Domenico Chindemi, La legge Pinto e la procedura fallimentare (Commento a Cass. 13.1.2009, n. 479), in Responsabilità civile e Previdenza, 2010, 535
La legge Pinto e la procedura fallimentare
Commento a Cassazione – Sezione prima – sentenza 27 ottobre – 18 novembre 2009, n. 24360
Sommario: 1) Applicazione della legge Pinto anche alla procedura fallimentare, applicazione dei principi della CEDU e relative questioni; 2) Risarcimento del danno non patrimoniale; 3) Criteri risarcitori
1) Applicazione della legge Pinto anche alla procedura fallimentare, applicazione dei principi della CEDU e relative questioni
La Corte territoriale ribadisce che la disciplina della equa riparazione per la irragionevole durata del processo trova applicazione anche nella procedura fallimentare, in quanto la nozione di procedimento presa in considerazione dall’art. 6, par. 1, della citata Convenzione Europea, in conformità anche alla interpretazione fornita dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, riguarda anche i procedimenti esecutivi e in genere tutti i processi che appartengono alla giurisdizione, essendo condotti sotto la direzione o la vigilanza del giudice a garanzia della legittimità del loro svolgimento.1
Ai fini della corretta interpretazione e applicazione della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e della stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo da parte delle Corti di Appello in tema di applicazione della legge Pinto occorre fare alcune puntualizzazioni.
Il giudice italiano deve interpretare la L. n. 89 del 2001 in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della L. n. 89 del 2001; qualora ciò non sia possibile ed egli dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto all’art. 117 Cost., comma 1, restando escluso che possa procedere alla “non applicazione” della prima.2
Ai diritti affermati dalla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) non spetta il rango di diritti costituzionalmente protetti, poiché la Convenzione, pur essendo dotata di una natura che la distingue dagli obblighi nascenti da altri Trattati internazionali, non assume, in forza dell’art. 11 Cost., il rango di fonte costituzionale, né può essere parificata, a tali fini, all’efficacia del diritto comunitario nell’ordinamento interno (Corte cost. n. 348/2007).3
In caso di contrasto tra norma UE (es: regolamenti) o giurisprudenza della Corte di Giustizia e la norma interna, mentre il giudice nazionale, può disapplicare la seconda, invece, in caso di contrasto tra norma e/o giurisprudenza CEDU può sollevare solo questione di legittimità costituzionale, ex art. 117, comma I Cost., in quanto eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale.4
Contenuto Riservato!
Iscriviti alla nostra newsletter per avere accesso immediato
Se sei già iscritto, inserisci nuovamente la tua email per accedere
L’eventuale contrasto interpretativo fra un orientamento giurisprudenziale interno ed il diritto della CEDU va risolto, ove possibile, senza il rinvio alla Corte costituzionale, dovendosi piuttosto procedere ad una rivisitazione dell’indirizzo giurisprudenziale nazionale, rendendolo conforme a quello sopranazionale; solo nel caso di insanabile contrasto si dovrà adire la Consulta, in quanto la norma CEDU vive “nell’interpretazione del giudice cui tale compito è stato espressamente attribuito dagli Stati membri”.
Diverso è il caso in cui manchi una specifica norma che disciplini analiticamente, come ad esempio, nel caso della prova e della quantificazione del danno non patrimoniale della legge Pinto.
In tal caso il giudice sarà vincolato dalla interpretazione della Convenzione e dalle sentenze della Corte di Strasburgo senza dovere ricorrere alla Corte Costituzionale, in mancanza di una norma configgente. Sostanzialmente, in tale ultimo caso, il giudice italiano è chiamato a dare una interpretazione conforme alla Convenzione, come interpretata dalla stessa giurisprudenza di Strasburgo, in quanto “… L’applicazione e l’interpretazione del sistema di norme è attribuito beninteso in prima battuta ai giudici degli Stati membri, cui compete il ruolo di giudici comuni della Convenzione”.6
Pur considerando che le norme CEDU sono, comunque, di rango subordinato alla Costituzione, ma intermedio tra questa e la legge ordinaria (punto 4.5. sent. Corte Cost. n.348- o, detto in diverse parole, dotate di livello sub-costituzionale- (p.4.7.sent. cit. n.348/2007), deve rilevarsi una maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive.
La Corte Europea ha anche rilevato come sovente il protrarsi della procedura fallimentare sia imputabile a carenze del sistema legislativo italiano in materia di fallimento, che impediscono una conclusione dei procedimenti in tempi certi.7
La lentezza della procedura fallimentare è stata ripetutamente portata all’attenzione della CEDU
che ha rilevato la violazione degli artt. 6 par. 1, 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata, al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo (limitatamente alla doglianza relativa alla durata delle incapacità del fallito, con riferimento alla prolungata limitazione del diritto al rispetto della corrispondenza del fallito che è sottoposta al controllo del curatore).8
Sotto altri profilo la CEDU ha censurato la eccessiva lentezza della procedura fallimentare con riferimento alla protezione della proprietà ed alla libertà di circolazione 9. al diritto a libere elezioni per il prolungarsi del loro stato di interdizione derivante dalla propria condizione di fallito stante l’impossibilità del fallito di esercitare attività professionale o commerciale e per il complesso delle incapacità derivanti dalla pronuncia di fallimento che si risolve in un’indebita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, in considerazione della natura automatica dell’iscrizione del nome del fallito nel relativo registro, dell’assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull’applicazione delle stesse incapacità, così come del lasso di tempo necessario per la riabilitazione10.
Per quanto concerne la violazione del diritto al libere elezioni, la perdita del diritto di voto successiva alla dichiarazione di fallimento non può superare cinque anni dalla stessa pronuncia e il ricorrente deve presentare la relativa doglianza entro il medesimo termine.11
Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha quindi constatato la violazione dell’art. 8 CEDU.
A tal proposito la Corte, richiamando la sua costante giurisprudenza in materia di esaurimento delle vie di ricorso interne ex art. 35 CEDU , ha ribadito che le doglianze relative alle limitazioni derivanti dal fallimento in relazione alla durata della procedura devono essere preliminarmente fatte valere attraverso il rimedio previsto dalla legge Pinto.12
Se l’istanza alla Corte di Strasburgo viene presentata quando è ancora pendente la procedura dettata dalla legge c.d. Pinto,il relativo ricorso sarà dichiarato irricevibile , per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, ai sensi dell’art. 35 CEDU. 13
Il carattere ragionevole della durata di ciascuna procedura fallimentare deve essere esaminato alla luce di tutte le circostanze del caso, tenendo conto della complessità della causa e del comportamento delle parti e della autorità competenti 14
In merito alla denunciata violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare – stante l’impossibilità del fallito di esercitare alcuna attività professionale o commerciale – la Corte ha affermato che il complesso delle incapacità derivanti dalla pronuncia di fallimento si risolve in un’indebita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, in considerazione della natura automatica dell’iscrizione del nome del fallito nel relativo registro, dell’assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull’applicazione delle stesse incapacità, così come del lasso di tempo necessario per la riabilitazione 15, anche in considerazione della natura automatica dell’iscrizione del nome del ricorrente nel registro dei falliti, dell’assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull’applicazione delle incapacità relative 16
La lentezza della procedura fallimentare è stata censurata dalla CEDU anche sotto i viversi profili della libertà di corrispondenza, e alla protezione della proprietà privata 17
L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e costituiscono, in una società democratica, misure necessarie per la protezione dei diritti e libertà altrui.18
Alla luce dei principi della Corte di Strasburgo e anche alla luce del disegno di legge sul c.d. processo breve, approvato da una sola Camera nel momento della redazione di tale articolo, occorre interrogarsi sul termina di durata ragionevole della procedura fallimentare che non è suscettibile di essere predeterminata ricorrendo allo stesso standard previsto per il processo ordinario, in quanto ciò è impedito dalla constatazione che il fallimento “è, esso stesso, un contenitore di processi”, con la conseguenza che la durata ragionevole stimata in tre anni può essere tenuta ferma solo nel caso di fallimento con unico creditore, o comunque con ceto creditorio limitato, senza profili contenziosi traducentisi in processi autonomi 19
Pur valutando che parametri elaborati per i giudizi ordinari di cognizione o per il processo di esecuzione singolare, non sono meccanicamente estensibili alla procedura fallimentare, qualora non emergano elementi a conforto della particolare semplicità della medesima, può quindi identificarsi, in linea tendenziale, in anni sette il termine di ragionevole durata, entro il quale essa dovrebbe essere definita. Ciò tenuto conto della ragionevole durata per tre gradi di giudizio (sei anni) dei procedimenti incidentali nascenti dal fallimento nonché dell’ulteriore termine necessario per il riparto dell’attivo (un anno). 20
La procedura fallimentare è caratterizzata, di regola, da una peculiare complessità in considerazione sia della presenza – nella maggioranza dei casi – di una pluralità di creditori, sia della necessità di un numero di adempimenti non semplici (relativi all’accertamento dei crediti, alla individuazione e definizione dei rapporti in corso, al recupero dei crediti, alla ricostruzione dell’attivo, alla liquidazione), stabiliti proprio al fine e nel tentativo di realizzare al meglio i diritti dei creditori.21
Nell’interesse principalmente dei creditori va osservato che una siffatta complessa attività possa e debba essere svolta senza il rischio che un incongruo termine giustifichi e legittimi valutazioni giuridiche superficiali, sino a far privilegiare le soluzioni più rapide, eventualmente anche in danno della massa dei creditori.22
Va, anche rilevato che è inammissibile la domanda di equa riparazione se reiterativa di altre già proposte in precedenza, e se “non si è limitata ad un’ammissibile richiesta di indennizzo per l’ulteriore ritardo maturato dopo l’ultima decisione emessa su analogo ricorso”, né è stata “volta a far valere un ritardo ritenuto insussistente in precedenti decreti e maturato in seguito, in conseguenza dell’ulteriore durata del processo”. 23
Con riferimento ai criteri generali di computo del termine l’ 3-bis del disegno di legge, non ancora approvato dal Parlamento, prevede che “ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell’istanza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno per ogni successivo grado di giudizio nel caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.”
Il “dies a quo”, ai fini del computo del termine di ragionevole durata del processo coincide con la data della sentenza di fallimento e il “dies ad quem” con il momento in cui diviene definitivo il decreto di chiusura della procedura concorsuale, cioè con il termine di improponibilità del reclamo ex art. 119, secondo comma, l.f., salvo prolungamenti in ragione delle complessità riguardanti, in particolare, l’attività, anche giudiziale, necessaria per il recupero dell’attivo fallimentare.24
Anche il decreto di archiviazione ex art.414 cod. proc. pen. ha carattere definitivo non essendo prevista una fase successiva collegata alla proposizione di mezzi di impugnazione da esperire entro un determinato termine, pur essendo possibile la riapertura delle indagini senza limiti di tempo.
Occorre anche domandarsi se la liquidazione coatta amministrativa rientra nell’ambito di operatività della legge Pinto.
Va esclusa dall’ambito della legge Pinto la liquidazione coatta amministrativa, che ha natura amministrativa, in quanto il Tribunale che dichiara l’insolvenza non è organo della procedura concorsuale, a differenza del Tribunale che dichiara il fallimento.25
La c.d. legge Pinto non è, invece, applicabile alla intera procedura di liquidazione coatta amministrativa che, pur rientrando tra le procedure concorsuali, è svincolata dal potere e dal controllo del giudice quanto alla sua durata, essendo il commissario liquidatore sottoposto alle direttive ed alle autorizzazioni dell’autorità di vigilanza ed al controllo del comitato di sorveglianza
Il Tribunale non ha alcun effettivo potere di impulso relativamente alla procedura ed alla sua chiusura, essendo atto del procedimento amministrativo anche la domanda di chiusura della liquidazione coatta amministrativa e non essendo neanche previsto un formale provvedimento di chiusura (ad eccezione della ripartizione finale e del concordato).
Il creditore, infatti, in tale procedura, deve far valere la pretesa creditoria in via amministrativa, davanti al Commissario liquidatore e il successivo eventuale intervento del giudice per eventuali opposizioni ed impugnazioni dello stato passivo non sono circostanze idonee ad imputare allo stesso la ritardata chiusura della procedura, con la sola eccezione di un irragionevole ritardo del Tribunale nel definire i giudizi devoluti alla sua competenza nell’ambito della procedura.
Solamente in tale ambito, infatti, potrebbe individuarsi un diritto all’equa riparazione per la durata non ragionevole del processo, dovendo essere operata una selezione tra i segmenti temporali attribuibili alla Autorità amministrativa che ha anche la sorveglianza sul Commissario liquidatore e sull’intero procedimento e quelli riferibili all’operato del giudice, sottraendo i primi alla durata complessiva del procedimento.
Organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa sono l’Autorità amministrativa (e non giudiziaria), il commissario liquidatore (nominato dall’Autorità amministrativa con il decreto che ordina la l.c.a. o con altro successivo) ed il comitato di sorveglianza, organo anch’esso di natura amministrativa con compiti di consulenza e controllo della procedura di l.c.a.
Nessun compito di vigilanza e controllo è affidata al Tribunale che non ha alcun potere di influire sulla durata della procedura di l.c.a.
La stessa legge fallimentare, relativamente agli effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti prevede che “ si intendono sostituiti nei poteri del Tribunale e del giudice delegato l’Autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza” (art. 201 l.f.)
Il diritto all’indennizzo nelle procedure fallimentari, ad eccezione, come rilevato della liquidazione coatta amministrativa, non può essere escluso in virtù della mera considerazione che la lunghezza della procedura è stata provocata dalla condotta del fallito, consistente nella vendita di beni in epoca anteriore all’apertura del fallimento, e dal ritardo nella definizione dei giudizi volti al recupero di detti beni, non imputabile a negligenza della curatela, dovendo tenersi conto anche del comportamento degli uffici giudiziari investiti della decisione di cause pregiudiziali o collegate, e potendo le predette circostanze trovare adeguata considerazione nell’ambito della valutazione della complessità della vicenda processuale, nonché ai fini della quantificazione della misura della riparazione.26
2) Risarcimento del danno non patrimoniale
Il punto critico, non sufficientemente affrontato dalla Corte di legittimità concerne la prova del danno non patrimoniale nella legge Pinto.
Il danno non patrimoniale, nell’ambito della legge Pinto, è conseguenza normale, ancorché non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto.27
In materia non vanno adottati i criteri risarcitori del danno non patrimoniale previsti dalle sentenza di San Martino del novembre 2008, ove contrastanti con i principi affermati al riguardo dalla CEDU, che il giudice nazionale deve necessariamente seguire, nel caso non siano contrastanti con una norma di legge, ma , come nella fattispecie, con un indirizzo giurisprudenziale, sia pure affermato dalle Sezioni Unite.
Si verifica, in tal caso, uno iato tra la liquidazione del danno non patrimoniale in materia contrattuale e extracontrattuale, rispetto al risarcimento del medesimo danno a seguito della ragionevole durata del processo, che segue, con riferimento all’onere della prova, criteri diversi che non possono essere ignorati dalla giurisprudenza di legittimità.
Non trova, in particolare, applicazione, il principio del c.d. “danno conseguenza” , propugnato dalle citate Sezioni Unite, in forza del quale il danno non patrimoniale, pur potendo essere riconosciuto anche per presunzione, necessità della necessaria allegazione, in mancanza della quale la presunzione non trova modo di esplicarsi.
Nell’ambito della legge Pinto opera la presunzione “tout court” di sussistenza del danno non patrimoniale quale normale conseguenza della irragionevole durata del processo – la cui prova è di regola insita nello stesso accertamento della violazione – e può essere esclusa in presenza di circostanze particolari che facciano positivamente ritenere che tale danno non sia stato subito dal ricorrente, come tipicamente avviene, ad esempio, nelle ipotesi in cui il protrarsi del giudizio appaia rispondente ad uno specifico interesse della parte o sia comunque destinato a produrre conseguenze che la parte stessa percepisce come a sé favorevoli.
Deve, quindi, ritenersi sussistente il principio della presunzione di sussistenza (salvo prova contraria) del danno non patrimoniale senza che sul ricorrente incomba un particolare onere di dimostrazione.
Ai fini dell’esplicazione degli elementi costitutivi della domanda, ma solo in tale procedimento, è, quindi, sufficiente una anche generica allegazione del pregiudizio non patrimoniale subito come conseguenza dell’irragionevole durata del processo, appartenendo al merito l’accertamento circa la sussistenza di tale danno, senza necessità che la parte istante indichi analiticamente in quale forma di sofferenza lo stesso si sia concretato ed adduca specifici riferimenti alla sua situazione personale. 28
Tale diverso regime probatorio si giustifica con la natura sanzionatoria che la stessa Corte di Giustizia e, di rimando, il legislatore italiano, ha attribuito ala legge Pinto, la cui funzione è sanzionatoria di un inadempimento dello Stato all’osservanza del principio costituzionale del giusto processo che trova sponda nell’equivalente principio della Convenzione.
Conseguentemente non spetta al ricorrente la prova del pregiudizio non patrimoniale subito, applicandosi, al riguardo al presunzione del danno, temperata da ulteriori presunzioni si segno contrario, non sull’esistenza del danno , ma sulla sua quantificazione, come nel caso, ad esempio, di pretesa palesemente infondata o di minima entità delle pretese economiche del giudizio presupposto.
Naturalmente la mancata prova di un eventuale maggior danno non patrimoniale inciderà sul “quantum” risarcitorio, consentendo alla Corte di merito, di appiattirsi, sui minimi risarcitori senza che possano essere sollevate censure degne di attenzione da parte della Suprema Corte.
Spetterà all’Avvocatura, con tutte le difficoltà del caso, fornire al prova della effettiva insussistenza , in capo al ricorrente, di un pregiudizio non patrimoniale, come nel caso in cui, ad esempio, la causa presupposta civile o amministrativa, sia stata instaurata con dolo o colpa grave, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c..
Stante l’applicazione della presunzione semplice, svincolata dalla allegazione e prova effettiva, il difetto di prova del pregiudizio non patrimoniale non dovrebbe importare il rigetto della domanda, incombendo all’Amministrazione convenuta prospettare elementi contrari, in quanto, applicandosi in tale materia, come già evidenziato i diversi principi della CEDU, non trova applicazione la teoria del “danno conseguenza”, ma quella previgente del “danno evento”, riconducibile al fatto in sé della irragionevole protrazione del processo, con la specificazione che è pur sempre possibile con prova “a contrario”, dimostrare la non ricorrenza in concreto di tale pregiudizio.29
La presunzione di vigenza del danno non patrimoniale può, quindi, essere superata qualora il giudice ravvisi, d’ufficio, o previa allegazione e prova da parte della Avvocatura, nel caso concreto, la ricorrenza di peculiari circostanze, attinenti al giudizio presupposto, idonee a escludere la configurabilità di qualsivoglia patimento o stress ricollegabile all’irragionevole protrarsi del giudizio, trattandosi di valutazione discrezionale sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da adeguata motivazione.30
La “modestia” della posta in gioco rileva semplicemente ai fini della concreta determinazione della misura della riparazione31, in quanto il riconoscimento del danno non patrimoniale non può essere altresì impedito dall’entità minima del pregiudizio nel processo nel quale si è verificato il mancato rispetto del termine ragionevole, dato che l’ansia e il patema d’animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano normalmente anche nei giudizi in cui sia esigua la posta in gioco: tale aspetto, se può avere un effetto riduttivo dell’entità del risarcimento non è tuttavia idoneo ad escludere l’esistenza del danno in esame.32
Va escluso il danno non patrimoniale in presenza di un’originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze, dato che, in questo caso, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio.33
Va, anche, escluso il risarcimento quando il protrarsi del giudizio risponde ad un interesse della parte, o è comunque destinato a produrre conseguenze che questa percepisce a sé favorevoli, e sia quindi utile per la parte stessa, come nell’ipotesi che il procedimento penale a carico del ricorrente si sia concluso con una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.34
La parte che si dolga in sede di giudizio di legittimità della inadeguatezza della liquidazione del danno non patrimoniale in termini di irragionevole divario rispetto ai criteri adottati dalla giurisprudenza della Corte europea ha comunque l’onere di allegare sia i fatti ritenuti rilevanti per fondare la censura di malgoverno della valutazione equitativa da parte del giudice di merito, sia i concreti elementi di analogia con i casi consimili in cui, in sede europea, sono stati applicati i parametri più favorevoli.
Il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione, ma trattasi di norma di fatto inattuata.
Il danno non patrimoniale, dipendente dall’ansia e dalla sofferenza per l’eccessivo prolungarsi della causa e per la perdurante incertezza sulle questioni dedotte in lite, prescinde dall’esito di questa, in quanto anche la parte soccombente può subire afflizione e pregiudizio per l’esorbitante attesa della decisione, salvo l’accertamento, come già evidenziato, di abuso del processo o di lite temeraria.35
L’ansia e il patema d’animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano normalmente anche nelle cause bagatellari e il modesto valore dell’importo ritraibile dal processo può, al più, essere indice di un minore impatto psichico e quindi autorizzare una deroga “in peius” ai parametri di indennizzo elaborati per analoghe controversie dalla Corte Europea di Strasburgo. 36
Medesime considerazioni valgono nei giudizi promossi da una pluralità di attori per il conseguimento del medesimo bene della vita e anche se tale aspetto può avere un effetto riduttivo dell’entità del risarcimento, non è tuttavia idoneo ad escludere l’esistenza del danno.37
Il risarcimento del danno non patrimoniale spetta pure all’interdetto, parte del giudizio, ancorché con l’ausilio di un procuratore speciale, perché, a prescindere da ogni riferimento al dolore emozionale, il danno “de quo”, nella specie, è destinato in ogni caso a rilevare a causa della conseguente perdita dei vantaggi personali conseguibili da una sollecita risposta del servizio giustizia.38
A titolo informativo il disegno di legge sul processo breve, all’art. 3-quinquies, al fine evidente e dichiarato di limitare gli indennizzi, prevede che “in ordine alla domanda di equa riparazione di cui all’articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell’ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l’interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione.
3) Criteri risarcitori
I criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate dalla Corte di Strasburgo che ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno il parametro per la quantificazione dell’indennizzo.39
Nella quantificazione dell’equa riparazione in misura inferiore allo standard minimo annuo fissato dalla Corte europea in Euro 1.000,00 non può aversi riguardo generico alla modestia della pretesa azionata, senza prendere in considerazione, comparativamente, le condizioni economiche dell’interessata e raffrontare la natura e l’entità della pretesa patrimoniale (cd. posta in gioco) e la condizione socio-economica del richiedente, al fine di accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche di questo.40
A tli importi possono essere apportate le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della “posta in gioco”, il “numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento” ed il comportamento della parte istante), purché motivate e non irragionevoli.41
In base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo, gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, <<a condizione che le decisioni pertinenti>> siano <<coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato>>, e purché detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito.42
Tuttavia, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della legge 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine.43
Ha anche aggiuntata la S.C. ,a ma non è un indirizzo generalizzato, che tale importo minimo debba valere in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e debba, invece, essere non inferiore a euro 1000 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno.44
Il disegno di legge delega sul processo breve lede indiscriminatamente anche tali parametri minimi individuati dalla CEE, prevedendo che “l’indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l’infondatezza.” (art. 3-quater. cap.)
Appare evidente che,anche partendo da un indennizzo di € 1.000, ove si applichi la riduzione di ¼ , la somma di € 250 non è conforme ai parametri minimi stabiliti in generale dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (€ 1.000) cui è possibile derogare alla stregua delle circostanze concrete della singola vicenda, le quali, peraltro, non possono fondare la decisione di liquidare somme che non siano in relazione ragionevole con quella; appare evidente che l’importo di € 250, per ciascun anno eccedente il termine ragionevole di durata del processo, non potrà in nessun caso essere ritenuto adeguato a compensare il pregiudizio non patrimoniale, subito dalla vittima.
La Corte territoriale, nel caso di approvazione senza modifiche al riguardo del disegno di legge, si troverà davanti all’alternativa di sollevare la questione di legittimità costituzionale della normativa nazionale per contrasto con i principi della Convenzione e della giurisprudenza della CEDU, oppure interpretarla in maniera costituzionalmente orientata, partendo da un risarcimento minimo di € 3.000 per poi ridurlo di ¾ , sussistendo le condizioni del rigetto o della infondatezza della domanda.
Appare evidente la difficoltà logica e concettuale di prevedere, proprio per le case in cui il patema d’animo è necessariamente ridotto, in forza delle predette condizioni, un indennizzo in una misura quasi mai prima riconosciuta anche per cause di rilievo, per poi ridurlo di un quarto per non superare il limite minimo, mai derogato dalla CEDU, di € 750 per ciascun anno di ritardo.
Tale criterio dovrebbe poi essere applicato anche per gli altri giudizi che non importano riduzione con una evidente e ingiustificata maggiorazione degli indennizzi che avrebbe l’effetto opposto da quello perseguito dal Governo, con un aumento ingiustificato degli indennizzi.
Il criterio previsto nel disegno di legge, ove non modificato,comporterà la sicura condanna dell’Italia davanti alla CEDU, per l’esiguità della somma prevista a titolo risarcitorio.
Al fine di evitare tali spiacevoli evenienze si suggerisce di modificare art. 3-quater. cap. del disegno di legge , sostituendo all’originario testo il seguente: “l’indennizzo è ridotto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l’infondatezza.” , eliminando la percentuale rigida di riduzione di ¾ che porterebbe alla sicura declaratoria di incostituzionalità della normativa e alla condanna dell’Italia in sede comunitaria, in quanto la misura dell’indennizzo concesso non deve mettere in discussione il carattere “effettivo” del rimedio offerto dalla legge Pinto. 45
Conformemente alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con riferimento ai procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti, l’importo di € 1000,00 può anche essere aumentato fino ad € 2000,00, quando si tratti di cause che hanno ad oggetto non solo e non tanto la materia genericamente previdenziale, ma una pretesa direttamente incidente sulle condizioni di vita dell’interessato, e quindi idonea a causare un legittimo stress emotivo di particolare entità Non è, invece, possibile, per il giudice nazionale, discostarsi in misura rilevante dai parametri minimi, oltre che massimi, elaborati dalla Corte di Strasburgo in quanto l’interpretazione del giudice nazionale non può prescindere dai parametri applicati in casi simile dalla Corte Europea , in forza del rinvio operato dall’art. 2 della l.89/2001 all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo , pur con la possibilità di apportare deroghe, con congrua motivazione, in base alle singole vicende, ma pur sempre in misura ragionevole, e comunque riconoscendo una somma non inferiore a € 750 per ciascun anno di ritardo.
Una somma più elevata rispetto al suindicato parametro va riconosciuta, qualora la controversia rivesta una certa importanza, facendo un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali, senza che ciò implichi alcun automatismo, significando soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita.46
Quindi, il giudice del merito può attribuire una somma maggiore, qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, restando escluso uno specifico obbligo di motivazione e/o di pronuncia sul punto, da ritenersi quest’ultima implicita nella liquidazione del danno, con la conseguenza che, se il giudice non si pronuncia sul cd. bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo.47
Quale regola generale, tuttavia, si impone la motivazione equa e logica in base alla quale il giudice di merito potrà ragionevolmente procedere ad un giudizio di comparazione i cui termini sono costituiti da un lato dalla natura e dall’entità della pretesa pecuniaria avanzata dal richiedente (cd.”posta in gioco”), e dall’altro dalle condizioni socio – economiche del litigante, posto che solo tale comparazione può fornire la prova, sia pure presuntiva, dell’effettiva entità dello stress subito dall’attore, essendo ancorata ad elementi concreti e non a formule generiche e astratte.48
Le condizioni economiche della parte assumono rilievo in sede di liquidazione dell’indennizzo, ma non per fissare la durata ragionevole del processo.49
Quindi la natura ed le caratteristiche di ciascuna controversia possono giustificare il superamento dei limiti minimi o massimi applicati dalla Corte europea, restando tuttavia escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie consentano di riconoscere una somma ulteriore arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e asseritamente dovuta in considerazione dell’oggetto della controversia.50
Ulteriore questione è se vanno computate le frazioni di anno ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale; va , al riguardo, rilevato che il calcolo avviane in base agli anni di ritardo, ma è possibile ottenere un equo indennizzo da irragionevole durata, anche laddove l’eccedenza riguardi frazioni di anno.51
La liquidazione del danno non patrimoniale non può essere effettuata cumulativamente a favore di tutte le parti del giudizio, ma in favore di ogni singolo ricorrente e non può essere determinata in un solo importo globale e complessivo per più ricorrenti. 52
Il danno indennizzabile deve essere determinato con riferimento alla data di presentazione del ricorso, mentre non è soggetto ad indennizzo il ritardo non ancora maturato, pur se presumibile in relazione all’avvenuta fissazione dell’udienza ad una certa data, difettando il relativo pregiudizio del requisito dell’attualità.53
Domenico Chindemi
Magistrato della Corte di Cassazione
1_ Tratta il tema dell’integrazione della CEDU nell’ordinamento italiano alla luce della giurisprudenza costituzionale e dei tentativi compiuti dalla dottrina nella ricerca di un percorso in grado di “agganciare” la CEDU alla Costituzione, MEOLI, Il trattamento giurisdizionale della CEDU e delle norme con essa confliggenti: il recente contributo della giurisprudenza costituzionale italiana, in Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa (www.europeanrights.eu), 2008
2_ Corte cost. n. 348 e n. 349 del 2007; in riferimento alla legge Pinto, Cass. S.U. n. 1338 del 2004
3_ La Corte cost., con sentenza n. 348/2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per violazione dell’art. 111 della Costituzione, in relazione alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) con la conseguenza dell’illegittimità costituzionale anche dell’art. 37, commi 1 e 2, del DPR 327/2001 (TU delle espropriazioni per pubblica utilità) che ne ha riprodotto il contenuto, in materia di determinazione dell’indennità di esproprio delle aree edificabili che conduce ad una riduzione di circa il 50 per cento rispetto al valore reale del bene. Si afferma, in particolare, che il legittimo sacrificio che può essere imposto in nome dell’interesse pubblico non può giungere sino alla pratica vanificazione dell’oggetto del diritto di proprietà.
4_ Sul precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità sull’obbligo di disapplicazione della norma interna contrastante con la Cedu, CONTI, Le sezioni Unite ancora sulla legge Pinto: una sentenza storica sulla via della piena attuazione della Cedu. (nota a Cass. S.U. 23/12/2005 , n. 28507, in Corr. giur., 2006, 833)
5_ Sulla applicazione della legge Pinto al Fallimento, LONGO, Applicabilità della legge Pinto alle procedure fallimentari e trasmissibilità agli eredi del diritto di chiedere la riparazione, in Giur. Mer. 2003,2167; DIDONE , Equa riparazione per irragionevole durata del processo ed effetti personali del fallimento, in Fall.,2002, 1089.
6_ Il paragrafo 6 § 1 della convenzione, per quanto riguarda la durata della procedura prevede : « I. Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata (…) da un tribunale (…) che deciderà (…) in ordine alle controversie sui suoi diritti ed obbligazioni di natura civile (…). 2. (…). 3. Ogni accusato ha diritto soprattutto a : a) essere informato. nel più breve tempo., in una lingua che comprende e in maniera dettagliata, del contenuto dell’accusa elevata contro di lui: b) disporre del tempo e della possibilità necessari a preparare la difesa e) difendersi personalmente o con l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per pagare il difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato di ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia ; d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la citazione e l’interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni dei testimoni a carico; e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.
7_ Provv. 18/12/2007, BERTOLINI contro ITALIA.
8_ Provv. 23/06/2009, ROCCARO contro ITALIA; Provv. 23/06/2009 , DIURNO contro ITALIA; con riferimento al rispetto della corrispondenza, Provv. 18/12/2007, BERTOLINI contro ITALIA. Il protocollo prevede che “1. ogni persona ha diritto al rispetto della sua privata vita familiare, (…) e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che. in una società democratica, è necessaria (…) per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
9_ Provv 23/06/2009, VINCI MORTILLARO contro ITALIA ; Provv. 26/05/2009, CAVALLERI contro ITALIA..L’art. 1 del Protocollo n° 1 prevede che “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.
10_ Provv /01/2008, VIOLA contro ITALIA
11_ Provv. 18/12/2007, BERTOLINI contro ITALIA. Il Protocollo n° I della Convenzione, prevede che «Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare. ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.»
12_ Provv. 18/12/2007, BERTOLINI contro ITALIA.
13_ Provv. 01/2008, VIOLA contro ITALIA
14_ Provv. 01/2008, VIOLA contro ITALIA, la Corte– visti anche i precedenti in materia – ha constatato che la durata della procedura fallimentare, protrattasi per 9 anni e 10 mesi, era stata eccessiva.
15_ Provv. 18/12/2007, BERTOLINI contro ITALIA.
16_ Provv. 27/11/2007, ESPOSITO contro ITALIA. Articolo 2 del Protocollo, n° 4 prevede che ” 1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliervi liberamente la sua residenza. 2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il suo. 3. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e costituiscono, in una società democratica, misure necessarie (…) perla protezione dei diritti e libertà altrui.
17_ Provv. 18/12/2007, BERTOLINI contro ITALIA.
18_ Sui rapporti tra giudizi nazionale I comunitari, RAIA, La durata ragionevole dei processi nel dialogo tra giudici nazionali e Corte di Strasburgo., in Quaderni cost. , 2006,697
19_ Cass. n. 2195/2009
20_ Cass 31/12/2009 n. 28318.
21_ Cass. n. 2195/ 2009; n. 8497/ 2008
22_ Cass. 31/12/2009 n. 28318
23_ Cass. 18 novembre 2009, n. 24362
24_ Cass., 27.01.2006, n. 1747 Cass., 23.9.2005, n. 18687, Cass., 17.11.2005, n. 23271; Cass., 3.10.2005, n. 19285
25_ App. Milano, 18.07.2001,Carboni c. Palastanga
26_ Cass. 16/04/2008 n. 10074
27_ Cass. Ord 26/05/2009 n. 12242; Cass. n. 402/2009
28_ Cass., 14.10.2005, 1999
29_ Contra, ma costituisce un precedente isolato, Cass., 11.3.2006, n. 5386
30_ Cass., 17/10/2008 n. 25365. Spetta all’Avvocatura L‘Avvocatura dimostrare che sussistono, nel caso concreto, circostanze particolari, le quali facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente, Cass., 11.11.2005, n. 21857
31_ Cass., 28.3.2006, n. 8999
32_ Cass., 29.9.2005, n. 19029
33_ Cass. 22/10/2008 n. 25595; Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto della corte d’appello che aveva negato rilevanza alla durata del giudizio avanti alla Corte dei Conti, promosso in materia di riconoscimento di miglioramenti economici sulla pensione, non dovuti secondo “massiccia,pregressa ed anche recente e recentissima giurisprudenza“, Cass. 22/10/2008 n. 25595 Cass., 15.11.2006, n. 24358
34_ Cass., 2.5.2006, n. 10124
35_ Cass. 30.11. 2009, n. 25244
36_ Cass. Ord 26/05/2009 n. 12242
37_ Cass. 30.11. 2009, n. 25244; Cass., 29 settembre 2005, n. 19029
38_ Cass. 6/05/2009 n. 10412
39_ Sui criteri di determinazione del risarcimento e la pretesa illegittimità costituzionale dell’art. 2, terzo comma, lett. a, l. 24 marzo 2001, n. 89, VENTURELLI, Danno da irragionevole durata del processo: continua la deriva indennitaria del rimedio ex lege Pinto, in Danno e resp. 2008, 861
40_ Cass. n. 402/2009
41_ Cass. n. 402// 2009; Cass. 3.1.2008, n. 9; Cass. S.U., 26.1.2004, n. 1340
42_ Cass 8/07/2009, n. 16086 CFR anche provv. CEDU , 29 marzo 2006, ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001
43_ Cass. 14 ottobre 2009, n. 21840, Cass 8/07/2009, n. 16086, Cass. 31/12/2009 n. 28318
44_ Cass 14.10. 2009 21840
45_ Provv /01/2008: VIOLA contro ITALIA
46_ Cass. n. 18012 del 2008; Cass. 14/03/2008 n. 6898
47_ Cass. 14 .10. 2009, n. 21840; Cass. n. 7073, n. 6039 e n. 3515 del 2009; n. 18012 e n. 6898 del 2008
48_ Cass., n. 21597/2005
49_ Cass. 29.11.2007, n. 24945
50_ Cass., 21.4.2006, n. 9411
51_ Cass.n. 2331/2008
52_ Cass., 6.4.2006, n. 8034; Cass., 23.9.2005, n. 18683
53_ Cass. 28/01/2009 n. 2194.