Avv. Manlio Mallia, Aumenta la redditività dell’opera con il diritto di seguito, in Guida Normativa del Sole24ore, n. 83 del 14 maggio 2002, pag. 50-55
Aumenta la redditività dell’opera con il diritto di seguito
Con la legge comunitaria del 2001 (Legge 1 marzo 2002, n. 39) il Governo ha ricevuto la delega ad emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 13 ottobre 2001 e relativa al diritto riconosciuto all’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale.
Secondo quanto previsto dall’art. 1.3 della legge comunitaria, lo schema di questo decreto legislativo, da adottare su proposta del Ministro per le Politiche Comunitarie e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, dovrà essere trasmesso alla Camera dei Deputati e al Senato per l’acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.
La Direttiva dovrà essere recepita dall’Italia attraverso la modifica degli articoli da 144 a 155 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 – che dettano la disciplina, mai applicata in concreto, dei diritti dell’autore sull’aumento di valore delle opere delle arti figurative – e ciò avverrà in tempi assai più brevi di quelli consentiti dalla Direttiva, e quindi senza attendere il termine ultimo del 31 dicembre 2005. Oltre a correggere la singolare anomalia di una normativa che, anche a causa del complesso e farraginoso meccanismo adottato a suo tempo dal legislatore, non è stata applicata in più di 60 anni di vigenza della legge, l’Italia dimostrerà così di onorare coi fatti la linea favorevole alla rapida armonizzazione europea di questo diritto che essa ha sempre mantenuto nelle discussioni avvenute all’interno di tutte le istituzioni comunitarie.
All’ordine del giorno fin dall’inizio degli anni Novanta, la Direttiva che armonizza la disciplina del c.d. “diritto di seguito” (droit de suite) è stata formalmente presentata dalla Commissione europea nel marzo 1996 ed ha subito provocato un acceso e animato dibattito.
L’approvazione da parte del Parlamento Europeo è avvenuta dopo più di sei anni, il 3 luglio 2001, con 405 voti favorevoli, 101 contrari e 32 astenuti; il Consiglio ha quindi adottato la Direttiva il successivo 19 luglio, con l’opposizione del Regno Unito e dell’Austria.
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Il diritto di seguito è una royalty che gli artisti e i loro eredi ricevono in occasione di ogni vendita pubblica successiva alla prima cessione di una loro opera d’arte originale, e cioè nel caso in cui alla vendita partecipi una casa d’aste, un mercante d’arte o un altro intermediario.
Il riconoscimento di questo diritto risponde soprattutto a criteri di giustizia sociale e mira ad assicurare anche agli autori delle arti visive la partecipazione economica al successo delle loro opere. Le misure legislative adottate nei vari Paesi traggono origine dalla constatazione che l’aumento del valore di mercato di un’opera d’arte dipende in massima parte dalla maggior fama e reputazione acquistata con il tempo dall’autore, più che dall’uso di particolari tecniche commerciali da parte degli intermediari. Non sono infatti certamente rari i casi di opere vendute a prezzi molto bassi da artisti all’inizio della carriera e poi rivendute a prezzi altissimi dopo che quegli stessi artisti avevano raggiunto il successo, con enormi profitti cui essi non hanno partecipato in alcun modo. Consentendo a questi autori di ottenere un compenso sulle vendite successive alla prima si tende quindi a ristabilire un equilibrio con la situazione economica degli altri creatori (come, ad esempio, gli autori musicali) che traggono profitto da tutte le utilizzazioni delle loro opere.
Il diritto sulle successive vendite è definito dalla Direttiva come parte integrante del diritto d’autore e costituisce una prerogativa essenziale degli autori: esso non è dunque assimilabile ad una tassa e sancisce il principio che ogni autore ha il diritto di seguire le fortune economiche della propria opera.
Il diritto di seguito dà agli autori anche la possibilità di svolgere un ruolo più attivo per quel che riguarda l’autenticazione delle opere e permette loro di seguire i movimenti e le quotazioni delle creazioni artistiche attraverso l’accesso alle informazioni sulle vendite assicurato dalla Direttiva.
Qualche perplessità è stata tuttavia espressa anche al di fuori della cerchia dei mercanti d’arte, i cui profitti sono destinati ad essere incisi dalla Direttiva e che comprensibilmente si sono sempre opposti alla sua adozione.
E’ stato così osservato che il mercato dell’arte è concentrato su un numero relativamente modesto di artisti e che il diritto di seguito di fatto non riconosce nulla alla maggior parte di essi, dato che beneficia solo quelli che in una certa fase creativa raggiungono il successo economico, contribuendo soprattutto ad arricchire gli eredi dei grandi artisti del passato. Ovviamente è stato osservato che molto dipende dal modo in cui il diritto è applicato nei vari Paesi e che, ad esempio, la legge tedesca prevede che una quota significativa dei proventi vada ad alimentare una specifica cassa di previdenza degli artisti. E’ stato inoltre obiettato che se verrà fissata, come nei Paesi scandinavi, una soglia molto bassa per l’applicazione del diritto, sarà possibile beneficiare una più ampia platea di artisti e non solo quelli di chiara fama, risultato che potrà essere ottenuto senza un eccessivo impiego di risorse amministrative, data la relativa semplicità dei sistemi seguiti in alcuni Paesi per la riscossione e la ripartizione dei compensi e per il controllo del mercato.
La Francia è stata nel 1920 il primo Paese ad adottare il diritto di seguito, allo scopo di assicurare una sorta di indennizzo alle vedove e ai parenti degli artisti morti durante la Prima Guerra Mondiale. Subito dopo, nel 1921, una legge analoga fu adottata dal Belgio, mentre solo dopo molti anni sono venute le leggi di Germania (1965) e Portogallo (1966), cui si sono poi aggiunte quelle di Spagna (1987) e Danimarca (1990) e infine, negli anni Novanta, quelle di Grecia (1993), Svezia e Finlandia (1995).
Le percentuali applicate nei vari Paesi dell’Unione sono diverse e vanno dal 6% del Portogallo, al 5% di Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia e Grecia, al 4% del Belgio, al 3% di Francia e Spagna.
Nessuna legge sul diritto di seguito esiste tuttora in Gran Bretagna, Olanda, Austria e Irlanda, mentre il Lussemburgo ha approvato una legge in materia fin dal 1972, senza però mai adottare le necessarie misure applicative.
Caso del tutto particolare è quello dell’Italia, che con gli articoli da 144 a 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ha adottato un sistema macchinoso e burocratico, che non riguarda solo le vendite pubbliche e non ha mai trovato pratica applicazione. Esso riconosce all’autore il diritto a ricevere dai proprietari che rivendono l’opera una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica, e successivamente una partecipazione all’aumento di valore, calcolato in base alla differenza tra il prezzo dell’ultima vendita pubblica e quello della vendita immediatamente precedente. La struttura di una royalty basata sul concetto di plusvalore tra una vendita e quella successiva, pur presentando in astratto indubbi elementi di equità e razionalità, porta nel suo articolato e complesso meccanismo (che deve tener conto del rapporto tra i prezzi, della conoscenza delle transazioni e del loro reale valore in una intera catena di passaggi di proprietà e non può non ammettere la prova dell’inesistenza di un plusvalore) le ragioni della sua inapplicabilità.
Fuori dell’Unione Europea una efficace disciplina sul diritto di seguito è stata adottata solo dall’Ungheria, dalla Norvegia, dall’Islanda e dal Principato di Monaco, mentre varie difficoltà hanno incontrato in fase di applicazione le leggi esistenti in Brasile, Polonia, Repubblica Ceca e Russia.
Per quel che riguarda la situazione dei mercati più competitivi, il diritto di seguito è stato introdotto fin dal 1988 in un solo Stato americano, attraverso il California Resale Royalty Act (di cui è stata peraltro posta in discussione la compatibilità con il Copyright Act federale), che riguarda le vendite avvenute in California o effettuate da un venditore californiano e prevede un compenso fisso del 5% per le opere vendute ad un prezzo superiore ai 1000 dollari.
Nel 1992, dopo la presentazione di una proposta di legge del senatore Ted Kennedy per l’introduzione del diritto di seguito negli Stati Uniti con una royalty del 7%, un rapporto del Copyright Office chiedeva di accantonare la questione, ma assicurava che essa sarebbe stata presa nuovamente in esame dopo la conclusione del processo di armonizzazione europea. Una procedura del genere è stata seguita anche per il prolungamento a 70 anni della durata di protezione del diritto d’autore: è quindi ipotizzabile l’adozione del diritto di seguito da parte degli Stati Uniti, sia pure con un tasso ridotto, se il Copyright Office, esaminato l’interscambio con l’Europa alla luce delle quotazioni raggiunte dai più importanti artisti statunitensi e valutate tutte le possibili ripercussioni sul mercato interno, lo riterrà conveniente per l’economia americana nel suo complesso. E’ possibile a questo proposito che la posizione delle case d’asta, che si sono finora opposte con decisione all’introduzione del diritto, risulti indebolita agli occhi dell’opinione pubblica dal procedimento avviato nei mesi scorsi dal Dipartimento di Giustizia americano nei confronti di Sotheby’s e Christie’s, accusate di pesanti violazioni della normativa antitrust e di gravi manipolazioni del mercato a danno dei loro clienti.
Giova poi ricordare che nel luglio 2001, subito dopo l’approvazione della Direttiva, 42 parlamentari di tutti i partiti hanno presentato una proposta di legge per l’introduzione del diritto di seguito in Svizzera.
La normativa internazionale di riferimento è data dall’art. 14-ter della Convenzione di Berna, inserito con l’Atto di Bruxelles del 26 giugno 1948, che al punto 1 fissa il principio dell’inalienabilità del diritto dell’autore e dei suoi eredi alla cointeressenza nelle operazioni di vendita delle opere d’arte originali dopo la prima cessione effettuata dall’autore. Lo stesso articolo della Convenzione prevede al punto 2 che questa protezione possa essere invocata da un autore in ciascuno dei Paesi che lo riconoscono, ma solo se la legislazione nazionale del suo Paese ammette a sua volta tale protezione: si tratta in pratica dell’applicazione del principio della c.d. “reciprocità materiale”, per il quale il trattamento nazionale viene corretto dalla reciprocità.
La Convenzione di Berna include il diritto di seguito tra i diritti facoltativi, e non tra i diritti minimi che tutti i Paesi firmatari hanno l’obbligo di riconoscere e includere nelle loro legislazioni. Dato che solo una parte di essi lo riconosce, la scelta della reciprocità materiale rappresenta il mezzo più efficace per favorire l’introduzione di questo diritto nei Paesi che non lo hanno ancora adottato e che solo così possono ottenerne l’applicazione all’estero per i loro artisti. I Paesi europei si augurano che ciò sia sufficiente per ottenere l’adozione del diritto di seguito da parte dei Paesi maggiori produttori di arte contemporanea, tra cui primeggiano gli Stati Uniti.
A questo proposito é bene ricordare che la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 ottobre 1993 nel caso Phil Collins – con la quale, in ossequio all’art. 12 del Trattato UE, si è sancito il principio di non discriminazione dei cittadini dei Paesi membri in base alla loro nazionalità – consente di superare la reciprocità materiale in ambito comunitario: in base al tale sentenza un artista inglese può infatti beneficiare del diritto di seguito in Francia e in Germania, a nulla rilevando il fatto che la Gran Bretagna non lo abbia ancora introdotto nella sua legislazione.
Nell’elaborare la Direttiva la Commissione europea è partita dalla constatazione che il diritto di seguito è previsto dalle leggi nazionali della maggior parte dei Paesi membri dell’Unione e che l’applicazione o la non applicazione del diritto e le modalità differenziate in cui esso è riconosciuto (tra cui la base di calcolo, la percentuale adottata e le operazioni soggette al diritto) incidono sulle condizioni della concorrenza in un mercato fortemente internazionalizzato qual è quello dell’arte contemporanea, e creano fenomeni di delocalizzazione delle vendite all’interno della Comunità. E’ intuitivo, infatti, che chiunque intenda procedere alla vendita di un’opera d’arte non può non tener conto della sua esistenza, come delle differenze di regime fiscale, per orientare le sue scelte commerciali.
Obiettivo primario della Direttiva, che allo stesso tempo ha inteso assicurare un livello adeguato e uniforme di tutela del diritto di seguito, è dunque quello di adottare misure di armonizzazione delle leggi dei Paesi membri attraverso la soppressione delle differenze che hanno un effetto distorsivo sul buon funzionamento del mercato comunitario delle opere d’arte, funzionamento che non può essere garantito da misure limitate all’ambito fiscale, come quelle adottate dal 1995 con la Direttiva 94/5/EC che ha introdotto il regime unico IVA relativo alle opere d’arte.
Va peraltro sottolineato come le istituzioni comunitarie, nel corso del lungo dibattito che ha portato all’approvazione della Direttiva, abbiano messo l’accento, oltre che sulla volontà di porre termine alle distorsioni della concorrenza tra gli operatori commerciali causate dalla mancanza di armonizzazione tra le leggi dei vari Paesi, anche sulla necessità di eliminare una situazione ingiusta per gli artisti, soggetti a trattamenti diversi a seconda del Paese in cui sono vendute le loro opere.
La Direttiva consta di appena 14 articoli, la cui lettura va accompagnata da quella dei 30 “considerando” che precedono il testo delle norme.
L’art. 1 circoscrive la sfera d’intervento della Direttiva, definendone con precisione l’oggetto, costituito dal diritto a favore dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale dell’opera stessa. Il diritto è definito come inalienabile e non rinunciabile nemmeno anticipatamente, per evitare che gli autori siano indotti ad abbandonarlo sotto la pressione delle circostanze o di proprie necessità contingenti di ordine economico.
Il diritto riguarda ogni vendita successiva alla prima cessione effettuata dall’autore alle quali partecipi, in qualità di venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte: sono quindi soggette ad esso le transazioni di gallerie, case d’asta o mercanti d’arte con collezionisti o musei, mentre sono escluse le vendite dirette tra privati e quelle effettuate a musei senza scopo di lucro e aperti al pubblico da parte di persone che agiscono a titolo privato.
Per le gallerie d’arte che hanno acquistato le opere direttamente dall’autore è previsto che, in sede di trasposizione della Direttiva, i Paesi membri possano esentare dal diritto le vendite ad un prezzo inferiore a 10.000 euro effettuate entro tre anni dall’acquisizione delle opere.
Per istituire un regime efficace la base del compenso è il prezzo ottenuto per ogni vendita, essendo stato escluso, sulla base delle esperienze acquisite nei Paesi che lo hanno adottato, un sistema di calcolo basato sul plusvalore delle opere il cui valore originario sia aumentato.
Il compenso è posto in linea di principio a carico del venditore, e cioè della persona fisica o giuridica per conto della quale è conclusa la vendita, ma sarà possibile ai Paesi membri disporre che un soggetto diverso (l’intermediario o anche l’acquirente) sia obbligato al pagamento, in via esclusiva o in solido col venditore.
L’art. 2 provvede ad armonizzare le categorie di opere d’arte soggette al diritto, che sono gli originali delle opere delle arti figurative come, ad esempio, i quadri, i collages, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie. L’elencazione non è esaustiva, e non esclude che siano soggetti al diritto altri generi di opere che, come le precedenti, devono però essere creazioni eseguite dall’artista o esemplari considerati come opere d’arte e originali.
Lo stesso art. 2 stabilisce al comma 2 che sono considerate come originali le copie di opere d’arte prodotte in numero limitato dall’artista o sotto la sua autorità e precisa che queste copie sono abitualmente numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’artista. La Direttiva non riguarda dunque i manoscritti originali di scrittori e compositori, ai quali si applica invece il diritto di seguito secondo le legislazioni di alcuni Paesi membri, tra i quali figura anche l’Italia.
L’art. 3 dà facoltà ai Paesi membri, in ossequio al principio di sussidiarietà, di stabilire la soglia minima di applicazione del diritto, e cioè il prezzo minimo di vendita al di sopra del quale le vendite sono soggette al pagamento del compenso, ma stabilisce che essa non può essere superiore a 3000 euro. La decisione di consentire ai Paesi di fissare la misura della soglia minima, al di sotto della quale scatta l’esenzione dal compenso, dipende dal fatto che molti di essi hanno soglie di applicazione più basse di 3000 euro o non hanno fissato alcuna soglia e hanno preferito mantenere l’attuale regime, soprattutto per la promozione degli interessi dei giovani artisti.
Si deve considerare che più alta è la soglia e minori sono le possibilità del singolo autore di svolgere un efficace controllo sull’evasione o l’elusione del compenso. D’altro canto i costi amministrativi delle società di gestione collettiva, che devono monitorare comunque il mercato e analizzare tutte le informazioni ricevute sulle vendite pubbliche, sono pressoché fissi e dipendono solo in minima misura dal numero di incassi effettuati: in presenza di una soglia elevata essi devono essere quindi scaricati su una base imponibile molto più ristretta, costituita dalle sole operazioni soggette al diritto, e possono dare l’impressione di gravare in misura eccessiva sull’ammontare dei compensi riscossi.
Mentre l’art. 5 fissa la base di calcolo del compenso, costituita dal prezzo di vendita dell’opera al netto delle imposte, l’art. 4 stabilisce che la misura del diritto è calcolata in percentuale per scaglioni del prezzo di vendita, con indici decrescenti con il crescere del valore dell’opera.
Il compenso percentuale va quindi dal 4% (con facoltà dei Paesi membri di applicare il 5%) per la parte del prezzo di vendita fino ai 50.000 euro, al 3% per quella compresa tra i 50.000,01 e i 200.000 euro, all’1% per la parte compresa tra i 200.000,01 e i 350.000 euro, allo 0,50% per quella compresa tra i 350.000,01 e i 500.000 euro, allo 0,25% per quella superiore ai 500.000 euro. Così, per un prezzo di vendita di 300.000 euro, il compenso dovuto sarà di 7.500 euro, ottenuti sommando il 4% su 50.000 euro al 3% su 150.000 euro e all’1% su 100.000 euro.
Nel caso in cui i Paesi membri intendano adottare una soglia minima inferiore ai 3.000 euro la percentuale da applicare per la parte del prezzo di vendita fino a tale importo è libera, ma non può essere inferiore al 4%.
Il compenso dovuto per una singola vendita non potrà essere comunque superiore a 12.500 euro.
La Direttiva ha adottato dunque un sistema di percentuali degressive di livello abbastanza contenuto, nel timore che più alte percentuali avrebbero rischiato di delocalizzare il mercato e di provocare fenomeni di elusione della normativa.
L’art. 6 determina i beneficiari del diritto, costituiti dall’autore dell’opera e dai suoi aventi causa (eredi e legatari) in base alle norme di successione dei Paesi membri, mentre l’art. 7 stabilisce, in ossequio al principio di reciprocità materiale sancito dalla Convenzione di Berna, che gli artisti dei Paesi terzi beneficino del diritto solo se il loro Paese riconosce una analoga protezione agli autori europei. In applicazione della norma la Commissione pubblicherà e terrà costantemente aggiornato un elenco dei Paesi terzi che soddisfano queste condizioni, al fine di individuare gli artisti ai quali è riconosciuta la tutela all’interno dell’Unione.
Ai singoli Paesi dell’Unione sarà possibile equiparare ai propri cittadini gli autori stranieri che hanno la residenza abituale nel Paese.
L’art. 6.2 stabilisce la possibilità per i Paesi membri di prevedere una gestione collettiva, obbligatoria o facoltativa, dei compensi: in questo caso, ferma restando la titolarità dei diritti in capo agli autori, il loro esercizio verrebbe affidato a società specializzate nella tutela delle opere delle arti visive, quali la francese ADAGP, la tedesca Bild Kunst o la spagnola VEGAP, che da tempo amministrano il diritto di seguito nei loro Paesi su specifico mandato degli artisti.
In Italia opera nel settore la SIAE, che cura la tutela dei diritti di riproduzione e di diffusione televisiva o su reti telematiche delle opere delle arti visive per conto dei suoi associati e degli artisti aderenti alle società straniere che le hanno affidato mandato per il territorio italiano.
Tutte queste società fanno parte di organizzazioni operanti a livello mondiale, come la CISAC (Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori) o in ambito europeo, come l’EVA (European Visual Artists) e sono collegate tra loro da una fitta rete di contratti di reciproca rappresentanza, per assicurare agli artisti di ciascuna società la tutela nel territorio di gestione di tutte le altre.
E’ il caso di ricordare che la Direttiva, nel “considerando” n.18, dopo aver affermato che la gestione da parte di una società di gestione collettiva rappresenta una possibilità tra le altre, impegna i Paesi membri a garantire che queste organizzazioni operino in modo trasparente ed efficiente e ad assicurare, nelle forme da essi stabilite, la riscossione e la distribuzione dei compensi spettanti agli artisti degli altri Paesi membri.
L’art. 8 prevede la durata di protezione del diritto, che è quella ordinaria di 70 anni dopo la morte dell’autore, prevista dalla Direttiva 93/98/CEE del 29 ottobre 1993.
Alcune deroghe al diritto degli aventi causa dell’artista dopo la sua morte sono stabilite dai comma 2 e 3 dell’art. 8.
Così, mentre gli 11 Stati membri che hanno già adottato il diritto di seguito, tra i quali figura anche l’Italia, avranno tempo fino al 31 dicembre 2005 per adeguarsi in toto alla Direttiva, quelli che non lo hanno applicato alla data del 13 ottobre 2001, e cioè la Gran Bretagna, l’Irlanda, l’Olanda e l’Austria, dovranno riconoscerlo agli autori viventi entro il 2005, ma avranno tempo fino al 31 dicembre 2009 (con possibile slittamento, a particolari condizioni, al 31 dicembre 2011) per applicarlo agli eredi.
L’art. 9 prevede l’obbligo dei Paesi membri di disporre che per un periodo di 3 anni dalla vendita gli autori, i loro eredi e le società di gestione collettiva abbiano il diritto di ottenere da qualsiasi professionista del mercato dell’arte tutte le informazioni sulle operazioni di vendita necessarie per garantire l’effettiva applicazione del diritto ed assicurare il pagamento dei compensi. E’ sulla base di queste informazioni, ottenute a seguito degli accordi conclusi con le associazioni che raccolgono i professionisti del mercato dell’arte, che le principali società di gestione collettiva svolgono già oggi la loro attività, consistente nell’esame degli elenchi delle vendite pubbliche per l’individuazione delle opere tutelate, nel calcolo e nella riscossione dei compensi dovuti e nella loro distribuzione agli aventi diritto.
Gli articoli 10 e 11 contengono una serie di precisazioni sull’applicazione nel tempo della Direttiva e sulle procedure per la sua revisione, compreso l’eventuale adeguamento periodico della soglia minima e delle percentuali del compenso.
L’art. 12 fissa al 31 dicembre 2005, e cioè oltre 4 anni dopo la pubblicazione della Direttiva sulla Gazzetta ufficiale, il termine ultimo per la sua trasposizione negli ordinamenti degli Stati membri.
E’ il caso di ricordare che Frits Bolkestein, Commissario al mercato interno, avrebbe desiderato un migliore livello di armonizzazione e una maggiore velocità nei tempi di applicazione della Direttiva ed ha insistito sul fatto che, per preservare l’efficacia dell’azione comunitaria nel quadro del mercato interno, i tempi stabiliti dall’art. 12, come anche quelli fissati dall’art. 8, dovranno essere considerati eccezionali.
Gli art. 13 e 14 contengono, infine, le formule di rito sull’entrata in vigore e sui destinatari della Direttiva.
Benché la Direttiva consegua solo in parte l’obiettivo di una armonizzazione che, per essere veramente tale, avrebbe dovuto essere più rapida nei tempi e più incisiva nei contenuti, è chiaro che un effetto concreto sui livelli di tutela del diritto d’autore, oltre che sul funzionamento del mercato comunitario, verrà certamente a prodursi, anche se non nei termini auspicati dalle società di gestione collettiva del diritto d’autore e da gran parte degli artisti.
Con lo sviluppo del commercio elettronico si deve tra l’altro prevedere che, all’atto dell’applicazione delle leggi nazionali, nasceranno controversie giudiziarie, con risvolti tali da provocare l’intervento delle autorità fiscali dei Paesi membri, per le vendite all’asta effettuate per telefono o su Internet, quando il sito dell’intermediario venga artificiosamente localizzato in un Paese che non riconosce il diritto di seguito e le diverse fasi delle transazioni commerciali si sviluppino invece in uno dei Paesi dell’Unione Europea.
E’ comunque assai probabile che le preoccupazioni britanniche su una delocalizzazione selvaggia del mercato si riveleranno infondate, dimostrando quanto sia eccessiva la durata del periodo transitorio preteso dalla Gran Bretagna per l’introduzione del diritto di seguito, la cui esistenza è lungi dall’essere il solo fattore determinante nella scelta del luogo di vendita di un’opera d’arte. Tra l’altro, secondo alcuni calcoli, il diritto di seguito dovrebbe comportare per le case d’asta britanniche un onere annuo inferiore ai 4,5 milioni di euro, pari appena all’uno per mille del loro giro d’affari in Europa.
E’ bene ricordare, a tale proposito, che uno studio condotto dalla Commissione europea ha già smentito le fosche previsioni di parte britannica formulate in ordine all’introduzione dal 1995 del regime unico IVA relativo alle opere d’arte (Direttiva 94/5/EC del 14 febbraio 1994) con argomenti analoghi a quelli poi adoperati per opporsi all’adozione della Direttiva sul diritto di seguito.
Anche allora, per proteggere da un aumento repentino dell’IVA il suo mercato, che aveva sempre goduto di un favorevole trattamento fiscale, e per non indebolirne la competitività nei confronti di quello americano, la Gran Bretagna, che applicava il tasso zero, ottenne di poter adottare in via temporanea, dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1999, l’IVA sulle importazioni di opere d’arte da Paesi terzi al tasso ridotto del 2,5% anziché a quello del 5% applicato dagli altri Paesi membri.
Anche in questo caso, attraverso l’adozione di una misura transitoria, veniva imposta una notevole deroga all’applicazione di regole comuni, al fine di verificare se l’adozione del regime unico IVA avesse come effetto quello di far muovere il mercato britannico delle opere d’arte verso gli Stati Uniti.
La Commissione europea, in uno studio presentato al Consiglio nel mese di aprile del 1999, ha verificato l’impatto del regime unico IVA sul mercato comunitario in rapporto ai Paesi terzi ed ha riscontrato che la Gran Bretagna non aveva subito alcuna perdita a causa di esso, dato che il valore del mercato delle vendite all’asta nel periodo 1997-1998 era aumentato rispetto al 1993-1994 in misura superiore al 50%, percentuale non raggiunta da nessun altro Paese del mondo.