Andrea Perini, La riforma dei reati societari: note in tema di risarcimento del danno e tutela del capitale sociale, in Impresa, 2001, 12, 1950
La riforma dei reati societari: note in tema di risarcimento del danno e tutela del capitale sociale
1. Note introduttive: genesi della riforma
L’8 ottobre del 2001, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della L. 3 ottobre 2001, n. 366 (in “il fisco” n. 38/2001, pag. 12614), si è conclusa la prima fase della riforma del diritto penale societario, avviatasi il 24 luglio 1998 (1) allorquando l’allora Ministro della Giustizia Flick affidò ad una Commissione presieduta da Antonino Mirone il compito di predisporre “uno schema di disegno di legge delega per la riforma organica del diritto societario” (2).
Nell’arco di questi tre anni ben quattro Ministri (Flick, Diliberto, Fassino, Castelli), si sono succeduti al Dicastero della Giustizia, altrettanti Governi hanno guidato il Paese (Prodi, D’Alema, Amato, Berlusconi) e la stessa XIII legislatura è giunta al termine. Tutti eventi, questi, la cui eco è stata più volte evocata dai primi commenti, soprattutto sulla stampa quotidiana, per “spiegare” le ragioni di taluni mutamenti di rotta e di significativi ripensamenti che hanno caratterizzato la genesi del prodotto normativo in esame. Iscriviti alla nostra newsletter per avere accesso immediato Se sei già iscritto, inserisci nuovamente la tua email per accedere In particolare, i lavori della Commissione, originariamente istituita, si sono conclusi con la presentazione, in data 15 febbraio 2000, di un documento poi tradotto nel disegno di legge di iniziativa governativa AC 7123, meglio noto come “progetto Mirone” (3). Tale progetto, presentato nella XIII legislatura, è stato modificato nella XIV legislatura con l’introduzione di alcune innovazioni particolarmente incisive, alcune di rilievo generale ed altre focalizzate su singole fattispecie. Di qui la genesi del disegno di legge AC 1137, poi divenuto legge di delegazione. Volendo solamente accennare ai principali punti oggetto di rimeditazione da parte del novello legislatore, può osservarsi come la presa di distanza dal disegno di legge AC 7123 concerna soprattutto la fattispecie di false comunicazioni sociali di cui al n. 1) dell’art. 11, oggetto di radicale riscrittura con ripercussioni significative altresì sulle fattispecie di falso in prospetto e di falso nelle relazioni della società di revisione di cui ai successivi nn. 2) e 3). Di qui la scaturigine dell’accesa polemica che ha accompagnato – in sede parlamentare e non solo – l’approvazione della legge. Tuttavia, vi è un’altra, nitida, opzione di politica criminale di fondo che si manifesta mediante la fissazione dei limiti edittali di pena, laddove il “progetto Mirone” si limitava ad indicare la tipologia delle stesse ma non a quantificarne il rilievo. E che si tratti di una significativa svolta di politica criminale non pare possibile dubitare: la compressione delle pene detentive rispetto al sistema attuale è davvero marcata ed è altresì assistita da ulteriori meccanismi “deflattivi” che si preannunciano particolarmente efficaci, quali la querela e la natura estintiva della responsabilità penale riconosciuta al risarcimento del danno nell’ambito di numerose fattispecie. 2. Brevi cenni sul metodo della legiferazione Tuttavia, prima di abbozzare qualche riflessione nel merito di alcuni dei punti più interessanti della riforma in itinere, vale la pena formulare una considerazione sul metodo scelto, vale a dire sullo strumento legislativo adottato. Al riguardo, è noto come uno degli aspetti più controversi delle recenti riforme penali (attuate o solamente ordite) concerna la legittimità costituzionale dell’adozione della delega legislativa in materia penale (4). Ed alle perplessità assai diffuse che accompagnano l’impiego di tale strumento, il legislatore penale societario ha risposto dando vita ad una norma (l’art. 11) particolarmente dettagliata e circostanziata, espressione di uno sforzo quantomeno apprezzabile. La distanza dalla “delega in bianco” che aveva afflitto “l’appendice penalistica” del cosiddetto “Decreto Draghi” (D.Lgs. n. 58/1998) (5) è assai evidente ed encomiabile. Nondimeno, persistono margini di discrezionalità affidati al legislatore delegato (né, forse, potrebbe essere altrimenti data la natura dello strumento) che comunque possono sollevare fondati timori di “aggiramento” della riserva di legge, quali il vago precetto di “prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative” e la quantificazione delle soglie di punibilità alle quali si accenna in seno alle false comunicazioni sociali. Forse, la sottrazione alla dialettica parlamentare di aspetti tanto delicati della futura normativa non rappresenta la scelta migliore. 3. Brevi notazioni di politica criminale: il risarcimento del danno come causa di estinzione del reato Svolte queste sommarie considerazioni, di carattere assolutamente generale, vale ora la pena spendere qualche parola per sottolineare quelle note di politica criminale che, lo si è detto in apertura, emergono da una complessiva valutazione dell’art. 11 della L. n. 366/2001. Entriamo qui nel campo delle innovazioni apportate dal “passaggio” dal disegno di legge AC 7123 (“progetto Mirone”) al disegno di legge AC 1137 e sintetizzabili in quattro punti: – riformulazione della fattispecie di false comunicazioni sociali; – introduzione della querela come condizione di procedibilità di molte fattispecie; – previsione di pene detentive alquanto contenute; – trasformazione, in quattro fattispecie, del risarcimento del danno (inteso in senso lato) da mera circostanza attenuante a causa estintiva del reato. Attorno a tali innovazioni già si sono accese aspre polemiche, soprattutto incentrate sulla rivisitazione delle false comunicazioni sociali ma che, incidentalmente, si sono estese anche all’impiego della querela ed alla “compressione” delle pene detentive (6). Non è quindi su tali questioni, peraltro già nitidamente tratteggiate da autorevoli giuristi, che intendo soffermarmi. Almeno due aspetti macroscopici, tuttavia, mi sembrano ancora in ombra, oscurati dalla veemenza del dibattito attorno alla salvaguardia dell’informazione societaria: l’esigua tutela del capitale sociale che emerge dalla generale riduzione delle pene detentive e la “promozione” del risarcimento del danno da circostanza attenuante a causa estintiva del reato. E su tali aspetti vorrei soffermare brevemente l’attenzione. In una prospettiva di analisi dell’orientamento di politica criminale che ha mosso il legislatore della riforma, mi pare significativo prendere le mosse dalla diffusa introduzione nel disegno di legge AC 1137 (poi divenuta L. n. 366/2001) di una causa di estinzione del reato sconosciuta all’originario disegno di legge (AC 7123) e meritevole di un certo approfondimento. Si tratta dell’ipotesi che chiude la tipizzazione delle fattispecie di cui ai nn. 8) (illegale ripartizione degli utili e delle riserve), 9) (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali), 10) (operazioni in pregiudizio dei creditori) ed 11) (indebita ripartizione dei beni sociali) dell’art. 11, a norma della quale – in sostanza – il risarcimento del danno patrimoniale derivante dal reato estingue il reato stesso. In particolare, la ricostituzione degli utili e delle riserve estingue il reato di illegale ripartizione degli stessi, la ricostituzione del capitale o delle riserve minate dalle illecite operazioni sulle azioni o quote sociali estingue il relativo reato, il risarcimento del danno cagionato ai creditori estingue le fattispecie di operazioni in pregiudizio dei creditori e l’indebita ripartizione dei beni sociali. E se le prime due “contro-azioni” volte ad “annullare” gli effetti del reato devono almeno essere compiute tempestivamente (prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio), è invece sufficiente che i risarcimenti del danno previsti dai nn. 10) ed 11) siano posti in essere “prima del giudizio”. Torna così in auge – e questa volta non in un mero progetto di legge ma in un prodotto normativo approvato dal Parlamento – il principio già avanzato dall’art. 36.4 dello schema di legge delega elaborato nel 1985 (7) per la riforma del diritto fallimentare [seppur in quella sede si prevedesse soltanto una forte diminuzione di pena (8)] e poi riproposto nel già citato progetto di legge di delegazione volto alla completa riforma della legge fallimentare, elaborato dal Ministero della giustizia (9) [sub n. 56, poi trasfuso – con “ritocchi” – nell’art. 3, comma 2, lettera e) del disegno di legge delega (10)]. In tale progetto veniva infatti suggerita la “previsione, per tutti i casi, di una esimente nel caso in cui la procedura si chiuda per completa soddisfazione dei creditori“. Tuttavia, in tanta “ansia estintiva” della responsabilità penale, il legislatore sembra non rendersi conto di come tutte codeste cause di esclusione della punibilità (o di estinzione del reato, secondo lo strumento tecnico – peraltro in sé opinabile – che adotta la L. n. 366/2001) producano l’irragionevole risultato di “svendere” la punibilità di reati tutt’altro che “bagatellari” (nonostante la pesante revisione “al ribasso” delle sanzioni comminate) a fronte della mera estinzione del danno patrimoniale conseguente al reato stesso. Ed a tanto, forse, non autorizza neppure la netta svolta “patrimonialistica” che caratterizza la riforma penale societaria, senza dubbio incline ad esaltare gli aspetti privatistici delle fattispecie penali societarie: la massiccia adozione della querela ne è la più evidente dimostrazione. Invero, una simile presa di posizione del legislatore pare davvero dimentica di come “né il risarcimento del danno né la riparazione possano dirsi pena” (11) e rischia di vestire l’intero apparato penale societario (ma anche fallimentare?) dei panni di un diritto penale simbolico, sbandierante pene detentive (per quanto ormai poco temibili) pronte a cedere il passo innanzi a null’altro che la reintegrazione della sola componente economica dell’offesa conseguente al reato (12). In tutto ciò, non condivisibile appare altresì l’assenza di qualsiasi tentativo di “personalizzazione” della risposta penale conseguente ad una esimente tanto generale quanto incentrata sulla vittima e totalmente dimentica dell’attività del reo (13), il quale ben potrebbe vedersi negato il beneficio pur essendosi operosamente quanto inutilmente attivato per reintegrare il danno patrimoniale, oppure se ne potrebbe avvalere in barba alla propria indolenza in quanto beneficiato dall’intervento di un provvidenziale finanziatore. Quanto tutto ciò sia compatibile con i principi costituzionali (da quello di eguaglianza al carattere rieducativo della pena, passando per la personalità della responsabilità penale) è argomento sul quale varrebbe forse la pena meditare. D’altra parte, laddove più si è voluto “spingere innanzi” il processo di rivitalizzazione del risarcimento del danno, anche in un’ottica alternativa (si è parlato di “terzo binario”) alle “classiche” sanzioni penali (e mi riferisco non solo ad esperienze straniere quali il § 167 del codice penale austriaco, l’art. 4 dell'”Alternativ Entwurf“, l’art. 1 della legge tedesca 28 ottobre 1994 (14) ma altresì al recentissimo art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in materia di competenza penale del giudice di pace), si è ritenuto di limitare ciò a fattispecie di gravità tutto sommato contenuta [emblematico il caso tedesco dei furti negli esercizi commerciali (15)] e riguardo alle quali si è comunque parlato di “parziale depenalizzazione” (16). In sostanza, quindi, un’ulteriore compressione della sfera di rilevanza penale che, particolarmente laddove è stata abbinata alla previsione della querela [cfr. nn. 10) ed 11], solleva significative perplessità in merito all’effettività della minaccia penale. E ciò senza neppure voler affrontare la questione – assai delicata – dei ristretti termini di prescrizione che l’abbattimento dei massimi edittali di pena ha comportato (17). Una caduta di temibilità del sistema che, forse, non appare opportuna di fronte ad operazioni che gravemente attentano alle ragioni creditorie, ragioni la cui tutela viene così ad essere in toto rinviata alla sede fallimentare. 4. Segue: rilievi in merito alla (scarsa) tutela del capitale sociale Proprio codesta osservazione offre il destro per spostare l’attenzione su un altro profilo connotante la riforma e meritevole di approfondimento: la tutela del capitale sociale, id est la salvaguardia di un bene giuridico di enucleazione relativamente recente (18) ma di notevole spessore, attesa la propria valenza a garantire che l’esercizio dell’attività imprenditoriale avvenga con margini di garanzia per il ceto creditorio. La legge di delegazione pare invece proporre un considerevole arretramento della tutela di tale bene giuridico, e ciò non tanto a causa della sostituzione di una vasta congerie di fattispecie (fin troppo frammentate e topograficamente sparse) con sei figure di reato: ciò, anzi, pare costituire l’occasione per un’opportuna risistemazione di una disciplina attualmente fin troppo articolata. Piuttosto, è sul piano del trattamento sanzionatorio che le scelte operate dal legislatore (e solamente affacciate in seno al disegno di legge AC 1137) appaiono preoccupanti: ad una pena detentiva che mediamente era rappresentata dalla reclusione da sei mesi a tre anni [cfr. artt. 2630, comma 1, nn. 1) e 2), 2630-bis, 2632, comma 2, 2623, nn. 1) e 2)] con punte fino a cinque anni [cfr. artt. 2621, nn. 2) e 3) e 2629], si scende ora ad una pena detentiva generalmente pari alla reclusione fino ad un anno. Fanno eccezione le sole ipotesi relative alle operazioni in pregiudizio ai creditori e di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, nelle quali la reclusione da sei mesi a tre anni viene tuttavia “controbilanciata” dall’introduzione del risarcimento del danno quale causa di estinzione del reato (e di ciò già ci si è detto) e dal “filtro” processuale della querela. Dunque, una sostanziale dissoluzione della tutela penale del capitale sociale e, di conseguenza, una tutela del ceto creditorio rinviata al momento dell’eventuale fallimento della società, con l’immutata minaccia delle pene draconiane previste per i fatti di bancarotta. Finché la società sarà in bonis, potrà contare – di fatto – su margini di manovra assai vasti ed estesi fino a condotte dichiarate solo simbolicamente penalmente illecite: comportamenti potenzialmente anche molto gravi come la restituzione “sotto banco” dei conferimenti, l’annacquamento del capitale sociale mediante operazioni illecite su azioni proprie o di società controllate, ecc. saranno presto prescritte e comunque punite con pene detentive facilmente convertibili in irrisorie sanzioni pecuniarie, senza neppure intaccare il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ed il tutto, si badi bene, in un panorama di pressoché totale latitanza altresì di sanzioni di tipo amministrativo, invece generosamente utilizzate dal legislatore della “riforma Draghi” (19). Qui la ratio ispiratrice pare radicalmente opposta a quella che condusse alla riforma dei reati tributari (20) e tocca punte davvero difficili da condividere laddove – ad esempio – l’illegale ripartizione di utili (mezzo assai semplice ed “invitante” per svuotare una società) degrada a mera contravvenzione (21). E neppure si sentiva il bisogno di sancire expressis verbis la liceità di qualsiasi operazione di leverage byout, come invece previsto dall’art. 7, lettera d), senza curarsi dei distinguo e delle preziose indicazioni provenienti dalla giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsi del fenomeno in sede civile e penale (22). Più in generale, non sembra meritevole di condivisione la scelta di lasciare margini di manovra tanto estesi alle società in bonis per rinviare all’eventuale sede fallimentare la punizione delle aggressioni al ceto creditorio: se una tale politica criminale fu lungimirante in epoca medioevale, allorquando si trattava di far nascere e coltivare un capitalismo ancora in nuce (23), appare viceversa inadeguata ad un capitalismo maturo che non può accontentarsi di “far navigare i battelli sul Reno” (24) ma richiede regole volte a salvaguardare la correttezza della gestione sociale e la repressione sul nascere di comportamenti devianti (25). E ciò affinché siano ostacolate in radice condotte di spoliazione rispetto alle quali la procedura fallimentare altro non rappresenta se non il tavolo del patologo, sul quale tutti gli interessi che convergono sull’ente commerciale sono ormai irrimediabilmente esangui. A tale riguardo, la logica che ha ispirato il legislatore pare davvero essere quella del proverbiale pastore pronto a richiudere la stalla quando ormai i buoi l’hanno abbandonata; e si rimpiange il lungimirante “progetto Rastelli” del 1843, nel quale le disposizioni penali societarie aprivano con una fattispecie di “truffa qualificata” consistente nel fatto dei “gerenti” che avessero “prelevato in tutto od in parte la loro quota sociale prima del termine della società” (26). 5. Conclusioni “Un buon diritto penale dell’economia è tale quando fa economia di diritto penale” (27): queste parole del Ministro che insediò nel 1998 la Commissione incaricata – tra l’altro – di rifondare la materia penale societaria ben si prestavano a fungere da “slogan programmatico” per il legislatore della riforma. Tuttavia, il sospetto è che l'”economia” del diritto penale sia scaduta in “tirchieria”. Ciò almeno con riferimento alla tutela penale del capitale sociale. Il passaggio da un diritto penale del pericolo ad un diritto penale del danno, come da più parti è stato affermato per tessere le lodi della riforma (28) non tiene forse nel dovuto conto l’enorme distanza che pressoché inevitabilmente separa la condotta di mala gestio tenuta dall’amministratore di società dal danno direttamente cagionato al singolo socio o creditore. La complessità delle operazioni societarie, la dialettica assembleare, lo iato temporale che spesso separa causa ed effetto e l’affastellarsi di molte concause non sempre isolabili e valutabili compiutamente nei loro effetti, rendono illusorio pretendere di identificare un nesso di causalità tra condotta dell’amministratore e danno patrimoniale cagionato dalla mala gestio. Se, quindi, la dimensione patrimoniale può essere, a mio avviso, il metro più efficace per misurare la carica di lesività insita nella condotta dell’amministratore mendace, infedele, impegnato nella spoliazione della società, eccetera (29), nondimeno il livello dell’intervento penale deve restare confinato alla soglia del pericolo. E, probabilmente, del pericolo presunto(30). Certo, la presunzione di pericolosità di talune condotte deve fondarsi su basi “ragionevoli” (sotto pena di applicazioni incostituzionali della normativa), ed è qui che la dimensione “patrimoniale” dell’illecito dispiega il suo ruolo limitativo dell’intervento penale. Ma la soglia del pericolo, a mio sommesso parere, deve essere assolutamente tenuta ferma, sotto pena di rendere inefficace il diritto penale societario (31). Emblematica, al riguardo, l’esperienza applicativa maturata dall’art. 2395 del codice civile, norma che prevede la possibilità per il socio e per il terzo di agire – in sede civile – contro gli amministratori qualora questi abbianodirettamente danneggiato un singolo socio o terzo (32): dunque, un’azione di responsabilità ancorata – grosso modo – a presupposti non troppo differenti da quelli che dovrebbero connotare il “danno” patrimoniale fulcro del nuovo sistema penale societario. Ebbene, al riguardo la dottrina è unanime (33) nel rilevare la scarsità delle azioni promosse facendo leva su tale disposto e, ancor più, la sporadicità delle sentenze di condanna degli amministratori. Tale esigua applicazione giurisprudenziale della norma sconta, è evidente, la difficoltà per il danneggiato di percepire prima e di provare poi il danno patrimoniale sofferto ed il nesso di causalità che avvince la condotta di mala gestio a tale danno: tutto ciò equivale a gravare il danneggiato di un’autentica probatio diabolica, rendendo sostanzialmente sterile il rimedio civilistico. Il timore, così stando le cose, è che codesta inefficacia – che in ambito civilistico è comunque compensata dalle altre disposizioni in materia di responsabilità dell’amministratore – si estenda all’intero sistema penale societario, riducendolo ad un diritto confinato nei manuali universitari e soffocato da un’enorme “cifra nera”. Non vi è dubbio che molti sono i limiti del materiale normativo ormai avviato al tramonto: un sistema che, come è stato assai autorevolmente (34) scritto “non conosce un’alternativa extrapenale; … abbonda di disposizioni incriminatrici meramente sanzionatorie di precetti civilistici. Si avverte inoltre la tendenza ad impostare la protezione penale su posizioni avanzate”; ne risultava così “una serie di incriminazioni di stampo formalistico, nelle quali la volontà colpevole si limita a investire il comportamento vietato… Incriminazioni, insomma, alquanto artificiali, che non soddisfano né chi vede nella legge penale il presidio dei supremi valori etici, né chi vi scorge un mezzo di difesa contro i soggetti che manifestano inclinazioni antisociali”. Di qui l’auspicio, espresso in tempi più recenti da un altro autorevole studioso: “è davvero tempo che anche il vecchio modello del diritto penale dell’impresa imbocchi la strada dell’innovazione” (35). Tuttavia, non sembra che questa riforma, pur così attesa, sia avvenuta attingendo a quelle “ricerche criminologiche, comparatistiche e giurisprudenziali” che autorevole dottrina (36) ritiene debbano guidare la mano del legislatore: piuttosto, la repentinità del passaggio dal disegno di legge AC 7123 al disegno di legge AC 1137 ha – di fatto – condotto ad una rapida approvazione della legge di delegazione che ha anticipato (anzichéseguire) il dibattito dottrinale ed il confronto dialettico tra le varie categorie di soggetti interessati ad una tale svolta del diritto penale societario (professionisti, imprenditori, magistrati). In proposito, è sembrato senz’altro più apprezzabile il metodo seguito dal cosiddetto “progetto Grosso” di riforma del codice penale e, tutto sommato, l’ampia diffusione data alla prima versione del “progetto Mirone” poteva lasciar immaginare qualcosa di meglio. Nel complesso, la riforma si presenta come un anelito di “diritto penale minimo” senza, tuttavia, crearne i necessari presupposti, ossia un’efficace cortina di misure amministrative o comunque non detentive efficaci nell’impiego e temibili nelle conseguenze, idonee a dissuadere gli autori di comportamenti economici disinvolti. Il rischio che si corre, mi pare, è quello di vedere un legislatore che, assorbito dalla creazione di un diritto penale del “danno”, dimentichi qualsivoglia regolamentazione del “pericolo” (37). —— Appunti predisposti in occasione della relazione tenuta nel Convegno: “Diritto penale dell’economia – Riflessioni e prospettive“, Pesaro, 3 dicembre 2001. Essendo numerosi i riferimenti ad argomenti rispetto ai quali l’elaborazione dottrinale è stata particolarmente ampia ed articolata, le citazioni hanno carattere essenziale, meramente indicativo ed esemplificativo. Le numerose trattazioni manualistiche, soprattutto relative alla materia penale commerciale, sono espressamente citate solo laddove il riferimento è particolarmente specifico, mentre – in linea di principio – si intendono richiamate implicitamente. ———————– (1) È infatti questa la data del decreto ministeriale con il quale fu istituita la Commissione. (2) Così il testo dell’art. 1 del decreto citato alla nota precedente. In proposito, cfr. Flick, Gli obiettivi della Commissione per la riforma del diritto societario, in “Riv. soc.”, 2000, pagg. 1 e seguenti. (3) Pubblicato in “Riv. soc.”, 2000, pagg. 14 e seguenti. (4) Per tutti, Dolcini, Principi costituzionali e diritto penale alla soglia del nuovo millennio, in “Riv. it. dir. proc. pen.”, 1999, pagg. 14; Marinucci, Note sul metodo della codificazione penale, in “Riv. it. dir. proc. pen.”, 1992, pagg. 415 e seguenti; Vinciguerra, Diritto penale italiano, I, Padova, 1999, pagg. 138 e seguenti. (5) E cfr. l’art. 3, lettera c), della L. 6 febbraio 1996, n. 52, norma che dovrebbe contenere i principi ed i criteri direttivi posti a fondamento di tutta la parte sanzionatoria del D.Lgs. n. 58/1998. In senso critico, Musco,Diritto penale societario, Milano, 1999, pag. 5. (6) Per tutti, si vedano (con opinioni divergenti) Bricchetti, Ridisegnato il reato di false comunicazioni sociali, in “Dir. prat. delle società”, n. 21/2001, 20; Caraccioli, Falso in bilancio: dietro le polemiche norme più aderenti alla realtà societaria, in “Guida al diritto”, n. 36/2001, 10; Foffani, Rilievi critici in tema di riforma del diritto penale societario, in “Dir. pen. processo”, 2001, pag. 1193; Giunta, Quale futuro per le false comunicazioni sociali?, in “Dir. pen. processo”, 2001, pag. 929; Marinucci, Falso in bilancio: con la nuova delega avviata una depenalizzazione di fatto, in “Guida al diritto”, n. 45/2001, 10; Nordio, Novella necessaria e doverosa per riportare certezza nel diritto, in “Guida al diritto”, n. 45/2001, 12; Pulitanò, Falso in bilancio: arretrare sui principi non contribuisce al libero mercato, in “Guida al diritto”, n. 39/2001, pag. 9. (7) In “Giur. comm.”, 1985, I, pagg. 177 e seguenti. (8) Peraltro giudicata con favore da Pagliaro, Riflessioni sulla riforma dei reati fallimentari, in “Studi in memoria di Pietro Nuvolone”, Milano, 1991, pag.329. (9) Pubblicato in “Italia Oggi”, 26 luglio 2000, pagg. 32 e seguenti. (10) Cfr. “Italia Oggi”, 28 ottobre 2000, pag. 29. (11) Così, autorevolmente, Romano, Risarcimento del danno da reato, diritto civile, diritto penale, in “Riv. it.”, 1993, pag. 875. Cfr. altresì, per tutti, Fondaroli, Illecito penale e riparazione del danno, Milano, 1999,passim, pagg. 47 e seguenti; Roxin, Risarcimento del danno e fini della pena, in “Riv. it. dir. proc. pen.”, 1987, pagg. 3 e seguenti. (12) Per la distinzione, cfr. , per tutti, Fondaroli, Illecito penale e riparazione del danno, cit., pagg. 185 e seguenti. In ambito di delitti contro il patrimonio, Id., op.cit., pagg. 188 e seguenti. (13) E cfr. ancora Romano, op. loc. ult. cit. (14) Sui quali, diffusamente, Fondaroli, Illecito penale e riparazione del danno, cit., Capp – IV e V; Roxin, Risarcimento del danno e fini della pena, cit., passim. (15) Roxin, Risarcimento del danno e fini della pena, cit., pag. 12, parla di “relativa insignificanza di ogni singolo atto”. (16) Ancora Roxin, Risarcimento del danno e fini della pena, cit., pag. 11. (17) Sul contrasto di tale indirizzo rispetto alle sollecitazioni provenienti dalla Comunità europea, cfr. Marinucci, Falso in bilancio, cit., pag. 11. Cfr. altresì Corte di giustizia CE, 29 settembre 1998 (C-191/95) Corte di giustizia CE, 4 dicembre 1997 (C-97/96). (18) Per tutti, si vedano Musco, Diritto penale societario, cit., pagg. 221 e seguenti; Napoleoni, I reati societari, La tutela penale del capitale sociale, vol. I, Milano, 1991, pagg. 5 e seguenti, al quale si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici. (19) E cfr. Sgubbi, Le sanzioni, in AA.VV., La riforma delle società quotate, Milano, 1998, pagg. 295-296. (20) Mi sia permesso, sul punto, rinviare a Perini, Verso la riforma del diritto penale tributario: osservazioni sulla legge di delegazione, in “Riv. trim. dir. pen. ec.”, 1999, pag. 680. (21) In senso critico, cfr. altresì Bricchetti, Falso in bilancio: “doppio binario” sul danno, in “Guida al diritto”, n. 40/2001, pag. 54. (22) Trib. Milano, 14 maggio 1992, in “Foro it.”, 1992, I, 2829; Trib. Milano, 30 giugno 1992, in “Foro it.”, 1993, II, 168; Trib. Ivrea, 12 agosto 1995, in “Giur. it.”, 1996, I, 2, pag. 196; Trib. Milano, 13 maggio 1999, in “Giur. it.”, 1999, pag. 2105; Trib. Milano 25 gennaio 2001, in “Giur. it.”, 2001, pag. 761; Cass., 4 febbraio 2000, in “Le società”, 2000, pag. 711 e “Foro it.”, 2000, II, 402. In senso critico verso una tale soluzione, cfr. Montalenti, Le linee della riforma, in AA.VV., La riforma del diritto societario, Atti del Convegno tenutosi a Torino il 29 ottobre 2001, Torino, 2001, pagg. 53-54. (23) Sul punto, cfr. Giuliani-Balestrino, Il capitalista, questo sconosciuto, Torino, 2001, passim; Id., Sulla configurabilità della bancarotta fraudolenta pre-fallimentare tentata. (Se è consentito a un giurista un peccato d’amore), in “Dir. fall.”, 1996, pagg. 463-464. (24) Secondo la celeberrima frase attribuita al Rathenau, secondo il quale scopo di una società di navigazione non è ripartire utili fra gli azionisti, ma far navigare i battelli sul Reno, slogan elevato a bandiera della teoria istituzionalistica della società per azioni. Cfr., in proposito, Galgano, Le società per azioni, Principi generali, Artt. 2325-2341, in “Il codice civile commentario”, diretto da Schlesinger, Milano, 1996, pag.85. (25) Si vedano, al riguardo, i rilievi di Marinucci, Romano, Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli amministratori di società per azioni, in “Riv. it. dir. proc. pen.”, 1971, pagg. 682 e seguenti, con l’auspicio che il dirigente di società, da “tipo sociologico” non divenga “tipo criminologico” (pag. 686). Particolarmente intensa risulta, al riguardo, la tutela penale del capitale sociale nel sistema francese: cfr. Larguier, Conte, Droit pénal des affaires, Paris, 1998, pag. 311. Cfr. altresì Musco, Diritto penale societario, cit., pag. 3, il quale sottolinea la necessità che venga data tutela anche all’interesse “pubblico” ad una gestione sempre più trasparente dell’attività sociale. (26) Pubblicato in “Riv. società”, 1969, pag. 1307. (27) Flick, Gli obiettivi della Commissione per la riforma del diritto societario, in “Riv. soc.”, 2000, pag. 12. (28) Ma, dubitativamente, si veda Chiusano, Gli illeciti penali, in AA.VV., La riforma del diritto societario, cit., pag.122. (29) Mi sia permesso, in proposito, fare rinvio a Perini, Il delitto di false comunicazioni sociali, Padova, 1999, pagg. 79 e seguenti e pagg.616 e seguenti. (30) Rinvio ancora a Perini, Il delitto di false comunicazioni sociali, cit., pagg. 221 e seguenti e pagg. 232 e seguenti. (31) Per un’analisi favorevole alla creazione legislativa (sotto determinate condizioni) di fattispecie di pericolo presunto, si veda Fiandaca, La tipizzazione del pericolo, in AA.VV., Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice, Milano, 1987, pagg. 49 e seguenti. Sugli opposti pericoli di un eccesso di anticipazione della tutela penale, che ha caratterizzato il sistema oggi ancora in vigore, cfr. Musco, Diritto penale societario, cit., pag. 13. (32) Sull’art. 2395 del codice civile, cfr. per tutti Bonelli, La responsabilità degli amministratori, in “Trattato delle società per azioni”, a cura di Colombo, Portale, vol. 4, Torino, 1991, pagg. 446 e seguenti; Campobasso,Diritto commerciale, vol. II, Diritto delle società, Torino, 1995, pagg. 351 e seguenti; Cottino, Diritto commerciale, Le società e le altre associazioni economiche, vol. I, tomo II, Padova, 1994, pagg. 553 e seguenti; Silvetti, Marulli, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, a cura di Bigiavi, Le società per azioni, Tomo II, Gli organi e il controllo giudiziario, Torino, 1996, pagg. 625 e seguenti. (33) Per tutti, cfr. Bonelli, op. loc. ult. cit., con una eloquente rassegna di giurisprudenza nelle note 84 e seguenti. (34) Pedrazzi, Considerazioni generali sulle sanzioni penali nel progetto di riforma delle società commerciali, in “Riv. it. dir. proc. pen.”, 1966, pag. 780. Ma si veda altresì Musco, Diritto penale societario, cit., pagg. 10 e seguenti. (35) Marinucci, Gestione d’impresa e pubblica amministrazione: nuovi e vecchi profili penalistici, in “Riv. it. dir. proc. pen.”, 1988, pag. 446. (36) Marinucci, Note sul metodo, cit., pag. 415. (37) E cfr., a livello generale, le autorevoli osservazioni di Musco, Diritto penale societario, cit., pagg. 8 e seguenti.Contenuto Riservato!