Giovanni Facci, I goal di Maradona ed il diritto all’immagine dei calciatori, in Corriere giuridico, 2014, p. 356.
Diritto civile
Diritto all’immagine
TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. II, 30 luglio 2013 (ord.) – Pres. Como – Rel. Pastore Alinante – Maradona Diego Armando ( avv.ti Pisani. Scala) c. Società Sportiva Calcio Napoli ( avv.ti G. Cipriani Marinelli, F. Cipriani Marinelli, Ponti, De Sanctis)
Una società calcistica professionistica non può liberamente utilizzare le immagini dell’attività agonistica svolta da un calciatore – ai tempi in cui militava in quella squadra – senza il consenso dello stesso giocatore, per realizzare un dvd avente una finalità prettamente commerciale e lucrativa. L’art. 3, della l. 91 del 1981, in tema di prestazione sportiva dell’atleta professionista, infatti, non attribuisce alla società datrice di lavoro il diritto ad utilizzare senza il consenso dell’atleta le immagini delle sue prestazioni: anche per l’atleta, l’immagine della prestazione di lavoro è cosa diversa dalla prestazione stessa.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI |
Non si rinvengono precedenti in termini |
Il Tribunale
Sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 17 luglio 2013, osserva quanto segue. Con il ricorso introduttivo del presente procedimento cautelare, Maradona Diego Armando ha chiesto che, ai sensi dell’art. 157 L. 633/1941, o in subordine ex art. 700 c.p.c., si inibisse “a tutti i fini ed effetti commerciali, speculativi e di utilizzazione” alla Società Sportiva Calcio Napoli (ed alla s.r.l. Corriere dello Sport: ma poi lo stesso ricorrente ha chiarito che la domanda nei confronti di quest’ultima era stata erronea) la “arbitraria commercializzazione e distribuzione” del dvd dal titolo “Diego Armando Maradona El Pibe de oro vs Edinzon Cavani El Matador”, pubblicato e messo in commercio a partire dal 18 maggio 2013 con l’edizione del quotidiano sportivo II Corriere dello Sport. , ordinando «di ritirare dal mercato ed eliminare da ogni sito web/internet qualunque prodotto, materiale audiovisivo o progetto comunicativo, prodotto dalla SSC Napoli e promosso o contraddistinto o contenente ritratti, effigi o qualsiasi altro segno evocativo, riconducibile all’immagine del Sig. Diego Armando Maradona» – condannando altresì le suddette società a versare euro 10.000 o diversa somma per ogni giorno di ritardo nell’eseguire il provvedimento, ed a pubblicare il provvedimento su tre quotidiani nazionali e due settimanali come per legge. Il reclamante è un stato un famosissimo calciatore, ed il dvd contiene i filmati di 100 dei goal da lui realizzati quando giocava con la squadra del Napoli, messi a confronto con i primi 100 goal realizzati da un altro attaccante in forza alla stessa squadra. Il primo giudice, ritenendo che il Maradona avesse chiesto la tutela di una norma sulla disciplina del diritto d’autore, l’art. 96 L. 633/1941, ha dichiarato l’incompetenza per materia del Tribunale ordinario di Napoli, “per essere competente la sezione specializzata per la materia dell’impresa”.
Il Maradona ha reclamato il provvedimento, sostenendo di avere invocato la tutela non di un diritto d’autore, bensì del proprio diritto all’immagine “quale diritto della personalità e bene costituzionalmente garantito”, ragione per cui la questione rientrerebbe nella competenza del giudice ordinario, e non del tribunale delle imprese. Il reclamante non
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…Omissis…
Passando ad esaminare il reclamo, ha ragione il Maradona nel dedurre che col ricorso introduttivo del presente procedimento era stato chiesto di tutelare il suo diritto all’immagine quale diritto della personalità; basta leggere il ricorso, in cui tra l’altro si legge: «Il diritto all’immagine rientra fra i diritti della personalità che – nei loro aspetti non patrimoniali – integrano diritti inviolabili della persona, la cui violazione attribuisce al titolare il diritto al risarcimento dei danni. L’immagine del Sig. Maradona è stata usurpata e illecitamente utilizzata … Così come la più recente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ha allargato il raggio di azione della tutela dell’immagine contemplata dall’art. 96 La. – focalizzando il punto oggettivo della tutela nel bene immateriale … si considerino, in particolare: 5. L’impossibilità per il Sig. Maradona di impedire l’illecito utilizzo della propria immagine, nuovamente ricercata e, allo stato, diversamente voluta attraverso le accurate, studiate e costose campagne autopromozionali attuate nella impegnativa ricostruzione della proprio comportamento e impegno individuale all’indomani di noti avvenimenti sul piano personale e sportivo». Vero che nel ricorso si chiedeva di applicare l’art. 158 L. 633/1941, norma che tutela espressamente l’esercizio di un diritto di utilizzazione economica e quindi un diritto d’autore; ma nel ricorso si chiedeva anche, in alternativa, che venisse emesso un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. Poiché nel ricorso introduttivo ci si riferiva espressamente al diritto all’immagine quale diritto della personalità, poiché si invocava anche la tutela cautelare ordinaria, poiché nel periculum in mora veniva menzionato anche il pericolo di un danno alla propria immagine personale sotto il profilo del “comportamento e impegno individuale”, si deve ritenere che il Maradona abbia effettivamente chiesto la tutela, oltre che del diritto allo sfruttamento economico della sua immagine, anche del diritto a lui riconosciuto dall’art. 10 c.c.: «Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.». Dunque, questa sezione ordinaria del Tribunale di Napoli, è competente a decidere sul ricorso cautelare proposto dal Maradona nei confronti della SSC Napoli. A chiarire quando sia consentito esporre o pubblicare l’immagine di una persona, ai sensi dell’art. 10 c.c., sono gli artt. 96 e 97 L. 633/1941 (sul diritto d’autore): «Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.» (art. 96 comma 1) «Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.» (art. 97 comma 1). Dunque, per riprodurre e diffondere l’immagine di una persona è necessario il suo consenso, salvo alcuni casi come quello, che qui interessa, in cui la riproduzione sia collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (per inciso, il fatto che siano due disposizioni della legge sul diritto d’autore ad integrare il contenuto dell’art. 10 c.c. contribuendo a definire i limiti di esercizio del diritto all’immagine, può generare confusione, come nel presente procedimento sembra essere successo, tra il diritto personale alla immagine, tutelato dall’art. 10 c.c., ed il diritto allo sfruttamento economico dell’immagine, tutelato dalle disposizioni sul diritto d’autore). La SSC Napoli sostiene che nel caso che qui interessa ricorra l’eccezione di cui sopra si è detto alla necessità che la persona ritratta presti il proprio consenso alla divulgazione della immagine – il Maradona infatti non ha mai prestato il proprio consenso alla pubblicazione del dvd: le immagini contenute nel dvd furono raccolte durante partite di calcio ufficiali, cioè nel corso di eventi pubblici. Ma secondo l’interpretazione corrente dell’art. 97 L. 633/1941, tale norma rende lecita la diffusione dell’immagine di una persona nota senza il consenso dell’interessato, solo se risponde ad esigenze di pubblica informazione, con lo scopo di far conoscere al pubblico l’aspetto del personaggio in questione e di documentare visivamente notizie che la riguardano (si Veda Cass. 1503/1993: «Posta la premessa che ogni persona fisica è titolare, ai sensi dell’art. 10 c.c., dello ius excludendi nei confronti della divulgazione del proprio ritratto, va ribadito, pertanto, che, quando non sia prestato il consenso dell’avente diritto, la divulgazione stessa rimane vietata, salve le eccezioni di cui al combinato disposto degli artt. 96 e 97 l. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore. Tuttavia, con riguardo alla particolare ipotesi del ritratto di persona che possa definirsi notoria, la divulgazione diviene lecita, non in ragione della accertata notorietà del soggetto ritratto, ma soltanto se ed in quanto la diffusione dell’immagine risponda alle esigenze di pubblica informazione, sia pure intese in senso lato. Ne deriva che la divulgazione deve ritenersi giustificata da dette esigenze (ed è quindi lecita), quando la ragione della diffusione sia quella di fare conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e di documentare visivamente le notizia che della stessa vengono date al pubblico; mentre è illecita quando, al contrario, il ritardo della persona celebre venga sfruttato a fini pubblicitari.» In pratica, l’art. 97 L. 633/1941 fa prevalere il diritto di cronaca sul diritto all’immagine, ma il fine di cronaca non sussiste quando lo scopo di lucro prevale su quello di informare il pubblico; ed è quello che è accaduto nel caso in esame, non potendosi certo ritenere prevalente l’interesse del pubblico a rivedere 100 goal di Maradona, rispetto all’interesse della SSC Napoli di vendere il dvd, incassando i corrispettivi dagli sponsor della iniziativa, i cui marchi sono riprodotti sul frontespizio del dvd.
La SSC Napoli sostiene che, poiché l’art. 3 L. 91/1981 stabilisce che la prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, allora la squadra di calcio, datore di lavoro, «acquisisce il risultato della prestazione subordinata che assume rilevanza nella sua complessità di attività agonistica e risultato della stessa nella sua successiva utilizzazione»: utilizzazione che comprenderebbe anche la diffusione ad libitum della immagine filmata della prestazione di lavoro subordinato, ossia in questo caso della partecipazione dell’atleta alla partita di calcio. Questa non è una tesi fondata: la norma non stabilisce affatto che chi assume un atleta professionista acquisisca anche il diritto ad utilizzare senza il suo consenso le immagini delle sue prestazioni: anche per l’atleta, l’immagine della prestazione di lavoro è cosa diversa dalla prestazione stessa.
In ogni caso, la società resistente/reclamata invoca quanto disposto dalla Convenzione per la regolamentazione degli accordi concernenti attività promozionali e pubblicitarie che interessino le società calcistiche professionistiche ed i calciatori loro tesserati, sottoscritta il 23 luglio 1981. L’art. 1 di detta convenzione stabilisce che «È riconosciuta ai calciatori la facoltà di utilizzare in qualsiasi forma lecita e decorosa la propria immagine anche a scopo diretto o indiretto di lucro, purché non associata a nomi, colori, maglie, simboli o contrassegni della società di appartenenza o di altre società di Lega Nazionale o di Lega Nazionale Serie C, e purché non in occasione di attività calcistica ufficiale»; l’art. 8 stabilisce tra l’altro che «I calciatori in forza ad una società la quale abbia stipulato con terzi accordi pubblicitari, promozionali o di sponsorizzazione saranno tenuti … a non opporsi a qualsiasi altra forma di utilizzazione economica delle attività agonistiche della società, comprese quelle attuate con la concessione a terzi dei diritti di riprodurre e diffondere attraverso la radio, la televisione ed il cinema le citate attività agonistiche e segnatamente qualsiasi tipo di gara, anche se in abbinamento pubblicitario». Da tali norme si ricava che il calciatore non può liberamente utilizzare la propria immagine quando è associata alla maglia della società di appartenenza, come quando gioca una partita, ma pure che solo in presenza di specifici accordi pubblicitari, promozionali o di sponsorizzazione stipulati dalla società, il calciatore non può opporsi a che vengano diffuse le immagini delle sue attività agonistiche. Nel caso in esame, non è documentato che, quando Maradona giocava con il Napoli, quest’ultimo avesse stipulato uno dei contratti previsti dall’art. 8 della Convenzione del 23 luglio 1981, contratti che avrebbero dovuto rispondere ai requisiti previsti dall’art. 7 della stessa Convenzione: non essendoci agli atti alcun contratto, non può dirsi che quei requisiti siano mai stati rispettati.
Quindi, anche a volere ammettere che Maradona, pur dopo che è cessata la sua attività di gioco, in forza dell’art. 1 della Convenzione del 23 luglio 1981, non possa liberamente utilizzare l’ immagine dell’attività agonistica da lui svolta con la maglia del Napoli, neanche il Napoli può diffondere le immagini delle prestazioni agonistiche rese dal calciatore mentre giocava in quella squadra, senza il suo consenso. Sussiste quindi il fumus boni iuris del diritto fatto valere dal Maradona in questo procedimento.
Tuttavia, non sussiste il periculum in mora, ossia il pericolo che al Maradona la diffusione del dvd possa causare un pregiudizio imminente ed irreparabile. Come affermato da Cass. 7471/2012; «il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, quale il diritto alla libera manifestazione del pensiero, non può mai ritenersi “in re ipsa”, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici,” — tale principio si applica senz’altro al caso in cui l’immagine altrui venga utilizzata senza il consenso del soggetto ritratto. Più specificamente, del resto, precedentemente Cass. 1503/1993 aveva affermato: «non può affermarsi, come regola generale, che il danno derivante da divulgazione non autorizzata dell’immagine sia in re ipsa». Obiettivamente, le ragioni di pregiudizio imminente ed irreparabile di natura non patrimoniale (si è già chiarito che in questa sede non si discute di pregiudizio patrimoniale, perché sul punto vale la pronuncia di incompetenza del primo giudice, senza specifiche contestazioni da parte del reclamante) addotte dal Maradona per giustificare un provvedimento ex art. 700 c.p.c., sono insussistenti. Di fatto, il dvd contiene immagini selezionate di goal del calciatore, presentati come i più belli della sua carriera nel Napoli, e non si vede quale danno non patrimoniale imminente ed irreparabile possa derivargli da ciò. Non certo una possibile confusione della sua immagine con quella della nuova SSC Napoli, dato che è assolutamente notorio che Maradona non gioca più nel Napoli e non fa parte ad altro titolo della compagine sociale; non l’associazione della sua immagine a sponsor non graditi, non avendo il reclamante neppure specificato quali sarebbero gli sponsor in questione, e perché non li gradirebbe; non una interferenza con la nuova immagine di sé che egli sta ricostruendo, non potendo la diffusione di 100 dei suoi più bei goal interferire negativamente con la sua nuova immagine – a meno che tale nuova immagine non sia in contrasto con la sua passata attività di calciatore, il che non è stato neppure dedotto. L’unico danno effettivamente prospettabile, allo stato, è costituito dall’annacquamento della immagine del calciatore, prospettato come terzo motivo di periculum (perdita di quote di mercato): ma questo è un pregiudizio suscettibile di riparazione economica, e comunque si era detto che in questa sede si discute non della lesione del diritto allo sfruttamento economico, bensì della possibile lesione del diritto personale alla immagine di natura non patrimoniale.
Il ricorso originariamente proposto dal Maradona va dunque rigettato per carenza del periculum in mora, a prescindere dalla circostanza, pure dedotta dalla SSC Napoli, che la diffusione del dvd in commercio sia ormai terminata.
…Omissis…
I goal di Maradona ed il diritto all’immagine dei calciatori
di Giovanni Facci(*)
La pronuncia del Tribunale di Napoli in commento presenta profili di indubbio interesse concernendo l’individuazione dei limiti all’utilizzo dell’immagine di personaggi noti. Nel caso in esame, infatti, un celebre ex calciatore lamenta l’uso indebito della propria immagine, posto in essere dalla squadra di calcio in cui ha militato per diversi anni, attraverso un dvd contenente i filmati dei goal realizzati.
In particolare, l’organo giudicante ravvisa l’illegittimità dell’iniziativa editoriale del club, a causa della finalità prettamente lucrativa e commerciale del prodotto; al contempo, viene negata l’esistenza di un diritto della società sportiva al libero uso delle immagini del proprio ex giocatore, derivante dal contratto di lavoro intercorso tra le parti oppure dalla c.d. Convenzione promo pubblicitaria, riguardante i diritti d’immagine dei calciatori professionisti.
Il caso di specie
La vicenda è alquanto singolare tenuto conto della notorietà delle parti coinvolte: il famosissimo ex calciatore Diego Armando Maradona lamenta l’usurpazione della propria immagine, perpetrata attraverso un dvd1 – prodotto e commercializzato da parte della Società Sportiva Calcio Napoli, senza il suo consenso – contenente i filmati dei goal da lui realizzati quando giocava con la squadra partenopea.
Dinnanzi alla richiesta cautelare, volta ad ottenere il ritiro del prodotto dal mercato, il tribunale ordinario ravvisa, però, l’incompetenza per materia, attesa la competenza «della sezione specializzata per la materia dell’impresa» – ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 168/20032– trattandosi di “materia di diritto d’autore” 3.
Il giudice del reclamo, con l’ordinanza in esame, dichiara invece la propria competenza, sul presupposto che la parte abbia fatto valere non solo l’esercizio di un diritto di sfruttamento economico dell’immagine, e “quindi un diritto d’autore” (in virtù del richiamo contenuto nel ricorso all’art. 158 l.a. ed agli artt. 96 e 97 l.a.), ma anche la tutela del diritto personale all’immagine quale diritto della personalità.
Nel merito della vicenda, il Tribunale di Napoli ravvisa l’illegittimità dell’iniziativa editoriale del club calcistico, in assenza di un consenso espresso dell’effigiato. Si individua, infatti, una finalità prettamente commerciale e lucrativa del tutto prevalente rispetto alla finalità informativa dell’iniziativa.
Al contempo, viene negato un diritto del club calcistico – derivante dall’art. 3, l. 91 del 1981, in tema di prestazione sportiva dell’atleta professionista – a poter utilizzare senza il consenso del giocatore le immagini delle sue prestazioni, rese in esecuzione del contratto di lavoro intercorso tra le parti: «anche per l’atleta, l’immagine della prestazione di lavoro è cosa diversa dalla prestazione stessa».
Ugualmente, si esclude che la c.d. Convenzione “promo pubblicitaria”4 – intercorsa tra le società calcistiche professionistiche ed i calciatori loro tesserati – abbia attribuito alla società sportiva una facoltà di utilizzo legittimo delle immagini di Maradona.
La conseguenza – tratta dall’organo giudicante – è che il Napoli calcio non possa diffondere – senza il consenso del calciatore – le immagini delle prestazioni agonistiche rese mentre giocava nella stesso club.
Ai fini dell’emanazione del provvedimento cautelare richiesto, tuttavia, l’indagine circa la sussistenza o meno del pregiudizio imminente e irreparabile è limitata al solo danno non patrimoniale, in quanto «in questa sede non si discute di pregiudizio patrimoniale, perché sul punto vale la pronuncia di incompetenza del primo giudice, senza specifiche contestazioni da parte del reclamante».
Si esclude, pertanto, che la diffusione del dvd possa cagionare a Maradona un pregiudizio di natura non patrimoniale imminente ed irreparabile, con conseguente giustificazione di un provvedimento cautelare. In particolare, il prospettato danno da «.. annacquamento dell’immagine del calciatore» in termini di «..perdita di quote di mercato..» è considerato estraneo alla sede giudiziaria adita in cui «si discute non della lesione del diritto alla sfruttamento economico, bensì della possibile lesione del diritto personale alla immagine di natura non patrimoniale».
Conseguentemente, il ricorso proposto da Maradona viene rigettato per carenza di un periculum in mora.
Il diritto all’immagine ed il right of publicity
Il caso esaminato dal tribunale partenopeo, al di là della notorietà dei soggetti coinvolti, presenta aspetti di indubbio interesse. In particolare, la dibattuta competenza del Tribunale ordinario a decidere sulla lesione del diritto all’immagine – e la distinzione che viene posta tra “diritto allo sfruttamento economico dell’immagine” e “diritto personale all’immagine” – riflette la vexata quaestio circa la natura del diritto in questione.
Accanto, infatti, alla ricostruzione tradizionale – incentrata sul diritto all’immagine quale diritto della personalità dell’interessato – si è affiancata, ormai da tempo, una diversa ricostruzione volta a porre in risalto il profilo patrimoniale e le utilità economiche che dal ritratto possono essere ricavate5.
In particolare, i molteplici atti negoziali di disposizione dell’immagine – soprattutto se si tratta di un personaggio celebre – hanno comportato un ripensamento sulla natura del diritto, alla stessa stregua di ciò che è avvenuto nell’ordinamento nord americano dove – accanto al right of privacy – si è riconosciuto un nuovo diritto soggettivo di natura patrimoniale sul publicity value del proprio ritratto, denominato right of publicity6.
In altre parole, si è via via configurata e valorizzata la componente patrimoniale del bene giuridico immateriale, che è pienamente commerciabile e conferisce al titolare il potere di compiere veri e propri “negozi giuridici a carattere lucrativo”, riguardanti il proprio ritratto7.
Si è così passati da una considerazione del diritto all’immagine, come mero ius excludendi – quale pretesa giuridica all’astensione, da parte dei terzi, da atti di divulgazione del ritratto, in funzione di tutela della riservatezza dell’interessato8 – ad una concezione strettamente collegata agli interessi patrimoniali derivanti dallo sfruttamento dell’immagine, soprattutto se si tratta di un personaggio celebre9.
Tale evoluzione ha comportato un superamento dell’impostazione tradizionale legata al dogma dell’indisponibilità del diritto ed ai corollari da esso derivanti, quali ad esempio la facoltà di poter revocare il consenso precedentemente prestato all’utilizzazione della propria immagine10, nonché l’intrasmissibilità mortis causa del diritto del de cuius11.
Altrettanto significativi del superamento della concezione tradizione sono stati il mutamento – e la conseguente protezione – della nozione di immagine, non più circoscritta al mero aspetto fisico in senso stretto, ma intesa quale complesso di attributi e caratteri che contraddistinguono un certo soggetto.
In tal modo, la tutela garantita ha riguardato non solo le mere sembianze fisiche della persona nota, ma ha ricompreso la riproduzione di peculiarità, prerogative o caratteristiche evocative del personaggio; così, ad esempio, si è ritenuta illegittima negli spot pubblicitari l’imitazione della voce e del timbro vocale12, nonchè l’utilizzazione dell’immagine di un sosia13, l’impiego del disegno caricaturale14, sino ad arrivare a considerare illecita la riproduzione di accessori tipici del look, caratterizzanti il personaggio celebre15. La ratio è che ogni elemento, quale la voce, la rassomiglianza, nonché gli oggetti utilizzati dalla celebrità sono evocativi della persona nota – e quindi suscettibili di sfruttamento economico – alla stessa stregua del ritratto; conseguentemente, tali prerogative, in caso di sfruttamento non autorizzato da parte di terzi, godono della medesima tutela riservata all’immagine16.
Nel caso di specie, la distinzione tra “diritto personale all’immagine” e “diritto allo sfruttamento economico all’immagine” viene posta – dall’organo giudicante – con rilevanti ed evidenti conseguenze sul piano processuale.
Così facendo, però, la devoluzione disgiunta della violazione delle prerogative personali e di quelle patrimoniali – l’una alla competenza del Tribunale ordinario, l’altra a quella della sezione specializzata – desta non poche perplessità. In particolare, la valorizzazione del contenuto patrimoniale e del potere di sfruttamento economico della propria immagine non legittima una riconduzione tout court di tale componente nell’ambito del diritto d’autore, né in quello dei diritti di privativa intellettuale o industriale. Vero è che le disposizioni sul diritto all’immagine sono previste oltre che nel codice civile (art. 10) anche nel corpus della legge sul diritto d’autore all’art. 96 e ss.17; tuttavia, queste ultime disposizioni disciplinano le ipotesi di conflitto tra il diritto dell’autore dell’opera ed il diritto all’immagine della persona rappresentata, senza però alcun automatico inquadramento del diritto all’immagine nell’ambito del diritto d’autore18. In altre parole, lo sfruttamento economico dell’effige non determina di per sé la competenza per materia delle sezioni specializzate, la quale è determinata invece da una controversia in materia di diritto d’autore e quindi dall’esistenza di una opera dell’ingegno, ai sensi dell’art. 1, della l. n. 633 del 194119.
Senza contare, inoltre, che l’impostazione prospettata dall’organo giudicante pone una palese criticità con il principio di economia processuale, come ben rappresentato dal limitato campo d’indagine adottato dallo stesso Tribunale, ai fini dell’accertamento del pregiudizio imminente e irreparabile. A ciò si aggiunga che non sempre può essere agevole distinguere i profili personali da quelli connessi allo sfruttamento economico del diritto all’immagine; proprio per questa difficoltà, ad esempio, il regime di trasmissione mortis causa degli attributi della personalità sembra propendere – non per un modello incentrato sulla logica della devoluzione disgiunta delle due componenti personali e patrimoniali, come pure autorevolmente prospettato20 – bensì per un modello che risponde ad un criterio unitario (c.d. modello monistico)21.
Il diritto all’immagine e la notorietà dell’effigiato
L’ordinanza del Tribunale di Napoli in commento presenta profili d’interesse anche sotto il profilo dell’individuazione dei limiti all’utilizzo dell’immagine di personaggi famosi.
Il potere di ogni persona, infatti, di controllare, attraverso la prestazione del consenso, la divulgazione del proprio ritratto22, viene meno, allorché ricorrano le cause di giustificazione di cui al comma 1 dell’art. 97 della l. 22 aprile 1941, n. 633, che legittimano la riproduzione o la messa in commercio dell’altrui ritratto, senza il consenso dell’interessato23.
Per questa ragione, negli anni successivi alla codificazione del 1942, la riproduzione e la diffusione non autorizzata dell’immagine di personaggi celebri è stata considerata spesso lecita, in virtù del requisito della notorietà, richiamato – quale causa di giustificazione della riproduzione dell’altrui immagine – proprio dal comma 1 dell’art. 97, l.a.24.
Al contempo, nel caso di divulgazione con finalità promozionali, la tutela dell’immagine delle persone note è avvenuta per lo più in modo indiretto; in particolare, la protezione è stata collegata non tanto all’eventuale mancanza di consenso, quanto alla considerazione che una simile divulgazione dell’immagine avrebbe recato un pregiudizio morale (offesa al decoro, all’onore e alla reputazione della persona effigiata), in relazione al “commercio” del proprio ritratto, posto a “servizio della pubblicità di una impresa commerciale”25.
L’inevitabile superamento di tale originaria concezione – foriera altrimenti di conseguenze paradossali26 – ha rischiato, però, di tradursi in un vero e proprio vuoto di tutela dei personaggi celebri nei confronti dello sfruttamento commerciale della loro immagine, a causa della forte valenza scriminante attribuita alla notorietà dell’effigiato27.
Un tale approdo – verso una libera utilizzazione del ritratto delle persone celebri – è stato scongiurato dapprima con il riconoscimento di un generale diritto alla riservatezza, garantito anche a vantaggio delle celebrità, a fronte di un impiego non autorizzato della propria immagine28; successivamente una rilettura della notorietà, quale causa di giustificazione prevista dall’art. 97 l.a., ha permesso di fondare una tutela piena contro l’impiego non autorizzato dell’altrui immagine per fini commerciali. Si è escluso, infatti, che la notorietà, in quanto tale, possa elidere l’antigiuridicità di ogni fenomeno di appropriazione del ritratto: in caso contrario, si finirebbe per privare le persone note del diritto sul proprio ritratto, esponendo le stesse – che maggiormente possono sentire la necessità di tutelarsi contro l’eccessiva ed indiscreta invadenza della gran massa – ad un indiscriminato uso nonché all’abuso dei loro ritratti29.
Più in generale, si è giunti alla conclusione che la legittimità della divulgazione dell’altrui ritratto presuppone non soltanto l’esito positivo dell’accertamento relativo alle qualità soggettive del ritrattato o delle circostanze oggettive, indicate dall’art. 97, ma anche la presenza di un rapporto di strumentalità o di congruenza – confermata dall’impiego del termine “giustificazione” – tra la divulgazione dell’immagine ed il soddisfacimento dell’interesse pubblico o collettivo, cui è sacrificato, in via eccezionale, il diritto dell’effigiato30.
Più precisamente, la divulgazione del ritratto di persona notoria è lecita non per il fatto in sé che la persona ritrattata possa dirsi celebre ma se ed in quanto risponda ad esigenze di pubblica informazione, sia pure in senso lato: ragione esclusiva della diffusione deve essere quella di far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e di documentare visivamente le notizie che di questa persona vengono date al pubblico31. Tale esigenza d’informazione della collettività, ovviamente, non è riscontrabile allorché la pubblicazione sia rivolta ad altri fini, come ad esempio quello meramente commerciale32.
(Segue). Il caso delle “figurine” dei calciatori
Il rapporto di strumentalità – che necessariamente deve sussistere tra immagine e finalità informativa – è di stretta interpretazione, a tutela dei diritti dell’interessato la cui immagine è utilizzata, senza il consenso dello stesso33.
Si pongono, tuttavia, particolari questioni interpretative allorché, come spesso accade, nella medesima iniziativa editoriale la finalità informativa coesista con quella commerciale. In particolare, in tale ipotesi, viene generalmente fatto ricorso ad un giudizio di “prevalenza” tra le due finalità (informativa e commerciale), al fine di accertare la congruenza tra la divulgazione dell’immagine ed il soddisfacimento dell’interesse pubblico e quindi la liceità o meno dell’iniziativa34.
Tale valutazione si appalesa nella motivazione dell’ordinanza in esame, nella parte in cui l’organo giudicante afferma l’illegittimità dell’iniziativa realizzata senza il consenso dell’effigiato, ritenendo prevalente lo scopo di lucro rispetto alla finalità informativa e di cronaca assolta dal prodotto. In particolare, viene posta l’attenzione sull’interesse commerciale della società sportiva di “vendere il dvd” e di ricevere i «corrispettivi degli sponsor della iniziativa, i cui marchi sono riprodotti sul frontespizio del dvd».
Altrettanto significativa della possibile coesistenza di una finalità informativa e commerciale è una vicenda – del tutto simile ai fatti esaminati dal tribunale partenopeo – che ha coinvolto, alcuni anni fa, un altro noto calciatore. Nel caso di specie, le immagini ed il nome del campione erano state utilizzate – senza il consenso del medesimo – da una casa editrice per realizzare videocassette che, nel ripercorrere la storia sportiva del giocatore, assolvevano – secondo l’assunto della convenuta – ad una finalità informativa, stante il valore storico enciclopedico delle pubblicazioni35. L’organo giudicante, tuttavia, ha considerato del tutto assorbente la finalità commerciale, in virtù – oltre che del contenuto della pubblicazione – del tenore della campagna pubblicitaria per la vendita dei prodotti, che avrebbe posto in secondo piano ogni asserito valore storico-enciclopedico delle videocassette36.
Più in generale, si può affermare che il rapporto di strumentalità (tra l’impiego dell’altrui immagine e la realizzazione di una finalità informativa) – che rende lecita la riproduzione – sussiste solo allorchè l’immagine costituisca il fatto su cui cade l’interesse pubblico a ricevere la notizia oppure quando l’immagine rappresenta il naturale corollario della descrizione del fatto37. A questo proposito, è assai rilevante il caso delle figurine (stickers o cards) dei calciatori: tali prodotti – molto diffusi ed oggetto di collezioni editoriali, che hanno suscitato l’interesse anche dell’antitrust38 – sono destinati ad essere raccolti in album, contenenti altresì dati ed informazioni sulla persona dell’effigiato; di conseguenza, si pone la questione se la divulgazione sia lecita, pur senza il consenso del singolo calciatore raffigurato, in considerazione non solo della notorietà dello stesso, quanto della finalità anche informativa assolta dall’iniziativa editoriale.
In tal senso, si era orientata parte della giurisprudenza di merito la quale – in base alla notorietà dei giocatori raffigurati, nonché degli asseriti scopi anche informativi ed istruttivi delle iniziative editoriali – riteneva comunque legittima la pubblicazione39. Tale impostazione appare decisamente superata dalla ricostruzione attuale, la quale – nell’evidenziare la finalità prettamente commerciale, prima che informativa, delle collezioni recanti l’immagine dei calciatori – ha escluso la legittimità delle pubblicazioni, in assenza di un consenso degli interessati40. La finalità informativa assolta dai dati sulla carriera degli atleti è reputata così del tutto marginale rispetto alla finalità lucrativa perseguita dall’editore, tenuto altresì conto che il singolo sticker e quindi il “ritratto” – dove il contenuto informativo è pressochè assente – può circolare autonomamente, come autonomo “bene”, capace di per sé di produrre un’utilità economica41.
Per queste ragioni, nel caso delle c.d. “figurine” non pare potersi prescindere dal consenso dell’effigiato, riprendendo vigore la regola generale dell’art. 96 l. dir. aut. 42. La conclusione appare confermata dal rilievo, già evidenziato, secondo il quale la notorietà giustifica la diffusione del ritratto soltanto se questo viene in rilievo come “documento”, come testimonianza o come complemento del fatto o della circostanza rappresentata, rispetto alla quale la riproduzione risponde ad esigenze di pubblica informazione. Tale criterio consente altresì di valutare i limiti della liceità delle pubblicazioni contenute, ad esempio, nei quotidiani e nei periodici (rispetto ai quali gli editori perseguono ovviamente finalità anche economiche), nel senso che l’immagine deve essere funzionale alla realizzazione della finalità informativa, dovendo sussistere il rapporto di strumentalità tra riproduzione dell’immagine e notizia, nei termini appena indicati43.
Questioni interpretative analoghe a quelle appena esaminate si presentano anche quando alla divulgazione dell’immagine non autorizzata sia attribuita una finalità “didattica”44, richiamata espressamente quale causa di giustificazione dal comma 1 dell’art. 97, l. a.; così – rimanendo, ad esempio, nell’ambito del gioco del calcio – nell’ipotesi della commercializzazione di un manuale destinato all’insegnamento di tale disciplina, si pone il problema se si possa fare uso, senza il consenso dell’effigiato, di fotografie riproducenti l’immagine dell’interessato nell’atto di compiere una determinata azione o di assumere una certa posizione di gioco45. Anche in questo caso, appare evidente che, per accertare la liceità della pubblicazione, si deve valutare – a prescindere dallo scopo di lucro perseguito dall’editore – se la riproduzione dell’immagine sia funzionale e complementare alla finalità didattica, da valutarsi alla luce, ad esempio, del numero, tipologia e caratteri delle riproduzioni dell’immagine di atleti ben riconoscibili46. In altre parole, si deve valutare non solo se lo scopo “didattico” abbia un contenuto “seriamente apprezzabile”, ma anche se la pubblicazione dell’immagine risponda ad una “fondata e inevitabile necessità e non a ragioni pretestuose”, dovendosi evitare, ove possibile, l’identificazione delle persone rappresentate, se meramente marginale all’attuazione degli scopi stessi47.
L’immagine del calciatore professionista
Il Tribunale di Napoli esclude l’assunto del Club resistente, secondo il quale l’art. 3, della l. 91 del 198148, sul professionismo sportivo, attribuirebbe alla società sportiva datrice di lavoro non solo il risultato della prestazione sportiva in quanto tale, ma anche il diritto di diffondere “ad libitum” l’immagine filmata della prestazione di lavoro subordinato49.
In altre parole, l’organo giudicante pone una netta distinzione tra la prestazione sportiva, oggetto del contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 3, l. 91 del 1981 e l’immagine dell’atleta\lavoratore che esegue la prestazione sportiva. La conclusione è che «la norma non stabilisce affatto che chi assume un atleta professionista acquisisca anche il diritto ad utilizzare senza il suo consenso le immagini delle sue prestazioni: anche per l’atleta, l’immagine della prestazione di lavoro è cosa diversa dalla prestazione stessa».
Allo stesso modo, si nega che un diritto a favore del Club calcistico al libero utilizzo delle immagini di Maradona possa derivare dalla c.d. Convenzione “promo pubblicitaria”50 – intercorsa tra le società calcistiche professionistiche ed i calciatori tesserati – vigente al momento in cui il campione argentino era tesserato a favore del Napoli.
In particolare, tale Convenzione – disdettata soltanto in tempi recenti e relativa all’utilizzo dell’immagine del calciatore professionista per attività promozionali e pubblicitarie – è volta a contemperare i reciproci interessi rilevanti nel caso di specie: da una parte, l’autonomia contrattuale dei singoli atleti e, pertanto, il diritto degli stessi alla stipula di accordi commerciali aventi ad oggetto la propria immagine; dall’altra, gli interessi delle società a disporre negozialmente e, quindi, a scopo di lucro dell’immagine della “squadra”, intesa come immagine di un gruppo più o meno limitato di giocatori appartenenti al medesimo club51.
Nello specifico, tali accordi – nel riconoscere ovviamente il diritto del singolo atleta di utilizzare la propria immagine a scopo promo pubblicitario – pongono, però, il divieto per lo stesso di utilizzare ed associare la propria immagine ai nomi, colori, maglie, simboli o contrassegni del club di militanza52. Il divieto vige anche con riferimento ai colori ed al simbolismo grafico delle squadre Nazionali della FIGC, essendo intervenuti – anche per i calciatori delle Nazionali FIGC – accordi specifici, tutt’ora vigenti, volti a disciplinare l’attività promo pubblicitaria degli stessi53.
In altre parole, il singolo calciatore non può disporre negozialmente della propria immagine in abiti da gioco, senza il consenso del Club o della FIGC, a seconda che si tratti – rispettivamente – della divisa e dei colori della squadra per cui è tesserato oppure della Nazionale54.
Il suddetto divieto di abbinamento dell’immagine del singolo con il nome, i colori e l’emblema della squadra riflette la tutela, sempre più forte, invocata per i segni distintivi delle società sportive professionistiche e delle squadre nazionali, come confermato da una recente proposta di legge, presentata nel corso della passata legislatura, per la tutela del marchio sportivo e per l’utilizzazione commerciale dello stesso55.
Viceversa, però, la società calcistica non può disporre, senza il consenso dell’atleta, della sua immagine anche se ritratta durante lo svolgimento delle prestazioni di lavoro a favore del Club. Su tale punto, l’ordinanza del Tribunale di Napoli è assai perentoria nella parte in cui evidenzia che: «anche a volere ammettere che Maradona, pur dopo che è cessata la sua attività di gioco, in forza dell’art. 1 della Convenzione del 23.07.1981, non possa liberamente utilizzare l’immagine della attività agonistica da lui svolta con la maglia del Napoli, neanche il Napoli può diffondere le immagini delle prestazioni agonistiche rese dal calciatore mentre giocava in quella squadra, senza il suo consenso».
La sola immagine di cui la società può disporre – in virtù di quanto previsto dalla citata Convenzione – è quella raffigurante un “gruppo” di giocatori con la divisa della squadra, con conseguente facoltà del club di concedere tale immagine a terzi, quali gli sponsor, per fini pubblicitari e promozionali56.
In assenza, pertanto, di accordi specifici in tal senso (non essendo, nel frattempo, la Convenzione stata rinnovata57) si dovrebbe ritenere che le società non possano utilizzare per finalità promo pubblicitarie l’immagine di giocatori anche se ripresi in “gruppo”. Tali immagini, infatti, anche se evocative della squadra, sono formate da singoli componenti, il cui consenso – ai fini della divulgazione dell’immagine per fini commerciali – è da ritenersi vincolante.
La questione appare comunque nella prassi ormai superata in quanto anche nei singoli accordi tra club e giocatori – a prescindere dal contenuto degli accordi stipulati tra i rispettivi organismi di categoria, anche ai sensi dell’art. 4, della l. 23 marzo 1981, n. 91 – è generalmente concessa la facoltà a favore della società di utilizzare l’immagine “collettiva” della squadra, a fini commerciali, intendendosi con tale espressione qualunque riproduzione di un numero limitato di giocatori, che sia evocativa del club58.
1
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee. Il dvd confrontava i goal del campione argentino con quelli di un altro noto calciatore (Edison Cavani), già in forza al Napoli.
2
Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera d), del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (decreto convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27).
3
Trib. Napoli, 21 giugno 2013, giud. Stravino. In particolare, il giudice di primo grado ha evidenziato come il ricorrente abbia fatto valere, principalmente, la violazione dell’art. 96, l.a., chiedendo l’applicazione dell’art. 158, l. 633 del 1941 e facendo riferimento anche all’art. 157 l.a.. Per questa ragione, l’organo giudicante ha dichiarato la competenza delle sezioni specializzate, trattandosi di controversia in materia di diritto d’autore, avendo il ricorrente agito per la tutela dell’”asserito diritto all’utilizzazione, in via esclusiva, sul piano economico, della propria immagine”.
4
Si tratta della «Convenzione per la regolamentazione degli accordi concernenti attività promozionali e pubblicitarie che interessino le società calcistiche professionistiche ed i calciatori ed i loro tesserati», del 23 luglio 1981, stipulata tra l’Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) e l’allora Lega Nazionale e la Lega Nazionale Serie C; successive modifiche ed integrazioni sono state apportate in data 27 luglio 1984 e 18 giugno 1987. La Convenzione è stata prorogata sino alla stagione sportiva 2010\2011.
5
Tale profilo è stato rilevato per la prima volta nei lavori di Vercellone, Il diritto sul proprio ritratto, Torino, 1959, 39 ss. e di Sacco, L’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto, Torino, 1959, 180.
6
Sul right of publicity nell’esperienza giuridica statunitense tra tutela della property e tutela della privacy, Scognamiglio, Il diritto all’utilizzazione economica del nome e dell’immagine delle persone celebri, in Dir. inf., 1988, 5. Al riguardo, anche Ricolfi, Questioni in tema di regime giuridico dello sfruttamento commerciale dell’immagine, in Nuova giur. civ. comm., 1992, 52; Chiarolla, Alla scoperta dell’America, ovvero: dal diritto al nome e all’immagine al “right of publicty”, in Foro it., 1992, 831. Il leading case del 1953 (202 F.2d 866: Haelan Laboratories, Inc. v Topps Chewing Gum, Inc) che ha portato al riconoscimento del right of publicity riguardava la controversia insorta tra due imprese concorrenti entrambe autorizzate ad utilizzare sui propri prodotti la riproduzione dell’immagine di un famoso giocatore di baseball, l’una in virtù di un accordo con l’avente diritto, l’altra avendo acquistato identica facoltà dall’agenzia che curava gli impegni pubblicitari dello sportivo; in argomento, anche Marchegiani, Il diritto sulla propria notorietà, in Riv. dir. civ., 2001, 191.
7
Sul punto, in particolare Vercellone, Il diritto sul proprio ritratto, cit., 41; al riguardo, anche Scognamiglio, Il diritto di utilizzazione economica del nome e dell’immagine delle persone celebri, cit., 1988, 32.
8
Sul diritto all’immagine come manifestazione del diritto alla riservatezza, in particolare, De Cupis, I diritti della personalità, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, IV, Milano, 1982, 285.
9
In argomento, di recente, Maffei, Il right of publicity, in Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali, a cura di Resta, Torino, 2011, 513; Pagliantini, Delle persone, in Commentario al codice civile, diretto da Gabrielli, Torino, 2012, sub art. 10, 667.
10
Il consenso del soggetto titolare dell’immagine alla pubblicazione è stato per lungo tempo trattato alla stessa stregua di altri atti di esercizio non vietati dei diritti della personalità, come, ad esempio, il consenso all’operazione chirurgica (Santini, I diritti della personalità nel diritto industriale, Padova, 1959, 164, il quale fa riferimento espresso ad un “atto di autorizzazione o, addirittura di concessione di diritto privato”). In tal modo, al titolare del diritto sarebbe stata sempre riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato all’utilizzazione della propria immagine (da intendersi quale atto unilaterale), fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di revoca del consenso ingiustificata o capricciosa (in argomento Garaci, I contratti per lo sfruttamento del nome e dell’immagine, in I contratti di pubblicità e di sponsorizzazione, a cura di Gambino, in Trattato di diritto commerciale, fondato da Buonocore e diretto da Costi, sez. II, Tomo 3.VII, Torino, 2012, 112; Galgano, Trattato di diritto civile, vol. I, Padova, 2010, 162. Di recente sul risarcimento del danno quale espressione del principio per cui non è possibile agire “contra factum proprium“, Di Nicola, L’atto di disposizione del diritto all’immagine ha, dunque, natura non patrimoniale, in Contratto e impresa, 2005, 463). Tale facoltà era espressamente riconosciuta anche dalla precedente legge sul diritto d’autore (r.d.l., 7 novembre 1925, n. 1950), che attribuiva alla persona che aveva prestato il consenso il potere di revocarlo, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni (art. 11, comma 1).
La ricostruzione del diritto all’immagine in termini positivi e non di mero ius excludendi ha condotto, invece, a rappresentare l’atto di disposizione non più come “negozio autorizzativo” e di rinuncia al divieto di divulgazione bensì come consenso ad un vero e proprio rapporto contrattuale concernente il bene immateriale dell’immagine, con conseguente completa irrilevanza di un successivo pentimento del ritrattato che revochi il consenso manifestato in precedenza (tra gli altri, Vercellone, Il diritto sul proprio ritratto, cit., 124; De Vita, Delle persone fisiche, in Commentario al codice civile Scialoja Branca, Bologna-Roma, 1988, 569; Garaci, I contratti per lo sfruttamento del nome e dell’immagine, cit., 115; Zeno Zencovich, Profili negoziali degli attributi della personalità, in Dir. inf., 1993, 553; Ricolfi, Questioni in tema di regime giuridico dello sfruttamento commerciale dell’immagine, cit., 58; Cian, Il diritto di immagine degli atleti, in AIDA, 2003, 264; di recente anche Nicolussi, Autonomia privata e diritti della persona, in Enc. diritto, Annali IV, Milano, 2011, 140).
11
Secondo un orientamento particolarmente diffuso, infatti, la morte del titolare estinguerebbe la personalità di ogni soggetto ed ogni diritto sugli attributi della personalità, come efficacemente sintetizzato dal noto brocardo actio personalis moritur cum persona. Sul superamento della ricostruzione tradizionale – secondo cui, tra l’altro le norme finalizzate alla tutela dell’integrità morale del defunto ( art. 96, comma 2 l.a., art. 93, commi 2, 3 e 4 l.a.) non metterebbero in discussione l’intrasmissibilità del diritto, facendo sorgere un diritto nuovo in capo ai congiunti, solo parzialmente coincidenti con gli eredi – si segnala Resta, I diritti della personalità, in La successione ereditaria, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da Bonilini, Milano, 2009, 731; Zoppini, Le nuove proprietà nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni), in Riv. dir. civ., 2000, I, 185; Zeno Zencovich, Profili negoziali degli attributi della personalità, cit., 551; Vercellone, Il diritto sul proprio ritratto, cit., 213.
12
Trib. Roma 12 maggio 1993, in Dir. inf. informatica, 1994, 305 ed in Foro it., 1994, I, 2258.
13
Pret. Roma 6 luglio 1987, in Dir. inf. informatica, 1988, 126 ed in Dir. autore, 1987, 570. Sull’utilizzo dell’immagine del sosia, Ponzanelli, La povertà dei “sosia” e la ricchezza delle “celebrità”: il “right of publicity” nell’ esperienza italiana, in Dir. inf. informatica, 1988, 1, 126; Martorana, La “conquista” del sosia, ovvero: verso il riconoscimento, in capo a questi ultimi, di un “incondizionato” diritto di sfruttamento delle proprie “qualità” fisiche e fisionomiche, in Dir. inf. informatica, 1993, 947; Crugnola, Utilizzazione pubblicitaria dell’ immagine di sosia di persona nota, in Dir. aut., 1993, 426; Testa, Diritto all’immagine e utilizzazione pubblicitaria del sosia, in Dir. inf. informatica, 1987, 1046; Gigliotti, La lesione del diritto all’ identità personale tra tipicità della tutela ed atipicità del fatto lesivo: l’ uso di sosia di personaggio noto, in Rass. dir. civ., 1993, 935.
14
Cass., 12 marzo 1997, n. 2223, in Giust. civ., 1997, I, 2823 ed in Riv. dir. ind., 1997, II, 400.
15
Pret. Roma 18 aprile 1984, in Giust. civ., 1984, I, 2271 ed in Foro it., 1984, I, 2030, riguardante una campagna pubblicitaria che utilizzava un indumento (copricapo a zucchero a maglie grosse) e un accessorio (occhialetti a binocolo) che avevano sempre caratterizzato un notissimo personaggio dello spettacolo.
16
Sul punto, Maffei, Il right of publicity, in Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali, cit., 525; Pagliantini, Delle persone, cit., 668; Alpa-Ansaldo, Le persone fisiche, in Il Codice civile – Commentario, diretto da Schlesinger, Milano, 1996, 311.
17
Disposizioni sul diritto all’immagine sono contenute anche all’art. 8 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in tema di registrazione come marchio del ritratto della persona.
18
In questo senso Trib. Bologna, sez. spec. dir. ind., 4 giugno 2004, in Banca Dati Ius explorer.
19
Trib. Bologna, sez. spec. dir. ind., 4 giugno 2004, cit.
20
Al riguardo, Ricolfi, Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi, cit., 447, 448; Auletta, Riservatezza e tutela della personalità, Milano, 1978, 218; secondo tale ricostruzione le prerogative personali si devolverebbero a favore dei congiunti, secondo quanto previsto dagli artt. 96, l. 22.4.1941, n. 633; le prerogative patrimoniali, invece a favore degli eredi, conformemente ai principi generali di unità e personalità della successione.
21
Il suddetto regime di trasmissione ereditaria è ricostruito sulla base delle scelte compiute dal legislatore, con il comma 2 dell’art. 96, l. d. a. e l’art. 8 d.lgs. n. 30/2005, i quali individuano una classe ben identificata di congiunti non coincidente con coloro che succedono ab intestato, in base al titolo II del secondo libro del codice civile; tale diversità non esclude che il diritto sia acquistato nella sua integralità iure successionis, con conseguente inquadramento della vicenda nell’ambito delle successioni anomale (Resta, I diritti della personalità, cit., 752, 756; Zeno Zencovich, voce Personalità (diritti della), in Dig. disc. priv. sez. civ., XIII, Torino, 1995, 442; Vercellone, Il diritto sul proprio ritratto, cit., 213).
22
Si noti che l’art. 10 c.c. e gli art. 96 e 97 l.a. menzionano rispettivamente l’immagine ed il ritratto, senza che siano comunque ravvisabili distinzioni di rilievo nella terminologia utilizzata dal legislatore; quest’ultimo pare aver considerato i due termini come sinonimi, come confermato dall’art. 97 della l.a., nella parte in cui, nel prevedere le eccezioni al principio posto dall’art. 96 (che utilizza il termine ritratto), impiega il termine “immagine”. Al riguardo, Vercellone, Il diritto sul proprio ritratto, cit., 7; di recente anche Pagliantini, Delle persone, a cura di Barba e Pagliantini, in Commentario al codice civile, diretto da Gabrielli, Torino, 2012, sub art. 10, 663. Sulla nozione di immagine intesa come immagine mentale ed immagine sensibile e sulla funzione rappresentativa dell’icona, si segnala, Proto, Il diritto e l’immagine, Milano, 2012, 20 s.
23
Il consenso dell’interessato, però, rende legittimo qualsiasi atto divulgativo, anche se lesivo dell’onore, del decoro e della reputazione dell’effigiato; viceversa, l’efficacia scriminante delle situazioni di rilievo pubblico – prevalenti sulle esigenze di riservatezza dell’effigiato e tali da rendere legittima la pubblicazione, anche in assenza di consenso – dovrebbe arrestarsi davanti alla tutela dell’onorabilità dell’interessato. Sul punto, Marchegiani, Il diritto sulla propria notorietà, cit., 191; De Vita, Delle persone fisiche, cit., 596; De Cupis, I diritti della personalità, cit., 310. Secondo una diversa ricostruzione (Scognamiglio, Il diritto all’utilizzazione economica del nome e dell’immagine delle persone celebri, cit., 30) – incentrata sulla diversità del linguaggio utilizzato dal legislatore (riproduzione, messa in commercio, esposizione) nonché sul rilievo che il comma 2 dell’art. 97 non si riferisce alla riproduzione ma alla sola esposizione e messa in commercio – la ratio di interesse pubblico che presiede alle ipotesi del comma 1 dell’art. 97 può legittimare il sacrificio anche dell’onore, della reputazione, del decoro, purchè la riproduzione (intesa in senso ampio nel significato di “pubblicazione”) sia funzionale alle esigenze previste dalla disposizione. In senso contrario, Vercellone, Il diritto sul proprio ritratto, cit., 61, il quale, con riferimento al comma 2 dell’art. 97, osserva che “l’uso di tale congiunzione “tuttavia” sta infatti a significare che l’ipotesi prevista dal secondo comma rappresenta un’eccezione alla regola posta dal primo comma”; al riguardo anche Proto, Il diritto e l’immagine, cit., 47.
24
In dottrina, ritenevano giustificata la riproduzione dell’immagine della persona celebre, per la notorietà della stessa, S. Messina, Le indiscrezioni artistiche e letterarie, in Dir. aut., 1947, 315; G. Pugliese, Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni cinematografiche, in Foro it., 1954, I, c. 120, il quale evidenzia come la giustificazione alla riproduzione dell’immagine di persona celebre sia «fornita dalla notorietà della persona non da altri elementi; pertanto, l’unico vaglio da considerare è se la persona abbia raggiunto una sufficiente notorietà». Al riguardo, anche De Cupis, I diritti della personalità, cit., 299. In giurisprudenza, tra le altre, Pret. Roma 19 novembre 1951, in Foro it., 1952, I, 149.
25
In tal senso, ad esempio, App. Roma 22 giugno 1957, in Dir. aut., 1958, 420; significativa è anche la massima di App. Genova, 13 gennaio 1953, in Riv. dir. comm., 1953, II, 31: «devesi riconoscere il diritto all’azione per risarcimento di danni alla persona che, in occasione di una manifestazione pubblica (elezione a “Miss Sorriso”), abbia acconsentito a farsi fotografare, quando poi la fotografia sia stata usata a fini propagandistici, sminuenti la formale dignità costituente il presupposto del consenso della persona ritrattata, non dichiarati al momento della presa, nell’esclusivo interesse dell’azienda del fotografo» e di Trib. Milano, 12 aprile 1956, in Giur. it., 1956, I, 2, 572: «La pubblicazione a fini reclamistici di una fotografia senza il consenso della persona ritratta, ingenerando nel pubblico l’opinione che essa abbia accondisceso al lucroso commercio della propria immagine, ne menoma il decoro e produce danni patrimoniali risarcibili». Sul punto anche Cass., 27 settembre 1955, n. 2649, in Foro it., 1995, I, 1648. In dottrina, Santini, I diritti della personalità nel diritto industriale, cit., 162, il quale evidenziava che «di regola l’uso dell’immagine nella pubblicità commerciale non è a, tutt’oggi, favorevolmente considerato dal pubblico, perché induce a credere che la persona abbia fatto commercio del nome o dell’immagine». Al riguardo, anche Peretti Griva, In tema di diritto alla propria immagine, in Riv. dir. comm., 1953, II, 31.
26
Sono evidenti infatti le conseguenze paradossali dell’originaria impostazione, che – nel comprimere eccessivamente la tutela del diritto – rischiava, ad esempio, di lasciare privi di protezione tutti quei personaggi che avessero già in precedenza consentito allo sfruttamento commerciale della propria immagine. Ugualmente, una siffatta ricostruzione – volta a considerare disdicevole “mercimonio” l’impiego commerciale dell’immagine – fondava una protezione giuridica per il solo potere negativo dell’individuo di proibire l’uso della propria immagine a fini commerciali, senza tuttavia tutelare la facoltà, di segno positivo, di porre in essere atti negoziali, aventi ad oggetto l’immagine stessa(Ricolfi, Questioni in tema di regime giuridico dello sfruttamento commerciale dell’immagine, cit., 54; Id., Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi, cit., 396). Il superamento è avvenuto in virtù di una valutazione sociale corrente e diffusa che ha cessato di ritenere disdicevole l’impiego del ritratto a fini pubblicitari, fermo restando, comunque, che vi possono essere casi in cui l’utilizzazione a fini commerciali dell’immagine di persona celebre può determinare un pregiudizio all’onore, su cui si sofferma Scognamiglio, Il diritto all’utilizzazione economica del nome e dell’immagine delle persone celebri, cit., 23.
27
Al riguardo, la vicenda di Cass., 14 dicembre 1963, n. 3150, in Giust. civ., 1964, I, 272, la quale aveva affermato che la riproduzione su cartoline e la diffusione a scopo di lucro del ritratto di una nota cantante di musica leggera senza il suo consenso doveva ritenersi lecita, perché la semplice notorietà della persona sarebbe valsa da sola a giustificare il sacrificio del suo diritto all’immagine.
28
Cass., 27 maggio 1975, n. 2129, in Foro it., 1976, I, 2896, relativa alla nota vicenda della principessa Soraya, immortalata con un teleobbiettivo in atteggiamenti affettuosi; nel caso di specie, viene respinto l’assunto della casa editrice convenuta, la quale «sostiene che, una volta riconosciuta la notorietà della persona fotografata, l’illiceità della pubblicazione dei servizi fotografici poteva essere affermata soltanto nel caso si fosse violato l’unico limite, posto dall’art. 97 sul diritto d’autore, e cioè il concreto pregiudizio al decoro, all’onore od alla reputazione della persona stessa».
29
In questo senso, Vercellone, Il diritto sul proprio ritratto, cit., 62; Marchegiani, Il diritto sulla propria notorietà, in Riv. dir. civ., 2001, 191.
30
Al riguardo, Ricolfi, Questioni in tema di regime giuridico dello sfruttamento commerciale dell’immagine, cit., 57; Id., Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi, cit., 404.
31
Tra le altre, Cass., 10 giugno 1997, n. 5175; Cass., 16 aprile 1991, n. 4031, in Banca dati Dejure; in dottrina, De Cupis, I diritti della personalità, cit., 299; Ricolfi, Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi, cit., 405; De Vita, Delle persone fisiche, cit., 577.
32
In controtendenza è apparso il precedente di Trib. Milano 3 novembre 1986, in Dir. inf. informatica, 1987, 1003, relativo all’utilizzo della famosa fotografia di Bartali e Coppi (che durante il Tour de France 1952 – affiancati in gara – si passavano la borraccia), da parte di una azienda produttrice di biciclette. L’azione era stata promossa anche dall’azienda di Bartali, produttrice di biciclette ed accessori, che aveva anch’essa utilizzato la medesima fotografia, a scopo promozionale. Nel caso di specie, l’organo giudicante ravvisa «l’assoluta liceità della pubblicazione, quantunque volta a finalità pubblicitarie …. mancando se non altro un appropriato ed efficace accoppiamento al mezzo e\o marchio della figura dell’atleta estrapolata dal contesto umano ed ambientale in cui venne fissata nella più volte ricordata circostanza…». La decisione è stata confermata dalla Corte d’appello, ma censurata da Cass., 6 febbraio 1993, n. 1503, in Banca Dati Dejure. Si è affermata comunemente la violazione del diritto d’immagine, allorché l’effige venga utilizzata per realizzare prodotti quali ad esempio “bambolotti” (come nel caso del giocatore “Mazzola, su cui Trib. Milano 10 febbraio 1977, in Riv. dir. sport., 1977, decisione resa a seguito della sentenza non definitiva del Trib. Milano 3 ottobre 1974, in Giur. it., 1975, I, 2, 692, confermata da App. Milano 9 aprile 1976, in Mon. trib., 1976, 314 e confermata in Cass. 10 novembre 1979, n. 5790, in Foro it., 1980, I, 81) o “busti” (di recente, App. Bologna, 22 luglio 2010, in www.giuraemilia.it), riproducenti l’immagine della celebrità.
33
Tra le altre, Cass., 11 maggio 2010, n. 11353, in Banca Dati Dejure; Cass., 16 maggio 2008, 12433, in Banca Dati Dejure..
34
Sul giudizio “di prevalenza”, Ricolfi, Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi, cit., 406, nota 726.
35
Trib. Tortona, 24 novembre 2003, in Foro it., 2004, 1, 1287 ed in Danno e resp., 2004, 533; nel caso di specie, tra l’altro, la convenuta è stata condannata al pagamento di un risarcimento pari ad € 470.000,00, oltre alla distruzione, ex art. 158 l. 633\1941, dei prodotti.
36
Trib. Tortona, 24 novembre 2003, cit., il quale ritiene smentito il valore storico-enciclopedico delle videocassette “dal tenore dell’offerta contenuta sul sito Internet” recanti le seguenti espressioni nelle proposte di vendita “… “Van Basten il cigno rossonero”, “100 Van Basten” e “Grazie Marco””.
37
Sul punto, Cian, Il diritto di immagine degli atleti, cit., 268; Scognamiglio, Il diritto all’utilizzazione economica del nome e dell’immagine delle persone celebri, cit., secondo il quale: «la diffusione presso il pubblico del ritratto non è subordinato al consenso della persona, in esso rappresentata, quando il ritratto venga in considerazione come “documento”, testimonianza di un fatto, di una circostanza ecc. e sia altresì sussistente una delle ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo in esame. Quando, invece, il ritratto viene divulgato come un autonomo “bene” capace di produrre un’utilità economica, non si potrà prescindere dal consenso del ritrattato, riprendendo così vigore la regola generale dell’art. 96».
38
A.G.C.M., 31 ottobre 1996, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 692; T.A.R. Roma Lazio, sez. I, 8 gennaio 1998, n. 96, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1999, 539; Cons. Stato 17 febbraio 1999, in Giur. it., 1999, 1309, chiamati a pronunciarsi, in merito a due contratti aventi ad oggetto la licenza del diritto di riprodurre le immagini dei calciatori professionisti in tenuta da gioco al fine di fabbricare e commercializzare album di figurine e relative figurine autoadesive, nonché altri prodotti appartenenti al collezionabile editoriale. In particolare, il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia del T.A.R. Lazio, escludendo che i suddetti contratti di licenza costituissero intese restrittive della concorrenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 l. n. 287 del 1990.
39
Trib. La Spezia, 30 giugno 1994, in Dir. inf., informatica, 1995, 355; App. Genova, 24 febbraio 1981, in Riv. dir. sport., 1982, 563.
40
Trib. Milano 6 luglio 1994, in Dir. inf., informatica, 1995, 358; Trib. La Spezia, 9 ottobre 1995, ivi, 1996, 442; Trib. Torino, 4 ottobre 1995, ivi, 1996, 437.
41
Maffei, Il right of publicity, in Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali, cit., 518, nota 14; Cian, Il diritto di immagine degli atleti, cit., 267, il quale evidenzia come anche gli scarni dati sulla carriera degli atleti contenuti nell’album sono del tutto accessori rispetto allo scopo reale dello stesso, che funge da raccoglitore delle immagini e svolge così una finalità conservativa e collezionistica e quindi prettamente commerciale.
42
In questo senso anche Scognamiglio, Il diritto all’utilizzazione economica del nome e dell’immagine delle persone celebri, cit.; Vercellone, Il diritto sul proprio ritratto, cit., 68, secondo il quale: «colui invece che riproduce e smercia ritratti di persone notorie non espleta alcuna funzione di pubblico interesse, ma semplicemente svolge un’attività commerciale per fine di lucro; egli diffonde sì tra il pubblico i ritratti, ma non ha alcuna giustificazione per farlo, ha solo un interesse egoistico di guadagno».
43
Cian, Il diritto di immagine degli atleti, cit., 268, il quale evidenzia, ad esempio, come un periodico non possa puntare all’incremento di vendite, pubblicando senza il consenso immagini «di una affascinante tennista e corredando il servizio fotografico con alcune spoglie indicazioni relative alla sua carriera sportiva, in calce alle foto: anche qui l’illiceità è deducibile dal rovesciamento del rapporto di funzionalità che deve correre tra ritratto e notizia, perché la notizia giustifichi la divulgazione. Si intende che, per converso, il periodico, soprattutto se sportivo, non troverà alcun ostacolo nella pubblicazione di un numero con servizio, ancorché assai esteso, che ripercorra dagli esordi la carriera della stessa tennista, e corredato con alcune sue fotografie tratte dai diversi tornei a cui ha preso parte». Al riguardo, Vercellone, Il diritto sul proprio ritratto, cit., 67, si sofferma sulla funzione informativa svolta dal giornale: «il giornale è essenzialmente strumento informativo ed anche se, nell’adempiere a simile funzione, talvolta succede che gli editori di esso traggano guadagno economico, la funzione sostanziale non viene meno per quel solo motivo».
44
Si sofferma sullo scopo didattico, Vercellone, Il diritto sul proprio ritratto, cit., 77.
45
Pone la questione, Cian, Il diritto di immagine degli atleti, cit., 268.
46
Cian, Il diritto di immagine degli atleti, cit., 268. Si riferisce, invece, ad uno stretto rapporto di “necessarietà” tra pubblicazione e finalità didattica, Bavetta, voce Immagine (diritto alla), in Enc. dir., XX, Milano, 1970, il quale rileva che «tutte le volte che gli scopi scientifici, didattici o culturali possono essere conseguiti senza pregiudizio dell’immagine e questo non è rigorosamente necessario, non v’è motivo alcuno di privare la persona del relativo diritto, né comunque di limitarglielo»; il caso da cui parte l’a. si riferisce comunque all’esempio di una pubblicazione medica, in cui l’autore, per meglio illustrare i caratteri o il decorso di una malattia, pubblichi le fattezze del malato.
47
De Vita, Delle persone fisiche, cit., 580; al riguardo anche, Peretti Griva, In tema di diritto alla propria immagine, cit., 35, secondo il quale “gli scopi scientifici, didattici o colturali debbono rispondere a un contenuto seriamente apprezzabile, e non costituire una artificiosa bandiera con cui coprire la lesione, avventata, o magari meditata, alla personalità altrui”.
48
Sull’art. 3, l. n. 91 del 1981, Persiani, Commento all’art. 3, l. 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), in Nuove leggi civ. comm., 1983, p. 567; più in generale, Dalmasso, Il contratto di lavoro professionistico sportivo alla luce della legge 23 marzo 1981 n. 91, in Giur. merito, 1982, 228; Gagliardi, Lener, Mazzotta, Volpe Putzolu, Una legge per lo sport?, in Foro it., 1981, 297; Macrì, Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico, in Riv. dir. civ., 1981, 483; Tosi, Sport e diritto del lavoro, in Argomenti dir. lav., 2006, 716; Ianniruberto, Sport e diritto del lavoro, in Foro it., 2006, I, 233; Vidiri, Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale, in Riv. it. dir. lav., 2002, 1, 39.
49
Sulla disciplina dei diritti audiovisivi inerenti alla trasmissione degli eventi sportivi, tra gli altri, Nazzaro, Diritto all’immagine e logiche di mercato, Napoli, 2012, 11; Di Nella, I diritti audiovisivi su eventi sportivi: natura, titolarità, tutele, in Rass. dir. econ. sport, 2009, 36.
50
Si tratta della “Convenzione per la regolamentazione degli accordi concernenti attività promozionali e pubblicitarie che interessino le società calcistiche professionistiche ed i calciatori ed i loro tesserati” del 23 luglio 1981, aggiornata con accordi del 27 luglio 1984 e del 18 giugno 1987 e prorogata sino alla stagione sportiva 2010\2011. La Convenzione è stata stipulata tra l’Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) e l’allora Lega Nazionale e la Lega Nazionale Serie C.
51
A questo proposito, la Convenzione richiamata (agli artt. 10 e 11) si premura espressamente di prevenire e risolvere situazioni di contrasto o di incompatibilità tra i contratti di sponsorizzazione e/o di pubblicità stipulati dalla società e quelli sottoscritti dall’atleta. Nello specifico, si tende a risolvere i possibili contrasti, affidandosi prevalentemente alla reciproca buona fede ed al massimo spirito collaborativo, per comporre sul nascere ogni possibile contrasto concorrenziale, anche se una maggior tutela appare formalmente riservata ai contratti delle società in quanto involgenti interessi collettivi (art. 11).
52
In questo senso, l’art. 1 della Convenzione del 23 luglio1981.
53
Convenzione del 14 giugno 2004, sottoscritta tra la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) e l’Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.), successivamente prorogata.
54
Esclude la necessità di tale consenso Cian, Il diritto di immagine degli atleti, cit., 264, secondo il quale anche quando i colori e l’effige dello stemma, nella divisa, rappresentino un marchio, la correlativa tutela non si estende sino a precludere a terzi la facoltà di ritrarre i prodotti così contraddistinti o di riprodurre in un’immagine, ove si tratti di marchio figurativo, i segni in cui esso consiste.
55
Proposta di legge d’iniziativa del deputato Lolli, presentata il 5 agosto 2008, in tema di Disposizioni per la tutela dei segni distintivi delle società sportive, enti e federazioni, e per la disciplina della loro utilizzazione commerciale e delle sponsorizzazioni sportive. Tale proposta è nata dalla constatazione di una carenza normativa idonea a contrastare, in modo efficace, l’attività di contraffazione dei marchi e dei prodotti sportivi nonché il fenomeno già ricordato del c.d. “ambush marketing”. Nello specifico, la proposta di legge definiva espressamente come attività di commercializzazione parassitaria – come tale vietate – ogni vendita e commercializzazione di prodotti “che fanno uso dei colori sociali o dei loghi delle società sportive, degli enti sportivi, delle federazioni sportive e del CONI, abbinati … ai nomi, pseudonimi o immagini di uno o più atleti, anche non più in attività, che, direttamente o indirettamente, richiamano le attività d’impresa dei predetti soggetti … “. Più in generale sul tema del merchandising sportivo, sia consentito il rinvio a Facci, Il merchandising del marchio sportivo, in Contratto e impresa, 2011, 150.
56
Pret. Roma 24 dicembre 1981, in Giur. merito, 1983, 1222, la quale – in una vicenda relativa alla diffusione non autorizzata di un poster raffigurante le immagini di una nota squadra di calcio – ha evidenziato che “è ben vero che – stricto iure – non può fondatamente sostenersi l’esistenza di un diritto all’immagine di una persona giuridica per evidente impossibilità della fattispecie ipotizzata. Né è lecito sostenere il contrario solo perché in taluni casi – e quello in esame ne costituisce un esempio – l’immagine di singole persone fisiche, in quanto strettamente collegate ad un autonomo soggetto giuridico per costituirne in tolo – sia pure in un determinato momento storico – l’elemento personale più rappresentativo, finisce – in concreto – per identificare l’autonomo soggetto giuridico di cui innanzi. Tuttavia nella fattispecie l’A.S. Roma è certamente titolare del diritto di utilizzare economicamente ogni aspetto della vita societaria, ivi compreso quello formante oggetto di riproduzioni fotografiche fatte venire deliberatamente ad esistenza”.
57
Nell’ottobre del 2012 è stata sottoscritta – tra la Lega Nazionale Serie A e l’Associazione Italiana Calciatori – un’accordo riguardante esclusivamente i “diritti promopubblicitari dei Calciatori ai fini della realizzazione di prodotti collettivi”.
58
Nella Pallacanestro la disciplina dei diritti d’immagine degli atleti professionisti è contenuta nell’art. 22 dell’”Accordo Collettivo Serie A Giocatori Professionisti 2003”. In tale disposizione, si prevede il diritto della società «di sfruttare economicamente, in ogni forma lecita, l’immagine dell’atleta in quanto facente parte della squadra ed in quanto portatore delle sue uniformi, in abbinamento o meno con marchi o prodotti di ogni genere, sia nel contesto di incontri o sedute di allenamento sia al di fuori di tale contesto in occasione di visite ufficiali di squadra, senza che a questo titolo l’atleta possa vantare alcun compenso aggiuntivo o indennizzo di alcun genere». Al contempo, all’atleta è riconosciuta la facoltà di stipulare contratti pubblicitari individuali nel rispetto delle seguenti due essenziali condizioni: «- i marchi o prodotti pubblicizzati non dovranno essere in concorrenza o contrasto con quelli degli sponsor e fornitori ufficiali della società e dello sponsor ufficiale della Lega, salva specifica autorizzazione scritta, rispettivamente, della società stessa e della Lega; – la pubblicità non dovrà richiamare i colori o in genere gli elementi distintivi della società o di altre società sportive di pallacanestro di serie “A”, o confondibili con essi, e comunque l’atleta non dovrà indossare l’uniforme di gioco della società».