I miglioramenti nel codice civile

ALBANESE A (2003). CONTRATTO E IMPRESA, p. 910-939, ISSN: 1123-5055

Antonio Albanese, I miglioramenti nel codice civile

Sommario: 1) Premessa: miglioramenti sul bene proprio o sul bene altrui. La natura dell’attività e del diritto al rimborso. – 2) I miglioramenti eseguiti dal possessore. – 3) I miglioramenti eseguiti dal conduttore. – 4) I miglioramenti eseguiti dall’usufruttuario. – 5) I miglioramenti eseguiti dall’enfiteuta. – 6) Il rimborso spettante all’accipiens indebiti ex art. 2040 c.c. – 7) Risultato dell’indagine: la funzione delle norme in materia di miglioramenti.

 

 

1). Premessa: miglioramenti sul bene proprio o sul bene altrui. La natura dell’attività e del diritto al rimborso.

Non esiste, in diritto italiano, un criterio generale atto a disciplinare in via unitaria il fenomeno dei miglioramenti; esiste, piuttosto, una congerie di norme, sparse tra la disciplina del possesso, della locazione, dell’usufrutto, dell’enfiteusi e altre ancora, in ognuna delle quali il legislatore ha soppesato il particolare interesse degno di tutela con riferimento alla peculiarità del rapporto intercorso o intercorrente tra le parti.

Si è soliti sostenere la mancanza di autonoma rilevanza del fenomeno nei casi in cui il miglioramento è effettuato dal proprietario della cosa, in considerazione dell’assenza di interferenze del comportamento dell’agente e dei relativi risultati nella sfera di soggetti diversi[1]; il miglioramento diverrebbe attività giuridicamente rilevante soltanto nei casi in cui al detrimento del patrimonio dell’agente corrisponda il vantaggio dell’accipiens.

Invero oggi, il momento della rilevanza giuridica non può più essere così circoscritto[2]. Il miglioramento effettuato su cosa altrui, incarna una fattispecie valutata ex post dalla legge, al fine di tutelare l’interesse dell’agente e disciplinare i suoi rapporti col proprietario. Quando è invece lo stesso proprietario a migliorare il bene oggetto del suo diritto, la legge se ne occupa già in via preventiva, col fine di sollecitare il soggetto a compiere l’attività migliorativa, spesso predeterminando le modalità attraverso le quali essa deve essere compiuta: viene così a riqualificarsi “tutta l’attività di godimento e di disposizione coinvolgente le finalità e le modalità nell’àmbito di una funzionalizzazione degli stessi interessi del proprietario”[3].

Per altro verso, è indubbia l’esistenza di ipotesi inerenti a miglioramenti effettuati dallo stesso proprietario, che hanno un rilievo giuridico confermato normativamente[4]: si pensi all’art. 748, comma 1°, c.c., che sancisce, riguardo all’obbligo di collazione per imputazione, la deduzione a favore del donatario del valore delle migliorie apportate al bene immobile (nei limiti del loro valore al tempo dell’apertura della successione); e al

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quarto comma norma cit., che, riferito invece alla collazione in natura, afferma il diritto del coerede al rimborso delle somme erogate per spese e miglioramenti sul bene (con facoltà di ritenere il possesso sino all’effettivo rimborso). In questo caso, al momento in cui ha effettuato la spesa l’agente era proprietario del bene: le previsioni legali trovano la loro spiegazione nel fatto che la donazione fatta in vita dal de cuius ai propri discendenti o al coniuge, è considerata dalla legge come una anticipazione sulla futura successione, e l’obbligo collatizio mira appunto a mantenere la proporzione tra le quote ereditarie[5]. Ma i miglioramenti che il donatario ha effettuato a proprie spese e con proprio sacrificio, “si collocano fuori della giustificazione della collazione e per ciò stesso non devono andare a beneficio degli altri soggetti del rapporto collatizio”[6].

Altra ipotesi di miglioramenti effettuati a vantaggio della cosa propria, è quella del compratore con diritto di riscatto, il quale, se a seguito dell’esercizio del diritto di riscatto ad opera del venditore perde la proprietà del bene, ha diritto al rimborso delle stesse[7].

Esistono poi le spese erogate dal terzo acquirente di un bene ipotecato, al quale viene riconosciuto, se il creditore ipotecario abbia fatto vendere giudizialmente l’immobile, il diritto di fare separare, dal prezzo di vendita, la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo (fino a concorrenza del loro valore al tempo della vendita) (art. 2864, comma 2°, c.c.).

Con queste doverose precisazioni, può confermasi che la maggior parte dei casi in cui il fenomeno acquista più notevole rilevanza, inerisce alle spese compiute, anziché dal proprietario, da un altro soggetto che si trova con la cosa in un rapporto determinato, normalmente un detentore non proprietario od un possessore non proprietario, sicché esse sono destinate a migliorare la cosa altrui. Dal momento in cui la cosa migliorata è restituita al proprietario, il soggetto che ha erogato la spesa può agire in giudizio per far valere il suo diritto al rimborso (oppure il diritto a compensare l’incremento di valore del bene prodotto dai miglioramenti con le diminuzioni di valore dovute ai deterioramenti).

Il codice civile disciplina in maniera molto frammentaria la materia, e offre soluzioni diversificate secondo l’ambito di operatività della pretesa al rimborso. Varia, soprattutto, la misura del rimborso, che solo in alcuni casi rispecchia il criterio quantitativo del minor valore tra danno e locupletazione sancito dall’art. 2041 c.c.. Ciò è dovuto al fatto che gli effetti delle spese sono intimamente legati alle regolamentazioni tipiche dei singoli rapporti tra proprietario della cosa e terzo.

La nostra letteratura giuridica è solita distinguere tra miglioramenti intrinseci e miglioramenti estrinseci: i primi sono quelli che importano una modificazione della cosa; i secondi un suo accrescimento. I miglioramenti estrinseci sono le addizioni, termine legislativo (artt. 975, 986, 1150, 1593 c.c.) con cui si descrive sia l’attività accrescitiva sia il suo risultato. Da una parte, dunque, v’è il miglioramento intrinseco, che costituisce il vero e proprio miglioramento in senso stretto, e che produce un risultato qualitativo; dall’altra è il miglioramento estrinseco, ossia l’addizione, caratterizzata da un risultato quantitativo.

Sebbene miglioramento e addizione siano fenomeni distinti, e diversamente disciplinati, la disciplina è coincidente quando l’addizione importi nel contempo un miglioramento della cosa, di modo che è la disciplina dettata dal miglioramento a prevalere assorbendo quella dell’addizione. Va però escluso che le addizioni possano essere considerate delle sottospecie dei miglioramenti, trattandosi piuttosto di due diversi fenomeni coinvolgenti diverse problematiche: solo nei casi in cui l’addizione costituisca anche miglioramento della cosa, allora gli effetti giuridici coincideranno e saranno quelli previsti dalla legge per il miglioramento.

Diversa dai miglioramenti in senso lato è la “trasformazione”, termine con cui in genere si identifica un’attività comportante modificazioni strutturali che rendono la cosa diversa da quella originaria[8]. Essa è attuazione di un uso anormale della cosa, e va configurata come attività illecita quando è compiuta sul bene altrui in assenza del consenso del proprietario o di una facoltà conferita dalla legge (la quale peraltro in alcuni casi la vieta espressamente: si pensi all’obbligo di rispettare la destinazione economica imposto all’usufruttuario).

In passato, il fenomeno del miglioramento della cosa altrui è stato fatto rientrare nella categoria del quasi-contratto, in ragione del fatto che l’indennità riconosciuta al migliorante sarebbe espressione del principio dell’arricchimento senza causa: ne è conseguita la qualificazione del miglioramento quale attività lecita e quale fonte di obbligazione, nonché la affermazione del carattere intrinseco della volontarietà. Ma il requisito della volontarietà può essere accolto nei limiti entro i quali è utile a sottolineare la rilevanza giuridica del miglioramento come attività umana anziché come mero risultato materiale; ché se invece l’obbiettivo fosse quello di dare rilevanza alla determinazione volitiva del soggetto agente, intesa quale “cosciente direzione dell’attività alla produzione del risultato materiale”, allora non potrebbe parlarsi di atto volontario: è irrilevante, per la produzione degli effetti di legge, che l’aumento di valore (miglioramento) o l’accrescimento (addizione) siano stati voluti dal soggetto agente. Gli effetti giuridici, infatti, scaturiscono in via diretta e immediata da meri fatti materiali[9]. La legge considera esclusivamente il risultato economico della spesa, non già la sussistenza di un’azione umana consapevole: ne deriva l’assoluta irrilevanza della eventuale incapacità di intendere e di volere del soggetto agente, così come dell’errore, del dolo e della violenza morale (salva, per i casi di dolo e violenza, la possibilità dell’agente di cumulare l’indennità da rimborso col risarcimento del danno aquiliano).

Le singole pretese si caratterizzano tutte per il costante riferimento all’obbligazione di restituire la cosa[10] quale condizione di proponibilità o di ammissibilità dell’azione di rimborso[11], perché finché l’agente continua a godere del bene, egli è privo dell’interesse attuale ad agire. Se la cosa perisse prima della restituzione, indipendentemente dall’imputabilità del perimento, il rimborso del miglioramento non sarebbe possibile.

Ciò nondimeno, il diritto al rimborso non nasce dal fatto della riconsegna, ma già per effetto del miglioramento ed al momento in cui esso è fatto; da quando la cosa è restituita, il diritto (già sorto) al rimborso diviene esercitabile[12]: ne consegue che un eventuale rimborso anticipato rispetto alla consegna non sarebbe senza causa.

Il diritto al rimborso è spesso accompagnato da un diritto di ritenzione: l’obbligazione di restituire il bene è sospesa sino all’effettivo pagamento delle somme erogate. Il diritto di ritenzione è previsto a vantaggio: del possessore di buona fede (non invece di quello di mala fede); del compratore con patto di riscatto; dell’affittuario di fondo rustico; dell’enfiteuta; del coerede che, in ossequio al proprio obbligo di collazione, abbia conferito un bene immobile in natura. In considerazione del suo carattere eccezionale, il diritto di ritenzione deve essere escluso, invece, in tutti i casi per i quali non sia espressamente previsto.

 

2) I miglioramenti effettuati dal possessore.

Il possessore è tenuto alla restituzione della cosa all’avente diritto, il quale in caso contrario potrà valersi delle regole in materia di indebito. L’avente diritto alla restituzione (che può essere il proprietario o il titolare di un diritto reale minore) è a sua volta tenuto nei confronti del possessore al rimborso delle spese e alle indennità previste dall’art. 1150 c.c. (che al comma 2° e al comma 3° fa specifico riferimento ai miglioramenti)[13].

Quanto alla misura dell’indennizzo, dovuto soltanto se il miglioramento sussiste al tempo della restituzione, la scriminante è data dallo stato soggettivo del possessore: se è di buona fede, il rimborso gli è dovuto nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa; se è di mala fede, <<nella minor somma fra l’importo della spesa e l’aumento di valore>>[14].

L’art. 1150 c.c. è applicabile unicamente al possessore, cui va equiparato il compossessore: è stato ritenuto tale, ma la soluzione è discutibile, il coniuge che, in costanza di matrimonio, abbia eseguito a proprie spese migliorie ed ampliamenti dell’immobile di proprietà dell’altro, in godimento ad entrambi[15].

La norma, per il suo carattere eccezionale, non è invece applicabile al detentore. Nonostante l’autorevolezza della diversa opinione la quale, sul presupposto che il fondamento dell’art. 1150 c.c. risieda nel divieto generale di arricchimenti ingiustificati, conclude che “nessuno ostacolo si oppone pertanto alla loro applicazione analogica là, dove le fattispecie risultano simili a quelle regolate con riferimento al possesso, ricorrendo la medesima ragione normativa” [16]. La giurisprudenza è però costante nel senso opposto[17].

Di tal guisa, la tutela prevista per il possessore va negata anche al comodatario[18] ed al coerede che abbia migliorato i beni comuni[19].

L’obbligo di rimborso ha natura reale: è quindi a carico anche del nuovo proprietario per le spese effettuate dal possessore quando ancora vi era il proprietario precedente. Il possessore non può essere indennizzato per spese sostenute dal suo autore o da un precedente possessore da lui rimborsati, giacché il diritto al rimborso non si riconnette al possesso in sé considerato, ma alla erogazione della spesa. È questo un caso nel quale il nuovo possessore potrà avere ristoro grazie all’azione di arricchimento, qualora ricorrano tutti i presupposti previsti dall’art. 2041 s. c.c..

Quanto alla natura del debito di rimborso, occorre distinguere le riparazioni dai miglioramenti e dalle addizioni, perché, mentre per le prime l’art. 1150 c.c. riconosce al possessore “il diritto al rimborso delle spese incorse, costituente un debito di valuta, sottoposto alla disciplina dell’art. 1277 c.c., per quanto concerne i miglioramenti e le addizioni gli attribuisce il diritto ad un’indennità che, avendo funzione di reintegrazione patrimoniale, va considerata debito di valore e, pertanto, deve essere determinata tenendo conto della svalutazione monetaria verificatasi fino alla data della liquidazione”[20]. In conformità a quanto previsto in generale dall’art. 1282, comma 3°, c.c. per i debiti attinenti a spese fatte per cose da restituire, gli interessi sono dovuti dal giorno della erogazione delle spese se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti o, altrimenti, dal giorno della domanda se il possessore è di buona fede.

 

3) I miglioramenti effettuati dal conduttore.

L’art. 1592 c.c. sancisce che, salvo che la legge o gli usi non prevedano diversamente, il conduttore non ha diritto ad indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Al contrario, se vi è stato il consenso del locatore all’esecuzione, questi è tenuto a pagare un’indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.

Il conduttore ha facoltà, giacché non gli è vietato, di porre in essere dei miglioramenti sul bene oggetto della locazione; se, alla fine del rapporto locativo, il valore della cosa è superiore, per effetto dei miglioramenti, a quello che essa aveva all’inizio del rapporto, nasce il problema economico-giuridico dell’accollo delle spese che egli ha sostenuto, le quali hanno finito col procurare un arricchimento al proprietario[21]. Detto problema nasce dal conflitto fra tre interessi contrastanti[22]: l’interesse generale della collettività al miglioramento di un bene idoneo a soddisfare i bisogni umani; l’interesse del conduttore a migliorare la cosa di cui sta godendo senza per questo accollarsi anche quella parte di spesa che inciderà favorevolmente sul godimento del locatore; l’interesse del locatore ad essere tutelato dall’imposizione di un rimborso relativo a spese che non aveva intenzione di effettuare.

Fra i tre interessi sembra aver prevalso il terzo; la regola iuris è quella sancita dal primo comma dell’art. 1592 c.c.: il conduttore non ha alcun diritto a compenso per i miglioramenti apportati alla cosa. Nel caso della locazione il primo interesse, quello generale al miglior sfruttamento e rendimento possibile del bene, ha importanza secondaria, trattandosi di beni non produttivi; ecco perché esso soccombe di fronte all’interesse del locatore. Diversamente, quando oggetto del rapporto è una cosa produttiva, e si verte pertanto in materia di affitto, l’interesse generale è maggiore, e fa propendere la scelta codicistica per la tutela dell’interesse del conduttore, proprio perché quest’ultimo coincide con l’interesse della collettività a migliorare la capacità produttiva del bene[23] (cfr. artt. 1632 e 1651 c.c., successivamente abrogati, però, dall’art. 29 l. 11-2-1971 n.11)[24].

Nella locazione, l’interesse generale non è preponderante come nell’affitto: il conduttore, pertanto, è lasciato sì libero di effettuare o no il miglioramento, ma non è sollecitato e stimolato dalla legge all’effettuazione dell’attività migliorativa. Soltanto se ha ottenuto il previo consenso del locatore, gli sarà concesso di ottenere da questo la reintegrazione nelle spese sostenute, nei limiti dell’aumento di valore sussistente al tempo della restituzione della cosa locata.

La facoltà di porre in essere il miglioramento, ed il diritto al correlativo rimborso, vanno pertanto tenuti su due piani distinti, poiché la prima è sempre concessa al conduttore indipendentemente dal consenso del locatore[25] (salvo ovviamente il diritto di quest’ultimo di ottenere alla fine della locazione la remissione in pristino), mentre esclusivamente il sorgere del diritto all’indennità è subordinato al consenso inequivoco del locatore[26].

Non può pertanto essere condivisa la diversa tesi, secondo cui al conduttore sarebbe vietato di apportare una qualsiasi modificazione della cosa locata, con la conseguenza che l’esecuzione di addizioni e miglioramenti costituirebbe una vera e propria inadempienza contrattuale[27]. Detta tesi si basa sul disposto dell’art. 1590 c.c., che al primo comma sancisce il dovere del locatario di restituire la cosa al locatore “nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto”. Ma la norma non sancisce un obbligo di restituire la cosa nella stessa identità originaria: essa vuole soltanto obbligare il conduttore ad eliminare le “alterazioni anormali” che la cosa abbia subito durante il godimento[28]; miglioramenti e addizioni certamente non impediscono l’esatto adempimento dell’obbligo di restituzione. Aggiungerei anzi, che gli artt. 1592 e 1593 c.c., nel dettare un’apposita normativa, attuano per implicito un’autentica deroga al principio secondo cui la cosa deve essere restituita nello stato in cui si trovava al momento della consegna[29]; per effetto di questa deroga il conduttore ha piena facoltà di apportare miglioramenti o addizioni alla cosa locata al fine di goderne nella maniera più idonea, pur non potendone ovviamente alterare la destinazione[30].

L’art. 1592 c.c. non è però applicabile alle “trasformazioni” sulla cosa locata. “La disciplina dei miglioramenti delle addizioni eseguiti dal conduttore sulla cosa locata, dettata dagli art. 1592 e 1593 c.c., riguarda soltanto quelle innovazioni o quegli incrementi, qualitativi o quantitativi, che ineriscono alla cosa locata in quanto compiute nell’ambito rigoroso dei suoi confini lasciandone integra la struttura fondamentale, l’organizzazione funzionale autonoma e la destinazione sua propria, e ad essa non può farsi riferimento quando si tratti di alterazioni strutturali profonde, che abbiano come conseguenza la trasformazione, anche di una parte soltanto, della cosa locata”[31]. Un esempio è quello del conduttore di un immobile che aveva proceduto alla eliminazione degli ambienti cucina e sala da pranzo di un immobile destinato a pensione, nonché alla installazione di un ascensore di collegamento fra il piano dell’immobile locato ed il piano superiore che aveva prodotto la perdita dell’autonomia dell’immobile come entità a sé stante[32]. È evidente che in questo caso non può parlarsi di miglioramenti e di addizioni, configurandosi qui, addirittura, la perdita dell’autonomia della cosa locata per la sua integrazione funzionale con altro immobile, tale da realizzare una nuova ed unica entità patrimoniale.

Soltanto se aveva preventivamente ottenuto il consenso del locatore all’attività migliorativa, il conduttore potrà ottenere un’indennità[33], commisurata alla minor somma inter expensum et melioratum. Tale facoltà va necessariamente esercitata al momento della riconsegna dell’immobile al locatore, potendo solo in tale occasione operarsi una utile comparazione tra l’importo delle spese sostenute dal conduttore e l’incremento di valore conseguito dall’immobile[34]. Il conduttore non può quindi proporre azione per il conseguimento delle indennità per i miglioramenti, quando, pendente il procedimento per la convalida dello sfratto intimato dal locatore, sia ancora in corso il rapporto di locazione e non si sia ancora verificata la riconsegna dell’immobile[35].

L’atto di consenso va configurato come atto di autorizzazione se espresso prima del compimento delle opere, e come una ratifica (in senso lato) se posteriore[36]. In ogni caso deve trattarsi di una manifestazione esplicita ed inequivoca di volontà[37], giacché importa una cognizione dell’entità anche economica e della convenienza delle opere da eseguirsi.

Se il conduttore ha eseguito l’opera senza il consenso del locatore, sarà sempre applicabile (salvo diversa pattuizione[38]) la compensazione (totale o parziale) tra valore del miglioramento e valore degli eventuali deterioramenti, specificamente prevista dal secondo comma dell’art. 1592 c.c., purché i deterioramenti non siano imputabili a dolo o colpa grave del conduttore[39].

Onde evitare possibili future controversie sull’esistenza o meno di un valido consenso del locatore, le parti possono pattuire all’inizio del rapporto locativo una clausola contrattuale che escluda espressamente la possibilità del conduttore di ottenere l’indennità per i miglioramenti e le addizioni eseguiti con il consenso del locatore[40]. Oppure possono pattuire di modificare il criterio legale della minor somma tra lo speso e il migliorato, ad esempio stabilendo l’obbligo del locatore di rimborsare al conduttore le spese occorrenti per le corrispondenti opere[41]. Una clausola frequente è poi quella che vieta modifiche o innovazioni senza la preventiva, necessaria autorizzazione scritta del locatore, la cui violazione può dare vita ad inadempimento grave, legittimante la risoluzione del contratto di locazione e la condanna del conduttore al ripristino dello stato dei luoghi[42].

Il carattere indennitario della prestazione[43] permane anche se le parti abbiano pattuito il rimborso totale delle spese sostenute, poiché “la ragione economica di tale pattuizione sta nel fatto che le parti considerano il vantaggio derivante dalle spese come utilità attribuita al locatore nella sua totalità; se si attribuisse alla prestazione il carattere di rimborso in senso proprio, si uscirebbe dall’ambito dei miglioramenti e si dovrebbe parlare di spese per conto del locatore, e cioè di un’ipotesi di mandato”[44]. Di conseguenza, la giurisprudenza qualifica debito di valore anziché di valuta il debito per rimborso spese in oggetto, perfino nei casi in cui le parti indicano in moneta l’ammontare dovuto per il miglioramento.

Il debito per indennizzo, dunque, è soggetto a rivalutazione monetaria[45]: deve essere rapportato all’aumento di valore che la cosa locata presenta al momento della restituzione[46]. Il suo valore, precisamente, è dato dalla somma minore tra le due che si ottengono attraverso l’accertamento delle somme spese e l’accertamento dell’aumento di valore che la cosa ancora conserva al momento della restituzione. Al fine di determinare il “risultato utile”, occorre fare riferimento al valore della cosa prima dell’esecuzione delle opere, tenendo tuttavia presente l’incidenza della svalutazione monetaria fino al momento della liquidazione[47].

Il diritto del conduttore di chiedere il pagamento di un’indennità, ha carattere personale ed inerisce al rapporto che intercorre tra le parti del contratto di locazione[48].

Chi ha dedotto dall’art. 1590, primo comma, c.c. un divieto assoluto fatto al conduttore di apportare miglioramenti e addizioni, ha interpretato l’art. 1592 c.c., che non dà ristoro al conduttore/impoverito quando sia mancato il consenso del locatore, come “una ben giustificata sanzione ad un comportamento illecito del conduttore”. Nel momento, invece, in cui la ratio di tale sanzione viene meno, e cioè quando le opere siano state autorizzate dal locatore, emergerebbe una reazione contro l’arricchimento ingiustificato: ecco perché in tal caso il locatore è tenuto a pagare un’indennità il cui criterio di commisurazione (minor somma tra importo della spesa e aumento di valore della res) coincide con quello di cui all’art. 2041 c.c. (minor somma tra impoverimento subito ed arricchimento conseguito)[49].

All’art. 1592 c.c. è stata poi affidata la funzione di un’autentica norma-chiave in materia di arricchimenti imposti, intesa quale riconoscimento, ad opera del legislatore, dell’esigenza di tutela dell’arricchito. In questa prospettiva, il primo comma della norma, nell’escludere il diritto all’indennità (salvo consenso del locatore), non detterebbe un regime contrattuale dei miglioramenti, né regolerebbe un effetto del contratto di locazione, dal momento che il miglioramento della cosa non costituisce l’oggetto di quel contratto né vi è collegato[50].

 

4) I miglioramenti effettuati dall’usufruttuario.

L’art. 985 c.c. conferisce all’usufruttuario il diritto ad un’indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa, da corrispondere nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.

La fondamentale limitazione imposta dalla legge (artt. 981, 984 c.c.) al diritto dell’usufruttuario consiste nel divieto di alterare la destinazione economica della cosa e nel correlativo obbligo di conservare la cosa nella sua destinazione a produrre le utilità impresse dal proprietario. L’usufruttuario che, eseguendo opere, alteri l’originaria destinazione economica dell’immobile, si rende inadempiente all’obbligazione di godere della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e può essere condannato nei confronti del nudo proprietario al risarcimento del danno in forma specifica[51].

L’esclusione della facoltà innovativa, risponde ad un’istanza di conservazione che tutela l’interesse del proprietario, e conferisce all’usufrutto una nota di staticità, temperata tuttavia dagli artt. 985 e 986 c.c.[52]. L’impossibilità di alterare la destinazione economica, non esclude, infatti, la facoltà di apportare miglioramenti o porre in essere addizioni conciliabili con la destinazione già impressa dal proprietario[53]. Al contrario, la legge invoglia l’usufruttuario all’esecuzione di queste opere, garantendogli tutela[54].

Per quantificare l’indennità, occorre operare un confronto tra la somma spesa ed il maggior valore acquisito dalla cosa. Ai fini dell’accertamento delle somme spese dall’usufruttuario deve calcolarsi, trattandosi di debito di valore[55], anche la svalutazione monetaria intervenuta tra il momento dell’esborso e quello della restituzione; l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto del miglioramento va valutato al momento della restituzione[56].

Se l’usufruttuario ha dato l’immobile in locazione, e sia stato il conduttore o l’affittuario ad eseguire i miglioramenti, allora si applica la disciplina della locazione (art. 1592 c.c.) o quella dell’affitto (art. 1632 c.c., abrogato dall’art. 29 l. 11-2-1971, n. 11). Se l’usufruttuario stesso, dopo aver fatto propri i miglioramenti, ha rimborsato il conduttore o l’affittuario, egli potrà, a sua volta, ottenere il rimborso dal proprietario ai sensi dell’art. 985 c.c..

In Italia si è equiparata la situazione in cui versa l’usufruttuario riguardo all’obbligo di restituzione a quella del possessore di mala fede, con la conseguenza di accomunare la ratio che ispira l’art. 985 c.c. (e 986 c.c. nella parte in cui richiama la norma precedente) alla ratio “che ispira l’art. 1150 e cioè la reazione contro uno squilibrio patrimoniale ingiustificato”[57]. In ogni caso, si dice, il legislatore, nel caso dell’art. 985 c.c., non ha considerato con sfavore i miglioramenti, e pertanto “non ha escluso l’azione per arricchimento senza causa”[58].

Va detto che il nostro legislatore, nella specie, si è discostato dal sistema francese, che tradizionalmente esclude ogni ristoro per i miglioramenti seguendo l’insegnamento di Pothier, in base al quale l’usufruttuario, essendo a conoscenza della altrui titolarità del diritto di proprietà, versa “in colpa” e non può pretendere restituzione alcuna, dovendo anzi presumersi (e ciò pare invero eccessivo) che abbia voluto far dono delle opere al proprietario. Questa regola non sarebbe quindi in contrasto col divieto di arricchimenti ingiustificati, che opera solo se colui che ha effettuato la spesa di cui l’altro profitta era in buona fede. Essa è stata trasposta nel code civil all’art. 599, ove si afferma che <<l’usufruttuario non può, alla cessazione dell’usufrutto, reclamare alcuna indennità per i miglioramenti che pretenda aver fatto, anche se ne sia aumentato il valore della cosa>>[59].

Una soluzione diversa da quella italiana è adottata, di massima (con maggior rigore in Inghilterra rispetto agli Stati Uniti), anche negli ordinamenti di common law, ove il rimborso per i miglioramenti è negato alla luce dell’esigenza, lì particolarmente sentita, di tutelare il proprietario dalla imposizione di arricchimenti indesiderati. Si ritiene inoltre che, poiché il titolare temporaneo del bene ha agito nel proprio interesse, debba gravare a suo carico il sacrificio economico determinato da una spesa che egli ha effettuato a suo rischio e pericolo[60].

Da noi, gli artt. 985 e 986 c.c. sarebbero applicazione del divieto di arricchimenti ingiustificati in virtù della loro assimilazione alle regole inerenti al possessore di mala fede. Ma l’assimilazione è inaccettabile: i giuristi francesi e quelli di common law hanno richiamato la nostra attenzione sull’importanza della circostanza che chi ha eseguito i miglioramenti lo abbia fatto o no nel proprio esclusivo interesse e abbia o no voluto colpevolmente imporre un arricchimento al proprietario. Ebbene, è indubbio che soltanto il possessore di mala fede, quando apporta miglioramenti o addizioni sulla cosa nei cui riguardi il proprietario resta inerte, può farlo nella speranza legittima di poter infine far suo il bene grazie all’operare in suo favore dell’usucapione. È a questa aspettativa di fatto che deve ricondursi il suo comportamento, non certo al desiderio di imporre un beneficio al proprietario.

L’usufruttuario, al contrario, ha la certezza che quel bene dovrà un giorno essere restituito al nudo proprietario, e che, per effetto del consolidamento, le spese da lui eseguite oggi, rifluiranno a vantaggio dell’altro domani. L’arricchimento del nudo proprietario non è ingiusto, perché è correlato ad un impoverimento di cui l’impoverito è consapevole sin dall’inizio e di cui si assume le conseguenze.

 

5) I miglioramenti effettuati dall’enfiteuta.

Quando il diritto dell’enfiteuta si estingue, il concedente riacquista la piena proprietà del fondo (salvo casi particolari, come estinzione per confusione in capo all’enfiteuta, affrancazione, espropriazione per pubblica utilità[61]). Si pone il problema della restituzione dei frutti e della sorte delle modifiche apportate al fondo dall’enfiteuta: mentre però la restituzione dei frutti, in questo caso, non è dovuta, perché la cause di estinzione dell’enfiteusi operano irretroattivamente[62], è al contrario dovuto l’indennizzo per le modifiche consistenti in miglioramenti e addizioni[63].

L’art. 975 c.c. distingue, come consueto, tra miglioramenti e addizioni, e ne detta una disciplina differenziata; in un caso e nell’altro, peraltro, è nella disponibilità delle parti regolare pattiziamente il fenomeno[64]. Si riteneva possibile, anche, escludere o limitare i diritti dell’enfiteuta[65]; va però segnalato che, in materia, è intervenuta la l. 22-7-1966 n. 607, che, innovando la disciplina precedente, all’art. 14 ha comminato l’inefficacia <<di usi, consuetudini e clausole contrattuali o di capitolati generali colonici, che prevedano la rinunzia o la limitazione del diritto del colono sulle migliorie da lui effettuate sul fondo concedente>>. In particolare (riprendendo una vecchia disposizione della legge per la Basilicata del 31 marzo 1904 n. 844), ha stabilito che le clausole di rinuncia ai diritti dell’enfiteuta sui miglioramenti, sono da considerare non apposte e improduttive di effetti giuridici[66].

L’art. 975 c.c., nel quantificare il ristoro che spetta all’enfiteuta nei confronti del concedente, per i miglioramenti apportati dal primo sulla cosa del secondo, commisura l’indennità all’aumento di valore della cosa. Non incide, dunque, il valore della spesa al momento in cui essa fu fatta; né incide il valore del miglioramento in sé al termine del rapporto: questo rileva solo in quanto e nella misura in cui produca un aumento di valore del fondo enfiteutico[67]. Nel caso, allora, di molteplici miglioramenti, essi potranno essere valutati complessivamente quale unitario valore incrementativo del bene.

L’enfiteuta deve dare la prova dell’esistenza del miglioramento, che va vagliata in relazione allo stato del fondo agli inizi del rapporto enfiteutico, rapportato al momento della restituzione del fondo. Il diritto di credito dell’enfiteuta sorge al momento dell’estinzione del suo diritto reale sull’immobile[68]. Se le parti discordano sulla quantificazione del rimborso, questa, sarà fatta dall’autorità giudiziaria; in tal caso sarà necessario l’intervento dei creditori ipotecari dell’enfiteuta (art. 2815, comma 2°, c.c.[69]). Il rimborso spetta sempre nella stessa misura, a prescindere dall’eventuale colpa dell’enfiteuta, ma non è dovuto per i miglioramenti che non siano stati arrecati dall’enfiteuta stesso (o da altri per suo conto), come quelli addebitabili, ad esempio, ad eventi naturali, al miglioramento delle condizioni di viabilità, ecc.[70].

Il secondo comma dell’art. 975 c.c. garantisce il soddisfacimento dell’enfiteuta, conferendogli, per il caso di inadempimento del concedente all’obbligo di corrispondere le indennità dovute, il diritto di ritenzione del fondo (purché però l’enfiteuta fornisca in giudizio qualche prova dei miglioramenti)[71].

Il diritto al rimborso è ritenuto un “fattore di equilibramento” dell’essenziale obbligo di migliorare il fondo[72]. In altre parole, qui il miglioramento della cosa costituisce l’oggetto del rapporto, perciò la legge consente all’agente un’azione che ha per oggetto l’intero aumento di valore[73].

Invero, poiché il miglioramento si presenta come corrispettivo integrativo del canone rispetto alla concessione del pieno godimento del fondo[74], il rimborso è concesso, in pratica, per l’adempimento di un’obbligazione che è già compensata con la concessione del diritto enfiteutico. In nessun caso sarebbe pertanto possibile parlare di arricchimento ingiustificato del proprietario concedente, essendo il vantaggio derivato dai miglioramenti “in ogni caso giustificato perché legato a un rapporto di scambio con un corrispettivo arricchimento dell’enfiteuta rappresentato dal godimento del fondo”[75].

Così stando le cose, la concessione legislativa del rimborso all’enfiteuta non ha alla base un inesistente squilibrio patrimoniale, essendo invece ispirata dal “desiderio di incentivare l’esecuzione delle migliorie, in ragione di un interesse sociale”[76]. Questa è peraltro la giustificazione che della norma dà la Suprema Corte, la quale attribuisce al primo comma dell’art. 975 c.c. “lo scopo di favorire il miglioramento del fondo enfiteutico assicurando all’enfiteuta, in ogni caso di cessazione che comporti l’integrale ripristino del rapporto, i vantaggi economici delle opere eseguite ed incentivando, per tale via, l’interesse dello stesso all’adempimento puntuale dell’obbligo di miglioramento del fondo assunto con il contratto”[77].

 

6) Il rimborso spettante all’accipiens indebiti ex art. 2040 c.c.

Il solvens che abbia esperito l’azione di ripetizione, una volta che questa sia andata a buon fine, è tenuto a rimborsare all’accipiens le spese che questi abbia eventualmente erogato per la conservazione della cosa, nonché per i miglioramenti e le accessioni.

L’art. 2040 c.c. prende atto del fatto che l’accipiens ha in buona sostanza “posseduto” la cosa prima di restituirla, e disciplina pertanto le modalità del rimborso attraverso il rinvio agli artt. 1149, 1150, 1151 e 1152 c.c.[78].

Spetta all’accipiens provare la sussistenza delle spese e delle riparazioni. Quanto al rapporto tra restituzione della res indebiti e rimborso, vale anche in questo caso la regola che il rimborso può essere chiesto soltanto dopo che sia avvenuta la riconsegna della cosa (mancando prima di allora l’interesse ad agire nell’accipiens, che continua a godere della cosa), e che il suo ammontare va calcolato avendo riguardo al valore della spesa al tempo della riconsegna.

Se l’accipiente apporta miglioramenti successivamente alla istanza restitutoria avanzata dal solvens, non ha diritto ad alcuna indennità (salvo espressa approvazione dei miglioramenti da parte del solvens o la sua acquiescenza all’effettuazione degli stessi[79]).

Il diritto al rimborso rappresenta la contrapposizione alla condictio che spetta al solvens[80]: quando alla restituzione della cosa si surroga la restituzione per equivalente, evidentemente le somme cui l’accipiens ha diritto per le spese e i miglioramenti diventano voci passive del calcolo e vengono detratte dalla somma di denaro che l’accipiens deve corrispondere al solvens.

Sul piano processuale, l’accipiens può far valere il suo diritto con l’azione specifica di rimborso, diretta a sentire condannato il solvens al pagamento di una somma a titolo di rimborso delle spese effettuate per i miglioramenti; oppure può proporre domanda riconvenzionale nello stesso giudizio nel quale il solvens lo ha convenuto affinché restituisca la cosa.

In forza del richiamo all’art. 1152 c.c., l’accipiens potrà inoltre opporre alla pretesa del solvens il diritto di ritenzione.

 

7) Risultato dell’indagine: la funzione delle norme in materia di miglioramenti.

Si è già accennato al fatto che la normativa dei miglioramenti (e delle spese in generale), insieme con quella dell’indebito e delle accessioni, sotto il vecchio codice, era ritenuta uno degli esempi più convincenti della vigenza nel nostro ordinamento del divieto generale di arricchimenti senza causa[81]. Si è anche visto, però, che alle ipotesi in cui la restituzione è commisurata nella minor somma tra impoverimento e locupletazione, si affiancano altre ipotesi nelle quali il rimborso è negato (artt. 1150, comma 4°; 1593, comma 1°, c.c.) o è riconosciuto in misura diversa da quella prevista dall’art. 2041 c.c. (artt. 975; 1150, commi 1° e 2°; 1479, comma 3°; 1502, comma 1°; 1781; 1808, comma 2°; 2790, comma 2°, c.c.)[82].

Per altro verso, le fattispecie implicate nel concetto di miglioramento e più in generale di spesa potrebbero essere, di primo acchito, affiancate a quelle di pagamento indebito: poiché, infatti, è prevalsa un’interpretazione giurisprudenziale molto ampia della nozione di <<pagamento>> accolta nell’art. 2033 c.c., intesa come qualsiasi prestazione di dare, fare o non fare, anche un miglioramento e un’addizione posti in essere dal non proprietario su bene del proprietario potrebbero, in teoria, essere qualificati come “pagamenti indebiti”. Gli istituti qui esaminati, tuttavia, divergono in maniera sostanziale dalla disciplina dettata in materia di indebito, la quale considera esclusivamente il “passaggio” da un soggetto all’altro, privo di causa debendi, imponendo al percipiente la restituzione. Nelle ipotesi tipiche di miglioramento, invece, la legge mira a realizzare due scopi precipui: il contemperamento dell’interesse dell’agente con l’interesse del beneficiario; la conservazione e l’incremento delle attività produttive a vantaggio dell’utilità generale. Già il primo elemento è sufficiente a distanziare il fenomeno da quello ex art. 2033 ss. c.c.; il secondo lo caratterizza anche rispetto alla clausola generale di arricchimento senza causa[83].

In verità le peculiarità strutturali delle ipotesi tipiche di miglioramento impediscono l’applicazione analogica delle singole norme dettate con specifici obbiettivi funzionali. Ciò non esclude che delle valutazioni di massima siano tuttavia ricavabili se da quelle disposizioni si stralciano gli altri scopi, secondari o prevalenti rispetto al divieto di arricchimenti ingiustificati, e si tenta di porre su di un piano distinto il problema di capire in che misura la legge si sia preoccupata di non imporre ai soggetti l’aumento patrimoniale e la conseguente obbligazione restitutoria.

Così, potremmo dire, che la legge nega il diritto al rimborso al conduttore perché quando effettuò la spesa sapeva che essa sarebbe alla fine confluita nel patrimonio dell’arricchito. In questo senso, l’art. 1592 c.c. avvicina il nostro sistema alle soluzioni date in materia di arricchimenti imposti nel sistema anglo-americano, tendenti ad accollare definitivamente la spesa effettuata con la consapevolezza che non era dovuta all’impoverito, il quale avrebbe agito “a suo rischio e pericolo”. Si tratta peraltro di una soluzione che ha cominciato ad essere apprezzata anche nei sistemi di civil law[84].

Diverso è il caso del possessore di mala fede, perché egli era legittimato a sperare nel proprio definitivo arricchimento in quanto aveva la possibilità di usucapire il bene su cui effettuò le opere. Con riguardo al possessore di buona fede si potrebbe anche pensare che egli si ritenesse proprietario (o titolare di altro diritto reale minore) e quindi avesse compiuto il miglioramento nel proprio interesse.

Certamente l’enfiteuta, quando esegue i miglioramenti, non lo fa per imporre l’arricchimento, perché gli viene riservata dalla legge la facoltà di far proprio il bene, e con esso i miglioramenti e le addizioni che vi ha apportato, attraverso l’istituto dell’affrancazione.

Anche il compratore con diritto di riscatto sa che potrà divenire proprietario, se il venditore rinuncia ad esercitare il diritto di riscatto.

Al contrario, l’usufruttuario sa perfettamente che il suo diritto è destinato ad estinguersi, e quindi se compie delle opere lo fa “a fondo perduto” (e infatti negli altri ordinamenti nulla è dovuto al titolare del diritto temporaneo, perché prevale la tutela dell’arricchito dall’imposizione).

Il vero anello debole delle costruzioni tendenti a costruire le singole azioni restitutorie come specificazioni dell’azione generale, è la pretesa di far emergere una ratio unitaria attorno ad ipotesi così variegate, sulle fragili fondamenta della uguale (o analoga) misura dell’obbligazione indennitaria (ossia la minor somma tra impoverimento e arricchimento). Occorre, piuttosto, soffermarsi soprattutto sulle funzioni che quelle norme sono specificatamente chiamate ad assolvere.

Nel codice vigente, il legislatore non ha valutato la singola fattispecie avendo esclusivo riguardo alla situazione dell’agente e a quella del beneficiario, ma ha considerato preminentemente l’interesse superindividuale all’incoraggiamento e allo stimolo dell’iniziativa diretta a sfruttare al meglio le potenzialità di godimento e le caratteristiche economiche del bene. Mentre quindi il conflitto che il giudice deve risolvere per mezzo della clausola generale, per lo meno negli arricchimenti che derivano dall’iniziativa dell’impoverito, è quello instauratosi in concreto tra l’esigenza di un soggetto di riappropriarsi di utilità che gli competevano e l’esigenza di un altro soggetto a non vedere invasa la propria sfera giuridica da un beneficio indesiderato, nelle ipotesi tipiche il problema economico-giuridico è già predefinito e valutato dalla legge attraverso una considerazione della situazione che avviene in astratto, ossia prima che la situazione medesima si verifichi, sicché le singole azioni non sono predisposte alla sola tutela dei soggetti, in un ottica di riequilibrio economico delle loro posizioni e di riparazione dell’integrità della posizione attorea, ma hanno un loro specifico scopo di indirizzo funzionale: la tutela delle attività idonee all’accrescimento dell’efficienza dei beni produttivi. È il diverso atteggiarsi, nelle singole specie, di questo interesse generale, che traccia la linea di confine e giustifica le differenti regolamentazioni normative. Questo interesse è tale che gli altri due interessi conflittuali, quello del migliorante-impoverito e quello del proprietario-arricchito, ricevono considerazione, inevitabilmente, alla luce del primo, sicché gli interessi privati puramente economici devono cedere il passo all’interesse alla collettività: infatti, “da un lato, l’interesse del proprietario all’intangibilità della propria sfera giuridica non gode di piena tutela, poiché al migliorante è normalmente riconosciuto il diritto di credito all’indennizzo. Dall’altro, anche l’interesse patrimoniale del migliorante trova protezione relativa, stante l’eccezionalità del suo credito al rimborso integrale”[85].

Il ristoro concesso al migliorante, dunque, non è fine a se stesso, ma è sempre filtrato attraverso la valutazione legislativa della singola attività in relazione al singolo bene: la disciplina che ne consegue è strettamente legata a quegli elementi, sulla cui base si vaglia dapprima l’utilità sociale a che il soggetto che gode della cosa altrui sia stimolato a compiere il miglioramento, e si gradua poi l’intensità della tutela del suo interesse individuale a non subirne integralmente il costo.

Valutazione affatto diversa è quella imposta dall’art. 2041 c.c., la quale deve fondarsi sul solo principio che ogniqualvolta uno spostamento patrimoniale produca una locupletazione ingiusta a spese altrui l’ordinamento interviene con un’azione mirata al riequilibrio delle posizioni patrimoniali[86].

La rilevanza preminente data dal codice vigente all’interesse generale, rispetto al suo predecessore è palese: la posizione del migliorante riceve più ampia tutela che in passato, come dimostra la disciplina dell’usufrutto (art. 495 c.c. del 1865; art. 985 c.c. vigente). Ma la disciplina della locazione di cosa non produttiva dimostra che quando l’interesse della collettività ha scarso rilievo, torna a prevalere l’interesse del proprietario, il quale rimborserà le spese soltanto se vi ha acconsentito (art. 1592, 1° comma, c.c.). Quando, invece, l’interesse della collettività ha particolare rilevanza perché ad esempio oggetto del godimento è un bene produttivo, (come nelle ipotesi di locazione di fondi rustici: artt. 1632, 1633, 1651c.c.), o quando, comunque, all’interesse della collettività si affianca l’esigenza di particolare tutela del miglioramento (come nell’ipotesi di possesso di buona fede art. 1150 c.c.), la legge concede al migliorante il rimborso di tutte le spese[87].

In conclusione, le norme esaminate non sono suscettibili di applicazione analogica a situazioni diverse da quelle per le quali sono state formulate, giacché non possono essere unitariamente ricondotte all’interno del principio dell’arricchimento ingiustificato, il quale sembra lambire soltanto la materia, che è regolata, piuttosto, sul presupposto di altre valutazioni, che sono di natura economica, come si è esposto sin qui, ma che sono anche tecnico-giuridiche: il diritto del conduttore, ad esempio, appartiene come noto alla figura dei diritti personali di godimento, ed ha fonte nell’obbligo contrattualmente assunto dal locatore di fargli godere la cosa, obbligo al quale non corrisponde però la facoltà ulteriore per il conduttore di apportare innovazioni alla cosa stessa. Ben altra natura ha il diritto, reale, dell’usufruttuario, che è assoluto e si esplica in un potere di tipo dominicale al quale inerisce altresì una facoltà innovativa diretta a migliorare la cosa[88].

 

 

[1] Moscati, Spese (diritto civile), in NN.D.I., XVII, Torino, 1970, p. 1115. Conformi: Mirabelli, Miglioramenti e addizioni, in NN.D.I, X, 1964, p. 669; Ricca Barberis, Le spese sulle cose immobili e il loro risarcimento, Torino, 1914, p. 50; Montel, Spese (diritto civile), in N.D.I., XII, 1940, p. 725.

[2] Inzitari, Miglioramenti (dir. priv.), in Enc. dir., Milano, 1976, pp. 279 ss.: “Il profilarsi di nuovi bisogni sociali e il conseguente formarsi di ambiziosi obbiettivi di politica legislativa completamente nuovi rispetto al passato hanno portato a considerare rilevanti anche talune ipotesi di miglioramento compiuto dallo stesso proprietario”.

[3] Inzitari, op. cit., p. 280.

[4] De Cupis, L’istituto giuridico dei miglioramenti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1983, pp. 888 ss..

[5] A norma dell’art. 748 c.c., in tema di valutazione di miglioramenti, spese e deterioramenti apportati ai beni soggetti a collazione, le migliorie apportate al fondo devono essere calcolate non in base alle spese fatte, ma in relazione all’incremento di valore del fondo (Cass., 17 novembre 1979, n. 5982, in Giust. civ. Mass., 1979, fasc. 11, e in Riv. notar., 1980, p. 575). Ai sensi dell’art. 748 c.c., che prevede – agli effetti della collazione – la deduzione a favore del donatario del valore delle migliorie apportate al bene, è indifferente che queste siano state apportate dallo stesso donatario o da altri che abbia con lui collaborato (nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che non aveva dedotto, a favore del donatario, il valore delle migliorie dovute all’opera di collaborazione offerta dal de cuius dopo la donazione del bene a favore del figlio) (Cass., 18 giugno 1981, n. 4009, in Foro it., 1982, I, c. 179). L’onere di provare le migliorie grava sul donatario che alleghi di averle apportate e ne chieda la detrazione. Tuttavia sono da ritenersi apportate dal donatario che abbia avuto la piena proprietà e la gestione dell’azienda nel periodo compreso tra la donazione e l’apertura della successione, le migliorie derivate all’azienda stessa durante tale periodo. Si badi inoltre che “nell’ipotesi di donazione con dispensa dalla collazione di cui all’art. 737 c.c., l’esclusione dell’obbligo di conferimento alla massa ereditaria dei beni donati, non si estende al valore dei miglioramenti e delle addizioni che il de cuius abbia apportato con proprio denaro a detti beni dopo la donazione, in quanto tali miglioramenti e addizioni, essendo intervenuti quando i beni erano usciti dal patrimonio del de cuius ed erano entrati in quello del beneficiario dell’atto di liberalità, costituiscono delle vere e proprie donazioni indirette, in relazione alle quali l’obbligo della collazione viene meno solo in presenza di altra specifica dispensa” (Cass., 4 agosto 1982, n. 4381, in Giust. civ. Mass., 1982, fasc. 8).

[6] De Cupis, L’istituto giuridico dei miglioramenti, cit., p. 893.

[7] Precisamente, l’art. 1502 c.c., sancisce l’obbligo del venditore che esercita il diritto di riscatto di rimborsare al compratore, oltre che il prezzo, <<le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell’aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa>>. Il secondo comma attribuisce al compratore il diritto di ritenere la cosa fino al rimborso delle spese necessarie e utili, dando tuttavia facoltà al giudice, per il rimborso delle spese utili, di accordare una dilazione, eventualmente disponendo le opportune cautele.

[8] Così, ad es., con riferimento alla cosa locata, Cass., 24 ottobre 1988, n. 5747, in Rep. Giur. it., 1988, Locazione, n. 115.

[9] Moscati, Spese, cit., 1970, p. 1116, rivendica ai miglioramenti una propria individualità nell’ambito della categoria dei fatti giuridici in senso stretto; i miglioramenti andrebbero infatti distinti dai meri fatti nei quali nulla rileva se il risultato sia il frutto dell’attività umana ovvero del caso (come per l’unione e la commistione, ex art. 939 c.c.). Nelle spese, al contrario, anche se la legge ricollega l’effetto tipico al risultato prodottosi nel patrimonio dell’accipiens, l’autore ravvisa la “correlazione fra l’effetto stesso ed il comportamento del soggetto, in quanto il risultato economico prodotto è preso in considerazione solo se è la conseguenza di un’azione umana e pertanto le spese presentano un profilo soggettivo che manca nei meri fatti”. Peraltro i vizi del consenso non hanno rilevanza alcuna, dal momento che “la legge risolve un conflitto di interessi avendo riguardo esclusivamente al fatto che si è verificato un incremento nel patrimonio di un soggetto a spese di un altro, senza considerare la spontaneità o meno del comportamento di quest’ultimo”. Gaggero, Miglioramenti e addizioni, in Digesto/civ., XI, Torino, 1994, p. 374, una volta esclusa la natura negoziale della fattispecie, perviene ad affermare anche l’irrilevanza della condotta dell’agente, dal momento che “gli effetti giuridici appaiono direttamente previsti dall’ordinamento come conseguenza di elementi di fatto: l’aumento di valore del bene; l’oggettiva imputabilità all’uomo; l’impoverimento patrimoniale dell’agente”. Mirabelli, L’atto non negoziale nel diritto privato italiano, Napoli, 1955, p. 138, pur qualificando le spese compiute a vantaggio del bene altrui tra gli atti giuridici, le considera tuttavia attività meramente esteriore cui non può inerire la capacità di intendere e di volere.

[10] Così Moscati, Spese, cit., p. 1118, il quale rileva come il rapporto con la restituzione della cosa sia particolarmente evidente nell’art. 2040 c.c., in tema di pagamento dell’indebito (<<colui al quale è restituita la cosa è tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti…>>). Detta norma dovrebbe essere considerata “una norma di carattere generale sul punto specifico”.

[11] Carrozza, I miglioramenti delle cose nella teoria generale e nei rapporti agrari, I, Milano, 1965, p. 264.

[12] Mirabelli, op. cit., p. 670. Contra: Messineo, op. cit., p. 441.

[13] I miglioramenti eseguiti dal possessore attengono normalmente ad opere che, come i dissodamenti, le colmature, gli argini, gli scavi e le pietrificazioni, senza creare entità distinte determinano un incremento qualitativo del fondo, accrescendone in modo durevole la produttività e la capacità di reddito. Anche le spese fatte per liberare la cosa da pegni, ipoteche e oneri reali, rientrano in un generico concetto di miglioramento.

[14] L’aumento di valore va inteso in senso oggettivo, come chiarisce De Martino, Possesso. Denunzia di nuova opera e di danno temuto, cit., p. 44.

[15] Cass., 13 maggio 1989, n. 2199, in Stato civ. it., 1990, p. 105, e in Giust. civ., 1989, I, p. 2057, con nota di M. Finocchiaro, ha stabilito che egli “ha diritto ai rimborsi e alle indennità previste dall’art. 1150 c.c. per il possessore di buona fede ed applicabile anche al compossessore, mentre non può invocare l’art. 936 c.c. – opere fatte da un terzo con materiali propri – difettando nel compossessore il requisito della terzietà”. Analogamente si sono pronunciate: Cass., 26 maggio 1995, n. 5866, in Dir. fam e pers., 1987, p. 87, con nota di Montecchiari, Obblighi di contribuzione, migliorie su immobile di esclusiva proprietà di un coniuge con denaro dell’altro e separazione personale, e in Giur. it., 1997, I, 1, p. 843,, con nota di Amato, Giudizio di separazione: l’addebito; il tenore di vita; l’indennità per le opere di miglioramento dell’immobile in cui è stabilita la residenza familiare; il diritto di ritenzione; Cass., 29 aprile 1993, n. 5072, in Vita not., 1993, p. 1441 (sebbene in una fattispecie non perfettamente coincidente). Condivido l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 936 c.c. (giacché il coniuge non può essere considerato terzo, secondo l’interpretazione preferibile di quest’ultima norma), non altrettanto la concessione del rimborso ex art. 1150 c.c., basata sull’errata premessa che il coniuge non sia detentore ma possessore. Né potrebbero operare, a mio avviso, l’art. 218 c.c. (che rinvia all’art. 985 c.c. esclusivamente per le <<obbligazioni>> e dunque non per un diritto, come va qualificato quello all’indennizzo) o l’istituto della gestione di affari (come invece sostenuto recentemente nel pregevole saggio di Valignani, L’amministrazione nel regime di separazione dei beni, in Familia, I, pp. 640 e 648): in assenza dell’animus aliena negotia gerendi, infatti, il rimedio esperibile sarà l’azione di arricchimento senza causa (sull’importanza di questo requisito quale elemento discriminatore tra i due istituti, v. Albanese, Le obbligazioni restitutorie, sez. I, §§ 7 e 7.1, in Le obbligazioni dir. da M. Franzoni, di prossima pubblicazione per I Grandi Temi Utet.

[16] Bianca, Diritto civile, 6, La proprietà, Milano, 1999, p. 777 (il ricorso all’analogia è ammesso anche da Sacco e Caterina, Il possesso, Milano, 2000, p. 466). Per le ragioni per le quali ritengo che questa autorevole argomentazione non possa essere suffragata, rinvio al § 7 e, amplius, a Albanese, Le obbligazioni restitutorie, cit., sez. I, §§ 13 ss., in part. § 14.1.

[17] Cfr., tra le tante, Cass., 21 dicembre 1993, n. 12627, in Giust. civ. Mass., 1993, fasc. 12. “Le disposizioni contenute negli artt. 1150 ss. c.c. richiedono la qualità di possessore in colui che agisca per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle indennità o per far valere il diritto di ritenzione, ed essendo esse norme di carattere eccezionale non sono applicabili per analogia al mero detentore”. Per i giudici di merito cfr. App. Napoli, 22 gennaio 1998, in Gius, 1998, p. 1337.

[18] Cass., 26 giugno 1992, n. 7923, in Giust. civ. Mass., 1992, fasc. 6.

[19] Si tenga però presente che egli potrebbe pretendere il rimborso delle spese eseguite per la cosa comune, nella veste di mandatario o quale utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria. È questo il caso di cui si è occupata Cass., 18 novembre 1991, n. 12345, in Giust. civ. Mass., 1991, fasc. 11, la quale sancisce che le spese sono da ripartire, nella specie, al momento della attribuzione delle quote, secondo il principio nominalistico, dato che lo stato di indivisione riconduce all’intera massa i miglioramenti stessi. Conformi: Cass., 11 aprile 1987, n. 3617, in Giust. civ. Mass., 1987, fasc. 4; Cass., 10 febbraio 1979, n. 925, in Giust. civ. Mass., 1979, fasc. 2; Cass., 7 maggio 1981, n. 2974, in Giust. civ. Mass., 1981, fasc. 5; Cass., 11giugno 1981, n. 3812, in Giust. civ. Mass., 1981, fasc. 6.

[20] Cass., 9 agosto 1983, n. 5337, in Giust. civ. Mass., 1983, fasc. 8. In part. con riguardo ai miglioramenti, cfr. Cass., 8 novembre 1993, n. 11051, in Giust. civ. Mass., 1993, fasc. 11: “L’indennità per i miglioramenti arrecati alla cosa spettante al possessore a norma dell’art. 1150 c.c., anche nella forma del rimborso delle spese sostenute per eseguirli, costituisce un debito di valore e, pertanto, essa deve essere determinata dal giudice con riferimento ai valori monetari correnti al momento della liquidazione, tenendo conseguentemente conto, anche d’ufficio, della svalutazione monetaria verificatasi sino a quel momento”. Conformi: Cass., 12 febbraio 1993, n. 1784, in Giust. civ. Mass., 1993, p. 291; Cass., 28 gennaio 1976, n. 269, in Giust. civ. Mass., 1976; Cass., 6 giugno 1973, n. 1260, in Giust. civ. Mass., 1973; Cass., 24 settembre 1972, in Giust. civ. Mass., 1972; Cass., 29 ottobre 1969, n. 3566, in Giust. civ. Mass., 1969.

[21] L’art. 1592 c.c. parla del “locatore”, mentre l’art. 1593 c.c. parla del “proprietario”: in nessuno dei due casi una locuzione esclude però l’altra, perché la legge ha semplicemente omesso di tenere conto della circostanza che non necessariamente i due soggetti coincidono; essa si è solo limitata a descrivere la fattispecie più normale.

[22] Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. cod. civ., libro IV, tomo 3°, Torino, 1991, p. 320.

[23] Mirabelli, op. loc. citt., nota come invece, quando la coincidenza tra l’interesse generale e l’interesse del conduttore è valutabile caso per caso, gli artt. 1632-1634 c.c., in materia di fondi rustici, offrano un mezzo per l’accertamento in giudizio di tale coincidenza idoneo a consentire il contemperamento dell’interesse del conduttore con quello del locatore. L’a. sottolinea inoltre che “la disciplina dei miglioramenti si pone, comunque, soprattutto come un problema di politica legislativa, che non può mai dirsi abbia trovato una soluzione definitiva, essendo legato ai mutamenti della situazione economica e sociale della collettività” (per analoghe considerazioni v. Tabet, La locazione-conduzione, in Tratt. di dir. civ. e comm. diretto da Cicu e Messineo, XXV, Milano, 1972, p. 577).

In materia di contratti agrari la letteratura sui miglioramenti è vasta. Per il coordinamento tra norme codicistiche e leggi speciali v. Bellantuono, I miglioramenti agrari ancora all’esame della Corte Costituzionale (nota a Corte cost., 29 gennaio 1993, n. 16, in Foro it., 1993, I, c. 1366; Id., La storia infinita dei miglioramenti agrari: appropriazione da parte del concedente dei miglioramenti eseguiti dall’affittuario prima della l. n. 11 del 1971, se non concordati (nota a Cass., 21 febbraio 2001, n. 2577), in Foro it., 2001, I, c. 2254; Bonora, Miglioramenti fondiari, casa di abitazione e concessione edilizia, in Giur. agr. it., 1984, p. 80; Capizzano, I miglioramenti agrari nella teoria dell’impresa e dell’azienda. (Qualificazione e disciplina), Milano, 1984; Id., L’impresa dell’affittuario e i miglioramenti agrari del concedente (nota a sent. Trib. Salerno, 5 luglio 1985, Trib. Crotone, 11 dicembre 1986), in Giur. agr. it., 1988, p. 115; Id., Miglioramenti agrari, Digesto/civ., Torino, 1994, XI, p. 343; Morsillo e Cappiello, Miglioramenti, addizioni, e trasformazioni (dal codice civile del 1942 alla nuova legge sui contratti agrari), in Giur. agr. it., 1982, p. 227; Recchi, I miglioramenti comunque effettuati dall’affittuario e la Corte Costituzionale, in Nuovo dir. agrario, 1988, p. 367 (nota a Corte cost., 23 giugno 1988, n. 692); Id., Ancora sui miglioramenti degli affittuari, dei mezzadri e dei coloni parziari, in Riv. dir. agr., 1995, I, p. 337; Rauseo, L’indennizzo per i miglioramenti nell’affitto di fondo rustico, in Giur. merito., 1988, p. 634 (nota a Trib. Benevento, 19 giugno 1998); Orlando, Modalità di determinazione di pagamento dell’indennità per miglioramenti, in Dir. giur. agr. e ambiente, 1995, p. 222; Cappiello, Il diritto dell’affittuario all’indennità per i miglioramenti eseguiti i epoca anteriore alla l.n. 203 del 1982, inGiur. agr. it., 1998, p. 280; Germanò, Sugli effetti giuridici dei miglioramenti agrari, in Giur. agr., 1986, p. 199; Costato, Miglioramenti, indirizzo colturale e inadempimento, in Riv. dir. agr., 1998, II, p. 149; Salaris, Sui miglioramenti operati dall’affittuario nella casa rurale, in Giur. agr., 1982, p. 413.

Per un coordinamento delle disposizioni codicistiche con la l. 11 febbraio 1971, n. 11 e la l. 203 del 1982, e le relative pronunce di incosituzionalità succedutesi nel tempo, possono leggersi: Cass., 16 febbraio 2001, n. 2332, in Dir. giur. agr. e ambiente, 2001, p. 312; Cass., 26 giugno 2001, n. 8741, in Giust. civ. Mass., 2001, p. 1271; Cass., 14 giugno 2001, n. 8071, in Giust. civ. Mass., 2001, p. 1193: “Il diritto dell’affittuario coltivatore diretto di un fondo rustico all’indennità per miglioramenti apportati, prima dell’entrata in vigore delle leggi n. 11 del 1971 e n. 203 del 1982, con il consenso del concedente, è disciplinato dalle norme di cui agli art. 1591, 1632 e 1633 c.c., riferibili tanto al contratto di affitto a non coltivatore diretto, quanto a quello di affitto a coltivatore diretto, e non anche da quella di cui al successivo art. 1651, che disciplina, invece, l’indennizzabilità dei miglioramenti apportati senza il consenso del concedente”. Cass., 21 febbraio 2001, n. 2577, in Giust. civ., 2001, I, p. 915 e in Foro it., 2001, I, c. 2254, con nota di Bellantuono, La storia infinita dei miglioramenti agrari: appropriazione da parte del concedente dei miglioramenti eseguiti dall’affittuario prima della l. n. 11 del 1971, se non concordati: “In tema di affitto di fondi rustici, l’affittuario che, senza il consenso del concedente, abbia apportato miglioramenti al fondo in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 – il cui art. 29, tuttora vigente, in quanto non toccato dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 153 del 1977 della Corte cost., ha abrogato l’art. 1651 c.c. – può vantare il diritto alla relativa indennità a tenore della citata disposizione codicistica, mentre, nella ipotesi in cui tali miglioramenti siano successivi alla data indicata, l’insorgenza del diritto alla indennità postula la osservanza della procedura di legittimazione prevista dapprima dall’art. 11 l. n. 11 del 1971 e, poi, dall’art. 16 l. n. 203 del 1982 (accordo delle parti o parere favorevole dell’ispettorato provinciale agrario).Trib. Roma, 25 gennaio 1999, in Dir. giur. agr. e ambiente, 2000, p. 53, con nota di Cimatti, Ancora sui miglioramenti apportati al fondo dall’affittuario e problemi connessi: “Con riguardo alle migliorie ed addizioni effettuate dall’affittuario di fondo rustico anteriormente all’entrata in vigore della l. 3 maggio 1982 n. 203, senza l’osservanza delle procedure prescritte dalla disciplina all’epoca vigente, il diritto all’indennità va riscontrato, a seguito della declaratoria di parziale illegittimità dell’art. 17, comma 7°, della legge (sentenza Corte costituzionale n. 692 del 1988), in base a detta disciplina (art. 1651 c.c., e poi art. 14, l. 11 febbraio 1971 n. 11, dichiarato parzialmente illegittimo, con riferimento ai “piccoli miglioramenti”, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 153 del 1977), ferma restando, in ordine alla quantificazione dell’indennità medesima, l’applicabilità della normativa in vigore alla data della cessazione del rapporto”.

[24] L’art. 1632 c.c., inerente l’affitto di fondi rustici, imponeva una valutazione caso per caso dell’interesse generale e di quello, particolare, del conduttore, affidando al giudice il potere di accertare l’utilità del miglioramento. L’art. 1651 c.c., inerente l’affitto di fondi rustici ai coltivatori diretti, prevedeva che in caso di esecuzione da parte dell’affittuario, senza autorizzazione del locatore, di miglioramenti di durevole utilità per il fondo e per la produzione, il giudice potesse concedergli una indennità, salvo che i miglioramenti fossero il risultato della ordinaria e razionale coltivazione.

[25] Salvo patto contrario; si noti infatti che sia il primo sia il secondo comma sono derogabili (Cass., 11 febbraio 1985, n. 1126, in Giust. civ. Mass., 1985, fasc. 2; Cass., 29 ottobre 1955, n. 3556, in Rep. Foro it., 1955, Contratti agrari, c. 578, nn. 227-231); in dottrina, Mirabelli, Dei singoli contratti, cit., p. 324; contro la derogabilità del diritto del conduttore di operare la compensazione di cui al 2° comma, però, Tabet, La locazione-conduzione, cit., pp. 992 ss.; Guarino, Locazione, in Tratt. di dir. civ. diretto da Grosso e Santoro Passarelli, IV, Milano, 1965, p. 65, nt. 69, motivando la natura cogente cella disposizione con la spiegazione che con essa il legislatore ha voluto impedire che il locatore si avvalesse dei miglioramenti e nel contempo ottenesse l’indennizzo per la loro effettuazione.

Per Cass., 20 giugno 1998, n. 6158, in Giust. civ. Mass., 1998, p. 1362, sia l’art. 1592 sia l’art. 1593 c.c. sono convenzionalmente derogabili tra le parti.

[26]Si ritiene che non sia sufficiente la mera tolleranza del locatore. Il consenso può anche essere successivo, assumendo così la struttura della ratifica.

[27]Così Barbiera, L’ingiustificato arricchimento, Napoli, 1964, p. 116. Analogamente Bassanelli, Affitto di fondi rustici, in Enc. dir., I, Milano, 1958, p. 785.

[28] Il criterio della normalità trova concordi Mirabelli, op. loc. citt., e Tabet, op. cit., 470.

[29] Cfr. Zannini, Locazione, in Digesto/civ., XI, Torino, 1994, p. 111.

[30] Cass., 8 novembre 1996, n. 9744, in Giust. civ. Mass., 1996, p. 1483: “È facoltà del conduttore apportare alla cosa locata quelle migliorie od innovazioni che non ne mutino la natura e la destinazione pattuita. Non trova applicazione, in questo caso, la norma di cui all’art. 1587 n. 1 c.c., ma solo la disciplina delle migliorie e delle addizioni, di cui agli art. 1592 e 1593 c.c.”.

[31] Cass., 24 ottobre 1988, n. 5747, in Rep. Giur. it., 1988, Locazione, n. 115, e in Giust. civ. Mass., 1988, fasc. 10. L’attività di “trasformazione” comporta modificazioni strutturali che rendono la cosa locata diversa da quella originaria. Essa concretizza pertanto un uso anormale della cosa, sicché se il conduttore effettua di sua iniziativa una trasformazione del bene oggetto del contratto di locazione prescindendo dal consenso del locatore, compie un’attività illecita.

[32] Cass., 27 agosto 1984, n. 4706, in Riv. giur. edil., 1985, I, 31.

[33] E ciò anche laddove la spesa sia stata effettuata ai fini di adeguamento a parametri di legge: cfr. ad es. Trib. Trieste, 22 febbraio 1999, in Arch. loc. cond., 1999, p. 643, con nota di Terzago, Adeguamento impianti: obblighi del locatore e del conduttore, secondo cui “a nessun titolo il conduttore può vantare diritto alla restituzione di quanto speso per adeguare, senza il consenso del locatore, l’impianto elettrico, secondo le previsioni della legge n. 46 del 1990”. Contra, Pret. Genova, 1 agosto 1998, in Arch. loc. cond., 1999, p. 643, con nota di Terzago, Adeguamento impianti, cit., ritenendo che “l’adeguamento dell’impianto elettrico alle previsioni della l. n. 46 del 1990 può consistere tanto in interventi che conservano l’originario impianto, sia pure trasformandolo o addirittura ampliandolo, quanto in interventi più globali di installazione ex novo o completo rifacimento dell’impianto preesistente, la cui spesa è a carico del locatore”.

[34] Cass., 17 novembre 1998, n. 11551, in Giust. civ. Mass., 1998, p. 2363.

[35] Pret. Capri, 21 gennaio 1991, in Arch. loc. cond., 1991, p. 631.

[36] Mirabelli, La locazione di cose, in Tratt. di dir. civ. italiano diretto da F. Vassalli, VII, t. 4, Torino, 1972, p. 406; Guarino, Locazione, in Tratt. di dir. civ. diretto da Grosso e Santoro Passarelli, IV, Milano, 1965, p. 65.

Non v’è accordo, invece, sulla natura giuridica del consenso: per Provera, Locazione, Disposizioni generali, in Commentario del cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1980, p. 327, trattasi di un vero e proprio patto con cui il locatore si impegna nei confronti del conduttore a rimborsarlo dei miglioramenti che questi effettuerà sulla cosa. Per Mirabelli, La locazione di cose, cit., p. 406, la manifestazione di consenso, essendo una autorizzazione, ha natura di negozio unilaterale.

[37] Cass., 6 dicembre 1972, n. 3530, in Rep. Foro it., 1972, Locazione, c. 1764, n. 47. Contra, però, App. Firenze, 12 gennaio 1957, in Giur. it., 1957, c. 225; App. Milano, 19 febbraio 1957, in Foro it., 1957, I, c. 648. Cass., 26 novembre 1997, n. 11874, in Arch. loc. cond., 1998, p. 716, con nota di Bonelli, Indennità per miglioramenti nella locazione e consenso esplicito, e Cass., 24 giugno 1997, n. 5637, in Arch. loc. cond., 1997, p. 811, negano che il consenso possa essere implicito o possa arguirsi da pretesi atti di tolleranza. Se è certo che la tolleranza o il silenzio del locatore non vale come acquiescenza, va anche detto, però, che talvolta è data rilevanza alla manifestazione di volontà anche tacita, purché essa si obbiettivizzi in fatti concludenti ed in un contegno incompatibile con un proposito contrario: Pret. Firenze, 13 maggio 1998, in Gius, 1998, p. 3084, ad esempio, ha ravvisato la prestazione del consenso da parte del locatore nel fatto che i lavori erano stati eseguiti da una ditta da lui stesso indicata. Per Zannini, Locazione, cit., p. 112, nt. 89, invece, “non è necessario che l’approvazione del locatore venga manifestata in modo esplicito, potendo egualmente desumersi da un suo inequivoco contegno concludente”. L’a. condivide tuttavia che è a tal fine insufficiente, otre che la mera <<scienza>>, anche un atteggiamento di semplice tolleranza all’esecuzione delle opere.

[38] Ma v. Tabet, La locazione-conduzione, cit., p. 588, il quale ritiene invece che la norma sia inderogabile.

[39] Per un esempio v. Pret. Perugia, 26 gennaio 1998, in Rass. giur. sarda, 1998, p. 433, che in considerazione del fatto che il rapporto locativo aveva avuto una durata superiore a cinquanta anni, ha ritenuto “ipotizzabile” che il convenuto avesse apportato al bene delle migliorie, ed ha stabilito che pertanto non gli si potesse “fare carico dei deterioramenti eventualmente arrecati alle parti che egli stesso aveva migliorato” (nel caso di specie si trattava di un ampio locale che un tempo era la stalla di un palazzo signorile).

Se la compensazione è chiesta dal conduttore che sia stato convenuto nel giudizio promosso dal locatore per il risarcimento del danno causato dal primo all’appartamento locato, qualora risulti provata l’esistenza di opere eseguite dal conduttore, è obbligo del giudice del merito valutare attentamente la situazione di fatto, a tal fine considerando: “La possibilità di utilizzazione delle opere da parte del locatore, la loro qualificazione come addizioni o miglioramenti, la loro adeguatezza a conferire al conduttore il diritto all’indennità’”. Di questi elementi si dovrà tenere conto ai fini della determinazione del danno. (Così, Cass., 8 aprile 1981, n. 1990, in Giust. civ. Mass., 1981, fasc. 4, la quale ha ritenuto che costituisca pertanto omesso esame di un punto decisivo della controversia l’obliterazione da parte del giudice del merito delle richieste del convenuto).

[40] In questo caso, vigente il regime di equo canone, l’equo canone doveva essere determinato tenendo conto delle condizioni in cui si trovavano i locali prima dei relativi interventi, onde evitare di attribuire al proprietario il doppio vantaggio consistente nel non corrispondere l’indennità di cui all’art. 1592 c.c. e nel percepire a titolo di canone somme maggiori di quelle che lo stato di consistenza e manutenzione dell’immobile avrebbero consentito (Pret. Firenze, 30 luglio 1998, in Arch. loc. cond., 1999, p. 461).

[41] Cass., 23 maggio 1997, n. 4608, in Giust. civ. Mass., 1997, p. 827, e in Arch. loc. cond., 1997, p. 1014.

[42] Così, ad es., in un caso nel quale l’inquilino aveva effettuato la costruzione abusiva di balconi in totale dispregio di una clausola contrattuale, App. Napoli, 7 gennaio 1998, in Arch. loc. cond., 1999, p. 440.

[43] Il rimborso dovuto al conduttore per i miglioramenti ha carattere indennitario e risarcitorio (Cass., 16 gennaio 1954, n. 74, in Giur. it., 1955, I, 1, c. 472, con nota di Falconi, Svalutazione monetaria e miglioramenti del conduttore).

[44] Mirabelli, Dei singoli contratti, cit., p. 322.

[45] Provera, Locazione, cit., p. 328.

[46] Giannattasio, Della locazione, in Commentario del cod. civ. diretto da D’Amelio e Finzi, Libro delle obbligazioni, II, Dei contratti speciali, pt. I, Firenze, 1947, p. 284.

[47] Così, Cass. 28 ottobre 1971, n. 1258, in Mass. Foro it., 1971, c. 383. Se l’immobile locato è stato venduto, l’obbligo di corrispondere l’indennità passa a carico dell’acquirente (Cass., 4 aprile 1985, n. 2326, in Giust. civ. Mass., 1985, fasc. 4).

[48] Trib. Monza, 19 novembre 1986, in Giur. it., 1988, I, 2, p. 220, in Foro it., 1987, I, c. 1900, e in Foro pad., 1987, I, c. 543, con nota di D’Ovidio, Brevi cenni sulle obbligazioni nascenti ex art. 1592 cod. civ. nel rapporto di locazione, ha negato azione al conduttore, per il conseguimento del valore dell’impianto antifurto da lui installato nell’appartamento condotto in locazione, nei confronti di chi aveva acquistato il suddetto appartamento dopo la cessazione del rapporto locativo. Cass., 4 aprile 1985, n. 2326, in Giust. civ. Mass., 1985, fasc. 4, ha tuttavia affermato che poiché sia l’art. 1592 sia l’art. 1593 c.c. fanno riferimento al valore dei miglioramenti e delle addizioni al tempo della riconsegna, “in caso di vendita dell’immobile locato nel corso del rapporto, la suddetta indennità deve essere corrisposta non dall’originario locatore, bensì dall’acquirente il quale, ricevendo il bene, esercita il diritto di ritenere le cose amovibili”.

[49] Barbiera, L’ingiustificato arricchimento, cit., p. 117; v. anche Mori Checcucci, L’arricchimento senza causa, Firenze, 1943, p. 158.

[50] Trimarchi, L’arricchimento senza causa, cit., p. 14.

[51] Cass. Sez. un., 14 febbraio 1995, n. 1571, in Foro it., 1996, I, c. 216 e in Vita not., 1996, p. 272.

[52] Per queste valutazioni, diffusamente, de Cupis, in Enc. dir., XLV, 1992, Usufrutto (dir. vig.), p. 1113. Quanto al rispetto della destinazione economica, Pugliese, Usufrutto (diritto vigente), in NDI, XX, Torino, 1975, p. 335, dopo aver evidenziato che esso limita fortemente le facoltà dell’usufruttuario impedendogli innovazioni utili non soltanto a lui ma anche ad accrescere il valore della cosa, spiega come ciò nonostante “il legislatore, sulla base della tradizione, ha ritenuto che il permesso di mutare la destinazione economica coinvolgesse anche quello di alterare la sostanza fisica della cosa e potesse portare, al limite, a conferire all’usufruttuario facoltà incompatibili con le aspettative di restituzione della cosa riconosciute e da riconoscersi al proprietario”.

[53] de Cupis, in Enc. dir., XLV, 1992, Usufrutto (dir. vig.), p. 1113, ritiene trattarsi di “un problema di conciliabilità”. L’a. annette, a titolo di esempio, tra i mutamenti materiali che provocano una alterazione della destinazione (e perciò vietati): la trasformazione di un giardino o parco in orto o frutteto; la trasformazione di una casa di abitazione in albergo o viceversa; il mutamento di coltura dei fondi rustici al punto di esercitarvi una diversa attività economica, come sarebbe nei casi di trasformazione di un frutteto in seminativo previa distruzione degli alberi, di riduzione di un vigneto a prato, di abbattimento di un bosco. Non comportano alcuna alterazione della destinazione del bene, invece, i casi in cui l’usufruttuario apra una cava di pietra in un fondo rustico, conservando il carattere di fondo rustico; apra delle finestre in un edificio; vi apporti degli abbellimenti, ecc..

Una espressa applicazione legislativa del divieto di alterare la destinazione economica è ravvisata nell’art. 987, comma primo, c.c., che vieta di aprire in un fondo cave o torbiere, pur riconoscendo leciti la coltivazione e lo sfruttamento delle cave e delle torbiere già aperte o in esercizio (cfr. Pugliese, Usufrutto (diritto vigente), cit., p. 335).

[54] Contrariamente a quanto previsto dall’art. 599 del code Napoléon, e a quanto avveniva anche sotto il nostro vecchio codice, il cui art. 495 negava l’indennità all’usufruttuario, pur consentendogli di compensare i miglioramenti con i deterioramenti, come avviene tuttora per la locazione (v. par. precedente). Si riteneva infatti che non sussistesse un danno per l’usufruttuario, il quale aveva posto in essere il miglioramento al solo fine di godere più intensamente del bene, peraltro sapendo che avrebbe dovuto in seguito restituirlo. L’art. 495 del codice del 1865 era peraltro interpretato restrittivamente, essendo considerato una deroga al principio generale dell’arricchimento senza causa: esso era così ritenuto inapplicabile ai c.d. miglioramenti estrinseci, come le nuove piantagioni o le nuove costruzioni (cfr. sul punto Ricca Barberis, Le spese sulle cose immobili e il loro risarcimento, Torino, 1914, pp. 180 ss.).

[55] Cass., 14 agosto 1951, in Foro it., 1952, I, c. 1372; Cass., 10 gennaio 1952, ivi, I, c. 167.

[56] Le controversie inerenti agli indennizzi dovuti all’usufruttuario per miglioramenti sono numericamente meno rilevanti rispetto a quelle in materia di possesso e di locazione. Un esempio è offerto da Cass., 21 ottobre 1980, n. 5651, in Giust. civ. Mass., 1980, fasc. 10: “A norma dell’art. 985 c.c. l’usufruttuario deve effettuare con risorse proprie i miglioramenti e può pretendere, solamente per quelle migliorie che sussistano al momento della restituzione della cosa, un’indennità, fissata nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa, pertanto, l’usufruttuario non può legittimamente utilizzare allo scopo danaro del proprietario di cui sia comunque in possesso, né il suo diritto all’indennità diventa attuale fino alla cessazione dell’usufrutto”.

[57] Così, Barbiera, op. cit., p. 120, e, precedentemente: Pugliese, Usufrutto, uso, abitazione, in Tratt. Vassalli, Torino, 1954, pp. 567 s.; Mori Checcucci, op. cit., p. 150 (il quale parla di “criterio simile a quello adottato nei confronti del possessore di mala fede”).

[58] Trimarchi, op. cit., p. 14, nt. 26.

[59] La stessa regola era accolta dal codice civile italiano del 1865, che riproduceva, all’art. 495, il citato art. 599 del code civil. Per una sintetica ricostruzione storica del passaggio dall’art. 495 cod. abr. all’art. 985 c.c., v. Caterina, I diritti sulle cose limitati nel tempo, Milano, 2000, pp. 145 ss., in part. pp. 195-201 (ove anche riferimenti comparativistici).

[60] Dawson, The Self-Serving Intermeddler, 87 Harvard L.R. 1409, 1427 (1974). Per il diritto scozzese, v. Erskine, An Institute of the Law of Scotland, Edimburgh, 1824, II, p. 663.

[61] Nel caso di espropriazione per pubblica utilità, tuttavia, sembrerebbe corretto attribuire all’enfiteuta il diritto di agire contro il concedente per rivalersi sulla parte di indennità di esproprio corrispondente al miglioramento.

[62] Bianca, Diritto civile, 6, La proprietà, cit., p. 581, secondo cui ciò vale anche per la devoluzione, poiché “la connessione legalmente esistente tra gli obblighi continuativi e periodici dell’enfiteuta e il godimento del fondo” consentirebbe l’applicazione analogica dell’art. 1458, comma primo, c.c., che esclude l’efficacia retroattiva della risoluzione dei contratti ad esecuzione continuata o periodica. Pertanto l’enfiteuta è tenuto a restituire solo i frutti percepiti dopo la domanda.

[63] La Corte cost. (16 aprile 1982, n. 73, in Giur. cost., 1982, I, p. 690), ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 5, 13 l. 22 luglio 1966 n. 607, sollevata denunziando la differenza di regolamentazione in tema di indennità per i miglioramenti al proprietario concedente (a lui non riconosciuta) rispetto al trattamento stabilito per il mezzadro, il colono e il possessore, a discapito dell’iniziativa economica e del diritto di proprietà. Infatti “il proprietario concedente non rientra in alcuna delle quattro categorie giuridiche la cui discrepanza di trattamento viene assunta dal giudice a quo a motivo di violazione del principio di uguaglianza: non dell’enfiteuta perché trattasi di concedente; non dell’affittuario perché il concedente non ha la gestione del bene produttivo; né del mezzadro perché non ne ha la cognizione; né gode del possesso che compete all’enfiteuta. Il rapporto enfiteutico si sovrappone al diritto di proprietà e l’iniziativa economica spetta all’enfiteuta, e non al concedente (che potrà ove ne ricorrano i presupposti, esercitare l’azione di indebito arricchimento)”. Sulla l. 1966/607 v. infra nel testo.

[64] Sulla natura derogabile della norma v. Trifone, Enfiteusi, in Commentario del cod. civ. diretto da Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1978, p. 147.

[65] Sulla natura disponibile e rinunciabile del diritto al rimborso dei miglioramenti, Favara, Enfiteusi, in NDI, VI, Torino, 1960, p. 553.

[66] Criscuolo, Dottrina e giurisprudenza sull’istituto dei miglioramenti, cit., pp. 527 s.; Trifone, Enfiteusi, cit., p. 141; Pescatore-Albano-Greco, Della proprietà, in Commentario del cod. civ., libro III, t. 2, Torino, 1968, p. 85.

[67] I giudici ritengono che i miglioramenti debbano avere carattere di utilità e stabilità idoneo ad accrescere il valore del fondo, come nei casi di costruzione di un fabbricato rurale o di impianto di un nuovo metodo di coltura. Trib. Napoli, 27 febbraio 1987, in Dir e giur., 1987, p. 675, argomentando che “in mancanza di specifica previsione contrattuale, l’obbligo dei miglioramenti a carico dell’enfiteuta, si sostanzia in ogni genere di opere che accresca il valore del fondo”, ha valutato come <<miglioramento>> l’esecuzione di manufatti per depositi, in un fondo destinato ad esercitazioni militari.

Cass., 27 luglio 1982, n. 4328, in Giust. civ., 1983, I, 493, e in Riv. not., 1983, p. 144 ha sottolineato che l’obbligo di miglioramento ha per contenuto un quid pluris rispetto al mantenimento e non coincide pertanto con l’obbligo di provvedere alla ordinaria e straordinaria manutenzione nell’enfiteusi urbana.

[68] Cass., 15 aprile 1949, n. 903, in Foro it., 1950, I, c. 185.

[69] In base al quale “il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei medesimi”.

[70] Orlando Cascio, Enfiteusi (dir. priv.), in Enc. dir., XIV, 1965, p. 955, il quale specifica inoltre come non sia necessario, ai fini del rimborso, che il miglioramento sia stato fatto dall’attuale enfiteuta, avendo egli diritto all’indennità anche per i miglioramenti eventualmente posti in essere dagli enfiteuti precedenti.

[71] Ma in caso di ipoteche a carico dell’enfiteuta la somma relativa all’indennità dovuta resta vincolata in favore dei creditori (art. 2815 c.c.).

[72] Favara, Enfiteusi, cit., p. 552. Cass., 27 luglio 1982, n. 4328: “L’obbligo a carico dell’enfiteuta di migliorare la precedente consistenza del fondo, sia esso rustico od urbano, costituisce un elemento essenziale (e perciò individuato) dell’enfiteusi, anche dopo le modifiche introdotte in materia dalle l. 22-7-1966 n. 607 e 18-12-1970 n. 1138”.

[73] Trimarchi, L’arricchimento senza causa, Milano, 1962, p. 14, nt. 26.

[74] Cariota Ferrara, L’enfiteusi, in Tratt. Vassalli, Torino, 1950, pp. 193 ss..

[75] Barbiera, op. cit., 1964, p. 116.

[76] Barbiera, op. loc. ult. citt., il quale, per altro verso, suggerisce che anche il criterio di quantificazione dell’indennità dovuta dal concedente è diverso da quello previsto dall’art. 2041 c.c.. Mentre nei casi di possesso, usufrutto e locazione, la legge utilizza l’aumento di valore come <<limite>> entro il quale il rimborso è concesso, l’art. 975 c.c. abbandona l’espressione <<limite>> per sostituirla con quella di <<misura>>: l’indennizzo è dovuto <<nella misura dell’aumento di valore>> conseguito dal fondo, e quindi anche oltre l’impoverimento subito dall’agente. Ma, secondo questo scrittore, solo nei casi in cui il rimborso non può mai superare il costo del miglioramento la fattispecie legale potrebbe ricondursi al principio di reazione contro gli arricchimenti ingiustificati.

[77] Cass., 15 marzo 1995, n. 3038, in Giust. civ. Mass., 1995, p. 614, la quale parte dalla premessa di cui al testo per concludere nel senso che la disposizione si riferisce, quindi, solo ai miglioramenti che si collocano nell’ambito del rapporto di enfiteusi e che, essendo ancora esistenti alla data della riconsegna, si traducono in un valore economico direttamente o indirettamente riconducibile alla legittima attività dell’enfiteuta (o dei suoi danti causa); essa non riguarda invece i miglioramenti realizzati dopo la cessazione del rapporto, nel tempo in cui l’enfiteuta ha mantenuto di fatto il possesso materiale del bene, per i quali sono, invece, applicabili i criteri previsti dall’art. 1150 c.c..

[78] L’articolo è stato perciò definito una <<norma in bianco>> da Moscati, Del pagamento dell’indebito. Artt. 2033-2040, inCommentario del Codice civile Scialoja- Branca, a cura di F. Galgano, sub artt. 2028-2042, Bologna-Roma, 1981, p. 565.

[79] Moscati, Del pagamento dell’indebito, cit., p. 579.

[80] In questi termini, Levi, Il pagamento dell’indebito, Milano, 1989, p. 184.

[81] Di questa opinione: Al. Graziani, L’azione di ingiustificato arricchimento, in Riv. dir. civ., 1922, pp. 14 ss.; Pacchioni, Dei quasi contratti, Milano, 1938, p. 133; Andreoli, L’ingiustificato arricchimento, Milano, 1940, pp. 59 ss.. Nella vigenza del nuovo codice: Trimarchi, L’arricchimento senza causa, Milano, 1962, pp. 155 ss.; Barbiera, L’ingiustificato arricchimento, cit., pp. 115 ss..

[82] Cfr. Barba, Spese (dir. priv.), in Enc. dir., Milano, 1990, p. 325.

[83] Con l’art. 2041 c.c., infatti, il giudice è delegato ad attuare quel contemperamento tra interessi in conflitto che è invece realizzato direttamente dalla legge nelle ipotesi tipiche, ma egli non può spingersi sino alla simultanea valutazione di interessi generali, di carattere per lo più economico, la cui rilevanza il legislatore ha già selezionato nei casi espressi e scartato negli altri.

[84] Basti pensare, per la Francia, alla fondamentale opera di Goré, L’enrichissement aux dépens d’autrui, Paris, 1949, p. 231, e per la Germania, agli studi, altrettanto noti, di von Caemmerer, Problemes fondamentaux de l’ enrichissement sans cause (Rev. int. droit. comp., 1966, pp. 584 s.), nonché di Wolf, Die aufgedr¬ngte Bereicherung (Juristen Zeitung, 1966, p. 468).

[85] Gaggero, Miglioramenti e addizioni, in Digesto/civ., XI, Torino, 1994, p. 368, il quale nota come non solo le norme che devono dirimere il conflitto tra migliorante e proprietario, ma anche quelle che disciplinano le attività di miglioramento compiute direttamente dal proprietario seguono nel codice vigente la medesima linea evolutiva: sono, infatti, coerenti con il principio costituzionale della funzionalizzazione della proprietà all’interesse generale, cui consegue l’accoglimento di una concezione dinamica dell’utilizzazione dei beni per finalità che trascendono gli interessi individuali, in contrapposizione alla nozione di proprietà statica propria del vecchio codice civile.

Per una ricostruzione analitica delle singole norme atta a dimostrare la progressiva valorizzazione dell’attività di miglioramento attraverso il raffronto tra l’attuale codice e quello del 1865, v. Inzitari, op. cit., pp. 285 ss..

[86] Si tratta di una distinzione che non poteva essere colta da Butera, Migliorie e deterioramenti sulle cose possedute, in Enc. GI, X, 1° e 2° parte, s.d., p. 678, e da Montel, Miglioramenti, in NDI, VIII, Torino, 1939, p. 475, i quali scrivevano avendo come parametro di riferimento un ordinamento che considerava la proprietà nella sua forma più statica, ponendo l’aspetto fisico-materiale del bene in posizione di centralità rispetto alle modificazioni inerenti alle cose. Ma in seguito, come osservato dalla moderna dottrina, “lo sviluppo dell’economia in una direzione sempre più dinamica, anche nel settore dell’agricoltura, ha decisamente modificato questa concezione … l’attenzione del legislatore è passata dalla considerazione degli aspetti più strettamente relativi alla tutela del bene, come il regime della circolazione del e i modi di acquisto della proprietà, ad una considerazione dell’attività del soggetto-migliorante come attività tendente a sviluppare le caratteristiche economiche del bene” (Inzitari, op. cit., 281). Per l’orientamento che ravvisa nel diritto al rimborso la ratio legis di stimolare l’attività privata di incremento produttivo, cfr. anche Cozzuto-Quadri, Spese, in Enc. giur., 1990, § 2.2.1.

[87] Cfr. Mirabelli, Miglioramenti e addizioni, cit., ove l’affermazione che “la varietà delle situazioni e la diversa valutazione degli interessi dei soggetti nelle varie ipotesi conducono ad escludere che possano essere fissate regole generali, da valere per tutti i casi in cui la legge prende in considerazione il fenomeno del miglioramento e ne regola gli effetti”, nonché la conclusione che “la regola, infine, che fissa come normale misura di rimborso la minore somma tra lo speso e il migliorato ha perduto nella codificazione vigente l’autorità che ad essa derivava dalla tradizione romanistica” (p. 670, nt. 1).

[88] Cfr. Zannini, Locazione, cit., p. 112, nt. 88; Provera, cit., pp. 326 s.; Catelani, Manuale della locazione, Milano, 1990, pp. 288 s.. 

Autore: Prof. avv. Antonio Albanese

Cofondatore e Direttore scientifico Lexenia. Direttore della Scuola avvocati e della Scuola Magistratura. Avvocato e Professore associato confermato di Diritto privato (con abilitazione da Professore ordinario) nell'Università di Bologna – Giurisprudenza, presso la quale è stato altresì titolare della Cattedra di Diritto dei contratti. È docente di Diritto civile nel corso di Laurea Magistrale a Bologna, di Diritto privato nel corso per Giuristi d'impresa a Ravenna e di Diritto privato dell’impresa presso il Dipartimento di Economia di Rimini. Insegna Diritto delle Successioni presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Bologna. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/A1 - Diritto Privato. Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca con lode presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. Ha svolto attività di ricerca in Inghilterra, Francia e Spagna. È membro del Comitato di redazione della rivista Contratto e impresa e dell’Osservatorio della rivista Diritto delle successioni e della famiglia (ESI). È componente del Comitato scientifico nazionale dell'Ant (Assistenza nazionale tumori, per la quale organizza Convegni nazionali per la raccolta fondi e ha presentato una Proposta di legge che favorisca i lasciti solidali). È membro del Comitato scientifico della Biblioteca del Dipartimento di Scienze giuridiche “Antonio Cicu” (maggiore biblioteca giuridica europea). Vincitore di un premio nazionale nel 2004 per la Ricerca, di un premio internazionale nel 2011 e del premio Eubiosia 2017, ha pubblicato un centinaio di saggi e 11 libri per le maggiori Collane internazionali, tra cui: “L’omologazione degli atti societari”, Cedam, Padova, 2000; “Il pagamento dell’indebito”, Cedam, Padova, 2004; “Ingiustizia del profitto e arricchimento senza causa”, Cedam, Padova, 2005; “Della cessione del contratto”, in Comm. del cod. civ. Scialoja–Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 2008; “Della collazione. Del pagamento dei debiti”, in Commentario Schlesinger dir. da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009; “Della successione legittima” per il Commentario Schlesinger dir. da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2012; “Revocazione delle disposizioni testamentarie. Sostituzioni. Esecutori testamentari”, in Comm. del cod. civ. Scialoja–Branca, Zanichelli, Bologna, 2015; “Profili successori delle nuove famiglie”, Pacini, Pisa, 2018. Ha inoltre diretto e coordinato il II Libro c.c., in Codice civile commentato Giappichelli, a cura di M. Franzoni e R. Rolli, Torino, Giappichelli, 2018. È Direttore del volume collettaneo “Le nuove famiglie", Pacini, Pisa, 2019. Compositore e scrittore, ha conseguito numerosi Premi nazionali e internazionali di Poesia e ha fondato con Lexenia il Premio internazionale “Arte e Giustizia”. Ha dato vita al master in Diritto della musica, realizzato a Milano e a Roma. In qualità di compositore, ha collaborato con la band di Lucio Dalla (brani interpretati da Iskra Menarini e arrangiati ed eseguiti da Bruno Mariani) e con musicisti di livello internazionale, come Frank Nemola (Vasco Rossi), Enrico Guerzoni (Bocelli e Zucchero) e Pietro Posani (talent “Amici”). Ha vinto il Primo premio al concorso “Provincia cronica 2018” dedicato a Fabrizio De Andrè e al concorso “George Orwell, L’inganno della realtà” in nome di Fabrizio De Andrè. Autore finalista al Sanremo Music awards 2017 e presente nel relativo cd. Ha ricevuto la Menzione di merito al Premio Internazionale Salvatore Quasimodo (in giuria: Mogol) e un suo testo è stato selezionato per la pubblicazione nell’antologia del Premio Cet Scuola Autori di Mogol. È scrittore menzionato nell'Enciclopedia di Poesia Contemporanea 2018 ei suoi testi poetici sono stati pubblicati nell’Antologia 2019 della Fondazione Mario Luzi. È stato l’unico autore del Premio Mario Soldati 2018 (indetto dal Centro Pannunzio di Torino), finalista sia nella sezione Poesia sia nella sezione Narrativa. Il racconto “Candida”, quale vincitore del Concorso “Racconti tricolore”, è stato presentato al salone internazionale del Libro di Torino 2019. Nel marzo 2019 ha ricevuto la Publica Laus dalla Università Pontificia Salesiana al Certamen Apollinare Poeticum e nello stesso anno ha vinto il Premio Teatro Aurelio. Nel febbraio 2020 è stato pubblicato il suo primo romanzo, intitolato “L’abrogazione dell’amore. Una cronaca imparziale del 2038 e di come la Legge sconfisse il Diritto”, Edizioni Il Viandante, che ha sullo sfondo l’eterno dibattito giuridico tra giuspositivismo e giusnaturalismo.

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