Antonio Tanza, Considerazioni sul “nuovo” anatocismo bancario, in www.lexenia.it
Considerazioni sul “nuovo” anatocismo bancario
Com’è noto l’art. 17-bis, approvato alla Camera in seno al ddl di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18[1], modifica l’art. 120 TUb, così come recentemente riformulato dalla Legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147)[2].
L’art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, introdotta a modifica della disciplina riguardante l’anatocismo bancario, inserito nell’art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1283 c.c., disponeva sostanzialmente che gli interessi potevano essere conteggiati anche giornalmente, ma divenivano esigibili solo alla fine del rapporto bancario, cioè nel momento in cui si aveva la chiusura di tutte le partite, con il pagamento anche delle operazioni non solutorie (cfr. Cass. S.U. n. 24418 del 2010).
D’altra parte, la Giurisprudenza di legittimità con due sentenze, peraltro a Sez. Unite, aveva dapprima sancito la nullità dell’anatocismo trimestrale (Cassazione civile, sez. un., sentenza 4 novembre 2004, n. 21095), per poi giungere a dichiarare la nullità dell’anatocismo annuale in favore della banca e la
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Purtroppo la normativa del 2014 veniva, di fatto, disapplicata dal ceto bancario che, sordo alle inibitorie concesse da diversi tribunali (Milano, Roma, Biella, ecc.) intervenuti in favore dei clienti delle banche, ha preferito far pressione (spalleggiato da Bankitalia che nell’agosto del 2015 aveva presentato un documento che ha spianato la strada all’attuale provvedimento legislativo), sul Governo, il quale ha emanato l’ennesimo salvabanche sull’anatocismo.
La recente modifica dell’art. 120 del TUb è stata trionfalmente, quanto improvvidamente, valutata da una parte della stampa filogovernativa e della dottrina come “la fine dell’anatocismo”: invero, la nuova versione dell’art. 120 TUb rappresenta un evidente “passo indietro” rispetto alla precedente formulazione del medesimo articolo che, seppur con qualche sbavatura terminologica, eliminava complessivamente il problema della capitalizzazione dell’interesse.
Ma procediamo con ordine: per capire se, a seguito dell’attuale modifica, l’anatocismo sia stato o meno soppresso, occorre confrontare la novellata disposizione con quella già prevista nel codice civile in tema di anatocismo.
A norma dell’art. 1283 c.c., infatti, in mancanza di usi normativi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno (indeterminato, in quanto rimesso all’eventuale volontà del creditore) della domanda giudiziale, volta a chiedere gli interessi sugli interessi, o per effetto di convenzione (sine die) posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi: non è pertanto possibile che gli interessi producano a loro volta interessi, qualora non sia trascorso almeno un semestre dalla nascita dell’obbligazione.
La ratio dell’art. 1283 c.c. è chiara: si vuole impedire al creditore che si faccia pagare gli interessi sugli interessi aggravando così la situazione economica del debitore inadempiente. In altre parole l’art. 1283 cc presuppone l’inadempimento del debitore, ipotesi questa su cui la norma è modellata.
Tale disposizione prevista dal Codice civile non indica, pertanto, un periodo di tempo prestabilito, nel quale l’interesse diviene per legge esigibile, ma si limita ad indicare il tempo minimo (6 mesi) al di sotto del quale l’interesse, per legge, non possa essere considerato scaduto.
Quindi, se gli interessi bancari si maturano giorno per giorno, la banca potrà chiedere il pagamento solo dopo che gli stessi siano divenuti esigibili, ovvero scaduti, e ciò si verifica in concreto solo al momento della chiusura del rapporto affidato (e nei limiti dell’affidamento), non potendosi ritenere, prima di tale momento, ai sensi dell’art. 1194 c.c., che il credito sia liquido ed esigibile. Nel contratto di conto corrente, infatti, fino alla sua chiusura, non si parla affatto di inadempimento e quindi la produzione di interessi su interessi in questo ambito già per sé si allontana dall’art. 1283 cc.
Infatti nell’ambito di un rapporto di conto corrente bancario con affidamento, non può parlarsi di liquidità e disponibilità dell’interesse debitorio se non prima della chiusura del rapporto: prima di ciò la banca non può dunque pretendere alcun pagamento, poiché è solo il cliente che può beneficiare della disponibilità delle somme versate e concesse dalla banca (ex multis, Trib. Lecce, sez. dist. di Campi Salentina, sent. n. 46 del 03-11-2005, Dott. G. Nocera, edita in http://www.adusbef.it/Consultazione.asp?id=3674).
In linea con detti pacifici principi di diritto e di tecnica bancaria, per il vecchio testo dell’art. 120 TUb gli interessi erano conteggiati (anche giornalmente), ma divenivano esigibili solo alla fine del rapporto bancario, cioè nel momento in cui si aveva la chiusura di tutte le partite, con il pagamento anche delle operazioni non solutorie (cfr. Cass. S.U. n. 24418 del 2010).
Si creava, in buona sostanza, un “monte interessi”, da liquidare alla chiusura del rapporto, che non veniva mai capitalizzato.
L’art. 17-bis innova la precedente formulazione, prevedendo che:
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b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
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i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
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ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.
Preliminarmente, va sottolineato che l’esigibilità degli interessi, visibilmente introdotta con ddl di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, va limitata non solo alle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, ma esclusivamente anche ai soli interessi debitori derivanti dagli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: cioè sono esigibili solo ed esclusivamente gli interessi derivanti dalle c.d. operazioni solutorie (cfr. S.U. Cass. n. 24418 del 3 dicembre 2010), mentre non sono esigibili gli interessi maturati nei limiti dell’affidamento.
Con la nuova modifica, pertanto, gli interessi debitori solutori verranno, di fatto, conteggiati al 31 dicembre (e fin qui, nessun problema, dato che ai sensi dell’art. 821 c.c. “I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto”) e diverranno esigibili dal 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati: cioè gli interessi solutori divengono esigibili, per legge, dopo un certo tempo.
Interesse esigibile significa interesse scaduto e, dunque, la banca potrà richiedere il pagamento di detti interessi solutori, in quanto extrafido, maturati l’anno precedente ogni 1° marzo dell’anno successivo: il correntista potrà pagarli o decidere di farli addebitare sul conto, autorizzando ex ante o ex post alla loro maturazione, l’anatocismo annuale, ma dei soli interessi solutori.
La normativa in esame, in buona sostanza, consente che il correntista, parte contrattuale debolissima e succube del ceto bancario, possa (DEBBA) autorizzare preventivamente (quindi, prima della scadenza, cioè ex ante, e non successivamente alla scadenza, ex post, come previsto dall’art. 1283 c.c.) l’addebito degli interessi solutori sul conto al momento in cui questi divengono esigibili, trasformando detti interessi in sorte capitale, produttiva, a sua volta di ulteriori interessi.
Tale possibilità concessa al correntista cela, dunque ,una sorta di “ricatto”: l’obbligo di liquidazione degli interessi passivi solutori entro 60 giorni se non rispettato dal correntista si tramuta sostanzialmente in una legittimazione ed automatizzazione dell’anatocismo annuale e poco vale nella realtà delle cose l’aver previsto che “l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo”.
La norma è stata costruita in modo tale che sia il correntista a decidere, il 1° marzo di ogni anno, se pagare gli interessi extrafido maturati nell’anno precedente o farli addebitare sul conto, dando così via alla capitalizzazione composta degli stessi: pertanto, nella nuova formulazione, viene meno il consenso della banca che, per facta concludentia, aveva portato alla non imputazione dei versamenti effettuati dal correntista al pagamento degli interessi e spese prima ancora del capitale, come previsto dall’art. 1194 c.c.-
D’altra parte, per l’operatività dell’art. 1194 c.c. devono concorrere la simultanea esistenza dei caratteri della liquidità e dell’esigibilità, sia del credito per capitale, che del credito accessorio (per interessi o per spese) sicché, fino a quando siano incerti, illiquidi o inesigibili sia il credito per capitale che quello accessorio, il debitore non è soggetto al divieto di imputare il pagamento al capitale (Cass. nn. 16448/09, 9510/07, 20904/05, 6022/03, 5707/97). Pertanto, con l’attuale modifica dell’art. 120 TUb (limitata per legge soltanto agli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, relativi alle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento), con la previsione dell’esigibilità dell’interesse solutorio maturato, nell’anno precedente ogni 1° marzo, viene a cadere il principio secondo cui solo dal momento della chiusura del conto corrente il debito, relativo anche agli interessi, diventa certo ed esigibile, con la conseguenza che l’art. 1194 c.c. può trovare immediata applicazione nel corso del rapporto, ma solo ed esclusivamente alla sola parte degli interessi e spese che debbano considerarsi solutori.
Mentre interessi e spese che si formano nell’ambito di un rapporto affidato, pur maturandosi giorno per giorno, non diventano esigibili il 1° marzo di ogni anno e non sono, dunque, soggetti all’applicazione dell’art. 1194 c.c.
Nella pratica, anche in questo caso si crea, in buona sostanza, un “monte interessi”, da liquidarsi in due differenti momenti: quando il “monte interessi” maturati a fine anno supera, sommato con la sorte capitale, il limite dell’affidamento, ogni 1° marzo va pagata esclusivamente la parte solutoria di detto “monte interessi”, mentre la restante parte di interessi va pagata alla chiusura del rapporto.
Ovviamente gli interessi che si maturano nel corso dell’anno successivo vanno a sommarsi sempre allo stesso “monte interessi” ed a fine anno, nuovamente, si matureranno ulteriori interessi che, solo per la parte in cui sconfinano, vanno pagati il 1° marzo successivo.
Mentre, per i rapporti differenti dalle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, ma limitatamente per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
Da questo principio deriva, ad esempio, che i piani di ammortamento dei mutui devono essere realizzati con la formula di matematica attuariale dell’interesse semplice e non più con quella che capitalizza l’interesse nel corso delle differenti rate.
La modifica, dimostra ancora una volta, l’assoluta superficialità di un legislatore a-tecnico che, lungi dal risolvere i problemi, li complica maggiormente: ci chiediamo a questo punto quando ci sarà la terza modifica dell’art. 120 del TUb?
Per comodità del lettore, riportiamo le tre modifiche del testo della norma.
Originario testo dell’art. 120, comma 2, del TUb:
“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Prima modifica:
“All’articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
-
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
-
b) gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.
Seconda modifica:
- Al comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
- a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi, sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
- i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
- ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.
- Conseguentemente, sostituire la denominazione del Capo IV con la seguente: «Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio».
[1] “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio“(Atto Camera: 3606-A), consultabile in http://www.camera.it/temiap/2016/03/18/OCD177-1853.pdf
[2] Art. 1, comma 629 della legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, introdotta a modifica della disciplina riguardante l’anatocismo bancario, introdotto dall’art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1283 del codice civile.