Incoterms rilevanti per individuare il giudice competente nella vendita internazionale

Maura Alessandri, Incoterms rilevanti per individuare il giudice competente nella vendita internazionale, in Credit Village Magazine, 2012, p. 19.

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Incoterms rilevanti per individuare il giudice competente nella vendita internazionale

A cura di Maura Alessandri

La prima problematica che sovente occorre risolvere, ogni qualvolta si debba recuperare un credito insoluto nei confronti di un soggetto straniero, è rappresentata dall’individuazione del foro competente, ossia del Giudice avanti al quale proporre le proprie domande.

Spesso accade, infatti, che i contraenti non abbiano stipulato alcun contratto scritto o il contratto scritto non contempli alcuna clausola di scelta del foro competente. Qualora sorga una controversia occorre, dunque, individuare il foro avanti al quale agire. E’ frequentissimo, ad esempio, il caso in cui il venditore italiano debba recuperare un credito insoluto nei confronti di un acquirente ubicato in un altro Stato dell’Unione Europea. Di tale caso ci occuperemo nel presente articolo.

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Nell’accertare quale sia il Giudice competente, è opportuno considerare i criteri di vantaggiosità ed economicità nella gestione del contenzioso e verificare, in particolare, se sia possibile agire avanti al Giudice italiano, ossia nello Stato ove ha sede il venditore.

Qualora il debitore abbia la propria sede d’affari nell’Unione Europea, al fine di individuare il foro competente occorre fare riferimento al Reg. (CE) n. 44/2001 (c.d. Regolamento Bruxelles I).

La regola generale fissata dall’art. 2 Reg. n. 44/2001 prevede che, in assenza di una scelta delle parti, il compratore straniero potrà sempre essere convenuto davanti al Giudice dello Stato in cui il compratore stesso ha il proprio domicilio (se persona fisica) o la propria sede d’affari (se trattasi di persona giuridica).

Conseguentemente, in base a tale regola, il venditore italiano dovrà instaurare un procedimento avanti al Giudice dello Stato ove ha sede il compratore/debitore (ossia all’estero, nel nostro caso).

Questa regola generale non fornisce, dunque, alcun criterio particolarmente favorevole al venditore italiano poiché quest’ultimo difficilmente vorrà promuovere un’azione all’estero e affrontare le difficoltà ed i costi che la gestione di un contenzioso in un Paese straniero inevitabilmente comporta.

Agendo nell’interesse del venditore italiano, occorre, pertanto, verificare se sia possibile portare la controversia avanti al Giudice italiano. In tale ottica occorre fare riferimento all’art. 5, 1° comma, lett. b) Reg. n. 44/2001, ai sensi del quale per i contratti di compravendita internazionale (e in assenza di diverso accordo delle parti) la controversia può essere promossa avanti al Giudice del “[…] luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”.

L’art. 5, 1° comma, lett. b) Reg. 44/2001 individua, così, un criterio di giurisdizione speciale alternativa (o concorrente) rispetto alla regola del foro generale del convenuto ex art. 2 dello stesso Regolamento.

Il giudice competente ex art. 5, 1° comma, lett. b) Reg. 44/2001 sarà, dunque, il Giudice del luogo in cui i beni sono stati consegnati in base al contratto. Ciò, sia qualora oggetto della controversia sia la richiesta di pagamento del prezzo da parte del venditore, sia qualora sia l’acquirente ad agire in giudizio a causa della difettosità della merce consegnata.

Il caso Car Trim (Corte di Giustizia, sentenza 25 febbraio 2010, causa C-381-08, Car Trim GmbH c. KeySafety Systems S.r.l.)

In proposito, il 25 febbraio 2010 la Corte di Giustizia ha precisato che, se non è possibile determinare il luogo di consegna in base agli accordi delle parti, tale luogo è quello della “consegna materiale” dei beni all’acquirente, e pertanto il luogo di destinazione finale della merce. In tale ipotesi, dunque, il foro competente ai sensi dell’art. 5, 1° comma, lett. b) Reg. 44/2001 va individuato nello Stato ove ha la propria sede d’affari l’acquirente.

Le conseguenze di tale pronuncia sono rilevanti poiché, nell’ambito di controversie intracomunitarie, il venditore italiano non avrà più, in linea di principio, la possibilità di adire il foro italiano per il recupero dei propri crediti poichè per tutte le domande relative ad un contratto di vendita internazionale di beni mobili avrà giurisdizione il Giudice del luogo in cui la merce è stata materialmente consegnata al compratore (ossia il Giudice dello Stato ove si trova la sede dell’acquirente e, dunque, all’estero).

Buone notizie, sono, tuttavia giunte per gli esportatori italiani da una recente sentenza della Corte di Giustizia (caso Electrosteel Europe), chiamata a pronunciarsi su quale sia il luogo di consegna dei beni in base al contratto e se l’impiego di eventuali termini di resa, come gli Incoterms predisposti dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI), possano avere alcun rilievo al fine di individuare il foro competente.

E’ significativo osservare che secondo l’orientamento della Corte di Cassazione italiana gli Incoterms della CCI disciplinano, di regola, solo la ripartizione delle spese e dei rischi del trasporto ma non offrono indicazioni sul luogo di consegna della merce e, pertanto, non rivestono rilievo al fine di individuare il Giudice competente ai sensi del citato art. 5, 1° comma, lett. b) Reg. 44/2001.

Il caso Electrosteel Europe

Nella sentenza pronunciata nel caso Electrosteel Europe il 9 giugno 2011 (causa C-87/10, Electrosteel Europe SA c. Edil Centro S.p.A.) la Corte di Giustizia ha, invece, chiarito quando gli Incoterms individuano il luogo di consegna convenzionale e dunque rilevano sotto il profilo della giurisdizione. La citata sentenza rappresenta, pertanto, un importante precedente di cui possono avvalersi gli esportatori italiani al fine di radicare il contenzioso avanti il Giudice italiano.

Più esattamente, chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 5, 1° comma, lett. b) del Reg. (CE) n. 44/2001 la Corte di Giustizia ha disposto che “al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato <in base al contratto>, il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms (<International Commercial Terms>) elaborati dalla Camera di commercio internazionale”.

Conclusioni

La Corte di Giustizia ha dato ampio rilievo agli usi del commercio internazionale e agli Incoterms al fine di individuare il luogo di consegna ex art. 5, 1° comma, lett. b) Reg. 44/2001 e dunque il foro competente.

Alla luce di quanto sopra esposto è, dunque, consigliabile che nell’ambito dei contratti di vendita internazionale di beni mobili all’interno dell’Unione Europea i venditori italiani concludano contratti scritti ove sia prevista – inter alia – una clausola di scelta del foro competente ex art. 23 Reg. 44/2001 (e, possibilmente, anche una clausola di scelta della legge applicabile). In mancanza della clausola di scelta del foro competente, essi dovranno tenere conto che, qualora sorga una controversia, l’acquirente straniero (ubicato in uno Stato dell’Unione Europea) potrebbe iniziare una causa davanti ai giudici del proprio Stato. Essi possono, tuttavia, evitare tale conseguenza sfavorevole prevedendo espressamente il luogo di consegna presso la propria sede (in Italia); tale accorgimento permette di individuare al contempo il Giudice italiano (del luogo di consegna) quale foro competente per tutte le future controversie. A tal fine, si consiglia l’impiego di un adeguato termine di resa (ad esempio l’Incoterm “Franco Fabbrica – Ex Works + luogo convenuto” della CCI) tratto dagli Incoterms 2010 attualmente in vigore, citandolo esattamente all’interno dei documenti contrattuali. In proposito, giova ricordare che l’ultima versione degli Incoterms è entrata in vigore il 1° gennaio 2011 e la denominazione corretta da utilizzare è “Incoterms 2010 CCI”.

Dal punto di vista pratico ciò permette, ad esempio, al venditore italiano di presentare avanti al Giudice italiano un ricorso per decreto ingiuntivo che, in mancanza di opposizione del debitore, verrà certificato quale titolo esecutivo europeo ai sensi del Reg. (CE) n. 805/2004. I vantaggi sono evidenti: il venditore italiano potrà procedere all’esecuzione forzata contro il compratore straniero inadempiente senza necessità di ottenere un titolo esecutivo all’estero.

1 Tecnica secondo la quale l’avvocato, in presenza di due o più giurisdizioni possibili di diversi Paesi, sceglie e promuove l’azione davanti a quella giurisdizione che si presenti più vantaggiosa nell’interesse del proprio Cliente.