Casa familiare in comodato: il proprietario ha diritto alla restituzione ad nutum

Al Mureden Enrico, Casa familiare in comodato: il proprietario ha diritto alla restituzione ad nutum, in Famiglia e Diritto, 2010, 12, 1085

Casa familiare in comodato: il proprietario ha diritto alla restituzione ad nutum

Sommario: 1. La Cassazione riconosce il diritto dei nonni-comodanti alla restituzione ad nutum dell’immobile adibito a casa familiare – 2. La decisione delle S.U. e la limitazione della sua portata nella prospettiva delle successive pronunce di legittimità – 3. Il termine implicito di restituzione dell’immobile concesso in comodato tra ricostruzione della volontà della parti e rilevanza di “elementi oggettivi” – 4. Osservazioni conclusive

1. La Cassazione riconosce il diritto dei nonni-comodanti alla restituzione ad nutum dell’immobile adibito a casa familiare

La Cassazione, pronunciandosi nuovamente sul problema dell’assegnazione della casa familiare detenuta da uno dei coniugi a titolo di comodato precario, ha sancito il diritto dei nonni ad ottenere la restituzione ad nutum della casa adibita ad abitazione familiare dal figlio ed abitata dai nipoti. La decisione segna una momento di netta discontinuità rispetto all’orientamento inaugurato dalle S.U. qualche anno addietro (1). Le Sezioni Unite, infatti, avevano sancito che “la concessione in comodato di un immobile, perché sia destinato ai bisogni del nucleo familiare del comodatario, non può essere revocata dal comodante sino a che permangano le esigenze abitative della famiglia, salva l’ipotesi di necessità urgente ed imprevista del comodante stesso, ex art. 1809 c.c.” precisando, inoltre, che “il principio trova applicazione non solo nei confronti dell’originario comodatario, ma anche del di lui coniuge, cui sia stata assegnata la casa familiare in sede di separazione” (2). La scelta di sacrificare il diritto del comodante alla restituzione del bene per consentire ai suoi nipoti, ancora in tenera età, la permanenza nella abitazione familiare è stata giustificata dalle Sezioni Unite muovendo dalla considerazione per cui quando dalla ricostruzione della comune intenzione delle parti (3) emerge la volontà di costituire un vincolo di destinazione dell’immobile alle esigenze della famiglia si è in presenza di un termine implicito di restituzione coincidente con il venire meno della destinazione convenuta che limita le pretese del comodante alla restituzione ex art. 1810 c.c. (4).

Nella pronuncia che si commenta, invece, la S.C. ha sancito che “il comodato precario è caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine 

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di efficacia del vinculum iuriscostituito tra le parti è rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene”; pertanto, continua la S.C., non assume “rilievo la circostanza che l’immobile sia stato adibito a casa familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra i coniugi, all’affidatario dei figli” (5).

Il fatto che la S.C. cassi la decisione di merito senza dare conto delle ragioni che stanno alla base di una soluzione che si differenzia in modo così netto da quella adottata dalle S.U. e non menzioni nemmeno questa importante pronuncia desta motivate perplessità (6). Anche per questo motivo sembra opportuno ricostruire il quadro complessivo delle opinioni critiche espresse con riferimento alla decisione delle S.U. e delle pronunce di legittimità ad essa successive che, in qualche modo, ne hanno limitato la portata.

2. La decisione delle S.U. e la limitazione della sua portata nella prospettiva delle successive pronunce di legittimità

La sentenza con la quale le S.U. hanno sancito la possibilità di sacrificare il diritto del comodante alla restituzione del bene per consentire ai suoi nipoti ancora in tenera età la permanenza nell’abitazione familiare (7) è stata criticata da quanti hanno sottolineato che “la circostanza che il comodatario sia coniugato ed abbia dei figli non può considerarsi di per sé idonea a modificare, (anche) sotto il profilo contenutistico i rapporti contrattuali che il medesimo mantiene generalmente con i terzi” (8). Si è osservato, inoltre, che la soluzione adottata dalle Sezioni Unite “contrasta con la disciplina normativa del comodato” e desta perplessità rispetto alla “funzione causale tipica” di detto contratto: in particolare “lascia perplessi per la ben più intensa tutela che viene attribuita al comodatario rispetto al conduttore” (9). In effetti appare quasi paradossale che, nonostante la scelta di uno schema contrattuale come il comodato precario, funzionale ad assicurare al proprietario la pronta restituzione del bene, possa sorgere una pretesa dei beneficiari alla permanenza nell’immobile per un lasso di tempo eventualmente superiore a quello che sarebbe stato garantito qualora si fosse stipulato un contratto di locazione.

Le perplessità sollevate riguardo alla decisione delle Sezioni Unite potrebbero rafforzarsi qualora si osservino nel loro complesso alcune pronunce di legittimità successive nelle quali emerge la tendenza a circoscrivere una “funzionalizzazione assoluta del diritto di proprietà del terzo a tutela dei diritti che hanno radice nella solidarietà coniugale o post-coniugale” (10).

La prevalenza del diritto del comodante alla restituzione dell’immobile destinato ad abitazione familiare, ad esempio, è stata sancita con riferimento ad una fattispecie in cui la coppia separata non aveva figli e la moglie non proprietaria pretendeva di continuare ad abitare nella casa messa gratuitamente a disposizione dalla suocera al momento delle nozze (11). Riguardo a questa fattispecie il S.C. ha riconosciuto il diritto della comodante alla restituzione immediata dell’immobile muovendo dall’assunto secondo cui il diritto del coniuge alla permanenza nella casa familiare è “strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall’interesse morale e materiale della prole affidatagli” (12), che “il giudice non ha il potere di disporre l’assegnazione della casa coniugale in favore del coniuge che non sia affidatario della prole minorenne o che, sebbene maggiorenne sia ancora convivente senza sua colpa con il genitore” (13). In altre parole, il provvedimento di assegnazione della casa non può essere pronunciato se non in favore del coniuge che prevalentemente convive con i figli ed ogni altro provvedimento emesso in assenza di tale presupposto costituisce un provvedimento “aspecifico” non opponibile al titolare di diritti reali sull’immobile stesso (14). È significativo, in questo senso, che la Cassazione, specifichi che in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti la separazione determina anche il venir meno della destinazione del bene a casa familiare, di modo che il coniuge non titolare del contratto di comodato si trova ad “occupare l’alloggio senza essere in possesso di alcun titolo opponibile al titolare di diritti reali sullo stesso”. Il comodante, pertanto, – a differenza di quanto accade in presenza di figli minori che vivono nella casa familiare – non ha alcun obbligo a consentire la continuazione del godimento e può pretendere l’immediata restituzione del bene (15).

La limitazione del principio sancito dalla decisione delle S.U. emerge in modo ancor più significativo in una pronuncia (16) con la quale la S.C. ha confermato la decisione di merito con la quale era stato riconosciuto ad una società di capitali che aveva concesso in comodato un immobile al proprio amministratore unico il diritto ad ottenerne la restituzione escludendo dal godimento i figli e la moglie del comodatario a cui l’immobile era stato assegnato in sede di separazione giudiziale. Questa decisione ha indubbiamente ridimensionato in modo significativo la possibilità di configurare in termini generali un vincolo di destinazione nelle ipotesi in cui il proprietario di un immobile lo conceda in comodato ad un soggetto che lo adibirà ad abitazione familiare (17). La S.C., infatti, ha precisato che “quando un bene immobile concesso in comodato sia stato destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa) emesso nel giudizio di separazione o di divorzio non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento dell’immobile”; pertanto, continua la motivazione, “gli effetti riconducibili al provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, che legittima l’esclusione di uno dei coniugi dall’utilizzazione in atto e consente la concentrazione del godimento del bene in favore della persona dell’assegnatario, restano regolati dalla stessa disciplina già vigente nella fase fisiologica della vita matrimoniale”. Ciò porta a concludere che “ove si tratti di comodato senza la fissazione di un termine predeterminato – c.d. precario -, il comodatario è tenuto a restituire il bene quando il comodante lo richieda (art. 1810 c.c.) e che il diritto di recesso del proprietario può essere legittimamente esercitato”.

L’analisi congiunta dei principi espressi da quest’ultima decisione e da quella delle Sezioni Unite aveva indotto ad affermare che quel limite al diritto alla restituzione del comodante che le Sezioni Unite avevano potuto costruire sulla base della comune intenzione delle parti può essere individuato, in linea di massima, solo qualora le parti siano legate da uno stretto rapporto di parentela (18). Dunque, pur muovendo dalla ricostruzione della comune volontà delle parti, ciò che risulta determinante al fine di individuare un termine implicito di restituzione del bene concesso in comodato è il concorso di tre elementi: la destinazione ad abitazione familiare, la presenza di figli non autosufficienti del comodatario (presente nella fattispecie decisa dalle S.U. ed in quella decisa dalla pronuncia del 2007 (19), ma assente nel caso deciso nel 2005 (20)) e uno stretto rapporto di parentela tra comodante ed i figli del comodatario (presente nella fattispecie decisa delle sezioni unite, ma assente nel caso deciso da Cass., 13 febbraio 2007, n. 3179). L’insieme di queste considerazioni ha condotto ad ipotizzare che il vero obiettivo sotteso alle pronunce della S.C. che hanno sancito la limitazione del diritto comodante ad ottenere la restituzione della casa in cui vivevano minori non autosufficienti fosse quello di valorizzare un vincolo di solidarietà nella famiglia tra nonni e nipoti. In questa prospettiva il riferimento alla comune volontà delle parti come criterio per ricostruire un termine implicito di durata del comodato può essere riguardato come uno strumento per giustificare una limitazione del diritto del proprietario ad ottenere la restituzione dell’immobile concesso gratuitamente e per fare emergere il vincolo di solidarietà nella famiglia tra nonni e nipoti, pur senza alterare, in termini generali, le regole di diritto comune che disciplinano la restituzione nel contratto di comodato (21).

La recente pronuncia della Cassazione (22), escludendo il diritto dei nipoti a continuare ad abitare la casa familiare che il nonno aveva concesso in comodato al loro genitore sembra contraddire la ricostruzione interpretativa appena illustrata. Questa impressione è ulteriormente confermata da un’altra pronuncia di legittimità di poco successiva nella quale è stato escluso il diritto dei nipoti alla permanenza nella casa familiare che la nonna paterna aveva concesso in comodato al figlio prima del matrimonio per adibirla ad uso “eminentemente professionale” (23).

In ultima analisi, le decisioni di legittimità successive a quella delle Sezioni Unite forniscono, nel complesso, spunti estremamente preziosi. In particolare le due pronunce recenti, negando il diritto dei nipoti alla permanenza nella casa familiare originariamente concessa in comodato dai nonni, mettono decisamente in discussione l’orientamento espresso dalle S.U. e pongono in risalto le incertezze applicative a cui può condurre il criterio che fonda il limite al diritto del comodante alla restituzione del bene sull’individuazione di un termine implicito di durata ricavabile dalla comune intenzione delle parti.

3. Il termine implicito di restituzione dell’immobile concesso in comodato tra ricostruzione della volontà della parti e rilevanza di “elementi oggettivi”

Il criterio secondo cui il diritto del comodante alla restituzione dell’immobile può incontrare un limite laddove, sulla base della comune intenzione delle parti, possa essere individuato un termine implicito di durata coincidente con il venire meno della destinazione convenuta, da un lato permette di modulare il sacrificio delle ragioni del proprietario valorizzando le peculiarità delle singole fattispecie concrete e di adottare soluzioni differenziate a seconda del rapporto intercorrente, in ogni singola fattispecie, tra il proprietario-comodante e la controparte, ma, dall’altro, può condurre a soluzioni difficilmente prevedibili.

In effetti dalle pronunce successive alla decisione delle S.U. emerge l’opportunità di ricostruire la comune intenzione delle parti tenendo in considerazione anche elementi oggettivi idonei a limitare il notevole tasso di discrezionalità che necessariamente caratterizza l’interpretazione del contratto.

Così nella pronuncia con la quale si è affermato il diritto della società comodante a conseguire la restituzione dell’immobile adibito a casa familiare dal proprio amministratore (24), l’assenza di un vincolo di parentela tra comodante e figli del comodatario ha costruito il presupposto oggettivo sulla base del quale escludere che le parti avessero inteso sottoporre il diritto alla restituzione dell’immobile ad un termine implicito coincidente con il venire meno della destinazione convenuta.

Anche la recente pronuncia (25) con la quale la S.C. ha confermato il diritto della nonna-comodante ad ottenere la restituzione dell’immobile nel quale vivevano i nipoti conferma la rilevanza decisiva assunta dagli “elementi oggettivi”. Infatti il rilievo secondo cui l’immobile era stato concesso in comodato al figlio prima del matrimonio per adibirlo ad uso “eminentemente professionale” ha indotto ad escludere che le parti avessero inteso sottoporre il diritto alla restituzione del bene ad un termine implicito coincidente con il venire meno della destinazione convenuta.

Adottando una prospettiva nella quale la ricostruzione della comune intenzione delle parti deve essere supportata anche da elementi oggettivi, sembra opportuno considerare la valenza che, in alcuni casi limite, possono assumere i doveri imposti agli ascendenti sia sotto il profilo della prestazione alimentare (art. 433, n. 3 c.c.) (26), sia, soprattutto, sotto quello della “supplenza” dei genitori per quanto attiene l’adempimento dell’obbligo di mantenimento (art. 148, comma 1, c.c.) (27). In particolare quest’ultima previsione potrebbe assumere una significativa importanza laddove si consideri che il godimento della casa familiare può essere riguardato anche come una componente dell’obbligo di mantenimento (28), che grava in primo luogo sui genitori (art. 147 c.c.) ma, che, ove essi siano indigenti, potrebbe coinvolge, in via sussidiaria, anche gli ascendenti (art. 148 c.c.) (29). In questo ordine di idee si potrebbe ipotizzare che nelle limitate ipotesi in cui la casa familiare venga concessa in comodato dai genitori al figlio che non disponga dei mezzi adeguati ad assicurare il mantenimento della propria famiglia, né a soddisfarne le esigenze abitative (30), si ravviserebbe l’esistenza di un “elemento oggettivo” capace di guidare il giudice nella ricostruzione della comune intenzione delle parti. Questa particolare condizione del figlio-comodatario, infatti, potrebbe eventualmente supportare l’assunto secondo cui sussiste sin dal momento della formazione del contratto una volontà del comodante di fare fronte, anche in adempimento dei doveri imposti dall’art. 148 c.c., ad una situazione di difficoltà economica della famiglia del beneficiario per tutto il tempo che si renda necessario.

In altre parole, ferma restando la possibilità di individuare comunque l’esistenza di un termine implicito di durata del comodato concluso tra genitore e figlio, sembra possibile affermare che nei limitati casi in cui il figlio si trovi in una situazione di incapacità di fare fronte alle esigenze di mantenimento ed abitative della propria famiglia possano sussistere elementi oggettivi idonei a conferire maggiore solidità all’assunto secondo cui dall’interpretazione della volontà delle parti emerge l’intenzione di sottoporre il contratto di comodato ad un termine implicito che limita il diritto del comodante a conseguire la restituzione ex art. 1810 c.c.

Considerazioni analoghe potrebbero essere ripetute anche nell’ipotesi in cui il figlio del comodante-proprietario che beneficia della casa messa a disposizione dal genitore per soddisfare le proprie esigenze abitative e quelle della sua famiglia si trovi ancora nella condizione di maggiorenne non autosufficiente. Anche in quest’ipotesi sembra possibile affermare che nel contratto con il quale il genitore-comodante abbia concesso un’immobile in comodato al figlio ed alla sua famiglia sussista un termine implicito di durata ricavabile dall’interpretazione della volontà delle parti; interpretazione nella quale dovrebbe assumere rilievo la particolare condizione in cui versa il figlio (31).

4. Osservazioni conclusive

Le pronunce di legittimità che hanno sancito il diritto del comodante a conseguire la restituzione ad nutum dell’immobile adibito a casa familiare indubbiamente circoscrivono in modo significativo la portata dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite. In alcune ipotesi, infatti, la S.C. ha confermato decisioni di merito che, all’esito dell’analisi delle circostanze di fatto, avevano sancito il diritto del comodante ad ottenerne la restituzione ad nutum dell’immobile adibito a casa familiare; cionondimeno essa ha individuato in termini generali presupposti oggettivi in presenza dei quali si deve tendenzialmente escludere che le parti abbiano inteso sottoporre il contratto di comodato ad un termine implicito di durata. Così la circostanza che il comodante non fosse legato da rapporti di parentela con il comodatario (32), oppure il fatto che il bene fosse stato concesso prima del matrimonio e per uso “eminentemente professionale” (33) possono essere riguardati come elementi oggettivi sulla base dei quali escludere che le parti abbiano inteso sottoporre il contratto ad un termine implicito di durata. In definitiva le pronunce appena richiamate, pur senza contraddire la regola secondo cui il diritto alla restituzione dell’immobile in comodato può essere limitato laddove si riscontri un termine implicito di durata, hanno individuato ipotesi in cui, in linea di massima, tale eventualità deve escludersi.

Con la decisione che si commenta l’erosione del principio sancito dalle Sezioni Unite emerge in modo molto più significativo. La S.C., infatti, ha cassato la decisione di merito, che, in linea con quanto sancito dalle S.U., aveva riconosciuto il diritto dei nipoti a continuare ad abitare la casa concessa in comodato dal nonno. Questa conclusione non è stata motivata individuando elementi oggettivi capaci di escludere che le parti avessero inteso sottoporre la durata del contratto di comodato ad un termine implicito: la S.C. infatti si è limitata ad enunciare che il diritto del comodante non può essere limitato attribuendo rilievo alla “circostanza che l’immobile sia stato adibito a casa familiare” (34).

In ultima analisi, il fatto che la Cassazione abbia sancito in questi termini il diritto del comodante ad ottenere le restituzione ex art. 1810 c.c. dell’immobile adibito a casa familiare testimonia la persistenza di incertezze interpretative che potrebbero indurre ad ipotizzare un nuovo intervento delle Sezioni Unite.

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(1) Cass., sez. un., 21 luglio 2004, n. 13603, in questa Rivista, 2005, 543, con nota di Al Mureden, L’opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare tra tutela dei figli e diritti del comodante, in Corr. giur., 2004, 1445, con nota di E. Quadri, Comodato e “casa familiare”: l’intervento delle Sezioni Unite, in Familia, 2004, 874, con nota di Scarano,Comodato di casa familiare e provvedimento di assegnazione in sede di separazione personale dei coniugi o di divorzio. In argomento v. anche Russo, Lo statuto della casa coniugale tra ragioni proprietarie e familiari: il comodato nuziale, in Familia, 2005, 231 ss. Sul punto v. Arceri, sub art. 155 quater c.c., in Codice della famiglia, a cura di Sesta, Milano, 2009, 775; Irti, Affidamento condiviso e casa familiare, Napoli, 2010, 110; Ead., sub art. 155 quater c.c., in Patti e Rossi-Carleo (a cura di), Provvedimenti riguardo ai figli, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 2010, 297 ss.

(2) Cass., sez. un., 21 luglio 2004, n. 13603, cit.

(3) Sull’interpretazione del contratto e la ricostruzione della comune intenzione delle parti cfr. Bianca, Diritto civile, 3, Milano, 2000, 419; Ziccardi, voce Interpretazione del negozio, inEnc. giur., XVII, Bologna-Roma, 2001; Alpa, L’interpretazione del contratto, Milano, 1983; Pennasilico, L’interpretazione dei contratti tra relativismo e assiologia, in Rass. dir. civ., 2005, 725 ss.

(4) Cass., sez. un., 21 luglio 2004, n. 13603, cit. In senso conforme si vedano Cass., 6 giugno 2006, n. 13260, in Mass. Foro it., 2006; con specifico riferimento alla dissoluzione della coppia di fatto, Trib. Roma, sez. VI, 6 novembre 2009, n. 21656, in Guida al diritto, 2010, 2, 72, secondo cui “quando un terzo abbia concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, in ipotesi di rapporto di convivenza di fatto, in presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa la rottura del rapporto, al pari della crisi matrimoniale, non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, con la conseguenza che il comodato sia da considerare tacitamente assoggettato a termine, commisurato al tempo normalmente necessario affinché il comodatario si serva della cosa secondo l’uso pattuito, ai sensi della seconda parte dell’art. 1809, comma 1, c.c. Il comodante, perciò, può esigere la restituzione immediata anche “prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa”, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c., nel caso sopravvenga “un urgente e impreveduto bisogno”.

(5) Cass., 7 luglio 2010, n. 15986, in Fam. e min., 8, 44 ss., con nota di Fiorini, Ridimensionati i principi di tutela della prole e di solidarietà familiare.

(6) Fiorini, Ridimensionati i principi di tutela della prole e di solidarietà familiare, cit., 46.

(7) Cass., sez. un., 21 luglio 2004, n. 13603, cit.

(8) In questo senso Scarano, Comodato di casa familiare e provvedimento di assegnazione in sede di separazione personale dei coniugi o di divorzio, cit., 895, secondo il quale “ferma restando l’applicazione della regola dettata in tema di restituzione del bene concesso in comodato senza determinazione di tempo (art. 1810 c.c.), l’esigenza di giustificare la fissazione giudiziale di un congruo termine per il rilascio – garantendo così la permanenza dei figli nella casa familiare – dovrebbe più correttamente basarsi sul disposto dell’art. 1183 c.c.”.

(9) Acierno, L’opponibilità dell’assegnazione della casa coniugale, in questa Rivista, 2005, 561.

(10) Cass., 4 maggio 2005, n. 9253, in questa Rivista, 2005, 543, con nota di Al Mureden, L’opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare tra tutela dei figli e diritti del comodante.

(11) Cass., 4 maggio 2005, n. 9253, cit.

(12) In tal senso v. anche Corte cost., 27 luglio 1989, n. 454, in Foro it., 1989, I, 3336, con nota di Jannarelli.

(13) In questo senso Cass., sez. un., 28 ottobre 1995, n. 11297;Cass., 29 novembre 1996, n. 652;Cass., 16 marzo 1996, n. 2235;Cass., 8 novembre 1997, n. 11030;Cass., 17 luglio 1997, n. 6559;Cass., 9 agosto 1997, n. 7442;Cass., 22 gennaio 1998, n. 565;Cass., 29 ottobre 1998, n. 10797;tutte in De jure.

(14) Sul punto, Corte cost., 27 luglio 1989, n. 454, cit.; Cass., 4 maggio 2005, n. 9253, cit.; Cass., sez. un., 28 ottobre 1995, n. 11297, cit.; da ultimo, Cass., 22 marzo 2007, n. 6979;tutte in De jure.

(15) Cass., 4 maggio 2005, n. 9253, cit.

(16) Cass., 13 febbraio 2007, n. 3179, in questa Rivista, 2007, 689, con nota di Lena, La rilevanza esterna del vincolo di destinazione a casa familiare dell’immobile concesso da un terzo in comodato: la Cassazione ritorna sui suoi passi?; in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2007, I, 1275, con nota di Al Mureden, Il limite al diritto alla restituzione della casa familiare in comodato: vincolo di destinazione del bene o nuovo vincolo di solidarietà nella famiglia?

(17) Cass, 13 febbraio 2007, n. 3179, cit.

(18) Al Mureden, Il limite al diritto alla restituzione della casa familiare in comodato: vincolo di destinazione del bene o nuovo vincolo di solidarietà nella famiglia?, cit., 1277.

(19) Cass., 13 febbraio 2007, n. 3179, cit.

(20) Cass., 4 maggio 2005, n. 9253, cit.

(21) Sul punto v. Al Mureden, Il limite al diritto alla restituzione della casa familiare in comodato: vincolo di destinazione del bene o nuovo vincolo di solidarietà nella famiglia?, cit., 1277. Del resto, in senso favorevole alla decisone delle S.U., si è sottolineato che se le regole in tema di restituzione del bene concesso in comodato senza determinazione di tempo venissero applicate meccanicamente nella fattispecie dell’assegnazione della casa familiare la finalità di garantire “una certa efficacia temporale al provvedimento di assegnazione” risulterebbe svuotata e la “fondamentale esigenza di tutela della prole cui esso è rivolto” sarebbe esposta al rischio di una “frustrazione anche immediata” (così Quadri, Comodato e “casa familiare”: l’intervento delle Sezioni Unite, cit., 1447; in senso favorevole alla decisone delle S.U. si esprime anche Finelli, Le Sezioni Unite tornano sul tema dell’assegnazione della casa familiare: è opponibile anche al comodante il provvedimento presidenziale di assegnazione al coniuge affidatario della prole minorenne, in Nuova giur. civ. comm., 2004, I, 804). In senso critico, invece, Cubeddu, La casa familiare, Milano, 2005, 190, secondo la quale nell’ipotesi in cui la casa familiare sia concessa a titolo di comodato ad uno dei coniugi sarebbe da escludere in radice la configurabilità di un provvedimento di assegnazione giudiziale in favore dell’altro.

(22) Cass., 7 luglio 2010, n. 15986, cit.

(23) Cass., 30 giugno 2010, n. 18619, in De jure.

(24) Con riferimento al caso dell’abitazione concessa in comodato da una società al proprio amministratore unico v. Cass., 13 febbraio 2007, n. 3179, cit.

(25) Cass., 30 giugno 2010, n. 18619, in De jure.

(26) Sull’obbligo di prestare gli alimenti Pacia Depinguente, Alimenti, in Fam. Pers. Succ., 2010, 10, 681; Sala, Gli alimenti, in Il diritto di famiglia, Tratt. Diretto da Bonilini e Cattaneo, II, 2ª ed., Torino, 2007, 601; Calabrese, sub art. 438 c.c., in Codice della famiglia, a cura di Sesta, Milano, 2009, 1793.

(27) Sul punto v. Sesta, sub art. 148 c.c., in Codice della famiglia, a cura di, Sesta, Milano, 2009, 623-624.

(28) Sul punto v. Cass., 7 luglio 2010, n. 15986, cit. La distinzione tra obbligo alimentare e mantenimento viene ben evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità. In tal senso, da ultimo si veda Cass., 14 maggio 2010, n. 11772, in Guida al diritto, 2010, 24, 71, nella quale, con riferimento ai doveri che scaturiscono dal rapporti di filiazione naturale si sancisce che il dovere di mantenimento “unitamente ai doveri di educare e istruire i figli, obbliga i genitori ex art. 148 c.c. a far fronte a una molteplicità di esigenze; non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale”. La più limitata estensione dell’obbligo alimentare rispetto a quello di mantenimento viene efficacemente messa in luce, tra le altre, anche in una recente decisione di merito Trib. Bari, sez. I, 12 novembre 2009, n. 3421, secondo cui “l’obbligo alimentare è pacificamente considerato come un minus rispetto a quello di mantenimento, che costituisce una nozione più ampia la quale comprende l’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, l’assistenza morale e materiale, nonché l’opportuna predisposizione, fin quando le legittime esigenze dei figli lo richiedano, di una stabile organizzazione domestica”. In argomento v. Calabrese, sub art. 438 c.c., cit., 1793.

(29) Cass., 7 luglio 2010, n. 15986, cit.

(30) A tal proposito conviene rilevare che il disposto dell’art. 148 c.c. – ai sensi del quale l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari “affinché essi possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli” sussiste solo a condizione che i primi non dispongano di mezzi sufficienti – è stato ulteriormente confermato e circostanziato dalla giurisprudenza di legittimità che, con una pronuncia recente (Cass. 30 settembre 2010, n. 20509, in De jure), ha ribadito il principio secondo cui “se i genitori non sono indigenti, deve escludersi che i nonni debbano contribuire al mantenimento del nipote al posto del figlio inadempiente”. In definitiva, continua la motivazione, l’obbligo a carico degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli “si concretizza non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se e in quanto l’altro non abbia mezzi per provvedervi”.

(31) Si pensi al caso del figlio di età compresa tra i 18 e i 30 anni non ancora economicamente autosufficiente e che abbia già una famiglia propria ma, nondimeno, sia ancora titolare del diritto ad essere mantenuto dai genitori ed abitare in veste di comodatario la casa messa a disposizione dal padre o dalla madre.

(32) Cass., 13 febbraio 2007, n. 3179, cit.

(33) Cass., 30 giugno 2010, n. 18619, in De jure.

(34) Cass., 7 luglio 2010, n. 15986, cit.

Professore Associato di Diritto privato a tempo pieno nell'Università di Bologna. Ha conseguito in data 24 dicembre 2013 l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore di prima fascia nel settore scientifico 12/A1 (Diritto privato). È docente di Diritto privato, Diritto di famiglia e Diritto dei contratti nella Scuola di Giurisprudenza del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Bologna. Dal 1 marzo 2006 al 14 aprile 2011 è stato in servizio come ricercatore a tempo pieno nella Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, sede di Ravenna. Dottore di ricerca in Diritto civile (voto finale “eccellente”), discutendo la tesi dal titolo “Crisi coniugale e riflessi sul regime patrimoniale. La tutela del coniuge debole tra legge e autonomia privata”. Il 20 novembre 2000 ha conseguito il titolo di avvocato. Il 23 novembre 1995 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza, con lode, nell’Università di Bologna. Ha pubblicato tre monografie (Le sopravvenienze contrattuali tra lacune normative e ricostruzioni degli interpreti, Padova, 2004; Nuove prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa dell’assegno divorzile e famiglia destrutturata, Milano, 2007; Principio di precauzione, tutela della salute e responsabilità civile, Bologna, 2008) ed altri 60 lavori scientifici principalmente in tema di diritto patrimoniale della famiglia, diritto dei contratti e responsabilità civile. È membro del Comitato scientifico della Rivista Famiglia e Diritto. Ha tenuto in qualità di Visiting Professor un ciclo di lezioni in materia di Contract Law nell’ambito del LLM Master of European and International Law presso la China-EU School of Law (CESL), Beijing (China) negli a.a. 2011- 2012 e 2012-2013. Ha svolto periodi di studio all’estero presso la School of Law della Yale University (Connetticut - USA) (2011) e la University of Kent di Canterbury (2001, 2002, 2004). Tiene corsi di Diritto di famiglia nella Scuola di specializzazione per le professioni legali “E. Redenti” dell'Università di Bologna.

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