio (BVerfGE, 132, 195 <269.> punto 176 e segg. ).

224

La legge di accompagnamento ha la funzione di modellare e concretizzare nel diritto nazionale i diritti dei corpi legislativi , imposti dall’ordinamento costituzionale, di partecipazione all’attività del MES ( v. BVerfGE, 123, 267 < 433> ). Essa deve garantire che il BT – attraverso l’intermediazione del Governo Federale – possa esercitare una influenza determinante sull’azione del MES ( v. BVerfGE, 123, 267 < 356, 433 e segg.> ) e in tal modo sia in grado di tutelare la sua piena responsabilità di politica di bilancio, come pure la sua responsabilità di integrazione ( v. BVerfGE, 129, 124 <177 e segg., 186 >; 132, 195 < 270>, punto 178 ). Le esigenze di garantire una democratica governance del MES, come della piena responsabilità di politica di bilancio del BT, vengono pienamente soddisfatte, riguardo ai diritti di cooperazione del BT, in ogni caso attraverso un’interpretazione della ESMFinG conforme a costituzione (a); in riferimento ai suoi diritti d’informazione (b) e la personale legittimazione dei rappresentanti tedeschi negli organi del MES (c) ( v. nel dettaglio BVerfGE, 132, 195 < 269 e segg.>, punto 177 e segg.).

225

A)Il legislatore ha previsto un vincolo parlamentare per le decisioni del MES che svolgono un ruolo sulla piena responsabilità di politica di bilancio, dove ha stabilito nell’art. 2 legge MES, nei § 4, c. 2, parte 1, e § 5 , c. 2, parte 2 e 3, ESMFinG che membri del Consiglio dei governatori e del Direttorio devono partecipare alle sedute

degli organi del MES e devono trasporre le deliberazioni del D.BT nella loro condotta di voto negli organi. Che alcune delle decisioni siano devolute al voto del Plenum ( v. § 4, c. 1, parte 1, ESMFinG ), altre a a quello della Commissione bilancio ( v. § 5, c.2, parte 1, ESMFinG ) non ha rilievo sulla fondamentale – e qui soltanto decisiva – questione della partecipazione del D.BT ( BVerfGE, 132, 195 < 270>, punto 179 ).

226

aa) Già la possibilità, prevista dal T.MES, di uno sviluppo degli strumenti ( v. art. 19 T.MES ) non consente già da ora di prevedere e di regolare tutti i casi in cui verrà annunciata una partecipazione parlamentare . I diritti di partecipazione devono – sia attraverso modifica legislativa, sia attraverso interpretazione – tenere il passo con l’evoluzione del Trattato, così che sia assicurata , in ogni caso, l’effettiva tutela della responsabilità parlamentare di bilancio e di integrazione ( v. BVerfGE, 132, 195 < 272>, punto 183 ). Di fronte a questa prospettiva il legislatore deve vincolare una modifica degli strumenti di finanziamento all’aiuto ex art. 19 T.MES alla necessità di un’autorizzazione con legge federale ( art. 2, c.2, ESMFinG ). Se nell’esecuzione del T.MES dovesse emergere che ulteriori, essenziali, esigenze di cooperazione non sono espressamente regolate, la disciplina del § 4, c.1, ESMFinG, che indica a titolo di mero esempio ( “ in particolare” ) tre materie di decisione del MES nelle quali deve decidere il Plenum, offre sufficiente spazio per una trattazione conforme a costituzione. Lo stesso vale per la norma di chiusura del § 5, c. 3, ESMFinG, che obbliga il Governo federale, in tutti i casi non altrimenti regolati, nei quali non viene interessata la responsabilità di bilancio del BT, alla partecipazione della Commissione bilancio del BT e all’osservanza delle sue determinazioni (BVerfGE, 132, 195 < 271>, punto 180 ).

227

bb) E’ vero che riguardo alla possibilità aperta dall’art. 8, c. 2, parte 4, T.MES di emettere partecipazioni al capitale sociale del MES a un corso differente dal valore nominale, possibilità che non è in contrasto con principi di diritto costituzionale ( v. sopra, n. 215 ), manca un relativo espresso vincolo del BT; le regole dell’ ESMFinG consentono, però, un’applicazione conforme a costituzione compatibile con gli artt. 38, c.1, 20, c.1 e 2, in relazione all’art. 79, c.3, GG ( v. BVerfGE, 132, 195 < 274>, punto 188 ).

228

Mentre il legislatore ha espressamente dichiarato necessaria, nel § 4, commi 1, parte 2, n. 1 e 2, e 2 ESMFinG, una preventiva autorizzazione del BT per decisioni del MES sulla concessione di aiuti alla stabilità ( art. 13, c.2, T.MES ), nonché per la conclusione di un accordo su una facilitazione di aiuto finanziario ( art. 13, c. 3, parte 3, T.MES ) e per l’adesione ad un relativo memorandum of understanding ( art. 13, c. 4, T.MES ), manca una simile regolamentazione per la fattispecie dell’art. 8, c. 2, parte 4, T.MES e per la relativa competenza del Consiglio dei Governatori ( art. 5, c. 6, lett. b, T.MES ). Al riguardo viene garantita con sufficiente sicurezza la partecipazione del BT, imposta dal diritto costituzionale, attraverso il riferimento alla disciplina generale del § 4, c.1, parte 1, in relazione al c. 2, ESMFinG , secondo il quale decisioni “ in affari del MES che interessano la responsabilità globale di politica di bilancio del D.BT, necessitano di una preventiva approvazione del BT (BVerfGE, 132, 195 < 274>, punto 188 ).

229

Un’interpretazione conforme a costituzione in tal senso del § 4, c.1, parte 1, in relazione al c. 2, ESMFinG, è garantita dalla lettera della legge e assicura il perseguimento del fine principale del legislatore ( v. BVerfGE, 49, 148 < 157>; 54, 277 <300 >; 86, 288 < 320 > ). Sulla base di tale interpretazione viene garantito che il BT possa tutelare anche di fatto la sua piena responsabilità di politica di bilancio ( v. BVerfGE, 129, 124 <184 e segg. >) e che la decisione se e – in caso affermativo – in qual modo il BT sia coinvolto a decisioni degli organi del MES ex art. 8, c.2, parte 4, T.MES, non sia rimessa , nel caso concreto, soltanto all’apprezzamento dell’esecutivo.

230

Non sono ravvisabili questioni di diritto costituzionale là dove si richiede che la cooperazione del rappresentante tedesco a decisioni sulla emissione di partecipazioni oltre il valore nominale di cui all’art. 8, c. 2, parte 4, T.MES necessiterebbe di di una speciale autorizzazione legislativa. Tale necessità non è, né prevista nel GG – ad esempio, nell’art. 110, c. 2, parte 1, GG – né deriva dalla piena responsabilità di politica di bilancio del BT. Da ultimo, ciò attiene alla partecipazione del BT, e non al fatto che tale partecipazione avviene in forma di legge. Diritto del budget e responsabilità globale di politica di bilancio del D.BT possono, invece, essere garantiti mediante trattazione e decisione nel Plenum ( v. BVerfGE, 70, 324 < 356 >; 129, 124 < 178 e segg.> ), mediante la deliberazione sulla legge di bilancio, mediante leggi di effetto finanziario o un’altra decisione costitutiva del Plenum ( v. BVerfGE, 90, 286 < 383 e segg.>, 130, 318 < 347> ). Dal fatto che per l’aumento del capitale sociale autorizzato nell’art. 2, comma 1, della legge sul T.MES non è espressamente prevista un’autorizzazione con legge federale non consegue che lo stesso debba valere anche per decsioni secondo l’art. 8, c.2, parte 4, T.MES.

231

b) I diritti d’informazione del BT contenuti nel ESMFinG sono sufficienti a soddisfare le prescrizioni dell’art. 23, c. 2, parte 2, GG ( v. BVerfGE, 132, 195 < 271>punto 181 ), dedotte in via gradata nel procedimento contenzioso tra organi dall’interveniente sub VII. Le disposizioni del T.MES, e in particolare l’art. 34, non contrastano con l’art. 23, c.2, parte 2, GG ( v. sopra, punto 223).

232

L’attività del MES è un affare dell’Unione Europea nel senso dell’art. 23, c.2, GG ed è sottratta, come la sua costituzione e organizzazione, ai diritti di organizzazione e d’informazione del BT ( V. BVerfGE, 131, 152 < 215 e segg.>. Il § 7, c.1 bis , e 3 ESMFinG riproduce i determinanti precetti di diritto costituzionale ex art. 23, c.2, parte 2, GG sui doveri d’informazione del Governo Federale e e garantisce, in tal modo, il diritto parlamentare all’informazione. Inoltre il § 7 , c. 10, ESMFinG lascia immodificati ampi diritti derivanti dalla legge sulla cooperazione tra Governo federale e D.BT in affari dell’Unione Europea (v. BVerfGE, 132, 195 < 271>punto 182 ).

233

c)Anche dal punto di vista della necessaria legittimazione democratica dell’attività del MES non vi nulla da rilevare contro l’organizzazione della rappresentanza della Germania negli organi del MES.

234

aa) L’art. 20, c.2, parte 2, GG garantisce, in collegamento con l’art. 79, c. 3, GG, che la cura di compiti statali e l’esercizio di poteri statali sia ricondotta al popolo dello Stato ( v. BVerfGE, 77,1 <40>; 89, 155 <182>; 93, 37 < 66 >; 107, 59 < 87>; 130, 76 < 123> ). Necessitante di legittimazione è ogni comportamento d’ufficio con carattere decisorio. Ciò vale anche per l’esercizio di poteri codecisori ( v. BVerfGE, 47, 253 < 273>; 83, 60 < 73 > ) e di diritti dei membri nelle organizzazioni internazionali o dell’Unione Europea. Legittimazione democratica presuppone , in ciò, un’effettiva influenza del popolo dello Stato sull’agire come autorità ( v. BVerfGE, 83, 60 < 71 e segg. >; 89, 155 < 182 >; 93, 37 < 67>; 107, 59 < 87> ; 119, 331 < 366>: 130, 76 < 123>).

235

Sotto l’aspetto personale, un titolare di ufficio è democraticamente legittimato se la sua preposizione in una catena ininterrotta di legittimazione può essere ricondotta al popolo ( v. BVerfGE, 52, 95 < 130 >; 68, 1 < 88>; 77, 1 < 40 >; 83, 60 < 72 e segg. >; 130, 76 < 124> ). L’esercizio di potere statale riceve legittimazione, sotto l’aspetto del relativo contenuto sostanziale, particolarmente attraverso mandati parlamentari per l’azione amministrativa, l’influenza del Parlamento sulla politica del Governo, oltre al fondamentale vincolo alle direttive dell’amministrazione nei confronti del Governo ( v. BVerfGE, 83, 60 <72 >; 93, 37 < 67 >; 107, 59 < 87 e segg.>; 130, 76 < 123 >). Quanto più in modo intensivo una misura in discussione incida su diritti fondamentali ( v. BVerfGE, 93, 37 < 73 >; 130, 76 < 123 > ) o sia di fondamentale significato per la collettività , tanto più alto deve risultare il livello democratico di legittimazione . Al riguardo è decisiva, non la forma della legittimazione, ma l’effettività con la quale i processi decisionali sono democraticamente gestiti ( v. BVerfGE, 93, 37 < 67> ). In tal modo si giunge alla cooperazione dei diversi fondamenti di legittimazione ( v. BVerfGE, 93, 37 < 66 e segg.>; 130, 76 < 124 > ). Una minorata legittimazione su un binario di legittimazione può essere compensata attraverso una legittimazione rafforzata sull’altro binario ( v. BVerfGE, 83, 60 <72 >; 93, 37 < 66 e segg. >; 107, 59 <87 e segg.>; 130, 76 < 124 >).

236

Riguardo all’attività aldi politica estera e d’integrazione dell’esecutivo occorre sottolineare che la legittimazione, dal punto di vista del contenuto sostanziale può essere limitata soltanto attraverso determinazioni parlamentari. Il rapporto con altri Stati, la rappresentanza in organizzazioni internazionali, istituzioni intra – statali e sistemi bilaterali di sicurezza collettiva ( art. 24, c.2, GG ), come pure la garanzia della totale responsabilità statale nella rappresentanza esterna della Germania ricadono fondamentalmente nella sfera di competenza del Governo Federale ( v. BVerfGE, 131, 152 < 195> ). Gli spazi liberi necessari per la cura dei suoi compiti non sono compatibili con una stretta determinazione parlamentare ( v. BVerfGE, 49, 89 < 124 e segg. > ). I requisiti al riguardo ridotti di una legittimazione democratica di contenuto sostanziale possono essere compensati col fatto che il relativo titolare di ufficio agisca su incarico e agli ordini del Governo e il Governo sia posto, così, in grado di assumere responsabilità nei confronti del Parlamento e del popolo ( v. BVerfGE, 9, 268 < 281 e segg. >; 93, 37 < 67 >; 130, 76 < 124 > ).

237

bb) Alla luce di tali criteri non sussistono rilievi contro la rappresentanza tedesca negli organi collegiali del MES.

238

Quando la cooperazione dei rappresentanti tedeschi negli organi del MES incide sulla piena responsabilità di politica di bilancio del BT, sono ad ogni modo necessarie, per assicurare la sua influenza determinante, concrete direttive parlamentari al Governo Federale. La legge sul finanziamento del MES presuppone chiaramente, in conformità a ciò, che i rappresentanti tedeschi sono vincolati alle deliberazioni del BT e obbligati al rendimento dei conti nei suoi confronti (v. BVerfGE, 132, 195 < 272> punto 183 ).

239

Non è previsto in modo dettagliato dalla Costituzione in qual modo il legislatore assicuri che le decisioni nel merito del BT siano anche trasposte in modo appropriato negli organi del MES.

240

(1)Membro tedesco nel Consiglio dei Governatori è il Ministro Federale delle Finanze ( art. 5, c. 1, parte 3, T. MES ). Egli è, attraverso la chiamata al Governo federale da parte del Cancelliere Federale eletto dal Parlamento, personalmente e democraticamente legittimato e, quanto meno indirettamente, dipendente dalla fiducia del BT ( artt. 64, c.1, 67, c.1, GG ) e anche tenuto al rendimento dei conti nei riguardi di questo ( v, art. 114, c. 1, GG ).

241

(2) Neanche la designazione di un segretario di Stato nel Direttorio del MES e la nomina di un funzionario ministeriale come suo sostituto sono da censurare. Sotto l’aspetto personale anche le stesse sono democraticamente legittimate sulla base di una catena ininterrotta di atti di nomina. Dal punto di vista del contenuto sostanziale gli stessi sono legittimati nell’esercizio delle loro funzioni attraverso l’attribuzione di poteri per il MES e il loro vincolo all’adozione di deliberazioni del D.BT previste nel ESMFinG. Tanto il Segretario di Stato, come pure il funzionario che lo sostituisce offrono, sulla base della loro posizione nella struttura amministrativa nel senso di cui all’art. 33, c. 4, GG, sufficiente garanzia a che, l’esercizio di poteri autoritativi connessi con la loro attività nel MES, siano soggetti a speciali garanzie, istituzionalmente stabilite per i funzionari di professione, di un adempimento dei compiti qualificato, leale e fedele alla legge ( v. BVerfGE, 119, 247 < 260 e segg.>; 130, 76 < 111 e segg.> ) e che eventuali disposizioni del MES siano trasposte in modo conforme alle direttive.

242

cc) Il T. MES non è contrario al vincolo alle istruzioni presupposto, e del resto anche imposto dal diritto costituzionale dal ESMFinG, dei rappresentanti tedeschi negli organi collegiali del MES. Esso deriva – particolarmente sulla base dell’interpretazione, vincolante sotto il profilo del diritto internazionale per la dichiarazione comune degli Stati membri del MES ( BGBl II, pagg. 1086 e segg. ), come per la dichiarazione unilaterale dello stesso tenore della Germania del 27 settembre 2012 , delle regole sul dovere di riservatezza ( art. 34 T. MES ) e sull’immunità personale ( art. 35 T.MES ) – dalla responsabilità parlamentare dei suoi titolari di organi. Ciò deriva già dal fatto che nel Consiglio dei Governatori sono rappresentati i i ministri delle finanze degli Stati membri ( art. 5, c. 1, parte 3, T.MES ), ed è in loro potere – non sottoposto ad alcuna condizione – proporre o esonerare un membro del Direttorio e il suo sostituto ( artt. 6, c. 1, parte 2; 43, T. MES ). La regolamentazione rende possibile assicurare l’imposizione di un vincolo alle istruzioni del governo nazionale e, pertanto, dell’influenza del Parlamento (v. BVerfGE, 132, 195 < 272> punto 184 ).

243

4.Infine, la legge sul Trattato del 2 marzo 2012 su Stabilità, Coordinamento e Governance nell’Unione Economica e Monetaria ( Trattato SKS – SKSV ) non è in contrasto con gli artt. 38, c. 1, 20, c. 1 e 2, in relazione all’art. 79, c. 3, GG. I suoi contenuti essenziali sono coperti ( v. in dettaglio BVerfGE, 132, 195 < 278 e segg. >, punto 197 e segg.; v. anche ÖstVfGH, decisione del 3 ottobre 2013 – SV 1/2013 – 15 -, punto 47 ) da previsioni di diritto costituzionale ( v, soprattutto artt. 109, 109 a, 115 e 143 GG ) e di diritto dell’Unione ( v. soprattutto art. 126 TFUE ).

244

Il Trattato non conferisce agli organi dell’Unione Europea poteri che incidano sulla piena responsabilità di politica di bilancio del D.BT e non costringe la Repubblica Federale di Germania ad una determinazione non più reversibile della sua politica economica ( v. in proposito, nei dettagli, BVerfGE, 132, 195 < 278 >, punto 196 ). E’ vero che, secondo l’art. 3, c.2, parte 2, T. SKSV , le parti contraenti si appoggiano , con l’istituzione del meccanismo di correzione per la riduzione di deficit statali, a principi da emanarsi dalla Commissione Europea, che, in special modo, concernono la specie, la misura e e gli ambiti temporali delle misure da assumere anche in circostanze eccezionali, oltre al ruolo e all’indipendenza delle istituzioni competenti a livello nazionale per la vigilanza sui criteri di deficit e dello stato d’’indebitamento. Alla Commissione non viene, però, conferito il potere di rivolgere ai parlamenti concrete previsioni per la conformazione del bilancio ( v. anche Conseil Constitutionnel, décision n° 2012 – 653 DC del 9 agosto 2012, cons. 25 ). Ciò deriva specialmente dal fatto che il meccanismo correttivo, da istituirsi per la riduzione di deficit statali ai sensi dell’art. 3, c.2, parte 3 T. SKSV , è posto sotto la riserva della garanzia delle priorità del parlamento. Tanto meno la Corte di Giustizia dell’Unione Europea può controllare l’applicazione dei meccanismi correttivi ( v. BVerfGE, 132, 195 < 284 e segg. >, punto 211 e segg. ).

245

In ogni caso, anche tenendo conto delle regole del diritto internazionale generale sulle possibilità di cessazione di un trattato, anche la mancanza di un espresso diritto convenzionale di denuncia non è censurabile sotto il profilo del diritto costituzionale ( v. BVerfGE, 132, 195 < 285 e segg. >, punto 214 e segg. ).

Voßkuhle Lübbe – Wolff Gerhardt

Landau Hüber Hermanns

Müller Kessal- Wulf

Si allegano, per comodità di lettura, il Trattato MES e il Trattato CSG

( Traduzione di Enrico Altieri )

1 Bundesgesetzblatt ( gazzetta legislativa federale ).

2 Da qui di seguito, indicato nella motivazione come Trattato SKS ( in tedesco, Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts – und Währungsunion 9.

3 L’art. 112 prevede la competenza del ministro federale delle Finanze per far fronte a spese non previste in bilancio, imprevedibili e non differibili. ( n.d.t.).

4 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, legge sul Tribunale Costituzionale Federale ( n.d.t.)

5 Bundeshaushaltordnung ( ordinanza sul bilancio federale ), n.d.r.

6 Geschäftsordnung der deutschen Bundestags ( regolamento interno del BT ted. ) n.d.t.

7 Ősterreichischer Verfassunsgerichtshof, Corte Costituzionale austriaca (n.d.t.)

8

9 Haushaltgrundsätzegesetz, legge sui principi di bilanco ( n.d.t.)

10 Bundeshaushaltordnung, ordinanza sul bilancio federale ( n.d.t.)