L. 67/2006: tutela inibitoria e risarcitoria per i soggetti disabili vittime di discriminazioni

Antonio Greco, L. 67/2006: tutela inibitoria e risarcitoria per i soggetti disabili vittime di discriminazioni, in Responsabilità civile e previdenza, 2007, p. 236.

L. 67/2006: tutela inibitoria e risarcitoria per i soggetti disabili vittime di discriminazioni

di Antonio Greco

Avvocato e dottore di ricerca in Diritto Civile nell’Università di Bologna

Sommario: 1. Breve analisi sul contenuto della legge 67/2006. – 2. Segue: il procedimento giurisdizionale ex art. 3 l. 67/2006. – 3. La prova del comportamento discriminatorio. – 4. La tutela accordata al disabile vittima di discriminazione. – 5. Segue: la tutela inibitoria. – 6. Segue: il risarcimento del danno non patrimoniale. – 7. Segue: il risarcimento del danno patrimoniale. – 8. La legittimazione degli enti esponenziali.

SINTESI

Il commento, dopo aver analizzato il contenuto della l. 67/2006 e lo speciale procedimento giudiziario accordato al disabile vittima di discriminazione (ex art. 44 T.U. sull’immigrazione), si sofferma sulla tutela offerta al danneggiato.

Il disabile vittima di discriminazioni, in particolare, gode di una duplice forma di tutela: una necessaria di tipo inibitoria; l’altra eventuale di tipo risarcitoria.

1. Breve analisi sul contenuto della legge 67/2006.

Il provvedimento normativo in commento, per espressa previsione del suo art. 1, comma 1º, si propone «promuovere la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità» al fine di garantire ai medesimi soggetti disabili «il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali» (1). Pertanto si inserisce in quel complesso sistema di norme volte ad assicurare una adeguata tutela ai soggetti discriminati a causa del loro handicap.

La tutelabilità delle discriminazioni fondate sull’handicap, difatti, è presente in ambito comunitario nell’art. 13 del Trattato Cee (2); nel diritto interno, oltre ai principi generali in materia regolati negli artt. 2 e 3 della Costituzione, sono presenti ulteriori provvedimenti che si prefiggono di reprimere tali discriminazioni, quali, ad esempio, il d.lgs. 9 luglio 2003, 

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n. 216, in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (3); l’art. 35, comma 7º, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, in tema di attività di sostegno, per favorire l’integrazione scolastica, a favore dei soggetti portatori di handicap (4).

Ai fini dell’individuazione dei soggetti tutelati dalla legge in commento è necessario richiamare, giusto il rinvio contenuto nell’art. 1 del provvedimento legislativo in esame, l’art. 3, comma 1º, l. 5 febbraio 1992, n. 104, a tenore del quale: «è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione» (5).

L’art. 2 della l. 67/2006, nel ricalcare quasi interamente la nozione di discriminazione contenuta nell’art. 2 del d.lgs. 216/2003 (6), prende in considerazione tre distinte ipotesi di discriminazione: quella diretta, quella indiretta e quella avente ad oggetto molestie o comportamenti indesiderati. La discriminazione diretta ricorre nelle ipotesi in cui una persona, per motivi connessi al proprio handicap, «è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata una persona non disabile in situazione analoga»; la discriminazione indiretta si verifica nei casi in cui il soggetto disabile è svantaggiato, rispetto ad altre persone, da «una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri»; le molestie ed i comportamenti indesiderati posti in essere per motivi connessi alla disabilità, infine, sono considerati quali discriminazioni ove «violano la dignità e la libertà della persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità» a danno dell’handicappato.

Da quanto precede emerge l’ampiezza della nozione di discriminazione; essa, difatti, è individuata in ogni forma di trattamento pregiudizievole a danno del disabile. Conseguentemente, l’ambito applicativo della l. 67/2006 è quanto mai vasto e dai confini indefiniti (7).

2. Segue: il procedimento giurisdizionale ex art. 3 l. 67/2006.

L’art. 3, comma 1º, della l. 67/2006, estende alle situazioni discriminatorie ivi contemplate l’esperibilità dello speciale procedimento regolato nel T.U. sull’immigrazione (8) e prevede che la tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti pregiudizievoli a danno dei disabili «è attuata nelle forme previste dall’art. 44, commi da 1 a 6 e 8» del suddetto T.U. sull’immigrazione (9).

La specialità della tutela accordata al disabile dal procedimento appena citato costituisce, da un punto di vista pratico, una delle innovazioni più rilevanti della novella normativa in esame (10). Considerata l’applicabilità ex art. 44, comma 6º, d.lgs. 286/1998, al procedimento giurisdizionale de quo delle norme codificate negli artt. 737 e ss. c.p.c. sui procedimenti in camera di consiglio, il giudice è posto nella condizione di tutelare nel modo più efficace possibile il soggetto discriminato (11).

Infine, preso atto che il procedimento giurisdizionale in argomento è esperibile sia in tema di parità di trattamento tra le persone per razza e per etnia (12) che riguardo le ipotesi di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (13), esso può assolvere senz’altro la funzione di modello di riferimento privilegiato per la tutela contro ogni forma di discriminazione prevista nei diversi settori del nostro ordinamento giuridico (14).

3. La prova del comportamento discriminatorio.

L’art. 3, comma 2º, l. 67/2006 prevede che «il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all’art. 2729, comma 1º, del codice civile».

La formulazione di tale norma in tema di prova del comportamento discriminatorio nulla aggiunge, nella realtà, alle comuni regole in materia di onere probatorio nel procedimento civile; anche in mancanza del suddetto richiamo, difatti, il giudice avrebbe comunque potuto far ricorso al procedimento presuntivo (15) ai sensi e nel rispetto dei limiti (16) di cui all’art. 2729 c.c.

Per la verità, però, il dettato letterale della disposizione in esame si presta ad una serie di osservazioni critiche.

Innanzitutto, è da rilevarsi che, a differenza delle discriminazioni perpetrate a danno degli stranieri (17), non vengono presi in esame ai fini della valutazione del comportamento pregiudizievole elementi di carattere statistico.

In secondo luogo, considerato che la norma de qua prevede espressamente solo la prova di un «comportamento discriminatorio», va rilevata l’assenza di ogni riferimento agli atti discriminatori (18).

Infine, il legislatore – nonostante le fonti comunitarie in materia abbiano auspicato, nelle ipotesi in cui vi sia una presunzione di discriminazione, l’adattamento delle norme nazionali con contestuale inversione dell’onere probatorio tra le parti (19), e nonostante la giurisprudenza di merito abbia fatto ricorso al citato procedimento di inversione dell’onere probatorio (20) – ha confermato nuovamente l’applicazione dei principi contenuti nell’art. 2967 c.c. al tema della prova delle discriminazioni (21).

4. La tutela accordata al disabile vittima di discriminazione.

Il disabile vittima di discriminazione riceve tutela nei modi e nelle forme indicate dall’art. 3 della l. in commento. Nei casi in cui sia provata la discriminazione, il terzo cpv. della norma suddetta conferisce all’autorità giudiziaria il diritto «a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale» nonché di ordinare «la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente»; al giudice, inoltre, è conferito il potere di adottare «ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l’adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate». Infine, ulteriore sanzione accessoria a danno dell’autore del comportamento discriminatorio è quella prevista nel comma ult. dell’art. 3, secondo la quale «il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3º a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato» (22).

Dall’esame del disposto letterale dell’articolo in argomento si evince, dunque, una duplice forma di tutela in favore del disabile: una di tipo inibitoria e l’altra di tipo risarcitoria (23).

La prima è di ordine necessario; la tutela risarcitoria, invece, è di tipo eventuale in quanto subordinata alla domanda di parte (24).

5. Segue: la tutela inibitoria.

Secondo la definizione comunemente data l’inibitoria è un provvedimento giudiziario di condanna mirante a far cessare un’attività od uno stato lesivo del diritto altrui, o ad inibire la continuazione o anche solo la commissione di tali atti (25).

In particolare, con lo strumento in argomento viene garantita la tutela preventiva di determinate situazioni giuridiche, per le quali la tradizionale tutela di tipo risarcitorio o restitutorio, proprio in quanto destinata ad operare dopo l’avvenuta violazione del diritto, appare inadeguata (26). Essa, dunque, si rivolge al futuro e non al passato (27); conseguentemente, l’attività da inibire deve concretizzarsi in un illecito iterativo o continuativo suscettibile di essere ripetuto nel futuro o di protrarsi nel tempo (28).

L’ammissibilità dell’azione inibitoria, inoltre, prescinde completamente dal verificarsi di un danno nella sfera del soggetto attore (29) (la procedura in argomento è disciplinata quale rimedio ulteriore rispetto all’azione risarcitoria e può essere proposta indipendentemente o in aggiunta a quest’ultima forma di tutela (30).

L’esperibilità dell’azione inibitoria dipende normalmente dalla sussistenza di un comportamento illecito, di cui si tema la continuazione o la ripetizione in futuro. Il presupposto sostanziale della tutela è, dunque, il solo illecito (31).

Riguardo i diversi tipi di inibitoria, basti soltanto ricordare in questa sede che nel nostro sistema di diritto positivo vengono conosciute due grandi distinzioni: inibitoria finale (o definitiva) (32) ed inibitoria provvisoria (o preliminare, o temporanea, o cautelare) (33). La seconda è sussidiaria alla inibitoria finale, nel senso che cerca di anticipare gli effetti e comunque tende a congelare una situazione al fine di evitare che le conseguenze dell’illecito continuato o ripetuto si aggravino sino a diventare irreparabili (34).

Dati questi brevi cenni sull’azione inibitoria in generale, l’art. 3 della l. 67/2006 accorda al soggetto vittima di discriminazione, in via principale, tutela inibitoria. Questa, nello specifico, si concretizzerà sull’ordine di cessazione del comportamento discriminatorio impartito dal giudice e potrà assumere i caratteri tanto dell’inibitoria finale che di quella provvisoria (35).

6. Segue: il risarcimento del danno non patrimoniale.

Come riferito supra, l’art. 3, comma 3º, l. 67/2006, accorda al soggetto vittima di discriminazioni il diritto ad ottenere il «risarcimento del danno, anche non patrimoniale»; l’handicappato discriminato, pertanto, avrà titolo di domandare ed ottenere in base alla suddetta disposizione tanto il risarcimento del danno patrimoniale quanto di quello non patrimoniale.

Da quanto precede si rende necessario, soprattutto per chiarezza espositiva, analizzare separatamente i due tipi di risarcimento accordati alla vittima.

Riguardo il danno non patrimoniale, il punto di partenza della nuova lettura dell’art. 2059 c.c. è costituito dalle sentenze della Corte di Cassazione 8827 e 8828 del 31 maggio 2003 (36) e dalla successiva sentenza del Giudice delle leggi n. 233 del 11 luglio 2003 (37), che hanno profondamente innovato il sistema risarcitorio, offrendo una rilettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., attuando, in materia di danno non patrimoniale, «un mutamento epocale, un punto di non ritorno» (38).

Senza voler ripercorrere le tappe che hanno visto – o, meglio, vedono – il continuo mutarsi del diritto vivente sul tema del risarcimento del danno alla persona, basti, in questa sede, soltanto un breve cenno a come veniva inteso il disposto di cui all’art. 2059 c.c. prima degli interventi giurisprudenziali supra citati e come, invece, debba intendersi oggi.

L’analisi riguardante l’art. 2059 c.c. deve storicamente prendere le mosse dalle fattispecie delittuose (39). Giusta la riserva in esso contenuta, secondo cui il risarcimento del danno non patrimoniale è ammesso «nei casi determinati dalla legge», la possibilità di dar corso al risarcimento di tale danno doveva necessariamente essere collegata all’esistenza di una disposizione espressamente ammissiva del danno non patrimoniale; l’ipotesi più rilevante, tipica e di più corrente applicazione era quella di cui all’art. 185 c.p. (40). Accanto all’art. 185 c.p., si affiancavano poi due ulteriori norme alquanto marginali, riguardanti i pregiudizi connessi a procedimenti giudiziari (art. 89 c.p.c. e art. 598 c.p.) (41). Tale situazione, rimasta cristallizzata per lungo tempo, è venuta ad arricchirsi negli ultimi anni in quanto il legislatore ha introdotto nell’ordinamento ulteriori norme volte ad affermare la risarcibilità del danno non patrimoniale quali, ad esempio, l’art. 2, comma 1º, l. 13 aprile 1988, n. 117, sulla responsabilità civile dei magistrati; l’art. 29, comma ult., l. 31 dicembre 1996, n. 675, relativa al trattamento dei dati personali; l’art. 44, comma 7º, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in tema di immigrazione e di condizione dello straniero; l’art. 2 l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. Legge Pinto), in tema di ragionevole durata del processo; l’art. 4 d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, in tema di atti discriminatori (42). Era comunque opinione ricorrente in dottrina quella secondo la quale il danno patrimoniale fosse risarcibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c., mentre il danno non patrimoniale fosse risarcibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 2059 c.c. (43).

Tale certezza è stata incrinata per effetto dalla nascita della categoria del danno biologico. L’universo del danno alla persona, per effetto di due storiche sentenze delle Corte costituzionale (44), è stato scomposto in tre voci di danno: il danno patrimoniale, il danno alla salute e il danno morale (45). In particolare, il danno morale soggettivo doveva essere inteso quale pretium o pecunia doloris (46).

Le sentenze 8827 ed 8828 del 2003 mutano nuovamente il quadro giurisprudenziale, reinterpretando nuovamente il rinvio alla legge contenuto nell’art. 2059 c.c. Nelle sentenze del 31 maggio 2003 si afferma, difatti, che il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. non può essere identificato con il solo danno morale soggettivo (ossia il pretium doloris), ma anche con tutti quei «danni determinati dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati di rilevanza economica» e costituzionalmente garantiti; e che, il rinvio alla legge contenuto nello stesso art. 2059 c.c., va inteso in modo estensivo (ampliando il modello ex art. 185 c.p.), così da riferire la risarcibilità di tale danno anche alle previsioni contenute nella Costituzione (47).

La Corte Costituzionale, poi, ha delineato con chiarezza e senza equivoci il nuovo sistema risarcitorio, basato su di un sistema bipolare: danno patrimoniale e danno non patrimoniale. Riguardo al danno non patrimoniale il Giudice delle Leggi ha, quindi, indicato le varie voci che lo compongono individuate nel «danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima»; nel «danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 cost.)»; e nel «danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona» (48).

Questo, dunque, è lo stato dell’arte in tema di risarcimento del danno non patrimoniale.

A ciò il legislatore – consapevole che la lesione di valori personali come quelli che vengono in rilievo nella l. 67/2006 determina un danno non patrimoniale che deve essere risarcito a prescindere dell’esistenza del reato e senza indagare circa l’eventuale lesione di valori inerenti alla persona costituzionalmente garantiti – ha aggiunto, per effetto della norma in commento, un ulteriore caso tipico attraverso cui si articola il rinvio dell’art. 2059 c.c.

7. Segue: il risarcimento del danno patrimoniale.

Naturalmente, accanto al danno non patrimoniale, il giudice può accordare al disabile vittima di discriminazione, ove ne ricorrano i presupposti, anche un risarcimento del danno di tipo patrimoniale.

La norma fondamentale in materia è l’art. 1223 c.c. secondo la quale la reintegrazione del patrimonio che è stato leso per effetto di un illecito o di un inadempimento deve essere integrale; dunque, il risarcimento deve comprendere tanto la perdita subita (o danno emergente) corrispondente a sottrazioni di utilità che già esistevano nel patrimonio del danneggiato, quanto il lucro cessante (o mancato guadagno), ovvero le nuove utilità che il danneggiato o il creditore avrebbe presumibilmente conseguito se non si fosse verificato il fatto illecito altrui.

Ovviamente, l’onere della prova del danno subito incombe sul disabile discriminato-danneggiato (49), trovando applicazione la regola generale di cui all’art. 2697 c.c. secondo la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Un ruolo decisivo, nella stima del danno, assume la causalità giuridica.

Com’è noto, nel nostro codice civile manca una definizione espressa di causalità (50); essa, tuttavia, è individuata sia nell’espressione «cagiona ad altri un danno ingiusto» di cui all’art. 2043 c.c., che in quella dell’art. 1223 c.c. secondo cui, nella selezione degli effetti pregiudizievoli del fatto dannoso è suscettibile di risarcimento soltanto la «conseguenza immediata e diretta» (51). Con la prima espressione ci si riferisce alla causalità di fatto che serve quale criterio di imputazione (essa risponde difatti alla domanda: chi è stato?); con la seconda, alla causalità giuridica che serve per determinare l’ammontare del danno risarcibile (la domanda a cui si deve rispondere in questo caso è: quanto si deve pagare?) (52). Le due causalità rispondono dunque a finalità differenti (53). In particolare, è stato segnalato (54) che soltanto a partire dal celebre caso Meroni la giurisprudenza è entrata nel merito della questione, ed ha affermato con chiarezza la scomposizione del fenomeno causale accreditando l’esistenza della c.d. causalità di fatto e di quella giuridica (55).

Per assolvere il proprio onere probatorio il disabile-discriminato dovrà dimostrare gli elementi costitutivi del danno sofferto, sia per quanto attiene agli eventi lesivi, sia per quanto attiene agli effetti economici negativi. Il danneggiato, quindi, deve dare la dimostrazione della perdita subita, del quantum respondeatur, secondo le regole tecniche della causalità giuridica (56).

8. La legittimazione degli enti esponenziali.

L’art. 4 del provvedimento normativo in esame, al primo capoverso, dispone che oltre alla vittima delle discriminazioni sono «legittimati ad agire ai sensi dell’art. 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuali con decreto del Ministero per le pari opportunità, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle finalità statuarie e della stabile organizzazione».

Dal disposto letterale della norma si riscontra che, ai fini della legittimazione processuale, non è sufficiente l’esistenza di organizzazioni rappresentative di disabili ma è necessaria la creazione di enti esponenziali, ovvero di soggetti collettivi appositamente sorti allo scopo di tutelare le posizioni dei disabili ed investiti del riconoscimento ministeriale previsto nella norma suddetta.

Ai suddetti enti esponenziali, inoltre, è data, ex art. 4, comma 2º, l. 67/2006, la facoltà di «intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilità» nonché il diritto di «ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti lesivi degli interessi» dei medesimi disabili.

Da ultimo, alle associazioni individuate ex art. 4, comma 1º, è conferita la legittimazione ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2º e 3º, dell’art. 2, quando questi assumono carattere collettivo (57).

1() Tra i primi commenti alla l. 67/2006, segnalo: Sacchettini, Per i disabili vittime di discriminazioni tutela specifica e risarcimento del danno, in Guida al dir., 2006, 14, 35 e ss.; Turco, Lotta alla discriminazione dei disabili. Doppia tutela: inibitoria e risarcitoria, in D&G – dir. e giust., 2006, 16, 103 e ss.

2() L’art. 13 del Trattato istitutivo della Comunità europea, così come modificato dal titolo II del Trattato di Maastricht dispone: «fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell’ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convenzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali».

3() L’art. 1 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, dispone, difatti, che: «il presente decreto reca le disposizioni relative all’attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’età e dall’orientamento sessuale, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in un’ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini». Il successivo art. 2 chiarisce che: «ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall’articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale».

Sul tema delle assunzioni obbligatorie a favore degli invalidi, si veda, Cass., sez. un., 27 marzo 1979, n. 1764, in Orient. giur. lav., 1979, 281, secondo la quale: «la ratio della normativa sulle assunzioni obbligatorie consiste non nel procurare ai minorati del lavoro un mantenimento caricativo, bensì nel porre in essere le condizioni per annullare l’handicap fisico o sociale e per agevolare la ricerca di occupazione e la formazione di un contratto di lavoro su un piano di parità con gli altri lavoratori ed evitare, d’altro canto, che si attribuisca agli invalidi e soprattutto ai soggetti validi, ma tutelati per altro motivo, un privilegio, non giustificato dalla menomazione che forma oggetto della tutela sottraendoli a quella verifica della loro complessiva personalità professionale e morale, che è del tutto indipendente da detta menomazione ed alla quale sono assoggettabili tutti gli altri lavoratori. Pertanto deve ritenersi compatibile con l’assunzione obbligatoria il patto di prova e conseguentemente legittimo il recesso per esito negativo della stessa che peraltro, quali che siano le giustificazioni o motivazioni eventualmente addotte dal datore di lavoro, ben può essere sindacato, sulla base delle obiettive circostanze che risultino averlo determinato, al fine di controllare se la condizione d’invalidità abbia in qualche modo influito su di esso, rendendolo nullo. L’eventuale nullità può essere accertata, sulla base di mera allegazione dell’interessato, anche d’ufficio dal giudice, il quale, con pienezza d’indagine, può controllare se siano stati osservati i limiti imposti dalla norma imperativa che vieta ogni discriminazione a danno dell’invalido, solo arrestandosi di fronte all’apprezzamento che il datore di lavoro abbia fatto dell’attitudine e della diligenza dell’invalido nello svolgimento di mansioni compatibili con la sua condizione e dunque nell’ambito della sua effettiva, concreta capacità lavorativa».

4() L’art. 35, comma 7º, l. 27 dicembre 2002, n. 289, dispone che: «ai fini dell’integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 1º, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 […]». Sull’argomento v. da ultimo, Trib. L’Aquila, 6 dicembre 2005, in www.altalex.com/index.php?idnot=34221, con nota di Dagna, Diritto costituzionale dell’alunno disabile alla piena integrazione scolastica.

5() È necessario segnalare che in giurisprudenza si è equiparato il soggetto affetto da invalidità psichica con il soggetto invalido fisicamente. Cfr., Cass., 9 dicembre 2002, n. 17530, in Mass. Giust. civ., 2002, 2154: «a seguito della sentenza della Corte cost., n. 50 del 1990, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge n. 482 del 1968 (applicabile nel caso di specie ratione temporis, ancorché abrogata dall’art. 22 della legge n. 68 del 1999), nella parte in cui non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consenta il proficuo impiego in mansioni compatibili, nonché a seguito della legge n. 104 del 1992, che, all’art. 3, considera persona handicappata anche quella che presenta una minorazione psichica o sensoriale, oltre che fisica, riconoscendo che la stessa ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore, e, all’art. 19, rende applicabili le disposizioni di cui alla legge n. 482 del 1968 a coloro che, affetti da minorazione psichica, abbiano una capacità lavorativa che ne consenta l’impiego in mansioni compatibili, è intervenuta una assoluta equiparazione fra il soggetto che è affetto da invalidità fisica e quello che è affetto da invalidità psichica, con la conseguenza che anche per quest’ultimo valevano, prima della loro abrogazione, le regole relative alla iscrizione nelle speciali liste del collocamento obbligatorio e identica disciplina era dettata in materia di elargizione delle provvidenze patrimoniali».

6() L’art. 2 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, prevede che: «[1]. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall’articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. [2]. È fatto salvo il disposto dell’articolo 43, commi 1º e 2º, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. [3]. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1º anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all’articolo 1, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. [4]. L’ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, dell’handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale è considerata una discriminazione ai sensi del comma 1º».

7() Sacchettini, ult. op. cit., 39, rileva, a tal proposito, che la normativa in esame può trovare applicazione in svariate ipotesi: la beffa o l’insulto a danno del disabile ovvero il divieto di accesso ai locali pubblici ai ciechi accompagnati dal cane guida, ovvero ancora ai casi in cui i buttafuori della discoteca allontanino il disabile a causa del proprio handicap.

8() Cfr., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, titolato «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».

9() L’art. 44 del d.lgs. 286/1998, titolato «Azione civile contro la discriminazione» dispone: «[1]. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. [2]. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio dell’istante. [3]. Il tribunale in composizione monocratica, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. [4]. Il tribunale in composizione monocratica provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi. [5]. Nei casi di urgenza il tribunale in composizione monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all’istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il tribunale in composizione monocratica, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto. [6]. Contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all’articolo 739, comma 2º, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile […] [8]. Chiunque elude l’esecuzione di provvedimenti del tribunale in composizione monocratica di cui ai commi 4º e 5º, e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6º è punito ai sensi dell’articolo 388, comma 1º, del codice penale […]».

10() Così anche Turco, ult. op. cit., 103.

11() Segnalo che competente territorialmente nel procedimento in argomento è il giudice del luogo del domicilio del soggetto discriminato. Cfr., Cass., 19 maggio 2004, n. 9567, in Mass. Giust. civ., 2004, fasc. 5: «l’azione civile contro la discriminazione razziale che, ai sensi dell’art. 44, n. 2, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, si esercita con ricorso depositato anche personalmente dalla parte nella cancelleria del tribunale del luogo di domicilio dell’istante, configura una ipotesi di competenza territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c. che non può subire modifiche, neppure per ragioni di connessione».

Inoltre, anche nelle ipotesi di atti discriminatori posti in essere dalla P.A., la competenza si radica sempre in capo al giudice ordinario (Trib. Milano, 21 marzo 2002, in Foro it., 2003, I, 3175: «sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine al ricorso ex art. 44 d.lg. n. 286 del 1998, diretto a tutelare il diritto fondamentale della persona al riconoscimento della pari dignità sociale e alla non discriminazione, non rilevando in contrario che il comportamento che si assume discriminatorio sia stato posto in essere dalla p.a. e sia riconducibile all’applicazione di un atto amministrativo».

12() Cfr., art. 4 d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica».

13() Cfr., art. 4, comma 2º, d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro».

14() Così Turco, ult. op. cit., 103.

15() Secondo Palazzo, voce Presunzione (dir. priv.), in Enc. del dir., XXXV, Milano, 1986, 265: «la presunzione si presenta quale fatto di accertamento di cui va scoperto il grado di preclusività, valutando la consistenza dell’interesse oggetto dell’accertamento e la possibilità di ottenere un risultato che comporti la maggiore aderenza possibile della realtà giuridica alla realtà naturale».

16() L’art. 2729 c.c., nel dettare la disciplina delle presunzioni semplici, prevede da un lato che esse «sono lasciate alla prudenza del giudice», ossia alla sua libera valutazione, mentre dall’altro lato pone due limitazioni all’uso delle presunzioni. In base alla prima, esse possono essere impiegate solo se sono gravi, precise e concordanti. La seconda limitazione all’impiego delle presunzioni semplici consiste nel fatto che esse si ammettono solo qualora sia ammissibile la prova testimoniale. Sull’argomento, vedi Taruffo, Presunzioni. I) diritto processuale civile, in Enc. giur., XXIV, Roma, 1991, 4 e 5.

17() L’art. 4, comma 4º, del d.lgs. 216/2004, prevede che: «il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell’articolo 2729, comma 1º, del codice civile». Analoga previsione è altresì contenuta nell’art. 4, comma 3º, del citato d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, di attuazione della direttiva 2000/43/CE, per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, ove è disposto: «il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell’articolo 2729, comma 1º, del codice civile».

18() Secondo Turco, ult. op. cit., 105, l’esclusione di ogni riferimento agli atti discriminatori è dovuta ad una svista del legislatore: è, difatti, irrazionale e non necessario da un punto di vista sistematico un diverso trattamento tra gli atti ed i comportamenti discriminatori.

19() Cfr. Dir. 27 novembre 2000, n. 78, 00/78/CE, in G.U.E. 2 dicembre 2000, n. 303, «Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro» che, al 31º cpv. del preambolo, testualmente prevede: «le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, nel caso in cui tale situazione si verifichi, l’effettiva applicazione del principio della parità di trattamento richiede che l’onere della prova sia posto a carico del convenuto. Non incombe tuttavia al convenuto provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la presenza di un handicap, l’età o l’orientamento sessuale dell’attore»; e Dir. 29 luglio 2000, n. 43, 00/43/CE, in G.U.E. 19 luglio 2000, n. 180, «Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica», ove è ugualmente disciplinato al cpv. 21 del preambolo che: «le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l’effettiva applicazione del principio della parità di trattamento, l’onere della prova debba essere posto a carico del convenuto nel caso in cui siffatta discriminazione sia dimostrata».

20() Pret. Milano, 27 maggio 1996, in d.l. in Riv. critica dir. lav., 1997, 157: «il regime della prova presuntiva, che è prova piena quando ricorrono i presupposti di cui all’art. 2729 c.c., è stato adottato dal legislatore in tema di discriminazione sessuale, e trova applicazione anche in caso di licenziamento determinato da motivo discriminatorio, imponendo al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 5º, l. n. 125 del 10 aprile 1991 un’inversione dell’onere della prova»; contra, Pret. Roma, 24 novembre 1992, in Riv. it. dir. lav., 1993, II, 262, con nota di Manassero: «l’art. 4 della legge n. 125 del 1991 non prevede una vera e propria inversione dell’onere della prova, bensì, a fronte di elementi di fatto idonei a fondare in termini precisi e concordanti la presunzione dell’esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, l’onere a carico del convenuto della prova liberatoria sull’insussistenza della discriminazione».

21() Sull’argomento, Turco, ult. op. cit., 105.

22() Ritengo che tale modalità di risarcimento del danno patito dal disabile possa essere ricompresa tra le forme di reintegrazione in forma specifica. Cfr., Cass., 1 marzo 1993, n. 2491, in Dir. informazione e informatica, 1993, 383: «la pubblicazione della sentenza di condanna […] costituisce forma di risarcimento in forma specifica con altissima efficacia riparatoria dell’onore e della reputazione dell’offeso».

23() Ovviamente, il provvedimento di accoglimento del ricorso del soggetto vittima di discriminazione ha un contenuto molto ampio. Tale provvedimento potrà assumere, difatti, il contenuto di una condanna ad un facere. In tale ipotesi, l’incoercibilità dell’obbligo viene compensata mediante la previsione contenuta al 1º comma, dell’art. 3 della l. 67/2006 che prevede la sanzionabilità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 388, comma 1º, c.p. (tale norma, titolata «Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice», prevede: «chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi l’Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro»). Peraltro, l’atipicità del provvedimento può consentire l’ottenimento di una pronunzia costitutiva ex art. 2932 c.c. Sull’argomento, cfr. Turco, ult. op. cit., 104.

24() Ancora Turco, ult. op. cit., 104.

25() Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1959, 331.

26() Così Rapisarda Taruffo, Inibitoria (azione), in Enc. giur., XVIII, Roma, 1989, 1.

Sull’argomento, ex plurimis, Frignani, Inibitoria (azione), in Enc. del dir., XXI, Milano, 1971, 559; Id., Azione in cessazione, in Noviss. Dig. it., Appendice, I, Torino, 1980, 639 e ss.; Sforza, Ordine di cessazione dell’illecito e risarcimento in forma specifica, in Foro it., 1978, I, 615 e ss.; Ghidini, Il problema della prevenzione, in Aa. Vv., La responsabilità dell’impresa per i danni all’ambiente e ai consumatori, Milano, 1978, 159 e ss.; Bellelli, Risarcimento del danno in forma specifica e azioni dirette alla tutela dei diritti reali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1977, 1292 e ss.; Id., L’inibitoria come strumento di controllo delle condizioni generali di contratto, in Le condizioni generali di contratto, a cura di Bianca, Milano, 1981, 301 e ss.; Rapisarda, Profili della tutela civile inibitoria, Padova, 1987; Scognamiglio, Il risarcimento del danno in forma specifica, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1957, 201 e ss.

27() Cfr., per tutte, Cass., 25 luglio 1995, n. 8080, in Dir. ind., 1996, 774, con nota di Vanz: «poiché il carattere essenziale e tipico dell’azione inibitoria è quello di apprestare una tutela giurisdizionale preventiva rivolta verso il futuro e poiché il contenuto della relativa pronuncia consiste nell’ordine rivolto ad una parte del processo di astenersi in futuro dal ripetere determinati atti commessi in violazione degli obblighi di non fare previsti dall’art. 2598 c.c., l’ordine di cessazione della condotta illecita ed il divieto di ripetizione o di continuazione della stessa condotta costituiscono un quid pluris rispetto alla dichiarazione circa l’esistenza e la violazione del diritto, dando luogo ad una pronuncia di condanna suscettibile di costituire oggetto di giudicato […]».

28() L’azione inibitoria non viene accordata nei casi in cui l’illecito si risolva in un unico atto. A tal proposito, l’esempio che viene fatto in dottrina (cfr., Frignani, voce Inibitoria (azione), cit., 560) è il seguente: «se A versa una tantum sul fondo di B un secchio di acqua sporca, questi non può chiedere al giudice che ordini ad A di cessare tale illecito, in quanto esso non è più in atto; ma se invece A scava un fosso e fa defluire in continuazione sul fondo di B acqua sporca, B potrà rivolgersi al giudice e chiedere la cessazione dell’attività illecita che si protrae».

29() Trib. Milano, 17 dicembre 2001, in d.l. in Riv. critica dir. lav., 2002, 497: «ai fini della concessione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. per violazione di un patto di non concorrenza stipulato ai sensi dell’art. 2125 c.c., il datore di lavoro è tenuto a provare il periculum in mora che va individuato nel mero inadempimento del patto, senza che sia necessaria anche la prova dell’ulteriore danno effettivo; tale requisito dell’azione inibitoria può infatti identificarsi nel mero pericolo di discredito o sviamento di clientela ed è quindi configurabile anche quando si chiede di impedire il verificarsi di futuri probabili atti di concorrenza».

30() Rapisarda Taruffo, ult. op. cit., 6.

31() Frignani, ult. op. cit., 653.

Da quanto supra consegue che fra i presupposti dell’azione inibitoria non sussiste quello della colpa da parte di colui che ha commesso o sta per commettere l’illecito che si vuole inibire. La colpa, in particolare, non assume alcuna rilevanza nella regolamentazione dell’inibitoria, per il fatto che, essendo tale azione rivolta al futuro, resta esclusa la possibilità oggettiva di valutare preventivamente gli strumenti subiettivi del comportamento illecito futuro, sul quale incide il provvedimento di tutela inibitoria: così Rapisarda Taruffo, ult. op. cit., 6.

32() App. Cagliari, 23 gennaio 1999, in Giur. it., 2000, 346, con nota di Bertolotti.

33() Vedi, Trib. Roma, 12 marzo 2003, in Giur. it., 2003, 1407.

34() Frignani, ult. op. cit., 562, il quale ulteriormente evidenzia come nell’ambito della categoria dell’inibitoria provvisoria si possa operare una ulteriore distinzione tra l’inibitoria ordinata ex art. 700 c.p.c. e l’inibitoria pure cautelare, ma concessa in applicazione di altre norme (quali l’art. 1171 c.c., l’art. 1172 c.c., l’art. 2409 c.c., ecc.).

35() Segnalo che il d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (c.d. decreto competitività), convertito con modifiche, nella l. 14 maggio 2005, n. 80, ha stabilito che ai procedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. ed agli altri procedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, nonché ai procedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’art. 688 c.p.c. non si applicano le disposizioni di cui all’art. 669-octies c.p.c. (tale norma rubricata «Provvedimento di accoglimento», prevede: «[I]. L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione del comma ult. dell’articolo 669-novies. [II]. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni. [III]. Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione») e di cui all’art. 669-novies, comma 1º, c.p.c. (secondo il quale: «se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia»).

36() Le sentenze, Cass., 12 maggio 2003, n. 7281, Cass., 12 maggio 2003, n. 7282, Cass., 12 maggio 2003, n. 7283, Cass., 31 maggio 2003, n. 8827, Cass., 31 maggio 2003, n. 8828, sono pubblicate in quasi tutte le riviste giuridiche. Si segnalano i seguenti commenti: Cendon, Anche se gli amanti si perdono l’amore non si perderà. Impressioni di lettura su Cass., 8828\2003; di Bargelli, Danno non patrimoniale ed interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059; di Ziviz, E poi non rimase nessuno, in Resp. civ., 2003, 676; Franzoni, Il danno non patrimoniale ed il danno morale: una svolta per il danno alla persona, in Corriere giur., 2003, 1031; Id., Il nuovo corso del danno non patrimoniale, in Contr. e impresa, 2003, 1193; Navarretta, Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente, in Foro it., 2003, I, 2277; Peccenini, Sul danno non patrimoniale continuano i «lavori in corso», in D&G – dir. e giust., 2003, 24, 22.

37() Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233. Anche tale sentenza è pubblicata in numerose riviste. Si veda, per tutte, in Rass. dir. civ., 2003, 775, con nota di Perlingieri, L’art. 2059 c.c. uno e bino: un’interpretazione che non convince; in Resp. civ., 2003, 1041, con nota di Ziviz, Il nuovo volto dell’art. 2059 c.c.; in Foro it., 2003, I, 2201, con nota di Navarretta, La Corte costituzionale e il danno alla persona «in fieri»; in D & G – dir. e giust., 2003, 29, 38, con nota di Peccenini, Al bando i risarcimenti bislacchi. Il danno esistenziale alla luce del «nuovo» 2059 c.c.; in Dir. e formaz., 2003, 1181, con nota di Cendon e Ziviz, Vincitori e vinti (… dopo la sentenza n. 233/2003 della Corte costituzionale).

38() Così Ziviz, Il danno non patrimoniale nell’era del mutamento, in Resp. civ., 2006, 235.

39() Nella Relazione al Re, n. 237, si legge a tal proposito che: «soltanto nel caso di reato è più intensa l’offesa all’ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo».

40() L’art. 185, comma 2º, c.p., dispone: «ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui».

41() Ziviz, La tutela risarcitoria della persona. Danno morale e danno esistenziale, in Il diritto privato oggi seria a cura di Cendon, Milano, 1999, 143.

42() Vedi Franzoni, Il danno non patrimoniale ed il danno morale: una svolta per il danno alla persona, cit., 1033.

43() Scalisi, Il danno esistenziale. La «svolta» della suprema corte di cassazione avallata «quasi in simultanea» dalla corte costituzionale, in Nuova giur. civ., 2004, II, 58 e ss., aggiunge che: «questa rigorosa, e in qualche modo, indiscutibile, impostazione, per così dire, tradizionale, comportava la risarcibilità di qualunque danno patrimoniale – sempre che, ovviamente, ricorressero tutti i presupposti di cui alla fattispecie dell’illecito civile – mentre i danni non patrimoniali potevano essere risarciti solo nei casi determinati dalla legge».

44() Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184, in Foro it., 1986, I, 2053; in Assicurazioni, 2986, II,157; in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1986, 1007; in Vita not., 1986, 1113; in Foro pad., 1987, I, 6; in Dir. e prat. assic., 1986, 735; in Arch. circolaz., 1987, 185; in Dir. informatica, 1986, 825; in Orient. giur. lav., 1987, 850; in Giust. civ., 1986, I, 2324; in Riv. it. medicina legale, 1986, 825; in Resp. civ., 1986, 520; in Giur. cost., 1986, I, fasc. 8. E Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in Giust. civ., 1995, I, 887, con nota di Coco; in Dir. famiglia, 1995, 457, con nota di Liotta; in Lavoro e prev. oggi, 1995, 349; in Resp. civ., 1994, 976, con nota di Scalfi e Giannini; in Arch. circolaz., 1995, 145; in Giur. it., 1995, I, 406, con nota di Jannarelli; in Orient. giur. lav., 1994, 1009; in Riv. infort. e mal. prof., 1994, II, 105; in Vita not., 1995, 613, con nota di Bregante; e in Assicurazioni, 1995, II, 359, con nota di De Marco.

45() Vedi sul punto Franzoni, ult. op. cit., 1032.

46() Scalisi, ult. op. cit., 82 e 83, giustamente osserva che l’art. 2059 c.c. costituiva una sorte di ratifica legislativa, con lo scopo di assicurare al soggetto offeso la risarcibilità dei danni morali soggettivi (dolori fisici e psichici, patemi d’animo, sofferenze ed afflizioni morali causati dall’illecito).

47() La nuova lettura dell’art. 2059 c.c. è saldamente attestata nella giurisprudenza della S.C. Si vedano, a conferma, Cass., 29 luglio 2004, n. 14488, in D&G – Dir e giust., 2004, 33, 12, con nota di Rossetti; Cass., 3 marzo 2004, n. 4359, in Mass. Giust. civ., 2004, f. 3; e in D&G – Dir. e Giust., 2004, f. 14, 28; Trib. Monza, 29 settembre 2003, in Giur. merito, 2004, 538; Cass., 1 giugno 2004, n. 10482, in Mass. Giust. civ., 2004, f. 6; Cass., 1 giugno 2004, n. 10489, in Mass. Giust. civ., 2004, fasc. 6; Cass., 12 dicembre 2003, n. 19057, in Danno e resp., 2004, 792; in Assicurazioni, 2004, II, 32; Cass., 18 novembre 2003, n. 17429, in Foro it., 2004, I, 766; Cass., 7 novembre 2003, n. 16716, in Mass. Giust. civ., 2003, fasc. 11.

48() Così si legge testualmente nella motivazione di Corte cost., 11 luglio 2003, n. 203, cit.

49() Cass., 5 marzo 1973, n. 608, in Mass. Giust. civ., 1973, 311: «il diritto al ristoro dei danni […] nasce soltanto con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale, incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato il quale […] deve fornire la prova del pregiudizio e dell’entità dello stesso»; Cass., 13 maggio 1969, n. 1632, in Mass. Giust. civ., 1969, 843; Cass., 25 giugno 1966, n. 1634, in Mass. Giust. civ., 1966, 936; Cass., 29 aprile 1965, n. 759, in Mass. Giust. civ., 1965, 391.

50() Nel codice penale il rapporto di causalità trova regolamentazione nell’art. 40 («Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo di impedire, equivale a cagionarlo») e nell’art. 41 («Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui»).

51() Tra gli autori che si sono occupati del nesso di causalità, oltre a quelli citati nella presente nota, segnalo: Maiorca, Fatto giuridico – Fattispecie, in Noviss. Dig. it., VII, Torino, 1961; Realmonte, Il problema del rapporto di causalità nell’illecito civile, Padova, 1960, 36; Carbone, Il fatto dannoso nella responsabilità civile, Napoli, 1969; Geri, Il rapporto di causalità in diritto civile, in Resp. civ., 1983, 187; Barcellona, «Scopo della norma violata» interpretazioni teleologiche e tecniche di attribuzione della tutela aquiliana, in Riv. dir. civ., 1971, I, 311.

52() Franzoni, Dei fatti illeciti, in Comm. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1993, sub art. 2043, 84 e ss.

53() Gorla, Sulla cosiddetta causalità giuridica: «fatto dannoso e conseguenze», in Riv. dir. comm., 1951, 409, scriveva: «il presupposto dell’art. 1223, e della sua applicazione al caso concreto, è che sia già stato risolto il problema della responsabilità (consistente, questa, nel dovere di risarcire i danni) e che si tratti soltanto di stabilire il contenuto della responsabilità; che si sia già stabilito che una persona deve rispondere delle conseguenze di un dato fatto (fonte di danno) e che si tratti di stabilire di quali conseguenze di tal fatto (danno) si debba rispondere».

54() Ancora, Franzoni, Dei fatti illeciti, cit., sub art. 2043, 87.

55() In Cass., sez. un., 26 gennaio 1971, n. 174, in Giur. it., 1971, I, 1, 680, con nota di Visintini, si legge che: «è noto che, in tema di responsabilità civile, il problema della causalità si presenta sotto un duplice aspetto: il primo, che attiene al nesso causale fra la condotta del soggetto agente, a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa, e l’evento che va considerato e risolto alla stregua degli artt. 40 e 41 c.p., pacificamente applicabili anche in materia civile; il secondo che, presupponendo integro in tutti i suoi aspetti lo schema ora delineato (condotta – nesso causale – evento), attiene alla derivazione causale del danno, di cui si pretende il risarcimento, dall’evento che è considerato e disciplinato dall’art. 1223 c.c.». Analoga scomposizione si ritrova anche in Cass., sez. un., 24 giugno 1972, n. 2135, in Foro it., 1973, I, 99 e ss., con nota di Caferra, I limiti del danno risarcibile nella tutela aquiliana del credito; Cass., 3 aprile 1973, n. 916, in Mass. Giust. civ., 1973, 492: «il giudice deve compiere un processo logico che si articola in due fasi distinte: la prima relativa alla certezza del danno (e quindi all’identificazione del responsabile), la seconda relativa alla sua qualificazione»; Cass., 15 ottobre 1999, n. 11629, in Foro it., 2000, I, 1917, con nota di Scoditti, Danni conseguenza e rapporto di causalità; in Corriere giur., 2000, 902, con nota di Lascialfari, Causalità scientifica e causalità giuridica tra imputazione del fatto e risarcimento del danno: «in tema di risarcimento del danno, il rapporto tra comportamento ed evento e tra questo e il danno muta a seconda che il danno sia un elemento della fattispecie o un suo effetto e deve conseguentemente distinguersi il nesso che sussiste tra comportamento ed evento, affinché possa configurarsi a monte una responsabilità – come avviene in materia di illecito extracontrattuale – e il nesso che collegando l’evento al danno, consente l’imputazione delle singole conseguenze dannose ed ha la funzione di delimitare a valle i confini della responsabilità – come avviene in tema di responsabilità contrattuale, ove il soggetto responsabile è di norma il contraente inadempiente e la sua individuazione non pone un problema di nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso; così, mentre l’accertamento della responsabilità è improntato alla ricerca del nesso di causalità, quello dell’estensione della responsabilità si fonda su un giudizio in termini ipotetici, coincidendo il danno risarcibile con la perdita e il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, delimitati in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra situazione dannosa e situazione quale sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato (sulla base di tali principi, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, pur accertata la sussistenza di inadempimento colpevole del debitore, aveva negato il risarcimento sull’inesistenza del nesso eziologico tra comportamento antigiuridico del debitore – nella specie tardiva esecuzione di bonifico bancario su banca USA e ripercussioni patrimoniali negative, consistenti nell’abbandono e nella perdita di un master e nel rientro in Italia del beneficiario del bonifico)»; Cass., 12 ottobre 2001, n. 12431, in Giur. it., 2002, 1144, con nota di De Rentiis, La verifica del nesso eziologico nell’illecito aquiliano: «in tema di responsabilità per fatto illecito extracontrattuale i principi che regolano il rapporto di causalità coincidono con quelli desumibili dagli artt. 40 e 41 c.p., essendo comune alla disciplina civilistica ed a quella penalistica la ricerca della determinazione dell’esistenza del nesso eziologico tra l’azione o l’omissione e l’evento (nella specie, la Cassazione ha affermato che in ipotesi di illecito aquiliano il giudice deve compiere la verifica sul duplice livello della causalità materiale e della causalità giuridica)».

56() Sull’argomento, vedi Franzoni, Il danno risarcibile, in Trattato della responsabilità civile, diretto da Franzoni, Milano, 2004, 15 e ss.

57() Riguardo tale aspetto, correttamente in dottrina è stato evidenziato (Sacchettini, ult. op. cit., 43) che in tale ipotesi potrebbe sorgere ampia discussione in ordine sia alla possibilità dell’ente esponenziale di chiedere il risarcimento del danno sia riguardo la quantificazione dello stesso.