Alessio Scarcella, Laboratorio centrale per la banca dati del dna: determinati i ruoli tecnici, in Dir. Pen. e Processo, 2013, 8, p. 891
D.M. 22-12-2012, n. 268
D.Lgs. 09-09-2010, n. 162, art. 1
L. 30-06-2009, n. 85, art. 18
Laboratorio centrale per la banca dati del dna: determinati i ruoli tecnici
Sommario: La genesi del provvedimento – L’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria – Il Regolamento per la determinazione dei profili dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria – Considerazioni conclusive
La genesi del provvedimento
Nell’ormai lontano 30 ottobre 2007 il Consiglio dei Ministri approvava un pacchetto (c.d. “pacchetto sicurezza”) di cinque disegni di legge in materia di sicurezza dei cittadini e di contrasto all’illegalità diffusa. Tra questi uno concerneva l’istituzione della banca dati del DNA. Nella Relazione di accompagnamento (1) al disegno di legge si leggeva che gli obiettivi dell’istituzione della banca dati e del relativo laboratorio centrale erano quelli di aumentare significativamente l’identificazione degli autori dei reati e rendere più efficace la collaborazione transnazionale di lotta al crimine e al terrorismo grazie allo scambio delle informazioni relative ai dati genetici nell’ambito del Trattato di Prüm (2). Il Trattato di Prüm, sottoscritto il 27 maggio 2005 da sette Stati membri dell’Unione Europea (Germania, Spagna, Francia, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo), aveva lo scopo di rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e all’immigrazione clandestina. Il Trattato, aperto all’adesione degli altri Stati membri, all’art. 1 esprimeva l’auspicio che, sulla base dei risultati conseguiti, potesse essere trasferito nell’ambito del diritto dell’Unione Europea. L’Accordo di Prüm, in particolare, enumera i settori di applicazione e, segnatamente, prevede disposizioni concernenti lo scambio di dati relativi a DNA e impronte digitali, lo scambio di informazioni su persone inquisite, sugli autoveicoli e i proprietari degli stessi, sul possibile utilizzo di Sky Marshalls a bordo degli aerei da parte dei Paesi che intendano avvalersi di tale strumento, sulla falsificazione di documenti, sui rimpatri congiunti e i pattugliamenti congiunti di frontiera. Per quanto attiene alla lotta all’immigrazione clandestina è previsto anche l’invio di Ufficiali di collegamento esperti in falsi documentali nei Paesi di origine dei flussi migratori irregolari. L’Accordo prevede, altresì, la possibilità di costituire squadre miste per forme d’intervento comune nel territorio di uno degli Stati contraenti e la mutua assistenza in occasione di manifestazioni di massa, catastrofi ed altre gravi calamità.
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La l. 30 giugno 2009, n. 85, ha dato esecuzione al Trattato di Prüm e ha previsto l’istituzione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale (3). Nonostante siano trascorsi oltre quattro anni dalla data dell’entrata in vigore della l. n. 85/2009, la banca dati e il laboratorio centrale non sono ancora operativi. Ed infatti, l’art. 16 della citata legge, demandava ad “uno o più regolamenti”, da adottarsi entro quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore (e, dunque, entro il 14 novembre 2009), il compito di dettare la relativa disciplina attuativa (4). Varie sono le ragioni che hanno comportato un ritardo nel varo della disciplina regolamentare, la cui bozza è già da tempo oggetto di discussione tra i dicasteri competenti (5). Il regolamento deve definire le caratteristiche tecniche del laboratorio centrale, di quelli esterni e definire le modalità di accesso all’archivio. Tra i motivi del ritardo, ad esempio, veniva evocata la circostanza che per i laboratori esterni chiamati a tipizzare le tracce (i reperti cioè raccolti sulla scena del delitto, per poi confrontarle con i profili in banca dati), fosse prevista nella bozza del Regolamento, almeno per i primi 2 anni, una certificazione di qualità di standard inferiori a quelli in uso all’estero, ciò che avrebbe comportato difficoltà di dialogo e di scambio con gli altri paesi europei. Ancora, veniva segnalato un sensibile aumento dei costi, ove fosse stata confermata la (previa, in bozza) doppia tipizzazione dei campioni motivata con ragioni di certezza e sicurezza. Infine, per quanto qui di interesse, veniva ritenuta complicata anche la gestione del personale da destinare al laboratorio centrale, chiamato ad affrontare una mole imponente di lavoro, ciò in quanto le operazioni di prelievo dei campioni non dovrebbero riguardare solo la popolazione detenuta a vario titolo, ma anche, in maniera forzosa, chi non fosse neppure iscritto nel registro degli indagati, sia pure a condizione che l’indagine riguardi reati per i quali è prevista una pena di almeno 3 anni e che l’accertamento sia assolutamente necessario per l’autorità giudiziaria (6). Il ritardo ha determinato numerose critiche, con conseguente eco mediatica (7). L’Amministrazione Penitenziaria, tuttavia, al momento dell’attribuzione dell’incarico conferito dalla l. n. 85/2009, aveva iniziato tempestivamente il complesso iter che doveva portare alla creazione del Laboratorio centrale d’analisi del Dna e all’indizione dei concorsi riguardanti i ruoli tecnici della Polizia Penitenziaria delegata a condurre il laboratorio. Altro capitolo riguardava la gestione dei fondi accreditati all’Amministrazione, impiegati per la realizzazione, in tutti i 207 istituti penitenziari italiani, dei gabinetti per il prelievo dei reperti biologici sia dei detenuti già presenti che degli ingressi futuri. Soprattutto, peraltro, è stato creato, presso la Casa di reclusione di Rebibbia, il laboratorio centrale, completo delle attrezzature tecnologicamente all’avanguardia, le cui procedure per l’accreditamento saranno avviate dai biologi dell’Università di Tor Vergata. Restano, quindi, da attuare le procedure concorsuali per l’assunzione del personale dei ruoli tecnici della Polizia Penitenziaria, che avranno inizio dopo il varo dei regolamenti attuativi. L’intervenuta pubblicazione in G.U. del d.m. n. 268/2012, quindi, costituisce un importante tassello verso la piena operatività del laboratorio centrale e, quindi, lascia ben sperare sull’attuazione definitiva della l. n. 85/2009.
L’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria
Il varo del d.m. n. 268/2012 era stato anticipato dalla pubblicazione del d.lgs. 9 settembre 2010, n. 162, recante “Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85“, pubblicato sulla G.U. 2 ottobre 2010, n. 231, entrato in vigore il 17 ottobre 2010. Il d.lgs. n. 162/2010 è stato emanato ai sensi della delega contenuta nell’art. 18 della l. 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm. Tale legge aveva delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per provvedere all’istituzione di ruoli tecnici nell’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, all’interno dei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (previsto dall’art. 5 della l. n. 85/2009 ed istituita presso il D.A.P.). Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede: a) alla tipizzazione del profilo del DNA di detenuti, internati, arrestati in flagranza o fermati, soggetti in custodia cautelare o sottoposti definitivamente a misure di sicurezza detentive; b) alla conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA. Il d.lgs. 162/2010 ha quindi istituito, dal 1° gennaio 2011, i seguenti ruoli tecnici del personale di polizia penitenziaria: ruolo degli operatori tecnici (artt. 3-8); ruolo dei revisori tecnici (artt. 9-14); ruoli dei periti tecnici (artt. 15-23); ruolo dei direttori tecnici (artt. 24-30). Le relative dotazioni organiche sono state fissate nella tabella A allegata. In particolare, l’art. 1 del d.lgs. n. 162/2010, prevede che per le attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, così come individuato ai sensi dell’art. 5 della l. 30 giugno 2009, n. 85 (8), presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in relazione all’art. 18 della medesima legge (9), i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria: a) ruolo degli operatori tecnici; b) ruolo dei revisori tecnici; c) ruoli dei periti tecnici; d) ruoli dei direttori tecnici (10). Il comma 2 dell’art. 1, in particolare, prevedeva che i profili professionali degli appartenenti ai ruoli di cui sopra dovessero essere individuati con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze. Ed è proprio in attuazione di quanto disposto da tale comma che è stato varato il d.m. 22 dicembre 2012, n. 268.
Prima di passare ad esaminare il nuovo decreto ministeriale, sarà utile ricordare alcuni punti significativi del testo normativo istitutivo dei ruoli tecnici del Corpo. La l. 30 giugno 2009 n. 85, come ricordato, delegava all’art. 18 il Governo ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, mediante l’istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del Laboratorio Centrale (LA.C.) per la banca dati nazionale del DNA, da collocarsi presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al fine di facilitare l’identificazione degli autori dei delitti. Il LA.C., nelle intenzioni del legislatore, provvederà, infatti, all’attività di “conservazione” dei campioni biologici, ossia della quantità di sostanza biologica prelevata alle persone detenute, e a quella di “tipizzazione”, ossia al complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA caratterizzante ogni singolo individuo.
Orbene, il d.lgs. n. 162/2010, nell’attenersi ai principi e criteri direttivi in materia di suddivisione del personale in ruoli, di accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e del relativo avanzamento in carriera mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato, ha preso a riferimento – pur nelle more del processo di revisione dell’intero quadro normativo del ruolo tecnico avviato con l’istituzione da parte del Capo della Polizia di un apposito gruppo di studio in data 20 novembre 2006 – il d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 (11) che disciplina l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed il successivo d.P.R. 5 ottobre 2000, n. 334 (12), recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato. La relazione tecnica cha accompagnava la l. n. 85/2009, con riferimento al punto 8 “Costo del personale”, determinava in € 1.627.419.68 la spesa congrua e sufficiente per l’avvio ed il funzionamento del laboratorio. Per tutti i ruoli è previsto l’accesso alla qualifica iniziale tramite concorso pubblico. È prevista tuttavia la possibilità, per il ruolo dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici, di una riserva dei posti per il personale del Corpo in possesso di determinati requisiti. Per tutti i ruoli, inoltre, sono disciplinate le modalità di passaggio da una qualifica all’altra all’interno di ogni ruolo. Inoltre, tranne che per il ruolo degli operatori tecnici, si dispone l’obbligo di frequenza, per i vincitori dei concorsi, di corsi di formazione, al termine dei quali si verifica l’assunzione. Per il ruolo dei revisori tecnici e quello dei periti tecnici sono inoltre disciplinate le cause di dimissione dai richiamati corsi (quali rinuncia, non superamento degli esami e assenze prolungate oltre un determinato limite). In quest’ultimo caso, sono previste deroghe ai fini del computo del termine per il personale femminile in maternità. Sempre in relazione alle politiche assunzionali, si evidenzia la possibilità, per gli operatori tecnici, di assunzione per i superstiti di appartenenti a forze di Polizia deceduti o permanentemente invalidi al servizio a causa del terrorismo e della criminalità organizzata. Il personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione e conduzione di mezzi e strumenti e di dati nell’ambito di procedure predeterminate. Si articola nelle quattro qualifiche di agente tecnico, agente scelto tecnico, assistente tecnico, assistente capo tecnico (artt. 3 e 4). L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami (art. 5). Il personale appartenente al ruolo dei “revisori tecnici” svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell’ambito delle direttive di massima ricevute. Si articola in tre qualifiche: vice revisore tecnico, revisore tecnico e revisore capo tecnico (artt. 9 e 10). L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori avviene sia mediante concorso interno per titoli sia mediante concorso pubblico per esame scritto (art. 11). Il personale appartenente al ruolo del “perito tecnico” svolge invece funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito. L’attività è caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie. L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo del perito tecnico avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso è altresì ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti, il personale del Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione (art. 18) (13).
L’art. 24 distingue i ruoli dei direttori tecnici nel ruolo dei biologi ed in quello degli informatici. Il personale appartenente ai ruoli dei “direttori tecnici” svolge attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici (art. 25). L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti, il personale del Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione (art. 26) (14). Inoltre, l’art. 32 ha disposto che: a) il personale del ruolo degli operatori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici assuma, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza; b) il personale del ruolo dei direttori tecnici assuma la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, limitatamente alle funzioni esercitate; c) il personale del ruolo degli operatori tecnici assuma la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate; d) il personale del ruolo dei revisori tecnici del ruolo dei periti e dei direttori tecnici assuma la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. È stata inoltre prevista la possibilità d’impiego per il richiamato personale, in relazione ad esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni (art. 33). Ai sensi dell’art. 34, le questioni attinenti allo stato giuridico del personale dei ruoli tecnici non direttivi sono di competenza di specifiche commissioni, presiedute da un vice capo del D.A.P. o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento e composte da 4 membri. Alle questioni attinenti allo stato giuridico del personale dei ruoli direttivi tecnici si applicano le procedure seguite per il ruolo direttivo che espleta i compiti dell’art. 6 del d.lgs. n. 146/2000. Infine, riguardo al trattamento economico (art. 35), si prevede l’equiparazione con quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui agli artt. 5 della l. n. 395/1990 e 6 del d.lgs. n. 146/2000, secondo la tabella di equiparazione allegata allo stesso d.lgs. n. 162/2010.
Il Regolamento per la determinazione dei profili dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria
Come detto in precedenza, nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2013, è stato pubblicato il decreto interministeriale 22 dicembre 2012, n. 268, recante “Regolamento per la determinazione dei profili dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162“. In particolare, nella Tabella A al decreto sono descritte le caratteristiche e i contenuti de i profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
Il Regolamento in esame è, dunque, finalizzato ad individuare i profili professionali dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 9 settembre 2010, n. 162, che ha istituito detti ruoli. I soggetti che ne fanno parte sono destinati a sostenere, in rapporto al profilo professionale e al correlato livello di responsabilità, la pluralità dei processi lavorativi necessari per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Nel definire le risorse di base e le competenze di ciascuna delle figure previste nei ruoli, si è tenuto conto sia del complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA e alla conservazione dei campioni biologici, sia delle esigenze di comunicazione per via informatica e telematica dei dati alla banca nazionale del DNA, come descritte dagli artt. 8 e ss. della l. 30 giugno 2009, n. 85. Il decreto consta di un solo articolo che rinvia ad una tabella allegata, nella quale per ciascuna delle qualifiche previste nei ruoli tecnici del Corpo della polizia penitenziaria, come individuati dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 162 del 2010 (ruolo degli operatori tecnici, ruolo dei revisori tecnici, ruoli dei periti tecnici e ruoli dei direttori tecnici), sono precisati il titolo di studio per l’accesso al ruolo e le competenze, nonché l’autonomia operativa, la responsabilità e i contenuti dei profili, in modo che risulti chiaro l’apporto di ciascuna figura professionale alle finalità per le quali i ruoli in questione sono stati istituiti. Attraverso il profilo professionale viene operata una descrizione del lavoro, declinata in termini di competenze di un soggetto con riferimento alla dimensione organizzativa del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e finalizzata a sostenere la pluralità dei processi lavorativi ad essa sottesa. Le competenze individuate nel decreto, individuano in capo ai soggetti un insieme di risorse standard ritenute necessarie per gestire e presidiare una o più aree di attività distintive al fine di conseguire un determinato risultato lavorativo in termini di qualità e nel rispetto dei parametri attesi. Una presentazione del lavoro nella prospettiva del soggetto che lo realizza, attraverso l’investimento “cognitivo” che esso deve sviluppare per interpretare e presidiare le attività in modo da far sì che la propria performance sia utile agli obiettivi comuni, ossia al complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA cd alla conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA, nonché al complesso delle operazioni di comunicazione per via informatica e telematica dei dati alla banca dati nazionale del DNA (artt. 8 e seguenti della l. 30 giugno 2009 n. 85).
Passando quindi alla descrizione dei profili, in stretta sintesi, viene in evidenza che: a) gli “operatori tecnici”, per i quali è richiesto il possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo, con conoscenze di tipo operativo generale, svolgono mansioni esecutive, che vanno dalla custodia e sorveglianza dei locali all’utilizzazione delle apparecchiature informatiche per operazioni di base; b) i “revisori tecnici”, che devono possedere un diploma di istruzione professionale conseguito presso un istituto statale (chimico-biologico, informatico) o un titolo professionale equipollente rilasciato dalle Regioni, svolgono, con mansioni esecutive, attività richiedenti conoscenze tecniche, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti nell’ambito di procedure determinate, secondo le modalità fissate dai manuali d’uso e dal regolamento di attuazione, di cui all’art. 16 della l. n. 85 del 2009; c) i “periti tecnici”, distinti nei ruoli biologi ed informatici, per i quali è previsto il possesso del diploma di perito in chimica e biotecnologie, informatica o equipollente, svolgono con autonomia tecnico professionale e con apporto di competenze, che richiedono preparazione specifica, le loro prestazioni lavorative in diretta collaborazione con il personale appartenente ai corrispondenti ruoli dei direttori tecnici; d) i “direttori tecnici” dei ruoli, distinti nei ruoli biologi e informatici, per i quali è prevista una preparazione di base di livello universitario specialistico con connessa abilitazione professionale, svolgono attività nei settori della genetica umana e della biologia molecolare, nonché procedure informatiche e dei relativi sistemi di gestione, con conseguente apporto di competenze altamente specialistiche che si sviluppano sia all’interno delle strutture, sia nelle relazioni esterne connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali. Nel dettaglio, gli operatori tecnici provvedono all’apertura, chiusura, custodia e sorveglianza dei locali e degli uffici del Laboratorio Centrale. Svolgono mansioni esecutive relative al trattamento della corrispondenza in arrivo ed in partenza. Provvedono al trattamento del materiale d’ufficio, fascicoli e documenti, collaborando con il responsabile alla gestione dell’archivio degli stessi, curano la riproduzione di atti e documenti ed eseguono gli incarichi attinenti alle mansioni, anche all’esterno del luogo di lavoro. Provvedono alle operazioni di trasporto, carico e scarico con mezzi idonei, dei materiali occorrenti al funzionamento degli uffici e dei locali di Laboratorio. Provvedono alla pulizia dei materiali e degli attrezzi d’uso. Provvedono alla manovra di macchine, come riportato nell’istruzione d’uso. Provvedono alle operazioni di apertura e chiusura dei magazzini, alla custodia delle merci curandone la loro catalogazione, archiviazione e conservazione. Sono in possesso dell’elementare conoscenza di base delle norme relative all’antinfortunistica, all’igiene ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Utilizzano sistemi informatici base di video scrittura, database, software grafico e fogli elettronici e di scanner e lettori codici a barre, qualora necessari per la scansione di documenti, plichi e campioni. I revisori tecnici svolgono, con mansioni esecutive, attività richiedenti conoscenze tecniche, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti nell’ambito di procedure predeterminate, secondo le modalità fissate nei manuali d’istruzioni d’uso e nel regolamento di attuazione di cui all’art. 16 della l. 30 giugno 2009, n. 85. Devono possedere un’ottima conoscenza delle norme in materia antinfortunistica, di igiene e di sicurezza dei luoghi di lavoro, provvedono alla preparazione di strumenti e dei materiali necessari all’attività di laboratorio. Sono responsabili della registrazione e della gestione degli strumenti e dei materiali utilizzati nell’ambito delle attività di laboratorio e di ufficio. Possiedono conoscenze di base d’informatica e dei vari componenti che costituiscono una postazione di lavoro, costituita dal personal computer e dalle sue diverse periferiche, hanno una conoscenza di base dei sistemi operativi più comuni ed una adeguata conoscenza dei pacchetti applicativi più utilizzati per la gestione del lavoro di ufficio. Sono in grado, quindi, di svolgere tutte le attività di ufficio con l’ausilio del personal computer, di gestire la postazione di lavoro, di identificare e segnalare eventuali guasti alle attrezzature. Sono inoltre competenti nell’uso dei servizi di comunicazione offerti dalla rete internet (e-mail-motori di ricerca-videoconferenze). I periti tecnici del ruolo biologo svolgono, con autonomia tecnico professionale e con apporto di competenze che richiedono preparazione specifica, le loro prestazioni lavorative in diretta collaborazione con il personale appartenente al ruolo dei direttori tecnici del ruolo biologo. Utilizzano strumenti complessi richiedenti particolari conoscenze delle relative tecnologie. Sono responsabili del corretto adempimento delle procedure analitiche e del loro operato, nell’ambito delle loro funzioni, in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai superiori; verificano la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura; controllano e verificano il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvedono alla manutenzione ordinaria ed alla gestione dei prodotti e servizi non conformi; partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell’ambito della struttura in cui operano; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente al loro aggiornamento. Organizzano la distribuzione del lavoro, verificando che l’esecuzione delle analisi avvenga in conformità alle documentazioni tecniche di riferimento e nello scrupoloso rispetto delle norme antinfortunistiche, di sicurezza ed igiene del lavoro; registrano i reattivi e i materiali consumati dall’unità organizzativa in cui sono inquadrati. Sostituiscono in caso di impedimento o assenza, il titolare dell’unità organizzativa in cui sono inquadrati. Possiedono conoscenze d’informatica sui sistemi operativi più comuni e dei vari pacchetti applicativi più utilizzati per la gestione del lavoro di ufficio. Sono in grado quindi di svolgere tutte le attività di ufficio con l’ausilio del personal computer dotato di accessori e di periferiche. Sono, inoltre, competenti nell’uso degli strumenti di comunicazione legati ad internet (e-mail-videoconferenze), nella ricerca di informazioni sul web. Partecipano alle commissioni di collaudo degli strumenti e sovrintendono alla manutenzione degli stessi. Sono in grado di comprendere i manuali d’uso ed i documenti tecnici redatti in lingua inglese. Sono tenuti nel quadro dell’aggiornamento professionale alla frequenza di corsi specialistici. I periti tecnici del ruolo informatico svolgono, con autonomia tecnico professionale e con apporto di competenze che richiedono preparazione specifica, le loro prestazioni lavorative in diretta collaborazione con il personale appartenente al ruolo dei direttori tecnici del ruolo informatico. Possiedono conoscenze professionali d’informatica e dei vari componenti che costituiscono una postazione di lavoro costituita dal personal computer e dei suoi diversi componenti; conoscono i sistemi operativi e i pacchetti applicativi più utilizzati in modo completo per la gestione automatizzata del lavoro di ufficio. Sono, inoltre, competenti nell’uso degli strumenti di comunicazione legati a internet (e-mail-motori di ricerca-videoconferenze). Possiedono, inoltre, le conoscenze di base necessarie per partecipare alla realizzazione e alla gestione di sistemi complessi basati sull’elaborazione dei dati. Sono in grado di analizzare, dimensionare, gestire e progettare sistemi per l’elaborazione dei dati nonché la trasmissione, l’acquisizione e la condivisione delle informazioni. Risolvono problemi di automazione in applicazioni sviluppate con linguaggi di programmazione e sistemi applicativi di diverse tipologie, utilizzano componenti hardware e software e si occupano inoltre della loro manutenzione, sia a livello di server che di postazioni client. Installano e configurano la strumentazione informatica; selezionano, installano, connettono e mettono in esercizio le varie componenti; installano e configurano sistemi operativi e programmi applicativi, aggiornano i programmi con le nuove versioni; garantiscono il salvataggio dei dati, il loro recupero, eliminano guasti o malfunzionamenti identificano nei dati e nei programmi la presenza di virus e sono in grado di procedere alla loro eliminazione; installano sistemi in rete e procedono alla loro manutenzione; localizzano e eliminano errori nel materiale e nei programmi; intervengono in caso di difficoltà o quando vengono installati nuovi programmi; istruiscono il personale sottordinato all’uso delle varie apparecchiature (computer e le diverse periferiche quali stampanti, scanners, ecc.). Partecipano alle commissioni di collaudo degli strumenti e sovrintendono alla manutenzione degli stessi. Sono in grado di comprendere i manuali d’uso e i documenti tecnici redatti in lingua inglese. I direttori tecnici del ruolo biologo svolgono attività richiedente preparazione professionale di livello universitario in genetica umana e biologia molecolare, con conseguente apporto di competenza specialistica in analisi di genetica forense; procedono direttamente a tutte le operazioni di tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all’art. 9 della l. 30 giugno 2009 n. 85 (15), rientranti nella sfera di competenza dell’Amministrazione penitenziaria, ed alla conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA. Alla suddetta attività provvedono secondo le tecniche e le modalità fissate nel regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’art. 16 della l. 30 giugno 2009 n. 85. Sono preposti al laboratorio scientifico con facoltà di decisione sull’adozione delle varie tecniche e di approvazione dei metodi di analisi, con poteri di direzione ovvero di coordinamento della struttura medesima o di una o più unità organizzativa a rilevanza esterna di cui si compone il Laboratorio. Provvedono alla certificazione delle attività svolte anche per la parte condotta dal personale alle loro dipendenze; interpretano e valutano i risultati di analisi, redigono e sottoscrivono i rapporti di prova, con responsabilità degli atti prodotti e dei risultati conseguiti e della loro attendibilità. Svolgono compiti d’istruzione del personale dipendente. In tutte le fasi di lavoro, assicurano che siano osservate le norme relative all’igiene ed alla sicurezza sul lavoro, provvedendo direttamente, in caso di insufficienza dei dispositivi o delle norme, a proporre le necessarie integrazioni o modifiche a tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività. Svolgono attività di studio, ricerca e sperimentazione per la soluzione di quesiti inerenti l’attività di tipizzazione del DNA in ambito forense; rappresentano l’amministrazione in organi collegiali, convegni e congressi. Partecipano a commissioni di valutazione o di collaudo; sovrintendono alle analisi di costo ed alle valutazioni tecnico-economiche delle attrezzature e della fornitura di lavori, nonché alla stesura di capitolati tecnici. Nel quadro dell’aggiornamento professionale sono tenuti alla frequenza di corsi specialistici. I direttori tecnici del ruolo informatico, nell’ambito dell’organizzazione, sono preposti alla direzione di un’èquipe di lavoro, svolgono attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica, nell’ambito delle procedure informatiche e nell’utilizzo delle tecniche per la gestione delle diverse fasi del ciclo dì vita di un sistema informativo (progettazione, realizzazione, collaudo, produzione, conduzione operativa, manutenzione evolutiva). Sperimentano modelli applicativi di tipo informatico e supportano l’uso di sistemi informativi complessi basati su reti locali e geografiche. Svolgono attività di analisi e progettazione dei flussi informativi; scelgono le metodologie di lavoro; predispongono le istruzioni operative e la relativa documentazione, svolgono analisi dei processi amministrativi in funzione della loro automazione; provvedono all’analisi dell’impatto organizzativo delle procedure informatiche; provvedono al controllo e alla verifica della sicurezza dei sistemi. Vigilano sulla corretta tenuta dei sistemi informatici monitorando l’attività delle ditte di assistenza. Partecipano a commissioni di valutazione o di collaudo; provvedono alla stesura di capitolati tecnici. Esprimono pareri tecnico/economici che richiedono approfondite conoscenze teorico/pratiche. Partecipano all’attività didattica dell’Amministrazione per le materie di competenza. Alla luce della dettagliata analisi che precede, illustrata seguendo la Tabella A allegata al decreto, emerge dunque una puntuale descrizione dei saperi necessari e significativi, dal punto di vista strategico rispetto all’ottenimento del risultato finale, per l’esercizio delle competenze, così come viene definita l’autonomia operativa e la responsabilità di ciascun soggetto a salvaguardia del carattere autonomo e distinto della competenza.
Considerazioni conclusive
L’entrata in vigore del d.m. 22 dicembre 2012, n. 268 rappresenta sicuramente un importante tassello verso la definitiva realizzazione di quel complesso mosaico cui è subordinata l’effettiva operatività dell’intera l. n. 85/2009.
Qualche riflessione, tuttavia, s’impone con riferimento alle scelte operate. Con riferimento, in particolare, ai profili professionali descritti nella tabella allegata, viene in evidenza alla voce “professionalità” che, soltanto in corrispondenza del ruolo degli operatori tecnici e dei revisori tecnici, è prevista una preparazione professionale anche acquisita dopo un periodo di formazione, addestramento e verifica. Pur convenendo che le esigenze formative in aggiunta a quelle scolastiche siano vieppiù necessarie per chi accede ai ruoli preposti a mansioni esecutive, essendo richiesto il possesso del solo titolo di studio della scuola dell’obbligo, sarebbe stato opportuno inserire analoga previsione anche per i ruoli superiori, considerato che la frequenza di un corso di formazione basico con una verifica finale, oltre che utile ad integrare la preparazione scolastica o universitaria di coloro che accedono ai ruoli, è generalmente prevista nelle regolamentazioni che disciplinano l’accesso ai ruoli corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate.
A parte tali rilievi, però, il giudizio sul testo normativo è senz’altro positivo. Il laboratorio centrale, infatti, è organo tecnico assolutamente imprescindibile per lo svolgimento delle attività prodromiche all’implementazione della banca dati DNA, la cui gestione, com’è noto, spetta al Ministero dell’Interno. Indubbio merito, quindi, va riconosciuto al Ministero della Giustizia per essere riuscito, in tempi ragionevoli, ad indicare i profili professionali di ogni singolo attore dei ruoli tecnici che dovranno comporre il costituendo laboratorio centrale.
Resta, certo, il nodo dei concorsi, in quanto all’indicazione dei profili dovrà seguire la pubblicazione, è augurabile in tempi brevi, del bando di concorso per il reclutamento del personale che sarà destinato ad essere inquadrato nei predetti ruoli tecnici dell’Amministrazione penitenziaria.
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(1) La Relazione congiunta del Ministero dell’Interno e della Giustizia è reperibile al seguente link: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pacchetto_sicurezza/banca_dati_DNA.pdf.
(2) Il testo integrale del Trattato è reperibile all’indirizzo http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/16/0272_trattato_prumx1x.pdf.
(3) L. 30 giugno 2009, n. 85 “Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale” (G.U. n.160 del 13 luglio 2009 – S.O. n. 108), entrata in vigore il 14 luglio 2009. Per l’analisi della nuova disciplina, si rinvia a: AA.VV., Prelievo del DNA e banca dati nazionale: il processo penale tra accertamento del fatto e cooperazione internazionale (Legge 30 giugno 2009, n. 85), a cura di A. Scarcella, Padova 2009; L. Marafioti-L. Lupária, Banca dati del DNA e accertamento penale: commento alla Legge di ratifica del Trattato di Prüm, istitutiva del database genetico nazionale e recante modifiche al Codice di procedura penale (L. 30 giugno 2009, n. 85), Milano, 2010; P. Tonini-P. Felicioni-A. Scarcella, Banca dati nazionale del DNA e prelievo di materiale biologico, Speciale allegato a questa Rivista, Milano, 2009.
(4) In particolare, i regolamenti avrebbero dovuto dettare la disciplina costituente il “cuore” operativo del provvedimento legislativo, ossia: “a) il funzionamento e l’organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché’ le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste; b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA; c) le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto; d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti dall’articolo 15 al CNBBSV; e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall’articolo 13; f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto”.
(5) V., sul punto, G. Negri, In ritardo il database italiano del DNA, in Il Sole 24 ore, Norme e tributi, edizione del 3 dicembre 2010 http://www.ilsole24ore.com.ezproxy.unibo.it.
(6) Di fatto però – si legge nell’articolo richiamato nella nota che precede – una stima, sia pure approssimativa, fatta dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, metteva in preventivo circa centomila operazioni di tipizzazione dei profili all’anno per i primi 3 anni.
(7) Si veda, ad es., quanto segnalato da S. D’Onghia, Sicurezza, la banca dati del dna è pronta. Spesi 16 milioni, ma non c’è il personale, sul Fatto Quotidiano, ed. 1 febbraio 2013 (l’articolo è reperibile al link http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/02/01/sicurezza- banda-dati-del-dna-e-pronto-ma-non-ce-personale-pergestirla/ 485531/).
(8) L’art. 5 della l. n. 85/2009, sotto la rubrica “Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA”, così recita: “1. Al fine di facilitare l’identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituita la banca dati nazionale del DNA. 2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, è istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA”.
(9) L’art. 18 della l. n. 85/2009, sotto la rubrica “Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria”, così prevede: “1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l’istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale di cui all’articolo 5, comma 2. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni. 2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) suddivisione del personale che svolge attività tecnicoscientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni; b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni; c) previsione che l’accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera avvengano mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato; d) disciplina dello stato giuridico del personale, e in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell’aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato; e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza”.
(10) Le relative dotazioni organiche sono fissate nella tabella A di cui all’allegato I al d.lgs. n. 162/2010.
(11) Si tratta del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica” (G.U. n.158 del 10 giugno 1982, S.O.), in vigore dal 5 dicembre 2000.
(12) Si tratta del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, recante “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78” (G.U. n.271 del 20 novembre 2000 – S.O. n. 190), in vigore dal 5 dicembre 2000.
(13) Al personale così individuato si applicano per quanto compatibili, le disposizioni del d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in G.U. n. 274 del 20 novembre 1992, S.O. n. 125) e del d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in G.U. n.132 dell’8 giugno 2000).
(14) Per quanto concerne la copertura finanziaria, la modifica normativa sarebbe entrata a regime solo nel 2011, come chiarito all’articolo 1. Tenuto conto, infatti, dei tempi tecnici necessari per l’espletamento delle procedure concorsuali si stimava non possibile che gli oneri fossero da porre a carico dell’Amministrazione nell’anno 2012.
(15) Si tratta dei seguenti soggetti: a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari; b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto; c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo; d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo; e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.