Il diritto all’immagine e il diritto sul ritratto

Avv. Manlio Mallia, Il diritto all’immagine e il diritto sul ritratto, in tutelautore.com

 

Il diritto all’immagine

Lo sviluppo delle tecniche di riproduzione e il grande rilievo assunto dai media rendono sempre più frequenti le discussioni e le controversie giudiziarie sull’uso dell’immagine della persona.

Dal punto di vista giuridico l’immagine – contrariamente all’uso oggi corrente del termine, che tende a identificarla con l’insieme degli elementi soprattutto intrinseci (credibilità, autorevolezza, buon nome, qualità morali e professionali) che compongono la reputazione personale e accompagnano la percezione dell’individuo da parte della società – è il solo aspetto fisico (e quindi esteriore) della persona, quale risulta dalle linee del volto e dalle fattezze del corpo, così come possono essere percepite visivamente dagli altri.

La legge ricomprende tra i diritti della personalità il diritto soggettivo all’immagine, inteso come il diritto a non far conoscere le proprie sembianze al di là della loro diretta esposizione al pubblico, e cioè oltre i limiti corrispondenti alla vista diretta. Il riconoscimento di questa area di rispetto risponde ad una esigenza di tipo individualistico e mira a non consentire che altri possano accrescere arbitrariamente il contatto dell’individuo con la società che, con l’uso delle moderne tecnologie, può essere esteso ad un numero praticamente infinito di persone.

La previsione del diritto all’immagine risponde quindi alla necessità di limitare l’invadenza nella vita privata delle persone, oggi attuata soprattutto attraverso l’uso del mezzo fotografico e televisivo, e di assicurare loro una intangibile sfera di riservatezza, che può essere intaccata solo per alcune esigenze pubbliche ben definite dalla legge.

La formula adottata consente in sostanza all’individuo di stabilire se, come e quando consentire la riproduzione della propria immagine, in una parola di decidere di mostrarsi al più vasto pubblico solo quando ha interesse a farlo.

Il diritto all’immagine è sancito dall’art. 10 del codice civile, che recita testualmente:

Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

La previsione dell’art. 10 del codice civile deve essere messa in relazione con gli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d’autore, che disciplinano i diritti relativi al ritratto.

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Mentre l’art. 96 vieta l’uso del ritratto di una persona senza il suo consenso, cui consegue la facoltà giuridica di far cessare l’abuso e di chiedere il risarcimento, quando ricorra il danno patrimoniale, l’art. 97 prevede le ipotesi in cui questo diritto viene garantito in misura ridotta per venire incontro a talune esigenze di carattere pubblico.

Art. 96 – 1. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.

2. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 93”.

Art. 97 – 1. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

2. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

Il diritto sul ritratto

Come si rileva dalla lettura degli articoli della legge sul diritto d’autore, immagine e ritratto non sono sinonimi, facendo capo, tra l’altro, a due soggetti diversi: il ritratto è, infatti, la riproduzione più o meno fedele, in relazione ai mezzi espressivi adoperati, dell’immagine di una persona, ed è di norma un’opera dell’ingegno (una pittura, un disegno, una scultura, una fotografia, il fotogramma di un film).

Mentre il diritto all’immagine spetta alla persona ritratta, la norma dettata dall’art. 96 si pone come limite al libero esercizio del diritto sul ritratto che, trattandosi di un diritto su un’opera dell’ingegno, fa capo al suo autore: nell’intrecciarsi dei due interessi in gioco il diritto all’immagine, bene della personalità prima che bene economico, prevale sul diritto dell’autore del ritratto e dà luogo al divieto di ogni diffusione (esposizione, pubblicazione, riproduzione, messa in commercio) non autorizzata.

La formazione del ritratto è però libera e nulla vieta di fissare l’immagine di una persona in un quadro o in una foto se questi mezzi espressivi non varcano le soglie della pubblicità: illeciti sono solo gli atti attraverso cui si divulga la conoscenza delle fattezze di una persona senza il suo consenso e al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 97 in cui è consentito l’uso del ritratto altrui.

Il diritto è violato quando si dà luogo all’arbitraria conoscenza di qualsiasi parte dell’immagine, purché essa non sia soggettivamente equivoca e a condizione che i tratti fisici della persona appaiano riconoscibili nei loro elementi essenziali, che possono essere caratterizzati più o meno intensamente: per aversi conoscenza dell’aspetto fisico non è quindi necessario che il volto sia riprodotto di fronte.

Esula dalla tutela l’immagine secondaria, che non esprime caratteristiche essenziali e non consente il collegamento dell’immagine alla persona.

Le limitazioni del diritto all’immagine

Le due categorie di limitazioni al divieto di esposizione o pubblicazione del ritratto sono date dal consenso della persona ritratta (art. 96) o dal concorso delle circostanze previste dalla legge (art. 97). E’ bene ricordare che anche in questi casi la divulgazione del ritratto è vietata quando sia tale da arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.

Sotto il profilo soggettivo il consenso è efficace solo verso i soggetti cui esso è dato e non opera nei confronti di altri, mentre dal punto di vista oggettivo è limitato nel tempo e nello spazio e va riferito ai tipi di utilizzo e alle modalità di divulgazione espressamente autorizzati, da contenere nell’ambito del mezzo per il quale è stato concesso.

Il consenso è dunque specifico e non può essere usato in contesti o per fini diversi da quelli per i quali è stato dato; trattandosi di un diritto inalienabile, attinente alla sfera morale della persona, esso può anche essere revocato.

Di conseguenza, in applicazione dei principi generali, il consenso dato alla pubblicazione del ritratto su una rivista non autorizza la sua pubblicazione su altra rivista che abbia una autonoma rilevanza economica, né l’utilizzo a scopo pubblicitario o per fini di propaganda politica.

Allo stesso modo il consenso dato all’uso del ritratto di un artista sulla locandina di un concerto o sulla copertina di un disco non dà ad altri la possibilità di utilizzarlo in altri contesti.

A questo proposito occorre ricordare che nei contratti che accompagnano le produzioni discografiche l’uso delle foto dell’artista sulla copertina del disco è di norma soggetto alla doppia approvazione del produttore e dell’artista, che può anche essere chiamato a dare la propria disponibilità a farsi ritrarre sotto la direzione del produttore per la realizzazione di poster, manifesti e altro materiale da utilizzare per la promozione del disco. Una volta approvate le foto l’artista concede al produttore, che potrà poi cederlo ad altri, il diritto a riprodurre, distribuire e pubblicare quelle foto in ogni mezzo in connessione con l’uso del master realizzato in base al contratto.

E’ superfluo ricordare quanto puntino da sempre sull’immagine gli artisti (gli esempi del passato non mancano nemmeno in campo letterario, da Jack London a Oscar Wilde, da Kerouac a Hemingway) e quanto sia importante apparire su foto patinate, con una faccia fotogenica e sorridente, in una parola con un aspetto interessante e facile da promuovere presso il grande pubblico. Non sarà quindi consentito né al produttore del master né ai suoi licenziatari riprodurre sulla copertina di un disco, senza l’esplicito consenso dell’artista, una sua istantanea mal riuscita scattata da un fan in un locale pubblico.

Per effetto degli stessi principi di carattere generale quando ci si serve dell’immagine di una persona per riprese cinematografiche o televisive l’utilizzo commerciale al di fuori dell’opera prodotta (e della pubblicità ad essa relativa) deve essere espressamente consentito e deve ritenersi vietato ai terzi estranei al rapporto: è quindi esclusa la liceità dell’uso dei fotogrammi che riproducono attori del cinema per cartoline, fotoromanzi, altri film.

In applicazione degli stessi principi l’esposizione di un ritratto nella vetrina del fotografo che l’ha realizzato non autorizza il fotografo a farlo riprodurre, neanche gratuitamente, su cartoline, depliant, giornali o riviste.

Particolarmente delicata è la questione dell’illiceità dell’uso del ritratto per fini o in contesti diversi da quelli espressamente autorizzati: alquanto difficile risulta, ad esempio, stabilire quali utilizzi siano stati consentiti quando il consenso è collegato al contenuto di un altro contratto, come nel caso del servizio svolto per un’agenzia fotografica, cui il modello contesti l’uso successivo della propria immagine.

Oltre che con una chiara ed esplicita manifestazione di volontà della persona ritratta il consenso può essere infatti dato anche in modo tacito, e può essere quindi desunto da comportamenti, dichiarazioni o fatti concludenti e univoci.

Il problema principale a questo riguardo è quello dei limiti del consenso tacito, che non è mai generale, incondizionato, onnicomprensivo e definitivo e non comprende quindi ogni forma di sfruttamento commerciale dell’immagine, realizzato al di fuori del controllo della persona ritratta.

Soccorre in questi casi il parametro della prevedibilità dell’utilizzo dell’immagine rispetto all’autorizzazione tacita (c.d. “uso prevedibile”).

Deve quindi ritenersi che il fatto di esporsi come modello presso una agenzia fotografica implichi un consenso tacito alla diffusione dell’immagine e alla cessione dei diritti economici sulle foto, trattandosi di una conseguenza necessaria – e quindi implicitamente accettata – di questo genere di prestazioni, che rende leciti questi utilizzi in base al criterio dell’ “uso prevedibile”. Il consenso tacito non può tuttavia estendersi alla pubblicazione su altri strumenti di vasta diffusione, né ad utilizzazioni per fini economici con diverso grado di sfruttamento dell’immagine a fini di lucro altrui, mentre sono esclusi in ogni caso gli usi che ledono il decoro, l’onore o la reputazione della persona ritratta.

Il parametro della prevedibilità dell’utilizzo è desumibile dal comportamento complessivo dell’interessato e aiuta a tracciare i confini del consenso, che sono particolarmente incerti nel caso di consenso tacito, da trattare sempre con grande cautela.

Soprattutto le concessioni gratuite devono essere interpretate in modo restrittivo, avendo per oggetto un diritto della personalità. Così, nel consenso dato amichevolmente – e quindi a titolo gratuito – e in via occasionale a farsi ritrarre nudi la concessione è limitata e non può essere estesa alla esposizione in pubblico e alla diffusione del ritratto: in questo caso il consenso non può considerarsi implicito, a differenza di quanto avviene per il modello professionale, che svolge in via continuativa questo lavoro, per il quale viene espressamente retribuito.

Diverso è il caso dell’artista o dell’attore che, nel corso di un suo spettacolo in pubblico, accetta consapevolmente di essere fotografato, permettendo lo scatto di foto e consentendo quindi implicitamente alla diffusione del suo ritratto.

Altro caso di consenso tacito si può avere quando ci si accompagna in pubblico ad una persona celebre o nota che, per effetto dell’art. 97 della legge sul diritto d’autore, subisce una limitazione legale del suo diritto all’immagine: per il fatto di comparire in pubblico in sua compagnia si accettano infatti le conseguenze implicite di tale fatto, e cioè la riproducibilità della propria immagine per effetto della notorietà altrui.

Le diverse situazioni devono essere sempre valutate in concreto, tenendo presente che i casi singoli spesso differiscono tra loro per lievi sfumature e hanno dato luogo a frequenti contrasti di soluzioni giurisprudenziali.

Dopo la morte della persona ritratta occorre il consenso del coniuge o dei figli o, in loro mancanza, dei genitori; qualora essi non esistano è necessario ottenere il consenso dei fratelli e delle sorelle e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado.

La legge italiana è dunque abbastanza sensibile alle istanze di tipo individualistico, che vengono tuttavia bilanciate con alcune esigenze di carattere pubblico e collettivo, ritenute tali da giustificare la libera utilizzazione del ritratto, limitatamente però all’esclusiva della persona ritratta: è bene ricordare, infatti, che l’autore dell’opera su cui è riprodotta l’immagine (ad esempio il fotografo o il pittore) mantiene comunque il diritto esclusivo sulla sua creazione.

Queste esigenze sono contemperate in vario modo dalle legislazioni straniere e la relativa disciplina, generalmente non inserita nelle leggi sul diritto d’autore, presenta sensibili differenze da paese a paese.

L’art. 97 della legge sul diritto d’autore enuncia i casi in cui non è necessario il consenso della persona ritratta, in virtù del collegamento tra la riproduzione dell’immagine e alcune finalità sociali che si sovrappongono al diritto al riserbo riconosciuto ad ogni individuo.

Il consenso non è richiesto in primo luogo se la riproduzione è giustificata dalla notorietà della persona o dall’ufficio pubblico ricoperto.

La legge intende così soddisfare l’interesse del pubblico a fruire di una completa documentazione visiva delle notizie diffuse e a conoscere, per l’importanza della loro funzione, le fattezze dei cd “personaggi pubblici”, che godono di larga notorietà nel campo dell’arte, della scienza, dello sport, della politica, dell’economia o sono investiti di pubblici uffici.

L’esercizio del cd “diritto di cronaca”, costituzionalmente garantito in quanto logico corollario della libertà di stampa, rende quindi necessaria e legittima la pubblicazione di immagini a corredo di informazioni che interessano l’opinione pubblica: questa esigenza costituisce infatti la ragion d’essere dell’attività giornalistica e può essere soddisfatta solo con l’invasione della sfera privata altrui.

Nel caso dei personaggi pubblici, dunque, lo specifico interesse collettivo all’informazione prevale sulla protezione di un diritto della personalità, quello sull’immagine della persona ritratta. Il fatto di essere celebre, o di ricoprire un ufficio pubblico di notevole importanza che comporta notorietà, implica in sostanza una restrizione legale del diritto al riserbo, una vera e propria rinuncia alla privacy, nel presupposto che chi si è volutamente inserito tra i personaggi pubblici non può rivendicare il diritto a non veder diffondere la sua immagine.

Lo status di notorietà non priva però in modo assoluto i personaggi pubblici del diritto di salvaguardare i profili personali e patrimoniali relativi alla loro immagine e non rende sempre superfluo il loro consenso. La ratio della norma è infatti quella di soddisfare, nei suoi vari aspetti, l’esigenza di pubblica informazione e quindi, per rendere operativa la restrizione legale del diritto, non è sufficiente la notorietà, ma occorre che l’interesse pubblico “giustifichi” la divulgazione dell’immagine.

Non devono esserci in sostanza altri fini cui è volta la divulgazione oltre quello legittimo di rispondere alle esigenze della pubblica informazione e questa finalità deve ricorrere ogni volta che l’immagine è riprodotta.

Tra interesse collettivo e attività di divulgazione deve esserci, in definitiva, un nesso diretto, con la conseguenza che non può considerarsi giustificata la pubblicazione effettuata nell’interesse di privati, per fini egoistici o particolari, e quale che sia il loro numero. In mancanza del suo consenso non sono quindi ammessi, relativamente all’immagine di un personaggio pubblico, lo sfruttamento pubblicitario o per fini promozionali, né la messa in commercio di cartoline, poster o altri gadget, né qualsiasi altro uso a scopo di lucro.

In questa prospettiva è stato ritenuto prevalente sull’intento informativo il fine di lucro perseguito da una rivista per soli uomini che riproduca senza la sua autorizzazione il nudo di un personaggio pubblico, mentre l’utilizzo di un’immagine ripresa in occasione di un evento pubblico è consentito in un telegiornale, ma non in un contesto diverso per fini del tutto privati (ad esempio in uno spot televisivo).

In realtà se l’immagine è sfruttata per puri fini commerciali, come nel caso in cui serva per promuovere un prodotto, non risultano lesi l’interesse al riserbo e il diritto della personalità posto a sua difesa, ma entrano in conflitto due diritti di esclusiva, entrambi di valenza economica, e cioè quello del fotografo e quello della persona ritratta.

L’utilizzatore finale del ritratto di una persona dovrà pertanto accertarsi in questi casi che la trasmissione del fotocolor comporti anche la trasmissione del diritto di cui vuol fare uso, che il fotografo dovrà aver validamente acquisito per poterne assicurare il trasferimento: dato che in questa materia il principale motivo di conflitto risiede nei limiti stabiliti dalla persona ritratta alla pubblicazione di foto scattate in modo lecito, si comprende quanto siano importanti la redazione di contratti adeguati alle varie situazioni e la esatta individuazione della volontà delle parti.

Nel caso dell’attività giornalistica delle aziende editoriali che svolgono una primaria funzione di pubblica informazione possono invece nascere contrasti, con esiti giudiziari difficilmente prevedibili, tra diritto di cronaca e diritto all’immagine: le finalità informative che consentono la pubblicazione non possono infatti essere automaticamente escluse per il solo fatto che l’azienda abbia scopo di lucro, non essendo facilmente immaginabile un privato che abbia come scopo la sola informazione e per il quale il fine di lucro non sia determinante.

Il giudice gode di ampia discrezionalità nell’accertare se, in concreto, esista la giustificazione pretesa dalla legge. Forti oscillazioni ha avuto quindi la giurisprudenza nel fissare una linea di demarcazione tra le pubblicazioni editoriali a prevalente scopo informativo e quelle realizzate solo per trarne utilità economica, costruendo labili e spesso opinabili distinzioni tra pubblico interesse e curiosità morbosa in base al taglio dell’articolo o tra finalità informative e scopo di lucro in base alla reputazione dell’editore.

La prevalenza dell’interesse pubblico non consente però di invadere la soglia dell’indiscrezione sulle più gelose vicende personali dei personaggi pubblici, che possono, ad esempio, opporsi alla diffusione delle riprese cui si sono sottoposte per fini propri e in vista di un loro sfruttamento commerciale, e delle immagini attinenti alla sfera intima della loro vita privata, come quelle girate entro le mura domestiche o in ambito familiare: di fronte alla tutela del bene “persona” i criteri interpretativi devono infatti essere restrittivi e la curiosità popolare deve arrestarsi, nel rispetto del diritto inviolabile al riserbo garantito ad ogni persona.

La libera divulgazione del ritratto delle persone investite di un ufficio pubblico riguarda gli atti o i momenti attraverso cui queste persone partecipano come protagoniste alla vita pubblica. Le esigenze dell’informazione non consentono quindi di superare la sfera delle manifestazioni avvenute nell’ambito del pubblico ufficio, che deve anche essere di notevole importanza, né di pubblicare immagini colte nei luoghi e nelle circostanze più intime della vita di queste persone.

Altre serie e importanti esigenze di carattere generale, costituite dalle necessità di giustizia o di polizia e dagli scopi scientifici, didattici o culturali, prevalgono sul senso di individualità e limitano il diritto all’immagine: in questi casi le necessità e gli scopi che consentono la divulgazione del ritratto devono essere valutati con particolare cautela, nel rigoroso rispetto dell’interesse pubblico che ispira la norma, mentre devono essere adoperati mezzi idonei a non rivelare l’identità delle persone ritratte (ad esempio mediante l’apposizione di una mascherina sugli occhi o l’uso di una dissolvenza) ogniqualvolta ciò sia possibile senza contraddire la finalità della legge.

La riproduzione è libera infine anche se collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, nel presupposto che chi si presenta sulla scena della vita collettiva, sia pure non da protagonista, si espone ad essere visto anche da chi è lontano e dà quindi un tacito consenso a riprodurre la sua immagine quando essa venga inquadrata in queste occasioni.

Per limitare il diritto all’immagine e giustificare le finalità informative non basta però che gli eventi si svolgano in luogo pubblico, dovendo trattarsi di avvenimenti di una certa importanza o di notevole interesse o di fatti di cronaca (politica, mondana, artistica, sportiva) di un qualche rilievo, che siano visibili nella riproduzione: avulsa da tali luoghi l’immagine cessa di essere elemento di un avvenimento di pubblico interesse e la figura delle persone non può essere riprodotta.

Anche nei casi in cui operano le limitazioni legali il ritratto non può però essere esposto o messo in commercio se viene provocato un danno all’onore, al decoro o alla reputazione, come nel caso della diffusione di foto o riprese televisive in cui figurino atteggiamenti scomposti, sembianze deformate, pose sconvenienti, nudità oscene o volgari. Il divieto, oltre che per il contenuto oggettivo del ritratto, opera anche per le circostanze che accompagnano la sua divulgazione, come nel caso di una sua esposizione in luogo indecoroso o dell’uso di didascalie o commenti non appropriati che accompagnino la pubblicazione.

La tutela giudiziaria

Le forme della tutela giudiziaria contro l’uso illecito del ritratto, delineate dall’art. 10 del codice civile, sono costituite dall’azione inibitoria e dall’azione per il risarcimento del danno.

Mentre la prima azione è diretta a far cessare l’abuso attraverso la modifica, il ritiro dal commercio o il sequestro degli esemplari di riproduzione e può esercitarsi anche senza il requisito della colpa, la seconda mira ad ottenere la rifusione dei danni causati dalla diffusione abusiva e richiede l’esistenza del normale requisito della colpa.

Il risarcimento può essere chiesto in primo luogo per i danni patrimoniali diretti collegati alla frustrata o ridotta possibilità di trarre un utile economico dal consenso alla diffusione del ritratto. La perdita economica causata dalla diffusione abusiva è dovuta, ad esempio, all’impossibilità di offrire l’uso del ritratto per fini pubblicitari ormai “bruciati” per prodotti commerciali analoghi, o alla riduzione del suo valore commerciale, che è proporzionale alla rarità dell’uso, a causa degli effetti di saturazione indotti nel pubblico da una sua inflazionata presenza sul mercato.

Per ottenere il riconoscimento di questo danno occorre dimostrare che il ritratto presenta per i terzi un interesse tale che si sarebbe potuto ottenere un corrispettivo per il consenso alla sua diffusione: in caso contrario non può sostenersi che è stata frustrata la possibilità di un suo sfruttamento economico. E’ da ritenere, peraltro, che il risarcimento possa essere riconosciuto non alle sole persone che sfruttano commercialmente la loro notorietà e la loro immagine, dato che la scelta di una persona non nota come testimonial di un prodotto o di un servizio dimostra che anche il suo ritratto ha interesse per i terzi, pur avendo evidentemente un valore economico ridotto.

Va però precisato che se un prodotto è accostato all’immagine di una persona per mera casualità o quando l’uso è del tutto incidentale non si dà luogo ad un diretto utilizzo della foto per fini pubblicitari e la riproduzione è lecita.

Per determinare l’entità del danno si fa di norma riferimento al prezzo del mancato consenso, e cioè al corrispettivo che si sarebbe chiesto e ottenuto se il consenso fosse stato richiesto in analoghe circostanze. L’entità di questo compenso varia a seconda delle persone, delle finalità della pubblicazione e dei media coinvolti.

Il risarcimento può essere richiesto anche per il danno patrimoniale indiretto, che deriva dall’influenza negativa che la pubblicazione del ritratto può avere sulla reputazione, la fama e la carriera di una persona e, di riflesso, sulle collegate attività di valenza economica. E’ il caso delle offese all’onore e degli attacchi alla reputazione o anche delle semplici riproduzioni abusive che provocano discredito nell’ambiente familiare o di lavoro alle vittime di queste violazioni della legge, con la conseguente perdita o diminuzione della stima delle persone con cui sono in contatto, con possibili danni economici alle loro attività professionali e agli stessi rapporti affettivi o sentimentali.

Questo danno può concorrere con il danno patrimoniale diretto, dando luogo al risarcimento per entrambi.

Il danno non patrimoniale consiste infine nel pregiudizio al bene della riservatezza o in circostanze tali da costituire lesione al bene dell’onore: trattandosi di un danno morale il suo risarcimento è consentito solo in presenza di un reato.

Avvocato, ha operato in qualità di dirigente in quasi tutti i settori istituzionali della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), maturando una ricca esperienza anche a livello internazionale in materia di contrattualistica e di gestione dei diritti, con particolare riguardo alla musica ed al diritto d'autore applicato alle nuove tecnologie. Ha lasciato la SIAE nel 2013, dopo aver ricoperto gli incarichi di segretario del consiglio di amministrazione e di vice direttore generale. Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali ed ha fatto parte del consiglio di amministrazione di alcuni organismi internazionali con sede a Parigi: CISAC (Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori) BIEM (Bureau International des Sociétés Gérant les Droits d’Enregistrement et de Reproduction Mécanique) EMO (European Music Office) Armonia e FastTrack. È autore di articoli e saggi scientifici e divulgativi, pubblicati in diverse riviste e testate giornalistiche (Economia della Cultura, Informatica e Diritto, Archiv fur Katholisches Kirchenrecht, Il Sole24ore) e svolge attività di docente nell’ambito di master, seminari e corsi di specializzazione sul diritto d’autore. Dal 2013 svolge attività di consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto d’autore e diritti connessi e cura la redazione di studi e pareri sugli sviluppi della legislazione nazionale e comunitaria sulla proprietà intellettuale.

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