Il contratto immeritevole di tutela nell’ordinamento sportivo

Giovanni Facci, Il contratto immeritevole di tutela nell’ordinamento sportivo, in Contratto e impresa, 2013, p. 645

Il contratto immeritevole di tutela nell’ordinamento sportivo

Sommario1. Premessa. – 2. L’immeritevolezza di tutela del contratto sportivo. – 3. L’impiego dell’art. 1322 c.c. nell’ambito del contratto sportivo. – 4. Il giudizio sulla meritevolezza e la simulazione del contratto. – 5. Le norme regolamentari sportive e l’art. 36 della Costituzione. – 6. L’autonomia privata delle Federazioni ed il contratto normativo. – 7. Conclusioni.

  1. Premessa.

Una recente pronuncia di legittimità (1) ha riproposto all’attenzione degli interpreti il tema della invalidità del contratto concluso in violazione alle disposizioni regolamentari, interne all’ordinamento sportivo. Nel caso di specie, si trattava di un accordo tra un procuratore sportivo (nonché avvocato) (2) ed un calciatore professionista, avente ad oggetto l’attività di assistenza e la rappresentanza dell’atleta nella definizione dei contratti di prestazioni sportive. La S.C. ha confermato il giudizio di merito che aveva ritenuto il contratto immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c., essendo l’accordo in palese contraddizione con alcune disposizioni previste dall’ordinamento sportivo ed in particolare dal regolamento FIGC, per l’attività di agente di calciatori, vigente all’epoca dei fatti. Più precisamente, l’accordo – oltre ad essere difforme dal modello predisposto dal regolamento federale – conteneva una gravosissima penale a favore del procuratore; conseguentemente quest’ultimo ne invocava il pagamento, asserendo che il calciatore avesse sottoscritto direttamente (senza l’assistenza dell’agente) un contratto di lavoro professionistico, in violazione dei patti contrattuali.

Nel caso di specie, la S.C. ribadisce che la non conformità del contratto alla tipologia ed alle condizioni indicate dai regolamenti sportivi vigenti determina «la invalidazione di cui al comma 2º dell’art. 1322 c.c. per ragioni di ordine pubblico sportivo, secondo una lettura costituzionalmente orientata dagli artt. 2 della Costituzione in relazione ai diritti inviolabili del calciatore professionista». Tale interpretazione sarebbe confortata anche da una delibera dell’Antitrust, che ha invitato la Federazione a «riformare le regole di settore in base a criteri di proporzionalità delle regole, limitando le esclusive riservate agli agenti dei calciatori, abolendo le penali per la revoca del mandato, prevedendo contratti meno vincolanti, abolendo le clausole sulla scadenza dei contratti, eliminando i conflitti di interessi» (3). In tal modo, si ritiene che l’interpretazione dei giudici di merito – che hanno ravvisato l’immeritevolezza di tutela del contratto – sia del tutto adeguata rispetto alle «esigenze di equità contrattuale sportiva così attentamente avvertite dalla stessa Autorità garante»; per questa ragione, il ricorso dell’agente di calciatori – nonché avvocato – viene rigettato.

Alla luce della motivazione sopra indicata, il precedente è particolarmente significativo della ricostruzione che ritiene immeritevole di tutela il contratto che viola regolamenti 

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interni alle Federazioni, disciplinanti rapporti tra soggetti dell’ordinamento sportivo. È assai diffuso, infatti, l’orientamento secondo cui la violazione di norme contenute nei regolamenti sportivi non può non riflettersi sulla validità del contratto anche per l’ordinamento dello Stato, incidendo «necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo ed in particolare sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela, secondo l’ordinamento giuridico» (4). In altre parole, alla stregua di siffatta impostazione, non sussiste la meritevolezza della tutela dell’interesse perseguito dai contraenti, ai sensi dell’art. 1322 c.c., ogni qualvolta l’accordo sia stato realizzato in frode alle regole dell’ordinamento sportivo.
  1. L’immeritevolezza di tutela del contratto sportivo

Nel contesto dei contratti tra soggetti dell’ordinamento sportivo, l’impiego del giudizio di meritevolezza, ai sensi dell’art. 1322 c.c., si è radicato inizialmente con riguardo alla invalidità di accordi aventi ad oggetto il c.d. vincolo sportivo (5), conclusi senza l’osservanza delle disposizioni regolamentari federali (6). In particolare, tali accordi di cessione del vincolo sportivo sono stati considerati – probabilmente più per la difficoltà di inquadrare giuridicamente il vincolo sportivo che per una vera e propria autonomia negoziale dell’accordo di cessione (7) – come negozi atipici, astrattamente leciti per l’ordinamento statale, ma immeritevoli di tutela, se conclusi in violazione delle norme interne all’ordinamento sportivo (8).

Siffatta ricostruzione è assai singolare, tenuto conto che, tra l’altro, il giudizio di meritevolezza, ex art. 1322 c.c., nel disegno originale del codice, doveva limitare l’autonomia privata, non solo in negativo ma pure in positivo, dovendo la scelta contrattuale, anche se di per sé non illecita, perseguire un ulteriore compito sociale attivo (9). Tale prospettiva – in quanto in linea con le idee del legislatore del tempo e perfettamente adeguata ai caratteri dell’ordinamento fascista e corporativista – è apparsa così non più accettabile, nel sistema attuale retto dalla Carta costituzionale ispirata alle idee della liberale social democrazia (10), tanto che si è persino proposta una lettura abrogativa della disposizione (11).

In tal modo, l’origine della disposizione – intrisa di connotati ideologici, con conseguente difficile inquadramento del principio di rilevanza e di utilità sociale (12) – ha determinato letture discordanti del requisito della meritevolezza con riguardo sia all’oggetto della valutazione, sia ai criteri da utilizzare (13). Nell’ambito dei c.d. contratti sportivi, comunque, non pare in dubbio la sussistenza di una specifica positiva utilità sociale del contratto, in virtù degli interessi coinvolti (14), fermo restando che è fortemente dibattuta la consistenza e l’autonomia di tale valutazione, rispetto al controllo sulla liceità del contratto (15). In particolare, se la meritevolezza viene riferita all’astratto schema regolamentare – al fine di accertare se esso sussista (16) e se sia accettabile sul piano giuridico (17) – appare evidente l’esito positivo della valutazione, in virtù della tipicità sociale di tali contratti (se non addirittura normativa, come risulta con riguardo alle ipotesi previste dagli artt. 4 e 5 della l. n. 91 del 1981) (18).

Nel contesto in esame, pertanto, i precedenti di legittimità richiamati per i contratti sportivi sembrano utilizzare il giudizio di meritevolezza esclusivamente in senso negativo, per verificare se si è in presenza di interessi illeciti, contrari all’ordinamento giuridico; così facendo, si attribuisce al giudizio di meritevolezza – seguendo la ricostruzione fortemente sostenuta in dottrina (19) – un significato coincidente con quello di liceità del contratto. Tale rilievo, nell’àmbito qui considerato, appare confermato dalla circostanza che la nullità del contratto viene affermata in virtù di una riscontrata «frode» alle norme regolamentari sportive, che determina così l’illiceità dell’accordo e quindi la non meritevolezza della tutela dell’interesse perseguito dalle parti.

Alla luce della predetta ricostruzione giurisprudenziale, emergerebbe, però, un significato autonomo del giudizio di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c., rispetto alla valutazione di liceità della causa del contratto di cui all’art. 1343 c.c.; infatti, la non meritevolezza di tutela deriverebbe dalla contrarietà del contratto sportivo a «norme» che, essendo emanate dalle Federazioni sportive, non assumono il rango di «legge». La violazione di tali disposizioni regolamentari non dovrebbe, pertanto, consentire, di per sé, la pronuncia di nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c. oppure ai sensi dell’art. 1343 c.c., per contrarietà della causa a norme imperative o all’ordine pubblico od al buon costume (20).

In altre parole, appare evidente che – se l’inosservanza delle norme sportive determina la medesima conseguenza, prevista per la contrarietà del contratto a norme imperative – si corre il rischio di equiparare le regole interne all’ordinamento sportivo alle norme imperative (21). Le disposizioni interne all’ordinamento sportivo – emanate dalle Federazioni quali associazioni con personalità giuridica di diritto privato (22) – si pongono, tuttavia, su un piano diverso rispetto alle norme giuridiche quali, ad esempio, le norme di cui alla l. 23 marzo 1981, n. 91, disciplinante il professionismo sportivo (23). Il potere statuario e regolamentare esercitato dalle Federazioni sportive, infatti, è espressione del più generale potere di autonomia privata, proprio di ogni formazione sociale, tanto che l’efficacia delle norme sportive è limitata soltanto all’àmbito del relativo ordinamento, nei riguardi degli organi delle federazioni stesse e degli associati (24).

In particolare, le c.d. regole sportive – lungi dal poter essere considerate come fonti del diritto (25) – rappresentano – secondo la S.C. (26) – atti di autonomia organizzativa contrattuale, in relazione ai quali opera frequentemente il richiamo al c.d. contratto normativo (27). Il potere regolamentare, difatti, trae il proprio fondamento giuridico non già da una delega di poteri normativi da parte dello Stato, bensì dalla stessa potestà riconosciuta ad ogni formazione sociale di darsi una serie più o meno completa di regole, al fine di disciplinare i rapporti con i propri associati, anche in vista di futuri e distinti accordi negoziali.

Al riguardo, si consideri che l’art. 23, comma 1º, statuto Coni, di cui al d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, limita espressamente la valenza pubblicistica degli atti delle federazioni sportive alle sole attività espressamente indicate, oltre a quelle previste dalla legge; tra di esse, non rientra la potestà normativa e regolamentare, che pertanto è estranea all’àmbito (limitato) di attività della Federazione avente rilevanza pubblicistica.

Risulta evidente, così, che le norme sportive – espressione di un potere spettante a qualsiasi istituzione nel proprio àmbito, secondo i canoni dell’autonomia privata – non possono essere assimilate alle norme giuridiche. Ogni istituzione ha il potere di vincolare i soggetti ad essa appartenenti, i quali con la loro adesione manifestano la volontà di sottostare alle regole previste, comprese quelle che disciplinano i futuri eventuali accordi, posti in essere nell’àmbito della corrispondente organizzazione sociale (28). In tal modo, le norme sportive – fondate sul consenso degli appartenenti alle federazioni sportive – debbono essere considerate espressione dell’autonomia privata degli associati. Per questa ragione, stante la natura prettamente negoziale, deve escludersi che l’inosservanza della norma regolamentare o statutaria dell’ordinamento sportivo possa divenire rilevante sotto il profilo della violazione di legge, con conseguente nullità del contratto, ai sensi dell’art. 1418, comma 1º, c.c. (29). Contestualmente, è dubbio che la mera violazione di norme contenute nei regolamenti sportivi possa determinare, sempre e comunque, il venir meno della meritevolezza della tutela dell’interesse perseguito dai contraenti, ai sensi dell’art. 1322 c.c.

  1. L’impiego dell’art. 1322 c.c. nell’ambito del contratto sportivo

La singolarità dell’impiego del giudizio di meritevolezza, ex art. 1322 c.c., nell’ambito qui considerato, appare chiara: si può dubitare, innanzitutto, della reale atipicità dei contratti di cessione del vincolo sportivo (30), da cui ha tratto origine la ricostruzione esaminata. Al contempo, le vicende giurisprudenziali – che hanno ravvisato l’immeritevolezza di tutela dei relativi accordi di cessione – possono, talvolta, essere ricostruite diversamente. Tale differente ricostruzione – che prescinde dal requisito di meritevolezza dell’art. 1322 c.c. che, nel contesto in esame, sembra porre una sorta di equiparazione tra norme sportive e norme imperative, come tale inaccettabile – è incentrata, ad esempio, sul profilo dell’oggetto del contratto.

Si ponga, in particolare, il caso dell’accordo volto a costituire un vincolo sportivo a favore di una persona fisica, anziché a favore di un’associazione sportiva affiliata alla Federazione (31); in tale ipotesi, potrebbe ravvisarsi un vizio dell’oggetto del contratto, rappresentato dall’impossibilità di attuare la prestazione negoziale (32). In tal modo, si passerebbe da un giudizio di valore, quale quello di meritevolezza ad un giudizio di fatto, quale quello sulla possibilità dell’oggetto del contratto (33). Il vincolo sportivo oggetto di trasferimento, infatti, sorge in base alle norme dell’ordinamento sportivo, per effetto soltanto del tesseramento a favore di una società sportiva (34); pertanto, non può mai sussistere nei confronti di una persona fisica.

In questo contesto, la violazione delle prescrizioni dell’ordinamento sportivo si traduce così – come evidenziato dagli stessi giudici di legittimità – in un ostacolo alla concreta attuazione della vicenda contrattuale nell’ordinamento sportivo dove, per volontà delle parti e per la sua stessa natura, il contratto è destinato a spiegare i suoi effetti (35); la conseguenza è che il contratto concluso in contrasto con tali prescrizioni determina la nullità per impossibilità di fatto dell’oggetto del contratto (36).

Una possibile ulteriore diversa lettura della vicenda – relativa al contratto diretto a costituire la titolarità del cartellino di un atleta in capo ad una persona fisica – può condurre a ravvisare un’ipotesi di oggetto illecito, anziché impossibile (37). Potrebbe riscontrarsi, infatti, un contrasto con principi di ordine pubblico, se si ammettesse che la titolarità di diritti legati all’atleta possano essere riconosciuti anche a terzi estranei al rapporto che lega il giocatore alla società; costoro verrebbero così a disporre direttamente dell’attività sportiva del giocatore, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti (38).

A tal proposito, anche la stessa Corte di Giustizia europea, nelle pronunce sulla libera circolazione degli atleti professionisti (39), ha decisamente negato che le prestazioni professionali dei giocatori possano costituire oggetto di diritti diversi da quelli normalmente scaturenti da una logica lavorativa. In tal modo, viene confermato il disfavore verso il fenomeno del c.d. vincolo di appartenenza di un atleta alla società od associazione sportiva che a maggior ragione diviene del tutto inaccettabile – per le conseguenze che ne deriverebbero in termini di compatibilità con il sistema costituzionale e con il principio di libertà di esercizio dell’attività sportiva (40) – se tale vincolo dovesse instaurarsi non più a favore di una società sportiva bensì di una persona fisica.

La conseguenza pertanto sarebbe l’illiceità dell’oggetto e quindi del contratto e non la semplice nullità dell’accordo per impossibilità dell’oggetto.

La distinzione può comportare conseguenze significative, poiché il contratto illecito (per illiceità dell’oggetto o per immeritevolezza degli interessi, se il giudizio di meritevolezza viene a coincidere con quello di liceità (41) può avere una disciplina diversa rispetto al contratto nullo ma non illecito (perché ad esempio l’oggetto è impossibile e non illecito).

In altre parole, viene in rilievo la differenza tra il contratto nullo perché illegale ed il contratto nullo perché illecito (42). In particolare, la disciplina del contratto illecito può essere deteriore rispetto alla disciplina riservata al negozio nullo perché illegale, come confermato, ad esempio, dal disposto dell’art. 1972 c.c., in tema di transazione su un titolo nullo, dall’art. 2126 c.c., in tema di nullità del contratto di lavoro, oppure dall’art. 1417 c.c., in tema di prova della simulazione (43).

  1. Il giudizio sulla meritevolezza e la simulazione del contratto.

Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 2º dell’art. 1322 c.c., è stato impiegato dai giudici di legittimità (44) anche in ipotesi di simulazione relativa del corrispettivo della cessione di un contratto di un giocatore calciatore professionista, effettuata ai sensi del comma 2º dell’art. 5, della legge, n. 91 del 1981 (45).

Tale norma – indubbiamente imperativa (46) – prevede la possibilità di cedere, prima della scadenza, il contratto di lavoro da una società all’altra, con il consenso del giocatore e nel rispetto delle «modalità fissate dalle Federazioni sportive nazionali» (47).

Nel caso di specie, era stata effettuata – in conformità alle prescrizioni federali – una cessione del contratto di un atleta da una società all’altra; contestualmente con diverso contratto (dissimulato) – non conforme alle prescrizioni interne (in quanto privo delle necessarie sottoscrizioni e non depositato) – era stato pattuito un importo assai superiore rispetto a quello risultante dal contratto simulato. Nel ritenere invalido l’accordo, i giudici di legittimità hanno motivato facendo riferimento alla non «meritevolezza della tutela dell’interesse perseguito dai contraenti», a causa della «frode alle regole dell’ordinamento sportivo» e dell’inosservanza «delle prescrizioni formali all’uopo richieste» (48).

Nella vicenda sopra descritta, risulta evidente, ancora una volta, «l’enfatizzazione del controllo ex art. 1322 c.c. del contratto posto in essere in frode alle regole sportive» (49). Si è in presenza, infatti, di una simulazione relativa del corrispettivo (per ragioni evidentemente di natura fiscale) in una fattispecie contrattuale (cessione del contratto di lavoro subordinato sportivo), disciplinata dal legislatore al comma 2º dell’art. 5 della l. 91 del 1981. Per questa ragione – fermo restando che la trasgressione di norme fiscali non determina di per sé la nullità del contratto stesso, ai sensi del comma 1º dell’art. 1418 c.c., in quanto la nullità non è una conseguenza obbligata, ma soltanto possibile della violazione di una norma imperativa ed il sistema tributario contempla già adeguate sanzioni (50) – si deve rilevare che il II, comma dell’art. 5 della l. n. 91 del 1981, rinvia espressamente – per la cessione del contratto – all’osservanza delle «modalità fissate dalle Federazioni sportive nazionali». Al contempo, l’art. 12 della l. n. 91 del 1981 (in tema di «norme sul controllo e sulla responsabilità delle Federazioni sportive nazionali»), vigente al momento dei fatti, prevedeva l’approvazione da parte delle Federazioni sportive nazionali su tutti gli atti concernenti esposizioni finanziarie delle società affiliate.

In tal modo – a prescindere dal rinvio del tutto pleonastico al giudizio di meritevolezza di cui al comma 2º dell’art. 1322 c.c. – appare chiaro che la vicenda avrebbe potuto essere oggetto di una diversa valutazione: se l’inosservanza delle norme sportive interne potesse determinare l’invalidità del contratto dissimulato in virtù del richiamo espresso del comma 2º dell’art. 5 della l. 91 del 1981 o dell’art. 1352 c.c.; ugualmente, se l’inosservanza dell’art. 12 della l. 91 del 1981 (vigente al momento dell’accordo) potesse determinare l’inefficacia del contratto, a causa della mancata approvazione della Federazione.

Al contempo, tuttavia, la valutazione avrebbe potuto essere svolta, considerando che – stante la simulazione relativa riguardante il prezzo – il contratto simulato e quello dissimulato non sono ritenuti due entità distinte bensì due aspetti della medesima operazione negoziale (51). Per questa ragione, si finisce normalmente per riconoscere che i requisiti di sostanza e di forma necessari per la validità del contratto dissimulato, ai sensi del comma 2º dell’art. 1414 c.c., possano sussistere anche nel solo contratto simulato, senza dover essere presenti nell’accordo di simulazione. In caso contrario, ad esempio, si rileva che sarebbe praticamente irrealizzabile la simulazione di una donazione sotto forma di una vendita, non potendo le parti imporre al notaio di tenere occulto un atto pubblico; in particolare, se si esigesse l’atto pubblico anche per la controdichiarazione – non potendo questa restare occulta – svanirebbe il senso del meccanismo simulatorio (52).

La differente ricostruzione della vicenda sopra descritta operata dai giudici di legittimità – che hanno ricondotto il caso al difetto di meritevolezza ex art. 1322 c.c. – denota una sostanziale valutazione delle regole sportive come norme di altro ordinamento giuridico, retto da principi diversi da quelli che caratterizzano la disciplina del contratto in generale (53). In altre parole, la soluzione della vicenda riflette chiaramente la dibattuta questione circa i rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo (54). Il rischio, tuttavia, è di attribuire all’autonomia del secondo anche il potere di istituire regole la cui violazione comporta la nullità del contratto, a prescindere dalle regole generali seguite nell’ordinamento statale; così facendo si arriverebbe al paradosso di riconoscere – nel caso di inosservanza dei regolamenti interni alle Federazioni – l’operatività di una disciplina della nullità diversa ed in controtendenza rispetto al diritto positivo. Tale risultato appare, però, assai dubbio anche alla luce della nota costruzione dottrinale relativa alla pluralità degli ordinamenti giuridici, che presuppone che gli ordinamenti aventi carattere particolare non possano essere in contrasto con l’ordinamento giuridico originario e principale (55).

  1. Le norme regolamentari sportive e l’art. 36 della Costituzione.

Si è evidenziato, in precedenza, come le norme regolamentari sportive non siano riconducibili alle norme giuridiche, essendo espressione dell’autonomia negoziale delle federazioni, intese come associazioni di diritto privato. La conseguenza – stante la natura negoziale – è che tali norme vincolano soltanto gli appartenenti all’ordinamento sportivo, in virtù del principio di relatività degli effetti del contratto, di cui all’art. 1372 c.c.

In alcuni casi, tuttavia, non può escludersi che la violazione di norme regolamentari possa determinare conseguenze sulla validità del contratto, anche se una delle parti sia un soggetto estraneo all’ordinamento sportivo. Si pensi, ad esempio, al caso di un contratto di sponsorizzazione, concluso in violazione di norme della Federazione, disciplinanti le modalità di veicolazione – nel contesto sportivo – del messaggio promozionale (come può essere, ad es. l’art. 72, Norme organizzative interne alla Figc, in tema di tenuta di gioco dei calciatori (56), oppure l’art. 137, Regolamento organico della Fip (57), in tema di abbinamento). In ipotesi di questo genere, la violazione delle norme sportive – lungi dall’essere vincolanti per i soggetti estranei all’ordinamento sportivo – determina però l’impossibilità materiale di dare esecuzione, nell’ordinamento sportivo, alla prestazione di cui è creditore lo sponsor nei confronti dello sponsee (58).

In tal modo, si può porre la questione della nullità del contratto, ai sensi dell’art. 1436 c.c., per impossibilità di fatto dell’oggetto (veicolazione del messaggio promozionale nell’ordinamento sportivo), nonostante l’estraneità dello sponsor all’ordinamento sportivo (59). Di conseguenza, l’eventuale invalidità del contratto può determinare una responsabilità precontrattuale, ex art. 1338 c.c., a carico dello sponsee, che doveva conoscere la causa d’invalidità; detta nullità – per impossibilità materiale di eseguire la prestazione – non può far ritenere, invece, che le norme sportive siano efficaci anche nei confronti dei soggetti estranei all’ordinamento sportivo, al di là dei rapporti associativi interni alle federazioni.

Diversa è l’ipotesi in cui la violazione delle norme sportive non incida sulla possibilità di dare esecuzione alla prestazione contrattuale; in questo caso, la violazione delle norme sportive non dovrebbe produrre alcun effetto sulla validità del contratto, concluso da un soggetto estraneo all’ordinamento sportivo, sempre che si tratti di prestazione lecita. Così ad esempio, si è giustificata la validità di un accordo di mediazione, finalizzato a consentire il trasferimento di un calciatore dilettante da una società all’altra, dietro pagamento di un corrispettivo a favore di un soggetto estraneo all’ordinamento sportivo (60). Nel caso di specie, si è motivato che le norme sportive – nel vietare che possa trarsi direttamente o indirettamente un profitto dall’esercizio dell’attività dilettantistica – non sono vincolanti per i soggetti estranei all’ordinamento sportivo.

In questo precedente, comunque, ha assunto un rilievo decisivo – ai fini della validità dell’accordo – la liceità della prestazione, espressamente evidenziata dai giudici, e la conseguente legittimità del compenso per l’attività svolta. Per questa stessa ragione – incentrata sulla liceità della prestazione e sul conseguente diritto ad una controprestazione – si è affermata la validità dell’accordo con cui una società sportiva, per l’opera prestata nella preparazione atletica di un giocatore, si era impegnata al pagamento di un corrispettivo – a favore del prestatore d’opera estraneo all’ordinamento sportivo – al momento della cessione dell’atleta ad una diversa società (61).

Più in generale, la liceità della prestazione giustifica la legittimità del diritto al compenso, anche se l’avente diritto è parte dell’ordinamento sportivo; significativa è una recente pronuncia della S.C., che privilegia il diritto al corrispettivo di chi ha prestato l’attività sportiva, sulla base di un accordo con il quale era stato pattuito un compenso, a discapito delle norme regolamentari che invece escludevano l’onerosità delle prestazioni (62).

Sarebbe d’altronde in contrasto con l’art. 36 cost. una disposizione dell’ordinamento sportivo che negasse il diritto alla retribuzione a chi svolga con continuità e professionalità l’attività sportiva. Di conseguenza, è indubbio che il giudice statale – in una ipotesi come quella in esame – debba intervenire al fine di tutelare i diritti fondamentali del singolo: è innegabile che l’autonomia degli ordinamenti giuridici, non statuali, trova un evidente limite allorché siano violati i diritti fondamentali del singolo, nella formazione sociale in cui si svolge la sua personalità (63). Al contempo, sarebbe iniquo – alla luce anche dell’orientamento della Corte di giustizia (64) – non riconoscere la qualifica di lavoratore ed i conseguenti diritti economici a chi effettua una prestazione sportiva in condizioni di subordinazione, a prescindere dalla circostanza che l’attività sia prestata a favore di una società professionistica oppure formalmente dilettantistica.

Il principio è che anche il c.d. professionista di fatto (65) ha diritto a ricevere un’equa retribuzione quale corrispettivo dell’attività sportiva svolta con continuità e professionalità nei riguardi della società di appartenenza; a nulla rileva che il c.d. professionista di fatto non possa essere parte di un contratto di lavoro tipico (66), ai sensi dell’art. 4 della l. n. 91 del 1981, riservato esclusivamente a chi acquisisce la qualifica di professionista, secondo l’art. 2 della stessa legge, n. 91 del 1981. La conseguenza è che gli accordi con cui viene pattuito un corrispettivo a favore dell’atleta c.d. professionista di fatto – anche se conclusi in violazione delle norme dell’ordinamento sportivo – sono in genere validi e fanno sorgere il diritto a ricevere il compenso, nonostante l’attività sia svolta nell’ambito di un contesto formalmente dilettantistico.

  1. L’autonomia privata delle Federazioni ed il contratto normativo

L’elaborazione giurisprudenziale formatasi in tema d’invalidità del contratto sportivo, concluso in violazione di norme interne all’ordinamento federale, appare frutto del tradizionalmente difficile inquadramento delle Federazioni sportive e della loro attività. È noto, a questo proposito, che gli interpreti si sono interrogati a lungo sulla natura giuridica sia delle Federazioni sia degli atti emanati dalle stesse (67).

In particolare, la ricostruzione giurisprudenziale esaminata – nell’equiparare di fatto le norme dell’ordinamento sportivo alle norme imperative e nel considerare la frode all’ordinamento sportivo alla stregua della frode alla legge, come se le norme interne fossero espressione di una potestà normativa delegata dal legislatore statale (68) – sembra riflettere una concezione pubblicistica delle Federazioni, ormai del tutto superata.

Tale concezione era condizionata dalla qualifica di organi del C.O.N.I. (ente avente natura pubblicistica) attribuita alle stesse Federazioni dal legislatore con la legge, n. 426\1942, oggi abrogata, nonché dalla previsione della «valenza pubblicistica di specifici aspetti» dell’attività federale, riconosciuta dall’artt. 15, comma 1º, d.lgs. n. 242\1999, tutt’ora vigente, nonché dai controlli sull’attività delle Federazioni da parte del C.O.N.I., come previsto nello Statuto del C.O.N.I.

A seguito dell’intervento legislativo di cui al d.lgs. 242\1999, tuttavia, il riconoscimento espresso della natura privatistica delle Federazioni sportive nazionale dovrebbe rappresentare un indice sicuro anche della natura privatistica delle norme emanate dalle stesse Federazioni. A ciò si aggiunga che la potestà normativa e regolamentare delle Federazioni non rientra nell’ambito limitato di attività a cui viene riconosciuta valenza pubblicistica, ai sensi del comma 1º dell’art. 23 dello Statuto Coni, di cui al d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 (69).

Per questa ragione, il potere statuario e regolamentare delle Federazioni sportive deve necessariamente essere ricondotto al più generale potere di autonomia privata che l’ordinamento giuridico statale riconosce ad ogni formazione sociale, così come confermato anche dal recente intervento della Corte Costituzionale, in tema di autonomia dell’ordinamento sportivo e legittimità della giustizia associativa (70).

Al contempo, le norme sportive – in quanto espressione dell’autonomia privata e fondate sul consenso degli appartenenti alle Federazioni – sono efficaci e vincolanti nei confronti dei soli associati: ogni ordinamento particolare – quale quello sportivo – è caratterizzato dall’elemento soggettivo, rigorosamente circoscritto a coloro che, in vario modo, operano all’interno dello stesso e a tal fine (attraverso il tesseramento) accettano integralmente le regole ed i principi previsti (71); tale rilievo non può essere smentito dalle ipotesi – del tutto eccezionali – in cui le norme interne possono incidere, inficiandone la validità, sui contratti conclusi dai soggetti estranei all’ordinamento sportivo.

In casi di questo genere, infatti, l’inosservanza delle norme sportive – che non possono certo considerarsi vincolanti per i soggetti estranei all’ordinamento sportivo – può impedire l’esecuzione della prestazione contrattuale nell’ordinamento sportivo, determinando di conseguenza un’impossibilità di fatto della prestazione (72).

L’invalidità del contratto può essere dichiarata, pertanto, a causa dell’impossibilità materiale di esecuzione della prestazione e non per un’efficacia delle norme regolamentari, al di là dei rapporti associativi interni alle Federazioni, come se si trattasse di atti normativi, aventi natura pubblicistica (73). In altre parole, non appare in discussione, allo stato, la natura negoziale delle prescrizioni regolamentari e la conseguente efficacia per le sole parti dell’ordinamento sportivo.

Ad ulteriore conferma della natura pattizia delle norme sportive, vi è l’intervento del legislatore di cui alla l. 17 ottobre 2003, n. 280 (74), che – nel dettare disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva e nell’indicare le materie demandate alla competenza interna del sistema di giustizia sportiva e quelle riservate al giudice statale – ha espressamente riservato proprio alla giustizia associativa sportiva, anche questioni che hanno per oggetto l’osservanza e l’applicazione di norme regolamentari, organizzative e statuarie dell’ordinamento sportivo (75). Per questa ragione, appare del tutto azzardata ogni ricostruzione giurisprudenziale che, di fatto, finisce per ritenere invalido il contratto, per il contrasto in sé con norme interne all’ordinamento sportivo; senza contare, inoltre, che quando è una norma imperativa ad essere violata, la nullità – in virtù della riserva finale del comma 1º dell’art. 1418 c.c. – non rappresenta il risultato obbligato ma un esito soltanto possibile (76). Di conseguenza, sarebbe ancor più paradossale se l’invalidità del contratto potesse derivare in modo pressoché automatico dall’inosservanza delle norme interne all’ordinamento sportivo.

Al contempo, si è già evidenziato come l’impiego del giudizio di meritevolezza avvenga, nel contesto in esame, in modo per lo più improprio. Si può dubitare, infatti, dell’effettiva atipicità dell’accordo negoziale, nei precedenti giurisprudenziali che richiamano l’art. 1322 c.c., al fine di dichiarare l’invalidità del contratto concluso in violazione delle norme sportive (77); inoltre, tali precedenti – nell’utilizzare il giudizio di meritevolezza in senso negativo per verificare se si è in presenza di interessi illeciti, contrari all’ordinamento giuridico – finiscono sempre per valutare il requisito della meritevolezza utilizzando, non il parametro delle norme imperative, dell’ordine pubblico o del buon costume, ma indici ulteriori, rappresentati dalle regole dell’ordinamento sportivo, espressione dell’autonomia negoziale (78).

Si deve considerare, invece, che i regolamenti sportivi – frutto dell’autonomia privata – sono generalmente ricondotti alla figura del c.d. contratto normativo (79) inteso come strumento di autodisciplina degli interessi privati, in vista della conclusione di futuri contratti. Nel contratto normativo, infatti, si manifesta la potestà che ogni nucleo sociale ha di darsi una particolare disciplina giuridica di regole, coesistenti ma autonome rispetto all’ordinamento statale, anche se con un ambito di applicazione circoscritto dal punto di vista dei soggetti destinatari (80).

I contratti normativi, pertanto, non costituiscono fonti di produzione di norme giuridiche, perché le «regole» concordate sulla futura conclusione di contratti – non essendo emanate dallo Stato o da soggetti cui lo Stato abbia delegato il potere legislativo – esplicano effetti soltanto nei confronti di coloro che le hanno pattuite; in altre parole, le «regole» provengono dai contraenti stessi. In tal modo, la violazione del contratto normativo – attuata attraverso la conclusione di un contratto particolare difforme – consiste nell’inadempimento dell’obbligazione di contrarre in un certo modo e pertanto nell’inadempimento di un’obbligazione di fare (incoercibile) (81).

Davanti a tale inadempimento, la concezione classica attribuisce al contratto normativo un’efficacia meramente obbligatoria; di conseguenza, si nega al contratto normativo efficacia cogente, tale da penetrare nel contenuto del contratto singolo anche contro la volontà delle parti (82). In caso contrario, infatti, si finirebbe per teorizzare uno schema di sostituzione legale di clausole, analogo a quello delineato dall’art. 1339 c.c., ma in assenza di un’espressa previsione di legge.

Senza contare, inoltre, che anche chi attribuisce, comunque, efficacia reale o dispositiva al contratto normativo riconosce che tale efficacia sia impedita da un successivo accordo a ciò rivolto, cosicché le parti consensualmente possono escludere dal contenuto del contratto particolare quelle clausole predisposte in precedenza, in vista di esso (83).

Più in generale si nega che il contratto particolare – difforme rispetto al contratto normativo – sia «di per sé» invalidabile od inefficace; si ritiene, invece, che lo stesso si perfezioni e sia regolato dalle clausole pattuite dalle parti, in base al principio che la volontà particolare manifestata nel negozio singolo prevale su quella generale espressa nel contratto normativo (84).

L’inadempimento del contratto normativo, in ogni caso, non rimane privo di conseguenze; in particolare, nel contesto in esame, l’inosservanza dei regolamenti sportivi – intesi quali accordi riconducibili al contratto normativo – determina in primis l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori e disciplinari previsti dall’Ordinamento sportivo, in caso di inosservanza di norme regolamentari interne.

A ciò si aggiunga che l’inosservanza di una convenzione di forma (85), eventualmente prevista dal regolamento interno all’ordinamento sportivo, deve essere valutata ai sensi dell’art. 1352 c.c., fatto salvo il principio generale della libertà di forme che determina un’interpretazione di stretto diritto dell’accordo (86).

Più rilevante – ai fini della valutazione dell’invalidità del contratto concluso in violazione di norme sportive – è comunque l’ipotesi già ricordata in cui l’inosservanza delle prescrizioni regolamentari determini un ostacolo alla concreta attuazione della vicenda contrattuale nell’ordinamento sportivo. In altre parole, può accadere che l’inosservanza nel contratto particolare delle norme regolamentari provochi un’impossibilità oggettiva ed assoluta di eseguire la prestazione contrattuale, da svolgersi all’interno dell’ordinamento sportivo; questo, ad esempio, è il caso esaminato in precedenza del contratto di sponsorizzazione concluso dalle parti in contrasto con le norme interne all’ordinamento sportivo, disciplinanti, a livello generale, le modalità di veicolazione del messaggio promozionale dello sponsee (87). Ugualmente significativo – dell’impossibilità di eseguire la prestazione – è il caso, evidenziato in precedenza, dell’accordo volto a costituire la titolarità di un cartellino in capo ad una persona fisica, tenuto conto che il tesseramento – atto prodromico alla formazione del cartellino – può costituirsi soltanto a favore di una associazione o società sportiva (88).

Deve escludersi, però, che ogni inosservanza di una norma sportiva possa determinare una impossibilità materiale di attuare la prestazione contrattuale nell’ordinamento sportivo; significative, ad esempio, sono le ipotesi in cui – a fronte di un’attività lecita prestata con continuità e professionalità – sia pattuito un corrispettivo, nonostante il regolamento sportivo lo escluda. Nel caso di specie, l’avvenuta esecuzione della prestazione fa sorgere il diritto al pagamento; in questo senso, va interpretato il recente arresto di legittimità (89), che – nel riflettere l’ambigua posizione dei c.d. professionisti di fatto – riconosce il diritto al compenso a chi, con continuità e professionalità, abbia svolto l’attività sportiva, a prescindere da quanto previsto nei regolamenti federali.

  1. Conclusioni.

Questioni interpretative si pongono anche nell’ipotesi di inosservanza della l. 91 del 1981 – recante la disciplina sul professionismo sportivo – nonostante l’indubbia natura imperativa di tali norme (90); così, ad esempio, nel caso di violazione dei requisiti e degli adempimenti, previsti dall’art. 4 l. n. 91 del 1981, per la costituzione del rapporto di lavoro tra atleta e società (91), si pone la questione se la nullità testuale di cui al comma 1º dell’art. 4 si riferisca alla sola mancanza del requisito della forma scritta oppure anche alle ulteriori prescrizioni formali.

In ogni caso – anche se la nullità testuale viene riferita alla sola adozione della forma scritta (92) – il contratto non redatto secondo il modello tipo e conseguentemente non depositato – deve considerarsi comunque invalido. L’inosservanza dei precetti relativi alla conformità al contratto tipo ed al deposito, infatti, impedisce l’«approvazione» del contratto da parte della Federazione; al contempo, la mancanza di approvazione – alla luce dell’art. 4 e dell’art. 12 della l. n. 91 del 1981 – determina l’inefficacia dello stesso (93). La conseguenza, pertanto, dovrebbe essere che la violazione delle suddette previsioni imperative non determina la nullità virtuale del contratto, bensì l’inefficacia dello stesso a causa della mancata approvazione da parte della Federazione (94).

Altrettanto significativa è la previsione del comma 2º dell’art. 5 della l. 91 del 1981, in tema di cessione del contratto di lavoro da una società ad un altra. A tal proposito, il legislatore – nel disciplinare la cessione – richiama oltre al consenso dell’«altra parte» – e quindi dello sportivo – anche l’osservanza delle «modalità fissate dalle Federazioni sportive nazionali».

In questa ipotesi, pertanto, il rispetto delle norme sportive – nonostante l’estraneità alle norme imperative – incide direttamente sull’efficacia del contratto di cessione; infatti, il legislatore – nel porre sullo stesso piano, ai fini dell’«ammissibilità» della cessione, il consenso dello sportivo ed il rispetto delle «modalità» previste dalle Federazioni – eleva espressamente l’osservanza delle norme regolamentari a condizione di efficacia dell’accordo.

La previsione del legislatore, inoltre, potrebbe confermare – se mai ve ne fosse bisogno – che la violazione delle norme sportive in sé e per sé non inficia la validità o l’efficacia del contratto; il disposto del comma 2º dell’art. 5, starebbe così a dimostrare la necessità di un’espressa previsione legislativa, affinché le norme regolamentari possano condizionare l’efficacia dell’accordo di cessione. In caso contrario, quanto previsto dal comma 2º dell’art. 5 – circa l’osservanza delle «modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali» – sarebbe del tutto inutile.

In ogni caso, anche l’inosservanza di norme imperative quali quelle della legge, n. 91 del 1981, fa sorgere l’interrogativo circa una disciplina della nullità contrattuale – vigente nell’ordinamento sportivo – del tutto particolare rispetto a quella operante nell’ordinamento generale. In proposito, è ben esemplificativa delle problematiche che accompagnano il c.d. contratto sportivo il precedente giurisprudenziale, già esaminato, riguardante la simulazione relativa del contratto di cessione di un calciatore professionista, disciplinata dal comma 2º dell’art. 5, della l. n. 91 del 1981 (95).

Una differente lettura della vicenda, tuttavia, avrebbe dovuto tenere in considerazione che – in caso di simulazione relativa del contratto – i requisiti di sostanza e di forma necessari per la validità del contratto dissimulato, ai sensi del comma 2º dell’art. 1414 c.c., sono normalmente ritenuti soddisfatti se sussistono nel solo contratto simulato, senza dover essere presenti anche nell’accordo di simulazione (96).

Ragionando diversamente, invece, si rischia di arrivare ad un risultato del tutto opinabile: considerare che il contratto tra soggetti dell’ordinamento sportivo sia retto da norme differenti dai principi che caratterizzano la disciplina del contratto in generale (97). L’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo, tuttavia, non può comportare che nel caso di inosservanza dei regolamenti interni alle Federazioni sportive – espressione dell’autonomia negoziale – operi una disciplina della nullità contrattuale del tutto distinta rispetto al diritto positivo. È evidente, invece, che davanti al giudice civile – quale giudice naturale della controversia riguardante rapporti patrimoniali tra appartenenti all’ordinamento sportivo (riservata alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 3 della l. 280 del 2003) – l’inosservanza di norme regolamentari – da interpretarsi alla stregua dei canoni per l’interpretazione del contratto – debba essere valutata, ai fini del giudizio sull’invalidità del contratto, principalmente in base al disposto dell’art. 1352 c.c. – relativo alle forme convenzionali – e non come se si trattasse di violazione di norme imperative.

Più in generale, le norme regolamentari sportive – alla stregua di quelle di ogni altro ordinamento giuridico a cui è riconosciuta autonomia – dovrebbero operare su di un piano ed in un ambito del tutto distinto rispetto a quello riservato alle norme di legge dello Stato (98). Può accadere, tuttavia, che le norme regolamentari interne alle Federazioni e le leggi emanate dallo Stato – nonostante siano destinate a coesistere ciascuna nel proprio ordinamento, secondo i principi di autonomia e di originarietà, caratterizzanti la nota teoria istituzionalistica della pluralità degli ordinamenti giuridici (99) – rischino talvolta di sovrapporsi. A tal proposito, è assai significativa la vicenda da cui ha tratto origine il recente arresto di legittimità del settembre 2012 (100), riguardante un contratto di mandato tra agente di calciatori (ma anche avvocato) ed un calciatore.

Nel caso di specie, l’avvocato e al contempo agente di calciatori aveva fatto valere la domanda davanti al giudice civile, invocando altresì che l’attività professionale fosse stata esercitata quale avvocato e non quale procuratore sportivo. Il giudice civile adito – ritenendo l’avvocato \ procuratore sportivo comunque soggetto alle disposizioni federali – giunge alla conclusione dell’invalidità del contratto, sotto il profilo della meritevolezza ex art. 1322, comma 2º, c.c., tenuto conto che «il rapporto […] era stato posto in frode alle regole dell’ordinamento sportivo, per favorire l’interesse del contraente che presentandosi nella duplice veste di avvocato e di procuratore sportivo, aveva squilibrato il sinallagma vincolando il calciatore con clausole e con una penale rilevante difformi dal modello garantito dal disciplinare federale». Tale decisione è confermata dalla S.C., la quale ha riscontrato l’invalidità del contratto, sotto il profilo della meritevolezza ex art. 1322, comma 2º, per «ragioni di ordine pubblico sportivo, secondo una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 2 della Costituzione in relazione ai diritti inviolabili del calciatore professionista».

Una diversa impostazione della vicenda – coerente con il principio della piena separazione ed autonomia tra i distinti ordinamenti giuridici – avrebbe, invece, dovuto valutare se il contratto – fatto valere, dall’avvocato \ procuratore sportivo – fosse valido secondo le norme ed i principi generali dell’ordinamento statale, davanti al cui giudice è stata presentata la domanda. In particolare, l’accertamento avrebbe potuto riguardare non solo la congruità della clausola penale ma, più in generale, l’equilibrio tra le reciproche prestazioni, tenuto conto che si dà atto che l’avvocato \ procuratore sportivo aveva «squilibrato il sinallagma, vincolando il calciatore con clausole e con una penale rilevante difformi dal modello garantito dal disciplinare federale».

In altre parole, le «esigenze di equità contrattuale sportiva», a cui fa riferimento la S.C., avrebbero potuto essere ugualmente soddisfatte, anche senza il richiamo all’art. 1322, comma 2º, c.c. o all’«ordine pubblico sportivo». È nota, infatti, la propensione – sempre più accentuata – a controlli sostanziali sul contenuto del contratto, per reagire ad elementi di ingiustizia o di squilibrio, in controtendenza rispetto al principio tradizionale per cui l’accordo delle parti sarebbe l’unico arbitro della giustizia o dell’equilibrio del contratto (101); così, è indubbio che la clausola generale di buona fede – potendo far cessare anche obblighi già esistenti – possa inficiare la validità di clausole che se azionate realizzerebbero un abuso del diritto (102).

Su di un piano differente, invece, avrebbero dovuto manifestarsi gli effetti dell’autorità dell’ordinamento sportivo, tenuto conto della soggezione dell’avvocato, ma anche procuratore sportivo iscritto all’Albo agenti FIGC, alla potestà di detto ordinamento: sanzionando a livello disciplinare la conclusione di un accordo, in violazione di norme regolamentari interne, che le parti, invece, si erano impegnate a rispettare, con l’adesione allo stesso ordinamento sportivo.

1() Si tratta di Cass. civ., sez. III, 20 settembre 2012, n. 15934, pres. Trifone, rel. Petti.

2() Sulla compatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e l’attività di agente di calciatori, si segnala il parere del Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio) del 20 febbraio 2008, n. 10: «benché sia oggi consentito, entro certi limiti, il patto di quota-lite (cfr. art. 45 c.d.f., riformato a seguito della cd. «Legge Bersani»), resta ferma, a parere di questa Commissione, l’incompatibilità dell’attività di avvocato con quella di agente di calciatori, in quanto l’art. 3 RDL 27 nov. 1933, n. 1578, prevede quale espressa causa di incompatibilità, sia «l’esercizio di commercio in nome proprio o in nome altrui», che «la qualità di … mediatore» è comunque da rilevare che la normativa professionale della F.I.G.C. prevede che «ai calciatori e alle società sportive non è consentito avvalersi dell’opera di un agente non iscritto nell’Albo, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo, e per attività conforme alla normativa professionale vigente» (art. 5, reg. F.I.G.C.). Ne consegue che l’avvocato potrà svolgere attività professionale sia nell’interesse dei calciatori che di società sportive, senza necessità di iscriversi nell’albo degli agenti di calciatori, con la necessaria limitazione del rispetto della normativa professionale propria dell’avvocato. Si conferma e si integra l’orientamento già espresso nel parere, n. 16 del 27 aprile 2005, e nel parere, n. 146 del 17 luglio 2003: pertanto il Consiglio dell’ordine degli avvocati dovrà negare l’iscrizione a colui che la richieda e non intenda rinunziare ad una precedente iscrizione nell’albo degli agenti di calciatori, ovvero coloro che già facciano parte di entrambi gli albi debbono optare per una delle due iscrizioni».

3() Si tratta della delibera dell’Autorità garante per la Concorrenza e del Mercato del 31 marzo 2005.

4() Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, in Giust. civ., 1982, p. 2411; Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, in Giust. civ., 1994, I, p. 1230.

5() Il vincolo sportivo è stato gradualmente abolito per gli sportivi professionisti con l’entrata in vigore della l. n. 91 del 1981, mentre persiste, seppur con notevoli limitazioni rispetto al passato, per gli sportivi dilettanti (tra gli altri, Minervini, Il trasferimento del giocatore di calcio, in Rass. dir. civ., 1984, p. 1065; Bruno, I soggetti dell’attività sportiva, in Manuale di diritto dello sport, curata da Di Nella, Napoli, 2010, p. 162; Liotta – Santoro, Lezioni di diritto sportivo, Milano, 2009, p. 70; Ferraro, La natura giuridica del vincolo sportivo, in Riv. dir. sport., 1987, p. 3; Pagliara, La libertà contrattuale dell’atleta professionista, in Riv. dir. sport., 1990, p. 12). Nello specifico, il vincolo sportivo era un legame tra società ed atleta, in forza del quale la prima acquisiva un diritto di credito ad una prestazione negativa da parte del secondo; in particolare, la prestazione consisteva nel non svolgere attività sportiva per un’associazione sportiva diversa da quella per la quale il giocatore era vincolato e tesserato (sulle diverse ricostruzioni riguardanti il c.d. vincolo sportivo si segnala, Minervini, Il trasferimento del giocatore di calcio, cit., p. 1079. Al riguardo anche Bigiavi, L’associazione calcio Torino e il disastro di Superga, in Giur. it., 1951, IV, c. 88; F. Bianchi D’Urso, Riflessioni sulla natura giuridica del vincolo, in Dir. e giur., 1979, p. 1; Nuovo, Intervento al «Convegno Il vincolo tra atleta e società», Milano 28 _ 29 maggio 1966, in Riv. dir. sport., 1966, p. 124; Tosetto – Manescalchi, Profili giuridici del fenomeno sportivo con speciale riguardo alla natura giuridica del rapporto tra associazione calcistiche e calciatori, in Foro pad., 1953, III, c. 49).

6() Così, ad esempio, si è ravvisata la nullità di un accordo di cessione temporanea del vincolo sportivo in violazione delle norme regolamentari riguardanti la consistenza delle compagini delle singole società sportive nonché l’osservanza delle prescrizioni formali richieste dalle norme interne sportive (Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit.; nel caso di specie è stato violato il divieto di avere più di quattro giocatori in prestito; l’atto non era stato sottoscritto dai legali rappresentanti delle società e dal giocatore né era stato depositato presso la Lega di appartenenza). Al contempo, si è affermata la nullità del contratto atipico di cessione di cartellini di alcuni giocatori, in violazione delle disposizioni interne, secondo le quali il vincolo sportivo dei giocatori può sussistere unicamente nei confronti delle società sportive e non a favore di persone fisiche (in tal senso, Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, cit. Sul cartellino quale documento che rappresenta il diritto di utilizzazione sportiva dell’atleta e costituisce il valore economico delle prestazioni professionali del medesimo, così che è assoggettabile ad esecuzione forzata e a misura cautelare, Trib. Brindisi, 30 novembre 1990, in Riv. dir. sport., 1992, p. 115).

7() Sulle diverse ricostruzioni giuridiche del vincolo sportivo e sui dubbi che si sia in presenza di una fattispecie atipica, Minervini, Il trasferimento del giocatore di calcio, cit., p. 1079, il quale – nel considerare il vincolo sportivo come diritto di credito ad una prestazione negativa – propende ad identificare la cessione del vincolo negli stessi contratti traslativi, idonei a trasferire tanto le situazioni reali quanto quelle creditorie. Più in generale, sulla causalità della cessione del credito, quale espressione del principio della causalità del negozio traslativo, con esclusione così dell’autonomia negoziale della cessione, G. Minervini, Lo sconto bancarioRistampa della Scuola di perfezionamento in diritto civile dell’Università di Camerino, Napoli, 1993, p. 18; Cicala, Il negozio di cessione del contratto, Napoli, 1962, p. 132; Perlingieri, Della cessione dei crediti, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1982, p. 29.

8() Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit.; Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, cit.

9() Al riguardo, Breccia, voce CausaIl contratto in generale, III, in Trattato dir. priv., diretto da Bessone, XIII, Torino, 1999, p. 89; tra gli altri, Costanza, Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale, in Contratto e impr., 1987, p. 427; Sicchiero, La distinzione tra meritevolezza e liceità del contratto atipico, in Contratto e impr., 2004, p. 547.

10() G. B. Ferri, Meritevolezza dell’interesse e utilità sociale, in Riv. dir. comm., 1971, p. 91; Roppo, Il contratto, Milano, 2011, p. 402.

11() Guarneri, Meritevolezza dell’interesse e utilità sociale del controllo, in Riv. dir. civ., 1994, I, p. 814.

12() Sulla difficile lettura della Relazione, n. 603, al codice, Sicchiero, La distinzione tra meritevolezza e liceità del contratto atipico, cit., p. 545; G. B. Ferri, Meritevolezza dell’interesse e utilità sociale, cit., p. 91. Per una ampia ed elegante critica dei fondamenti ideologici del principio di utilità o rilevanza sociale, Gorla, Il contratto, Milano, 1955, I, p. 224.

13() Parte della dottrina ha finito per attribuire al giudizio di meritevolezza un significato coincidente a quello di liceità (G. B. Ferri, Tipicità negoziale e interessi meritevoli di tutela nel contratto di utilizzazione di cassette di sicurezza, in Riv. dir. comm., 1988, I, p. 342. Al riguardo anche Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961, p. 29) e ha negato un’ autonomia operativa all’art. 1322, assorbito dalle norme degli artt. 1343 e 1418 c.c. (Di Majo, Il controllo giudiziale sulle condizioni generali di contratto, in Riv. dir. comm., 1970, p. 1, p. 212, nota 73; Palermo, Funzione illecita e autonomia privata, Milano, 1970, p. 175). Su un piano diverso si pone la tesi di chi – evidenziando il differente e più ampio àmbito del giudizio di meritevolezza rispetto a quello di liceità di cui all’art. 1343 c.c. – attribuisce al primo il compito di verificare se il contratto abbia una causa oppure manchi (Galgano, Il contratto, Padova, 2007, p. 145); oppure – facendosi operare il giudizio di meritevolezza a livello di tipo e cioè di schema negoziale astrattamente considerato – se lo schema astratto elaborato dai privati sia accettabile sul piano giuridico, tenuto conto dell’assenza di una preventiva opera di tipizzazione legislativa, intesa come mera predisposizione di schemi; in tal modo, attraverso la valutazione di meritevolezza si viene a determinare, in caso di esito positivo, la giuridicizzazione del contratto privo di una specifica disciplina positiva (Gazzoni, Manuale didiritto privato, Napoli, 2001, p. 796; Id., Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52).

14() Federico, L’elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.d. sportivi, in Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico, Napoli, 2009, p. 375.

15() Breccia, Causa, cit., p. 91; Roppo, Il contratto, cit., p. 402; sul controllo, invece, che il giudice deve esercitare, non solo in senso negativo, per accertare se si tratta di interessi illeciti, ma anche in senso positivo, per verificare se gli interessi perseguiti dalle parti sono «meritevoli di tutela» (e potrà non ritenerli tali anche se si tratta di interessi leciti), si segnala Galgano, Il contratto, cit., p. 145; al riguardo anche Bianca, Il contratto, Milano, 2000, p. 459.

16() Galgano, Il contratto, cit., p. 145.

17() Gazzoni, Manuale di diritto privato, cit., p. 796; Id., Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, cit., p. 52.

18() Lo evidenzia, Federico, L’elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.d. sportivi, cit., p. 381.

19() Roppo, Il contratto, cit., p. 403; G. B. Ferri, Tipicità negoziale e interessi meritevoli di tutela nel contratto di utilizzazione di cassette di sicurezza, cit., p. 342; Stolfi, Teoria del negozio giuridico, cit., p. 29, nota 1; Di Majo, Il controllo giudiziale sulle condizioni generali di contratto, cit., p. 212, nota 73; Palermo, Funzione illecita e autonomia privata, cit., p. 175.

20() Sicchiero, La distinzione tra meritevolezza e liceità del contratto atipico, cit., p. 547, il giudizio di meritevolezza diventa una clausola generale di controllo del contratto, al pari del giudizio di buona fede, dovendosi verificare che la selezione degli interessi in base ai quali si distingue il contratto atipico meritevole da quello immeritevole corrisponda ad una valutazione non irrazionale.

21() Lo mette in evidenza, Federico, L’elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.d. sportivi, cit., p. 372.

22() Al riguardo, si veda l’art. 23 d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15; e dell’art. 15 d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242.

23() Il carattere imperativo si evince in prima battuta proprio dalla previsione espressa della nullità (c.d. nullità testuale), contenuta nell’art. 4, comma 1º, riguardante il contratto di lavoro subordinato sportivo. Al contempo, ulteriori indici dell’imperatività delle norme della l. n. 91 del 1981 sono rinvenibili, ad esempio, nello stesso art. 4, allorché si prevede l’obbligo di depositare il contratto presso la federazione per l’approvazione (comma 2º); la sostituzione di diritto delle eventuali clausole contenti deroghe peggiorative rispetto al contratto tipo (comma 3º); l’obbligo di prevedere, nel contratto individuale, una clausola che imponga allo sportivo il rispetto «delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici» (comma 4º); il divieto di clausole di non concorrenza o limitative della libertà professionale dello sportivo, per il periodo successivo alla risoluzione del rapporto ed il contestuale divieto di integrazione, durante lo svolgimento con tali pattuizioni (comma 6º). Dalle disposizioni ricordate, pertanto, si evince non solo il carattere inderogabile delle norme o gli interessi generali tutelati nel caso di specie, ma anche l’indisponibilità di tali interessi da parte dei soggetti coinvolti, ad ulteriore conferma del carattere imperativo delle disposizioni della l. n. 91 del 1981. Sui diversi indirizzi ricostruttivi circa i tratti qualificanti la norma imperativa, tra gli altri, Nuzzo, voce Negozio giuridico, IV) Negozio illecito, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1990, p. 5; Ferrara, Teoria del negozio illecito, Milano, 1970, p. 25; Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1960, p. 6, p. 389. Sul graduale spostamento dell’attenzione – al fine della verifica dell’imperatività della disposizione violata – non tanto sul carattere inderogabile della norma o dell’interesse generale tutelato, quanto sull’indisponibilità da parte dei privati dell’interesse protetto e della relativa tutela, che di conseguenza dovrebbe rappresentare un indice sicuro della sua imperatività (Mantovani, Le nullità e il contratto nullo, in Trattato del contratto, diretto da Roppo, IV, Rimedi, a cura di Gentili, Milano, 2006, p. 43; A. Albanese, Violazione di norme imperative e nullità del contratto, Napoli, 2003, p. 57).

24() Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, in Contratti, 2004, p. 881; Cass., 4 marzo 1999, n. 1855, in Mass. Giust. civ., 1999, p. 495; Cass., 3 aprile 1987, n. 3218, in Giust. civ., 1987, I, p. 1678; Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit.; Cass., 11 febbraio 1978, n. 625. Sul punto anche Castronovo, Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile, in Europa e dir. privato, 2008, p. 547. Al contempo, si esclude che un soggetto estraneo all’ordinamento sportivo possa essere legittimato ad adire una giurisdizione di detto ordinamento (Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, 17 dicembre 2012, in http://www.coni.it/images/ACGS/decisione_27-2012_-_ricorso_21-2012_-_CODACONS-FIGC.pdf).

25() Significativa di come, invece, un giudice statale abbia deciso secondo le regole dell’ordinamento sportivo è Trib. Crotone, 17 giugno 1993, inedita e citata in Castronovo, Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile, cit., p. 555, pronunciata a séguito di incidenti verificatisi nello stadio di Crotone, a causa di tifosi della società calcistica del Palermo.

26() Al riguardo, Cass., 3 agosto 2007, n. 17067, in Mass. Giust. civ., 2007, f. 7-8.

27() Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit.; Cass., 5 aprile 1993, n. 4063, in Foro it., 1994, I, c. 136. Sul contratto normativo, Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ., diretto da Cicu e Messineo, XXI, 1, Milano, 1973, p. 653, il quale espressamente richiama il contratto normativo per l’ordinamento sportivo a p. 658, nota 12.

28() Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit. Al riguardo, si segnala anche la motivazione di Cass., sez. un., 23 marzo 2004, n. 5775, in Giust. civ., 2005, I, p. 1625.

29() Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, in Giust. civ., 1982, p. 2411, la quale censura la pronuncia di merito che «ha deciso la causa, sul riflesso che la nullità della norma sportiva si estendeva immediatamente all’ordinamento dello Stato e ne ha quindi dedotto la nullità del contratto di cessione del giocatore anche per quest’ultimo ordinamento». Su tale pronuncia e più in generale sulla natura giuridica delle norme sportive, Alpa, L’ordinamento sportivo tra autonomia e Costituzione, in Il caso Genoa, alla ricerca di un giudice, Torino, 2005, p. 35.

30() A tal proposito, si veda la nota n. 7.

31() Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, cit.

32() Vitale, Ordinamento sportivo e meritevolezza dell’interesse, in Rass. dir. civ., 1996, I, p. 192.

33() Vitale, Ordinamento sportivo e meritevolezza dell’interesse, cit., p. 191.

34() Minervini, Il trasferimento del giocatore di calcio, cit., p. 1062, p. 1065.

35() Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, cit.

36() Vitale, Ordinamento sportivo e meritevolezza dell’interesse, cit., p. 192. L’impossibilità dell’oggetto del contratto pare caratterizzare la motivazione di Trib. Spoleto, 20 febbraio 1997, in Rass. giur. umbra, 1997, p. 417, secondo la quale «il contratto tipico di compravendita del titolo sportivo da un’associazione calcistica è nullo per impossibilità dell’oggetto in considerazione della incedibilità del titolo sancita nei regolamenti della F.I.G.C».

37() Caringella, «Tratta» dei giocatori e profili di «meritevolezza sociale», in Riv. dir. sport., 1994, p. 670; Federico, L’elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.d. sportivi, cit., p. 387; R. Pardolesi, in nota a Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, in Foro it., 1994, I, c. 413.

38() Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, cit. Su una recente controversia riguardante i diritti vantati da una persona fisica sul cartellino di un giocatore, si veda la pronuncia del Tas, riportata anche da Favella, I rapporto tra agenti di calciatori e società sportive. Lo spunto offerto dalla vicenda Udinese vs. Citerszpiler, in Riv. Dir. Econ. Sport, 2009, f. 3, 129.

39() In particolare il c.d. caso Bosman di cui Corte Giustizia Ce 15 dicembre 1995, n. 415, in Giust. civ., 1996, I, p. 601; su ulteriori interventi della Corte di Giustizia nel settore dello sport, si segnala Musumarra, Il rapporto di lavoro sportivo, in Diritto dello sport, a cura di Coccia, De Silvestri, Forlenza, Fumagalli, Musumarra, Selli, cit., p. 222; Amato, La libera circolazione degli sportivi nell’Unione Europea, in Lineamenti di diritto sportivo, cit., p. 197.

40() Al riguardo, Bruno, I soggetti dell’attività sportiva, cit., p. 162; Caringella, «Tratta» dei giocatori e profili di «meritevolezza sociale», cit., p. 670.

41() Per tutti, G. B. Ferri, Tipicità negoziale e interessi meritevoli di tutela nel contratto di utilizzazione di cassette di sicurezza, cit., p. 342.

42() Sulla tradizionale e discussa distinzione tra contratto illecito e contratto illegale, Betti, Teoria generale del negozio giuridico, ristampa II ed., Napoli, 1994, p. 114, qualifica illecito il negozio riprovato dal diritto, allorché l’autonomia privata sia utilizzata per fini antisociali, per attuare un torto, ossia per ledere interessi che l’ordine giuridico di una società favorisce e protegge. In contrapposizione al negozio illecito, qualifica il negozio semplicemente illegale od anche irregolare, che è sfornito dei requisiti prescritti dalla legge e che, pur non essendo riprovato in sé e quindi potendosi compiere impunemente, è inidoneo a raggiungere la soglia del diritto ed a richiamare la protezione legale. Al riguardo anche De Nova, Il contratto contrario a norme imperative, in Riv. critica dir. privato, 1985, p. 439; Galgano, Il negozio giuridico, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu, Messineo, Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2002, p. 280; Id., Il contratto, cit., p. 289; Gentili, Le invalidità, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, II, Torino, 2006, p. 1407; 1497; Roppo, Il contratto, cit., p. 747; Breccia, Il contratto illecito, in Il contratto in generale, III, in Trattato di diritto privato, diretto da Bessone, Torino, 1999, p. 120; Franzoni, Della nullità del contratto, in Galgano, Peccenini, Franzoni, Memmo, Cavallo Borgia, Simulazione, nullità del contratto, Annullabilità del contratto, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1998, p. 206; Gazzoni, Manuale di diritto privato, cit., p. 924; Mariconda, Le cause di nullità, in I contratti in generale. Effetti, invalidità e risoluzione del contratto, diretto da G. Alpa e M. Bessone, in Giur. sist. Dir. civ. comm., Bigiavi, Torino, 1991, p. 372.

43() Ugualmente, è dibattuto se il testamento nullo o la donazione nulla per illiceità possano essere suscettibili di conferma, ex artt. 590 e 799 c.c., in quanto l’illiceità dell’atto del disponente finisce sempre per riprodursi e ripercuotersi sull’atto di conferma del successore che, pertanto, risulta parimenti illecito (Nuzzo, Negozio giuridico, IV) Negozio illecito, in Enc. giur. Treccani, Roma, 2; Ferri, Ordine pubblico, buon costume e teoria del contratto, Milano, 1970, p. 151; Gazzoni, L’attribuzione patrimoniale mediante conferma, Milano, 1974, p. 281). Allo stesso modo, è incerto se un contratto nullo possa essere convertito, ai sensi dell’art. 1424 c.c. e produrre così gli effetti di un contratto diverso, allorché l’invalidità sia determinata dall’illiceità della causa o dell’oggetto (Ferri, Ordine pubblico, buon costume e teoria del contratto, cit., p. 153; De Nova, Il contratto contrario a norme imperative, cit., p. 438; Nuzzo, Negozio giuridico, IV) Negozio illecito, cit., p. 2; al riguardo, si veda la dottrina citata in Villa, Contratto e violazione di norme imperative, cit., p. 32, nota 18. Sull’impossibilità di convertire il contratto illecito ex art. 1424 c.c., si segnala Franzoni, Della nullità del contratto, in Galgano, Peccenini, Franzoni, Memmo, Cavallo Borgia, Simulazione, nullità del contratto, Annullabilità del contratto, in Comm. cod. civ. Scialoja e Brancasub art. 1424, Bologna-Roma, 1998, p. 206). Anche in questa ipotesi, infatti, alla nullità derivante dall’illiceità sembra preclusa la possibilità di produrre effetti giuridici ulteriori, perché ad essi, in qualche forma od aspetto, si comunicherebbe la stessa illiceità (Ferri, Ordine pubblico, buon costume e teoria del contratto, cit., p. 153, il quale osserva che «poiché il negozio, in cui il negozio nullo si può convertire, deve realizzare un regolamento di interessi simile a quello nullo, la nullità derivante da illiceità (contrarietà a norma imperativa, all’ordine pubblico e al buon costume) necessariamente investe anche questo regolamento di interessi»; Di Majo, La nullità, cit., p. 75; Franzoni, Della nullità del contratto, cit., p. 207; Breccia, Il contratto illecito, cit., p. 117). Si discute, inoltre, se l’effetto sanante previsto dall’art. 2652, n. 6, c.c., possa prodursi anche in presenza di un atto illecito (Perlingieri, Negozio illecito e negozio illegale: una incerta distinzione sul piano degli effetti, cit., p. 22).

44() Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, in Mass. Giust. civ., 2004, p. 2.

45() Art. 5, Cessione del contratto: «il contratto di cui all’articolo precedente può contenere l’apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti.

È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad una altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali».

46() Sul rango di norma imperativa della l. 91 del 1981, si veda la nota n. 23.

47() Sulla cessione del contratto di lavoro sportivo, si segnala Galgano, La compravendita di calciatori, in Contratto e impr., 2001, p. 1; Id., Compravendita di calciatori: il corrispettivo pagato dall’acquirente è, dunque, il prezzo della cessione, in Contratto e impr., 2002, p. 440. Al riguardo anche Albanese, Della cessione del contratto, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 2009, sub art. 1406, p. 247.

48() Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, cit., secondo la quale deve essere valutato se la sottrazione al controllo previsto dall’art. 12, della legge, n. 91 del 1981 – tra il momento in cui sono accaduti i fatti ed il momento della decisione – dovesse comportare l’inefficacia dell’accordo dissimulato, con conseguente sua non azionabilità da parte della società cedente: «valutazione da compiersi non già con riferimento a norme imperative poste dall’ordinamento statale, vertendosi in tema di rapporti intersoggettivi privati, ma, trattandosi di rapporti intercorrenti tra società di calcio affiliate ad una istituzione dotata di un proprio specifico ordinamento, qual è la F.I.G.C., con riferimento alle norme regolamentari interne, dalle quali i soggetti affiliati sono vincolati, e la cui violazione non è priva di conseguenze anche nell’ordinamento statale. E ciò in conformità al principio, enunciato da questa S.C., secondo cui le violazioni di norme dell’ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti assoggettati alle regole del detto ordinamento anche per l’ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.), incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322, comma 2º, c.c.); non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell’interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell’ordinamento sportivo, e senza l’osservanza delle prescrizioni formali all’uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell’ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi (sent. n. 4845/81)».

49() Lo evidenzia Federico, L’elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.d.d. sportivi, cit., p. 384.

50() Al riguardo, Cass., 18 marzo 2008, n. 7282, in Mass. Giust. civ., 2008, p. 3, 434; Cass., 28 febbraio 2007, n. 4785, in Vita not., 2007, p. 2, 815; Cass., 22 luglio 2004, n. 13621; Cass., 5 novembre 1999, n. 12327, in Mass. Giust. civ., 1999, p. 2195. In dottrina, di recente, Giuliani, Elusione fiscale, frode alla legge e causa concreta del contratto, in Contratto e impr., 2007, p. 455. Sulle diverse interpretazione dell’ultima parte dell’art. 1418, comma 1º, c.c., si segnala la ricostruzione secondo la quale l’ultima parte del comma 1º conduce ad escludere la nullità quando ciò risulti dalla ratio della disposizione violata (De Nova, Il contratto contrario a norme imperative, cit., p. 440; Villa, Contratto e violazione di norme imperative, Milano, 1993, p. 80; G. B. Ferri, Appunti sulla validità del contratto, in Riv. dir. comm., 1996, p. 1, p. 385; Id., Ordine pubblico, buon costume e teoria del contratto, Milano, 1970, p. 163; Mantovani, Divieti legislativi e nullità del contratto, in Nuova giur. civ., 1987, II, p. 69; Gitti, Il contratto in frode alla legge: itinerari della giurisprudenza, in Riv. critica dir. privato, 1989, p. 793; Passagnoli, Nullità speciali, Milano, 1995, p. 43). Parte della dottrina, invece, nega all’interprete un siffatto potere discrezionale, volto a delimitare l’area della nullità non espressamente prevista dalla legge (nello specifico, A. Albanese, Violazione di norme imperative e nullità del contratto, cit., p. 97. Al riguardo anche Castronovo, La responsabilità precontrattuale, in Manuale di diritto privato europeo, II, Milano, 2007, p. 344; D’Amico, Regole di validità e di comportamento nella formazione del contratto, in Riv. dir. civ., 2002, p. 56). Evidenzia, comunque, come – a dispetto dei diversi approcci teorici – i risultati pratici a cui approdano le diverse ricostruzioni siano in larga misura convergenti, Roppo, La nullità virtuale del contratto dopo la sentenza Rordorf, in Danno e resp., 2008, p. 545. Al riguardo, anche D’Adda, Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto, Padova, 2008, p. 155.

51() Bianca, Il contratto, in Diritto civile, III, Milano, 1987, p. 665.

52() Al riguardo, Galgano, Trattato di diritto civile, vol. II, Padova, 2010, p. 396; Id., Il contratto, Padova, 2007, p. 365; Roppo, Il contratto, Milano, 2011, p. 657; Gazzoni, Manuale di diritto privato, cit., p. 912. Sul punto, Sacco, in Sacco e De Nova, Il contratto, I, in Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, Torino, 1993, p. 533.

53() Federico, L’elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.d.d. sportivi, cit., p. 384.

54() Sul punto anche Alpa, L’ordinamento sportivo tra autonomia e Costituzione, in Il caso Genoa, alla ricerca di un giudice, Torino, 2005, p. 25.

55() Sulla ricostruzione dottrinale della pluralità degli ordinamenti giuridici, si veda la nota n. 99.

56() Le norme organizzative della Federazione italiana gioco calcio sono consultabili al sito: http://www.figc.it/it/93/3817/Norme.shtml.

57() Il regolamento organico Fip è consultabile al sito: http://www.fip.it/public/statuto/regolamento%20organico.pdf.

58() Gli arbitri, ad esempio, potrebbero impedire ad una squadra di calcio di scendere in campo con una tenuta da gioco, che viola quanto previsto dall’art. 72 norme organizzative interne alla Figc, in tema di tenuta di gioco dei calciatori.

59() Lo sponsor, comunque, è considerato un soggetto rilevante per l’ordinamento sportivo, come testimoniato dalla tendenza a riconoscere la legittimazione dello sponsor ad impugnare, davanti agli Organi della federazione sportiva, un provvedimento federale sanzionatorio (come ad esempio una retrocessione) nei confronti dello sponsee. Al riguardo, Pret. Brindisi, 30 luglio 1985, in Riv. dir. sport., 1986, p. 327; Cass., sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399, in Giur. it., 1990, I, c. 1282. In dottrina, M. Bianca, L’autonomia dell’ordinamento sportivo e il ruolo dello sponsor, in Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico, Napoli, 2009, p. 543; Filosto, Contratto di sponsorizzazione e provvedimenti federali, in Contratto e impr., 2006, p. 1002.

60() Cass., 24 settembre 1994, n. 7856, in Giur. it., 1995, I, 1, c. 1014.

61() Cass., 3 aprile 1987, n. 3218, in Giust. civ., 1987, I, p. 1678.

62() Cass., 27 gennaio 2010, n. 1713, in Mass. Giust. civ., 2010, p. 111; nel caso di specie, un’associazione sportiva dilettantistica si era obbligata a riconoscere un compenso nei confronti di un allenatore, in violazione delle norme sportive vigenti, che prevedevano che gli allenatori svolgessero la propria attività a titolo gratuito e avessero diritto soltanto ad un rimborso spese purché pattuito per iscritto. Al riguardo, si è ribadito come non abbia alcuna base normativa «l’assunto che qualsivoglia violazione delle regole dell’ordinamento sportivo comporti tout court la nullità dei contratti conclusi tra società o associazioni e sportivi»; in particolare, si è confermata la pronuncia di merito che ha escluso la nullità dell’accordo, sia per la «mancata osservanza della forma vincolata – non potendo la violazione di una disposizione regolamentare trovare sanzione nell’ordinamento statale, governato dal principio generale della libertà delle forme – sia la nullità per la pattuizione di un compenso, non violando l’onerosità della prestazione alcuna norma imperativa».

63() Al riguardo, Galgano, Deontologia forense e pluralità degli ordinamenti giuridici, in Contratto e impr., 2011, p. 292; in argomento, anche Ruotolo, Giustizia sportiva e Costituzione, in Riv. dir. sport., 1998, p. 407; Vidiri, Autonomia dell’ordinamento sportivo: natura privata delle federazioni e riparto della giurisdizione, in Giust. civ., 2011, p. 1759.

64() Corte giust., 11 aprile 2000, n. 51, in Riv. dir. sport., 2001, p. 434.

65() Sulle problematiche connesse allo status di professionista di fatto, Agrifoglio, Diritto comunitario, diritto interno e classificazione dei contratti: il contratto di lavoro sportivo punto d’incontro tra ordinamenti, in Europa e dir. privato, 2011, p. 257; Dentici, Il lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo: profili di diritto interno e comunitario, in Europa e dir. privato, 2009, p. 1059; Sferrazza, Il rapporto di lavoro del calciatore dilettante, in Dir. lav., 2006, p. 1, p. 415.

66() Liotta Santoro, Lezioni di diritto sportivo, cit., p. 56.

67() Al riguardo l’excursus di Vidiri, Autonomia dell’ordinamento sportivo: natura privata delle federazioni e riparto della giurisdizione, in Giust. civ., 2011, p. 1759.

68() Al riguardo il precedente di Cass., 3 luglio 1968, n. 2228, in Riv. dir. sport., 1968, p. 151.

69() Art. 23, comma 1º, prevede che: «ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici».

70() Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49, in La responsabilità civile, 2011, f. 6.

71() Al riguardo, di recente, Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, 17 dicembre 2012, cit., che ha ribadito che un soggetto estraneo all’ordinamento sportivo non può essere legittimato ad adire una giurisdizione di detto ordinamento, che ha tra le sue peculiarità quella di giudicare controversie in cui siano parti esclusivamente soggetti appartenenti a detto specifico ordinamento.

72() Significativo è il caso del contratto di sponsorizzazione, concluso in violazione delle norme regolamentari, su cui ci si sofferma nella continuazione.

73() Sul punto, invece, Liotta, Santoro, Lezioni di diritto sportivo, cit., p. 22.

74() Per un ampia disamina della l. n. 280 del 2003, si segnala Colagrande, Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, in Le nuove leggi civ., 2004, f. 4, 705. Sul decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla legge 280 del 2003, si segnala il commento di De Marzo, Ordinamento statale e ordinamento sportivo tra spinte autonomistiche e valori costituzionali, in Corriere giur., 2003, p. 1265.

75() Romano, L’organizzazione dell’attività sportiva, in Manuale di diritto dello sport, cit., p. 119.

76() Il rapporto di regola ed eccezione tra la prima parte dell’art. 1418 c.c. e la riserva finale dello stesso comma 1º infatti, è fortemente attenuato, in virtù dell’ampio potere discrezionale normalmente riconosciuto all’interprete al quale è riconosciuta la responsabilità di delimitare l’area della nullità non espressamente prevista dal legislatore (lo sottolinea De Nova, Il contratto contrario a norme imperative, cit., p. 442; Mantovani, Le nullità e il contratto nullo, cit., p. 44; Gitti, Il contratto in frode alla legge: itinerari di giurisprudenza, cit., p. 797; al riguardo anche Breccia, Il contratto in generale, III, in Trattato di diritto privato, diretto da Bessone, Torino, 1999, p. 128, il quale evidenzia come il comma 1º dell’art. 1418 non possa più essere letto come una disposizione che fissa una regola e fa salva l’eccezione, rappresentata cioè dalla presunzione di nullità fino a dimostrazione del contrario).

77() Questo è ad esempio il caso di Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, cit.

78() Al riguardo, Sicchiero, La distinzione tra meritevolezza e liceità del contratto atipico, cit., p. 549.

79() In particolare, Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit.; Cass., 5 aprile 1993, n. 4063, cit.; in dottrina, Messineo, Il contratto in genere, cit., p. 658, nota 12, espressamente richiama il contratto normativo per l’ordinamento sportivo.

80() Al riguardo, Messineo, Il contratto in genere, cit., p. 657; sul contratto normativo come fenomeno di autonomia privata, ampiamente Guglielmetti, I contratti normativi, Padova, 1969, p. 39.

81() Messineo, Il contratto in genere, cit., p. 667.

82() Sul punto ampiamente, Gitti, Contratti regolamentari e normativi, Padova, 1994, p. 40; di recente, D’Arcangelo, Il contratto normativo, in Obblig. e contr., 2008, p. 62.

83() Gitti, Contratti regolamentari e normativi, cit., p. 41, il quale ammette che il contratto normativo possa avere «efficacia reale» intesa essa come non necessità che le clausole con esso predisposte entrino a far parte del contenuto dei successivi contratti particolari, né che esse siano espressamente riprodotte o richiamate, tenuto conto dell’effetto integrativo rispetto ai successivi singoli contratti.

84() Guglielmetti, I contratti normativi, cit., p. 147; al riguardo anche Maiorca, Normativo (contratto), in Digesto, Torino, 1995.

85() Sui rapporti tra il patto sulla forma ed il contratto normativo, Messineo, Il contratto in genere, cit., p. 670; Guglielmetti, I contratti normativi, cit., p. 120, nota 122 e la bibliografia ivi indicata.

86() Ritengono modificabile il patto sulla forma, anche per fatti concludenti, Galgano, Il contratto, cit., p. 198; Bianca, Diritto civile, cit., p. 307.

87() In tale ipotesi, l’inosservanza delle norme federali in tema di sponsorizzazione può comportare l’impossibilità assoluta di realizzare la prestazione contrattuale nell’ambito dell’ordinamento sportivo, con conseguente nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto, ferma restando, comunque, la responsabilità precontrattuale, ex art. 1338 c.c. a carico della parte che conosceva o doveva conoscere l’impossibilità. Il caso viene in rilievo anche per dimostrare che le norme sportive possono incidere anche sui contratti conclusi da soggetti estranei all’ordinamento sportivo, nonostante le norme sportive non siano certo vincolanti per essi.

88() A ciò si aggiunga che la vicenda può essere oggetto di una diversa lettura volta a ravvisare un oggetto illecito anziché impossibile; in caso contrario, infatti, si arriverebbe al risultato inaccettabile – perché in contrasto con il sistema costituzionale e con il principio di libertà di esercizio dell’attività sportiva (Bruno, I soggetti dell’attività sportiva, cit., p. 162; Caringella, «Tratta» dei giocatori e profili di «meritevolezza sociale», cit., p. 670) – di ammettere la costituzione di un vincolo di appartenenza di un atleta a favore di una persona fisica.

89() Cass., 27 gennaio 2010, n. 1713, cit.

90() Al riguardo, si veda la nota n. 23.

91() L’art. 4 della l. 91 del 1981, prevede un iter procedurale che si articola in tre distinti momenti, tanto che Cass., 4 marzo 1999, n. 1855, cit., si è espressa in termini di «fattispecie formale complessa a formazione progressiva»): i) ricorso alla forma scritta; ii) redazione del suddetto contratto sulla base del contratto «tipo», che viene concordato dalle organizzazioni di categoria (realizzabile attraverso la sottoscrizione di appositi moduli o formulari); iii) deposito del contratto presso la competente federazione sportiva per consentirne il controllo (al riguardo, Vidiri, Contrattodi lavoro dello sportivo professionista, patti aggiunti e formaad substantiam, in Giust. civ., 1999, p. 1615; Id., Sulla forma scritta del contratto di lavoro sportivo, in Giust. civ., 1993, p. 683). Siffatti requisiti (forma e utilizzo del contratto tipo predisposto) ed adempimenti (deposito) sono riprodotti anche negli «accordi Collettivi» stipulati dalle Federazioni sportive e dai rappresentanti delle categorie interessate, come previsto dallo stesso art. 4, della l. n. 91 del 1981.

In particolare, l’Accordo Collettivo tra la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti e l’Associazione Italiana Calciatori, del 5 settembre 2011, all’art. 2.1., prevede, a pena di nullità, che il contratto individuale tra Società e calciatore professionista debba essere redatto sull’apposito modulo conforme al «contratto tipo». È altresì previsto l’obbligo del deposito entro dieci giorni dalla sottoscrizione, presso la Lega competente, che – effettuate le verifiche di sua competenza – deve curarne la trasmissione alla Federazione per la relativa approvazione, ai sensi dell’art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Analoga previsione è contemplata anche dall’Accordo Collettivo riguardante i giocatori professionisti di Pallacanestro, il quale prevede non solo che la mancanza della forma scritta determina la nullità, ma anche il deposito quale condizione di efficacia, nonché la nullità delle pattuizioni non risultanti dal contratto depositato.

92() Tale impostazione – volta a limitare la previsione espressa della nullità (art. 1418, comma 3º, c.c.) di cui all’art. 4 della l. n. 91 del 1981 alla sola inosservanza del requisito della forma scritta – è stata seguita da un precedente di legittimità, in una vicenda riguardante la validità o meno di un accordo circa un premio promozione a favore di giocatori di calcio professionisti, non previsto nel contratto depositato (Cass., sez. lav., 12 ottobre 1999, n. 11462; in questo senso è orientata anche l’Alta Corte di Giustizia sportiva, Pres. e rel. Chieppa, nel parere, n. 2/2010, del 30 luglio 2010).

93() L’approvazione – valutata alla luce dell’art. 4 e dell’art. 12 l. n. 91 del 1981 – viene considerata come il tipico atto nel quale si esprime la funzione amministrativa di controllo (in senso ampio) successivo alla conclusione del contratto, ma condizionante l’efficacia dello stesso. Per questa ragione, si ravvisa una sorta di condizione legale «condicio iuris», poiché l’evento dal quale dipende la produzione degli effetti è esterno alla fattispecie costitutiva, già perfezionatasi in tutti i suoi elementi (in questo senso, sia pure implicitamente, si è espressa Cass., 23 aprile 1998, n. 4207, in Mass. Giust. civ., 1998, p. 874; il potere di «approvazione» pare persistere, nonostante la l. 18 novembre 1996, n. 586, abbia modificato notevolmente l’originaria formulazione dell’art. 12, decapitandone il contenuto; è rimasto inalterato, infatti, il disposto dell’art. 4 della l. 91 del 1981, il cui comma 2º prevede espressamente «l’approvazione» del contratto da parte delle Federazioni. In senso dubitativo, invece, Pardolesi, Sull’efficacia dell’accordo (sportivo) dissimulato nell’ordinamento statale, in Corriere giur., 2004, p. 895; in senso diverso Cass., sez. lav., 4 marzo 1999, n. 1855, cit.).

94() Viene così in rilievo il c.d. criterio del «minimo mezzo», secondo il quale la nullità per contrarietà a norma imperativa, ai sensi dell’art. 1418, comma 1º, c.c., è esclusa se l’esigenza perseguita dal legislatore mediante la previsione di uno specifico rimedio – diverso dalla nullità – sia compiutamente realizzata con l’irrogazione di una specifica sanzione o più in generale con l’applicazione del rimedio previsto (sul c.d. «criterio del minimo mezzo», si segnala De Nova, Il contratto contrario a norme imperative, cit., p. 446; Villa, Contratto e violazione di norme imperative, cit., p. 131). Nel caso di specie, secondo la predetta ricostruzione, la legge ha disposto «diversamente» rispetto alla nullità del contratto, in quanto ha assicurato l’effettività della norma violata con la previsione di un rimedio distinto dall’invalidità qual è l’inefficacia del contratto.

Alla luce di tale ricostruzione – che rende anch’essa irrilevante l’accertamento dell’invalidità ai sensi dell’art. 1352 c.c. – la stipulazione senza l’osservanza della forma scritta determina la nullità dell’atto, ai sensi dell’art. 1418, comma 3º, c.c. La conformità al contratto «tipo» e l’obbligo del deposito, invece, sono adempimenti funzionali ad ottenere l’«approvazione». La conseguenza è che l’inosservanza delle suddette previsioni determina non la nullità, bensì l’inefficacia del contratto (sulla distinzione tra invalidità del contratto ed inefficacia, tra gli altri, A. Di Majo, La nullità e i suoi confini, in Il contratto in generale, VII, a cura di A. Di Majo, G.B. Ferri, Franzoni, in Trattato di diritto privato, diretto da Bessone, vol. XIII, Torino, 2002, p. 58; Galgano, Il contratto, cit., p. 351; Roppo, Il contratto, cit., p. 688), a causa della mancata «approvazione» dello stesso da parte della Federazione (Cass., sez. lav., 12 ottobre 1999, n. 11462, cit.).

95() Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, cit.

96() Al riguardo, Galgano, Il contratto, Padova, 2007, p. 365; Roppo, Il contratto, Milano, 2011, p. 657; Gazzoni, Manuale di diritto privato, cit., p. 912. Sul punto, Sacco, in Sacco e De Nova, Il contratto, I, in Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, Torino, 1993, p. 533.

97() Federico, L’elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.d. sportivi, cit., p. 384, che, sul precedente di Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, cit., evidenzia come il patto di determinazione del prezzo dissimulato non dovrebbe essere rivestito della forma richiesta per il contratto cui afferisce.

98() Sul punto, particolarmente efficace è lo scritto di Galgano, Deontologia forense e pluralità degli ordinamenti giuridici, in Contratto e impr., 2011, p. 291.

99() Al riguardo, Galgano, Deontologia forense e pluralità degli ordinamenti giuridici, cit., p. 292. Sulla teoria istituzionalistica della pluralità degli ordinamenti giuridici, dovuta a Santi Romano (L’ordinamento giuridico, Firenze, 1946) ed in particolare sull’ordinamento sportivo nell’ambito della pluralità degli ordinamenti, si segnala Cesarini – Sforza, Il diritto dei privati, Milano, 1963, p. 56; M.S., Giannini, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv. dir. sport., 1949, p. 13; più di recente, Sanino – Verde, Il diritto sportivo, Padova, 2011, p. 10.

100() Cass., 20 settembre 2012, n. 15934, cit.: «quando il contratto di mandato (tra atleta e procuratore sia esso agente o avvocato) non ha rispettato nella forma e nella sostanza alcune fondamentali regole poste dall’ordinamento sportivo, esso si considera invalido. Infatti la disciplina di diritto comune deve intendersi integrata dalla normativa regolamentare federale: il contraente che, presentandosi nella duplice veste di avvocato e di procuratore sportivo, squilibri il sinallagma negoziale vincolando il calciatore con clausole e con una penale rilevante difformi dal modello proprio di un disciplinare federale, non può reclamare tutela in relazione al contratto di mandato professionale, posto per l’appunto in frode alle regole dell’ordinamento sportivo». Sul giudizio di merito, Trib. Udine, 16 gennaio 2006, cit.

101() Tra gli altri, Roppo, Il contratto, cit., p. 873; Id., Il contratto del duemila, III ed., Torino, 2011, p. 75.

102() Sulla buona fede come strumento per privare di efficacia alcune clausole, Franzoni, Degli effetti del contratto, in Il codice civile commentario, diretto da Schlesinger, Milano, 1999, sub art. 1375, p. 292. 

 

Avvocato in Bologna. Ricercatore confermato di Diritto privato, presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto civile, presso l'Università di Bologna, discutendo una tesi sulla "Circolazione impropria dei titoli di credito". E' membro del Collegio dei docenti del dottorato dell'Università degli Studi di Bologna, dal Titolo "Stato,Persona e servizi nell'ordinamento europeo e internazionale". Ha avuto l'affidamento dell'insegnamento di Diritto sportivo nella Facoltà di Economia dell'Università di Bologna, di Diritto civile e di Diritto privato, nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. Relatore a convegni, seminari, master di specializzazione e corsi di formazione. Autore di numerose pubblicazioni.

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