Alberto Tedoldi, Il “caro estinto”: sulla riforma dell’appello contro sentenza di rigetto del reclamo avverso ordinanza dichiarativa dell’estinzione del processo, in Riv. Dir. Proc., 2014, 6, 1546
Cass. civ. Sez. Unite, Sentenza, 08 ottobre 2013, n. 22848
Il “caro estinto”: sulla riforma dell’appello contro sentenza di rigetto del reclamo avverso ordinanza dichiarativa dell’estinzione del processo
La sentenza delle Sezioni unite in commento sopraggiunge nel 2013 a confermare l’estinzione, di un processo di divisione immobiliare iniziato nel 1989, quando ancora vigeva il vecchissimo rito e non era stata ancora promulgata la prima delle tante riforme del processo civile. Le Sezioni unite compiono, a mo’ di premessa, una sorta di regolamento di confini: nella sentenza in epigrafe si legge che la questione qui esaminata, dell’identificazione del rito utilizzabile in sede di appello e dell’atto da adottare al fine della relativa promozione, investe esclusivamente la declaratoria sull’estinzione che si sviluppi attraverso lo specifico subprocedimento disciplinato dal combinato disposto dall’art. 308 c.p.c. (in tema di giudizio di cognizione) ovvero dall’art. 630, ultimo comma, c.p.c. (in tema di processo esecutivo) e dall’art. 130 disp. att. c.p.c. Le forme camerali in appello e, con queste, la forma del ricorso per l’atto introduttivo del secondo grado di giudizio presuppongono il previo esperimento del reclamo al collegio in prime cure: quando reclamo non sia stato, perché non previsto (giudice monocratico di primo grado) o perché la declaratoria di estinzione è emessa dal collegio in sede decisoria, senza passare attraverso un’ordinanza del giudice istruttore o del giudice dell’esecuzione, l’appello riprende le fogge usuali e l’atto d’appello va proposto con citazione. Se l’estinzione è dichiarata dal collegio dopo la rimessione in decisione, senza percorrere la sequenza che passa attraverso il reclamo dei provvedimenti del giudice istruttore, la forma del provvedimento di estinzione è quella della sentenza soggetta ad appello, che va proposto con citazione (o con ricorso nel rito del lavoro e in quello locatizio) e non dà luogo a rimessione in prime cure. Se l’estinzione è dichiarata dal giudice monocratico di primo grado, indipendentemente dalla forma e dal momento in cui il provvedimento è emesso (durante l’istruttoria o in fase decisoria), non essendovi reclamo al collegio ex artt. 308 e 178 c.p.c., la forma dell’appello (nel rito ordinario e in quello sommario) è sempre quella della citazione (o del ricorso nel rito del lavoro e in quello locatizio) e non si fa luogo a rimessione in primo grado ex art. 354, comma 2, c.p.c. Iscriviti alla nostra newsletter per avere accesso immediato Se sei già iscritto, inserisci nuovamente la tua email per accedere 1. – Fiat iustitia ne pereat mundus. Uomini e donne, però, non avendo ancora attinto al sogno dell’immortalità (o all’incubo descritto da Swift in uno dei Gulliver’s Travels nella terra degli Struldbrug), non durano quanto i processi in Italia, i quali spesso, anche quando terminano, hanno una fine solo apparente, in rito anziché sul merito. La sentenza delle Sezioni unite in commento sopraggiunge nel 2013 a confermare l’estinzione, di un processo di divisione immobiliare iniziato nel 1989, quando ancora vigeva il vecchissimo rito (che ben potremmo chiamare ormai “giurassico”) e non era stata ancora promulgata la prima delle tante riforme del processo civile, che continuano a far strame del c.p.c. lungo i cinque lustri a cavallo dei due millenni. Per fortuna i condividenti (recte, i loro eredi) possono sempre chiedere la divisione dei beni in comune (art. 1111, comma 1°, c.c.): ma se fossero maturati l’usucapione o, in altre branche del diritto civile, qualche termine di prescrizione, l’effetto interruttivo solo istantaneo prodotto dalla domanda giudiziale in un processo estinto (art. 2945, comma 3°, c.c.) difficilmente avrebbe impedito l’estinguersi dei diritti sostanziali in contesa dopo ventiquattr’anni di lite pendente. Giustizia e nomofilachia son fatte? Manco per nulla, ben potendosi dubitare che gli operatori sappiano esattamente come regolarsi quando debbano proporre appello avverso una pronuncia sull’estinzione del processo di cognizione o di esecuzione, purché leggano, studino e s’aggiornino, salvo che non godano di scienza infusa, come i cavalli sapienti Houyhnhnm, per restare sempre ai Gulliver’s Travels, e soprattutto purché invochino la protezione di Sant’Ivo, patrono degli avvocati, perché neppure dopo questo arrêt delle Sezioni unite tutto può dirsi davvero chiaro. Proviamo a riassumere quel che si dovrebbe fare (il condizionale è d’obbligo) in caso di pronuncia sull’estinzione del processo, alla stregua dell’odierno insegnamento delle Sezioni unite. 2. – Quando la causa sia demandata a decisione collegiale (ch’è ormai un’eccezione, riservata ai casi di cui all’art. 50 bis c.p.c. e agli altri espressamente e tassativamente contemplati per legge), l’estinzione è pronunciata con ordinanza del giudice istruttore, soggetta a reclamo al collegio da proporre nel termine di dieci giorni dalla emanazione in udienza o dalla comunicazione del provvedimento e da decidere con sentenza quando il collegio confermi l’estinzione, con ordinanza quando la revochi e rimetta la causa in istruttoria: il tutto in ossequio a quanto prevedono gli artt. 308 e 178, comma 3°, 4° e 5°, c.p.c., alla cui stregua è esclusa ogni diversa forma impugnatoria dell’ordinanza del giudice istruttore dichiarativa dell’estinzione(1). L’appello contro la sentenza collegiale confermativa dell’estinzione va proposto con ricorso, da depositare entro i termini ad impugnandum di trenta giorni o di sei mesi, a seconda che sia stato o meno notificato su istanza di parte il provvedimento collegiale, quand’anche abbia forma diversa dalla sentenza, vigendo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma ai fini del regime impugnatorio. Il giudizio d’appello in tal modo introdotto, nel quale l’appellato dovrà costituirsi nel termine assegnato dal giudice di seconde cure con il decreto di fissazione dell’udienza apposto in calce al ricorso ovvero, mancando un termine, direttamente all’udienza, proponendo eventuale appello incidentale(2), si svolgerà secondo le forme camerali di cui all’anzidetto art. 130 disp. att. c.p.c., che consentono al giudice d’appello, quando necessario, di autorizzare le parti a presentare memorie, per poi far luogo alla trattazione e alla decisione in camera di consiglio immediatamente (recte, ottativamente, considerata l’usuale distribuzione temporale della fase decisoria dei giudizii innanzi alle corti d’appello italiane). La sentenza resa in grado di appello è soggetta a ricorso per cassazione, nei consueti termini di sessanta giorni ex art. 325 o di sei mesi ex art. 327 c.p.c., a seconda che sia stata o meno notificata su istanza di parte. Non è escluso che s’applichi anche negli appelli camerali avverso sentenze collegiali confermative dell’estinzione ex artt. 308 e 178 c.p.c. il “filtro” di cui agli artt. 348 bis s. c.p.c., con annessa ordinanza di inammissibilità (recte, di manifesta infondatezza) dell’appello: in tale ipotesi, il ricorso per cassazione andrà proposto per saltum avverso la sentenza collegiale di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c. o, in mancanza di entrambe, entro sei mesi dal suo deposito, a norma dell’art. 327 c.p.c. 3. – Quando la decisione della causa sia riservata a giudice monocratico di tribunale, com’è ormai regola (salvi i casi di cui all’art. 50 bis c.p.c. od altri espressamente e tassativamente previsti ex lege), non è dato reclamo al collegio ex artt. 308 e 178 c.p.c., ch’è strumento utilizzabile nelle sole cause demandate a decisione collegiale. Il giudice monocratico di primo grado dovrà, dunque, dichiarare l’estinzione con sentenza (o con ordinanza nel rito sommario di cognizione ex art. 702 ter c.p.c.), soggetta ad appello(3); quand’anche errasse nella forma, il provvedimento (ordinanza o, finanche, decreto, in assenza, non infrequente, di contraddittorio sulla quaestio dell’estinzione) avrebbe comunque natura di sentenza, passibile solo d’appello (non di istanze di revoca né di reclami d’alcun genere) per il consueto principio di prevalenza della sostanza sulla forma(4). Nel rito sommario la sola comunicazione di cancelleria dell’ordinanza di estinzione, che dovrebbe ora avvenire tramite p.e.c., farà decorrere il termine di trenta giorni per interporre l’appello, a norma dell’art. 702 quaterc.p.c. In mancanza di comunicazione o di notificazione, il termine sarà di sei mesi dal deposito dell’ordinanza in cancelleria ex art. 327 c.p.c. 4. – Nel processo esecutivo l’ordinanza sull’estinzione emessa dal giudice dell’esecuzione è sempre soggetta a reclamo al collegio, a norma degli artt. 630, ultimo comma, e 178, comma 3°, 4° e 5°, c.p.c.(5), tanto nel caso in cui dichiari l’estinzione quanto nell’ipotesi in cui rigetti la relativa quaestio, rilevabile oggi anche d’ufficio: il reclamo va proposto, però, nel termine di venti giorni ex art. 630, ultimo comma, c.p.c.(6), in luogo dei dieci usualmente prescritti per tale forma di reclamo a norma dell’art. 178, comma 3°, c.p.c. (probabilmente per pareggiarli al termine di venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.). Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, tanto nel caso in cui rigetti il reclamo quanto nel caso in cui l’accolga(7); nell’art. 308 c.p.c., invece, la forma prescritta è quella della sentenza, solo quando il collegio confermi l’estinzione, non quando rimetta sul ruolo per la prosecuzione dell’istruttoria: il che ben si comprende, dacché l’incidente di cognizione sull’estinzione rimane a sé stante rispetto al processo esecutivo, la cui prosecuzione ne vien certo condizionata, ma non pertiene a unitario, continuum e non segmentabile modulo procedurale, come avviene invece nel processo di cognizione. Il provvedimento reso dal collegio in sede di reclamo ex art. 630 ultimo comma c.p.c., anche quando abbia forma diversa dalla sentenza, è sempre soggetto ad appello, da proporre nelle forme camerali ex art. 130 disp. att. c.p.c. cioè, secondo la pronuncia in epigrafe, con ricorso e non con citazione. In caso di riforma o di cassazione della pronuncia dichiarativa dell’estinzione, il processo esecutivo andrà riattivato nel termine di tre mesi dalla notificazione della sentenza, di cui all’art. 353, penultimo comma, c.p.c. (sul quale v. infra), analogicamente applicabile in luogo del termine di cui all’art. 627 c.p.c., che attiene alla diversa ipotesi di riassunzione dell’esecuzione sospesa a seguito di opposizione. 5. – Pur dopo l’arrêt in commento, resta incerta la forma dell’appello avverso i provvedimenti del giudice unico di primo grado dichiarativi dell’estinzione del processo, nonché avverso le sentenze emesse dal collegio nella fase decisoria del processo di cognizione, anziché in sede di reclamo ex artt. 308 e 178 c.p.c. Le Sezioni unite compiono, a mo’ di premessa, una sorta di regolamento di confini: nella sentenza in epigrafe si legge che “la questione qui esaminata, dell’identificazione del rito utilizzabile in sede di appello e dell’atto da adottare al fine della relativa promozione, investe esclusivamente la declaratoria sull’estinzione che si sviluppi attraverso lo specifico subprocedimento disciplinato dal combinato disposto dall’art. 308 c.p.c. (in tema di giudizio di cognizione) ovvero dall’art. 630, ultimo comma, c.p.c. (in tema di processo esecutivo) e dall’art. 130 disp. att. c.p.c”. A prender per vero quanto precisato dalle stesse Sezioni unite, in una sorta di self restraint (o, se si preferisce, di preventiva excusatio non petita…), l’art. 130 disp. att. c.p.c. – come si leggeva nella relazione ministeriale alla l. n. 581 del 1950 ch’ebbe a introdurlo, nel testo poi lievemente modificato nel 1990 solo per aggiornarlo alla sopravvenuta regola di monocraticità del giudizio dinanzi al tribunale in prime cure – “è direttamente conseguente alla norma, per cui la decisione sul reclamo contro l’ordinanza dichiarativa dell’estinzione deve avvenire in camera di consiglio (art. 308, 2° comma). L’appello contro tale decisione, infatti, non è che uno sviluppo del medesimo ‘incidente’”(8): come il reclamo in prime cure iniziava con ricorso e veniva deciso rapidamente dal collegio in camera di consiglio, così anche in appello l’incidente sulla quaestio dell’estinzione dovrebbe proseguire in forme camerali e, sperabilmente, chiudersi con rapidità, simpliciter et de plano, sine strepitu ac figura iudicii. Le forme camerali in appello e, con queste, la forma del ricorso per l’atto introduttivo del secondo grado di giudizio presuppongono il previo esperimento del reclamo al collegio in prime cure: quando reclamo non sia stato, perché non previsto (giudice monocratico di primo grado) o perché la declaratoria di estinzione è emessa dal collegio in sede decisoria, senza passare attraverso un’ordinanza del giudice istruttore o del giudice dell’esecuzione, l’appello riprende le fogge usuali e l’atto d’appello va proposto con citazione. Da tale sorta di actio finium regundorum operata dalle stesse Sezioni unite si desume, dunque, che la forma del ricorso, anziché quella usuale della citazione in appello da avviare ad efficace notifica entro i termini ad impugnandum (nel rito ordinario e in quello sommario; non invece, come noto, in quello del lavoro e locatizio, dove la forma consueta dell’atto d’appello è quella del ricorso, da depositare nei termini), viene imposta dalle Sezioni unite soltanto per la sequenza: – ordinanza di estinzione del g.i. nelle cause riservate a decisione collegiale (od ordinanza del g.e. nelle esecuzioni forzate), – reclamo al collegio ex artt. 308 (o 630) e 178 c.p.c., – sentenza confermativa dell’estinzione ex art. 308 c.p.c. (o che provveda sul reclamo ex art. 630 c.p.c., in tal caso anche rigettando la quaestio estintiva del processo esecutivo). Al di fuori di tale sequenza, l’appello va proposto, se non ci inganniamo, con citazione (o con ricorso nel solo rito laburistico e locatizio) e si svolge secondo le regole consuete, sia nella fase introduttiva, sia in quella istruttoria lato sensu e decisoria, ivi inclusa l’eventuale applicazione del “filtro” e del ricorso in Cassazione per saltum ex artt. 348 bis s. c.p.c., compatibili peraltro anche con il rito camerale in appello. Se l’estinzione è dichiarata dal collegio dopo la rimessione in decisione, senza percorrere la sequenza sopra descritta che passa attraverso il reclamo dei provvedimenti del giudice istruttore, la forma del provvedimento di estinzione è quella della sentenza soggetta ad appello(9), che va proposto con citazione (o con ricorso nel rito del lavoro e in quello locatizio) e non dà luogo a rimessione in prime cure (v., sia pure dubitativamente, infra). Se l’estinzione è dichiarata dal giudice monocratico di primo grado, indipendentemente dalla forma e dal momento in cui il provvedimento è emesso (durante l’istruttoria o in fase decisoria), non essendovi reclamo al collegio ex artt. 308 e 178 c.p.c., la forma dell’appello (nel rito ordinario e in quello sommario) è sempre quella della citazione (o del ricorso nel rito del lavoro e in quello locatizio) e non si fa luogo a rimessione in primo grado ex art. 354, comma 2°, c.p.c. Non è chiaro, nella lettura data dalle Sezioni unite (che peraltro è condotta su un processo anteriore al 1995 e, dunque, soggetto al vecchissimo rito, quando tutte le cause erano decise in primo grado dal tribunale in composizione collegiale), per qual mai riposta ragione il legislatore abbia inteso riservare le forme camerali, ivi inclusa quella dell’atto introduttivo, ai soli appelli avverso pronunce rese dal collegio in sede di reclamo ex artt. 308 (o 630) e 178 c.p.c., che (quantomeno nel processo di cognizione) sono ormai l’eccezione, non più la regola. È questa un’esegesi dell’art. 130 disp. att. c.p.c. assai creativa, come vedremo più innanzi, che contribuisce a generare confusione, lasciando nell’incertezza chi si accinga a impugnare un provvedimento di estinzione emesso da giudice monocratico di primo grado o direttamente dal collegio nella fase decisoria. A prendere alla lettera l’insegnamento delle Sezioni unite, infatti, si dovrebbe concludere come segue: – quando il giudice istruttore di primo grado pronunci l’estinzione del processo, se la causa è riservata a decisione collegiale ex art. 50 bis c.p.c. (o in altre ipotesi tassativamente previste per legge), occorre proporre reclamo ex artt. 308 e 178 c.p.c. e, solo successivamente, appello con le forme camerali del ricorso; – quando a pronunciare l’estinzione è il collegio in sede decisoria, l’appello andrà proposto con citazione nel rito ordinario e in quello sommario, con ricorso nel rito del lavoro e locatizio; – quando l’estinzione è dichiarata dal giudice unico – di regola con sentenza, ma spesso, in realtà e nella prassi, con ordinanza o addirittura con decreto – indipendentemente dalla fase in cui intervengano, la forma dell’appello sarà la citazione nel rito ordinario e in quello sommario, il ricorso nel rito laburistico e in quello locatizio. Il tutto con buona pace per la riduzione e la semplificazione dei riti, vanamente tentata dal conditor ai sensi dell’art. 54 l. 69/2009 e del susseguente d.lgs. 150/2011. E soprattutto senza pace per gli operatori della giustizia e del diritto, ormai stremati dalle permanenti incertezze processuali, determinate dalle continue novità normative e giurisprudenziali. Al di là di quel che verremo dicendo sull’inaccettabile soluzione adottata dalle Sezioni unite già su un piano puramente esegetico, pare che non siano state minimamente lambite dal dubbio che la norma dettata nell’art. 130 disp. att. c.p.c. sulla procedura camerale nell’appello avverso provvedimenti sull’estinzione del processo di cognizione o di esecuzione intendesse assumere più generale portata, volendosi risolvere tale questione pregiudiziale di rito in forme rapide e semplici, senza lo spiegamento di forze e di atti che usualmente si conosce per l’appello in forme ordinarie, con tanto di conclusionali e repliche (salvo che oggidì non s’adottino le forme “ultraleggere” dell’ordinanza “filtro” ex art. 348 ter o della sentenza con motivazione contestuale ex artt. 352, ultimo comma, e 281 sexies c.p.c. Tanto più che l’art. 130 disp. att. c.p.c. venne introdotto nel 1950 (e poi solo lessicalmente e lievemente variato nel 1990), allorché indefettibile regola nel processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale era quella della collegialità della decisione e, proprio per questo, il reclamo al collegio avverso i provvedimenti dell’istruttore dichiarativi dell’estinzione non poteva mai far difetto. Talché non si spiegherebbe un trattamento differenziato del rito in appello sulla quaestio processuale dell’estinzione, a seconda della collegialità o meno del primo giudice e, con questa, della previsione o meno del reclamo ex artt. 308 e 178 c.p.c.: tant’è che, nel processo esecutivo, i provvedimenti sull’estinzione del giudice dell’esecuzione sono sempre reclamabili al collegio e, soltanto dopo la pronuncia di questo, potrà farsi luogo all’appello, a norma dell’art. 630, ultimo comma, c.p.c. e dell’anzidetto art. 130 disp. att. c.p.c. Non si spiega ed è, perciò, palesemente irragionevole un trattamento differenziato dell’appello avverso pronunce di estinzione nel processo di cognizione di prime cure, a seconda dell’organo decidente e del momento temporale di emanazione. In ogni caso, come diremo più innanzi, la forma del ricorso per l’appello avverso pronunce sull’estinzione, anche limitatamente alla sequenza sopra delineata (cioè con il previo passaggio del reclamo al collegio nei casi di cui agli artt. 308, o 630, e 178 c.p.c.), non appare affatto imposta dall’art. 130 disp. att. c.p.c., nonostante il contrario avviso delle Sezioni unite (che pur astringe gli operatori ad attenervisi o a sollevare questione di legittimità costituzionale per irragionevolezza della previsione, nella lettura datane dal diritto vivente in via nomofilattica, recte nomopoietica, come più innanzi vedremo). 6. – L’impugnazione avverso la declaratoria di estinzione, ove accolta in appello o in Cassazione, dovrebbe di regola determinare una pronuncia solo rescindente, con rimessione della causa in primo grado, a norma degli artt. 354, comma 2°, e 383, comma 3°, c.p.c. Talché l’appello (principale o incidentale) dovrebbe potersi concentrare esclusivamente sul problema dell’estinzione, senza che vi sia l’onere di dedurre e neppure di riprodurre le domande di merito e le istanze istruttorie, a pena d’inammissibilità del gravame(10): il difensore diligente e (giuris)prudente non ometterà, tuttavia, di farlo, visti i chiaroscuri entro cui è ormai perennemente immerso il processo (in)civile del nostro tempo. Accolto l’appello o il ricorso per cassazione in via solo rescindente della declaratoria di estinzione, la parte interessata dovrà provvedere alla riassunzione del processo in primo grado, mediante comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c., nel termine di tre mesi, decorrenti dalla notificazione della sentenza che annulli la pronuncia di estinzione, ai sensi dei penultimi commi degli artt. 354 e 353 c.p.c. In mancanza di notificazione della sentenza – che non costituisce, comunque, condicio sine qua non per procedere alla riassunzione(11) – è controverso il dies a quo del termine trimestrale ex art. 353, comma 2°, c.p.c., che ha carattere perentorio e, in quanto tale, non può essere abbreviato né prorogato, neppure su accordo delle parti(12): talora, in applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c., si è ritenuto che si debba provvedere alla riassunzione entro sei mesi (in precedenza un anno) dalla pubblicazione della sentenza(13); in altri casi il termine vien fatto decorrere dalla comunicazione della sentenza(14). Pare preferibile la soluzione seguente: il termine di tre mesi per la riassunzione del processo decorre, ancorché sia stato diversamente disposto dal giudice, dalla notificazione della sentenza, come previsto dall’art. 353, comma 2°, richiamato dal successivo art. 354, comma 3°, c.p.c., poiché la notificazione su istanza di parte è un atto formale che non ammette equipollenti, quali la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, né il giudice può abbreviare i termini perentorii fissati dalla legge, in violazione dell’art. 153, comma 1°, c.p.c.; in ogni caso, la parte onerata alla riassunzione deve provvedervi entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di riforma o di cassazione del provvedimento dichiarativo dell’estinzione ex art. 327 c.p.c., a pena di (nuova) estinzione del processo, non essendo ipotizzabile che la riassunzione avvenga senza prefissati limiti temporali e dovendosi fare in modo che il termine per provvedervi non scada prima del termine per il ricorso per cassazione, il quale ha un effetto interruttivo-sospensivo sul predetto onere ex art. 353, ultimo comma, c.p.c.(15). 7. – Anche sul problema della rimessione della causa in prime cure a seguito di riforma di pronuncia dichiarativa dell’estinzione, secondo quanto prevede l’art. 354, comma 2°, c.p.c. non v’è, però, da dormire sonni tranquilli, ché vigilantibus non dormientibus iura succurunt: quanto legislatore e Cassazione tengano desti, per non dire insonni, gli operatori processuali odierni non occorre ulteriormente dire. Facendo leva sulla lettera della norma, la più recente giurisprudenza tende a ritenere che il giudice d’appello debba pronunciarsi sul merito, anziché disporre la rimessione in primo grado, quando intenda riformare la pronuncia che abbia erroneamente dichiarato l’estinzione, non già in sede di reclamo contro l’ordinanza dell’istruttore ex art. 308 c.p.c., bensì dopo che la causa sia stata rimessa in decisione, indifferentemente davanti a giudice monocratico o collegiale, ai sensi dell’art. 307, ultimo comma, c.p.c.(16). Tale orientamento si pone in contrasto con il precedente indirizzo, che faceva operare la rimessione in primo grado nei casi in cui fosse stata erroneamente dichiarata l’estinzione, senza distinzioni temporali né di composizione degli organi giudicanti a quibus(17). Sul punto la dottrina è divisa fra chi, auspicando un’interpretazione il più possibile restrittiva dell’art. 354, comma 2°, c.p.c., ritiene applicabile la rimessione nei soli casi di appello avverso sentenze di estinzione pronunciate dal collegio a seguito di reclamo(18) e chi, in linea con il precedente orientamento giurisprudenziale, giudica doverosa la rimessione in primo grado in tutti i casi di riforma o di cassazione di un qualunque provvedimento di estinzione adottato dal giudice di prime cure, indipendentemente dall’esperibilità del reclamo ex artt. 308 e 178 c.p.c. e dal momento processuale (anteriore o meno alla fase decisoria) in cui l’estinzione è pronunciata(19). L’interpretazione che pare preferibile è quella per cui la rimessione al primo giudice debba essere ordinata in tutti i casi di riforma in appello (o di cassazione) della sentenza dichiarativa di estinzione del giudizio di primo grado, senza distinzioni di sorta, neppure agevoli sul piano pratico specie dinanzi a giudice monocratico, che costituisce ormai la regola per i giudizii ricadenti nella competenza del tribunale e i cui provvedimenti in materia di estinzione, come veduto, non vanno soggetti a reclamo ex artt. 308 e 178 c.p.c.(20). 8. – Descritto quel che può trarsi dalla pronuncia in epigrafe a modo di (sempre incerte) istruzioni per l’uso, non è tuttavia possibile né rallegrarsene (tanto meno al cospetto della sottostante vicenda processuale, dipanatasi invano per quasi un quarto di secolo, come già si notava), né condividerne le premesse argomentative, seppure prodotte ad consequentias con lineare coerenza, unita a non comune chiarezza espositiva(21). L’art. 130 disp. att. c.p.c. recita testualmente: “Nel giudizio d’appello contro la sentenza che ha dichiarato l’estinzione del processo a norma dell’art. 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell’art. 630 del codice stesso, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza”(22). Occorre un notevole sforzo di fantasia creativa per leggere nel verbo “provvede”, legato al soggetto “collegio”, un requisito attinente alla forma dell’atto introduttivo del giudizio di appello, ch’è atto di parte, non certo “provvedimento” (non importa se ordinatorio o decisorio) del “collegio”. La deformazione dell’enunciato normativo contenuto nell’art. 130 disp. att. c.p.c. e la violazione dell’art. 12 prel., in base al quale nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, paiono evidentissime. Spiace dover constatare ancora una volta, come avviene da qualche tempo a questa parte(23), che il supremo organo della giurisdizione svolge attività nomopoietica, anziché propriamente nomofilattica, anche nel campo del processo, dove le regole dovrebbero essere dotate di un maggior coefficiente di rigidità, per evidenti ragioni di certezza delle forme e delle garanzie processuali, sotto l’usbergo d’una pretesa giurisprudenza normativa, quale autonoma fonte del diritto(24): della legge non viene più assicurata tout court “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione” ex art. 65 ord. giud., ma si introducono norme nuove che, lungi dall’essere reperibili nel sostrato della legge positiva, vengono inventate (nel significato etimologico del termine) dall’interprete, prescindendo completamente da ogni base testuale ch’è, usualmente, la materia prima per il lavoro d’ogni giurista e operatore del diritto (come di ogni altro interprete d’un testo, letterario, teatrale, musicale o giuridico che sia). Siamo ormai giunti a una Freie Rechtsfindung giurisprudenziale, svincolata da ogni riferimento oggettivo persino nel diritto processuale civile, che dovrebbe essere il più tetragono a forme di nomopoiesi per via giudiziaria. Le parole del legislatore, anche costituzionale, non servono più a nulla e, con queste, tramonta definitivamente qualunque divisione dei poteri, sulla quale sono erette e riposano le fondamenta stesse dello Stato di diritto. Il potere esecutivo si fa legislativo, emanando decreti legge a ogni piè sospinto (anche in materia processuale civile) e imponendone la conversione nei sessanta giorni con “maxiemendamento” da approvare senza discussioni, mercé questione di fiducia; il potere giudiziario si fa anch’esso legislativo, dicendo quel che le norme scritte non dicono, inventando regole che non esistono, fissando principii che vengono creati ex novo, al fine ultimo, inespresso ma trasparente, di smaltire l’abnorme arretrato attraverso formalismi sempre più complicati e inutili, che favoriscano la decisione in rito anziché sul merito (anche dopo un quarto di secolo, com’è avvenuto nel caso esaminato dalle Sezioni unite). 9. – Non basta invocare a suffragio della deformazione esegetica dianzi evidenziata la costante giurisprudenza che propaga a ritroso le forme camerali, applicandole non solo al procedimento d’appello e, segnatamente, alla fase decisoria di questo, ma anche all’atto introduttivo, che deve rivestire le forme del ricorso in luogo della citazione e può convertirsi in ricorso soltanto a condizione che la citazione venga depositata entro lo scadere dei termini ad impugnandum, compiendosi così l’adempimento inerente alla forma del rito camerale, a detta di tale criticabile indirizzo. Così avviene per l’appello avverso sentenze in materia di separazione e divorzio, che l’art. 709 bis, ultima frase, c.p.c. e l’art. 4, comma 15°, l. div. si limitano a prescrivere che venga “deciso in camera di consiglio”. Unanime giurisprudenza intende quest’espressione come se fosse una sineddoche: parla di decisione, ma si riferisce all’intero procedimento d’appello che, fin dal suo sorgere, deve rivestire forme camerali ed essere formulato tramite ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria(25). Anche in tal caso si tratta di esegesi viepiù creativa, ancorché consolidatasi in giurisprudenza, sebbene incisivamente e persuasivamente criticata in apicibus da insigne dottrina, la quale non esitò un istante a porre in chiaro che “nello stabilire i limiti della specialità di un procedimento è necessario attenersi alle parole della legge (art. 12 disp. preleggi). Nel nostro caso, invece, è accaduta una cosa tanto insolita, quanto sorprendente: … In particolare, vi sono due parolette che, quasi fossero vittime di un sortilegio, i più non intendono rispettare e, talora, neppure leggere: ‘è deciso’”(26). Un’esegesi, oltretutto, che crea problemi non lievi alla fase introduttiva del grado d’appello nei procedimenti di divorzio(27), soprattutto con riguardo al termine per l’appello incidentale, che non sarà più quello indicato nell’art. 343 c.p.c. di venti giorni prima dell’udienza di trattazione in appello, ma un altro, inventato alla bisogna dal singolo giudice d’appello (e magari neppure fissato, e così coincidente con l’udienza in camera di consiglio), in spregio al principio per cui decadenze, preclusioni e termini perentorii dovrebbero esser sempre previsti dalla legge o stabiliti dal giudice sol quando la legge espressamente l’autorizzi a farlo, a mente dell’art. 152, c. 1., c.p.c. e secondo un fondamentale principio di garanzia che discende daldue process “regolato dalla legge”, ex art. 111, comma 1°, Cost.(28). Non è poi neppure dato comprendere in qual modo contribuisca e risponda a “esigenze di celerità processuale” la forma del ricorso anziché quella della citazione in appello, come si legge nella motivazione della sentenza in esame. Che la quaestio sull’estinzione debba essere risolta al più presto, in forme semplici e celeri, nessuno può fondatamente dubitare: sono però le forme endoprocessuali a dover essere semplificate al massimo grado, con lo scambio di due soli atti e di ulteriori memorie soltanto alla bisogna e nei casi più complicati (cioè presumibilmente mai nel campo dell’estinzione), come prevede l’art. 130 disp. att. c.p.c.; la forma dell’atto introduttivo è del tutto indifferente, posto che, anche quando s’adotti il ricorso, un termine a difesa per l’altra parte va pur sempre concesso e non è detto che l’udienza venga fissata, nel decreto in calce al ricorso, prima del termine minimo a comparire prescritto per la citazione ex art. 163 bis c.p.c., peraltro abbreviabile su istanza dell’appellante o, dopo la notifica della citazione, dell’appellato, quand’esso esorbiti abbondantemente il minimo di legge. Non si vede, dunque, qual mai guadagno in termini di celerità si tragga dalla forma del ricorso in appello, anziché della citazione: tanto meno in un caso in cui c’è voluto quasi un quarto di secolo per confermare in Cassazione l’estinzione del processo in primo grado. 10. – Che dire, infine, della sanatoria dell’atto di citazione in appello, mediante raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c. e conversione in ricorso, purché venga depositata (id est, operativamente, iscritta a ruolo con il fascicolo di causa) nell’osservanza dei termini ad impugnandum? Ci si era illusi dopo un assai pregevole (e antiformalistico) arrêt controcorrente, allorché le Sezioni unite, pur stabilendo la regola onde le delibere di assemblee condominiali vanno impugnate mediante citazione e non con ricorso (nonostante il nomen iuris impropriamente adoperato nell’art. 1137 c.c.), fecero salva l’impugnativa proposta con ricorso in luogo della citazione, purché fosse depositato nel termine di decadenza di cui a tale norma, sebbene notificato dopo il suo spirare(29). Autorevole dottrina(30) vide subito in questa pronuncia nomofilattica un segno di auspicabile abbandono dell’orientamento che sanzionava l’errore nella forma dell’atto introduttivo (ricorso anziché citazione e viceversa) con l’inammissibilità dell’impugnazione, o dell’opposizione, salvo sanatoria mediante conversione, purché fosse stato compiuto nel termine l’adempimento prescritto in base al rito applicabile ex lege (il deposito della citazione se la forma corretta era quella del ricorso; la notificazione del ricorso, se la forma corretta era quella della citazione)(31). L’invito a dismettere il consolidato indirizzo venne anche dal conditor legum che, con norma assai savia e di raro equilibrio in questo torno di tempo, nell’art. 4, comma 5°, d.lgs. 150/2011 sulla riduzione e semplificazione dei riti ha dettato una specifica disciplina per l’errore sul rito e per la susseguente ordinanza di conversione. L’enunciato e, specialmente, la prima parte del suo ultimo comma (secondo cui “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”) hanno un peso sistematico che va ben al di là dei procedimenti speciali extravaganti condensati nell’anzidetto decreto delegato, porgendo criterii generali atti a valere e ad essere applicati anche al di fuori del contesto della semplificazione dei riti, siccome espressione del principio di tendenziale ricerca di un rimedio all’errore processuale, allo scopo di assicurare appieno la mera strumentalità delle forme e di salvaguardare l’effettività della tutela giurisdizionale sul merito(32). L’errore sul rito non può, insomma, essere esiziale per gli interessi sostanziali delle parti, né produrre decadenze o estinzioni di situazioni soggettive determinate da inosservanze formali: il giudice in primis è chiamato a esercitare, sin dall’inizio del processo, un potere-dovere inteso a rimediare al difettoso modus procedendi, facendo sì che il processo si svolga e ordinatamente si sviluppi sul merito delle pretese sostanziali azionate, anziché avvitarsi su mere questioni procedurali. È questo un principio cardine insito nella norma testé ricordata, apparentemente settoriale ma di ben più vasta portata, che appartiene anche ad altre norme fondamentali, come gli artt. 156, ultimo comma, 164 e 182 c.p.c., ispirati da eadem ratio, il più possibile conservativa degli effetti dell’atto processuale, mediante sanatoria delle nullità con efficacia retroattiva. Perciò, l’indifferenza dell’errore sul rito e sulla forma dell’atto per la produzione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, quale espressamente sancita dalla prima parte dell’art. 4, ultimo comma, d.lgs. 150/2011, merita d’essere estesa ben oltre l’ambito di stretta operatività della norma, come la stessa Suprema Corte ha inteso fare in materia di impugnazione di delibere condominiali, con obiter dictum puntualmente e giustamente valorizzato da attenta e autorevole dottrina(33). Così però non è stato e i migliori auspicii sono stati ridotti a semplice flatus vocis. Le stesse Sezioni unite si sono affrettate a smentire la su descritta apertura antiformalistica, praticando quel sottile distinguishing cui si ricorre quando non si disponga di argomenti più robusti (devil is in details). Si è sostenuto che un conto sono le decadenze sostanziali, come quella che concerne l’impugnativa di delibere assembleari ex art. 1137 c.c., altra cosa sono le decadenze processuali, di matrice e rilevanza pubblicistica; si è aggiunto che nell’impugnativa di delibere assembleari l’attore ha interesse alla massima celerità del rito per giungere al più presto a discutere della sospensione dell’esecuzione della delibera impugnata(34): come se le decadenze, sostanziali e processuali, quanto all’adempimento che deve compiersi entro il termine stabilito dalla legge o assegnato dal giudice (per lo più la proposizione della domanda giudiziale), non rivestono identica funzione; come se l’appellante o l’opponente a un decreto ingiuntivo non abbiano fretta di vedere esaminata e discussa l’istanza pregiudiziale di sospensione dell’esecutorietà provvisoria di cui, come noto, tutte le condanne emesse in primo grado sono munite ope legis (art. 282 c.p.c.) e sempre più spesso lo sono anche i decreti ingiuntivi (ex art. 642 c.p.c.). Le Sezioni unite, un paio di settimane prima rispetto alla pronuncia in epigrafe, hanno preferito dare continuità al consolidato indirizzo, che consente la conversione dell’atto di appello (o di opposizione) irrispettoso delle forme prescritte, solo quando entro il termine di decadenza venga compiuto l’adempimento conforme al rito che si sarebbe dovuto correttamente applicare, senza neppure essere sfiorate dal dubbio che tale indirizzo possa risultare ora contrario non solo e non tanto al precedente del 2011 delle Sezioni unite sulle forme dell’atto d’impugnativa delle delibere condominiali, ma soprattutto all’art. 4, comma 5°, prima frase, del d.lgs. 150/2011, che sterilizza e rende innocui gli effetti dell’errore sul rito. Una norma non soltanto savia ed equilibrata, come poc’anzi si diceva, ma tanto più preziosa nella contemporanea confusione su riti e forme processuali, continuamente moltiplicati e resi incerti da legislatore e giurisprudenza, ad un unico scopo: tener lontani gli utenti dai palazzi di giustizia, disseminando gli itinera iudiciorum di trappole, imboscate e trabocchetti a ogni piè sospinto. (1) V., per tutte, Cass. 22 giugno 2007, n. 14574, secondo cui avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo è ammesso il reclamo al collegio, se emessa dal giudice istruttore, e l’appello, se pronunciata dal collegio; in nessun caso tale provvedimento è soggetto a ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile. (2) Ché l’appellato, convenuto in prime cure, ben potrebbe essere interessato a ottenere la riforma della pronuncia di estinzione del processo, che non impedisce all’altra parte di riproporre la domanda, salvo lo spirare di termini della prescrizione acquisitiva od estintiva, decorrenti dalla data, spesso remotissima, di proposizione della domanda giudiziale: evenienza tutt’altro che infrequente, come dimostra il processo su cui sono intervenute le Sezioni unite a dichiarare inammissibile l’appello e confermare l’estinzione dopo quasi un quarto di secolo dal suo inizio. (3) V., ex plurimis, Cass. 29 maggio 2008, n. 14343. (4) V., per tutte, Cass. 11 novembre 2010, n. 22917 e, in dottrina, Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile, II, Torino 2014, 402 s. (5) V. Cass. 4 settembre 2012, n. 14812. Salvo che non si tratti di ipotesi di improseguibilità della procedura esecutiva diverse dall’estinzione: cfr. Cass. 3 febbraio 2011, n. 2674, secondo cui il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dichiara l’estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità, ad es. per avvenuta caducazione del titolo esecutivo) ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo ed è, pertanto, impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti. (6) Secondo Cass., 11 febbraio 2005, n. 2847 la sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall’art. 1, l. 7 ottobre 1969 n. 742, non si applica al giudizio conseguente alla proposizione del reclamo ex art. 630, comma 3°, c.p.c., avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo di esecuzione per inattività delle parti, in quanto, sussistendo l’esigenza di favorire la sollecita decisione delle questioni che rendono incerto, per i creditori o per il debitore, l’esito dell’azione esecutiva, ricorre la stessa ratio in forza della quale siffatta sospensione, ex art. 3 di detta legge, non si applica ai giudizi di opposizione all’esecuzione. (7) Si è autorevolmente dubitato che il reclamo ex art. 630, ultimo comma, c.p.c. debba essere deciso dal collegio, anziché dal g.e. monocratico (v. Saletti, Le riforme del codice di rito in materia di esecuzione forzata e di attuazione delle misure cautelari, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1992, 443 ss.). L’orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza attribuisce al collegio la competenza sul reclamo: v. Cass. 1 luglio 2005, n. 14096. (8) Così Cavallone, Forma ed efficacia dei provvedimenti sulla estinzione del processo di cognizione, in Riv. dir. proc. 1965, 256 ss., spec. 264, nt. 30. (9) V. Turatto, sub art. 308, in Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella (diretto da), Commentario del c.p.c., III, 2, Torino 2012, 845, dove ulteriori riferimenti. (10) Cfr., ex multis, Cass. 11 aprile 2011, n. 8159. (11) Cass. 6 febbraio 1987, n. 1244. (12) Cass. 5 giugno 2007 n. 13160; Cass. 19 aprile2003, n. 6372. (13) Andrioli, Commento al c.p.c., II, Napoli, 1957, 476; Cass. 5 giugno 2007, n. 13160. (14) Cass. 11 gennaio 1986, n. 7 (ord.); per Chiarloni, voce Appello, I, in Enc. giur. Treccani, II, Roma 1995, 23, il termine decorre dalla scadenza dell’anno, ora sei mesi, dalla pubblicazione ed è di un anno, ora sei mesi, cui vanno aggiunti ulteriori sei (ora tre) mesi; secondo Saletti, La riassunzione del processo civile, Milano 1983, 379, in assenza di notifica, la riassunzione è possibile senza limiti di tempo: assai critica su questa tesi,Cass. 29 agosto 1997, n. 8191. (15) V., in tal senso, Cass. 7 giugno 2011, n. 12298 e Cass. 5 giugno 2007 n. 13160. (16) V. Cass. 27 maggio 2011, n. 11722; Cass. 11 novembre2010, n. 22917, in Foro it. 2011, I, 3395 e Giusto proc. civ. 2012, 207, con nota di Mastrangelo, secondo cui, quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale di rito, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione; ne consegue che la parte è ammessa a formulare al giudice di appello istanza di rimessione al primo giudice, ai sensi dell’art. 354, comma 2°, c.p.c., ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 308, comma 2°; diversamente deve ritenersi quando l’estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 189 c.p.c.: in tal caso il giudice di appello, ove non ritenga sussistente l’estinzione, non può rimettere la causa al giudice di primo grado – non ricorrendo l’ipotesi contemplata dall’art. 308, comma 2°, c.p.c. richiamato dall’art. 354, c. 2, ma deve trattenerla e deciderla nel merito; v. anche Cass. 29 maggio 2008, n. 14343 e, in dottrina, Andrioli, Commento, cit., II, 481; Vellani, voce Appello, in Enc. dir., II, Milano 1958, 752. (17) Cass. 20 luglio 2005, n. 15253; Cass. 2 dicembre1999, n. 13442;Cass., 21 febbraio 1992, n. 2151. (18) Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Bari 2010, 382, nt. 53; Olivieri, La rimessione al primo giudice nell’appello civile, Napoli 1999, 396; v. ora anche Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile, II, Torino 2014, 530, nt. 146. (19) Tarzia, Danovi, Lineamenti del processo civile di cognizione, Milano 2014, 391, nt. 60; Vaccarella, Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione, Napoli 1975, 278 ss. (20) Cfr. Tarzia, Danovi, op. loc. cit., e, in giurisprudenza, v. l’accurata motivazione e la puntuale massima di Cass., 14 dicembre 2006, n. 26832. (21) La pronuncia in commento è pubblicata anche in Foro it. 2013, I, 3101, con nota adesiva di Barone. (22) Nella formulazione precedente alle modifiche apportate (con decorrenza dal 30 aprile 1995) dall’art. 82 l. 353/90, l’art. 130 disp. att. c.p.c. così recitava: “Nel giudizio di appello contro la sentenza che ha dichiarato l’estinzione del processo a norma dell’art. 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell’art. 630 del codice stesso, l’istruttore svolge le attività previste nell’art. 350 dello stesso codice, e, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie fissando i rispettivi termini. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza”. (23) Sia consentito rinviare a Tedoldi, Un discutibile obiter dictum delle sezioni unite: nell’opposizione a decreto ingiuntivo il termine di costituzione è sempre dimidiato, a pena d’improcedibilità (Nota a Cass., sez. un., 9 settembre2010, n. 19246;Trib. Milano 7 ottobre 2010; Trib. Milano 7 ottobre 2010 e Trib. Varese, 8 ottobre 2010), in Corr. giur. 2010, 1455 ss. (24) V. Cass. 11 maggio 2009, n. 10741, in Foro it. 2010, I, 141, con nota di Di Ciommo, “Giurisprudenza-normativa” e ruolo del giudice nell’ordinamento italiano. Per un ridimensionamento del ruolo della giurisprudenza come autonoma fonte del diritto v., però, Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144, in Foro it. 2011, I, 2254 e in Corr. giur. 2011, 1392, con nota di Cavalla, Consolo, De Cristofaro, Le sezioni unite aprono (ma non troppo) all’errore scusabile: funzione dichiarativa della giurisprudenza, tutela dell’affidamento, tipi di overruling. (25) V. Cass., sez. un., 3 maggio 1991, n. 4876, in Foro it. 1992, I, 473 e, successivamente tra molte, Cass., 13 ottobre 2011, n. 21161. V. inoltre Corte cost., 14 dicembre 1989, n. 543 e Corte cost., 22 dicembre 1989, n. 573, in Foro it. 1990, I, 365, con nota critica di Proto Pisani; in Riv. dir. proc. 1990, 1187 ss., con nota di Salvaneschi, La Corte costituzionale sul rito camerale in appello nei procedimenti di separazione e divorzio. (26) Così, icasticamente e non senza ironia, Cipriani, La decisione dell’appello nel processo di divorzio (Nota a Cass., 4 gennaio 1991, n. 37), in Foro it. 1991, I, 1119 ss. Sul problema v. anche Tommaseo, Sulla forma dell’appello nel divorzio: quale rimedio per l’errore scusabile?, in Corr. giur. 1992, 633 ss.; Id., Ancora sul termine per appellare in causa di divorzio, in Famiglia e dir. 1995, 122 ss.; Id., Appello in cause di divorzio, rito camerale e deduzioni probatorie, in Famiglia e dir. 2008, 775 ss. Ronco, Spunti di riflessione sulla fase introduttiva dell’appello divorzile, in Giur. it. 1998, 1552 ss.; Miccoli, Appello avverso sentenza di divorzio: una discutibile procedura camerale, in Dir. e giur. 1993, 362 ss.; Serra, Rito camerale e rito ordinario nell’appello in materia di separazione e divorzio: un dibattito ancora aperto, in Famiglia e dir. 2001, 301 ss.; Spaccapelo, Appello nei giudizi di separazione e divorzio e termini per le notificazioni, in Famiglia e dir. 2007, 269 ss. (27) V. Cipriani, loc. cit. (28) La nouvelle vague che imperversa in giurisprudenza è quella delle “preclusioni funzionali”, cioè derivanti dal sistema, ancorché non espressamente previste dalla legge: non si sa bene “funzionali” a cosa, se non a consentire il più rapido “smaltimento” dei fascicoli, arretrati o meno che siano, per presunti difetti processuali, senza doversi occupare del merito della controversia. (29) Cass., sez. un., 14 aprile 2011, n. 8491, in Foro it. 2011, I, 1380, con nota di Piombo, in Corr. merito 2011, 708 (m), con nota di Travaglino, in Giust. civ. 2011, I, 1163, in Corr. giur. 2011, 1269, con nota di Izzo, in Giur. it. 2012, 298. (30) Balena, Le conseguenze dell’errore sul modello formale dell’atto introduttivo (traendo spunto da un obiter dictum delle sezioni unite), in Giusto processo civ. 2011, 647 ss. (31) Cfr., tra moltissime, Cass. 2 aprile 2009, n. 8014; Cass. 7 giugno 2011, n. 12290. (32) Cfr., in motivazione, la celeberrima pronuncia di Corte cost. 12 marzo 2007, n. 77, in Foro it., 2007, I, 1009, con nota di Oriani: “le disposizioni processuali non sono fine a sé stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito” e tutte debbono concorrere “a rendere la migliore decisione di merito”, senza sacrificare “il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro contesa”. (33) Balena, op. loc. ult. cit. (34) Così in motivazione, Cass., sez. un., 23 settembre2013, n. 21675. Contenuto Riservato!