Funzione distintiva e funzione ìdentificativa del nome civile

Carlo Berti, Funzione distintiva e funzione ìdentificativa del nome civile, in Giur. It., 1992, 11

Pret. Bologna, 22 novembre 1991

Funzione distintiva e funzione ìdentificativa del nome civile

  1. La presente decisione ci offre lo spunto per censire le relazioni intercorrenti – nonché gli eventuali reciproci condizionamenti – fra il corpus normativo disciplinante i segni distintivi di impresa (artt. 2563 e segg., c. c.; R. D. 929/42), e la disciplina «comune» in materia di nome civile (artt. 6 e segg. c. c.) – nella sua accezione di «segno» identificativo della persona fisica – con particolare riferimento all’assai frequente fenomeno commerciale consistente nella utilizzazione di suddetto nome civile a guisa di strumento identificativo di una determinata attività economica.

Piú precisamente, la riportata ordinanza ci permetterà di verificare se ed in quali limiti il «diritto» alla utilizzazione del proprio nome civile, espressamente riconosciuto ad «ogni persona» dall’art. 6 c. c., possa subire deroghe, compressioni, limitazioni, ove si trapassi dal campo delle relazioni interpersonali a quello dei rapporti economici tra imprenditori concorrenti.

  1. I fatti sui quali si è pronunciato il Pretore di Bologna possono essere cosí sinteticamente descritti: due società appartenenti al celebre «Gruppo» Calzaturiero bolognese «Magli» propongono ricorso ex art. 700 c. p. c.avanti la Pretura di Bologna, rappresentando, l’una di essere titolare ed unica proprietaria dei brevetti per marchio di impresa comprendenti le denominazioni patronimiche «Magli» e/o «Bruno Magli», l’altra di essere proprietaria e gerente di molteplici punti-vendita di prodotti a marchio «Magli».

Sulla scorta di tale premessa, le citate società chiedono al giudice adito di inibire ad una successivamente costituitasi compagine societaria concorrente, nonché al socio accomandatario della stessa (tale Sandro Magli) la utilizzazione commerciale del patronimico «Magli» sia nella parte di fantasia della denominazione sociale prescelta, sia nei marchi con cui vengono contraddistinti i prodotti della società convenuta, sia, in genere, nella attività promozionale svolta dai riferiti soggetti.

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Ad opinione delle ricorrenti, una così caratterizzata utilizzazione del patronimico «Magli» non solo concreta contraffazione dei notori e «celebri» marchi «Magli» e «Bruno Magli», nonché della denominazione sociale «Bruno Magli» S.p.A., ma comporta più in generale attività concorrenzialmente sleale ex artt. 2598 e segg. c. c., in quanto idonea a trarre in inganno i consumatori sulla provenienza dei prodotti posti in vendita da una società del tutto estranea al «Gruppo» cui appartengono le ricorrenti.

La società resistente, oltre ad una serie di eccezioni sollevate in via preliminare, contesta il merito degli addebiti alla stessa indirizzati, rilevando che la linea di calzature dalla stessa lanciata, in quanto caratterizzata dal marchio «Di Sandro», non contiene alcun riferimento al nome «Magli». Inoltre, la utilizzazione del nome Sandro Magli nella ragione sociale della omonima s.a.s. sarebbe risultata obbligatoria per legge ex art. 2314 c. c. Il richiamato articolo avrebbe infatti imposto ad almeno uno dei soci accomandatati della società convenuta – e, pertanto, nel caso di specie, proprio a Sandro Magli – l’obbligo di inserire il proprio nome nella ragione sociale prescelta.

Si legge poi che, secondo la tesi dei resistenti, quanto all’uso del nome Sandro Magli nella pubblicità, carta da lettere, etc…», questo «deve ritenersi perfettamente lecito quale uso del proprio nome civile ex art. 6 c. c.».

A conforto della liceità della presenza del nome Magli nella campagna promozionale svolta dai convenuti, la difesa degli stessi invoca inoltre la lettera dell’art. 6 della Direttiva C.E.E. del 21 dicembre 1988, in tema di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, secondo il quale «il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio del loro nome e del loro indirizzo».

In altre parole, secondo la impostazione adottata dai resistenti, il «diritto» al nome, nella sua accezione di attributo inalienabile della persona, nonché di elemento di individuazione del soggetto nell’ambito delle relazioni sociali, riconosciuto a ciascun individuo sia direttamente dall’art. 6 c. c., sia, in forza di interpretazione sistematica, dagli artt. 2 e 22 Cost. (1)e dalla poc’anzi richiamata Direttiva, avrebbe permesso a Sandro Magli una tanto illimitata quanto legittima utilizzazione della locuzione Magli (non solo nelle relazioni cosiddette «sociali», ma) anche nella attività di impresa dal medesimo soggetto svolta.

  1. Da quando sino ad ora, seppur succintamente, prospettato, appare in tutta evidenza come, nel caso sottopostogli, il Pretore di Bologna abbia dovuto pronunciarsi, tra l’altro, anche sulla liceità della spendita commerciale di un nome civile in presenza, nel medesimo settore merceologico, di preesistenti segni distintivi di impresa recanti identico patronimico.

È indubbio, infatti, come nell’ambito dei rapporti tra imprese, il «diritto» riconosciuto dall’art. 6 c. c. sul proprio nome civile in capo a ciascuna persona fisica viene a scontrarsi con l’esigenza di differenziare le varie attività economiche svolgentisi nel medesimo settore, ove queste si avvalgano del richiamo commerciale ottenuto grazie alla spendita di identico nome civile: l’uso «identificativo» del medesimo sembra quindi entrare in rotta di collisione con l’uso «commerciale» dello stesso. Quale esigenza risulta essere maggiormente tutelata dal nostro impianto normativo? Quella di, in ogni caso, «identificare» il soggetto-persona fisica anche nell’ambito dei rapporti tra imprese, riconoscendo pertanto a questi il diritto di «spendere» il proprio nome civile anche in suddetta circostanza, ovvero quella di «distinguere» ciascuna attività di impresa dalle altre, giungendo addirittura ad inibire la utilizzazione economica del patronimico a colui che risulta esserne il legittimo titolare, onde evitare situazioni obbiettivamente confusorie tra imprese ed attività economiche?

Trattasi di una problematica che, seppur in epoca non recente, è stata oggetto di un ampio ed appassionato dibattito, tanto in dottrina(2), quanto in giurisprudenza(3), avuto soprattutto riguardo ad i rapporti tra gli artt. 6 c. c. e segg. e le norme tendenti a dotare di una disciplina tipica ed uniforme il fenomeno connesso alla utilizzazione del patronimico nell’ambito della attività di impresa.

  1. La decisione del Pretore di Bologna senza dubbio ripropone ed arricchisce tale dibattito, contribuendo ad avvalorare la ormai consolidata tesi favorevole ad una rigida limitazione dell’ambito di applicabilità dell’art. 6 c. c., nella ipotesi in cui la spendita commerciale del patronimico sia idonea a determinare un pericolo di confondibilità tra attività commerciali concorrenti(4).

Grazie ad un articolato processo logico-giuridico, il giudice è infatti giunto ad inibire ai convenuti tanto l’uso del proprio marchio depositato laddove lo stesso fosse integrato da espressioni contenenti il nome «Magli», quanto la ulteriore diffusione di messaggi pubblicitari riferentesi al suddetto patronimico, quanto infine l’ulteriore utilizzo della locuzione «Magli» nella parte di fantasia della s.a.s. «Sandro Magli e C.» di Sandro Magli e C.

Più precisamente, da una attenta disanima dei passi della richiamata decisione che hanno specificamente affrontato la problematica che in questa ci si propone di affrontare, il ragionamento svolto dal Pretore di Bologna sembra essersi articolato nel modo seguente:

– rigida distinzione tra ruolo «identificativo» del nome civile – nella sua accezione di attributo indisponibile della persona fisica – e ruolo distintivo dello stesso, ove questo venga utilizzato in un contesto di attività di impresa;

– natura «speciale» della normativa tendente a dotare di disciplina uniforme la spendita del nome civile nei rapporti tra imprese, rispetto a quella «comune» ex art. 6 c. c., concordemente a quanto sostenuto da dottrina (5) e giurisprudenza prevalente(6);

– conseguente negazione di ogni pretesa ultrattività del principio della libera utilizzazione del proprio nome civile ove si fuoriesca dall’ambito specificamente tutelato dall’art. 6 c. c. (rapporti tra persone fisiche) a quello interessante l’attività economica (rapporti tra imprenditori), considerato che «l’utilizzazione commerciale del nome patronimico come ditta o come marchio non contraddice con il diritto inviolabile, costituzionalmente garantito, all’uso del proprio nome, ma costituisce uno strumento per realizzare compiutamente l’esercizio dell’attività economica» (7);

– diversità di rado sottesa al complesso normativo con cui viene disciplinata la utilizzazione del patronimico nei due poc’anzi richiamati ambiti, in considerazione dei precetti costituzionali invocabili nelle differenti ipotesi (interesse, garantito ex art. 41 Cost. dei consumatori a non essere ingannati versus interesse, garantito ex art. 2 Cost., della persona fisica alla propria «identità» e/o «individualità»)(8);

– ulteriore conseguente compressione della esigenza «identificativa» a beneficio di quella «distintiva» nel caso di uso di un determinato nome civile come segno distintivo di impresa, conformemente a quell’indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato, secondo il quale «l’utilizzazione commerciale del proprio nome patronimico esula completamente dal profilo costituzionale della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo ed è unicamente riconducibile nella disciplina costituzionale dell’attività economica, la quale è incentrata sul presupposto che il diritto individuale allo svolgimento della attività di impresa debba essere riconosciuto e tutelato non quale emanazione intangibile della personalità del soggetto, ma nei limiti della sua conformità con l’utilità sociale (art. 41, 2° comma Cost.)»(9);

– regime di piena negoziabilità del nome-segno distintivo nel campo delle relazioni commerciali, soprattutto ove si tratti di nomi-segni distintivi, «forti» e «celebri» (quali quelle recanti la locuzione «Magli»), a differenza di quanto accade nella ipotesi di nome civile inteso come attributo indisponibile della persona fisica nonché come elemento idoneo a caratterizzare «identità» e «personalità» della stessa(10);

– conseguente caratterizzazione del nome-segno distintivo come entità giuridica scissa dalla persona fisica che risulta esserne titolare: in altre parole, «…se è innegabile che il nome civile, inteso come attributo della personalità umana, è inalienabile, non rinunciabile e imprescrittibile, deve d’altra parte anche riconoscersi che il nome non conserva più questi principali caratteri quando viene adoperato per determinare una determinata attività commerciale… Allora il nome acquista un proprio valore pecuniariamente valutabile, del tutto indipendente dalla persona fìsica cui appartiene, sicché da esso scaturiscono diritti i quali si ricollegano all’impresa più che alla persona, con carattere patrimoniale, e come tali alienabili e trasmissibili…»(11).

  1. Il prospettato iter logico-giuridico seguito dall’estensore della pronuncia in questa sede considerata trova esplicito conforto in quell’organico complesso di disposizioni finalizzato a dotare di autonomia e tipica disciplina il fenomeno consistente nella utilizzazione commerciale del patronimico, in considerazione dei peculiari interessi perseguiti dal legislatore nell’ambito della attività (non «sociale» ma) di impresa.

Cosí, l’art. 13 1. marchi, nella sua più rigorosa formulazione, a seguito dell’intervento legislativo espressosi nella 1. 158/67(12), nel non consentire l’uso del proprio nome come marchio, qualora lo stesso sia già stato utilizzato da altri in un marchio antecedente per prodotti dello stesso genere, neppure in presenza di elementi differenziatori(13), costituisce una evidente deroga al «diritto» alla libera utilizzazione del proprio nome, riconosciuto dall’art. 6 c.c. a ciascun individuo.

Peraltro, l’attuale tenore dell’art. 13 1. cit. altro scopo non si propone che quello di sottoporre il nome patronimico inserito in un marchio di impresa alla medesima disciplina cui sono sottoposte le altre forme espressive che possono concorrere a costituire suddetto segno distintivo: il giudizio sulla validità di un marchio costituito da un nome di persona risulta essere, conformemente a quanto accade per la generalità dei marchi, subordinato ad un apprezzamento circa la novità dello stesso e/o la esclusività della utilizzazione del medesimo: per tale ragione, ove tali requisiti siano assenti (ovverossia, ove, nel caso di specie, il patronimico sia già stato precedentemente adottato nell’ambito di un marchio di impresa) neppure al titolare del patronimico suddetto è consentito inserire questa espressione nel marchio caratterizzante la propria attività economica(14).

La medesima ratio sottesa all’art. 13 1. marchi pare ispirare anche l’art. 211. cit, nella parte in cui quest’ultima disposizione, lungi dal riconoscere privative economiche di alcun genere sul nome civile a colui che risulta esserne titolare ex art. 6 c.c., addirittura consente la possibilità di utilizzare il nome altrui come marchio, tutt’al piú riconoscendo all’Ufficio Centrale dei Brevetti la mera facoltà di subordinare la concessione del brevetto stesso ad il consenso dei soggetti indicati nel primo comma dell’articolo medesimo.

In tal modo il richiamato articolo «ponendo la regola secondo la quale l’imprenditore può scegliere liberamente un nome di persona diverso dal proprio come marchio del suo prodotto, nega con ugual forza che il diritto sul proprio nome di cui agli artt. 6-7 c.c. debba considerarsi estensibile anche alla sua utilizzazione esclusiva come marchio, oppure debba considerarsi quanto meno titolo preferenziale, rispetto alla utilizzazione commerciale di chi non ha diritto allo stesso nome oppure, infine, debba considerarsi come titolo per una limitazione congiunta con chi ha diritto allo stesso nome per contraddistinguere prodotti dello stesso genere, con il conseguente rischio della confondibilità fra prodotti fabbricati e messi in commercio ma tutti aventi per avventura lo stesso nome patronimico»(15).

Nessun privilegio sembra pertanto spettare al titolare di un determinato nome civile, nella ipotesi in cui tale soggetto intenda avvalersi di suddetta espressione per contraddistinguere un proprio marchio di impresa.

Il tenore delle richiamate disposizioni ha pertanto necessariamente condotto il Pretore di Bologna ad inibire ai convenuti l’utilizzazione del proprio marchio di impresa, ove lo stesso fosse integrato dalla locuzione patronimica «Magli».

  1. A favore della riconosciuta autonomia e «tipicità» del regime tendente a disciplinare la spendita del nome civile nell’ambito della attività di impresa deve essere letto anche l’art. 2564 c.c., rispetto al quale, precisa l’ordinanza pretorile, «in caso di ditte simili che possono creare confusione, si impone a quella adottata posteriormente la adozione di appositi elementi differenziatori. Nel caso di specie, stante quanto motivato sulla natura forte e sulla rinomanza del marchio «Magli» e stante la presenza di altre Società con nome «Magli», non può esservi alcun idonea distinzione in presenza dell’uso di detto nome, il quale pertanto va eliminato dalla citata ragione sociale».

Né, come circostanza idonea a contraddire quanto argomentato dal Pretore di Bologna, deve essere inteso l’obbligo imposto alle denominazioni sociali delle società di persone di recare in maniera espressa il nominativo del loro responsabile (si vedano gli artt. 2292 e 2314 c.c.). Suddetto obbligo infatti, lungi dall’adempiere ad una funzione «identificativa» del socio inserito nella ditta, si propone come diverso e tipico scopo esclusivamente quello di rendere ai terzi facilmente individuabile la persona giuridicamente responsabile per le obbligazioni assunte dalla società(16).

Le conclusioni cui è addivenuto il Pretore di Bologna rendono ragione dell’ormai consolidato orientamento tendente a scindere, nell’ambito delle ragioni sociali di società di persone, la parte ed. di «fantasia» – «cuore» delle riferite ragioni sociali – incaricata di «identificare» la società stessa, contraddistinguendola dalle concorrenti, da quella c.d. obbligatoria (id. est: nome civile del socio illimitatamente responsabile), concreta espressione di quel principio di «verità» (17) che deve necessariamente ispirare il rapporto tra le citate compagini sociali ed i creditori delle stesse, ai quali deve riconoscersi la possibilità di essere sempre a conoscenza della persona fisica cui rivolgere eventuali pretese creditorie.

In questo ultimo caso, pertanto, il nome patronimico, lungi dall’assolvere qualsiasi attitudine «distintiva» e/o «identificativa» della attività commerciale svolta da una determinata società, assolve il diverso e necessario «ruolo di collegamento fra l’impresa e la persona fisica dell’imprenditore e del socio»(18).

Il Pretore di Bologna provvede pertanto a censurare il ruolo svolto dal nome patronimico Magli nella denominazione sociale della Società convenuta: da semplice strumento di tutela dei terzi per consentire loro di individuare il responsabile delle obbligazioni assunte nella attività di impresa, detta locuzione finisce infatti per costituire il cuore della ditta della Società convenuta e, pertanto, il punto di riferimento in considerazione del quale è necessario articolare il giudizio di confondibilità. Suddetto giudizio non può che condurre l’estensore dell’ordinanza ora censita a reputare come illecito un cosí caratterizzato inserimento del nome patronimico nella ragione sociale della Società convenuta, stante la pregressa utilizzazione del medesimo nome civile a guisa di elemento caratterizzante il «cuore» della ditta di una delle ricorrenti (id. est: Bruno Magli S.p.A.).

  1. A definire in modo esaustivo il quadro normativo nell’ambito del quale deve essere inserito il fenomeno in questa sede analizzato non possono non essere tenute in considerazione (né dal Pretore sono state tralasciate) le disposizioni tendenti a reprimere l’attività concorrenzialmente sleale, avuto riguardo tanto a quella che si concreta nel porre in essere di atti «idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un «concorrente» (art. 2598, n. 1 c.c.), quanto a quella riferita all’appropriazione di pregi altrui (art. 2958 n. 2 c.c.), ovvero al compimento di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda» (art. 2598, n. 3 c.c.).

L’utilizzazione commerciale del proprio patronimico può invero integrare una condotta tanto confusoria quanto concorrenzialmente scorretta(19), a scapito di società concorrenti, in presenza di una preesistente altrui attività di impresa facente leva sul medesimo nome civile.

Tanto può verificarsi soprattutto nella ipotesi in cui ci si avvalga di forme promozionali incentrate tutte su nomi civili già commercialmente affermati e, quindi, di per sé, già in grado di presentarsi come «spendibili» nonché «notori» collettori di clientela.

  1. L’estensore della commentata ordinanza, nell’accogliere le richieste cautelari avanzate dalle ricorrenti sembra inoltre, ed infine, ricorrere anche all’istituto, comunque alla figura, dell’abuso del diritto (al nome)(20). Ne consegue censura per una utilizzazione del nome civile non in sintonia con i limiti e la ratio sottesi alla disciplina «comune» del patronimico (artt. 6 e segg., c.c., art. 2 Cost.).

Trova così ulteriore conferma la fondatezza dell’atteggiamento severamente critico assunto, anche in dottrina(21), nei confronti di una concezione «assoluta», quasi «metagiuridica», del nome civile, nella sua accezione di attributo indisponibile della «personalità» ed «identità». Il diritto al nome passa cosí …da sacrè al civil: si tratta, giova ricordare, di quella concezione che sottolinea come il diritto al nome si articoli quale diritto ad un nome più che come diritto a quel nome, evidenziando anzi la non sicura ricomprendibilità del diritto stesso fra quelli della personalità e della persona o comunque la non totale equiparazione ad essi per dignità e grado di tutela(22).

Invero, l’estensione delle garanzie riconosciute al nome «civile» nell’ambito dei rapporti sociali anche nella ipotesi, ontologicamente dissimile, per finalità ed interessi sottesi, di spendita «commerciale» del patronimico, altro non significherebbe che distogliere dalla sua essenziale e «naturale» funzione quella organica normativa incaricata di fornire adeguata tutela esclusivamente al nome inteso come attributo della identità più che della personalità del soggetto che lo porta.

Sarebbe anzi possibile anche invocare gli artt. 6 e segg. c. c. e 2 e 22 Cost. per costruire un ampio «diritto soggettivo al nome» senza dovere necessariamente inferire «la implicita deduzione secondo cui il nome non tollererebbe alcuna limitazione per il fatto che questa si tradurrebbe in attentato alla personalità dell’individuo»(23).

Resterebbe comunque infatti innegabile la plausibilità di una qualche limitazione quando giustificata dalla presenza, nel nostro ordinamento, di altre esigenze, incompatibili con tutela accordata al nome «civile», e dotate quantomeno di analoga considerazione normativa.

Nel caso di specie, il rilievo attribuito dal legislatore tanto costituzionale quanto ordinario alla necessità di non generare situazioni obbiettivamente confusorie nel mercato sembra giustificare ampiamente i limiti, in questa sede evidenziati, imposti alla utilizzazione del nome civile nei rapporti (non «sociali», bensí) economici.

Svolte queste necessarie considerazioni è pertanto facile desumere come, nel caso deciso dal Pretore di Bologna, una lettura «assolutizzante» delle disposizioni «comuni» in tema di nome civile avrebbe condotto quel Giudice ad una ingiustificata forzatura delle peculiari finalità del «diritto al nome», in tal modo legittimando una utilizzazione delle stesse in settori estranei rispetto a quelli a tutela dei quali le citate regole sono poste.

  1. La rigida distinzione che deve essere effettuata tra funzione «identificativa» del nome civile e funzione «distintiva» del patronimico, ove questo venga utilizzato in un contesto di attività di impresa, con la conseguente riconosciuta autonomia della disciplina tendente ad inquadrare giuridicamente quest’ultimo fenomeno, ci porta a manifestare più di una perplessità un ordine ed un preteso effetto «innovativo» sull’attuale panorama normativo determinato dalla attuazione della Direttiva C.E.E. del 21 dicembre 1988, in tema di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa(24).

Sul punto, l’ordinanza in questa sede analizzata non ha potuto affrontare il problema, essendo apparso sufficiente rilevare come la richiamata Direttiva non potesse creare obblighi a carico del singolo, in quanto non ancora attuata nello stato Italiano. Da questa considerazione sarebbe discesa l’inoperatività, nel nostro ordinamento giuridico, dell’art. 6 della citata Direttiva, secondo il quale, appunto «il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio del loro nome e del loro indirizzo»:

Orbene, noi riteniamo che anche nella ipotesi in cui il Pretore di Bologna avesse dovuto fare i conti con una Direttiva già resa esecutiva nel nostro ordinamento, il giudizio sulla illiceità di una cosí caratterizzata «spendita» commerciale del patronimico di certo non sarebbe potuto mutare.

Tanto sembra possibile affermare tenuto conto sia dell’attuale complesso normativo alla luce del quale la Direttiva C.E.E. 21 dicembre 1988 dovrà in ogni caso esser letta ed interpretata, sia della formulazione letterale dell’art. 6 della Direttiva in discorso. Se è’infatti vero che «il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio del loro nome ed indirizzo», è pur vero che sempre la stessa disposizione subordina la liceità di detta utilizzazione ad un preventivo giudizio di conformità della stessa «agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale» (art. 6 lett. c).

Anche in questa ipotesi, pertanto, un tale giudizio non potrà non tenere in considerazione quell’insieme di precetti normativi – da noi precedentemente richiamati – alla stregua dei quali, appunto, apprezzare la correttezza o meno dell’uso commerciale del nome civile. Il riferimento letterale poc’anzi evidenziato conferma pertanto l’autonomo ed ineludibile rilievo che dovrà in ogni caso essere attribuito alla uniforme e specifica disciplina dettata in materia di uso «commerciale» del patronimico: con tale disciplina, la richiamata Direttiva dovrà armonizzarsi, di certo non viceversa; lungi, pertanto dall’attribuire alla stessa alcuna attitudine «innovativa» e/o derogatoria rispetto alle norme in questa sede censite.

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(1) Sul punto, si veda De Cupis, I Diritti della personalità, in Trattato di Diritto civile e commerciale, Milano, ed. 1982, p. 424 e segg.; Nuzzo, voce «Nome (diritto vigente)», in Enc. Dir., XXVIII, Milano, 1978, 305 e segg.; Rescigno, Nome Civile, Marchio, confondibilità, in Giur. It., 1978, 137 e segg.; Costi, Il nome della Società, Padova, 1964; vedasi anche Palermo, Sul diritto all’uso del segno patronimico da parte dello Stilista, in Riv. Dir. Comm., 1989, 669 e segg., il quale sinteticamente rileva come:
«a) il nome altro non è che il principale elemento di individuazione del soggetto, al pari della sua immagine;
b) inviduando il soggetto, il nome contrassegna in modo essenziale anche la personalità, che del soggetto stesso è propria;
c) attraverso il procedimento di qualificazione giuridica, che correlativamente all’attribuzione del nome si realizza, la personalità del soggetto viene a riassumere in sé, e ad esprimere su piano unitario, le specifiche manifestazioni che caratterizzano lo svolgimento delle attività singole e, cosí, ad attestare quei valori che, in una valutazione di sintesi, distinguono il soggetto in questione da ogni altro soggetto sotto il profilo della vita sociale…».
Per un esplicito riferimento alla tutela costituzionale garantita al nome civile, vedasi Cass., 22 giugno 1985, n. 3769, in
Giust. civ., 1985, I, 3049 e segg.

(2) Vedasi, avuto soprattutto riguardo alla L. 21 marzo 1967, n. 158, modificativa dell’art. 13 R. D. 929/42, di cui infra nota 12, oltre agli autori citati sub. nota 1, Guglielmetti, Rapporti tra nomi e marchi, in Riv. Dir. Ind., 1953, I, 292 e segg.; Ferrari, L’esclusività dei marchi nominativi in rapporto alla limitabilità del nome ed all’ordine pubblico economico, in Riv. Dir. Ind. 1969, I, 5 e segg.; Bonasi-Benucci, Nome civile e marchio di impresa, in Riv. Dir. Comm., 1966, 414 e segg.; Franceschelli, Rapporti tra nomi di persone e marchi, in Riv. Dir. Ind., 1988, 180 e segg.; Crugnola, Uso come marchio del nome e del ritratto di una persona, in Riv. Dir. Ind. 1983, I, 195 e segg.; Girino, Quando il nome diventa marchio (Nota a Cass., 21 dicembre1988 n. 6980), in Corr. Giur., 1989, 281 e segg.; Cartella, La confondibilità tra ditte patronimiche e gli orientamenti della recente giurisprudenza del Tribunale e della Corte di Milano, in Riv. Dir. Ind., 1977, II, 358 e segg.

(3) Trib. Milano, 7 febbraio 1977, in Riv. Dir. Ind., 1977, II, 559 e segg.; Trib. Milano, 28 aprile 1975, ibidem, 359 e segg., Corte Appello Milano, 23 marzo 1976, ibidem, 358 e segg.; Trib. Milano, 26 maggio 1977, inGiur. Ann. Dir. Ind., 1975, n. 944; Corte App. Bologna, 26 aprile 1983, ibidem, n. 1664; Trib. Bologna, 14 dicembre 1974, ibidem, 136 e segg.; Cass. 20 novembre 1982, n. 6259, in Giust. Civ., 1985, I, 2440 e segg.

(4) Vedi retro sub nota 2 e 3.

(5) Per tutti, Ferrari, L’esclusività, cit., 30 e segg.; Vadasi anche Sena, Modifica dell’art. 13 del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929 in materia di Brevetti per marchi di impresa (L. 21 marzo 1967, n. 158), inRiv. Dir. Ind., 1968, 240 e segg.

(6) Cass. 20 novembre 1982, n. 6259, cit.; Cass., 21 ottobre1988, n. 5716, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1988, n. 2242.

(7) Corte App. Milano, 23 marzo 1976, cit; sull’argomento, si veda anche Bonasi-Benucci, Nome civile e marchio d’impresa, in Riv. dir. comm., 1966, 415 e segg., secondo il quale per il nome civile non ricorre una protezione assoluta erga omnes…, la protezione viene concessa solo di fronte al comportamento illecito del soggetto che tale nome usurpi. Per il nome commerciale invece, l’adozione in epoca successiva di un nome uguale è in linea di massima preclusa, indipendentemente da ogni considerazione sul modo di comportarsi del soggetto, per la semplice constatazione obiettiva di una possibilità di confusione e di inganno per i terzi».

(8) In senso conforme, si veda Cass. 20 novembre 1982 n. 6259, cit., la quale ha reputato manifestamente infondata la questione della illegittimità costituzionale della nuova formulazione dell’art. 13 L. marchi, in relazione agliartt. 6 e 7 c. c. ed in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui la stessa vieta all’imprenditore l’uso del nome patronimico come marchio di fabbrica, se tale nome è già usato con priorità temporale da altro imprenditore, in quanto tale disposizione «diretta alla tutela di un interesse di sicura rilevanza costituzionale, quale è quello di preservare il consumatore dal pericolo di inganni e frodi, assicurando, fra l’altro, l’inconfondibilità delle indicazioni relative alla provenienza dei prodotti, costituisce il risultato di una valutazione comparativa e di una discriminazione legittimamente operata sul piano costituzionale, ispirata a criteri di ragionevolezza, mentre la tutela costituzionale del nome può essere invocata come segno distintivo della persona e non anche quando venga usato per individuare un prodotto commerciale o industriale».

(9) Trib. Milano, 28 aprile 1975, cit.;

(10) Si veda, sull’argomento Atti, Le grandi firme come valore di scambio, in Contratto e Impresa, 1987, 52 e segg.; nonché Bonasi-Benucci, Nome civile, cit., 417 e segg.

(11) App. Napoli, 25 febbraio 1950, in Foro It., 1951, I, 957 e segg., citata da Bonasi-Benucci, Nome civile, cit., 417; in tal senso, si veda anche, Cass.6 aprile 1966 n. 903, in Foro It., 1967, I, 110.

(12) L’art. 13 L. marchi, nella sua versione originaria riconosceva a chiunque il diritto di usare il proprio nome come marchio, aggiungendo altresí che «quando però questo sia costituito dallo stesso nome… usato da altri in un marchio anteriore per prodotto dello stesso genere, deve essere accompagnato da elementi differenziatori». Il riferito articolo pertanto, a differenza dell’attuale, permetteva la coesistenza di marchi comprendenti il nome patronimico di omonimi imprenditori concorrenti, pur con la aggiunta di idonei elementi differenziatori. Per un approfondito commento alla L. 21 marzo 1967, n. 158, veda Sena, op. cit.; Spada,Marchi denominativi: Vicende di una categoria giuridica, in Riv. Dir. Civ., 1969, 140 e segg.

(13) Sul punto, la giurisprudenza è oramai consolidata, si veda, in tal senso, Trib. Roma, 12 marzo 1984, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1984, n. 1756; Cass. 9 ottobre 1978, n. 4481, ibidem, 1978, n. 1012; Cass. 10 giugno 1977, n. 2396, ibidem, 1978, n. 1012; Cass. 15 maggio 1972, n. 1461, ibidem, 1972, n. 9; App. Torino, 7 dicembre 1984, ibidem, 1984, n. 1819. In senso analogo si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 42 del 3 marzo 1986, pubblicata in Riv. Dir. ind., 1987, 299 e segg., la quale ha tra l’altro qualificato come di ordine pubblico la disciplina introdotta dalla citata legge 158/67; in maniera conforme alla cennata qualificazione adottata dalla Corte Costituzionale si era in precedenza pronunciata tanto la giurisprudenzadi legittimità quanto quella di merito; si veda, tra le tante, Tribunale Verona, 26 luglio 1972, in Giur. Ann. Dir. Ind.,1972, n. 269; Cass. 15 maggio 1972, n. 1461, ibidem, n. 9; contra Rescigno, Nome civile, cit.

(14) In termini pressoché identici, Ferrari, L’esclusività, cit., 295 e segg.; Franceschelli, Rapporti, cit., 183.

(15) Trib. Milano, 29 aprile 1975, cit.

(16) Si veda in tal senso, Trib. Torino, 5 novembre 1984, in Riv. Dir. Ind., 1984, 78 e segg.; Trib. Milano, 7 febbraio 1972, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1972, II, n. 199; Trib. Milano 8 novembre 1973, in Mon. Trib., 1974, 34 e segg., con nota di Tarchini; vedasi anche Cartella. La confondibilità, cit.; nonché Di Cataldo, I Segni distintivi, Milano, 1985, 198 e segg. e Venduti, Nome patronimico e denominazione sociale, in Foro It.,1951, I, 957 e segg..

(17) Di «principio di verità» si parla spesso in riferimento alle disposizioni che impongono l’inserimento del nome patronimico del socio illimitatamente responsabile nelle ragioni sociali di società di persone: si veda, per un primo approccio alla cennata figura, oltre a quanto indicato sub nota 16, Sena, La tutela della ditta, in Riv. Dir. Ind., 1956, I, 495 e segg.; Cartella, Principi e requisiti della ditta: libertà, liceità, novità, originalità, verità; ibidem, 1977, II, 305 e segg.; Crugnola, Originalità e liceità della ditta, ibidem, 1977, 582 e segg.; si veda anche la motivazione contenuta nella sentenza di Trib. Milano, 26 maggio 1977, cit..

(18) Trib. Milano, 8 novembre 1973, cit.

(19) App. Torino, 23 ottobre 1984, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1984, n. 1801; App. Milano, 8 ottobre 1982, ibidem, 1983, n. 1627, App. Venezia, 25 agosto 1989, in Riv. Dir. Ind., 1989, 302 e segg.

(20) Intendendosi, per «abuso del diritto», l’esorbitanza dai limiti del diritto medesimo, per una sorta di «eccesso di potere» del titolare, o comunque per un non congnio uso di quella discrezionalità nell’«esercizio del diritto» stesso, che rappresenta l’estensione del conseguente interesse protetto. Si veda, in tal senso, Ruffolo, Atti emulativi, abuso del diritto e «interesse» nel diritto, in Riv. Dir. Civ., 1973, I, 205 e segg.
Sul tema, per tutti, vedasi Giorgianni,
L’abuso del diritto nella teoria della norma giuridica, Milano, 1963, 126 e segg.; Rescigno, L’abuso del diritto, in Riv. Dir. Civ., 1965, I, 205 e segg.; Salvatore Romano, voce «Abuso del diritto», in Enc. Dir., I, Milano, 1958, 166 e segg.; D’Amello, voce «Abuso del diritto», in Noviss. Dig. It., I, Torino, 1958, 58 e segg.

(21) Vedasi Ferrari, L’esclusività cit., 30, avuto specifico riguardo all’art. 13 L. marchi, prima dell’intervento della L. 158/67, secondo il quale «che ogni persona debba avere un nome non significa che debba avere quel nome anche nel marchio, ove venga a collidere con altri principi ed interessi; ed ove provochi i guasti che si lamentano. L’avere fatto del nome un feticcio, e del feticcio l’insormontabile ostacolo alla esclusività, ha portato, attraverso l’ibrido connubio tra il sacro (il nome) ed il profano (gli interessi imprenditoriali) al monstrum dell’art. 13, nella versione del 1942». Di «abuso» del diritto al nome, ove lo stesso generi situazioni obbiettivamente confusorie in un contesto di attività di impresa, sembra parlare anche Bonasi-Benucci, Nome civile, cit., 425 e segg.; nonché Spada, Marchi Denominativi, cit., 186.

(22) Ferrari, L’esclusività, cit., 30, ed ivi gli Autori citati.

(23) Ferrari, L’esclusività, cit., 31.

(24) Direttiva – peraltro a tutt’oggi ancora in attesa del relativo decreto legislativo di attuazione – pubblicata in Riv. Dir. Ind., 1988, 508 e segg.; nonché in Le nuove leggi civili commentate, 1989, I, 1428 e segg., con commento di Vanzetti; sull’argomento, si veda anche Sordelli, Significato e finalità della Direttiva CEE sul ravvicinamento della legislazione degli Stati Membri in materia di marchi registrati n. 89/104, in Riv. Dir. Ind., 1989, I, 14 e segg.; Brancadoro, La prima Direttiva comunitaria in materia di marchi d’impresa, in Riv. Dir. Comm., 1989, I, 497 e segg.; Ubertazzi, I lavori preparatori della riforma italiana dei marchi, in Foro It., 1992, V, 15 e segg.


Avvocato Cassazionista e Professore Associato di Diritto Privato, Diritto Civile e Diritto della Comunicazione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna, sedi di Bologna e Ravenna, dall’A.A. 2002/2003; Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali istituita presso l’Università degli Studi di Bologna; Docente accreditato in materia di mediazione civile e commerciale e D. Lgs. n. 231/2001. Curatore, coautore e autore di numerosi articoli pubblicati in Riviste di Settore, in materia di diritto commerciale e industriale, antitrust e concorrenza, pubblicità commerciale ed etichettatura dei prodotti, responsabilità civile e di impresa, diritto e responsabilità nel settore societario, bancario e creditizio, diritto della mediazione e dell’arbitrato, nazionale ed internazionale, contratti d’impresa, diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’internet, ha pubblicato, tra l’altro, le seguenti recenti monografie: Lezioni di diritto dei mass media, Bologna, 2010; Responsabilità amministrativa dell’ente e responsabilità civile dell’Organismo di Vigilanza, Padova, 2012; Accordo amichevole e procedimento di mediazione civile e commerciale, Bologna, 2015.

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